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Decisione

12.2009.208

Contratto di lavoro - protezione del lavoratore

13 dicembre 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con petizione 2 aprile 2004 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 50'000.- a titolo di

risarcimento danni e torto morale per la perdita di due dita e la lesione di un

terzo dito della mano destra causati da un incidente sul posto di lavoro,

riservata una modifica per apprezzamento da parte del giudice. Dipendente di AO

1 dall’ottobre 2000 ove era addetta all’adesivatura (posa di supporti adesivi su

giacche e pantaloni), la sera del 13 settembre 2002, per la prima volta, veniva

assegnata al reparto tagli, dove dopo circa mezz’ora si verificava un incidente

con la macchina-taglierina che le amputava due dita e parte di un terzo dito

della mano destra. L’attrice ritiene data la responsabilità della convenuta per

aver mancato alle più elementari norme di formazione, informazione e

sorveglianza. Definisce equo l’importo richiesto, comprendente sia il danno

permanente, con particolare riferimento all’impossibilità di accedere a

determinate attività lavorative, che il torto morale, riservandosi una modifica

della pretesa a dipendenza delle risultanze istruttorie.

B. In sede di risposta AO 1 ha avantutto sostenuto che l’attrice era stata puntualmente informata e istruita dal capo reparto e

da una collega di lavoro sul funzionamento della macchina e sulle modalità del

nuovo lavoro, che definisce di immediata ed elementare comprensione e semplice

fattura; la dipendente avrebbe quindi disatteso le istruzioni impartite e i più

rudimentali precetti di sicurezza per una grave e imprevedibile disattenzione. A

comprova di ciò rileva che né il Sindacato __________ né la __________ (che non

ha operato alcun regresso) abbiano evidenziato infrazioni alla legislazione sul

lavoro o qualsiasi responsabilità a carico del datore di lavoro. Evidenzia di

aver prestato la necessaria assistenza alla propria collaboratrice sia per

l’organizzazione delle cure mediche che per le pratiche LAINF, di aver versato

fr. 3'200.- per le spese di aiuto domiciliare, di aver collaborato al

reinserimento professionale fino al totale recupero della capacità lavorativa

avvenuto in data 19 maggio 2003. Sottolinea che le conseguenze dell’incidente

non sono quelle indicate in sede di petizione ma consistono in un’amputazione

parziale della falange del dito medio e dell’anulare della mano destra e in una

lieve ferita del mignolo, senza che quest’ultimo dito abbia mai perso la sua

funzionalità. AO 1 informa che la signora T__________ ha ripreso la propria

attività a tempo pieno dal 19 maggio 2003 mentre, causa uno stato di

depressione, è stata nuovamente assente dal lavoro dal 25 settembre 2003 e il

rapporto di lavoro è stato disdetto per il 31 gennaio 2004. La convenuta

evidenzia come secondo la __________ i predetti disturbi di natura psicologica

non sarebbero in relazione con l’infortunio e che l’attrice ha comunque

recuperato una completa abilità al lavoro a decorrere dal 3 maggio 2004. Osserva

infine che l’attrice ha quantificato la propria pretesa in termini generici,

contravvenendo così agli obblighi imposti dal diritto formale e materiale. Per

i suddetti motivi ha così chiesto la reiezione della petizione.

Con

la replica 17 giugno 2004 e la duplica 13 agosto 2004 le parti hanno ribadito

le rispettive contrapposte tesi.

C. Nelle sue conclusioni l’attrice ha

avantutto sottolineato che la perizia giudiziaria tecnica aveva permesso di

evidenziare che gli ausiliari della convenuta le avevano assegnato un lavoro

potenzialmente pericoloso senza le necessarie istruzioni di sicurezza, ciò che

concretizza una violazione dell’art. 328 CO e 6 dell’Ordinanza sulla

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Ciò aveva

comportato una menomazione dell’integrità fisica valutata al 5% con effetto

invalidante permanente sull’attività lavorativa pari al 10% nella specifica

attività di adesivatura, di cameriera e ogni altra attività che prevede l’uso

di entrambe le mani, e un tasso di inabilità a compiere mansioni domestiche

pari al 10%. L’attrice ha considerato pacifico il nesso di causalità adeguata

tra la violazione contrattuale e il danno così come l’inesistenza di elementi a

discolpa della convenuta. Sulla base dei periodi di incapacità al guadagno

totale, rispettivamente parziale, ha calcolato in fr. 14'967,15 la perdita di

guadagno, ossia il danno diretto dal giorno dell’incidente fino al

giudizio di prima istanza (data ipotizzata: 31 dicembre 2009), dedotte le

indennità giornaliere __________ già ricevute. Per quanto concerne il danno

futuro (ossia dalla data della sentenza fino al pensionamento all’età di 64

anni), l’attrice lo ha fissato in fr. 25'365.- in considerazione di

un’incapacità lavorativa pari al 5%. Per le difficoltà avute nello svolgimento

delle mansioni domestiche e la cura del figlio dal giorno dell’incidente alla

fine 2009, richiamati i dati della perizia medica per quanto concerne il tasso

di inabilità a svolgere determinate attività in questo ambito, ha chiesto fr.

4'025.-, già dedotto l’importo ricevuto dalla convenuta a titolo volontario per

tale posta. Sottolineate le sofferenze patite a causa dell’incidente ha postulato

a titolo di riparazione del torto morale fr. 5'642.85, importo valutato in via

equitativa. In conclusione ha confermato la richiesta di condanna della

convenuta al pagamento di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dalla data della

sentenza di merito.

In

sede di conclusione la convenuta ha negato l’esistenza di una responsabilità a

suo carico contestando le conclusioni della perizia giudiziaria tecnica in

merito all’assenza di istruzioni di sicurezza. L’istruttoria avrebbe dimostrato

che l’incidente si è prodotto a seguito del comportamento imprevedibile e

gravemente negligente dell’attrice che ha contravvenuto alle istruzioni di

sicurezza impartitele. In via subordinata a carico dell’attrice sarebbe

pertanto da ascrivere una grave concolpa, tale da interrompere il nesso

causale. AO 1 ha ritenuto inoltre non sussistere una perdita di guadagno,

avendo l’attrice potuto riprendere il lavoro a tempo pieno dal 19 maggio 2003 e,

qualora sussistesse, non andrebbe a suo carico vista l’ assenza di responsabilità

per l’accaduto. Per questo medesimo motivo non vi sarebbero gli estremi per il

riconoscimento del torto morale.

Al

dibattimento finale tenutosi il 15 ottobre 2009 le parti si sono riconfermate

nelle loro allegazioni e domande. In quella sede la convenuta ha prodotto uno

scritto con cui rimproverava all’attrice di aver precisato solo con le

conclusioni le poste di danno, ciò che comporterebbe un’inammissibile mutazione

della domanda e una violazione del diritto di essere sentiti.

D. Nel suo giudizio 29 ottobre 2009 il

Pretore, alla luce delle risultanze della perizia giudiziaria tecnica, ha

riconosciuto una negligenza del datore di lavoro per aver omesso di fornire le

istruzioni di sicurezza che si imponevano a entrambe le operaie occupate nel

taglio della stoffa. Il primo giudice ha però considerato che il calcolo del

danno presentato solo con le conclusioni, a fronte di una richiesta

risarcitoria globale formulata negli allegati introduttivi, fosse inammissibile

e irrito, sfuggendo al contraddittorio. Nondimeno, il Pretore ha esaminato se

vi era una perdita di guadagno giungendo a una risposta negativa alla luce

della documentazione agli atti, rilevando come non fosse possibile stabilire,

poiché l’attrice aveva mancato al suo onere probatorio su questo punto, se le

occupazioni solo a tempo parziale successive al licenziamento da parte della

convenuta fossero dovute a ragioni mediche, di mercato del lavoro o altro e non

potendo l’art. 42 cpv. 2 CO ovviare a carenze allegatorie e/o probatorie. Riguardo

al cosiddetto danno domestico il primo giudice ha invece osservato che lo

stesso era stato risarcito a titolo volontario dal datore di lavoro e inoltre

vi era stata una prestazione della __________ a tale titolo. Da ultimo, alla

luce dell’indubbia sofferenza fisica e morale patita, il Pretore ha

riconosciuto all’attrice l’importo richiesto con le conclusioni a titolo di

torto morale, ossia fr. 5'600.-.

E. Con atto di appello 13 novembre

2009 AP 1 richiama avantutto la perizia medica da cui emergerebbe, contrariamente

a quanto ritenuto dal Pretore, che l’effetto invalidante permanente pari al 10%

non sia limitato alla sola attività di adesivatura. Rimprovera quindi al primo

giudice di non aver spiegato i motivi per i quali la presentazione dei conteggi

del danno solo con le conclusioni sarebbe proceduralmente irrito. A suo parere

è invece ammissibile estendere, rispettivamente restringere una domanda

condannatoria dopo aver preso conoscenza delle risultanze istruttorie che

consentono di quantificare in modo esaustivo il danno; in ogni modo nulla

avrebbe impedito al giudice di determinarlo in via equitativa, come previsto

dall’art. 42 cpv. 2 CO. L’appellante critica quindi la conclusione del Pretore

di non riconoscere l’esistenza di un danno diretto allorquando la perdita di

guadagno è pacifica e dimostrata già dal fatto di non aver più trovato un

impiego con eguale remunerazione come presso AO 1. Ripropone la richiesta di

riconoscimento del danno futuro ,non esaminata dal Pretore poiché considerata

proceduralmente irrita. Chiede quindi nuovamente il riconoscimento del danno

domestico negato dal primo giudice contestando l’inesistenza di sufficienti

elementi per determinarlo e sottolineando che in base alla giurisprudenza lo

stesso può essere determinato anche facendo capo a dati statistici. Postula

anche in seconda istanza il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria.

F. Nelle sue osservazioni all’appello

AO 1, premessa a suo avviso l’inesistenza di un’oggettiva diminuzione della

capacità di guadagno dell’appellante, ribadisce che l’identificazione e la

quantificazione delle poste del danno avvenute per la prima volta in sede di

conclusione comportano un’irrita mutazione della domanda, che anche in sede di

appello è improponibile costituendo un novum che è sfuggito al contraddittorio

in prima sede.

Con l’appello adesivo AO 1 critica le conclusioni del Pretore in merito a una

sua responsabilità nell’incidente. Con riferimento alle risultanze istruttorie,

in particolare alle audizioni testimoniali del capo servizio e dell’operaia

addetta alla taglierina, ritiene che all’attrice fossero state date tutte le

necessarie istruzioni, ciò che il primo giudice ha omesso di considerare,

limitandosi a fare proprie acriticamente le risultanze della perizia tecnica.

Ribadisce che l’incidente ha quale unica origine il comportamento imprevedibile

e gravemente negligente dell’attrice. Riguardo alla pretesa di riparazione del

torto morale l’appellante adesiva ritiene che la sofferenza dell’attrice sia da

mettere in relazione con la perdita del marito piuttosto che con l’incidente,

come indicato dalla __________.

In conclusione chiede che la petizione sia integralmente respinta con

conseguente riforma del primo giudizio anche in merito alle ripetibili, la cui

valutazione da parte del primo giudice sarebbe a suo avviso errata

L’attrice ha dal canto suo postulato la reiezione dell’appello adesivo e il

riconoscimento dell’assistenza giudiziaria con argomenti di cui si dirà, per

quanto necessario, in seguito.

e

considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto

che la decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa

data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal

CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Nella sentenza in esame il Pretore

ha in un primo tempo esaminato se fossero dati i presupposti per il

riconoscimento di una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell’art.

328.

CO, giungendo a dare risposta affermativa al quesito. In un secondo momento,

accertata un’incapacità medico-teorica del 10% nell’attività di adesivatura, dopo

aver rilevato che i conteggi presentati solo con le conclusioni erano

proceduralmente irriti sfuggendo al contraddittorio, ha nondimeno esaminato le

pretese dell’attrice riconoscendo in conclusione unicamente l’importo richiesto

a titolo di riparazione morale, pari a fr. 5'600.-.

Anche

in questa sede occorre procedere in modo analogo. In effetti, qualora non fosse

riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro, come postulato con

l’appello adesivo, non vi sarebbe più ragione di esaminare le censure

dell’appello principale.

3.

Prima di affrontare le

contestazioni dell’appellante adesiva occorre osservare che il Pretore ha

esaminato la fattispecie alla luce degli art. 328 CO, 6 Legge federale sul

lavoro e 6 cpv. 1 Ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali (OPI) nonché della giurisprudenza e della dottrina

relativa a tali disposti. Non si è invece chinato sull’applicabilità o meno

dell’art. 44 vLAINF, ossia sulla limitazione della responsabilità del datore di

lavoro.

L’esame spetta ora a questa Camera ritenuto che il giudice di ogni grado deve

applicare il diritto d’ufficio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 5 e 6 ad art. 86, m. 1 ad art. 87).

Gli art. 43 e 44 LAINF sono stati abrogati dalla cfr. 12 dell’allegato alla LF

del 6 ottobre 2000 sulla parte generale delle assicurazioni sociali, legge

entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (RS 830.1). Secondo la giurisprudenza, il

momento determinante per l’applicazione del nuovo diritto è quello

dell’incidente (sentenza TF 5 maggio 2011,4A_132/2010, consid. 3.1; DTF 131

III 360 consid. 7.1). L’incidente occorso a AP 1 si è prodotto il 13 settembre

2002.

Ne segue che l’art. 44 vLAINF è applicabile al caso in esame,

contrariamente a quanto sostenuto dall’attrice in sede di conclusioni (v. pag.

5.

i. f.).

4.

Secondo l’art. 44 cpv. 2 vLAINF,

in combinazione con il cpv. 1 della medesima norma, in caso di danni alle

persone derivanti da un infortunio professionale, il datore di lavoro, i membri

della sua famiglia e i dipendenti della sua azienda rispondono unicamente se hanno

provocato l’infortunio intenzionalmente o per negligenza grave. Le disposizioni

speciali sulla responsabilità civile previste da leggi federali e cantonali non

sono applicabili (DTF 127 III 580; sentenza TF 5 maggio 2011,4A_132/2010,

consid. 3.2; sentenza TF 7 agosto 2001,4C.10/2001; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 5a

ed., Zurigo 1992, n. 17 ad art. 328 CO; Rehbinder,

Berner Kommentar, Obligationenrecht I, 2. ed., Basilea 1996, n. 15 ad art. 328

CO; per la ratio del privilegio istituito da questa norma: Boller, La limitation de la

responsabilité civile des proches et de l’employeur à l’égard du travailleur

art. 44 LAA, tesi Friborgo 1984, pag. 45 ss.).

In particolare, commette negligenza grave chi trascura le più elementari regole

della prudenza, che ogni persona ragione-volmente rispetterebbe se posta nella

medesima situazione (DTF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a; sentenza

TF 7 agosto 2001,4C.10/2001;

Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht AT, vol. 1, 5a

ed., Zurigo 1995, § 5, n. 107); si parla per contro di negligenza lieve quando

una persona non fa prova della prudenza che ci si potrebbe aspettare, senza che

si possa tuttavia ravvedere nel suo comportamento - non scusabile - una

violazione delle più elementari regole della prudenza (sentenza TF 7 agosto

2001,4C.10/2001, consid. 3; Rey,

Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 2. ed., Zurigo 1998, n. 863 segg.).

Giova precisare che in caso di cosiddetta collisione di responsabilità, ossia

se il beneficiario del privilegio e l’assicurato hanno entrambi commesso una

colpa grave, il comportamento del secondo dev’essere ignorato. L’eventuale

colpa grave del dipendente non viene pertanto considerata. L’art. 44 cpv. 2 vLAINF

precisa infatti che non sono applicabili le disposizioni speciali sulla

responsabilità civile previste da leggi cantonali e federali: ne deriva che la

colpa concomitante della vittima (art. 44 CO) non influenza l’intensità della

colpa del datore di lavoro o di persone che da lui dipendono (Boller, op. cit., pag. 141 segg. con

numerosi riferimenti di giurisprudenza e dottrina).

Questa

limitazione della responsabilità del datore di lavoro esiste, oltre che per le

pretese fondate sul contratto di lavoro, anche per le pretese a titolo di

indennità per torto morale; in altri termini, l’art. 44 cpv. 2 vLAINF esclude

la responsabilità civile per tutti gli effetti che sarebbero di per sé coperti

dall’assicurazione contro gli infortuni professionali e ciò anche qualora il

danno non venga risarcito dalla SUVA o lo sia solo parzialmente (DTF 127 III

580; sentenza TF 7 agosto 2001,4C.10/2001, consid. 5a e 5c; DTF 125

IV 153 consid. 2b/bb). Invece, detta limitazione non vale per le pretese per le

quali la SUVA non fornisce prestazioni, come per danni alle cose e per

richieste di compensazione di un danno derivante dall’impossibilità di svolgere

attività domestiche (sentenza TF 7 agosto 2001,4C.10/2001, consid. 5d; II CCA 16 luglio 2003, inc. n. 12.2002.99, consid. 3; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2a ed.,

Berna 1996, n. 10 segg. ad art. 328 CO; Streiff/von

Kaenel, op. cit., n. 17 ad art. 328 CO; Deschenaux/Tercier, La responsabilità civile, 2a

ed., Berna 1982, n. 29 segg. a pag. 313).

5.

Come rettamente evidenziato dal

Pretore, in base all’art. 328 CO, il datore di lavoro deve rispettare e

proteggere la personalità del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua

salute. Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della

tecnica e adeguati alle condizioni dell’azienda, che l’esperienza ha dimostrato

necessari per la tutela della vita, della salute e dell’integrità personale del

lavoratore, nel caso il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro

consentano equamente di pretenderlo. La portata di questo obbligo è determinata

secondo le regole della buona fede. Per quanto riguarda in particolare la

protezione della vita e della salute, il datore di lavoro deve predisporre

spazi in stato ineccepibile, dotare i macchinari e gli ulteriori strumenti di

lavoro di dispositivi di sicurezza e creare un processo lavorativo il più

possibile privo di pericoli; egli è altresì tenuto a segnalare i pericoli ai

dipendenti, istruirli e controllare che le misure di sicurezza siano

osservate (II CCA 16 luglio 2003, inc. 12.2002.99, consid. 2; Rehbinder, op. cit., n. 2 e 11 ad art.

328.

CO; v. anche art. 6 LF sul lavoro; 6 cpv. 1 OPI; art. 2-5 Ordinanza 3

Igiene concernente la legge sul lavoro).

Per il datore di lavoro vige di conseguenza l’obbligo di prendere ogni

provvedimento a tutela della sicurezza del lavoratore, che deve essere protetto

contro ogni pericolo derivante dalla natura del lavoro e dal contatto con ogni

sostanza, attrezzo o macchinario del quale il dipendente deve servirsi

nell’esercizio delle proprie mansioni, atteso che il datore di lavoro si

esporrà al rimprovero di aver mancato in modo colpevole al suo dovere di protezione

anche se non tiene in considerazione i pericoli che possono derivare da una

disattenzione del lavoratore, nella misura di una normale prevedibilità: in

altri termini, riservato una grave colpa da parte sua, il lavoratore non deve

sopportare i rischi di un’istallazione di cui approfitta il datore di lavoro

(DTF 112 II 138, 95 II 132 consid. 2; II CCA 1° febbraio 1999, inc. n.

12.1998

; Rehbinder/Stöckli,

Berner Kommentar, Band VI, Berna 2010, n. 18 e 19 ad art. 328).

Il

datore di lavoro che non ossequia a un obbligo di protezione nei confronti del

lavoratore commette una violazione contrattuale e pertanto è responsabile per

la rifusione del danno causato. In base ai combinati art. 97 CO e 8 CC, spetta

al lavoratore provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo

contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta

violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare

l’inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche risultare

da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell’art. 101 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit. n. 16 ad

art. 328 CO; Brühwiler, op. cit.,

n. 10a ad art. 328 CO;

Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurigo 1998, n.

2595.

e n. 2773).

6.

Il responsabile del reparto

taglio, sentito quale teste, ha dichiarato di aver spiegato all’attrice il

lavoro da eseguire siccome era la prima volta, raccomandandole di tenere le

mani lontano dal binario, di aver mostrato una volta l’esecuzione, di averla

controllata per circa 5 minuti nello svolgimento dell’operazione, di essersi

allontanato poiché tutto funzionava a dovere, di essere passato a controllare

ancora alcune volte costatando che non vi erano problemi. Ha precisato che non

viene dato un ordine o un avviso allorquando il lavoratore aziona la

taglierina, poiché tutto si svolge in pochi secondi (verbale udienza 22

febbraio 2005, pag. 1 a 3).

L’operaia addetta al taglio ha dal canto suo dichiarato che sia il capo

servizio sia lei hanno reso attenta l’attrice di fare attenzione alle mani, che

dopo la dimostrazione e le spiegazioni del responsabile del reparto (per la

durata di dieci minuti/un quarto d’ora) ha a sua volta rispiegato tutto quanto

occorreva fare, aggiungendo che l’attrice eseguiva correttamente il lavoro, che

il ritmo non era sostenuto come sarebbe stato con colleghe più esperte, che prima

di azionare la taglierina presta sempre attenzione alla collega che sta di

fronte (verbale udienza 22 febbraio 2005, pag. 4 e 5).

Dal canto suo il perito giudiziario ha operato la distinzione tra istruzione

sui pericoli e istruzioni di sicurezza, ossia provvedimenti atti a evitarli. Nel

caso concreto l’istruzione di sicurezza avrebbe dovuto consistere per l’attrice

nel mettersi a una distanza di sicurezza e avvisare la persona addetta al

taglio che può tirare la maniglia, alla collaboratrice responsabile di azionare

la macchina incombendo la verifica delle predette esigenze. Il perito ha

precisato, richiamando l’art. 6 OPI che le istruzioni impartite dal capo

reparto a entrambe le collaboratrici erano informazioni inerenti i pericoli e

non istruzioni di sicurezza e che la zona di pericolo, in base alla norma

internazionale EN 294 è di circa 70 cm (perizia 6 marzo 2009, in particolare pag. 1, 3 in alto, 5 in fine). Nel complemento 10 luglio 2009 il perito ha

confermato quanto precede.

7.

Il Pretore ha riconosciuto una negligenza

del datore di lavoro difettando l’informazione per l’operaia addetta al taglio

di attendere il segnale dalla collega dirimpettaia previa verifica che le mani

di quest’ultima fossero a una distanza di sicurezza di 70 cm dalla lama (sentenza impugnata pag. 10 in fine, 11 in alto).

Ora, se l’esortazione dell’operaia addetta al taglio alle colleghe di fare

attenzione alle mani può essere definita un’informazione riguardante i

potenziali pericoli, non è invece dato comprendere, come evidenziato

dall’appellante adesiva, per quali motivi le istruzioni del responsabile del

reparto tagli riguardanti il lavoro da eseguire, con la relativa dimostrazione

pratica e le raccomandazioni dove tenere le mani, ossia lontano dal binario (in

particolare verbale udienza 22 febbraio 2005, teste Parise, pag. 3; verbale di

sopralluogo 18 novembre 2004, fotografia n. 1), non costituiscano istruzioni

riguardanti i provvedimenti atti a prevenire i pericoli ai sensi dell’art. 6

cpv. 1 OPI. Il perito, che pure richiama detta norma legale nel complemento

alla perizia, non fornisce spiegazioni in merito e il Pretore non ha esaminato

la contestazione su questo punto contenuta nelle conclusioni della convenuta (pag.

8). È’ però già stato ricordato che il datore di lavoro deve proteggere il

lavoratore contro ogni possibile pericolo derivante dalla natura del lavoro e

considerare che il lavoratore può commettere disattenzioni o imprudenze,

soprattutto in un lavoro ripetitivo. Il perito ha indicato quale doveva essere

l’istruzione di sicurezza atta a prevenire qualsiasi pericolo e possibili

disattenzioni dei lavoratori. L’appellante adesiva si duole del fatto che non è

dato sapere cosa sia la norma internazionale EN 294 (come pure evidenziato

nelle sue conclusioni e già in precedenza nelle osservazioni 4 giugno 2009

all’allegato 15 maggio 2009 di opposizioni ed osservazioni ai quesiti di

completazione e delucidazione peritale dell’attrice). Sicuramente criticabile

il fatto che queste norme non siano state allegate alla perizia e che il

Pretore non le abbia richieste e non abbia preso posizione nella sentenza sulla

contestazione della convenuta. Questo aspetto non è comunque tale da rendere la

perizia inconcludente o inattendibile, al contrario. Il perito ha esposto quale

avrebbe dovuto essere l’istruzione di sicurezza volta a evitare incidenti,

ossia allontanamento della dipendente a una distanza di sicurezza (di quanti

centimetri questa debba essere non è certamente l’aspetto più rilevante) e

segnalazione all’addetta al taglio della possibilità di azionare la macchina,

verifica da parte dell’altra dipendente della distanza di sicurezza e

comprensione del segnale. E’ infatti palese che tali istruzioni sono più

complete e migliori di quelle messe in opera presso Consitex SA. Le conclusioni

della perizia sono pertanto logiche e convincenti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1, 4, 6 ad art. 253) e non può

quindi essere rimproverato al Pretore di essersi fondato sulla stessa per rimproverare

una negligenza alla convenuta. La negligenza risiede infatti nel non aver

impartito le istruzioni di sicurezza che si sarebbero imposte per eliminare

nella misura massima possibile i rischi e per prevenire le possibili

disattenzioni di una dipendente inesperta.

8.

Come sopra esposto occorre però ancora

esaminare, nell’ottica dell’applicazione dell’art. 44 cpv. 2 vLAINF se questa

negligenza dev’essere definita grave. Nel presente caso, con riferimento alle

dichiarazioni testimoniali del capo reparto tagli e della dipendente addetta

all’azionamento della macchina, non è possibile affermare che le più elementari

misure di sicurezza siano state omesse. Occorre in effetti riconoscere che

l’attrice ha ricevuto un’istruzione in merito al suo nuovo compito, il capo

servizio ha eseguito la dimostrazione delle operazioni da eseguire, ha

controllato quando le ha eseguite lei ed è ritornato per ulteriori controlli,

sempre con l’avvertenza di prestare attenzione alle mani; analoghe attenzioni

le sono state rivolte dalla collaboratrice più esperta. Certo, queste

istruzioni di sicurezza non sono risultate ottimali, come spiegato dal perito,

ma ciò non significa che vi è stata completa disattenzione alla problematica

della sicurezza. Pure indizio di grave negligenza può essere il mancato

rispetto di prescrizioni di sicurezza imperative (in questo senso Boller, op. cit., pag. 139). Per quanto

concerne questo aspetto il perito si è però limitato a fare riferimento a

un’imprecisata norma internazionale che può avere valore di riferimento, ma il

cui mancato rispetto non permette certo di definire grave la negligenza del

datore di lavoro.

Anche questo motivo porta a concludere che nella fattispecie in esame non si può

affermare che siano state violate le più elementari regole della prudenza. Non

essendole imputabile una colpa grave, conformemente a quanto previsto dall’art.

44.

cpv. 2 vLAINF la convenuta va liberata da ogni responsabilità nei confronti

dell’attrice per quanto attiene i danni per i quali la LAINF prevede una

prestazione assicurativa corrispondente, ossia, in relazione al caso in esame,

per le pretese concernenti la perdita di guadagno attuale e futura nonché il

torto morale.

9.

Il beneficio liberatorio di cui

all’art. 44 cpv. 2 vLAINF è per contro inefficace per il danno derivante

dall’impossibilità di svolgere attività domestiche, nella misura in cui non è

coperto dalla __________ (v. sopra consid. 4 in fine).

Ritenuto che vi è stata una copertura del danno domestico da parte della __________,

ci si potrebbe invero chiedere se la limitazione della responsabilità del

datore di lavoro non debba estendersi anche a questa pretesa. In ragione del

fatto che il contributo __________ si estende solo fino al 31 dicembre 2002,

mentre la richiesta dell’appellante riguarda il periodo 13 settembre 2002 - 31

dicembre 2009, questa Camera ritiene opportuno esaminare le censure

dell’appellante ai considerandi che seguono.

10.

Con le conclusioni l’attrice aveva

chiesto di riconoscere per l’attività di casalinga due ore al giorno per cinque

giorni alla settimana, da retribuire in ragione di fr. 25.- l’ora in

applicazione della giurisprudenza federale da lei richiamata, per una durata di

375.

settimane (ossia dalla data dell’incidente al 31 dicembre 2009, quale data

presumibile della sentenza di primo grado). L’importo così ottenuto di fr.

93'750.- andava commisurato a un’inabilità media del 10% nelle mansioni

domestiche, come emerso dalla perizia medica. Dall’importo risultante di fr.

9'375.-venivano dedotti fr. 5'350.- versati dalla convenuta a titolo

volontario, di qui una pretesa di fr. 4'025.- (conclusioni pt. 6.2).

Premesso come il danno dev’essere dimostrato da chi ne chiede il risarcimento,

il Pretore ha rimproverato all’attrice di non aver fornito indicazioni circa la

propria economia domestica, né precisato i criteri che permettono di

determinare il suo impegno in quest’ambito, senza contare che l’importo della

retribuzione oraria non teneva conto che ella vive in Italia e che dagli atti

risultava che l’aiuto domestico cui ha fatto capo ha avuto un costo orario di 8

Euro, pari a fr. 12,50 al cambio dell’aprile 2004. Pur ammettendo gli altri

parametri (10 ore settimanali per 375 settimane e inabilità del 10%) l’importo ammissibile

sarebbe stato di fr. 4'687,50, cui andavano però dedotti fr. 5'350.- ricevuti

dal datore di lavoro, con conseguente reiezione della domanda di causa senza

che occorresse considerare l’importo versato dalla SUVA a titolo volontario.

L’appellante rimprovera da un lato al primo giudice di non aver applicato il

valore teorico di fr. 25.- all’ora riconosciuto dal Tribunale federale e

d’altro lato, volendosi applicare l’importo pari a fr. 12,50 (corrispondenti a

8.

Euro), di non aver riconosciuto un aiuto domiciliare di 3-4 ore al giorno

risultante dal rapporto __________ del 4 dicembre 2002 (doc. C), così da

giungere comunque a un risarcimento di fr. 4'025.-, senza deduzione della

prestazione SUVA.

11.

Il Pretore aveva invero in un primo

momento considerato proceduralmente inammissibile la presentazione dei conteggi

del danno, tra cui appunto l’indennità per la cura dell’economia domestica,

unicamente con le conclusioni, aderendo in sostanza a quanto sostenuto dalla

convenuta nelle conclusioni.

Non occorre in questa sede esaminare se le precisazioni dell’attrice con le

conclusioni siano ammissibili, a fronte di una richiesta di fr. 50'000.- a

titolo di risarcimento danni e torto morale presentata negli allegati

introduttivi, in particolare se ella ha soddisfatto il suo onere allegatorio ai

sensi dell’art. 78 CPC/TI, in considerazione del fatto che le censure

dell’appellante riguardo al danno domestico devono essere comunque respinte.

È

vero che in Svizzera l’importo di fr. 25.- all’ora per un’ausiliaria domestica

è sicuramente corretto (DTF 129 III 135, consid. 4.2.1, ove il predetto importo

non è stato oggetto di esame siccome accettato dalle parti in sede federale; II

CCA 16 luglio 2003, inc. n. 12.2002.99, consid. 7). Nella determinazione di

detto criterio al giudice va nondimeno riconosciuto un vasto margine di

apprezzamento in funzione del caso concreto (DTF 129 II 145 consid. 3.2.2;

sentenza TF 12 marzo 2002,4C.195/2001, consid. 5f/aa). Ora, avendo tenuto

conto delle condizioni locali, e in particolare del fatto che l’appellante vive

in Italia ove ha pagato un aiuto domestico 8 Euro all’ora (incarto __________,

doc. 49), non si può certo affermare che il Pretore abbia violato il suo potere

di apprezzamento (II CCA 24 novembre 2010, inc. 12.2009.215; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.

90).

A giusta ragione poi il primo giudice ha rimproverato all’attrice di non aver

fornito indicazioni circa la propria economia domestica e di non aver precisato

i criteri che permettono di determinare il suo impegno in questo ambito,

peraltro variabile tra la data dell’incidente e quella del primo giudizio.

In sede di appello, a sostegno della propria pretesa, l’attrice chiede di

riconoscere un impegno di 3-4 ore al giorno facendo riferimento a un rapporto

della __________. Questo argomento è nuovo, e pertanto irricevibile in questa

sede (Cocchi/Trezzini, op. cit.,

N. 820 ad art. 321), ma dimostra come dati concreti e verificabili circa

l’impegno dell’attrice nell’economia domestica non sono stati forniti, per tacere

del fatto che il rapporto __________ cui ella fa riferimento è del 4 dicembre

2002.

e concerne solo le necessità nel periodo immediatamente successivo

all’incidente, che sono state interamente coperte dalla __________ medesima

(inc. __________, doc. 49). Il calcolo del Pretore relativo al danno domestico

dev’essere così confermato con conseguente reiezione dell’appello anche su

questo punto.

12.

L’appellante adesiva ha da ultimo

contestato la fissazione delle ripetibili nel primo giudizio, auspicando un

aumento a suo favore a fr. 6'000.- con riferimento all’art. 11 del Regolamento

sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e

per la fissazione delle ripetibili.

Nelle fissazione delle ripetibili, come peraltro della tassa di giustizia, il

giudice gode di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso di

eccesso o abuso (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 66 ad art. 148). L’appellante adesiva omette di considerare che

in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del predetto Regolamento per i procedimenti aperti

prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2008, le ripetibili

sono fissate secondo il diritto previgente, ossia secondo la Tariffa

dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984. L’onorario

normale in base all’art. 9 TOA per un pratica avente un valore determinato

oltre i fr. 10’000.- sino a fr. 50'000.- era stabilito tra l’8% e il 15%. Ne

consegue che al Pretore, che con ogni evidenza ha applicato la percentuale

minima, non può essere rimproverato un eccesso del suo potere di apprezzamento.

Per contro, sempre nel solco della soluzione adottata dal Pretore, l’importo

delle ripetibili viene rivisto in considerazione della totale soccombenza

dell’attrice e non più in ragione di 9/10.

13.

In conclusione l’appellante risulta

interamente soccombente, tuttavia per motivi in parte diversi da quelli posti a

fondamento del primo giudizio.

L’appellante adesiva ottiene ragione nella misura in cui ha postulato

l’integrale reiezione della petizione. A questo risultato si giunge però in

virtù del beneficio liberatorio dell’art. 44 cpv. 2 vLAINF e non per colpa

grave dell’attrice, come da essa erroneamente sostenuto.

Concorrono pertanto giusti motivi ai sensi dell’148 cpv. 2 CPC/TI, che giustificano

un riparto di spese e ripetibili non rigorosamente legato al principio della

soccombenza (Cocchi/Trezzini, op.

cit., N. 501 ad art. 148 per analogia). Ragioni di equità impongono infatti di

non attribuire ripetibili alla convenuta per la reiezione di un appello per un

motivo giuridico da essa neppure invocato e per l’accoglimento di un appello

adesivo per ragioni estranee a quelle fatte valere.

14.

L’attrice ha chiesto il beneficio dell’assistenza giudiziaria, sia

per l’appello che per le osservazioni all’appello adesivo. I documenti prodotti

attestano in maniera sufficiente la difficile situazione in cui si trova (art.

3.

Lag 2002); d’altro canto sia l’appello che l’appello adesivo presentavano

aspetti complessi e il loro esito non era inizialmente prevedibile, e non si

poteva inoltre pretendere che l’interessata procedesse in lite con atti propri

o rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 e 2

Lag 2002). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell’assistenza giudiziaria

estesa al gratuito patrocinio sia per l’appello che per le osservazioni

all’appello adesivo.

13.

Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano

federale si osserva che il valore litigioso sotto il profilo dell’art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile.

Per i

quali motivi

richiamati

l’art. 148 CPC/TI e la LTG

pronuncia I. L’appello 13 novembre 2009 di AP 1 è respinto.

II. L’appello

adesivo 9 dicembre 2009 di AO 1 è accolto.

§ Di

conseguenza la sentenza 29 ottobre 2009 del Pretore della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord è così riformata:

1.

La

petizione è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono poste a carico di AP 1 e per

essa a carico dello Stato, essendo la stessa al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 4’000.- a titolo di

ripetibili.

3.

Invariato

III. L’appellante

è ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio

dell’avv. __________.

IV. Gli

oneri processuali dell’appello, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 1'300.-

spese

fr. 100.-

totale

fr. 1'400.-

sono

posti a carico dell’appellante e per essa a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

V. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

tassa di

giustizia fr. 500.-

spese

fr. 100.-

totale

fr. 600.-

sono posti

a carico dell’appellante, e per essa a carico dello Stato.

Non si

assegnano ripetibili.

VI. Intimazione

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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