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Decisione

12.2009.209

Locazione, appello irricevibile

14 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.209

Data decisione, Autorità:

14.01.2010, IICCA

Titolo:

Locazione, appello irricevibile

APPELLO

RICEVIBILITÀ

art. 309 cpv. 2 let. f CPC-TI

Incarto n.

12.2009.209

Lugano

14 gennaio

2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.964

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza 7 luglio

2009 da

AP 1

contro

AO 1

rappr. dall' RA

1

con cui

l'istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 10'083.75 o "ciò che il giudice riterrà opportuno" a titolo

di rimborso delle pigioni già versate, alla custodia dei mobili e oggetti fino

al massimo al 30 novembre 2009 "o ciò che il giudice riterrà

opportuno" e all'assunzione da parte del convenuto della responsabilità o

organizzazione e pagamento del trasloco, nonché al versamento di un importo a

discrezione del giudice a titolo di risarcimento danni "per avermi messo i

bastoni fra le ruote";

domanda

estesa all'udienza di discussione 7 settembre 2009 di fr. 1'725.- per spese di trasloco e avversata dal convenuto, e che la

Pretora ha respinto con sentenza 30 ottobre 2009;

appellante

l'istante che con appello 20 novembre 2009 chiede l'accoglimento della propria

istanza 7 giugno [recte: luglio] 2009;

ritenuto in fatto

e considerato in diritto:

che con

istanza 7 luglio 2009 AP 1 (in qualità di subconduttore), dopo aver adito il

competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione, ha chiesto la condanna di AO 1 (come sublocatore) al pagamento di fr. 10'083.75 o "ciò che il giudice riterrà opportuno" a titolo

di rimborso delle pigioni già versate a quest'ultimo, alla custodia dei mobili

e oggetti fino al massimo al 30 novembre 2009 "o ciò che il giudice

riterrà opportuno" e all'assunzione da parte del convenuto della

responsabilità o organizzazione e pagamento del trasloco dell'istante, nonché

al versamento di un importo a discrezione del giudice a titolo di risarcimento

danni "per avermi messo i bastoni fra le ruote";

che

all'udienza di discussione 7 settembre 2009, che è valsa pure quale

dibattimento finale, l'istante ha esteso la propria richiesta di fr. 1'725.- per spese di trasloco, mentre il

convenuto si è opposto integralmente all'istanza;

che con

sentenza 30 ottobre 2009 la Pretora ha respinto l'istanza;

che

contro il giudizio testé menzionato è insorto l'istante con appello 20 novembre

2009, con il quale chiede l'accoglimento della propria istanza 7 giugno [recte:

luglio] 2009;

che il

gravame non è stato intimato per osservazioni alla controparte;

che i

documenti (ricevuta 7 novembre e 8 novembre 2008; contratto di locazione dal 1°

gennaio 2009; lettera 18 novembre 2009 al Ministero pubblico di Lugano) prodotti

in appello sono inammissibili, l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vietando la

produzione di nuove prove in seconda istanza;

che

quanto menzionato dall'appellante nella "premessa" (pag. 1 seg.) su

quello che si aspetta "dalla giustizia", esternando considerazioni

negative sulla persona del convenuto e su quella della Pretora del Distretto di

Lugano, sezione 4, nonché sulla sua speranza in merito all'oggettività della Seconda

Camera civile esula dal presente giudizio;

che lo

stesso dicasi della circostanza, affermata dall'appellante (pag. 2 in alto),

secondo la quale la sentenza conterrebbe "solo errori non rispecchiando

per niente quanto esposto nella mia istanza e nemmeno le informazioni raccolte

in fase istruttoria";

che l’appellante si diffonde invero in considerazioni generiche, senza

riferirsi alle puntuali e circostanziate argomentazioni contenute nella

sentenza impugnata, contrariamente a quanto prevede l’art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC, che impone di precisare i motivi di fatto e di diritto per i quali il

giudizio sarebbe errato (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309);

che secondo l'appellante la sentenza impugnata avrebbe dovuto

indicare i termini di ricorso;

che egli

non trae conclusioni da tale asserzione, sicché la medesima è finanche

irricevibile;

che in

ogni caso il giudice civile di prima istanza non ha l’obbligo di indicare i

rimedi giuridici (sentenza CCC 23 novembre 2004, pubb. in RtiD I-2005 13c 733);

che

l'appellante contesta inoltre l'accertamento pretorile secondo il quale il

contratto di locazione concerne un appartamento di 2 locali e mezzo, mentre a

suo dire si tratterebbe di un appartamento di tre locali (pag. 2 in mezzo);

che al

riguardo egli rinvia al contenuto della propria istanza, sicché la censura

sarebbe finanche irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che in

ogni caso l'allegazione non può essere condivisa, dato che nell'istanza in

questione lo stesso subconduttore ha spiegato che il contratto concerneva la

sublocazione di "due locali oltre a cucina, sala da bagno e cantina"

e ha soggiunto che "unico contratto che è stato accettato sia

dall'amministrazione, sia dal sostegno sociale" è quello datato 11 giugno

2008 (doc. R a tergo), nel quale la composizione è indicata consistere proprio

in due locali, cucina e sala da bagno;

che è

ininfluente ai fini del giudizio la censura dell'appellante secondo la quale la

Pretora avrebbe erroneamente accertato che prima del contratto 11 giugno 2008

(con decorrenza retroattiva dal 1° aprile 2008) tra le parti erano stati

conclusi altri due contratti di locazione afferenti lo stesso appartamento,

datati 7 maggio 2008 rispettivamente 11 giugno 2008 (pag. 2 in mezzo);

che

invero la prima giudice ha reputato che siccome il subconduttore aveva occupato

l'ente dall'aprile 2008 al maggio 2009, egli non poteva chiedere la

restituzione delle relative pigioni (sentenza impugnata, pag. 3 in alto), e che

quindi determinante ai fini del giudizio è solo il periodo di locazione

inerente al contratto 11 giugno 2008;

che di

conseguenza sono irrilevanti anche le argomentazioni dell'appellante su

asseriti vizi afferenti i contratti datati 7 maggio 2008 e 11 giugno 2008 (pag.

3 in basso);

che per

quanto esposto sopra risulta irricevibile anche l'affermazione dell'istante

secondo la quale anche il contratto 11 giugno 2008 sarebbe stato da lui

sottoscritto per timore;

che egli

trae, invero, dal proprio asserto la conseguenza che il relativo canone di

locazione gli debba essere restituito (pag. 3 in fondo e 4 in alto), non

confrontandosi pertanto con l'argomentazione pretorile secondo la quale durante

il periodo dall'aprile 2008 al maggio 2009 egli ha occupato i locali in

questione e che quindi non ha diritto di chiedere la restituzione delle

relative pigioni (sentenza impugnata, pag. 3 in alto);

che

l'appellante sostiene di aver lasciato l'appartamento a fine ottobre 2008

"per salvare la mia vita" e di condurre dal novembre 2008 in

locazione un appartamento a __________ (pag. 3 in mezzo);

che

tuttavia egli stesso ha affermato nella propria istanza (pag. 7 in fondo) di

aver lasciato i propri mobili nell'appartamento, ciò che equivale ad occupare l'ente

locato;

che di

conseguenza le argomentazioni summenzionate sono ininfluenti ai fini del

giudizio;

che d'altra

parte qualora l’appellante avesse ritenuto che la mobilia fosse stata

trattenuta dalla controparte in maniera abusiva, egli avrebbe dovuto avvalersi

dei mezzi giuridici previsti per la restituzione al proprietario dei medesimi,

cosa che non ha fatto;

che

l'appellante critica la Pretora laddove ella ha affermato che alcune pigioni

sono state versate direttamente dall'Ufficio del sostegno sociale;

che tale

argomentazione è stata espressa dalla prima giudice (sentenza impugnata, pag. 3

in alto) a titolo abbondanziale ("tanto più"), sicché resistendo alla

critica la motivazione pretorile principale, per i motivi che sono illustrati

nel presente giudizio, non vi è motivo di chinarsi su tale censura;

che

l'appellante critica la Pretora laddove essa ha affermato che egli non ha

portato alcuna prova delle sue affermazioni;

che al

riguardo l'appellante rinvia alla "prova fotografica che AO 1 occupava

tuttora abusivamente la seconda stanza e che giocoforza le mie cose si

trovavano sparse nell'appartamento e che ho dovuto mettere del materiale sui

balconi, materiale che si è per forza rovinato dalle intemperie (richiesta di

risarcimento danni)" (pag. 2 in basso);

che dalla

documentazione in questione (cd allegato all'istanza) non vi è alcuna evidenza

che la camera fotografata sia stata effettivamente occupata dal sublocatore;

che

sempre sotto questo aspetto l'appellante afferma che lo stesso legale di

controparte avrebbe affermato nel proprio riassunto scritto 7 settembre 2009

che il subconduttore ha lasciato "la camera locata" e non i due

locali, a dimostrazione che egli disponeva unicamente di una camera (pag. 3 in

alto);

che in

realtà l'avv. RA 1 ha rinviato a quanto affermato dallo stesso istante in

occasione dell'udienza 10 giugno 2009 dinanzi all'Ufficio di conciliazione in

materia di locazione, ove egli ha affermato di aver lasciato la camera locata a

fine ottobre 2008, pur lasciando depositate nell'appartamento le proprie

masserizie, sicché il convenuto non ha ammesso alcunché al riguardo;

che

l'appellante soggiunge che l'avvocato di controparte avrebbe falsamente

affermato che egli da tempo non versava più nulla a titolo di pigione o

quant'altro (pag. 2 in basso);

che tale

allegazione è ininfluente ai fini del giudizio, ove la questione di eventuali

pigioni impagate non è oggetto del contendere;

che lo

stesso dicasi dell'affermazione dell'istante sul fatto che la controparte gli

avrebbe "messo il bastone fra le ruote";

che

all'udienza di discussione 7 settembre 2009 il subconduttore ha rinviato al

riguardo al doc. V (pag. 1 in fondo), che trattasi di un e-mail 16 luglio 2009

della controparte a __________ __________ del Servizio sociale di Bellinzona,

ove questi ha affermato di essere stato aggredito dall'istante e chiuso in camera

a chiave, di modo che gli agenti di polizia hanno dovuto scardinare la porta e

che i relativi danni sono da imputare al subconduttore;

che tale

circostanza non è stata oggetto del procedimento qui all’esame;

che su

questo aspetto l'appellante afferma di avere "fatto opposizione contro le

proposte del 19.10.2009 del ministero pubblico in quanto manca la base legale

(…) e non è vero che ho sequestrato AO 1 (…)" (pag. 3 in fondo);

che anche

tale censura, per i motivi testé illustrati, è irrilevante ai fini del

giudizio;

che l'appellante

conclude chiedendo la concessione dell'assistenza giudiziaria per il giudizio

di prima istanza, rifiutata dalla Pretora, e postula il suo riconoscimento

anche in questa sede (pag. 4);

che la

richiesta non può essere accolta, poiché l’istanza era sprovvista, per i motivi

illustrati sopra, di parvenza di buon diritto, così come risulta essere il

presente gravame;

che

l'appello può quindi essere evaso con la procedura dell'art. 313bis CPC, senza

necessità di intimazione alla controparte;

che

le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e vanno quindi a carico

dell’appellante, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili al convenuto,

al quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto gli art. 148 e 313bis CPC e la vigente LTG,

pronuncia: 1. L'appello

20 novembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3.

Gli

oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 50.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

100.

-

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale. Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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