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Decisione

12.2009.21

Diritto del lavoro

24 giugno 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull’appello

principale

2. L’appellante

contesta unicamente la decisione del Pretore di non riconoscerle interamente

gli stipendi arretrati da novembre 2004 ad agosto 2005. Ella ribadisce, al

riguardo, che durante tale periodo le è stato versato uno stipendio lordo di

fr. 2'000.- mensili, invece dei fr. 2'500.- previsti contrattualmente.

2.1 Il primo

giudice ha spiegato che sebbene dai conteggi di salario dal novembre 2004 all’agosto

2005 (doc. D) emerga la corresponsione di fr. 2'000.- a tale titolo, la teste __________

__________ (incaricata dalla datrice di lavoro di versare ai dipendenti gli

stipendi) ha dichiarato di aver versato all’istante l’integralità del salario,

di fr. 2'500.- lordi mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L’appellante ritiene

che la testimonianza in questione sia "poco credibile" poiché la

teste, oltre a essere dipendente della datrice di lavoro, avrebbe secondo

quanto da lei affermato redatto per dieci mesi dei conteggi di stipendio

errati. L’istante reputa quindi che i fogli paga riportanti un salario di fr.

2'000.-, redatti per l’appunto da un’ausiliaria della convenuta, debbano essere

vincolanti per quest’ultima.

2.2 Qualora l’attendibilità

di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza

di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti,

rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere

intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto

testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2004,

Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). La teste __________ __________

ha spiegato che "a quel periodo i salari venivano versati cash ai

dipendenti senza il rilascio di ricevute ma unicamente sulla fiducia. Ricordo

che lo stipendio della signorina AP 1 ammontava a fr. 2'500.- lordi (…). Detti

stipendi sono sempre stati integralmente versati (…). Constato che i conteggi

paga da novembre 2004 ad agosto 2005 riportano cifre inferiori per entrambi i

dipendenti per rapporto agli importi salariali effettivamente versati. Confermo

trattarsi di un errore da parte mia. Confermo altresì che gli importi effettivamente

versati corrispondono a quanto da me già dichiarato e cioè fr. 2'500.- lordi

per la AP 1 e fr. 3'000.- lordi per __________. Non so dire perché a novembre

2004 sono passata a indicare le cifre ridotte che leggo sui conteggi paga che

mi vengono mostrati. Ribadisco trattarsi di un semplice errore da parte

mia" (verbale 4 luglio 2006, pag. 1 seg.). Il salario riportato nei

conteggi di cui al doc. D è effettivamente da novembre 2004 ad agosto 2005 di

fr. 2'000.- lordi mensili. Tuttavia, tali documenti sono stati allestiti dalla

teste summenzionata, che dichiara essere incappata in errore nell’indicazione

di tale importo. Essa afferma, invero, di aver versato alla dipendente il

corrispettivo contrattualmente previsto. Da altri documenti versati agli atti

emerge come alla dipendente sia stato versato (almeno per il 2005) uno

stipendio di fr. 2'500.- lordi mensili. Dal conteggio per il 2005 di cui al

doc. 5, redatto anch’esso da __________ __________, emerge che da gennaio ad

agosto 2005 all’istante sono stati versati complessivi fr. 20'000.- lordi,

equivalenti a fr. 2'500.- lordi mensili. Lo stesso emerge dal conteggio della

trattenuta d’imposta alla fonte (doc. 6). Perché occorra dare maggiore credibilità

ai conteggi di salario e non ai documenti testé menzionati, rispettivamente

alla testimonianza di __________ __________ che ne conferma il contenuto, non è

quindi dato di capire. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore resiste

dunque alla critica e l’appello deve essere respinto.

Considerandi

II. Sull’appello

adesivo

3.

L’appellante adesiva ritiene che le debbano essere riconosciute le

ripetibili "in maniera completa" poiché la lavoratrice non avrebbe

mai chiesto, prima della causa, la consegna del certificato di lavoro. Essa non ha tuttavia indicato quale somma rivendica a tale titolo. Al

riguardo la domanda, non cifrata, deve essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano

2000, m. 10-11 ad art. 309 CPC).

III. Sulla

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

4.

L’appello principale dev’essere respinto, mentre quello adesivo

dichiarato irricevibile. In entrambi i casi non si prelevano tasse di giustizia

o spese, trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro di valore

inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante

principale verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili per

l’appello e altrettanto farà quest’ultima all’istante per l’appello adesivo. In

entrambi i casi le indennità ripetibili sono comunque

contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione delle osservazioni

è stato, tutto sommato, limitato. Il valore litigioso

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore a

fr. 15'000.- sia per quanto concerne l’appello principale sia per quanto

riguarda l’appello adesivo.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

pronuncia: I. L’appello principale 19 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

II. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di

appello. L’appellante principale rifonderà alla convenuta fr. 250.- per

ripetibili di appello.

III. Nella

misura in cui è ricevibile l’appello adesivo 2 febbraio 2009 di AO 1 è respinto.

IV. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di

appello adesivo. L’appellante adesiva rifonderà all’istante fr. 150.- per

ripetibili di appello adesivo.

V. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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