12.2009.21
Diritto del lavoro
24 giugno 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2009.21
Data decisione, Autorità:
24.06.2009, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro
TESTE O TESTIMONE
art. 90 CPC-TI
art. 309 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.21
Lugano
24 giugno
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2006.281
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con istanza 27
febbraio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1
rappr. dalla
lic. iur. RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'000.-
oltre interessi, come pure la consegna di un
certificato di lavoro, domande avversate dalla convenuta, tranne quella
relativa al certificato testé citato e che l’istante ha omesso nelle conclusioni poiché evasa;
che il
Pretore con sentenza 30 dicembre 2008 ha accolto per fr. 452.50 oltre interessi,
condannando l’istante al
pagamento in favore della convenuta di fr. 1'050.-
quali ripetibili parziali;
appellante
l’istante con atto di appello
19 gennaio 2009 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
condannare la convenuta al pagamento a __________ [recte: all’appellante] di fr. 11'536.20 oltre interessi;
mentre
la convenuta con osservazioni 2 febbraio 2009 postula la reiezione del gravame
e con appello adesivo di medesima data chiede il riconoscimento in
"maniera completa" delle ripetibili;
mentre
l’istante con osservazioni 13 febbraio 2009 all’appello adesivo postula la
reiezione del gravame avversario;
richiamato
il decreto 22 gennaio 2009 con il quale la presidente di questa Camera ha
respinto l’effetto sospensivo richiesto dall’appellante adesiva;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto: A. AO 1, __________,
ha assunto dal 5 luglio 2004 a tempo indeterminato AP 1 quale cucitrice. Il
contratto prevedeva uno stipendio lordo di fr. 2'500.- mensili (doc. B e C).
B. Con raccomandata 26
agosto 2005, spedita il 29 agosto 2005, la datrice di lavoro ha disdetto il
rapporto di lavoro per il 30 settembre 2005 (doc. F). Con fax 29 agosto 2005 la
lavoratrice ha a sua volta trasmesso alla datrice di lavoro un certificato
medico dalla __________, ove ella si trovava in vacanza, dal quale emergeva la
sua inabilità lavorativa fino al 2 settembre 2005 compreso (doc. E). Con
missiva 6 settembre 2005 la dipendente ha disdetto in tronco il rapporto di
lavoro. Ella ha motivato la propria decisione lamentando in particolare mobbing
nei suoi confronti (doc. G).
C. Con istanza 27
febbraio 2006 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2,
chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di fr.
15'000.- oltre interessi, composti di fr. 5'000.-
quali arretrati di stipendi da novembre 2004 ad agosto 2005 (dove avrebbe
percepito mensilmente unicamente fr. 2'000.- lordi mensili), fr. 5'000.- per
ore straordinarie e rimborso spese (affermando di aver dovuto lavorare di
regola almeno 60 ore settimanali, con orari continuati, fino a ora tarda nella notte
e regolarmente anche il fine settimana, così come di non essere stata
rimborsata per l’uso della sua automobile), nonché fr. 5'000.- per aver dovuto
rescindere immediatamente per giusti motivi il rapporto di lavoro
(corrispondenti allo stipendio fino al termine legale di disdetta di due mesi).
Ella ha altresì domandato la consegna di un certificato di
lavoro. All’udienza di
discussione 22 maggio 2006 la convenuta si è opposta alle domande dell’istante, affermando di aver versato dal
mese di novembre 2004 fr. 2'000.- lordi "secondo i
conteggi prodotti in istanza" e il resto all’istante a mano. Essa ha poi
contestato di dovere alcunché a titolo di ore supplementari o di mancati
rimborsi per l’impiego del veicolo privato e ha spiegato che non vi erano motivi
validi perché la lavoratrice potesse disdire il contratto in maniera immediata.
Essa ha infine concluso aderendo alla domanda dell’istante di rilascio del
certificato di lavoro. Esperita l’istruttoria, all’udienza di discussione
finale 18 dicembre 2007 la convenuta, unica presente, ha confermato la propria
domanda. L’istante ha invece ribadito le proprie richieste con un memoriale
scritto, salvo omettere la richiesta di consegna del certificato di lavoro poiché nel frattempo evasa. Statuendo con
sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha accolto l’istanza per 452.50 oltre interessi,
condannando l’istante al
pagamento in favore della convenuta di fr. 1'050.-
quali ripetibili parziali.
D. Con
atto di appello 19 gennaio 2009 l’istante è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo la
sua riforma nel senso di condannare la convenuta al pagamento a __________
[recte: all’appellante] di fr.
11'536.20 oltre interessi. Con osservazioni 2 febbraio
2009 la convenuta postula la reiezione del gravame e con appello adesivo di
medesima data chiede il riconoscimento in "maniera completa" delle
ripetibili. Con osservazioni 13 febbraio 2009 all’appello adesivo l’istante
postula la sua reiezione. Con decreto 22 gennaio 2009 la presidente di questa
Camera ha respinto l’effetto sospensivo richiesto dall’appellante adesiva.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha respinto le pretese salariali rivendicate dall’istante,
poiché non dimostrate, riconoscendole solo lo stipendio di fr. 452.50 netti dal
1° al 6 settembre 2005. Quanto alla domanda di risarcimento per risoluzione
immediata giustificata da parte della lavoratrice, il primo giudice ha spiegato
che non erano dati i presupposti di un licenziamento straordinario. Egli ha
infine condannato l’istante al pagamento in favore della convenuta di fr.
1'050.- per ripetibili parziali.
Fatti
I. Sull’appello
principale
2. L’appellante
contesta unicamente la decisione del Pretore di non riconoscerle interamente
gli stipendi arretrati da novembre 2004 ad agosto 2005. Ella ribadisce, al
riguardo, che durante tale periodo le è stato versato uno stipendio lordo di
fr. 2'000.- mensili, invece dei fr. 2'500.- previsti contrattualmente.
2.1 Il primo
giudice ha spiegato che sebbene dai conteggi di salario dal novembre 2004 all’agosto
2005 (doc. D) emerga la corresponsione di fr. 2'000.- a tale titolo, la teste __________
__________ (incaricata dalla datrice di lavoro di versare ai dipendenti gli
stipendi) ha dichiarato di aver versato all’istante l’integralità del salario,
di fr. 2'500.- lordi mensili (sentenza impugnata, pag. 3). L’appellante ritiene
che la testimonianza in questione sia "poco credibile" poiché la
teste, oltre a essere dipendente della datrice di lavoro, avrebbe secondo
quanto da lei affermato redatto per dieci mesi dei conteggi di stipendio
errati. L’istante reputa quindi che i fogli paga riportanti un salario di fr.
2'000.-, redatti per l’appunto da un’ausiliaria della convenuta, debbano essere
vincolanti per quest’ultima.
2.2 Qualora l’attendibilità
di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza
di un rapporto diretto di dipendenza e di subordinazione con una delle parti,
rispettivamente d’amicizia, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere
intaccata se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto
testimoniale al cospetto degli elementi di fatto deducibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2004,
Lugano 2005, n. 75 ad art. 90 CPC con rinvii). La teste __________ __________
ha spiegato che "a quel periodo i salari venivano versati cash ai
dipendenti senza il rilascio di ricevute ma unicamente sulla fiducia. Ricordo
che lo stipendio della signorina AP 1 ammontava a fr. 2'500.- lordi (…). Detti
stipendi sono sempre stati integralmente versati (…). Constato che i conteggi
paga da novembre 2004 ad agosto 2005 riportano cifre inferiori per entrambi i
dipendenti per rapporto agli importi salariali effettivamente versati. Confermo
trattarsi di un errore da parte mia. Confermo altresì che gli importi effettivamente
versati corrispondono a quanto da me già dichiarato e cioè fr. 2'500.- lordi
per la AP 1 e fr. 3'000.- lordi per __________. Non so dire perché a novembre
2004 sono passata a indicare le cifre ridotte che leggo sui conteggi paga che
mi vengono mostrati. Ribadisco trattarsi di un semplice errore da parte
mia" (verbale 4 luglio 2006, pag. 1 seg.). Il salario riportato nei
conteggi di cui al doc. D è effettivamente da novembre 2004 ad agosto 2005 di
fr. 2'000.- lordi mensili. Tuttavia, tali documenti sono stati allestiti dalla
teste summenzionata, che dichiara essere incappata in errore nell’indicazione
di tale importo. Essa afferma, invero, di aver versato alla dipendente il
corrispettivo contrattualmente previsto. Da altri documenti versati agli atti
emerge come alla dipendente sia stato versato (almeno per il 2005) uno
stipendio di fr. 2'500.- lordi mensili. Dal conteggio per il 2005 di cui al
doc. 5, redatto anch’esso da __________ __________, emerge che da gennaio ad
agosto 2005 all’istante sono stati versati complessivi fr. 20'000.- lordi,
equivalenti a fr. 2'500.- lordi mensili. Lo stesso emerge dal conteggio della
trattenuta d’imposta alla fonte (doc. 6). Perché occorra dare maggiore credibilità
ai conteggi di salario e non ai documenti testé menzionati, rispettivamente
alla testimonianza di __________ __________ che ne conferma il contenuto, non è
quindi dato di capire. L’apprezzamento delle prove eseguito dal Pretore resiste
dunque alla critica e l’appello deve essere respinto.
Considerandi
II. Sull’appello
adesivo
3.
L’appellante adesiva ritiene che le debbano essere riconosciute le
ripetibili "in maniera completa" poiché la lavoratrice non avrebbe
mai chiesto, prima della causa, la consegna del certificato di lavoro. Essa non ha tuttavia indicato quale somma rivendica a tale titolo. Al
riguardo la domanda, non cifrata, deve essere dichiarata irricevibile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano
2000, m. 10-11 ad art. 309 CPC).
III. Sulla
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili
4.
L’appello principale dev’essere respinto, mentre quello adesivo
dichiarato irricevibile. In entrambi i casi non si prelevano tasse di giustizia
o spese, trattandosi di una vertenza in materia di diritto del lavoro di valore
inferiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante
principale verserà alla controparte un’equa indennità per ripetibili per
l’appello e altrettanto farà quest’ultima all’istante per l’appello adesivo. In
entrambi i casi le indennità ripetibili sono comunque
contenute in ragione del fatto che l'onere per la redazione delle osservazioni
è stato, tutto sommato, limitato. Il valore litigioso
per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è inferiore a
fr. 15'000.- sia per quanto concerne l’appello principale sia per quanto
riguarda l’appello adesivo.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
pronuncia: I. L’appello principale 19 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.
II. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di
appello. L’appellante principale rifonderà alla convenuta fr. 250.- per
ripetibili di appello.
III. Nella
misura in cui è ricevibile l’appello adesivo 2 febbraio 2009 di AO 1 è respinto.
IV. Non si prelevano tasse né spese di giustizia per la procedura di
appello adesivo. L’appellante adesiva rifonderà all’istante fr. 150.- per
ripetibili di appello adesivo.
V. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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