12.2009.210
Responsabilità del proprietario di un opera (garage interrato) per sporgenza dal soffitto non segnalata, onere della prova del danno
20 dicembre 2010Italiano16 min
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Numero d'incarto:
12.2009.210
Data decisione, Autorità:
20.12.2010, IICCA
Titolo:
Responsabilità del proprietario di un opera (garage interrato) per sporgenza dal soffitto non segnalata, onere della prova del danno
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DI UN'OPERA
art. 58 CO
art. 274a CO
Incarto n.
12.2009.210
Lugano
20 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.188
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 20
marzo 2008 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l'attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 12'132.57
oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda poi ridotta a fr. 11'896.82 in sede di conclusioni, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al
PE n. __________ dell'UE di Lugano;
domande
avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 28 ottobre
2009;
appellante
l'attore che con atto di appello 23 novembre 2009 chiede in via principale il
rinvio dell'incarto all'istanza inferiore per nuova decisione e in via
subordinata la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la
petizione limitatamente a fr. 11'896.82, con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre
la convenuta con osservazioni 12 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. AP 1 è amministratore unico di __________ (doc. A) e risiede da
oltre 15 anni presso la residenza Villa __________ a L__________. L'immobile è
di proprietà di AO 1 e dispone di un'autorimessa sotterranea riservata agli
inquilini e agli ospiti, al cui ingresso è posta una barra orizzontale che
indica l'altezza massima per l'accesso ai veicoli (doc. H). Il 29 novembre 2006
__________ ha concluso un contratto di leasing con __________ __________ avente
per oggetto il finanziamento di un'automobile Mercedes Benz G 400 CDI (doc. B).
Il giorno dopo, nel rincasare alla guida di detta vettura, AP 1 è entrato
nell'autorimessa di Villa __________ e dopo avere percorso alcuni metri è
andato a urtare contro una putrella che sporgeva dal soffitto a un'altezza
inferiore a quella del veicolo, a sua volta alto 193-195 cm, che in questo modo ha riportato un danno alla carrozzeria del tetto (doc. H, I e doc. 2). Da
notare che fino a quel momento la barra all'ingresso dell'autorimessa indicava
un'altezza massima di 2 m (doc. H). Dopo l'incidente, il segnale è stato
modificato e indica ora un'altezza massima di 1.95 m.
B. Con
la petizione in rassegna, AP 1, cui __________ ha ceduto le sue pretese (doc.
A), ha invocato una responsabilità di AO 1 quale proprietaria dell'opera in
questione, ritenuta difettosa, e ne ha chiesto la condanna al pagamento di fr.
12'132.57 oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2006 a titolo di risarcimento danni, di cui fr. 2'145.- per il noleggio di un'auto sostitutiva per il
tempo necessario alla riparazione della Mercedes Benz G 400 CDI (doc. J), fr.
7'462.20 per la perdita derivata dalla necessità di vendere detto veicolo che,
a dispetto delle errate indicazioni fornite dalla convenuta, non avrebbe più
potuto essere posteggiato indenne nel garage e (insieme alle gomme invernali
appositamente acquistate) non sarebbe più stato utilizzabile per l'attore (doc.
B, D, E, K e O) e fr. 2'525.37 per le spese di patrocinio preprocessuale (doc.
M). I costi di riparazione della vettura oggetto del leasing sono per contro
stati assunti dalla __________ Assicurazioni nella sua qualità di assicuratore
casco totale (doc. B e doc. 3). Con la petizione l'attore ha inoltre domandato
il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano (doc. N).
Alla
petizione si è opposta la convenuta, la quale, oltre a eccepire la carenza di
legittimazione attiva e la prescrizione delle pretese, ha segnatamente
contestato la difettosità dell'opera e il nesso di causalità con le posizioni
del danno invocato, ritenuto comunque non comprovato e semmai esclusivamente
imputabile all’imperizia dell'attore. In replica e duplica le parti si sono
sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,
confermandosi nei rispettivi memoriali conclusivi. Con le conclusioni l'attore
ha ridotto la propria domanda a fr. 11'896.82.
C. Con
la sentenza qui impugnata, pur riconoscendo che l'errata indicazione di altezza
massima apposta all'entrata dell'autorimessa ha indotto l'accesso anche con
veicoli che, per le loro dimensioni, non avrebbero potuto transitare ovunque
senza problemi, il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha
infatti accertato che la putrella all'origine del sinistro fuoriusciva in un
angolo a sinistra del soffitto e che il veicolo ha colliso con detta sporgenza
perché transitava sulla parte sinistra della carreggiata. Orbene, sempre
secondo il Pretore, anche se tale circostanza non costituiva un’imprudenza,
l'attore non avrebbe allegato che qualora avesse scelto una traiettoria più a
destra rispetto a quella percorsa il giorno del sinistro, altre sporgenze
avrebbero ridotto l'altezza. Addirittura, la possibilità di aggiramento
dell'ostacolo sarebbe risultata dalle fotografie acquisite durante il sopralluogo
del 12 marzo 2009. In tali circostanze il Pretore ha escluso la necessità di
vendita del veicolo a causa della sporgenza. Per il resto non ha ritenuto
sufficiente la sola fattura emessa da __________ all'indirizzo della__________
Assicurazioni (assicuratore RC dello stabile di Villa __________) per
suffragare i costi di noleggio di una vettura sostitutiva (doc. J). E in
assenza di una pretesa risarcibile ha ugualmente respinto la richiesta di
rifusione delle spese legali preprocessuali.
D. Con
l'appello che qui ci occupa l'attore chiede, in via principale, di annullare il
querelato giudizio e di ritornare l'incarto al Pretore per complemento
istruttorio; in via subordinata domanda la riforma del giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 11'896.82 oltre interessi. In sintesi
l'appellante rimprovera al primo giudice un accertamento arbitrario dei fatti
per non avere ritenuto che il garage era pieno di corpi sporgenti lungo tutto
il soffitto che ne riducevano l'altezza a circa 1.95 m. In questo modo, osserva, una vettura che raggiungeva tale altezza e che per di più era anche
soggetta alle normali oscillazioni non avrebbe potuto accedervi senza danno.
Donde la necessità di vendere il veicolo. Per l'appellante, inoltre, il giudice
di prime cure non avrebbe potuto semplicemente dichiarare non provata la
pretesa relativa ai costi di noleggio della vettura sostitutiva – a suo parere
sufficientemente suffragata dalla documentazione in atti - dopo avergli negato
la possibilità di esperire una perizia. Chiede pertanto che il Pretore disponga
una simile perizia qualora la causa gli fosse rinviata per nuova decisione.
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei considerandi.
e
considerato
Considerandi
1.
L'appello
in esame pone preliminarmente un problema di ricevibilità poiché l'attore
sembra ugualmente invocare - seppur solo marginalmente - una responsabilità
contrattuale della convenuta nella sua qualità di locatrice dell'immobile e
della relativa autorimessa. Per giurisprudenza invalsa, non sarebbe però
possibile sottoporre direttamente al giudice una pretesa in materia di
locazione, come sarebbe quella relativa al risarcimento del danno per
violazione del contratto di locazione, se la stessa non è stata in precedenza
portata avanti all'autorità di conciliazione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 1 ad art. 404 con rif. a DTF 118 II 307; II CCA 3 agosto 2006 inc.
n. 10.2001.8 pubb. in NRCP 2006 pag. 341, 8 giugno 2004 inc. n. 12.2003.94). Né
muterebbe di per sé granché a tale considerazione il fatto che l'attore abbia
impostato la lite contro il locatore anche (o, come in concreto,
essenzialmente) sulle norme dell'atto illecito, essendo anche in tal caso
ravvisabile l'esistenza di una "contestazione riguardante contratti di
locazione di locali di abitazione e commerciali" ai sensi della massima
giurisprudenziale citata in precedenza (II CCA 3 agosto 2006 inc. n. 10.2001.8,
12.
gennaio 1995 inc. n. 166/94, 20 gennaio 1995 inc. n. 213/94, 27 giugno 1995
inc. n. 10.95.16; Lachat e altri,
Das Mietrecht für die Praxis, 8a ed. 2009, pag. 77 segg.; Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer,
Commentaire pratique, Basilea 2010, n. 7 nel mezzo ad art. 274a CO, pag. 1120.)
Del resto, lamentando tra le altre cose l'inutilizzabilità del veicolo preso in
leasing – e la conseguente perdita derivante dalla sua successiva vendita –,
l'attore fa (indirettamente) leva sulla situazione contrattuale esistente, e
più precisamente sul fatto che non gli si poteva ragionevolmente imporre di
detenere un veicolo che non gli garantisse l'accesso al posteggio locato senza
rischio di danneggiarlo. Sia come sia, pur volendo trattare la causa in esame
esclusivamente sotto l'aspetto della responsabilità extracontrattuale dell'art.
58.
cpv. 1 CO (come peraltro fatto dall'attore in sede di petizione e di
replica), l'appello non troverebbe comunque accoglimento siccome infondato.
2.
Giusta
l'art. 58 cpv. 1 CO il proprietario di un edificio o di un'altra opera è tenuto
a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o difetto di
manutenzione. Il carattere difettoso di un'opera può anche derivare da
un'istruzione fuorviante o poco chiara che induce un utente a un utilizzo
difforme dallo scopo per il quale la stessa è stata concepita (Brehm, Berner Kommentar, n. 66 ad art.
58.
CO). Pacifica è nel caso di specie la qualifica quale opera dell'autorimessa
in esame. Altrettanto chiaro – come pertinentemente rilevato dal primo giudice
- è che con l'apposizione della barra d'entrata indicante un'altezza massima
consentita di 2 m la convenuta ha indotto ogni potenziale utente
dell'autorimessa a credere che all'interno di questa area il transito con un
veicolo di altezza inferiore fosse ovunque possibile senza difficoltà di sorta.
Il che però non è stato. Controverse rimangono le conseguenze di questa carente
indicazione, eccezion fatta per le spese di riparazione del veicolo, assunte
dall'assicuratore casco, che non sono oggetto della petizione dell’attore.
2.1
L'art.
8.
CC impone a chi intende dedurre un proprio diritto da una circostanza di
fatto l'obbligo di provarla, ritenuto che la mancata prova delle circostanze di
fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi
pretende l'esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; DTF 129 III 65 consid. 4.1; 125 III 78
consid. 3b con rinvii). Spettava quindi all'attore provare il danno e la
responsabilità della convenuta in relazione al medesimo.
2.2
Ora,
per potere esigere il risarcimento per la perdita derivata dalla necessità di
vendere il veicolo (oltre che per l'inutilizzabilità delle gomme invernali
appositamente acquistate), l'attore avrebbe innanzitutto dovuto dimostrare la
necessità di una simile operazione. Sennonché, egli né ha allegato – come già rilevato
dal primo giudice - né tantomeno è stato in grado di provare che eccezion fatta
per la sporgenza all'origine del sinistro – peraltro risistemata, a tappe, già
subito dopo tale data (v. petizione, pag. 3 e 5, come pure la documentazione
fotografica di cui ai doc. H, doc. 2 e al verbale di sopralluogo del 12 marzo
2009) e agevolmente aggirabile poiché situata in un angolo a sinistra del
soffitto – ve ne fossero delle altre che impedivano o limitavano oltremodo il
transito con il veicolo preso in leasing. In assenza di rilevamenti più
precisi, i pochi e non proprio concludenti elementi probatori agli atti non
permettono di suffragare la tesi attorea. Il fatto, allegato per la prima volta
in sede di appello, secondo cui anche a ridosso della sporgenza che ha causato
l'incidente – e nel frattempo risistemata con uno scalino che diminuisce
l'altezza del soffitto a 1.95-1.96 m (v. verbale di sopralluogo del 12 marzo
2009.
e la relativa documentazione fotografica) – ve ne sarebbe un'altra che
percorre praticamente tutta la lunghezza e la larghezza del soffitto e che
sarebbe più bassa della prima poiché il suo profilo risulta riconoscibile
nonostante la fotografia sia stata presa dal basso, oltre a non essere
comprovato, costituisce un inammissible novum e non può essere ritenuto (art.
321.
cpv. 1 lett. b CPC). Similmente, l'appellante non può giustificare
l'alienazione del veicolo con il fatto che l'altezza massima indicata
all'ingresso dell'autorimessa corrisponderebbe a quella della Mercedes Benz G
400.
CDI e osterebbe pertanto al passaggio indenne di una vettura di tali
dimensioni. A prescindere dall'applicabilità – contestata - delle norme
relative alla segnaletica stradale agli spiazzi riservati – come in concreto –
all'uso privato, l'argomentazione ricorsuale non considera che l'art. 21 cpv. 2
dell'ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr; RS 741.21), semmai
invocabile, si limita a stabilire che il segnale «Altezza massima» (2.19) vieta
la circolazione dei veicoli la cui altezza, compreso il carico, supera
il limite indicato. Ciò che però non si avverava manifestamente nel caso di
specie né del resto l'appellante lo pretende. Ma vi è di più.
2.3
E'
pacifico che nonostante la consegna del veicolo a __________ questo è rimasto
di proprietà della parte che ha concesso il finanziamento, così come è del
resto usuale e tipico per i contratti leasing (II CCA 17 maggio 2005 inc. n.
12.2004
, 22 settembre 1997 inc. n. 12.1997.174). Ora, in virtù di questo
fatto, la richiesta di risarcimento per la perdita subita con l'acquisto e la
successiva vendita del veicolo preso in leasing fa sorgere qualche dubbio,
oltre che per l'insufficiente sostanziazione della pretesa, anche in ordine
alla realizzazione stessa del danno.
Il danno
viene infatti definito come riduzione involontaria del proprio patrimonio che
può esprimersi in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi o in
un mancato guadagno. Il danno corrisponde alla differenza tra lo stato attuale
del patrimonio e lo stato che il patrimonio avrebbe avuto se non fosse
intervenuto l'evento dannoso. La responsabilità per il danno può essere però
riconosciuta unicamente se il comportamento del danneggiante si trova in un
rapporto di causalità adeguata con l'evento dannoso (Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht
AT, 9a ed., Zurigo 2008, n. 2624 ss.; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht AT, 3a
ed. Berna 2003, n. 14.03 segg. e 19.01 segg.). In ogni caso, al danneggiato
incombe l'onere di limitare il più possibile il danno ("Schadensminderungspflicht");
se questi non fa fronte a tale onere, la posta di danno maggiorata non potrà
essergli risarcita (Gauch/Schluep/Schmid/
Rey, op. cit., n. 2916; Schwenzer,
op. cit., n. 16.14; DTF 117 II 158 e 117 II 547).
Nel caso
di specie, dal momento che le condizioni generali di leasing (non versate agli
atti) stabilivano le modalità – non meglio precisate - di calcolo della rata in
caso di scioglimento anticipato (doc. B), nulla imponeva a __________ di
acquistare da __________ la proprietà del veicolo (doc. O). Quanto poi
all'asserzione che una disdetta prematura del contratto di leasing senza
acquisto della vettura avrebbe causato perdite ben superiori, peraltro non
quantificate, la circostanza non è stata minimamente comprovata. Anche per questa
ragione, dunque, la richiesta di risarcimento per detta posizione di danno non
proteva giustamente trovare accoglimento.
2.4
Riguardo
alla pretesa di fr. 2'145.- per il nolo di un veicolo sostitutivo, non vi è
prova alcuna né del fatto che l'attore avrebbe effettivamente noleggiato una
vettura Fiat Panda, né tantomeno della circostanza che tale operazione gli
sarebbe costata fr. 55.- al giorno (per il tempo necessario alla riparazione,
indicato in 39 giorni), come invece egli pretende. La fattura di cui al doc. J
è una mera dichiarazione (contestata) di __________ (all'indirizzo della __________
Assicurazioni) e in quanto tale non è atta a suffragare la richiesta (sui
limiti temporali di un fermo tecnico riconosciuti dalla prassi in materia cfr.
ad ogni modo II CCA 10 novembre 1997 inc. n. 12.97.196). Né l'appellante, nel
chiedere il rinvio della causa per allestimento di una perizia giudiziaria, può
dolersi del fatto che il primo giudice gli avrebbe negato la possibilità di
esperire una simile perizia su tale aspetto. Una perizia non era e non è
necessaria; bastava che egli documentasse in altro modo – segnatamente con
l'esibizione di una fattura dell'anonimo noleggiatore - l'asserita spesa.
Quanto a un risarcimento a titolo di „abstrakte Nutzungsentschädigung“, la
richiesta non può ugualmente trovare accoglimento in quanto la privazione della
utilizzabilità del veicolo non costituisce nel diritto svizzero un danno
risarcibile ai sensi della „Differenztheorie“ (Brehm,
op. cit., n. 83 ad art. 41 CO; Roberto,
Schadensrecht, pag. 208 seg.; cfr. pure, per analogia, sentenza del Tribunale
federale 4C.345/2003 del 1° gennaio 2005 consid. 5.3).
2.5
Stante
quanto precede, vista l'assenza di pretese giudizialmente risarcibili, anche
quella per il patrocinio preprocessuale andava giustamente respinta (sentenza
del Tribunale federale 4C.11/2003 del 19 maggio 2003, in: Pra 2004 n. 26 pag.
126.
consid. 5.2).
3.
Ne
discende la reiezione del gravame nella misura della sua ammissibilità. La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello seguono
la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
pronuncia:
1.
Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello 23 novembre 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
450.
-
sono
poste a carico dell'appellante che verserà alla convenuta fr. 800.- per
ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad
almeno fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto fondamentale
(art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile riproporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare la decisione
sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve
presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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