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Decisione

12.2009.214

Contratto di architetto, responsabilità contrattuale per violazione di obbligo di diligenza, presentazione di domanda di costruzione carente, danno consistente nel mancato guadagno per perdita di diri

8 novembre 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell'autunno del 2000 AO 2, d'intesa con AO 1 (in seguito: K__________)

– società avente per scopo la consulenza e la promozione nel settore

immobiliare (doc. A) -, ha incaricato, per il tramite di un suo rappresentante

(H__________), l'arch. AP 1 di valutare le possibilità edificatorie della part.

n. __________ RFD di __________ e, in seguito, di allestire un progetto - con

preventivo di massima dei costi (doc. B, D e K) - per l'edificazione di tre

villette (v. doc. N, V, Y, BB, nonché doc. A e D di parte convenuta). Secondo

gli accordi intervenuti fra le parti, il progettista si doveva occupare anche

della domanda di costruzione (doc. G, J). Una volta ottenuta la licenza

edilizia, la sua impresa di costruzione si sarebbe inoltre aggiudicata

l'appalto dei lavori (v. doc. A di parte convenuta).

Dopo

avere ricevuto dal progettista una proposta di massima (doc. B), AO 2 ha sottoscritto in data 27 novembre 2000 un atto notarile per mezzo del quale, dietro versamento di

fr. 20'000.- a valere quale acconto sul prezzo o pena di recesso in caso di

mancato esercizio del diritto nei termini indicati, otteneva dai proprietari

del fondo in questione (__________ e __________) un diritto di compera

prorogabile per l'importo di fr. 540'000.- e per la durata di otto mesi (con

scadenza al 27 luglio 2001; doc. C). A inizio febbraio 2001 l'arch.AP 1 ha presentato al Municipio di __________ una prima domanda di costruzione (doc. G).

Con scritto del 6 luglio 1999 (recte: marzo 2001) il Municipio segnalava

tuttavia che la documentazione doveva essere corretta e completata su numerosi

punti e ritornava di conseguenza l'incarto all'istante. In particolare

l'autorità comunale evidenziava che il mappale n.__________ era parzialmente

inserito in area boschiva e che in mancanza dell'accertamento forestale non

poteva effettuare l'esame dell'incarto, non potendo segnatamente verificare il

rispetto della distanza dal bosco delle costruzioni (doc. L). Dopo avere

chiesto il necessario accertamento forestale (doc. H), il progettista ha

inoltrato nell'aprile 2001 una seconda domanda di costruzione. Poiché l'angolo

della casa B (recte: C) presentava per circa 3 ml una distanza dal bosco di ml 7.00,

anziché di 10 metri come invece prescrive la legislazione cantonale in materia,

ha chiesto una deroga a tale imposizione (v. doc. J, punto 9). Nel frattempo H__________

ha - per conto delle promotrici - incaricato D__________ SA di cercare

potenziali acquirenti per le case (v. doc. E, E2).

Non

potendo – a causa anche di una difformità rilevata dal Municipio tra il

progetto di frazionamento e la domanda di costruzione (doc. Q) - ancora contare

sulla pubblicazione di quest'ultima, AO 2 ha chiesto e ottenuto con atto pubblico del 23 luglio 2001 la proroga del diritto di compera sino al 23 novembre

seguente pagando ulteriori fr. 10'000.- quale acconto o pena di recesso (doc.

O). Il 5 ottobre 2001 i servizi generali del Dipartimento del territorio si

sono opposti alla domanda di costruzione perché l'abitazione C non rispettava

la necessaria distanza dal bosco e perché non ricorrevano i presupposti per

concedere una deroga. Il fondo in oggetto era infatti ritenuto sufficientemente

grande per permettere - mediante una diversa disposizione delle case - la

realizzazione del progetto concreto (doc. W). Preso atto del preavviso

cantonale negativo, il Municipio di __________ ha negato la licenza edilizia

con risoluzione dell'8 ottobre 2001 che è stata notificata all'istante il

giorno successivo (doc. X). Dal canto loro i proprietari del fondo in parola –

poi venduto a un terzo acquirente - non si sono più detti disposti a rinnovare

il diritto di compera (doc. Z) che è così decaduto facendo naufragare l'intera

operazione immobiliare prospettata da AO 2 e da K__________.

B. Con

petizione 8 ottobre 2003 AO 2 e K__________ hanno chiesto di condannare l'arch.

AP 1 al risarcimento del danno di fr. 103'996.85, oltre interessi al 5% dal 23

novembre 2001, da loro subito per il fallimento dell'operazione immobiliare.

Rimproverandogli diverse gravi mancanze nell'allestimento delle domande di

costruzione, le attrici hanno in particolare chiesto la rifusione degli esborsi

sostenuti, per complessivi fr. 53'996.85, nonché l'indennizzo per il mancato

guadagno dalla vendita delle progettate abitazioni, prudenzialmente

quantificato in fr. 50'000.-. Dal canto suo, contestando che potesse essergli

addebitato un grave errore di progettazione e osservando che la mancata

concessione della licenza edilizia riguardava in sostanza una sola delle tre

case progettate, il convenuto si è opposto personalmente – senza il patrocinio

di un legale - alla petizione. Nella replica dell'11 dicembre 2003 le attrici

hanno ribadito le precedenti richieste e contestato le tesi avversarie, mentre

il convenuto non ha presentato un allegato di duplica. Esperita l'istruttoria,

le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale. Con le

conclusioni le attrici hanno aumentato le pretese a fr. 153'996.85 e chiesto il

rigetto definitivo dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n.__________

dell'UE di Lugano, mentre parte convenuta ha confermato le proprie domande.

C. Con

sentenza 6 novembre 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato

il convenuto a versare alle attrici l'importo di fr. 103'996.85, oltre

interessi al 5% dal 23 novembre 2001 su fr. 53'996.85 e dall'8 ottobre 2003 su

fr. 50'000.-. Nel contempo ha respinto, limitatamente a tale importo, in via

definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ e

ha posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 2'800.- e le spese a carico

del convenuto, cui ha ugualmente fatto obbligo di rifondere alle controparti in

solido fr. 7'500.- a titolo di ripetibili. Per il giudice di prime cure, la

conoscenza delle normative rilevanti in ambito edilizio e della loro

applicazione a livello amministrativo e giudiziario - quantomeno nella misura

in cui corrisponde a una prassi chiara e consolidata - rientra negli obblighi

professionali di un architetto. A suo giudizio, il convenuto avrebbe pertanto

dovuto sapere che la specifica domanda di costruzione non poteva essere accolta

a causa della insufficiente distanza dal bosco. Egli ha ricordato che per

consolidata giurisprudenza una deroga può unicamente essere concessa se il

rispetto dei vincoli di distanza minima posti dalla legge cantonale sulle

foreste si traduce di fatto in una inedificabilità del fondo. Ciò che però non

si avverava assolutamente nel caso di specie data la possibilità rilevata dalla

sezione forestale di (semplicemente) disporre diversamente l'ubicazione delle

villette. Ravvisando nel comportamento del progettista finanche una colpa, il

primo giudice lo ha ritenuto responsabile del danno subito dalle attrici.

Riguardo alla sua entità, il Pretore ha ammesso l'importo fatto valere in

petizione basandosi sugli atti processuali e sul fatto che esso non era stato

contestato dal convenuto. Per contro egli non ha accolto la domanda formulata

in sede di conclusioni di aumentare a fr. 100'000.- le pretese riferite al

mancato guadagno dalla vendita delle due case. A suo avviso la pretesa non era

stata sufficientemente comprovata bensì si basava su ipotesi relative a fatti

neppure addotti con gli allegati preliminari.

D. Con

l'appello che qui ci occupa, il convenuto domanda la riforma del giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione. In sintesi, egli contesta in

primo luogo la legittimazione di K__________ ad agire in giudizio, ritenendo la

società estranea alla pretese - comunque prescritte - in causa. Per il resto,

osserva di non essersi impegnato a ottenere la domanda di costruzione entro una

determinata scadenza, sicché nulla impediva a AO 2 - che invece vi ha

rinunciato - di comunque esercitare il diritto di compera e (nuovamente)

chiedere il rilascio della licenza edilizia. Addirittura, secondo l'appellante,

poiché la mancata licenza si riferiva a una sola casa, sarebbe stato

sufficiente, se solo l'istante l'avesse realmente voluto, ottenere entro la

data di scadenza del diritto di compera la licenza per le altre due case che

erano poi quelle in discussione per la vendita. Non avendo operato in questo

modo, l'attrice deve assumersi le conseguenze del fallimento dell'intera

operazione immobiliare poiché avrebbe a suo dire interrotto ogni nesso causale

o quantomeno violato l'obbligo di ridurre il danno. Infine, il convenuto

contesta l'esistenza e l'entità del danno riconosciuto e rimprovera al primo

giudice di avere disatteso il principio dell'onere della prova.

Delle

osservazioni con cui le attrici postulano la reiezione del gravame si dirà, se

necessario, nei considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, sicché la procedura ricorsuale rimane

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

L'appellante

solleva per la prima volta in questa sede formale eccezione di carenza di

legittimazione attiva di K__________ facendo valere che la società non sarebbe

titolare delle pretese reclamate in causa. Sennonché, a prescindere dalla sua

dubbia ricevibilità, dato che la carenza dei presupposti processuali e tutte le

eccezioni di ordine e di merito devono essere fatte valere con la risposta,

rispettivamente con la duplica (cfr. ad esempio II CCA 22 aprile 2009 inc. n.

12.2008

), l'eccezione appare chiaramente strumentale ai fini di causa e va

disattesa. È sufficiente a tal proposito ricordare come K__________, dopo avere

il 26 aprile 2001 confermato all'appellante l'entità dell'onorario per le

promozioni immobiliari previste nei comuni di __________ e di __________ (doc.

D di parte convenuta), facendo per giunta riferimento al „nostro corrispondente

di L__________“ (H__________ ndr), abbia in seguito pure saldato la fattura di

fr. 13'000.- che lo stesso progettista le aveva direttamente trasmesso l'8

giugno 2001 (v. doc. BB). Già solo per queste considerazioni e senza dimenticare

che la stessa AO 2 aveva espressamente segnalato il 21 luglio 2001 al convenuto

di agire (anche) a nome e per conto di K__________ (v. doc. N), l'eccezione va

respinta. Non occorre dunque esaminare oltre l'altra questione sollevata –

comunque (anch'essa) tardivamente – della prescrizione delle pretese di K__________,

erroneamente fatte derivare dall'appellante da un indebito arricchimento.

3.

3.1

Il

cosiddetto contratto di architetto è un contratto innominato avente natura

mista. Esso si presta cioè all’applicazione delle norme del codice delle

obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza della natura e

della portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF

114.

II 56; Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht, 3a ed., n. 28). La sola elaborazione dei piani

sottostà alle norme dell'appalto (DTF 127 III 543 consid. 2a e rinvii; II CCA

15.

marzo 2007 inc. n. 12.2006.9 pubb. in: NRCP 2007 362). Nel caso in esame,

tuttavia, l'architetto ha ugualmente assunto l'incarico relativo al calcolo dei

preventivi, mansione che, secondo la giurisprudenza recente del Tribunale

federale, è retta dalle regole sul mandato (DTF 134 III 361 consid. 6 e

rinvii). Le due attività sono strettamente connesse: i costi dipendono

evidentemente dai piani dell'opera e influenzano a loro volta il tipo di

progettazione. Per coerenza con la prassi riguardante l'attività

dell'architetto che svolge più mansioni di natura diversa, occorre pertanto

sottoporre alle regole del mandato anche il contratto in esame poiché il

convenuto si è impegnato (in una prima fase) ad allestire i piani e un

preventivo oltre che a presentare la domanda di costruzione (v. nota d'onorario

8.

giugno 2001 [doc. BB]; in questo senso anche la recente sentenza del

Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2001 consid. 3.2).

3.2

In

base all’art. 398 CO, il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato in modo

diligente e fedele, e risponde del danno che cagiona intenzionalmente o per

negligenza (art. 321e cpv. 1 CO su rinvio dell’art. 398 cpv. 1 CO). In generale

la responsabilità del mandatario è subordinata a quattro condizioni cumulative:

il mandatario ha violato un dovere contrattuale, il mandante ha subito un danno,

esiste un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il

pregiudizio subito dal mandante e al mandatario è imputabile una colpa.

Il

mandante che chiede risarcimento deve provare il danno subito, la violazione

contrattuale e il nesso di causalità adeguata; la colpa è invece presunta e, in

base all’art. 97 cpv. 1 CO, spetta piuttosto al mandatario provare che nessuna

colpa può essergli ascritta (DTF 113 II 433, 128 III 22; per tante: II CCA 20

dicembre 2006 inc. n. 12.2005.222).

3.3

Il

mandatario risponde di massima per ogni violazione contrattuale. Quest'ultima

non si realizza però già con il mancato conseguimento del risultato perseguito

bensì solo se il mandatario non agisce con la dovuta diligenza; la quale si

valuta secondo criteri oggettivi facendo riferimento all'operato

ragionevolmente esigibile da un rappresentante della specifica categoria

professionale (Fellmann, Berner

Kommentar, ni. 331, 344 e 355 ad art. 398 CO). Rientra tra gli obblighi di

diligenza di un architetto segnatamente il rispetto delle regole generalmente

riconosciute dell'arte edilizia (Fellmann,

op. cit., n. 369 ad art. 398 CO). Ora, non vi è dubbio – indipendentemente

dalla (più che opinabile: cfr. II CCA 29 dicembre 2010 inc. n. 12.2009.52)

applicabilità delle norme SIA 102, che nessuna parte, prima del perito, aveva

mai sostenuto – che un architetto dovrebbe in ogni caso essere a conoscenza

della legislazione forestale e della consolidata prassi amministrativa e

giudiziaria in materia, quantomeno nella misura in cui queste sono di rilievo

per l'attività edilizia. Nella fattispecie, la prassi - che il convenuto ha

ammesso di ignorare (v. interrogatorio formale pag. 1) - regolante la

concessione eccezionale di deroghe in favore di edifici e impianti che non

rispettano la distanza minima di 10 m dal bosco (v. art. 6 cpv. 2 e 3 LCFo) è

chiara e consolidata. Essa subordina tale possibilità alla condizione che il

rispetto del vincolo impedisca un'utilizzazione razionale del fondo secondo i

parametri di zona (cfr. TRAM 16 novembre 2004 inc. n. 52.2004.307, 4 agosto

2003.

inc. n. 52.2003.44, 15 aprile 2002 inc. n. 52.2002.87). Ciò però non si

avverava manifestamente nel caso in esame, il fondo essendo sufficientemente

grande da pemetterne l'edificazione senza neppure precludere l'impostazione

generale del progetto (v. perizia giudiziaria, pag. 8). Già solo per questo

motivo e a maggior ragione dopo che in occasione della prima domanda di

costruzione il Municipio aveva espressamente reso attento il convenuto sul

problema (doc. L), la prestazione contrattuale fornita non poteva di certo ritenersi

ineccepibile. Inoltre, con la scadenza del diritto di compera (e la successiva

vendita del fondo a un terzo acquirente) la prestazione era manifestamente

divenuta priva di ogni interesse per le attrici, se non addirittura impossibile

in ragione della irrealizzabilità dello scopo perseguito (v. Fellmann, op. cit., n. 199 seg. ad art.

398.

CO).

3.4

Per

quanto concerne il danno, l'appellante osserva che le spese sostenute dalla

controparte ma vanificate dal mancato esercizio del diritto di compera non rientrano

nella definizione di „Mangelfolgeschaden“ e non sarebbero risarcibili poiché

non trovano la loro causa in un difetto ascrivibile alla prestazione di lavoro

effettuata. Riguardo al mancato guadagno di fr. 50'000.-, invece, il convenuto

ritiene arbitraria la sentenza impugnata poiché avrebbe ammesso l'indennizzo

per la semplice assenza di esplicita contestazione da parte sua, benché le

attrici avessero manifestamente disatteso sia l'obbligo di sostanziare le

proprie allegazioni sia l'onere probatorio. Le eccezioni sono perlopiù

irricevibili poiché fatte irritualmente valere per la prima volta in appello

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). È sufficiente a tal proposito la lettura

della risposta di causa per avvedersi dell'assenza di contestazione del convenuto

sulle voci di danno elencate (e sufficientemente sostanziate) in petizione. In

questa misura, la sentenza di primo grado sfugge a un esame di merito. Quanto

al fatto poi che per detta omissione abbia ammesso l'esistenza e l'entità delle

spese (ampiamente documentate) come pure (limitatamente a fr. 50'000.--) del

mancato guadagno, la sentenza impugnata regge alla critica ricorsuale. Secondo

l'art. 184 cpv. 2 CPC/TI l'istruzione probatoria è infatti riservata

all'accertamento dei soli fatti contestati, mentre quelli non chiaramente

contestati vanno ritenuti ammessi così come stabilito dall'art. 170 cpv. 2 CPC/TI

e fanno perciò parte della realtà processuale (cfr. pure Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

note 618 e 667). Di transenna ci si limita comunque a osservare che la

possibilità di vendita di due abitazioni trova ampio riscontro nelle tavole

processuali (cfr. sotto, consid. 3.5.2), al pari del mancato utile

dell'operazione rivendicato in petizione, che – come fanno giustamente notare

le appellate - il giudice di prime cure sembra avere quantificato in maniera

piuttosto prudenziale (cfr. a tal proposito la deposizione 16 novembre 2004 di

H__________ __________, pag. 2, secondo il quale, nelle attese dalle

promotrici, l'utile per abitazione avrebbe dovuto attestarsi in fr.

50'000.-/60'000.--).

3.5

Si

tratta di stabilire a questo punto se il danno lamentato dalle attrici per

l'impossibilità di realizzare la promozione immobiliare fosse o meno dovuto

alla negligente esecuzione del mandato. L'appellante rileva in sostanza che i

danni invocati non sarebbero stati causati dal suo operato quanto piuttosto dal

mancato esercizio del diritto di compera da parte di AO 2. Fa notare di non

essersi impegnato ad ottenere la licenza edilizia entro una determinata

scadenza. Di conseguenza, dal suo punto di vista, nulla impediva all'istante di

esercitare il diritto di compera e di procedere in seconda battuta

all'allestimento di una nuova domanda di costruzione che avrebbe consentito di

ottenere la licenza o quantomeno – visto che il rifiuto si riferiva a una sola

casa – di ripresentare la domanda senza l'abitazione C in modo da garantirsi,

entro la scadenza del diritto, l'autorizzazione per le altre due case in

discussione per la vendita.

3.5.1

Vi è

causalità naturale quando un comportamento è la condizione sine qua non di un

risultato. Esso non deve necessariamente essere l’unica causa del danno; è

sufficiente cioè che contribuisca a produrlo, se del caso insieme ad altre

cause, ma in modo tale da non poter essere tralasciato senza che venga a

mancare il risultato. Il rapporto causale è altresì adeguato quando questo

comportamento, secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza generale

della vita, è idoneo a provocare un risultato come quello che si è verificato,

di modo che tale risultato ne appaia in modo generale favorito. In altre

parole, occorre chiedersi se era probabile che il fatto considerato provocasse

il risultato che si è prodotto (cfr. II CCA 29 settembre 2008 inc. n.

12.2007

).

3.5.2

Ora, a prescindere dalla dubbia ricevibilità delle eccezioni

ricorsuali poc'anzi evocate, che sono state perlopiù sollevate al di fuori

dell'allegato principale di risposta (una duplica non essendo per contro stata

presentata) o addirittura, così in relazione alla pretesa (ma non sostanziata)

mancanza di „qualsiasi nesso di causalità adeguata“, risultano

insufficientemente motivate (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), va detto - in via

abbondanziale - che quand'anche non avesse dato garanzie sui tempi di ottenimento

della licenza edilizia, il convenuto era in ogni caso a conoscenza (a fine

luglio 2001) dell'esistenza del diritto di compera risalente a otto mesi prima

e della necessità di prorogarlo per l'assenza di accettazione dei piani da

parte del Municipio di __________ (doc. N; v. pure petizione, pag. 4). Era

pertanto evidente oltre che ragionevole – considerata anche l'impostazione

iniziale data all'operazione dall'istante la quale, anziché acquistare

direttamente il fondo, si era unicamente riservata un diritto di compera - che AO

2.

non intendesse correre il rischio di esercitare l'opzione prima di ottenere

il formale nullaosta delle autorità. È del resto quanto ha confermato in sede

istruttoria pure H__________. Il teste non ha infatti esitato a spiegare che il

mancato esercizio del diritto di compera da parte dell'istante era motivato dal

fatto che quest'ultima non aveva ancora ottenuto la licenza edilizia,

aggiungendo poi che a suo modo di vedere „qualora vi fosse stata la certezza

della licenza il diritto di compera sarebbe stato sicuramente esercitato, non

mancando la beneficiaria dei mezzi a tale scopo“.

La

negligenza dimostrata con la presentazione delle domande di costruzione ha

quindi fatto sì che la licenza edilizia non potesse essere rilasciata (in tempi

ragionevoli) e rendesse necessario un (ulteriore) rinnovo del diritto di

compera al quale si sono però opposti i proprietari del fondo. Si può dunque

ben sostenere che, secondo l'ordinario andamento delle cose e la comune

esperienza, il comportamento negligente (e quindi anche colposo; v. Fellmann, op. cit., n. 445 ad art. 398

CO) del convenuto fosse atto a quantomeno favorire la (infruttuosa) scadenza

del diritto di compera (ossia: l'evento dannoso) e a vanificare gli esborsi

sostenuti in relazione all'operazione. Per quel che riguarda invece il mancato

guadagno, l'appellante stesso era a conoscenza sia delle finalità perseguite

dalle attrici con il mandato conferitogli sia dell'esistenza di almeno due seri

interessati all'acquisto di altrettante case (v. ad esempio doc. F di parte

convenuta), i quali a tal scopo avevano addirittura versato una caparra (v.

deposizioni testimoniali 16 dicembre 2004 di L__________, [ex] collaboratore di

D__________ incaricato della vendita delle tre case in oggetto, e 7 giugno 2005

di G__________, il quale ha confermato che avrebbe senz'altro comprato

l'abitazione alle condizioni prospettate da D__________). Era dunque

altrettanto probabile che la (infruttuosa) scadenza del diritto di compera -

provocata o quantomeno favorita dal comportamento negligente del convenuto -

provocasse il fallimento dell'operazione imobiliare e con esso il mancato

guadagno dalla (più che probabile) vendita delle (due) abitazioni.

3.5.3

Alla

luce di quanto esposto al considerando precedente in merito all'impostazione

data all'operazione e alla legittima scelta di riservarsi un diritto di compera

da esercitare solo una volta raggiunta la certezza della licenza per il

progetto, AO 2 non ha interrotto il nesso causale né ha altrimenti violato l'obbligo

di ridurre il danno - eccezioni, queste, peraltro anch'esse tardive poiché non

erano state sollevate in sede di risposta alla petizione – per avere cercato di

ottenere una (ulteriore) proroga del diritto di compera e per avere rinunciato

ad esercitarlo dopo il rifiuto oppostole dai proprietari. Lo stesso dicasi in

relazione alla pretesa possibilità di ripresentare la domanda di costruzione e

ottenere – entro la data di scadenza del diritto di compera – la licenza

edilizia per almeno le due case in discussione per la vendita, lasciando da

parte l'abitazione C. Su tale ipotesi si è del resto già pronunciato il perito

giudiziario, il quale ha indicato che la rinuncia all'edificazione della casa C

„avrebbe probabilmente risolto solo parzialmente il problema, non consentendo

alle istanze comunali e cantonali di esaminare il progetto nella sua

completezza“ e avrebbe tutt'al più permesso di ottenere l'autorizzazione entro

marzo/aprile 2002 (periodo in cui è stato venduto il terreno; perizia

giudiziaria, pag. 13), ma non necessariamente anche entro la scadenza (al 23

novembre 2001) del diritto di compera.

4.

In

conclusione, la decisione del Pretore di ammettere la responsabilità

contrattuale del convenuto e di condannarlo al risarcimento del danno sopra menzionato

dev'essere confermata. Ciò deve valere anche per la decisione di respingere in

via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano

malgrado la domanda sia stata formulata solo con le conclusioni. Infatti

l'appellante sembra non avvedersi che la nuova richiesta rappresentava una

semplice estensione della domanda principale, con la possibilità di presentarla

anche solo con le conclusioni (II CCA 9 ottobre 2002 inc. n. 12.2002.29; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 ad art.

75). Per il resto, gli si fa notare che, contrariamente a quanto eccepito, il

PE in oggetto si trova in realtà agli atti (v. allegato al doc. AA). Ne

discende la reiezione del gravame nei limiti della sua ammissibilità. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d'appello, calcolate su

un valore litigioso di fr. 103'996.85, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

5.

Le

appellate chiedono che il gravame venga dichiarato temerario giusta l'art. 152

CPC/TI, con l’obbligo per la controparte di versar loro ripetibili maggiorate.

Ma le censure sollevate nell’appello, seppur infondate e in buona parte

inammissibili, non possono ancora dirsi temerarie. Va in effetti ricordato che

vi è temerarietà solo quando una parte agisce con manifesta ingiustizia, ovvero

con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata, che si

concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a far

apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 1 ad art. 152). La temerarietà processuale va peraltro ammessa con

prudenza e dunque non si realizza ancora nel caso concreto, dove non è provato

che l'agire dell'appellante fosse meramente dettato da motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 14 e 15

ad art. 152).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC/TI,

la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

Nella

misura in cui è ammissibile, l'appello 30 novembre 2009 dell' AP 1 è

respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'400.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1'500.-

sono

posti a carico dell'appellante, il quale verserà alle controparti complessivi

fr. 3'000.- a titolo di ripetibili d'appello.

3.

Intimazione:

- e ,

- ,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un

valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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