12.2009.216
Opposizione a exequatur
8 luglio 2011Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2009.216
Data decisione, Autorità:
08.07.2011, IICCA
Titolo:
Opposizione a exequatur
ESECUZIONE
art. 27 CL
art. 34 CL
art. 38 CL
Incarto n.
12.2009.216
Rinvio TF
Lugano
8 luglio 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire a seguito della procedura - inc.
n. CN.2009.1149 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con
istanza (domanda di exequatur in base all’art. 31 segg. CL) 28 ottobre 2009 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’istante ha chiesto che fossero dichiarati esecutivi in Svizzera il decreto
ingiuntivo __________. in data 27 febbraio 2009 (recte: 2006) del
Tribunale di __________ __________ e la sentenza __________ in data 3 aprile
2009 del Tribunale di __________, domanda che il Pretore, con sentenza 6
novembre 2009 ha accolto;
ed ora
sull’opposizione all’exequatur ex art. 37 CL con contestuale richiesta di
sospensione della procedura ex art. 38 CL inoltrata il 3 dicembre 2009 dalla
convenuta, cui l’istante si è integralmente opposta in occasione dell’udienza
di discussione del 12 gennaio 2010;
preso atto della sentenza 25 gennaio 2011 con cui la Prima Corte di
diritto civile del Tribunale federale, accogliendo il ricorso in materia civile
presentato il 28 aprile 2010 dall’istante, ha annullato il decreto 24 marzo
2010 con cui questa Camera aveva temporaneamente sospeso la procedura di
exequatur, rinviando la causa all’autorità cantonale per una nuova decisione
nel senso dei considerandi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
decreto 27 febbraio 2006 __________ il Tribunale di __________ __________,
accogliendo la richiesta 9 febbraio 2006 di AO 1, ha ingiunto a P__________ __________ di pagare a quest’ultima entro 60 giorni fr. 168'000.- o il
corrispondente in euro, più interessi e spese, somma pari a 7 mensilità, da
maggio a novembre 2005, di fr. 24'000.- ciascuna, di un contratto di locazione
relativo a un macchinario per la frantumazione di materiale inerte, modello __________,
matricola n. __________.
Con
sentenza 3 aprile 2009 __________ il medesimo Tribunale ha respinto
l’opposizione presentata il 16 giugno 2006 da P__________ __________ contro il
decreto esecutivo e lo ha con ciò confermato; ha dichiarato la comproprietà in
misura paritaria del macchinario; ha respinto le altre domande formulate in via
riconvenzionale da __________ __________; e ha dichiarato inammissibile ogni
altra domanda proposta da AO 1.
2. Con
istanza 28 ottobre 2009, fondata sugli art. 31 segg. CL (RS 0.275.11, allora in
vigore), AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1, nuova ragione sociale di P__________
__________, innanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, chiedendo
che il decreto ingiuntivo 27 febbraio 2006 e la sentenza 3 aprile 2009,
quest’ultima nel frattempo appellata, fossero dichiarati esecutivi in Svizzera,
domanda che il Pretore ha accolto il 6 novembre 2009 (inc. n. CN.2009.1149).
3. Il
3 dicembre 2009 AP 1 ha inoltrato alla seconda Camera civile del Tribunale
d’appello opposizione all’exequatur ex art. 37 CL, adducendo in sostanza che il
contenuto e il risultato delle decisioni di cui era chiesta l’esecutività in
Svizzera, le quali ignoravano alcuni elementi oggettivi derivanti dalla
semplice lettura dei documenti agli atti, in parte simulati e comunque
manipolati dalla controparte, erano talmente urtanti da risultare contrari
all’ordine pubblico svizzero, tanto più che le era stato a suo tempo impedito
di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e della sua tesi
liberatoria. Con contestuale richiesta fondata sull’art. 38 CL essa, rilevando
che la sentenza 3 aprile 2009 era stata appellata innanzi alla Corte d’appello
di __________ (inc. n. __________), ha inoltre chiesto che la procedura di
opposizione all’exequatur fosse sospesa fino al 31 dicembre 2011. A sostegno delle sue richieste ha prodotto una serie di documenti (doc. A-H).
4. In
occasione dell’udienza di contraddittorio del 12 gennaio 2010 AO 1 ha postulato la reiezione delle richieste avversarie. Nel merito, dopo aver contestato
preliminarmente la facoltà dell’opponente all’exequatur di produrre nuovi
documenti in questa sede, ha osservato che la controparte non aveva spiegato in
cosa e perché la decisione __________ sarebbe contraria all’ordine pubblico
svizzero, ciò che per altro era fermamente contestato. Quanto alla domanda di
sospensione della procedura, ha osservato che la stessa non poteva entrare in
linea di conto, in quanto alla luce degli argomenti sollevati dalla controparte
innanzi alla Corte d’appello di __________ un esito positivo dell’appello non
era altamente verosimile, aggiungendo poi in via subordinata, all’udienza del
19 aprile 2011, che l’eventuale sospensione doveva semmai essere concessa solo
dietro presentazione di garanzie da parte dell’opponente.
5. Con
sentenza 25 gennaio 2011 (4A_239/2010) la Prima Corte di diritto civile del
Tribunale federale ha annullato il decreto 24 marzo 2010 con cui la scrivente
Camera aveva deciso la sospensione della procedura di opposizione all’exequatur
fino ad evasione da parte della Corte d’appello di __________ dell’appello (inc.
n. __________) e al più tardi fino al 31 dicembre 2011, e ha rinviato la causa
all’autorità cantonale per una nuova decisione nel senso dei considerandi.
6. La
contestazione preliminare dell’istante in merito alla facoltà dell’opponente
all’exequatur di produrre nuova documentazione in questa sede è infondata. La
procedura contenziosa di camera di consiglio, che regge il procedimento di
opposizione all’exequatur ex art. 36 CL (art. 513c cpv. 2 CPC/TI), prevede in
effetti espressamente l’inoltro di un’istanza corredata dei necessari documenti
(art. 362 CPC/TI).
7. Confrontato
con una decisione estera da dichiarare esecutiva in Svizzera ed oggetto di
impugnazione nello Stato d’origine con un rimedio di diritto ordinario, qual è
l’atto di appello del diritto __________ (Donzallaz, La
Convention de Lugano, n. 4029), questa Camera, competente a statuire
sull’opposizione all’exequatur (art. 513b cpv. 3 CPC/TI), può, sulla base del
suo potere di apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3; TF 14 luglio
2006 5P.402/2005 consid. 6.1.1; Staehelin,
Kommentar zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 8 ad art.
38 CL; Kropholler, Europäisches Zivilprozessrecht, 7ª ed., n. 5 ad art. 37 EuGVO; Hofmann/Kunz, Basler Kommentar, n. 49
ad art. 46 CLug), decidere in 3 modi (cfr. Staehelin, op. cit., n. 5 ad art. 38 CL; Kropholler, op.
cit., n. 1 ad art. 46 EuGVO; Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 48 ad art. 46 CLug): sospendere la procedura di opposizione
all’exequatur (art. 38 cpv. 1 CL); subordinare l’esecuzione alla costituzione
di una garanzia (art. 38 cpv. 3 CL); o dichiarare esecutiva senza condizioni la
decisione estera.
7.1 Contrariamente
a quanto preteso dall’opponente, nel caso di specie la sospensione del
procedimento di opposizione all’exequatur (art. 38 cpv. 1 CL) non può entrare
in linea di conto. Come rilevato dal Tribunale federale nel giudizio di rinvio
(consid. 3.2 e 3.3), la sospensione dell’exequatur, che per altro costituisce
una misura eccezionale, può in effetti essere decretata dal tribunale adito solo
sulla base di motivi che l’opponente non aveva o non aveva potuto sottoporre al
giudice straniero che aveva emanato la decisione oggetto dell’exequatur (cfr. pure
Kropholler, op. cit., n. 5 ad art. 46 EuGVO). Nel
caso concreto i motivi addotti dall’opponente a sostegno di tale richiesta, che
coincidevano poi con quelli a sostegno dell’opposizione, erano invece già stati
sottoposti alla Corte di appello di __________ (cfr. istanza p. 5 con
riferimento all’appello doc. G) o comunque avrebbero potuto esserlo (si pensi
alla questione dell’asserita manipolazione dei documenti contrattuali, già
evocata nel 2005, cfr. doc. C e D).
7.2 Ciò posto, si tratta
ora di stabilire se le decisioni in questione possano essere rese
esecutive in Svizzera, com’è stato stabilito dal Pretore, giudizio cui
l’opponente si è opposta adducendo in sostanza che il contenuto e il risultato
di quelle decisioni, che ignoravano alcuni elementi oggettivi derivanti dalla
semplice lettura dei documenti agli atti, in parte simulati e comunque
manipolati dalla controparte, erano talmente urtanti da risultare contrari
all’ordine pubblico svizzero (art. 27 n. 1 CL), tanto più che le era stato a
suo tempo impedito di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e
della sua tesi liberatoria.
7.2.1 Giusta
l’art. 27 n. 1 CL, applicabile anche alla procedura volta all’ottenimento
dell’esecutività di una sentenza straniera (art. 34 cpv. 2 CL), le decisioni
rese in uno Stato contraente non vengono riconosciute se il riconoscimento è
contrario all’ordine pubblico dello Stato richiesto.
Lo scopo delle norme sul
riconoscimento e sull’esecuzione è di agevolare la circolazione delle sentenze
in materia civile e commerciale. Aderendo a un trattato internazionale che
prevede il riconoscimento e l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate
all’estero, il legislatore ha dunque accettato (necessariamente) l’eventualità
che certe decisioni straniere possano essere diverse da quelle che sarebbero
state adottate da un giudice svizzero. Non ci si può pertanto richiamare
all’ordine pubblico svizzero ogni qualvolta la legge straniera diverga -
quand’anche in misura importante, nel merito o per la procedura seguita - dal
diritto svizzero. In altre parole, nell’ambito del riconoscimento e
dell’esecuzione di sentenze di tribunali esteri la riserva di ordine pubblico
ha una portata più limitata che nell’applicazione diretta del diritto
straniero: di carattere eccezionale, essa va interpretata restrittivamente (DTF
126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b, 534 consid. 2c).
7.2.2 La tesi dell’opponente secondo
cui il contenuto e il risultato delle decisioni oggetto di
exequatur, che ignoravano alcuni elementi oggettivi derivanti dalla semplice
lettura dei documenti agli atti, in parte simulati e comunque manipolati dalla
controparte, sarebbero talmente urtanti da risultare contrari all’ordine
pubblico svizzero, non può essere seguita. Innanzitutto l’asserito erroneo
accertamento dei fatti e l’asserita erronea applicazione del diritto da parte
del giudice straniero (segnatamente: per aver rifiutato di sentire e/o di
assumere informazioni presso il venditore del frantoio circa la modalità e la
misura del pagamento eseguita dall’opponente, impedendo pertanto a quest’ultima
di comprovare la di lei comproprietà in misura superiore al 50%; per aver
trascurato completamente il contenuto delle variegate pattuizioni contenute nei
doc. A e B, che lasciavano intendere l’instaurazione di un rapporto commerciale
teso prevalentemente alla lavorazione e successiva commercializzazione del
prodotto piuttosto che alla semplice locazione a favore dell’opponente; per
aver omesso di rilevare che la pura locazione del macchinario non aveva e non
ha alcun senso, vista la comproprietà dell’opponente; per aver sottovalutato
l’elemento oggettivo e incontestato riferito al fatto che la collaborazione tra
le parti non era mai partita, l’istante avendo integralmente mancato gli
obblighi che ne derivavano limitandosi ad emettere le fatture mensili a carico
dell’opponente riferite esclusivamente all’affitto del frantoio; per aver omesso
di pronunciarsi sulla domanda di accertamento dell’opponente relativa alla
simulazione del contratto di locazione in questione; per aver omesso di accertare,
benché richiesto, che l’impostazione del contratto di locazione era
esclusivamente finalizzata ad eludere i diritti doganali al momento
dell’esportazione del materiale lavorato; e per aver sottovalutato
completamente i fatti oggettivi relativi al mancato pagamento del 50% del
frantoio da parte dell’istante, al mancato adempimento da parte di quest’ultima
dei propri obblighi contrattuali e all’avvenuto sequestro dell’area di
stoccaggio dei materiali in __________ utilizzata dall’istante), che vengono in
tal modo dapprima censurati, non possono in realtà essere presi in
considerazione, tanto meno per sostanziare una presunta violazione dell’ordine
pubblico svizzero, l’art. 34 cpv. 3 CL vietando al giudice dell’exequatur di
riesaminare nel merito la decisione straniera. Il fatto poi che un giudice
svizzero, confrontato con quelle medesime risultanze, mai sarebbe pervenuto
alle conclusioni del giudice straniero, non è a sua volta tale da configurare
una situazione urtante il sentimento di giustizia e con ciò costitutiva di una violazione
dell’ordine pubblico svizzero (materiale): innanzitutto, già si è detto che,
adottando un trattato internazionale che prevede il riconoscimento e
l’esecuzione in Svizzera di decisioni pronunciate all’estero, il legislatore ha
accettato l’eventualità che certe decisioni straniere potessero essere diverse
da quelle che sarebbero state adottate da un giudice svizzero; in questa sede,
venendo meno al suo onere di motivazione, l’opponente non ha oltretutto
spiegato quali sarebbero i principi giuridici essenziali dell’ordinamento
giuridico svizzero che nell’occasione sarebbero stati violati in modo da
rendere urtante un eventuale riconoscimento di quelle sentenze in Svizzera (Schuler,
Basler Kommentar, n. 14 ad art. 34 CLug; DTF 126 III 534 consid. 2c), né
per altro risulta che siano stati violati i principi fondamentali del pacta
sunt servanda e della fiducia, il divieto dell’abuso di diritto e di
discriminazione, il divieto dell’espropriazione senza indennità, la protezione
di una persona incapace di discernimento, la culpa in contrahendo, la
condanna al pagamento di bustarelle o di punitives damages esorbitanti (Walther, Kommentar
zum Lugano-Übereinkommen (LugÜ), n. 26 ad art. 27 CL; Schuler, op. cit., n.
15 seg. ad art. 34 CLug); e comunque non si vede proprio come la decisione estera
di condannare l’opponente al pagamento, per 7 mesi, del canone di locazione di
fr. 24'000.- mensile previsto sia nel doc. B (art. 4) sia nel doc. A (art. 2.4)
- quest’ultimo ritenuto valido dalla stessa opponente (cfr. la sua conclusione
n. 1 riportata nella sentenza (doc. B inc. n. CN.2009.1149) - e per altro
riconosciuto anche dalla parte stessa (cfr. la dichiarazione resa dal suo
rappresentante pro tempore __________ riportata nella sentenza 3 aprile
2009 (doc. B inc. n. CN.2009.1149) e ciò a prescindere dall’eventuale
simulazione del contratto sub doc. B, possa essere ritenuto urtante in base al
diritto svizzero, tanto più che in questa sede essa non ha preteso che
quell’importo potesse essere estinto, anche solo parzialmente, per
compensazione o in virtù dei rispettivi rapporti di dare-avere.
7.2.3 L’altra
argomentazione dell’opponente, secondo cui le sarebbe stato a suo tempo
impedito di portare le prove a sostegno delle sue contestazioni e della sua
tesi liberatoria, attiene invece all’ordine pubblico procedurale (o
formale), che garantisce alle parti il diritto a un giudizio indipendente sulle
domande e sui fatti sottoposti al tribunale, in conformità con la procedura
applicabile. L’ordine pubblico procedurale è violato quando principi
fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile
con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (DTF 132
III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4a). L’ordine pubblico svizzero
esige il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte dalla
Costituzione (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il diritto ad un processo
equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126 III 327 consid. 2b; TF 9
novembre 2004 consid. 3.3.2, pubbl. in RtiD 2005 II p. 163 segg.). Ai fini del
giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre stabilire se
tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico straniero e se esse
siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si siano effettivamente
prevalse di tali diritti è per contro irrilevante. La questione va esaminata
sulla scorta dell’ordinamento processuale dello Stato in cui è stato emanato il
giudizio, non in base alla concezione vigente nello Stato richiesto (TF 9
novembre 2004 consid. 3.3.2). Ora, nel caso di specie è incontestato che, in
base al diritto italiano, in caso di opposizione all’ingiunzione di pagamento prenda
avvio un processo retto dalla procedura ordinaria (art. 645 CPC/It) - in
contraddittorio - nell’ambito del quale le parti hanno la possibilità di
offrire le prove ritenute rilevanti (art. 163 n. 5 CPC/It; Picardi, Codice di procedura civile, n.
2.1 ad art. 115). Ed è pure incontestato che all’opponente sia stata offerta la
possibilità di proporre la sua opposizione all’ingiunzione secondo quelle
modalità (cfr. il tenore dell’ingiunzione 27 febbraio 2006,
doc. B inc. n. CN.2009.1149), tanto è vero che essa in seguito ha effettivamente
potuto inoltrare la relativa opposizione in Italia. Escluso che una violazione
dell’ordine pubblico procedurale svizzero possa essere intravista nella fase
introduttiva della causa italiana, l’opponente ritiene
nondimeno che la stessa debba essere comunque ammessa per il fatto che essa era
stata in seguito impedita di portare le prove a sostegno delle sue
contestazioni e della sua tesi liberatoria. Orbene, l’unica prova che in questa
sede essa pretende essere stata a suo tempo disattesa è l’assunzione in via
testimoniale del venditore del frantoio litigioso, sennonché la stessa, atta a
suo dire a provare la di lei comproprietà in misura addirittura superiore al
50%, nulla prova in merito al rapporto di locazione del macchinario. La stessa
è dunque irrilevante per la questione che qui interessa e la sua mancata
assunzione non può giustificare il mancato riconoscimento in Svizzera delle
decisioni estere oggetto di exequatur. Si aggiunga che anche per il diritto italiano
il giudice, quando ritenga sufficienti per la decisione gli elementi probatori
già acquisiti, può rinunciare ad ammetterne altri, pur se rilevanti ed ammissibili,
ed anche se preventivamente ammessi (art. 209 CPC/It; Picardi, op. cit., n. 2 ad art. 209),
principio questo per altro conosciuto anche dal diritto svizzero (cfr. ad es.,
per il diritto ticinese, Cocchi/Trezzini,
CPC/TI, m. 1 segg. ad art. 184).
7.3 Respinta con ciò
l’opposizione all’exequatur proposta dall’opponente, fondata solo sulla
violazione dell’ordine pubblico svizzero, resta da esaminare se l’esecuzione
delle decisioni in questione debba essere subordinata alla
costituzione di una garanzia da parte dell’istante creditrice (art. 38 cpv. 3
CL), questione questa che, come rilevato dal Tribunale federale nel giudizio di
rinvio (consid. 3.3), il tribunale adito è tenuto ad esaminare - anche d’ufficio
- nel caso in cui non dia seguito alla domanda di sospensione formulata
dall’opponente (cfr. pure Gaudemet/Tallon,
Compétence et exécution des jugements en Europe, 3ª ed., n. 460 p. 378 seg. con rif.). Il
quesito dev’essere risolto affermativamente. È in effetti incontestabile che in caso di successivo annullamento o modifica del giudizio
appellato all’estero l’opponente potrebbe correre il rischio di non più
riottenere le somme riconosciute nella procedura di exequatur e poste nel
frattempo in esecuzione (Hofmann/Kunz,
op. cit., n. 118 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher,
Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO). Oltretutto,
alla luce delle molteplici e circostanziate censure sollevate al
giudizio __________impugnato, riassunte anche nell’istanza di opposizione
all’exequatur, è assai difficile formulare una prognosi sull’esito dell’appello
pendente innanzi alla Corte d’appello di __________ (Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler, op. cit., n. 7 ad art. 46 EuGVO; Rauscher, op. cit., ibidem). In
tali circostanze, appare quindi giustificato subordinare l’esecuzione delle
decisioni riconosciute in Svizzera alla costituzione di una garanzia che,
tenuto conto del valore dei crediti dell’opponente nel frattempo pignorati ex
art. 39 CL sulla base di queste medesime pretese, pari a fr. 73'917.60 (cfr.
doc. GG), può essere quantificata in complessivi fr. 75'000.- (Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 100 e 125 seg. ad art. 46 CLug; Rauscher,
op. cit., n. 18 ad art. 46 EuGVO). La mancata prestazione della
garanzia, che di per sé non è assortita da alcun termine, avrà come unica
conseguenza l’impossibilità per l’istante creditrice di procedere ad ulteriori
passi di natura esecutiva, senza che ciò però implichi né l’annullamento della
dichiarazione di exequatur né la definitiva sospensione della procedura
esecutiva (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 128 seg. ad art. 46 CLug). Con la crescita in
giudicato della decisione impugnata all’estero, il giudizio avente per oggetto
la costituzione della garanzia potrà essere annullato (Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 128 e 131 ad art. 46 CLug).
8. Ne
discende la reiezione dell’opposizione all’exequatur, ritenuto che l’esecuzione
delle decisioni oggetto di exequatur va però subordinata alla costituzione di
una garanzia di fr. 75'000.-.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di questo giudizio, calcolate tenendo
conto dell’art. III del Protocollo n. 1 alla CL, seguono la soccombenza dell’opponente
(art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
Fatti
I. L’opposizione all’exequatur 3 dicembre 2009 di AP 1 è respinta.
§ L’esecuzione
del decreto ingiuntivo __________ in data 27 febbraio 2006 del Tribunale di __________
e della sentenza __________ in data 3 aprile 2009 del Tribunale di __________ è
subordinata alla costituzione di una garanzia di fr. 75'000.-, da prestarsi da AO
1 versando tale importo, in contanti, a favore del conto postale 69-10370-9 del
Tribunale d'appello Introiti Agiti, 6900 Lugano, oppure consegnando
corrispondente garanzia bancaria emessa da primaria banca svizzera alla
Cancelleria civile del Tribunale d’appello a Lugano.
Considerandi
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
450.
-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
già anticipati
dall’opponente, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine
al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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