12.2009.217
Irricevibilità di appello contro sentenza che dichiara lo scioglimento di una SA priva di ufficio di revisione, non motivato e fondato su fatti nuovi
7 gennaio 2010Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.217
Data decisione, Autorità:
07.01.2010, IICCA
Ricorso:
TF,4A_106/2010, 22.06.2010
Titolo:
Irricevibilità di appello contro sentenza che dichiara lo scioglimento di una SA priva di ufficio di revisione, non motivato e fondato su fatti nuovi
APPELLO
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2009.217
Lugano
7 gennaio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.1161
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con istanza 17 agosto
2009 da
AO 1
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva
dell’ufficio di revisione, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito
della quale il Pretore, con ordinanza 16 settembre 2009, ha assegnato alla
convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, vale a
dire convocare un’assemblea generale per designare un nuovo organo di revisione
e richiedere la sua iscrizione a RC oppure per produrre una dichiarazione di
rinuncia ai sensi dell’art. 727a cpv. 2 CO, pena lo scioglimento della società
e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, e poi
con sentenza 26 novembre 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e
ne ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
appellante
la convenuta con atto di appello 4 dicembre 2009, con cui chiede la riforma
dell’impugnato giudizio nel senso di respingere l’istanza;
mentre
l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
che con
istanza 17 agosto 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che nei confronti della società,
priva dal 22 maggio 2009 dell’ufficio di revisione a seguito della
cancellazione della D. L. S. Consult SA (cfr. doc. A) e invano diffidata sia
per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C)
a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate
le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che, dopo
aver citato le parti all’udienza di discussione del 16 settembre 2009 a cui è
comparsa la convenuta, il Pretore, con ordinanza in calce al verbale, ha
assegnato alla convenuta giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di 30
giorni per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla
Pretura, precisando che in caso di inosservanza di quanto precedeva si sarebbe
proceduto allo scioglimento della società;
che con
ordinanza del successivo 29 settembre 2009 il Pretore ha prorogato al 30
ottobre 2009 il termine assegnato alla convenuta per comprovare di aver
ristabilito la situazione legale e l’avvenuta iscrizione delle modifiche a
registro di commercio;
che il
termine del 30 ottobre 2009 essendo infruttuosamente scaduto, il Pretore, con
sentenza 26 novembre 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne
ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;
che con
l’appello 4 dicembre 2009 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo in sostanza di
essersi attivata “per fare quello che era nelle sue disponibilità in modo di
cercare di sanare la sua situazione”;
che l’appello
non è stato intimato all’istante;
Considerandi
in diritto:
che in
questa sede la convenuta non spiega per quale motivo le ragioni di fatto e di
diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili - sarebbero
errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime
cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la
sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);
che
l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di
modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto di essersi attivata “per
fare quello che era nelle sue disponibilità in modo di cercare di sanare la sua
situazione”, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame, tanto più
che per ammissione dell’appellante la nomina del nuovo ufficio di revisione è
avvenuta solo “alla fine del mese di novembre”, vale a dire dopo l’emanazione
della sentenza impugnata;
che in
seconda istanza non è permessa né la produzione di nuovi documenti né
l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui la nomina
del nuovo organo di revisione, quand’anche fosse avvenuta prima dell’emanazione
della sentenza, non avrebbe potuto essere considerata;
che l’appellante
medesima ammette di non aver potuto ripristinare la situazione legale nel
termine del 30 ottobre 2009 impartito dal Pretore;
che
l’amministratore unico della convenuta ha invero inviato alla Pretura un fax datato
30.
ottobre 2009 con il quale chiedeva di “risanare il problema nominando
l’organo di revisione mancante”, pervenuto tuttavia solo il 2 novembre 2009
alle 15.34;
che in
simili circostanze il Pretore ben poteva dichiarare lo scioglimento della
convenuta;
che
l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis
CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;
che il
valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale
della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art.
5; Rep. 1985 p. 31);
che la
tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili
all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;
Per i quali motivi
dichiara e pronuncia
1.
L’appello 4 dicembre 2009 di AP 1 SA è respinto.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi
dall’appellante, rimangono a suo carico.
3.
Intimazione:
-
-
-
Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano
-
Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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