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Decisione

12.2009.217

Irricevibilità di appello contro sentenza che dichiara lo scioglimento di una SA priva di ufficio di revisione, non motivato e fondato su fatti nuovi

7 gennaio 2010Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

che con

istanza 17 agosto 2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che nei confronti della società,

priva dal 22 maggio 2009 dell’ufficio di revisione a seguito della

cancellazione della D. L. S. Consult SA (cfr. doc. A) e invano diffidata sia

per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C)

a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate

le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);

che, dopo

aver citato le parti all’udienza di discussione del 16 settembre 2009 a cui è

comparsa la convenuta, il Pretore, con ordinanza in calce al verbale, ha

assegnato alla convenuta giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di 30

giorni per munirsi di un organo di revisione e per darne comunicazione alla

Pretura, precisando che in caso di inosservanza di quanto precedeva si sarebbe

proceduto allo scioglimento della società;

che con

ordinanza del successivo 29 settembre 2009 il Pretore ha prorogato al 30

ottobre 2009 il termine assegnato alla convenuta per comprovare di aver

ristabilito la situazione legale e l’avvenuta iscrizione delle modifiche a

registro di commercio;

che il

termine del 30 ottobre 2009 essendo infruttuosamente scaduto, il Pretore, con

sentenza 26 novembre 2009, ha dichiarato lo scioglimento della convenuta e ne

ha ordinato la liquidazione in via di fallimento;

che con

l’appello 4 dicembre 2009 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, adducendo in sostanza di

essersi attivata “per fare quello che era nelle sue disponibilità in modo di

cercare di sanare la sua situazione”;

che l’appello

non è stato intimato all’istante;

Considerandi

in diritto:

che in

questa sede la convenuta non spiega per quale motivo le ragioni di fatto e di

diritto alla base del giudizio pretorile - per altro ineccepibili - sarebbero

errate e con ciò tali da imporre la riforma della sentenza del giudice di prime

cure, sicché il gravame disattende le esigenze di motivazione imposte, pena la

sua nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), dall’art. 309 cpv. 1 lett. f CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309);

che

l’unico argomento addotto dalla convenuta a sostegno della richiesta di

modifica del giudizio di prime cure, ovvero il fatto di essersi attivata “per

fare quello che era nelle sue disponibilità in modo di cercare di sanare la sua

situazione”, non giustifica in alcun modo l’accoglimento del gravame, tanto più

che per ammissione dell’appellante la nomina del nuovo ufficio di revisione è

avvenuta solo “alla fine del mese di novembre”, vale a dire dopo l’emanazione

della sentenza impugnata;

che in

seconda istanza non è permessa né la produzione di nuovi documenti né

l’allegazione di nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), per cui la nomina

del nuovo organo di revisione, quand’anche fosse avvenuta prima dell’emanazione

della sentenza, non avrebbe potuto essere considerata;

che l’appellante

medesima ammette di non aver potuto ripristinare la situazione legale nel

termine del 30 ottobre 2009 impartito dal Pretore;

che

l’amministratore unico della convenuta ha invero inviato alla Pretura un fax datato

30.

ottobre 2009 con il quale chiedeva di “risanare il problema nominando

l’organo di revisione mancante”, pervenuto tuttavia solo il 2 novembre 2009

alle 15.34;

che in

simili circostanze il Pretore ben poteva dichiarare lo scioglimento della

convenuta;

che

l’appello, del tutto infondato, dev’essere respinto ai sensi dell’art. 313bis

CPC, senza che sia necessario intimarlo all’istante;

che il

valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale

della società convenuta (cfr. doc. A; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 16 ad art.

5; Rep. 1985 p. 31);

che la

tassa di giustizia e le spese della procedura di secondo grado, seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 148 CPC), ritenuto che non si assegnano ripetibili

all’istante, al quale l’appello non è stato intimato;

Per i quali motivi

dichiara e pronuncia

1.

L’appello 4 dicembre 2009 di AP 1 SA è respinto.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.-, da anticiparsi

dall’appellante, rimangono a suo carico.

3.

Intimazione:

-

-

-

Ufficio esecuzione e fallimenti, Lugano

-

Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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