12.2009.218
Posta Svizzera - competenza giurisdizionale civile
23 agosto 2010Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2009.218
Data decisione, Autorità:
23.08.2010, IICCA
Titolo:
Posta Svizzera - competenza giurisdizionale civile
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
POSTA
art. 97 cf. 1 CPC-TI
art. 17 LOP
Incarto n.
12.2009.218
Lugano
23 agosto
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.253
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 28
aprile 2009 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell'importo
di fr. 11'396.75 oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2009, nonché il rigetto in
via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di
Bern-Mittelland;
e ora
sull'eccezione di incompetenza giurisdizionale del giudice adito, sollevata
dalla convenuta con la risposta di causa, che il Pretore con decreto 26
novembre 2009 ha accolto respingendo con ciò la petizione senza entrare nel merito
della lite;
appellanti
gli attori con atto di appello 3 dicembre 2009, con cui chiedono la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l'eccezione e con ciò di dichiarare
ricevibile la petizione, il tutto con protesta di spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre
la convenuta, con osservazioni 4 gennaio 2010, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti
prodotti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Con petizione 28 aprile 2009 AP 1
hanno convenuto AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per
ottenere il risarcimento dei danni e del torto morale da loro subiti a seguito
dell'agire illecito di una (ex) dipendente della convenuta che all'epoca dei
fatti lavorava presso l'ufficio postale di __________ e che il 20 agosto 2007
si è indebitamente appropriata dell'importo di fr. 28'816.- che era stato da
loro versato allo sportello per il pagamento delle imposte federali dirette
dell'anno 2006. Sebbene AO 1 abbia provveduto, il 25 luglio 2008, a versare all'Ufficio esazioni e condoni l'importo sottratto, con la petizione in rassegna gli
attori pretendono la rifusione delle spese legali, degli interessi di mora, del
torto morale e degli incomodi avuti per un importo complessivo di fr. 11'396.75
oltre interessi al 5% dal 10 marzo 2010, nonché il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Bern-Mittelland. La
convenuta si è opposta alla petizione, sollevando tra l'altro l'eccezione di
incompetenza giurisdizionale del giudice adito.
2.Con il decreto qui impugnato il
Pretore ha accolto l'eccezione e ha di conseguenza respinto la petizione senza
entrare nel merito della lite, caricando agli attori gli oneri processuali e le
ripetibili per complessivi fr. 1'500.-. Il giudice di prime cure ha ritenuto
che la responsabilità della parte convenuta non poteva essere fondata sulle
norme del CO (art. 41 segg.) e che l'esame delle pretese risarcitorie sfuggiva
alla competenza del giudice ordinario per rientrare nella competenza delle
istanze previste dalla legge sulla responsabilità della Confederazione, dei
membri delle autorità federali e dei funzionari federali del 14 marzo 1958
(LResp; RS 170.32) cui rinvia l'art. 16 cpv. 2 della legge federale del 30
aprile 1997 sull'organizzazione dell'azienda delle poste della Confederazione
(LOP; RS 783.1).
3.Con l'appello che qui ci occupa gli
attori chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
l'eccezione di incompetenza giurisdizionale e di dichiarare con ciò ricevibile la petizione. Nel censurare la valutazione del primo giudice, osservano che l'art. 16 cpv. 2 LOP
rinvia sì alla LResp, ma solo in via subordinata, ovvero solo nella misura in
cui le disposizioni
della
legislazione sulle poste e sui trasporti pubblici non dispongano altrimenti. Ed
è esattamente quanto avverrebbe in concreto, quantomeno per la determinazione
dell'autorità competente, dal momento che la legge del 30 aprile 1997 sulle
poste (LPO; RS 783.0), al suo art. 17, dichiara competenti i tribunali civili a
giudicare le controversie tra AO 1 e i suoi clienti. A sostegno della loro tesi
gli appellanti – che nel frattempo hanno prudenzialmente convenuto AO 1 anche
dinanzi al Dipartimento federale delle finanze, con le medesime conclusioni e
con la richiesta di sospendere la procedura fino ad evasione del presente
appello - richiamano la volontà del legislatore così come emergerebbe dai
lavori preparatori della LPO.
Delle
argomentazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà,
se necessario, nei prossimi considerandi.
4.Il giudice esamina d'ufficio, in ogni
stadio di causa, l'esistenza dei presupposti processuali e tra questi la
giurisdizione (art. 97 cifra 1 CPC) ossia la competenza a decidere, quale
tutela dei diritti delle parti in lite, in relazione ad un caso concreto. I
giudici ordinari - giudici di pace, pretori e tribunale d'appello - devono
pertanto esaminare se la vertenza che viene loro sottoposta sia o meno di
natura civile, essendo loro sottratti i giudizi che riguardano rapporti di
diritto pubblico (II CCA 9 dicembre 2003 inc. n. 12.2003.50, 17 marzo 1999 inc.
n. 12.98.211; Olgiati, Le norme
generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo, 2000, pag. 301).
AO 1 (AO
1) è un ente autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, con
sede a __________ (art. 2 cpv. 1 LOP). I rapporti di servizio del personale
della AO 1 sottostanno alla legislazione sul personale federale (art. 15 cpv. 1
prima frase LOP). Per contro, i rapporti giuridici tra AO 1 e la clientela sono
retti dalle disposizioni della legislazione sulle poste e sui trasporti
pubblici (art. 16 cpv. 1 LOP). Per quanto queste ultime non dispongano
altrimenti, la responsabilità è retta dalla LResp (art. 16 cpv. 2 LOP). In
nessun caso può essere avanzata una pretesa diretta nei confronti del personale
della AO 1 (art. 16 cpv. 3 LOP). Da parte sua, la LPO, cui rinvia la LOP, all'art. 11 dispone che AO 1 definisce le condizioni generali per
l'utilizzazione dei suoi servizi (cpv. 1) e per il resto dichiara applicabili
le disposizioni del diritto privato (cpv. 3). Quanto alla protezione giuridica
(Sezione 8), l'art. 17 stabilisce il principio per cui le controversie tra AO 1
e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili. Fanno eccezione le
decisioni della AO 1 concernenti l'ubicazione di buche delle lettere di clienti
o l'applicazione di prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e
periodici che possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale
amministrativo federale (art. 18).
5.Nel caso di specie occorre determinare
se la riserva operata dall'art. 16 cpv. 2 LOP in favore della legislazione
sulle poste e sui trasporti pubblici faccia sì che la responsabilità della AO 1
per i danni causati dalla propria dipendente possa essere giudicata dai
tribunali civili come invocano gli attori richiamandosi all'art. 17 LPO. Sorreggono
questa tesi in particolare il tenore letterale e i lavori preparatori delle
disposizioni in esame, ai quali è possibile far capo nella misura in cui – come
in concreto - forniscono una risposta chiara alla questione litigiosa e possono
quindi esser d'aiuto al giudice per la sua risoluzione (DTF 135 III 483 consid.
5.1; 133 III 175 consid. 3.3.1; 132 III 707 consid. 2). Infatti, già nel
Messaggio concernente la LOP e la legge sull'azienda delle telecomunicazioni
del 10 giugno 1996 il Consiglio federale indicava chiaramente, a commento
dell'art. 16 del progetto, poi ripreso senza modifiche sostanziali dalle Camere
federali, che „La responsabilità per l'utilizzazione delle prestazioni della AO
1 è regolata sulla base della legislazione sulle poste e della legislazione sui
trasporti pubblici“ e che „A questo riguardo vengono applicate le norme di
diritto civile sulla responsabilità [...]“, mentre „Negli altri casi la
responsabilità della AO 1 è regolata in base alla legge sulla responsabilità
[Lresp] o, come previsto nell'articolo 11 Lresp, in base alle disposizioni del
Codice civile“ (FF 1996 III 1223). Ancora più esplicita appare al riguardo la
versione tedesca: „Für die Benützung der Dienstleistungen der Post richtet sich
ihre Haftung nach der Postgesetzgebung und der Gesetzgebung über den
öffentlichen Verkehr. Dabei kommen die zivilrechtlichen Haftungsregelungen zur
Anwendung [...]“ (in BBl 1996 1327). A ciò si aggiunge che il regime di diritto
privato prevale per tutti i servizi della AO 1: sia per quelli liberi (art. 9
LPO) o quello universale (obbligatorio: art. 2 LPO) sia, in quest'ultimo caso,
per il settore riservato (in esclusiva: art. 3 LPO) o quello non riservato (in
concorrenza con gli operatori privati: art. 4 LPO; v. Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna,
2002, ni. 218 e 237 in fine). AO 1 conclude in effetti con i suoi utenti dei
veri e propri contratti di diritto privato. Il che spiega perché, fatta salva
qualche eccezione (v. art. 18 LPO), la LPO dichiara competenti i tribunali
civili a dirimere le controversie tra AO 1 e i suoi clienti (art. 17; Gross, Schweizerisches
Staatshaftungsrecht, 2a ed. 2001, pag. 157; Donzallaz, op. cit., ni. 229 e 242; cfr. pure il Messaggio
concernente la LPO del 10 giugno 1996, in FF 1996 III 1141
segg.,
1184). Pacifico è inoltre il nesso tra la (eventuale) responsabilità della
convenuta e l'utilizzazione delle sue prestazioni da parte degli attori,
ritenuto che il servizio universale della AO 1 comprende prestazioni del
servizio postale come pure del traffico pagamenti (art. 2 cpv. 1 LPO).
6.Fatte queste premesse, il primo
giudice non poteva, per i motivi che seguono, negare la propria competenza a
statuire sulla vertenza. Nel fondare la responsabilità della Confederazione per
il danno cagionato illecitamente a terzi da un funzionario nell'esercizio delle
sue funzioni senza riguardo alla colpa di quest'ultimo (art. 3 cpv. 1), la LResp precisa che quando la responsabilità per determinati fatti è disciplinata in atti
legislativi speciali, questi sono applicabili alla responsabilità della
Confederazione (art. 3 cpv. 2), benché il danneggiato non acquisisca in alcun caso
diritto di azione contro il funzionario (art. 3 cpv. 3). Per il resto, in
attuazione dell'art. 10 cpv. 1 LResp, l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza alla LResp
(RS 170.321) stabilisce che il Dipartimento federale delle finanze è l'autorità
competente a giudicare le pretese litigiose che siano avanzate dalla
Confederazione o contro di essa. Ora, dal momento che l'art. 16 cpv. 2 LOP –
quale lex specialis ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LResp - dichiara
applicabile la LResp solo in via sussidiaria, ovvero nella misura in cui le
disposizioni segnatamente della LPO non dispongano altrimenti, e che la LPO sancisce espressamente l'applicabilità delle disposizioni del diritto privato come pure
la competenza dei tribunali civili, tale competenza deve necessariamente estendersi
anche all'esame della (eventuale) responsabilità della AO 1 – che nel caso di
specie è peraltro anche di natura contrattuale - per il danno cagionato dalla
sua (ex) dipendente. In questo modo, la competenza del Dipartimento federale
delle finanze è esclusa. Del resto, la competenza dei tribunali civili a
statuire sulla (eventuale) responsabilità della Posta nel caso di specie si
evince anche da un’interpretazione sistematica degli art. 16 e 17 LOP, entrambi
inseriti nella Sezione 6 della LOP: „Rapporti giuridici e responsabilità“.
Difatti, l'art. 17 LOP – sostanzialmente in deroga alla regolamentazione
dell'art. 2 cpv. 1 ordinanza alla LResp - prevedeva, in applicazione delle
regole generali della procedura civile, la competenza del foro generale presso
la sede della AO 1 per le azioni proposte contro di essa (cpv. 1) e riservava
un foro speciale, non esclusivo, presso la sede delle sue succursali per le
azioni riguardanti i loro affari (cpv. 2; RU 1997 2465, 2468 nonché FF 1996 III
1224, 1272). Ora, sebbene questo disposto sia nel frattempo stato abrogato, ciò
è avvenuto solo a seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della
legge
sul foro (LForo; v. allegato n. 22 LForo) che, vale la pena rammentare, fatte
salve le eccezioni – che non ricorrono in concreto - dell'art. 1 cpv. 2 LForo,
ha riunito in un ordinamento esaustivo le norme di diritto federale relative
alla competenza per territorio in materia civile (art. 1 cpv. 1 LForo;
cfr. Müller/Wirth,
Gerichtsstandsgesetz, n. 41 ad art. 1).
7.Non è per contro atta a modificare
questa valutazione l'osservazione dell'appellata – incontestata e tratta dal
Messaggio concernente la LOP e la legge sull'azienda delle telecomunicazioni (e
non dal Messaggio concernente la LPO, come invece erroneamente indicato) –
secondo cui la regolamentazione sulla responsabilità finanziaria del personale
non avrebbe di fatto subito alcuna modifica a seguito dell'entrata in vigore
della LOP (FF 1996 III 1223). Questa constatazione non invalida infatti le
suesposte considerazioni relative alla responsabilità della AO 1 – nei
confronti della clientela - per l'utilizzazione delle sue prestazioni, ma si
limita di fatto ad esplicitare l'impossibilità – peraltro incontestata – di un’azione
diretta del danneggiato nei confronti del personale della AO 1 (art. 16 cpv. 3
LOP) e a subordinare il diritto di regresso della AO 1 alla LResp e, quindi,
all'esistenza di una azione intenzionale o gravemente negligente dell'agente
responsabile (art. 7 LResp; FF 1996 III 1223; per quanto concerne invece il
nuovo progetto di revisione totale della LOP che prevede di escludere
espressamente l'applicabilità della LResp, cfr. il relativo Messaggio del
Consiglio federale del 20 maggio 2009, in FF 2009 4573, 4602).
8.Ne discende che la decisione di prima
istanza che si è chinata unicamente sul problema della competenza, eccepita
dalla parte convenuta, deve essere riformata nel senso che la stessa eccezione
deve essere respinta e l'incarto ritornato al primo giudice perché affronti il
merito della controversia. Le spese e le ripetibili di entrambe le sedi,
calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 11'396.75, seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che gli oneri
processuali (fr. 500.-) e le indennità alle parti di primo grado (fr. 1'000.-)
devono tuttavia essere ridotte, atteso che, in conseguenza del presente
giudizio, la decisione impugnata non pone più fine alla lite (II CCA 31 maggio
2006 inc. 12.2006.53, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.46, 20 luglio 2007 inc. n.
12.2006.126, 23 ottobre 2008 inc. n. 12.2007.111, 12 aprile 2010 inc. n.
12.2009.62).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
pronuncia:
Fatti
I. L'appello
3 dicembre 2009 di AP 1 è accolto. Di conseguenza il decreto 26 novembre 2009 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformato:
1. L'eccezione di incompetenza giurisdizionale è respinta.
2.
La tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da ancipare come di rito, sono a
carico della convenuta, che rifonderà agli attori fr. 500.- per ripetibili.
Considerandi
II. Il
fascicolo processuale è rinviato al Pretore per il proseguimento
dell’istruttoria e il giudizio sul merito della causa.
III. Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
300.
-
sono
poste a carico della AO 1 che verserà agli appellanti complessivi fr. 800.- per
ripetibili di appello.
.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un'istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è
ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).
Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91.
LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile
o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione
finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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