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Decisione

12.2009.22

Ricusa per gravi ragioni

24 agosto 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

di procedere non può essere condiviso. Ne deriva che le argomentazioni esposte

nella domanda di ricusa 8 gennaio 2009 non possono più essere esaminate in

questa sede. È opportuno nondimeno riprendere quanto esposto nella citata

sentenza 14 luglio 2008, ignota alle controparti del ricusante, che vi erano

estranee benché ripetutamente citate nella domanda di ricusa allora presentata.

5.1 A pag. 1, 2 in alto, 5 in

alto e in mezzo, vedi punto 5.1, 6 in basso, 7 in mezzo e in basso, 8 e 10 in

alto (cfr. anche conclusioni scritte, pag. 1, punto 9, 10, 11 e 12) il

ricusante ha ribadito l’episodio secondo il quale l’RA 2 gli avrebbe comunicato

un’asserita disistima del Pretore. Tale aspetto è già stato trattato al consid.

10 della sentenza 14 luglio 2008. Anche qualora si volesse vagliare i documenti

cui il ricusante rinvia nella propria istanza, irricevibili poiché già

esistenti al momento della precedente domanda di ricusa e che egli non

dimostra, ma nemmeno sostiene, di non aver potuto produrre senza sua colpa, l’esito

non sarebbe differente per i motivi che seguono. Per gli stessi motivi non può

nemmeno essere condiviso il ragionamento del ricusante secondo il quale egli

avrebbe in questa sede "ulteriormente precisato" le asserite

dichiarazioni dell’RA 2 "con tanto di prove a caldo" in ragione della

causa in "diretta relazione" con le stesse (replica, pag. 1). Nella lettera 4 luglio 2007 __________ (doc. 10C e 10D, il primo

afferma, al riguardo: "trotz

unseres Bemühens um ein konstruktives Gesprächthema ist es uns nicht gelungen

zu einer sinnvollen Erörterung der mannigfachen zur Regulierung anstehenden Honorarfragen

zu gelange. Im Wesentlichen wurde dies durch den Auftritt von RA 2 verhindert,

der nicht nur inhaltliche massive Vorwürfe gegen die Leistungen Ihrer Kanzlei

erhob, sondern auch versuchte, aus der für seine Mandantschaft aus prozessualen

Überlegungen günstig eingeschätzten Situation im Schiedsverfahren in Lugano

Vorteile zu gewinnen. Ganz abgesehen davon, dass die Einwendungen von RA 2 in

einem Ton vorgetragen wurden, der dem Gesprächsklima wenig förderlich war. In

diesem Sinn musste die Besprechung ergebnislos abgebrochen werden". Non vi è quindi alcun accenno a presunte esternazioni del

Pretore avv. __________. Nella missiva 8 gennaio 2009 (doc. 10G e 10H) l’__________ ha dichiarato: "Anfügend

möchte ich noch, dass nach der Darstellung von RA 2 dieser anschneidend mit

einem Richter im Tessin die Honorarfrage besprochen habe und selbiger ihm

aufgefordert hätte, klagsweise gegen Sie bzw. Ihre Kanzlei vorzugehen. Auch

soll sich der Richter, so wiederum die Darstellung von RA 2, in abschätzender

Weise über Sie und Ihre Familie geäussert haben". Tuttavia,

tale dichiarazione è priva di influenza ai fini del giudizio già per il motivo

che si fonda su presunte dichiarazioni dell’RA 2 che non dimostrano ancora che

quest’ultimo abbia avuto un colloquio con il Pretore oggetto della domanda di

ricusazione e che questi abbia esternato opinioni negative nei confronti dell’IS

1. Per tacere del fatto che l’__________ ha ammesso che "ein Teil der Äusserungen von RA 2 erfolgte in Italienisch, weshalb ich sie

nicht bzw. nur bruchstückhaft verstand. Sie [IS 1] und RA 1 haben mir zum Teil

während der Sitzung und im Anschluss daran den Inhalt jener Äusserungen auf

Deutsch übersetzt und mir mitgeteilt, dass Sie sich dadurch in hohem Masse als

persönlich angegriffen erachten, was für mich durchwegs nachvollziehbar war". In altre parole, costui non comprende, o comprende

assai poco la lingua italiana, sicché la sua affermazione non prova che abbia

compreso le dichiarazioni dell’RA 2 nel senso da egli riportato. È certo invece,

per quanto traspare dall’istanza di ricusa del 2008 e da quella qui in esame,

che i rapporti personali tra i rispettivi avvocati delle parti sono

contrassegnati da un clima conflittuale molto marcato, manifestatosi anche in

occasione dell’udienza tenutasi il 6 maggio 2009 davanti alla Presidente della

Camera. A tali difficili e a tratti accesi rapporti tra i legali è tuttavia del

tutto estraneo il Pretore. Tale conclusione si impone a un osservatore oggettivo

e spassionato, ciò che non è il caso del ricusante e della sua legale.

5.2 A pag. 3 in fondo e 4 primo,

terzo, quarto, quinto e sesto paragrafo il ricusante biasima il Pretore per

aver convocato le parti a un’udienza segnalando che in tale occasione sarebbe

stata discussa anche la tempestività dell’istanza, per aver poi respinto la

stessa in quanto tardiva e per aver, in tal modo, respinto la successiva

istanza di restituzione in intero con una motivazione atta a screditare la

patrocinatrice. Tale argomento è già stato esaminato al consid. 6 della

sentenza 14 luglio 2008. Egli soggiunge che una sentenza deve ritenersi nota ai

legali solo con la pubblicazione ufficiale. A parte il fatto che già si è detto

nella sentenza testé menzionata che la novità giurisprudenziale era un’evoluzione

di quella già pubblicata in DTF 127 III 570 e che entro tali limiti, quindi,

poteva senz’altro già essere nota alla patrocinatrice, va ribadito che qualora

costei non fosse stata d’accordo con la decisione pretorile, avrebbe, semmai,

dovuto avvalersi dei rimedi di diritto messi a disposizione dall’ordinamento

giuridico. Inoltre, la sentenza DTF 134 III 534 (vedi anche rinvio a SJZ 1005

(2009) n. 1: doc. 5B) menzionata dal ricusante tratta della responsabilità del

mandatario nei confronti del proprio mandante, spiegando che è la pubblicazione

nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale

federale che determina, in linea di principio, il momento a partire dal quale

un avvocato dovrebbe conoscere una nuova giurisprudenza. Ciò non impedisce al

giudice di applicare la novità giurisprudenziale a lui già nota prima di tale

pubblicazione.

5.3 A pag. 4 secondo paragrafo il

ricusante invoca un episodio in occasione del quale il Pretore avrebbe

ostentato aria assente e annoiata, leggendo una rivista ogni qualvolta l’RA 1 prendeva

la parola. Tale argomento è già stato discusso al consid. 6.4 della sentenza 14

luglio 2008.

A pag. 5 primo paragrafo e

ultimo, pag. 6 primo e secondo paragrafo e pag. 7 (cfr. anche conclusioni

scritte, pag. 1, punto 7) il ricusante rinvia all’asserito comportamento del

Pretore a seguito di una sua richiesta di rinvio di un’udienza. Su tale censura

questa Camera si è già chinata al consid. 7 della sentenza 14 luglio 2008.

A pag. 5 primo paragrafo e

pag. 6 terzo paragrafo segg. il ricusante (cfr. anche conclusioni scritte, pag.

1, punto 8), sempre nello stesso caso invocato sopra, si lamenta di come si sia

svolta l’udienza. Anche tale aspetto è stato vagliato nella sentenza testé

menzionata, consid. 8.

A pag. 6 penultimo

paragrafo e 7 terzo paragrafo il ricusante ribadisce l’inadeguatezza, a suo

dire, della procedura sommaria adottata nel caso di cui sopra. Anche al

riguardo la Camera ha già espresso il proprio giudizio (consid. 8.2 sentenza 14

luglio 2008; conclusioni scritte, pag. 1, punto 7).

A pag. 5 in alto e 7 terzo

paragrafo egli sostiene che nel caso citato la parzialità del Pretore sia

dimostrata anche dall’esito del giudizio di seconda istanza, adita con appello,

che riformò il dispositivo sugli oneri processuali a suo carico. Anche tale

aspetto è già stato vagliato (sentenza 14 luglio 2008, consid. 9).

A pag. 10 in mezzo il

ricusante afferma che "è quindi inevitabile che il qui istante

(congiuntamente alla scrivente legale) abbia perso (oggettivamente) ogni

(soggettiva) fiducia nel distacco, nell’equidistanza e nell’imparzialità del

magistrato". Già si è detto nella sentenza 14 luglio 2008 (consid. 2) che

le impressioni soggettive non sono sufficienti per ottenere

una ricusa.

5.4 A pag. 2

della propria istanza il ricusante rinvia a delle controversie con i propri

inquilini signori __________. Tali fatti risalgono, come da lui indicato, al

1993 (cfr. rinvia ai doc. 2A, 2B e 2C). Non vi è motivo di chinarsi sugli

stessi perché riguardano un periodo precedente al momento in cui questa Camera

ha statuito sulla prima domanda di ricusazione. Qualora il ricusante avesse

intravisto in essi elementi suffraganti la sua domanda, avrebbe invero dovuto

già sottoporli a questa Camera nella procedura di cui all’inc. 12.2008.33. Egli vi ha invece

espressamente rinunciato (consid. 4), per poi riproporli in questa sede senza

nemmeno invocare di essere venuto a conoscenza di nuovi elementi a lui, senza

colpa, precedentemente non noti. Comunque sia, gli stessi sono talmente remoti

nel tempo da non poter giustificare una tale ricusa. Lo stesso dicasi del

rinvio del ricusante a vicende inerenti la nota successione __________ (pag. 2

in basso seg.) e risalenti al 1995 (e non come indicato dal ricusante al 2005:

pag. 2 in fondo; cfr. doc. 4A) e al 1997 (cfr. doc. 4B).

5.5 Il ricusante sostiene che la

sua tesi sia "rafforzata dalla stessa controparte che ha dato luogo alla

procedura in cui la presente viene inoltrata". Al riguardo, egli sostiene

che tale procedura dimostra che l’RA 2 era stato incoraggiato dal magistrato a

intentare la causa e che presunte bugie di controparte sarebbero la

"miglior prova" che essa "poco si preoccupa del serio e buon

fondamento della domanda, certa che essa troverà ugualmente grazia". Al

riguardo, egli rinvia a tutta una serie di documenti che dimostrerebbero tali

"bugie" di controparte (pag. 6 in fondo e 9). Tale ultima censura non

può tuttavia essere condivisa poiché presunte "bugie" di controparte

non dimostrano che il Pretore l’abbia consigliata proceduralmente esternando

una presunta ostilità nei confronti dell’IS 1. Quanto alla circostanza che l’RA

Considerandi

2.

abbia intentato, quale patrocinatore di CO 1, CO 2 e CO 3, il procedimento di

cui all’inc. DI.2008.1620, ciò non dimostra minimamente che tale procedere sia

stato consigliato dal magistrato per giunta facendo intendere una propria

avversione nei confronti del ricusante.

5.6

Con replica 21 gennaio 2009

il ricusante critica l’affermazione del Pretore, che nelle proprie osservazioni

alla domanda di ricusa ha chiesto a questa Camera una decisione celere in

ragione del fatto che egli, data la natura urgente del procedimento, ha fissato

un’udienza per il 9 febbraio 2009. Il ricusante reputa che tale richiesta sia

"più propria a un patrocinatore di parte che a un magistrato", cui è

senz’altro noto il carico lavorativo di questa Camera. Non si intravede,

tuttavia, un motivo giustificante la ricusa del magistrato nella circostanza

che egli solleciti una decisione sull’incidente procedurale per proseguire

nella causa di cui all’inc. DI.2008.1620, intentata peraltro dagli istanti CO 1,

CO 2 e CO 3 con la procedura speciale di cui all’art. 497 CPC chiedendo l’emanazione

di un decreto esecutivo. Il Pretore si è limitato a sollecitare l’evasione di

una procedura urgente, intesa all’esecuzione di una sentenza della Seconda

Camera civile sulla quale si è anche espresso il Tribunale federale. Secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, in casi del genere il magistrato

potrebbe eccezionalmente anche continuare a occuparsi della procedura (sentenza

inedita del Tribunale federale del 13 luglio 2001 1P.396/2001, consid. 1a). La

solerzia del magistrato non è quindi fuori luogo.

5.7

All’udienza di discussione 6

maggio 2009 il ricusante ha precisato che la ricusa è giustificata, in aggiunta

a quanto già esposto nell’istanza 8 gennaio 2009, perché il magistrato strumentalizzerebbe

la procedura nel senso che avvantaggerebbe la controparte. In particolare, egli

rinvia alla "causa vertente su istanza di __________", ove il Pretore

avrebbe usato le proprie conoscenze di procedura in modo unidirezionale a suo

danno (verbale, pag. 1 in fondo e 2 in alto). Se non che, il ricusante ammette

che tale aspetto non giustifica di per sé la ricusa (verbale, pag. 2 secondo

paragrafo). Non vi è quindi motivo di esaminare tale questione. Egli sostiene altresì

che la parzialità del magistrato si manifesterebbe "in tutte le mansioni e

le competenze cui il magistrato è preposto" (verbale, loc. cit.). Tale

censura è tuttavia del tutto generica e non permette a questa Camera di vagliarla.

Al riguardo, il ricusante ha affermato che la prevenzione del Pretore sarebbe

emersa anche dalla circostanza di aver "deciso pur sapendo di essere

oggetto di istanza di ricusa, il lunedì alle ore 17.00, quando non si poteva

più ripristinare l'udienza di rigetto a suo tempo prevista alla sezione 5 il

martedì successivo e che era stata annullata" (verbale, pag. 2, terzo

paragrafo). In altre parole, il magistrato avrebbe respinto da

sé l'istanza di ricusa nei propri confronti e revocato con effetto immediato il

blocco disposto dal medesimo con decreto supercautelare 26 febbraio 2009

(conclusioni scritte, punto 11; doc. 14Abis). Se non che, eventuali

errori compiuti dal magistrato vanno censurati con i mezzi di impugnazione

offerti dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 14 consid. 5b con rinvio). Solo

errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono invece suffragare

una domanda di ricusazione (DTF 115 Ia 400 consid. 3b; II CCA, sentenza inc. 12.1998.84 del 24 agosto 1998; Kiener,

Richterliche Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 105). Estremi

del genere non si ravvisano nella fattispecie. Non è quindi necessario

esaminare se la situazione fosse analoga a quella decisa dal Tribunale federale

il 16 gennaio 2003 nella causa 1P.9/2003 (domande di ricusazione abusive). Il

ricusante biasima anche l'operato del Pretore in merito all'"istanza

supercautelare CO 2" (conclusioni scritte, punto 11). Al riguardo si rinvia

a quanto testé illustrato, ovvero che il ricusante avrebbe dovuto avvalersi,

semmai, dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico. Per concludere,

nelle proprie conclusioni scritte il ricusante menziona tutta una serie di

circostanze (pag. 1, punto da 1-6) che nulla hanno a che vedere, tuttavia, con

l'operato del Pretore, ma che riguardano la lunga e complessa vicenda nella

quale il ricusante cerca di incassare i propri onorari dalle controparti, ivi

compresa la già menzionata riunione a __________ davanti al tribunale arbitrale.

6.

In

definitiva, nel caso concreto non si ravvisano gravi motivi che mettano in

dubbio l'imparzialità del Pretore. La domanda di ricusa del Pretore di Lugano,

sezione 1, deve dunque essere dichiarata inammissibile per quanto concerne i

fatti esposti nell’istanza 8 gennaio 2009, già giudicati il 14 luglio 2008

(sentenza 12.2008.33), e respinta nella misura in cui concerne i fatti relativi

alle successive procedure tra il ricusante e le controparti, rispettivamente la

loro Fondazione di famiglia a __________. Gli oneri processuali vanno quindi

addebitati al ricusante (art. 148 cpv.1 CPC), il quale verserà alla controparte

un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è commisurata, oltre

che al valore della causa sottostante alla domanda di ricusa, all’impegno

richiesto alla Camera per l’evasione della procedura, caratterizzata da

numerose istanze procedurali e copiosa corrispondenza. L’indennità per

ripetibili, alla stessa stregua, è commisurata all’impegno richiesto al legale

della controparte per l’esame delle istanze, della corrispondenza e per la

partecipazione all’udienza del 6 maggio 2009.

7.

Nella

fattispecie trattasi di una decisione concernente una domanda di ricusazione,

sicché giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è

ammissibile indipendentemente dal carattere finale della decisione. Per quanto

invece concerne il valore litigioso ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile (art. 74 pcv. 1 lett. b LTF), esso è

determinato in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e

incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all’autorità

competente nel merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. anche Donzallaz, La partie générale de la LTF

spécialement dans l'optique du practicien, in: CFPG 40, pag. 70). CO 1, CO 2 e CO

3.

hanno chiesto nella procedura DI.2008.1620 l'emanazione del decreto esecutivo

relativo al dispositivo della sentenza del Tribunale federale 9 giugno 2008 di

cui all'inc.4A_20/2008, che ha parzialmente confermato la sentenza di questa

Camera 30 novembre 2007 (inc. 12.2006.202). In tale giudizio la Camera aveva

stabilito che il valore litigioso era ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che le pretese per onorari formulate dai precettati

nella sede arbitrale, che i precettanti ritenevano infondate, ammontavano a fr.

1'713'083.60 (cfr. II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40). Non vi è quindi

motivo di scostarsi in questa sede da tale considerazione.

Per i quali motivi,

vista sulle spese la tariffa giudiziaria e il

Regolamento sulle ripetibili,

decreta: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di ricusazione è

respinta.

2.

Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 950.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

1'000.-

sono

posti a carico del ricusante, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 3'000.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile

contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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