12.2009.22
Ricusa per gravi ragioni
24 agosto 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.22
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, IICCA
Titolo:
Ricusa per gravi ragioni
RICUSA DEL GIUDICE
RICUSAZIONE
art. 27 let. a CPC-TI
art. 27 let. b CPC-TI
Incarto n.
12.2009.22
Lugano
24 agosto 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.1620
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 15
dicembre 2008 da
CO 1 ,
CO 2 e
CO 3
tutti rappr. dall' RA 2
contro
IS 1 e
,
entrambi rappr.
dall' RA 1
e ora
sull'istanza di ricusa 8 gennaio 2009 dell'IS 1 nei confronti del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, avv. Francesco Trezzini,
lette
le osservazioni alla domanda di ricusa del Pretore ricusato e degli istanti;
esaminati
gli atti e i documenti dell'incarto,
ritenuto in fatto
e considerato in diritto:
1. Il
15 dicembre 2008 CO 1, CO 2 e CO 3 hanno inoltrato alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 1, un’istanza intesa ad ottenere la consegna da parte dell’avv.
IS 1 e dell’avv. __________ di "copia dell’atto di cessione __________ e IS
1 a __________ del 29 dicembre 1994, resoconto degli onorari fatturati in
relazione alla petizione del 14 settembre 1990 nella causa ereditaria promossa
contro il __________, resoconto scritto indicante i motivi per cui le cartelle
ipotecarie gravanti su __________, appartenenti a __________ conformemente ai
bilanci della stessa fondazione nonché al certificato del creditore del
5.11.1990, sono state trattenute e quindi (asseritamene) cedute alla fondazione
di famiglia dei precettati". Il 17 dicembre 2008 il Pretore ha citato le
parti a comparire lunedì 9 febbraio 2009 per procedere alla discussione.
2. L’8 gennaio 2009 il
convenuto IS 1 ha presentato una domanda di ricusa nei confronti del Pretore,
avv. Francesco Trezzini. Con scritto 15 gennaio 2009 l’istante ha
"completato" la propria richiesta producendo un ulteriore documento e
segnalando tutta una serie di "rettifiche di svista" del proprio memoriale.
Con osservazioni 16 gennaio 2009 gli istanti hanno invece contestato l’esistenza
dei motivi di ricusa invocati. Il 20 gennaio 2009 il Pretore ha dichiarato di
non riconoscere alcun motivo di ricusa nei suoi confronti, precisando che i
motivi addotti dal ricusante sono inveritieri. Con ordinanza 3 marzo 2009 la
presidente di questa Camera ha ammesso quale replica le lettere 21 e 22 gennaio
2009 del ricusante e ha invece respinto la domanda di congiunzione 28 febbraio
2009 con l’istanza di ricusa 27 febbraio 2009, da trattarsi dalla Camera
competente per materia. Essa ha anche respinto la domanda di acquisizione agli
atti della lettera 28 febbraio 2009 e degli allegati ivi menzionati,
trasmettendoli alla Camera competente per la trattazione dell’istanza di ricusa
27 febbraio 2009. Con duplica sia il Pretore sia gli istanti hanno ribadito di
non ravvisare gli estremi per una ricusa. Con ordinanza 6 marzo 2009 la
presidente di questa Camera ha respinto una domanda del ricusante di
"riconsiderare" l’ordinanza 3 marzo 2009, in via subordinata di
restituzione in intero del termine per la produzione del citato plico di
documenti e per il richiamo degli incarti OA.2000.100 e OA.2009.250. All’udienza
di discussione 6 maggio 2009, che è valsa anche come dibattimento finale, il
ricusante ha confermato la propria domanda di ricusa e gli istanti hanno
ribadito di non ravvisarne gli estremi.
3. Secondo
l’art. 27 CPC le parti possono
ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi (nel
senso dell’art. 26 CPC), come
pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcune delle
parti (lett. a), rispettivamente in ogni altro caso in cui esistono gravi
ragioni (lett. b). In concreto l’interessato non allude a ipotetiche cause di esclusione. Egli
invoca, invero, unicamente l’art.
"27, a, lit. b" CPC. Da tale rinvio, seppur formulato impropriamente,
sembra che il ricusante abbia invocato la lett. a (grave inimicizia) sia la
lett. b (gravi ragioni) del disposto testé menzionato. Se non che, non consta
sussistere grave inimicizia tra il Pretore e l’istante. Questi chiede in effetti la ricusa per
"prevenzione" o, almeno, per "impressione di prevenzione"
nei suoi confronti. Quale prevenzione è qualificata dallo stesso ricusante
(pag. 2 punto 4) anche l’asserita
affermazione del Pretore, a suo dire riportategli dall’RA
2, secondo la quale il giudice avrebbe sollecitato l’inoltro della procedura "per sua
volontà di andare a fondo in questione contro i __________, che non godrebbe in
questa sede d’alcuna
stima" (pag. 1; cfr. anche pag. 2 in alto). Unico motivo che il ricusante
ha menzionato come eventualmente comprovante inimicizia sarebbe quello dell’asserita assenza di saluto del Pretore all’inizio e alla fine delle udienze (pag. 9 in
fondo). Se non che, lo stesso ricusante ammette di poter soprassedere a tale
circostanza, posto che il giudice non denoti altrimenti parzialità.
4. Ciò
premesso, l’istanza deve
reputarsi ancorata all’art. 27
lett. b CPC, come quella inoltrata il 25 gennaio 2008 dal medesimo ricusante
nei confronti dello stesso Pretore e sulla quale questa Camera ha statuito il
14 luglio 2008 (inc. 12.2008.33). Le
argomentazioni ivi riportate sono note al ricusante, motivo per cui non
soccorre ripetere in che consistano le "gravi ragioni" cui si
riferisce la norma, già illustrate nella sentenza 14 luglio 2008 (consid. 2).
Giovi rilevare che nella sentenza appena citata questa Camera aveva già
valutato l’operato del Pretore fino al momento della domanda di ricusa,
giungendo alla conclusione che sebbene fosse possibile per il ricusante essere
soggettivamente convinto della parzialità del magistrato, in concreto tale sua
personale convinzione non trovava riscontro in sufficienti elementi oggettivi
che denotassero violazioni gravi dei doveri del magistrato e non consentiva
pertanto di ricusare il Pretore. Per quanto attiene alla condotta processuale
del magistrato fino al 25 gennaio 2008 (data di inoltro della precedente
istanza di ricusa) la sentenza di questa Camera ha quindi acquisito forza di
giudicato e non può essere ridiscussa. La Camera aveva allora statuito sulla
domanda di ricusa presentata in una procedura creditoria vertente tra una terza
persona e il ricusante, che aveva motivato la propria domanda con una serie di
eventi occorsi nella complessa vertenza che lo vede opposto alle controparti in
questa procedura, in particolare il comportamento dell’avv. RA 2 nel corso
della riunione a __________, di cui si parlerà in seguito. Nelle circostanze
descritte la questione è unicamente di sapere se comportamenti successivi del
magistrato inducano a mettere in dubbio l’equanimità del giudice, tale da
connotare gli estremi di una ricusa.
5. Nella domanda in
esame il ricusante rievoca fatti e doglianze già vagliate con la sentenza 14 luglio
2008, come se la stessa non esistesse e questa Camera potesse riesaminare ex
novo l’operato del Pretore. Come testé spiegato (sopra, consid. 4), tale modo
Fatti
di procedere non può essere condiviso. Ne deriva che le argomentazioni esposte
nella domanda di ricusa 8 gennaio 2009 non possono più essere esaminate in
questa sede. È opportuno nondimeno riprendere quanto esposto nella citata
sentenza 14 luglio 2008, ignota alle controparti del ricusante, che vi erano
estranee benché ripetutamente citate nella domanda di ricusa allora presentata.
5.1 A pag. 1, 2 in alto, 5 in
alto e in mezzo, vedi punto 5.1, 6 in basso, 7 in mezzo e in basso, 8 e 10 in
alto (cfr. anche conclusioni scritte, pag. 1, punto 9, 10, 11 e 12) il
ricusante ha ribadito l’episodio secondo il quale l’RA 2 gli avrebbe comunicato
un’asserita disistima del Pretore. Tale aspetto è già stato trattato al consid.
10 della sentenza 14 luglio 2008. Anche qualora si volesse vagliare i documenti
cui il ricusante rinvia nella propria istanza, irricevibili poiché già
esistenti al momento della precedente domanda di ricusa e che egli non
dimostra, ma nemmeno sostiene, di non aver potuto produrre senza sua colpa, l’esito
non sarebbe differente per i motivi che seguono. Per gli stessi motivi non può
nemmeno essere condiviso il ragionamento del ricusante secondo il quale egli
avrebbe in questa sede "ulteriormente precisato" le asserite
dichiarazioni dell’RA 2 "con tanto di prove a caldo" in ragione della
causa in "diretta relazione" con le stesse (replica, pag. 1). Nella lettera 4 luglio 2007 __________ (doc. 10C e 10D, il primo
afferma, al riguardo: "trotz
unseres Bemühens um ein konstruktives Gesprächthema ist es uns nicht gelungen
zu einer sinnvollen Erörterung der mannigfachen zur Regulierung anstehenden Honorarfragen
zu gelange. Im Wesentlichen wurde dies durch den Auftritt von RA 2 verhindert,
der nicht nur inhaltliche massive Vorwürfe gegen die Leistungen Ihrer Kanzlei
erhob, sondern auch versuchte, aus der für seine Mandantschaft aus prozessualen
Überlegungen günstig eingeschätzten Situation im Schiedsverfahren in Lugano
Vorteile zu gewinnen. Ganz abgesehen davon, dass die Einwendungen von RA 2 in
einem Ton vorgetragen wurden, der dem Gesprächsklima wenig förderlich war. In
diesem Sinn musste die Besprechung ergebnislos abgebrochen werden". Non vi è quindi alcun accenno a presunte esternazioni del
Pretore avv. __________. Nella missiva 8 gennaio 2009 (doc. 10G e 10H) l’__________ ha dichiarato: "Anfügend
möchte ich noch, dass nach der Darstellung von RA 2 dieser anschneidend mit
einem Richter im Tessin die Honorarfrage besprochen habe und selbiger ihm
aufgefordert hätte, klagsweise gegen Sie bzw. Ihre Kanzlei vorzugehen. Auch
soll sich der Richter, so wiederum die Darstellung von RA 2, in abschätzender
Weise über Sie und Ihre Familie geäussert haben". Tuttavia,
tale dichiarazione è priva di influenza ai fini del giudizio già per il motivo
che si fonda su presunte dichiarazioni dell’RA 2 che non dimostrano ancora che
quest’ultimo abbia avuto un colloquio con il Pretore oggetto della domanda di
ricusazione e che questi abbia esternato opinioni negative nei confronti dell’IS
1. Per tacere del fatto che l’__________ ha ammesso che "ein Teil der Äusserungen von RA 2 erfolgte in Italienisch, weshalb ich sie
nicht bzw. nur bruchstückhaft verstand. Sie [IS 1] und RA 1 haben mir zum Teil
während der Sitzung und im Anschluss daran den Inhalt jener Äusserungen auf
Deutsch übersetzt und mir mitgeteilt, dass Sie sich dadurch in hohem Masse als
persönlich angegriffen erachten, was für mich durchwegs nachvollziehbar war". In altre parole, costui non comprende, o comprende
assai poco la lingua italiana, sicché la sua affermazione non prova che abbia
compreso le dichiarazioni dell’RA 2 nel senso da egli riportato. È certo invece,
per quanto traspare dall’istanza di ricusa del 2008 e da quella qui in esame,
che i rapporti personali tra i rispettivi avvocati delle parti sono
contrassegnati da un clima conflittuale molto marcato, manifestatosi anche in
occasione dell’udienza tenutasi il 6 maggio 2009 davanti alla Presidente della
Camera. A tali difficili e a tratti accesi rapporti tra i legali è tuttavia del
tutto estraneo il Pretore. Tale conclusione si impone a un osservatore oggettivo
e spassionato, ciò che non è il caso del ricusante e della sua legale.
5.2 A pag. 3 in fondo e 4 primo,
terzo, quarto, quinto e sesto paragrafo il ricusante biasima il Pretore per
aver convocato le parti a un’udienza segnalando che in tale occasione sarebbe
stata discussa anche la tempestività dell’istanza, per aver poi respinto la
stessa in quanto tardiva e per aver, in tal modo, respinto la successiva
istanza di restituzione in intero con una motivazione atta a screditare la
patrocinatrice. Tale argomento è già stato esaminato al consid. 6 della
sentenza 14 luglio 2008. Egli soggiunge che una sentenza deve ritenersi nota ai
legali solo con la pubblicazione ufficiale. A parte il fatto che già si è detto
nella sentenza testé menzionata che la novità giurisprudenziale era un’evoluzione
di quella già pubblicata in DTF 127 III 570 e che entro tali limiti, quindi,
poteva senz’altro già essere nota alla patrocinatrice, va ribadito che qualora
costei non fosse stata d’accordo con la decisione pretorile, avrebbe, semmai,
dovuto avvalersi dei rimedi di diritto messi a disposizione dall’ordinamento
giuridico. Inoltre, la sentenza DTF 134 III 534 (vedi anche rinvio a SJZ 1005
(2009) n. 1: doc. 5B) menzionata dal ricusante tratta della responsabilità del
mandatario nei confronti del proprio mandante, spiegando che è la pubblicazione
nella raccolta ufficiale delle decisioni del Tribunale
federale che determina, in linea di principio, il momento a partire dal quale
un avvocato dovrebbe conoscere una nuova giurisprudenza. Ciò non impedisce al
giudice di applicare la novità giurisprudenziale a lui già nota prima di tale
pubblicazione.
5.3 A pag. 4 secondo paragrafo il
ricusante invoca un episodio in occasione del quale il Pretore avrebbe
ostentato aria assente e annoiata, leggendo una rivista ogni qualvolta l’RA 1 prendeva
la parola. Tale argomento è già stato discusso al consid. 6.4 della sentenza 14
luglio 2008.
A pag. 5 primo paragrafo e
ultimo, pag. 6 primo e secondo paragrafo e pag. 7 (cfr. anche conclusioni
scritte, pag. 1, punto 7) il ricusante rinvia all’asserito comportamento del
Pretore a seguito di una sua richiesta di rinvio di un’udienza. Su tale censura
questa Camera si è già chinata al consid. 7 della sentenza 14 luglio 2008.
A pag. 5 primo paragrafo e
pag. 6 terzo paragrafo segg. il ricusante (cfr. anche conclusioni scritte, pag.
1, punto 8), sempre nello stesso caso invocato sopra, si lamenta di come si sia
svolta l’udienza. Anche tale aspetto è stato vagliato nella sentenza testé
menzionata, consid. 8.
A pag. 6 penultimo
paragrafo e 7 terzo paragrafo il ricusante ribadisce l’inadeguatezza, a suo
dire, della procedura sommaria adottata nel caso di cui sopra. Anche al
riguardo la Camera ha già espresso il proprio giudizio (consid. 8.2 sentenza 14
luglio 2008; conclusioni scritte, pag. 1, punto 7).
A pag. 5 in alto e 7 terzo
paragrafo egli sostiene che nel caso citato la parzialità del Pretore sia
dimostrata anche dall’esito del giudizio di seconda istanza, adita con appello,
che riformò il dispositivo sugli oneri processuali a suo carico. Anche tale
aspetto è già stato vagliato (sentenza 14 luglio 2008, consid. 9).
A pag. 10 in mezzo il
ricusante afferma che "è quindi inevitabile che il qui istante
(congiuntamente alla scrivente legale) abbia perso (oggettivamente) ogni
(soggettiva) fiducia nel distacco, nell’equidistanza e nell’imparzialità del
magistrato". Già si è detto nella sentenza 14 luglio 2008 (consid. 2) che
le impressioni soggettive non sono sufficienti per ottenere
una ricusa.
5.4 A pag. 2
della propria istanza il ricusante rinvia a delle controversie con i propri
inquilini signori __________. Tali fatti risalgono, come da lui indicato, al
1993 (cfr. rinvia ai doc. 2A, 2B e 2C). Non vi è motivo di chinarsi sugli
stessi perché riguardano un periodo precedente al momento in cui questa Camera
ha statuito sulla prima domanda di ricusazione. Qualora il ricusante avesse
intravisto in essi elementi suffraganti la sua domanda, avrebbe invero dovuto
già sottoporli a questa Camera nella procedura di cui all’inc. 12.2008.33. Egli vi ha invece
espressamente rinunciato (consid. 4), per poi riproporli in questa sede senza
nemmeno invocare di essere venuto a conoscenza di nuovi elementi a lui, senza
colpa, precedentemente non noti. Comunque sia, gli stessi sono talmente remoti
nel tempo da non poter giustificare una tale ricusa. Lo stesso dicasi del
rinvio del ricusante a vicende inerenti la nota successione __________ (pag. 2
in basso seg.) e risalenti al 1995 (e non come indicato dal ricusante al 2005:
pag. 2 in fondo; cfr. doc. 4A) e al 1997 (cfr. doc. 4B).
5.5 Il ricusante sostiene che la
sua tesi sia "rafforzata dalla stessa controparte che ha dato luogo alla
procedura in cui la presente viene inoltrata". Al riguardo, egli sostiene
che tale procedura dimostra che l’RA 2 era stato incoraggiato dal magistrato a
intentare la causa e che presunte bugie di controparte sarebbero la
"miglior prova" che essa "poco si preoccupa del serio e buon
fondamento della domanda, certa che essa troverà ugualmente grazia". Al
riguardo, egli rinvia a tutta una serie di documenti che dimostrerebbero tali
"bugie" di controparte (pag. 6 in fondo e 9). Tale ultima censura non
può tuttavia essere condivisa poiché presunte "bugie" di controparte
non dimostrano che il Pretore l’abbia consigliata proceduralmente esternando
una presunta ostilità nei confronti dell’IS 1. Quanto alla circostanza che l’RA
Considerandi
2.
abbia intentato, quale patrocinatore di CO 1, CO 2 e CO 3, il procedimento di
cui all’inc. DI.2008.1620, ciò non dimostra minimamente che tale procedere sia
stato consigliato dal magistrato per giunta facendo intendere una propria
avversione nei confronti del ricusante.
5.6
Con replica 21 gennaio 2009
il ricusante critica l’affermazione del Pretore, che nelle proprie osservazioni
alla domanda di ricusa ha chiesto a questa Camera una decisione celere in
ragione del fatto che egli, data la natura urgente del procedimento, ha fissato
un’udienza per il 9 febbraio 2009. Il ricusante reputa che tale richiesta sia
"più propria a un patrocinatore di parte che a un magistrato", cui è
senz’altro noto il carico lavorativo di questa Camera. Non si intravede,
tuttavia, un motivo giustificante la ricusa del magistrato nella circostanza
che egli solleciti una decisione sull’incidente procedurale per proseguire
nella causa di cui all’inc. DI.2008.1620, intentata peraltro dagli istanti CO 1,
CO 2 e CO 3 con la procedura speciale di cui all’art. 497 CPC chiedendo l’emanazione
di un decreto esecutivo. Il Pretore si è limitato a sollecitare l’evasione di
una procedura urgente, intesa all’esecuzione di una sentenza della Seconda
Camera civile sulla quale si è anche espresso il Tribunale federale. Secondo la
giurisprudenza del Tribunale federale, in casi del genere il magistrato
potrebbe eccezionalmente anche continuare a occuparsi della procedura (sentenza
inedita del Tribunale federale del 13 luglio 2001 1P.396/2001, consid. 1a). La
solerzia del magistrato non è quindi fuori luogo.
5.7
All’udienza di discussione 6
maggio 2009 il ricusante ha precisato che la ricusa è giustificata, in aggiunta
a quanto già esposto nell’istanza 8 gennaio 2009, perché il magistrato strumentalizzerebbe
la procedura nel senso che avvantaggerebbe la controparte. In particolare, egli
rinvia alla "causa vertente su istanza di __________", ove il Pretore
avrebbe usato le proprie conoscenze di procedura in modo unidirezionale a suo
danno (verbale, pag. 1 in fondo e 2 in alto). Se non che, il ricusante ammette
che tale aspetto non giustifica di per sé la ricusa (verbale, pag. 2 secondo
paragrafo). Non vi è quindi motivo di esaminare tale questione. Egli sostiene altresì
che la parzialità del magistrato si manifesterebbe "in tutte le mansioni e
le competenze cui il magistrato è preposto" (verbale, loc. cit.). Tale
censura è tuttavia del tutto generica e non permette a questa Camera di vagliarla.
Al riguardo, il ricusante ha affermato che la prevenzione del Pretore sarebbe
emersa anche dalla circostanza di aver "deciso pur sapendo di essere
oggetto di istanza di ricusa, il lunedì alle ore 17.00, quando non si poteva
più ripristinare l'udienza di rigetto a suo tempo prevista alla sezione 5 il
martedì successivo e che era stata annullata" (verbale, pag. 2, terzo
paragrafo). In altre parole, il magistrato avrebbe respinto da
sé l'istanza di ricusa nei propri confronti e revocato con effetto immediato il
blocco disposto dal medesimo con decreto supercautelare 26 febbraio 2009
(conclusioni scritte, punto 11; doc. 14Abis). Se non che, eventuali
errori compiuti dal magistrato vanno censurati con i mezzi di impugnazione
offerti dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 14 consid. 5b con rinvio). Solo
errori particolarmente gravi o ripetuti del giudice possono invece suffragare
una domanda di ricusazione (DTF 115 Ia 400 consid. 3b; II CCA, sentenza inc. 12.1998.84 del 24 agosto 1998; Kiener,
Richterliche Unabhängigkeit, Berna 2001, pag. 105). Estremi
del genere non si ravvisano nella fattispecie. Non è quindi necessario
esaminare se la situazione fosse analoga a quella decisa dal Tribunale federale
il 16 gennaio 2003 nella causa 1P.9/2003 (domande di ricusazione abusive). Il
ricusante biasima anche l'operato del Pretore in merito all'"istanza
supercautelare CO 2" (conclusioni scritte, punto 11). Al riguardo si rinvia
a quanto testé illustrato, ovvero che il ricusante avrebbe dovuto avvalersi,
semmai, dei mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico. Per concludere,
nelle proprie conclusioni scritte il ricusante menziona tutta una serie di
circostanze (pag. 1, punto da 1-6) che nulla hanno a che vedere, tuttavia, con
l'operato del Pretore, ma che riguardano la lunga e complessa vicenda nella
quale il ricusante cerca di incassare i propri onorari dalle controparti, ivi
compresa la già menzionata riunione a __________ davanti al tribunale arbitrale.
6.
In
definitiva, nel caso concreto non si ravvisano gravi motivi che mettano in
dubbio l'imparzialità del Pretore. La domanda di ricusa del Pretore di Lugano,
sezione 1, deve dunque essere dichiarata inammissibile per quanto concerne i
fatti esposti nell’istanza 8 gennaio 2009, già giudicati il 14 luglio 2008
(sentenza 12.2008.33), e respinta nella misura in cui concerne i fatti relativi
alle successive procedure tra il ricusante e le controparti, rispettivamente la
loro Fondazione di famiglia a __________. Gli oneri processuali vanno quindi
addebitati al ricusante (art. 148 cpv.1 CPC), il quale verserà alla controparte
un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia è commisurata, oltre
che al valore della causa sottostante alla domanda di ricusa, all’impegno
richiesto alla Camera per l’evasione della procedura, caratterizzata da
numerose istanze procedurali e copiosa corrispondenza. L’indennità per
ripetibili, alla stessa stregua, è commisurata all’impegno richiesto al legale
della controparte per l’esame delle istanze, della corrispondenza e per la
partecipazione all’udienza del 6 maggio 2009.
7.
Nella
fattispecie trattasi di una decisione concernente una domanda di ricusazione,
sicché giusta l'art. 92 cpv. 1 LTF il ricorso al Tribunale federale è
ammissibile indipendentemente dal carattere finale della decisione. Per quanto
invece concerne il valore litigioso ai fini di un
eventuale ricorso in materia civile (art. 74 pcv. 1 lett. b LTF), esso è
determinato in caso di ricorso contro decisioni pregiudiziali e
incidentali, dalle conclusioni che sono controverse dinanzi all’autorità
competente nel merito (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF; cfr. anche Donzallaz, La partie générale de la LTF
spécialement dans l'optique du practicien, in: CFPG 40, pag. 70). CO 1, CO 2 e CO
3.
hanno chiesto nella procedura DI.2008.1620 l'emanazione del decreto esecutivo
relativo al dispositivo della sentenza del Tribunale federale 9 giugno 2008 di
cui all'inc.4A_20/2008, che ha parzialmente confermato la sentenza di questa
Camera 30 novembre 2007 (inc. 12.2006.202). In tale giudizio la Camera aveva
stabilito che il valore litigioso era ampiamente superiore ai fr. 30'000.-, atteso che le pretese per onorari formulate dai precettati
nella sede arbitrale, che i precettanti ritenevano infondate, ammontavano a fr.
1'713'083.60 (cfr. II CCA 12 marzo 2007 inc. n. 12.2006.40). Non vi è quindi
motivo di scostarsi in questa sede da tale considerazione.
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria e il
Regolamento sulle ripetibili,
decreta: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'istanza di ricusazione è
respinta.
2.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 950.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
1'000.-
sono
posti a carico del ricusante, che rifonderà alle controparti complessivi fr. 3'000.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile
contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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