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Decisione

12.2009.220

Locazione - contestazione disdetta - vendita dell'ente locato - urgente bisogno personale del nuovo proprietario - disdetta abusiva

16 marzo 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.220

Lugano

16 marzo 2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Walser,

vice presidente,

Lardelli

e Pellegrini

segretario:

Bettelini,

vicecancelliere

sedente

per statuire nella causa inc. n. DI.2007.494 (in

materia di locazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa

con istanza 19 aprile 2007 da

AO

1

contro

AP 1

AP 2

tutti

rappr. dall'RA 1,

con cui l'istante ha

chiesto che fosse accertata la validità della disdetta del contratto di

locazione, domanda alla quale si sono opposti i convenuti, chiedendo, in via

subordinata, una prima proroga del contratto di locazione;

nonché nella causa inc.

n. DI.2007.886 della medesima Pretura, promossa con istanza 13 luglio 2007 da

AO

1,

contro

AP 1,

AP 2,

tutti

rappr. dall' RA 1

con cui l'istante ha

chiesto di respingere la pretesa dei convenuti volta ad obbligare l'istante ad

eliminare i difetti dell'ente locato, di non concedere riduzioni del canone di

locazione e di liberare integralmente a suo favore le pigioni depositate presso

l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano, domande alle

quali si sono opposti i convenuti, chiedendo il respingimento dell'istanza,

l'obbligo al locatore di eliminare i difetti e la concessione di una riduzione

della pigione;

sulle quali il Pretore

si è pronunciato con sentenza 25 novembre 2009, dichiarando parzialmente

accolta l'istanza 19 aprile 2007, accertando la validità della disdetta e

concedendo una protrazione unica e definitiva del contratto di locazione fino

al 30 settembre 2010 (dispositivo n. 1), parzialmente accolta l'istanza 13

luglio 2007, concedendo agli inquilini AP 1 una riduzione della pigione pari

all'importo complessivo di fr. 9'765.– e la liberazione delle pigioni

depositate presso l'Ufficio di conciliazione di Lugano a favore degli inquilini

in ragione di fr. 9'765.– e per la rimanenza (fr. 19'685.–) a favore del

locatore (dispositivo n. 2), come pure accollando la tassa di giustizia (fr.

200.–) e le spese (fr. 100.–) in ragione di metà ciascuno al locatore e ai

conduttori, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3);

appellanti i convenuti,

con appello 7 dicembre 2009, con il quale impugnano i dispositivi n. 1 e 3 (e i

relativi sottopunti) – dichiarando per contro esplicitamente di non impugnare

il dispositivo n. 2 – e postulano che il dispositivo n. 1 sia riformato nel

senso di respingere integralmente l'istanza 19 aprile 2007 di AO 1, con

protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;

mentre l'istante con

osservazioni 30 dicembre 2009 postula la reiezione dell'appello con protesta di

tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti e i documenti di causa,

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. A far tempo dal 1967, AP 2

e AP 1 conducono in locazione l'abitazione unifamiliare sita in via __________

a __________, in base ad un contratto di locazione venuto in essere con

l'allora proprietario dell'immobile __________ L__________, più volte

rinnovato. Dopo la morte di __________ L__________, avvenuta nel 2003, la

vedova di quest'ultimo, __________ V__________, è divenuta proprietaria

dell'ente locato, subentrando al defunto marito anche in qualità di locatrice e

riconducendo tacitamente, per tempo indeterminato, il contratto di locazione in

essere con i coniugi AP 1.

Considerandi

2.

Con lettera 16 dicembre

2005, __________ V__________ __________ ha informato i conduttori della propria

intenzione di vendere l'ente locato, proponendo nel contempo ai coniugi AP 1

l'acquisto dell'immobile (doc. D dell'inc. DI.2007.494). Dopo aver chiesto

maggiori ragguagli alla locatrice, con scritto 29 novembre 2006, AP 2 rendeva

noto di non essere interessato all'acquisto (doc. E dell'inc. DI.2007.494). Il

6.

dicembre 2006, i conduttori segnalavano una serie di difetti presenti

nell'ente locato, chiedendone l'eliminazione e postulando una riduzione

dell'affitto del 40% a partire dal mese di dicembre 2006 e fino

all'eliminazione dei difetti da parte della proprietaria (doc. F dell'inc.

DI.2007.494).

In data 19 dicembre 2006, __________

V__________ cedeva la proprietà dell'immobile al figlio AO 1, mediante

donazione (doc. C dell'inc. DI.2007.494). Il medesimo giorno AO 1, quale nuovo

proprietario del bene locato, notificava la disdetta del contratto di locazione

per la scadenza del 29 marzo 2007 (doc. H dell'inc. DI.2007.494).

2.1

Con istanza 22 dicembre 2006

all' l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano (in seguito

Ufficio di conciliazione), AP 2 e AP 1 hanno contestato la validità della

disdetta e chiesto, subordinatamente, una protrazione del contratto di

locazione fino al 30 marzo 2009. Con decisione 16 marzo 2007, l'Ufficio di

conciliazione ha accolto l'istanza dei conduttori e annullato la disdetta (doc.

A dell'inc. DI.2007.494).

Con istanza 19 aprile

2007, AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di accertare la

validità della disdetta, invocando essenzialmente il bisogno proprio e la

necessità di accudire alla madre, che soffriva, a suo dire, di disturbi

depressivi.

AP 2 e AP 1 si sono opposti alla

domanda. Essi hanno in particolare sostenuto che la disdetta costituiva un atto

di ritorsione alle loro pretese contrattuali per difetti dell'ente locato,

sollevate dodici giorni prima. Hanno chiesto in via principale di annullare la

disdetta in applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO. In via subordinata

hanno chiesto l'annullamento della disdetta, ritenuta contraria alle regole

della buona fede (art. 271 CO) e una protrazione del contratto di locazione.

2.2

Parallelamente, con istanza

8.

maggio 2007 all'Ufficio di conciliazione, AP 2 e AP 1 hanno chiesto

l'eliminazione dei difetti e una riduzione della pigione del 40% a partire dal

mese di dicembre 2006 e fino all'eliminazione dei difetti da parte della

proprietaria. Con decisione 12 giugno 2007, l'Ufficio di conciliazione ha

accolto l'istanza dei conduttori (doc. A dell'inc. DI.2007.886).

Con istanza 13 luglio 2007, AO 1

ha adito la Pretura del Distretto di Lugano contestando integralmente la

decisione dell'Ufficio di conciliazione e chiedendo la liberazione a suo favore

delle pigioni depositate.

AP 2 e AP 1 si sono opposti alla

domanda chiedendo la conferma della decisione dell'Ufficio di conciliazione e

un'ulteriore riduzione della pigione dal 1° luglio 2007 in poi.

3.

Il Pretore ha esperito

congiuntamente l'istruttoria delle due cause DI.2007.494 e DI.2007.886, come

pure il dibattimento finale. Con un unico giudizio in data 25 novembre 2009, il

primo giudice ha dichiarato parzialmente accolta l'istanza 19 aprile 2007,

accertando la validità della disdetta e concedendo una protrazione unica e

definitiva del contratto di locazione fino al 30 settembre 2010 (dispositivo n.

1), parzialmente accolta l'istanza 13 luglio 2007, concedendo agli inquilini

Forni una riduzione della pigione pari all'importo complessivo di fr. 9'765.– e

la liberazione delle pigioni depositate presso l'Ufficio di conciliazione di

Lugano a favore degli inquilini in ragione di fr. 9'765.– e per la rimanenza

(fr. 19'685.–) a favore del locatore (dispositivo n. 2). Ha per finire

accollato la tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese (fr. 100.–) in ragione

di metà ciascuno al locatore e ai conduttori, dichiarando compensate le

ripetibili (dispositivo n. 3).

4.

Con appello 7 dicembre

2009, AP 2 e AP 1 impugnano i dispositivi n. 1 e 3 (e i relativi sottopunti) –

dicendo per contro esplicitamente di non impugnare il dispositivo n. 2 – e

postulano che il dispositivo n. 1 sia riformato nel senso di respingere

integralmente l'istanza 19 aprile 2007 di AO 1, con protesta di tasse, spese e

ripetibili di prima e di seconda sede.

Con osservazioni 30 dicembre 2009,

AO 1 chiede la reiezione dell'appello con protesta di tasse, spese e ripetibili

di seconda sede.

5.

In appello resta contestata

unicamente la decisione con la quale il primo giudice ha accertato la validità

della disdetta (dispositivo n. 1) ed ha ripartito in modo paritario la tassa di

giustizia, le spese, dichiarando compensate le ripetibili (dispositivo n. 3).

Non sono invece oggetto di contestazione la riduzione della pigione concessa ai

coniugi AP 1 ed il conseguente svincolo delle pigioni depositate presso

l'Ufficio di conciliazione (a favore degli inquilini in ragione di fr. 9'765.–

e a favore di AO 1 per la rimanenza di fr. 19'685.–) [dispositivo n. 2].

L'appellante dichiara per finire che, nella misura in cui questa Camera

“dovesse accettare la validità della disdetta”, fa sue – e quindi non contesta

– “le accurate e doviziose argomentazioni del giudice di prime cure, che ha

accordato una proroga unica e definitiva di 3 anni e mezzo scadente al 29 settembre

2010.

(recte, 30 settembre 2010”) [appello, pag. 5 verso l'alto].

6.

Nell'accertare la validità

della disdetta – notificata singolarmente a ciascuno dei coniugi AP 1 da AO 1,

mediante modulo ufficiale in data 19 dicembre 2006 (doc. H dell'inc.

DI.2007.494) – il Pretore si è dipartito dalla verifica delle condizioni poste

al nuovo proprietario dall'art. 261 cpv. 2 lett. a CO. In base a questa norma,

il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale,

rispettando il termine legale di preavviso, in caso di locazione di abitazioni,

se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti

parenti o affini. Il primo giudice – constatato che dalla documentazione agli

atti risultava che AO 1 ha dato la disdetta il giorno stesso in cui è divenuto

proprietario del bene locato – ha ritenuto che, come nuovo proprietario,

beneficiava della facoltà di disdire in maniera agevolata il contratto dal

momento dell'iscrizione della sua proprietà a Registro fondiario. Del resto i

conduttori neppure hanno sostenuto che la data della disdetta fosse anteriore

all'iscizione a Registro fondiario del trasferimento di proprietà (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008,

n. 4.1.5 pag. 686).

6.1

AO 1, secondo il Pretore,

era legittimato ad invocare l'art. 261 cpv. 2 lett. a CO in ragione della sua

situazione personale non certo rosea. Il primo giudice ha fondato il suo

giudizio, su questo punto, sul fatto che dall'istruttoria è emerso che AO 1,

nonostante avesse soltanto 37 anni, beneficia già dal 1997 di una rendita di

invalidità a fronte di un'incapacità lavorativa valutata in misura del 50% e

che alla fine del 2007 aveva subìto un grave incidente motociclistico. Il Pretore

ha inoltre rilevato che AO 1 era disoccupato da ormai quattro anni, circostanza

che comprovava una volta di più le gravi difficoltà di reinserimento professionale

con cui il proprietario dell'ente locato era confrontato. Per di più – ha

aggiunto il primo giudice – AO 1 alloggia in un modesto monolocale a __________,

che condivide con la propria fidanzata. Ebbene – ha rilevato ancora il Pretore

– a fronte di una simile situazione, data la possibilità di occupare

l'abitazione donatagli dalla madre a titolo completamente gratuito e confacente

alle sue esigenze familiari, si giustificava senz'altro l'invio della disdetta

agli inquilini. Mal si comprende, secondo il primo giudice, come si possa

pretendere che una persona invalida e disoccupata, che sino a quel momento

aveva vissuto con un'altra persona dividendo un alloggio concepito normalmente

per l'abitazione di una persona singola di rinunciare a una casa unifamiliare

ricevuta in donazione dalla propria madre. Il Pretore – dopo aver ricordato che

l'applicazione dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO non esige che il bisogno del

locatore di utilizzare il bene locato corrisponda ad uno stato di necessità

assoluta di reperire un'abitazione, ma che è sufficiente che non si possa

esigere dal locatore che rinunci per delle ragioni economiche o per altri

motivi all'utilizzo del bene locato – ha ritenuto che per una persona invalida

e in disoccupazione poter disporre di un'abitazione a titolo gratuito e non

essere obbligato a pagare un canone di locazione costituisce certamente un

notevole aiuto economico. Secondo il primo giudice, pretendere dal locatore il

sacrificio economico di corrispondere una pigione, fors'anche esigua, per il

monolocale di Como, quando potrebbe godere di una casa di sua proprietà senza

pagare alcunché, sarebbe completamente iniquo. Considerato che la pigione

corrisposta da AO 1 per il monolocale di __________ corrisponde al canone di

locazione versato dagli inquilini AP 1 – ha concluso il Pretore – l'iniquità

risulta ancora più evidente; il locatore sarebbe infatti costretto a sostenere

una spesa economica per un bene di qualità inferiore rispetto ad un altro di

qualità nettamente superiore e di cui per giunta potrebbe beneficiare

gratuitamente.

6.1.1

Gli appellanti si aggravano

in primo luogo per il fatto che il primo giudice, con la motivazione di cui

sopra, avrebbe ammesso un cambiamento di motivazione della disdetta: da un

iniziale “invocato bisogno di accudire la madre malata”, il Pretore avrebbe

inammissibilmente “riconosciuto e ammesso un bisogno economico e personale del

locatore” (appello, pag. 3 nel mezzo). A torto.

Non risulta dagli atti che i

conduttori abbiano chiesto la motivazione della disdetta e che la stessa sia

stata data nel senso preteso dagli appellanti. Invero, in causa, AO 1 – con

esplicito riferimento ai suoi bisogni legittimi di occupare i locali di sua

proprietà – ha comunque indicato la sua condizione di invalido al 50% e di

disoccupato (cfr. inc. DI.2007.494, act.I pag. 4 verso il basso). Il fatto non

è stato contestato dai conduttori (cfr. inc. DI.2007.494, act.II pag. 3 verso

l'alto), i quali hanno anzi ammesso che il locatore versava in simile

condizione (inc. DI.2007.494, act.II pag. 3 verso il basso). La doglianza cade

dunque nel vuoto.

6.1.2

Gli appellanti, d'altro

canto, non si confrontano seriamente con le predette pertinenti motivazioni del

Pretore, limitandosi a sostenere che non sarebbe provato che AO 1 voglia

realmente trasferirsi in Ticino. La donazione del bene immobile al figlio da

parte della madre rappresenterebbe, a loro dire, solo “un maldestro tentativo

di eludere la protezione dalle disdette abusive” (appello, pag. 3 verso il

mezzo), per il quale “nasce il sospetto” che “a muovere le file sia stata la

signora V__________” (appello, pag. 3 verso il basso). Secondo gli appellanti,

il locatore, vivrebbe inoltre “di rendite percepite in Italia”, che

“probabilmente non gli verrebbero assegnate secondo i parametri in vigore in

Ticino” (appello, pag. 4 verso l'alto), se non addirittura “certamente

perderebbe” (appello, pag. 3 verso il basso). Sarebbe, a loro dire, anche “poco

verosimile che una persona confrontata con ristrettezze finanziarie decida di

venire a vivere in Svizzera, dove notoriamente la vita è più cara”, per cui le

motivazioni del Pretore non reggerebbero (appello, pag. 4 verso il mezzo).

AP 2 e AP 1 adducono solo

“sospetti” e supposizioni – che non trovano conferma in riscontri probatori, né

tanto meno gli appellanti li indicano – certamente non sufficienti a ritenere

non fondate le motivazioni del primo giudice. Le argomentazioni d'appello

cadono pertanto nuovamente nel vuoto.

6.2

Il Pretore ha inoltre

rilevato che i conduttori hanno asserito che una delle motivazioni sollevate da

AO 1 per giustificare la disdetta loro notificata – a sapere la necessità di

trasferirsi accanto alla madre bisognosa di attenzioni in ragione del suo forte

stato depressivo – fosse in realtà un mero pretesto. Ora – ha ritenuto il primo

giudice – è ben vero che i medici che hanno avuto in cura __________ V__________

hanno dichiarato che la sintomatologia depressiva di cui è afflitta la stessa

non configura la necessità di una continua e costante assistenza; tuttavia il

malessere della madre del locatore esiste e il sentimento soggettivo del figlio

di voler stare vicino alla madre in difficoltà e preoccupato per le sue

condizioni di salute deve necessariamente essere tenuto in debita

considerazione. Tale elemento, secondo il Pretore, va quindi ad aggiungersi

alle considerazioni riguardo alla situazione familiare ed economica di AO 1 ed

una volta in più dimostra l'urgente bisogno personale dell'istante di

trasferirsi nell'abitazione di via __________.

Ancora una volta gli appellanti

non si confrontano seriamente con le predette pertinenti argomentazioni del

primo giudice, limitandosi sostanzialmente a sostenere che i medici chiamati a

deporre quali testimoni (Dr. __________ e Dr. __________) avrebbero “smentito

l'invocata depressione della madre del locatore” (appello, pag. 3 verso l'alto)

e che dall'istruttoria sarebbe emerso “che la madre del locatore gode di ottima

salute” (appello, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto). Queste ultime

considerazioni degli appellanti si rivelano anzi in palese contrasto con le

risultanze degli atti, avendo in particolare i medici menzionati comunque tutti

constatato lo stato depressivo di __________ V__________, con prescrizione di

medicamenti che perdura nel tempo (cfr. inc. DI.2007.494, act.VII pag. 1 verso

il basso e pag. 2 in alto, act. VI pag. 1 verso il basso e pag. 3 verso il

mezzo). Le considerazioni d'appello si rivelano pertanto prive di consistenza e

al limite della temerarietà.

6.3

Il Pretore si è poi anche

soffermato sulla tesi dei coniugi AP 1 secondo cui qualora l'istante dovesse

realmente avere bisogno di trasferirsi nel Luganese, questi potrebbe senza

alcun problema occupare uno degli appartamenti di proprietà della madre. Il

primo giudice ha ritenuto che dall'istruttoria è emerso come le proprietà

immobiliari di __________ V__________ siano attualmente tutte occupate (ciò con

riferimento al verbale di interrogatorio di AO 1 13 novembre 2008), compresa

l'altra metà della sua casa d'abitazione (pure con riferimento al verbale di

interrogatorio di AO 1 13 novembre 2008, al verbale di audizione 5 novembre

2007.

di __________ B__________ e al doc. D dell'inc. DI.2007.494).

Gli appellanti non si confrontano

nuovamente con le menzionate considerazioni del Pretore, limitandosi a

sostenere che “un altro bene immobile della madre” dell'appellato “situato

anch'esso in via __________, verrà presto a liberarsi” in quanto, a loro dire,

“sembrerebbe” che “il signor S__________ e la signora V__________ abbiano

concordato una proroga unica e definitiva del contratto di locazione” per un

anno (appello, pag. 4 verso l'alto). Vi sarebbe anche “un'ampia e confortevole

dépendance” della villa della madre “con entrata indipendente, attualmente

inoccupata” (appello, pag. 4 verso l'alto). Trattasi ancora una volta di

semplici ipotesi degli appellanti, fondate sul “si dice”, che non trovano

conferma negli atti. L'appello, anche su questo punto, è pertanto palesemente

infondato.

7.

Gli appellanti ribadiscono,

per finire, che la disdetta “datata 19 dicembre 2006, intervenuta dodici giorni

dopo la notifica dei difetti” sarebbe “palesemente un atto di ripicca” e quindi

“annullabile in applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO” (appello, pag. 4

nel mazzo). La disdetta dovrebbe, a loro dire, essere annullata anche con

riferimento all'art. 271 CO, poiché contraria alle regole della buona fede

(appello, pag. 4 verso il basso).

E' pur vero che la dottrina

riconosce che la disdetta notificata dal locatore a breve distanza dalle

pretese contrattuali del conduttore, può provare l'esistenza di un rapporto di

causalità tra le pretese contrattuali e la disdetta, con conseguente

applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO (Lachat,

op. cit., n. 5.2.4 pag. 741) e che la disdetta rappresaglia a norma

dell'articolo menzionato o contraria alle regole della buona fede (art. 271 CO)

può essere opposta anche al nuovo proprietario (Lachat,

op. cit., pag. 692). Nella fattispecie ora in esame non ricorrono tuttavia gli

estremi per annullare la disdetta con riferimento alle normative in oggetto. Già

si è detto che, invero, il locatore ha provato – senza che i conduttori siano

riusciti a confutare il suo dire – di aver dato la disdetta per un urgente

bisogno personale proprio a norma dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO. Come

rettamente evidenziato dal primo giudice, ciò permette di escludere a priori

che la disdetta in parola costituisca un atto di ripicca alla notifica dei

difetti da parte dei conduttori o un comportamento contrario alla buona fede, e

quindi l'applicazione degli art. 271 e 271 a cpv. 1 lett. a CO. In ogni caso, diversamente

da quanto sostenuto dagli appellanti (appello, pag. 3 verso il mezzo), non vi è

comunque incongruenza nel comportamento della precedente proprietaria, e meglio

nell'avere in un primo momento messo in vendita l'immobile in questione, per

poi, in un secondo momento, donarlo al figlio. Il modo di agire di __________ V__________

conferma semmai la sua incessante intenzione di “liberarsi dell'immobile”,

manifestata ai conduttori con scritto 16 dicembre 2005 e di cui questi ultimi

erano di certo ancora al corrente nell'ottobre 2006 (cfr. appello, pag. 3 verso

il mezzo) e a fine novembre 2006 (cfr. inc. DI.2007. 494, doc. E). Il

comportamento di __________ V__________, evocato dagli appellanti, non comprova

dunque in alcun modo che la donazione abbia costituito “un maldestro tentativo

di eludere la protezione dalle disdette abusive conferita dagli art. 271 e ss

CO”. D'altro canto è pur vero che il bene locato presentava dei difetti, alla

cui eliminazione il locatore ha nel frattempo provveduto (cfr. inc.

DI.2007.494, act. VIII pag. 4 verso il mezzo). La tempistica della notifica dei

difetti da parte dei conduttori – intervenuta il 6 dicembre 2006 a brevissima

distanza dal rifiuto dell'offerta d'acquisto, comunicato con scritto 29

novembre 2006 di AP 2 – fa tuttavia sorgere qualche interrogativo sulla loro

buona fede nell'invocare poi in causa la malafede della controparte (Lachat, op. cit., n. 5.2.5, pag. 741). Una

risposta a questi interrogativi è però superflua, perché in ogni caso – come

detto – dagli atti risulta che la disdetta è stata data per un reale, concreto

e impellente bisogno personale del locatore. Ciò basta per confermare la

validità della disdetta. L'appello si rivela pertanto nuovamente infondato.

8.

Per quanto precede

l'appello, totalmente infondato, va respinto. Una diversa ripartizione di

tassa, spese e ripetibili [fissate dal primo giudice con un unico dispositivo

(n. 3) per le due procedure congiunte] – postulata dagli appellanti, senza

tuttavia spendere neppure una parola a sostegno della loro richiesta – non si

giustifica.

Tassa di giustizia e spese di

questa sede – calcolate su un valore litigioso di fr. 18'600.– (pari a dodici

mesi di locazione, a norma dell'art. 414 cpv. 3 CPC) – seguono la soccombenza.

Non si assegnano ripetibili, non essendo state richieste dall'appellato.

Per

questi motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 7 dicembre 2009

di AP 2 e AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri del

presente giudizio, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

150.

b) spese fr.

50.

Totale fr.

200.

già anticipati dagli appellanti,

rimangono a loro carico in solido. Non si assegnano ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vice presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).