12.2009.220
Locazione - contestazione disdetta - vendita dell'ente locato - urgente bisogno personale del nuovo proprietario - disdetta abusiva
16 marzo 2010Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2009.220
Lugano
16 marzo 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Walser,
vice presidente,
Lardelli
e Pellegrini
segretario:
Bettelini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa inc. n. DI.2007.494 (in
materia di locazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 promossa
con istanza 19 aprile 2007 da
AO
1
contro
AP 1
AP 2
tutti
rappr. dall'RA 1,
con cui l'istante ha
chiesto che fosse accertata la validità della disdetta del contratto di
locazione, domanda alla quale si sono opposti i convenuti, chiedendo, in via
subordinata, una prima proroga del contratto di locazione;
nonché nella causa inc.
n. DI.2007.886 della medesima Pretura, promossa con istanza 13 luglio 2007 da
AO
1,
contro
AP 1,
AP 2,
tutti
rappr. dall' RA 1
con cui l'istante ha
chiesto di respingere la pretesa dei convenuti volta ad obbligare l'istante ad
eliminare i difetti dell'ente locato, di non concedere riduzioni del canone di
locazione e di liberare integralmente a suo favore le pigioni depositate presso
l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano, domande alle
quali si sono opposti i convenuti, chiedendo il respingimento dell'istanza,
l'obbligo al locatore di eliminare i difetti e la concessione di una riduzione
della pigione;
sulle quali il Pretore
si è pronunciato con sentenza 25 novembre 2009, dichiarando parzialmente
accolta l'istanza 19 aprile 2007, accertando la validità della disdetta e
concedendo una protrazione unica e definitiva del contratto di locazione fino
al 30 settembre 2010 (dispositivo n. 1), parzialmente accolta l'istanza 13
luglio 2007, concedendo agli inquilini AP 1 una riduzione della pigione pari
all'importo complessivo di fr. 9'765.– e la liberazione delle pigioni
depositate presso l'Ufficio di conciliazione di Lugano a favore degli inquilini
in ragione di fr. 9'765.– e per la rimanenza (fr. 19'685.–) a favore del
locatore (dispositivo n. 2), come pure accollando la tassa di giustizia (fr.
200.–) e le spese (fr. 100.–) in ragione di metà ciascuno al locatore e ai
conduttori, compensate le ripetibili (dispositivo n. 3);
appellanti i convenuti,
con appello 7 dicembre 2009, con il quale impugnano i dispositivi n. 1 e 3 (e i
relativi sottopunti) – dichiarando per contro esplicitamente di non impugnare
il dispositivo n. 2 – e postulano che il dispositivo n. 1 sia riformato nel
senso di respingere integralmente l'istanza 19 aprile 2007 di AO 1, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e di seconda sede;
mentre l'istante con
osservazioni 30 dicembre 2009 postula la reiezione dell'appello con protesta di
tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. A far tempo dal 1967, AP 2
e AP 1 conducono in locazione l'abitazione unifamiliare sita in via __________
a __________, in base ad un contratto di locazione venuto in essere con
l'allora proprietario dell'immobile __________ L__________, più volte
rinnovato. Dopo la morte di __________ L__________, avvenuta nel 2003, la
vedova di quest'ultimo, __________ V__________, è divenuta proprietaria
dell'ente locato, subentrando al defunto marito anche in qualità di locatrice e
riconducendo tacitamente, per tempo indeterminato, il contratto di locazione in
essere con i coniugi AP 1.
Considerandi
2.
Con lettera 16 dicembre
2005, __________ V__________ __________ ha informato i conduttori della propria
intenzione di vendere l'ente locato, proponendo nel contempo ai coniugi AP 1
l'acquisto dell'immobile (doc. D dell'inc. DI.2007.494). Dopo aver chiesto
maggiori ragguagli alla locatrice, con scritto 29 novembre 2006, AP 2 rendeva
noto di non essere interessato all'acquisto (doc. E dell'inc. DI.2007.494). Il
6.
dicembre 2006, i conduttori segnalavano una serie di difetti presenti
nell'ente locato, chiedendone l'eliminazione e postulando una riduzione
dell'affitto del 40% a partire dal mese di dicembre 2006 e fino
all'eliminazione dei difetti da parte della proprietaria (doc. F dell'inc.
DI.2007.494).
In data 19 dicembre 2006, __________
V__________ cedeva la proprietà dell'immobile al figlio AO 1, mediante
donazione (doc. C dell'inc. DI.2007.494). Il medesimo giorno AO 1, quale nuovo
proprietario del bene locato, notificava la disdetta del contratto di locazione
per la scadenza del 29 marzo 2007 (doc. H dell'inc. DI.2007.494).
2.1
Con istanza 22 dicembre 2006
all' l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano (in seguito
Ufficio di conciliazione), AP 2 e AP 1 hanno contestato la validità della
disdetta e chiesto, subordinatamente, una protrazione del contratto di
locazione fino al 30 marzo 2009. Con decisione 16 marzo 2007, l'Ufficio di
conciliazione ha accolto l'istanza dei conduttori e annullato la disdetta (doc.
A dell'inc. DI.2007.494).
Con istanza 19 aprile
2007, AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano di accertare la
validità della disdetta, invocando essenzialmente il bisogno proprio e la
necessità di accudire alla madre, che soffriva, a suo dire, di disturbi
depressivi.
AP 2 e AP 1 si sono opposti alla
domanda. Essi hanno in particolare sostenuto che la disdetta costituiva un atto
di ritorsione alle loro pretese contrattuali per difetti dell'ente locato,
sollevate dodici giorni prima. Hanno chiesto in via principale di annullare la
disdetta in applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO. In via subordinata
hanno chiesto l'annullamento della disdetta, ritenuta contraria alle regole
della buona fede (art. 271 CO) e una protrazione del contratto di locazione.
2.2
Parallelamente, con istanza
8.
maggio 2007 all'Ufficio di conciliazione, AP 2 e AP 1 hanno chiesto
l'eliminazione dei difetti e una riduzione della pigione del 40% a partire dal
mese di dicembre 2006 e fino all'eliminazione dei difetti da parte della
proprietaria. Con decisione 12 giugno 2007, l'Ufficio di conciliazione ha
accolto l'istanza dei conduttori (doc. A dell'inc. DI.2007.886).
Con istanza 13 luglio 2007, AO 1
ha adito la Pretura del Distretto di Lugano contestando integralmente la
decisione dell'Ufficio di conciliazione e chiedendo la liberazione a suo favore
delle pigioni depositate.
AP 2 e AP 1 si sono opposti alla
domanda chiedendo la conferma della decisione dell'Ufficio di conciliazione e
un'ulteriore riduzione della pigione dal 1° luglio 2007 in poi.
3.
Il Pretore ha esperito
congiuntamente l'istruttoria delle due cause DI.2007.494 e DI.2007.886, come
pure il dibattimento finale. Con un unico giudizio in data 25 novembre 2009, il
primo giudice ha dichiarato parzialmente accolta l'istanza 19 aprile 2007,
accertando la validità della disdetta e concedendo una protrazione unica e
definitiva del contratto di locazione fino al 30 settembre 2010 (dispositivo n.
1), parzialmente accolta l'istanza 13 luglio 2007, concedendo agli inquilini
Forni una riduzione della pigione pari all'importo complessivo di fr. 9'765.– e
la liberazione delle pigioni depositate presso l'Ufficio di conciliazione di
Lugano a favore degli inquilini in ragione di fr. 9'765.– e per la rimanenza
(fr. 19'685.–) a favore del locatore (dispositivo n. 2). Ha per finire
accollato la tassa di giustizia (fr. 200.–) e le spese (fr. 100.–) in ragione
di metà ciascuno al locatore e ai conduttori, dichiarando compensate le
ripetibili (dispositivo n. 3).
4.
Con appello 7 dicembre
2009, AP 2 e AP 1 impugnano i dispositivi n. 1 e 3 (e i relativi sottopunti) –
dicendo per contro esplicitamente di non impugnare il dispositivo n. 2 – e
postulano che il dispositivo n. 1 sia riformato nel senso di respingere
integralmente l'istanza 19 aprile 2007 di AO 1, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di prima e di seconda sede.
Con osservazioni 30 dicembre 2009,
AO 1 chiede la reiezione dell'appello con protesta di tasse, spese e ripetibili
di seconda sede.
5.
In appello resta contestata
unicamente la decisione con la quale il primo giudice ha accertato la validità
della disdetta (dispositivo n. 1) ed ha ripartito in modo paritario la tassa di
giustizia, le spese, dichiarando compensate le ripetibili (dispositivo n. 3).
Non sono invece oggetto di contestazione la riduzione della pigione concessa ai
coniugi AP 1 ed il conseguente svincolo delle pigioni depositate presso
l'Ufficio di conciliazione (a favore degli inquilini in ragione di fr. 9'765.–
e a favore di AO 1 per la rimanenza di fr. 19'685.–) [dispositivo n. 2].
L'appellante dichiara per finire che, nella misura in cui questa Camera
“dovesse accettare la validità della disdetta”, fa sue – e quindi non contesta
– “le accurate e doviziose argomentazioni del giudice di prime cure, che ha
accordato una proroga unica e definitiva di 3 anni e mezzo scadente al 29 settembre
2010.
(recte, 30 settembre 2010”) [appello, pag. 5 verso l'alto].
6.
Nell'accertare la validità
della disdetta – notificata singolarmente a ciascuno dei coniugi AP 1 da AO 1,
mediante modulo ufficiale in data 19 dicembre 2006 (doc. H dell'inc.
DI.2007.494) – il Pretore si è dipartito dalla verifica delle condizioni poste
al nuovo proprietario dall'art. 261 cpv. 2 lett. a CO. In base a questa norma,
il nuovo proprietario può dare la disdetta per la prossima scadenza legale,
rispettando il termine legale di preavviso, in caso di locazione di abitazioni,
se fa valere un urgente bisogno personale, suo proprio o dei suoi stretti
parenti o affini. Il primo giudice – constatato che dalla documentazione agli
atti risultava che AO 1 ha dato la disdetta il giorno stesso in cui è divenuto
proprietario del bene locato – ha ritenuto che, come nuovo proprietario,
beneficiava della facoltà di disdire in maniera agevolata il contratto dal
momento dell'iscrizione della sua proprietà a Registro fondiario. Del resto i
conduttori neppure hanno sostenuto che la data della disdetta fosse anteriore
all'iscizione a Registro fondiario del trasferimento di proprietà (Lachat, Le bail à loyer, Losanna 2008,
n. 4.1.5 pag. 686).
6.1
AO 1, secondo il Pretore,
era legittimato ad invocare l'art. 261 cpv. 2 lett. a CO in ragione della sua
situazione personale non certo rosea. Il primo giudice ha fondato il suo
giudizio, su questo punto, sul fatto che dall'istruttoria è emerso che AO 1,
nonostante avesse soltanto 37 anni, beneficia già dal 1997 di una rendita di
invalidità a fronte di un'incapacità lavorativa valutata in misura del 50% e
che alla fine del 2007 aveva subìto un grave incidente motociclistico. Il Pretore
ha inoltre rilevato che AO 1 era disoccupato da ormai quattro anni, circostanza
che comprovava una volta di più le gravi difficoltà di reinserimento professionale
con cui il proprietario dell'ente locato era confrontato. Per di più – ha
aggiunto il primo giudice – AO 1 alloggia in un modesto monolocale a __________,
che condivide con la propria fidanzata. Ebbene – ha rilevato ancora il Pretore
– a fronte di una simile situazione, data la possibilità di occupare
l'abitazione donatagli dalla madre a titolo completamente gratuito e confacente
alle sue esigenze familiari, si giustificava senz'altro l'invio della disdetta
agli inquilini. Mal si comprende, secondo il primo giudice, come si possa
pretendere che una persona invalida e disoccupata, che sino a quel momento
aveva vissuto con un'altra persona dividendo un alloggio concepito normalmente
per l'abitazione di una persona singola di rinunciare a una casa unifamiliare
ricevuta in donazione dalla propria madre. Il Pretore – dopo aver ricordato che
l'applicazione dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO non esige che il bisogno del
locatore di utilizzare il bene locato corrisponda ad uno stato di necessità
assoluta di reperire un'abitazione, ma che è sufficiente che non si possa
esigere dal locatore che rinunci per delle ragioni economiche o per altri
motivi all'utilizzo del bene locato – ha ritenuto che per una persona invalida
e in disoccupazione poter disporre di un'abitazione a titolo gratuito e non
essere obbligato a pagare un canone di locazione costituisce certamente un
notevole aiuto economico. Secondo il primo giudice, pretendere dal locatore il
sacrificio economico di corrispondere una pigione, fors'anche esigua, per il
monolocale di Como, quando potrebbe godere di una casa di sua proprietà senza
pagare alcunché, sarebbe completamente iniquo. Considerato che la pigione
corrisposta da AO 1 per il monolocale di __________ corrisponde al canone di
locazione versato dagli inquilini AP 1 – ha concluso il Pretore – l'iniquità
risulta ancora più evidente; il locatore sarebbe infatti costretto a sostenere
una spesa economica per un bene di qualità inferiore rispetto ad un altro di
qualità nettamente superiore e di cui per giunta potrebbe beneficiare
gratuitamente.
6.1.1
Gli appellanti si aggravano
in primo luogo per il fatto che il primo giudice, con la motivazione di cui
sopra, avrebbe ammesso un cambiamento di motivazione della disdetta: da un
iniziale “invocato bisogno di accudire la madre malata”, il Pretore avrebbe
inammissibilmente “riconosciuto e ammesso un bisogno economico e personale del
locatore” (appello, pag. 3 nel mezzo). A torto.
Non risulta dagli atti che i
conduttori abbiano chiesto la motivazione della disdetta e che la stessa sia
stata data nel senso preteso dagli appellanti. Invero, in causa, AO 1 – con
esplicito riferimento ai suoi bisogni legittimi di occupare i locali di sua
proprietà – ha comunque indicato la sua condizione di invalido al 50% e di
disoccupato (cfr. inc. DI.2007.494, act.I pag. 4 verso il basso). Il fatto non
è stato contestato dai conduttori (cfr. inc. DI.2007.494, act.II pag. 3 verso
l'alto), i quali hanno anzi ammesso che il locatore versava in simile
condizione (inc. DI.2007.494, act.II pag. 3 verso il basso). La doglianza cade
dunque nel vuoto.
6.1.2
Gli appellanti, d'altro
canto, non si confrontano seriamente con le predette pertinenti motivazioni del
Pretore, limitandosi a sostenere che non sarebbe provato che AO 1 voglia
realmente trasferirsi in Ticino. La donazione del bene immobile al figlio da
parte della madre rappresenterebbe, a loro dire, solo “un maldestro tentativo
di eludere la protezione dalle disdette abusive” (appello, pag. 3 verso il
mezzo), per il quale “nasce il sospetto” che “a muovere le file sia stata la
signora V__________” (appello, pag. 3 verso il basso). Secondo gli appellanti,
il locatore, vivrebbe inoltre “di rendite percepite in Italia”, che
“probabilmente non gli verrebbero assegnate secondo i parametri in vigore in
Ticino” (appello, pag. 4 verso l'alto), se non addirittura “certamente
perderebbe” (appello, pag. 3 verso il basso). Sarebbe, a loro dire, anche “poco
verosimile che una persona confrontata con ristrettezze finanziarie decida di
venire a vivere in Svizzera, dove notoriamente la vita è più cara”, per cui le
motivazioni del Pretore non reggerebbero (appello, pag. 4 verso il mezzo).
AP 2 e AP 1 adducono solo
“sospetti” e supposizioni – che non trovano conferma in riscontri probatori, né
tanto meno gli appellanti li indicano – certamente non sufficienti a ritenere
non fondate le motivazioni del primo giudice. Le argomentazioni d'appello
cadono pertanto nuovamente nel vuoto.
6.2
Il Pretore ha inoltre
rilevato che i conduttori hanno asserito che una delle motivazioni sollevate da
AO 1 per giustificare la disdetta loro notificata – a sapere la necessità di
trasferirsi accanto alla madre bisognosa di attenzioni in ragione del suo forte
stato depressivo – fosse in realtà un mero pretesto. Ora – ha ritenuto il primo
giudice – è ben vero che i medici che hanno avuto in cura __________ V__________
hanno dichiarato che la sintomatologia depressiva di cui è afflitta la stessa
non configura la necessità di una continua e costante assistenza; tuttavia il
malessere della madre del locatore esiste e il sentimento soggettivo del figlio
di voler stare vicino alla madre in difficoltà e preoccupato per le sue
condizioni di salute deve necessariamente essere tenuto in debita
considerazione. Tale elemento, secondo il Pretore, va quindi ad aggiungersi
alle considerazioni riguardo alla situazione familiare ed economica di AO 1 ed
una volta in più dimostra l'urgente bisogno personale dell'istante di
trasferirsi nell'abitazione di via __________.
Ancora una volta gli appellanti
non si confrontano seriamente con le predette pertinenti argomentazioni del
primo giudice, limitandosi sostanzialmente a sostenere che i medici chiamati a
deporre quali testimoni (Dr. __________ e Dr. __________) avrebbero “smentito
l'invocata depressione della madre del locatore” (appello, pag. 3 verso l'alto)
e che dall'istruttoria sarebbe emerso “che la madre del locatore gode di ottima
salute” (appello, pag. 4 in basso e pag. 5 in alto). Queste ultime
considerazioni degli appellanti si rivelano anzi in palese contrasto con le
risultanze degli atti, avendo in particolare i medici menzionati comunque tutti
constatato lo stato depressivo di __________ V__________, con prescrizione di
medicamenti che perdura nel tempo (cfr. inc. DI.2007.494, act.VII pag. 1 verso
il basso e pag. 2 in alto, act. VI pag. 1 verso il basso e pag. 3 verso il
mezzo). Le considerazioni d'appello si rivelano pertanto prive di consistenza e
al limite della temerarietà.
6.3
Il Pretore si è poi anche
soffermato sulla tesi dei coniugi AP 1 secondo cui qualora l'istante dovesse
realmente avere bisogno di trasferirsi nel Luganese, questi potrebbe senza
alcun problema occupare uno degli appartamenti di proprietà della madre. Il
primo giudice ha ritenuto che dall'istruttoria è emerso come le proprietà
immobiliari di __________ V__________ siano attualmente tutte occupate (ciò con
riferimento al verbale di interrogatorio di AO 1 13 novembre 2008), compresa
l'altra metà della sua casa d'abitazione (pure con riferimento al verbale di
interrogatorio di AO 1 13 novembre 2008, al verbale di audizione 5 novembre
2007.
di __________ B__________ e al doc. D dell'inc. DI.2007.494).
Gli appellanti non si confrontano
nuovamente con le menzionate considerazioni del Pretore, limitandosi a
sostenere che “un altro bene immobile della madre” dell'appellato “situato
anch'esso in via __________, verrà presto a liberarsi” in quanto, a loro dire,
“sembrerebbe” che “il signor S__________ e la signora V__________ abbiano
concordato una proroga unica e definitiva del contratto di locazione” per un
anno (appello, pag. 4 verso l'alto). Vi sarebbe anche “un'ampia e confortevole
dépendance” della villa della madre “con entrata indipendente, attualmente
inoccupata” (appello, pag. 4 verso l'alto). Trattasi ancora una volta di
semplici ipotesi degli appellanti, fondate sul “si dice”, che non trovano
conferma negli atti. L'appello, anche su questo punto, è pertanto palesemente
infondato.
7.
Gli appellanti ribadiscono,
per finire, che la disdetta “datata 19 dicembre 2006, intervenuta dodici giorni
dopo la notifica dei difetti” sarebbe “palesemente un atto di ripicca” e quindi
“annullabile in applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO” (appello, pag. 4
nel mazzo). La disdetta dovrebbe, a loro dire, essere annullata anche con
riferimento all'art. 271 CO, poiché contraria alle regole della buona fede
(appello, pag. 4 verso il basso).
E' pur vero che la dottrina
riconosce che la disdetta notificata dal locatore a breve distanza dalle
pretese contrattuali del conduttore, può provare l'esistenza di un rapporto di
causalità tra le pretese contrattuali e la disdetta, con conseguente
applicazione dell'art. 271a cpv. 1 lett. a CO (Lachat,
op. cit., n. 5.2.4 pag. 741) e che la disdetta rappresaglia a norma
dell'articolo menzionato o contraria alle regole della buona fede (art. 271 CO)
può essere opposta anche al nuovo proprietario (Lachat,
op. cit., pag. 692). Nella fattispecie ora in esame non ricorrono tuttavia gli
estremi per annullare la disdetta con riferimento alle normative in oggetto. Già
si è detto che, invero, il locatore ha provato – senza che i conduttori siano
riusciti a confutare il suo dire – di aver dato la disdetta per un urgente
bisogno personale proprio a norma dell'art. 261 cpv. 2 lett. a CO. Come
rettamente evidenziato dal primo giudice, ciò permette di escludere a priori
che la disdetta in parola costituisca un atto di ripicca alla notifica dei
difetti da parte dei conduttori o un comportamento contrario alla buona fede, e
quindi l'applicazione degli art. 271 e 271 a cpv. 1 lett. a CO. In ogni caso, diversamente
da quanto sostenuto dagli appellanti (appello, pag. 3 verso il mezzo), non vi è
comunque incongruenza nel comportamento della precedente proprietaria, e meglio
nell'avere in un primo momento messo in vendita l'immobile in questione, per
poi, in un secondo momento, donarlo al figlio. Il modo di agire di __________ V__________
conferma semmai la sua incessante intenzione di “liberarsi dell'immobile”,
manifestata ai conduttori con scritto 16 dicembre 2005 e di cui questi ultimi
erano di certo ancora al corrente nell'ottobre 2006 (cfr. appello, pag. 3 verso
il mezzo) e a fine novembre 2006 (cfr. inc. DI.2007. 494, doc. E). Il
comportamento di __________ V__________, evocato dagli appellanti, non comprova
dunque in alcun modo che la donazione abbia costituito “un maldestro tentativo
di eludere la protezione dalle disdette abusive conferita dagli art. 271 e ss
CO”. D'altro canto è pur vero che il bene locato presentava dei difetti, alla
cui eliminazione il locatore ha nel frattempo provveduto (cfr. inc.
DI.2007.494, act. VIII pag. 4 verso il mezzo). La tempistica della notifica dei
difetti da parte dei conduttori – intervenuta il 6 dicembre 2006 a brevissima
distanza dal rifiuto dell'offerta d'acquisto, comunicato con scritto 29
novembre 2006 di AP 2 – fa tuttavia sorgere qualche interrogativo sulla loro
buona fede nell'invocare poi in causa la malafede della controparte (Lachat, op. cit., n. 5.2.5, pag. 741). Una
risposta a questi interrogativi è però superflua, perché in ogni caso – come
detto – dagli atti risulta che la disdetta è stata data per un reale, concreto
e impellente bisogno personale del locatore. Ciò basta per confermare la
validità della disdetta. L'appello si rivela pertanto nuovamente infondato.
8.
Per quanto precede
l'appello, totalmente infondato, va respinto. Una diversa ripartizione di
tassa, spese e ripetibili [fissate dal primo giudice con un unico dispositivo
(n. 3) per le due procedure congiunte] – postulata dagli appellanti, senza
tuttavia spendere neppure una parola a sostegno della loro richiesta – non si
giustifica.
Tassa di giustizia e spese di
questa sede – calcolate su un valore litigioso di fr. 18'600.– (pari a dodici
mesi di locazione, a norma dell'art. 414 cpv. 3 CPC) – seguono la soccombenza.
Non si assegnano ripetibili, non essendo state richieste dall'appellato.
Per
questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 7 dicembre 2009
di AP 2 e AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
150.
–
b) spese fr.
50.
–
Totale fr.
200.
–
già anticipati dagli appellanti,
rimangono a loro carico in solido. Non si assegnano ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vice presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).