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Decisione

12.2009.222

Contratto di lavoro, rappresentanza di persona senza diritto di firma, pagamento del salario dopo disdetta immediata per mancato versamento dello stipendio, ammissione al beneficio del gratuito patroc

12 maggio 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 24 aprile 2009 __________ si è rivolto alla Pretura della Giurisdizione

di Locarno-Campagna per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 25'810.–

pari agli stipendi arretrati da novembre 2008 fino a giugno 2009 e alla

tredicesima mensilità per il 2008 e il 2009 (doc. D), oltre gli oneri sociali

dal 14 luglio 2008 al 30 giugno 2009 e il rigetto definitivo dell'opposizione

interposta all'esecuzione da lui promossa. L'istante ha altresì chiesto

l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. La convenuta vi si è opposta,

affermando che la persona che aveva firmato per suo conto i contratti di lavoro

agli atti non era organo della società né disponeva di un diritto di firma.

Quei contratti erano oltretutto simulati, quindi senza effetti giuridici, in

quanto intenzione delle parti era la sola messa a disposizione della convenuta

del certificato di capacità professionale di gerenza detenuto dall'istante così

da consentire l'apertura dell'albergo. Tale volontà, che costituiva il negozio

dissimulato, era peraltro contraria alla legge sugli esercizi pubblici e

pertanto altresì nulla. In via riconvenzionale, essendo il contratto

dissimulato a priori nullo, la convenuta ha quindi chiesto la condanna

dell'istante al pagamento di fr. 15'400.–, importo da essa versato in base ai

contestati contratti di lavoro. A detta della convenuta poi, l'istante non

aveva svolto alcuna attività al suo servizio. Anzi, durante la chiusura

invernale dell'albergo, tra novembre 2008 e fine marzo 2009, egli non vi si era

nemmeno recato, fermo restando che della manutenzione necessaria in vista della

riapertura della struttura si era occupata O__________ (succeduta all'istante

nella gerenza). L'istante non poteva per finire chiedere gli stipendi fino a giugno

2009, visto che gli estremi di cui all'art. 337a CO non erano adempiuti.

Dal canto suo l'istante ha ribadito il suo punto di vista in fatto e in

diritto.

C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento

finale previa assegnazione del termine per l'inoltro delle conclusioni, che il

Pretore ha fissato al 10 novembre 2009. Con memoriale del 4 novembre 2009 l'istante ha confermato la condanna al pagamento di fr. 25'810.– oltre interessi per stipendi

arretrati, a cui ha aggiunto fr. 2'606.81 di oneri sociali, insieme alla

richiesta di assistenza giudiziaria. La convenuta ha inviato il suo allegato

conclusivo il 6 novembre 2009, chiedendo di respingere l'istanza e accogliere

la sua riconvenzione.

D. Con

sentenza 26 novembre 2009, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha

accolto l'istanza riconoscendo all'istante fr. 25'810.– e ha rigettato in via

definitiva l'opposizione della convenuta al precetto esecutivo. Egli non ha

ritenuto il contratto inefficace per il fatto che, per conto della convenuta,

lo aveva firmato F__________. Certo, egli non figurava quale organo formale o

detentore di un diritto di firma. Tuttavia, i presupposti della rappresentanza

erano adempiuti anche quanto il rappresentato sapeva dell'agire del

rappresentante e lo tollerava (“Duldungsvollmacht”) o ignorava

negligentemente quella sua attività (“Anscheinsvollmacht”). E, nella

misura in cui in via riconvenzionale ne chiedeva la restituzione, la stessa

convenuta confermava di avere versato il salario all'istante fino a gennaio

2009 proprio sulla base dei due contratti così firmati. I testi avevano poi

attestato la presenza in albergo di F__________, il quale si comportava come se

fosse un direttore, circostanze queste che erano ben note a M__________, membro

della società convenuta e, dal 2007, detentore di un diritto di firma

individuale. Pertanto, si poteva persino ritenere che F__________ avesse agito

quale organo di fatto. Per il Pretore il contratto di lavoro non era affatto

simulato, in quanto l'istruttoria aveva dato prova della presenza giornaliera

dell'istante in albergo, così come lo svolgimento da parte sua di lavori di

vario genere oltre a mansioni proprie quale gerente. Questo giustificava il

versamento del salario per tutto il periodo d'impiego - ossia fino a giugno

2009 e comprensivo della relativa quota parte di tredicesima - senza riguardo

alla chiusura invernale dell'albergo e senza l'onere per l'istante di

quantificare i lavori da lui effettuati.

Il

Pretore ha poi preso atto che - nelle conclusioni - la convenuta non contestava

più che il mancato pagamento del salario costituisse motivo grave per una

disdetta immediata. Ciò posto, la diffida 16 marzo 2009, assortita della

rescissione del contratto giusta l'art. 337 CO in caso di mancato pagamento,

era legittima. In effetti, la disdetta poteva anche essere condizionata, purché

il verificarsi di questo presupposto dipendesse dalla volontà della persona

verso la quale il contratto veniva disdetto. E, il mancato versamento degli arretrati

era imputabile appunto alla convenuta. Il risarcimento ex art. 337b cpv.

1 CO era pertanto fondato. Peraltro, per l'art. 82 CO, l'istante si sarebbe

potuto rifiutare di lavorare anche senza invio della disdetta. Giustificata per

finire la pretesa di fr. 25'810.–, somma sulla quale la convenuta era tenuta a

corrispondere anche i relativi contributi sociali. Gli interessi moratori del

5% erano inoltre esigibili dal 1° gennaio 2009 su fr. 4'060.– (novembre e

dicembre 2008, oltre alla tredicesima mensilità per l'anno 2008), dal 1°

febbraio 2009 su fr. 2'500.– (gennaio 2009), dal 1° marzo 2009 su fr. 3'500.–

(febbraio 2009) e dal 1° aprile 2009 su fr. 15'750.– (marzo, aprile, maggio e

giugno 2009, oltre alla tredicesima mensilità per l'anno 2009). Il Pretore ha

infine ammesso l'istante al beneficio del gratuito patrocinio.

E. Con

appello 7 dicembre 2009 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere l'istanza e accogliere la sua domanda riconvenzionale,

protestate tasse, spese e ripetibili. Contesta la qualifica giuridica quale

contratto di lavoro degli accordi sottoscritti dalle parti, in quanto a F__________

difettava il potere di rappresentanza necessario, che non si poteva dedurre

dalle dichiarazioni testimoniali agli atti. Certo, inizialmente egli era

intenzionato a rilevare l'attività di AP 1 ma poi le trattative erano state

ritirate. Di modo che gli accordi, simulati, erano così inefficaci. La presenza

in albergo dell'istante era comunque saltuaria e, in ogni caso, egli non

svolgeva alcunché. Ciò posto, fosse anche data l'esistenza di un valido

contratto di lavoro, ritenuto che le ore lavorative non erano mai state

rispettate e che c'era altresì stata la chiusura invernale, la pretesa

dell'istante avrebbe dovuto essere ridotta in proporzione. Anche il contratto

dissimulato volto solo ad ottenere l'autorizzazione alla gestione d'esercizio

pubblico valida per l'apertura dell'albergo era contrario agli art. 18 e 28

della Legge sugli esercizi pubblici, e quindi nullo. Legittima quindi la

richiesta riconvenzionale di restituzione di fr. 15'400.–. L'appellante

sostiene altresì di avere contestato l'esistenza di un motivo grave e tale da

giustificare la disdetta immediata dell'istante. Inoltre, l'invio di una

diffida con fissazione di un termine di pagamento insieme alla relativa

disdetta immediata, non era corretto. Neanche l'art. 82 CO era peraltro

applicabile.

F. Nelle

sue osservazioni del 18 dicembre 2009, l'istante propone la reiezione dell'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili, ritenuta la concessione

dell'assistenza giudiziaria a motivo che l'esito dell'incasso non era affatto

scontato.

Considerandi

in diritto: 1. Per l'appellante, F__________ non disponeva di alcun diritto di

firma, né poteva contare su un rapporto di rappresentanza che gli consentisse

di agire per suo conto (appello, n. 1 pag. 2). Dall’estratto del Registro di

commercio agli atti risulta che egli non era suo organo e non possedeva un

diritto di firma (doc. A). Il Pretore ha nondimeno ritenuto che questa

circostanza non comportava di per sé l'inefficacia dei contratti di lavoro 11

luglio 2008 e 2 febbraio 2009 (doc. B) e che F__________ aveva sottoscritto a

nome della datrice di lavoro (doc. B, pag. 1 in basso e 2 in basso). Questo perché a luglio 2008 quest’ultima aveva pagato all'istante fr. 2'032.20 - guarda caso

proprio il salario pattuito da quei due contratti, rapportato a 18 giorni

lavorativi (3'500.- : 31giorni x 18giorni) - e acconsentito alla corresponsione

di altre somme di denaro fino a gennaio 2009 (sentenza impugnata, pag. 4). E,

di fatto, l'accredito di fr. 2'032.20 trova riscontro nell'estratto bancario

prodotto dall'istante (doc. G), mentre è all’udienza di contraddittorio che la

convenuta ha confermato di avergli versato complessivi fr. 15'400.– per il

periodo da agosto 2008 a gennaio 2009 (verbale 26 maggio 2009, pag. 5). A detta

del Pretore, vi erano inoltre le dichiarazioni dei testi sentiti che riferivano

della regolare presenza di F__________ in albergo, del ruolo quale dirigente

che egli assumeva di fronte ai dipendenti e del fatto che questa circostanza

era ben nota alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 5). Invero, l'appellante

obietta che indipendentemente da quanto affermava F__________ e dagli ordini

che egli impartiva all'istante, nulla consentiva di ritenere che gli organi

della società, ovvero i signori M__________ e H__________ fossero a conoscenza

di tali circostanze e degli eventuali accordi con l'istante (appello, n. 1

pag. 2). Ma questo non spiega certo perché essa, allora, abbia comunque

acconsentito a riconoscere all'istante tra il luglio 2008 e il gennaio 2009 un

importo di ben fr. 17'432.20 (fr. 2'032.20 + fr. 15'400.-). Di modo che, come

tale, la censura rimane una mera allegazione di parte priva di motivazione e ai

limiti dell’irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv.

5).

D'altra parte poi - e diversamente da quanto vorrebbe lasciare

intendere l'appellante (appello, n. 1 pag. 3 in alto) - neppure dalla dichiarazione di O__________, allora dipendente della convenuta, che ha sostenuto in

quel momento di avere capito che F__________ non aveva alcun diritto di firma e

che l'albergo era di proprietà della convenuta (verbale 15 settembre 2009,

pag. 3), si può seriamente dedurre che ____________________ aveva confermato

che il signor F__________ non aveva nessuna funzione e nessun ruolo in seno

all'albergo (appello, n. 1 pag. 2 in basso). Questa conclusione, oltretutto, si

scontra con evidenza con la dichiarazione dell'altra teste Y__________, la

quale ha confermato che F__________ si era occupato del suo contratto di lavoro

e delle relative condizioni e di quello dell'istante, che egli si presentava

come il grande capo, che faceva il direttore dell'albergo e che di tutto

ciò la dirigenza era ben informata (verbale 15 settembre 2009, pag. 4).

A ciò si aggiunga che le ragioni che hanno indotto il Pretore ad ammettere

l'esistenza di un rapporto di rappresentanza fra F__________ e la convenuta,

prescindono dall'assenza del diritto di firma iscritto a registro fondiario. Di

modo che, ogni ulteriore considerazione in merito (appello, n. 1 pag. 3) è

priva di pertinenza. Altresì irrilevante poi che F__________ abbia rinunciato

alla sua intenzione di rilevare l'attività dell'albergo (appello, n. 1 pag. 2),

censura nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In

definitiva quindi, nessuno degli argomenti addotti dall'appellante inficiano la

tesi pretorile secondo cui F__________ agiva quale rappresentante della

convenuta, ritenuto che quest'ultima sapeva dei contratti di lavoro conclusi

con l'istante e tollerava che egli si atteggiasse a direttore dell'albergo di

cui essa era proprietaria (sentenza impugnata, pag. 4 e 6 in alto). Pertanto, l'appello va così disatteso.

2.

A ogni modo, l'appellante sostiene che i contratti di lavoro sono

dei contratti simulati e come tali senza effetti giuridici, ritenuto che

l'istruttoria aveva appunto evidenziato che erano stati stipulati allo scopo di

ovviare al mancato riconoscimento da parte dell'autorità cantonale della

patente zurighese di gerenza in possesso della dipendente O__________ __________

(appello, n. 2 pag. 3). Ancora una volta però l'argomento non ha pertinenza. Il

Pretore ha già ricordato i principi sviluppati dal Tribunale federale in

applicazione dell'art. 18 CO (sentenza impugnata, pag. 6), e che ammettono

l'esistenza di un atto simulato ogni qual volta le parti concordano che le

reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla

loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio

giuridico, sia perché intendono celarne un altro. A ciò si aggiunga che la

prova della simulazione incombe a chi se ne prevale e deve essere rigorosa:

affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (DTF del 9

novembre 2000 [5C.113/2000] consid. 4b; del 28 novembre 2003 [4C.279/2002]

consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b).

Ora, nel caso concreto, a sostegno della sua tesi l'appellante

rinvia alle dichiarazioni della dipendente O__________ (appello, n. 2 pag. 3)

laddove ha affermato che il contratto con l'istante serviva per ottenere il

permesso di apertura dell'albergo poiché il Canton Ticino non aveva

riconosciuto la sua patente zurighese (verbale 15 settembre 2009, pag. 2).

Come tale, l'allegazione è tuttavia di parte dal momento che per sua stessa

ammissione - proprio in quel contesto e in assenza di F__________ – la

testimone aveva firmato per procura la prima versione del contratto di lavoro

11.

luglio 2008 per conto della convenuta (doc. S; verbale 15 settembre 2009,

pag. 2). A ogni modo poi, questo ancora nulla dice in merito alla reale volontà

dell'istante. Oltretutto - a differenza di quanto sembra ipotizzare

l'appellante (appello, n. 2 pag. 3) - la messa a disposizione di una patente di

gestione d'esercizio pubblico (doc. C) non esclude che il detentore di quel

titolo sia altresì assunto in veste di lavoratore dipendente. Ciò posto, in

assenza di elementi che indichino una unità d'intenti fra le parti nel

concludere un contratto simulato, la censura - e con essa la domanda

riconvenzionale - va già di per sé respinta.

Peraltro, con rinvio alle dichiarazioni dei due testi sentiti in

corso di procedura - e che in sostanza riprende per esteso - il Pretore si è

convinto della presenza giornaliera dell'istante in albergo, del suo aiuto nei

lavori in albergo e nelle mansioni amministrative che gli spettavano in qualità

di gerente (sentenza impugnata, pag. 6). E, in merito l'appellante si limita a

indicare in modo generico che l'istante era in albergo solo saltuariamente

nonostante le 8 ore di lavoro pattuite contrattualmente, che da ottobre 2008 in poi non si era più fatto vedere e che non aveva mai offerto i suoi servigi (appello, n. 2

pag. 3 in basso). Oltretutto questo scenario mal si concilia con il rinnovo del

contratto di lavoro 11 luglio 2008 - valido dal 14 luglio al 31 dicembre 2008 -

ratificato il 2 febbraio 2009 ma con effetto al 1° gennaio 2009 (doc. B). Anche

per questo l'appello si rivela infondato.

3.

L'appellante, con riferimento

all'applicazione d'ufficio del diritto sancita dall'art. 87 CPC, rimprovera al

Pretore di non avere considerato la chiusura dell'albergo a partire dal mese di

ottobre 2008 e che la giornata lavorativa avrebbe dovuto essere di otto ore,

circostanze queste che imponevano una proporzionale riduzione delle pretese

dell'istante (appello, n. 2 pag. 4). Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che

la decisione di chiudere l'esercizio pubblico per un certo periodo non poteva

nuocere all'istante, dal momento che da ottobre 2008 a gennaio 2009 la convenuta aveva comunque continuato a versare - seppur solo parzialmente - lo

stipendio dovuto (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). In merito alla mancata quantificazione dei valori dei lavori svolti dall'istante - e quindi delle ore da

lui effettuate - il Pretore ha poi stabilito che la contestazione era tardiva e

lesiva del diritto di essere sentito, in quanto formulata la prima volta con le

conclusioni: l'onere della prova poi non incombeva all'istante dal momento che

la remunerazione dovutagli era prevista dai due contratti (sentenza impugnata,

pag. 8 verso l'alto). Ma, al riguardo, l'appellante non solleva alcuna critica.

Di qui l'irricevibilità della censura proposta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC,

combinato con il cpv. 5).

4.

L'appellante afferma di avere contestato l'esistenza di un motivo

grave e tale da giustificare la disdetta con effetto immediato, insieme

all'estensione del risarcimento, circostanze che il Pretore avrebbe dovuto

comunque rilevare d'ufficio (appello, n. 3 pag. 4). A torto. Per il primo

giudice, nelle sue conclusioni la convenuta non pretendeva più che il mancato

pagamento del salario non fosse a tal punto grave da giustificare una disdetta

con effetto immediato, e nemmeno contestava l'estensione del risarcimento.

Nondimeno ha altresì aggiunto che il reiterato mancato pagamento dello

stipendio previa regolare diffida al datore di lavoro costituiva un fatto grave

che legittimava la risoluzione immediata ex art. 337 CO (sentenza impugnata, pag.

8). E, anche in proposito, l’appellante non dice alcunché. Di qui,

l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il

cpv. 5).

5.

La ricorrente considera che con riferimento al doc. E, l'istante non

poteva combinare la messa in mora con cui le fissava al 23 marzo 2009 il

termine ultimo per il versamento degli stipendi arretrati, con la notifica di

disdetta immediata (appello, n. 3 pag. 4 in basso). Per il Pretore la disdetta dell'istante quale atto formatore poteva invece essere sottoposta a condizione

a patto che la realizzazione della stessa dipendesse dalla sola volontà della

persona verso cui il contratto veniva disdetto, in concreto la convenuta.

Pertanto, visto che il mancato pagamento degli arretrati di salario era imputabile

soltanto a quest'ultima, sia la disdetta come tale che la modalità impiegata

risultavano per finire corrette e giustificate (sentenza impugnata, pag. 9

verso l'alto). Anche in proposito l'argomentazione non è contestata. Di qui

l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il

cpv. 5), considerato che non basta non condividere una conclusione pretorile

per sostanziare una censura.

L'appellante si duole infine dell'errata applicazione dell'art. 82

CO, in considerazione di una preesistente inadempienza dell'istante (appello,

n. 3 pag. 5). Resta il fatto che è stato l'istante ad attivarsi nei confronti

della convenuta - prima con la messa in mora, e poi con l'inoltro dell'istanza -

chiedendole di adempiere al contratto tramite versamento del dovuto.

Oltretutto, come già visto (sopra, consid. 2), non vi sono elementi che

attestino l'inadempimento dell'istante. Ancora una volta, l'appello va così

disatteso.

6.

Visto

che il giudizio pretorile resiste alla critica, l'appello deve in definitiva

essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di

valore inferiore a fr. 30'000.– non si prelevano tasse né spese giudiziarie

(art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).

Con le

sue osservazioni l'istante chiede l'ammissione all'assistenza giudiziaria. Ora,

giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in

grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese

giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia

(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza

giudiziaria. Lo stato di indigenza va esaminato con riferimento alle

particolarità del caso, tenuto conto della situazione del richiedente al momento

della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la

domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per

l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto davanti al Pretore - provvisto

dei necessari documenti - approvato dall'autorità comunale il 27 aprile 2009.

Dallo stesso risulta che l'istante e la di lui moglie - con cui vive in

comunione domestica - dispongono di una rendita mensile AVS e prestazioni

complementari (PC) per complessivi fr. 3'518.– mensili (doc. R n. 3 e doc. H).

Il fabbisogno mensile della famiglia si attesta a fr. 3'580.50 (minimo LEF per

coniugi fr. 1'700.–; locazione e spese accessorie fr. 1'353.– [fr. 1'310.–

(doc. I) e fr. 43.– (doc. N pag. 2)]; leasing auto fr. 383.50 [doc. L]; assic.

auto fr. 104.– [doc. M]; imposte stimate fr. 40.– [doc. R, pag. 4: ritenuta la

decisione di tassazione IC (2007) del 22 maggio 2008 a fronte di un moltiplicatore d'imposta del Comune di Locarno del 97% e stima IFD]). Anche senza

tener conto del debito privato di fr. 150.– fino a giugno 2010 (doc. O) e di

un'ulteriore esecuzione promossa a gennaio 2009 per fr. 8'252.– (invero, allo

stadio dell'opposizione: doc. P), l'istante non dispone di un'eccedenza mensile

che gli permetterebbe di far fronte all'onorario del suo avvocato anche per la

presente procedura. Di per sé, l'attribuzione di congrue

ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta valere dall'istante senza oggetto. Questo però alla

condizione che la controparte sia in grado di versare l'indennità stabilita, presupposto che l'istante non reputa affatto

scontato (osservazioni, pag. 11 in mezzo). A ragione. Dall’istruttoria è infatti

emerso che la testimone O__________ era creditrice di notevoli arretrati di

salario, di modo che la possibilità di incasso appare incerta. La

richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria va di conseguenza accolta

anche davanti a questa Camera, ritenuto che il beneficio del gratuito

patrocinio è sussidiario all’incasso dell’indennità per ripetibili e che la

persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da

quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione

economica lo permette (art. 9 cpv. 1 Lag).

Il valore

litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

fissato in fr. 25'810.–.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

dichiara e

pronuncia:

1.

L’appello 7 dicembre 2009 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano né spese, né tasse di giustizia. AP 1, __________, rinfonderà a AO

1, __________, fr. 1'000.– per ripetibili in appello.

3.

L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria

presentata da AO 1, __________, è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv.

RA 2, __________.

4.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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