12.2009.222
Contratto di lavoro, rappresentanza di persona senza diritto di firma, pagamento del salario dopo disdetta immediata per mancato versamento dello stipendio, ammissione al beneficio del gratuito patroc
12 maggio 2010Italiano22 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.222
Data decisione, Autorità:
12.05.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di lavoro, rappresentanza di persona senza diritto di firma, pagamento del salario dopo disdetta immediata per mancato versamento dello stipendio, ammissione al beneficio del gratuito patrocinio in caso di concessione di ripetibili, presumibile difficoltà di incasso
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
art. 32 CO
art. 337 CO
art. 3 LAG
Incarto n.
12.2009.222
Lugano
12 maggio
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.85
(procedura speciale per contratto di lavoro) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con istanza 7 dicembre 2009 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 25'810.–
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2009, a titolo di stipendio per i mesi da novembre 2008 a giugno 2009, relativa tredicesima mensilità per il 2008 e il
2009 e oneri sociali conteggiati dal 14 luglio 2008 al 30 giugno 2009, oltre al
rigetto definitivo dell'opposizione interposta al PE n. __________ del 26/30
marzo 2009 dell'UEF di Locarno e l'ammissione all'assistenza giudiziaria e del
gratuito patrocinio;
domanda
avversata dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che, in via
riconvenzionale, ha preteso dall'istante la restituzione di fr. 15'400.– oltre
interessi al 5% dal 26 maggio 2009;
domande
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 26 novembre 2009, e ha accolto
l'istanza con conseguente condanna dell'ex datrice di lavoro al pagamento
dell'importo capitale di fr. 25'810.– e di fr. 3'500.– per ripetibili, ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto
esecutivo, ha respinto la domanda riconvenzionale della convenuta previo
versamento di un'indennità per ripetibili di fr. 1'200.–, ed infine ha
riconosciuto all'istante il beneficio del gratuito patrocinio del suo legale;
appellante
la convenuta che, con atto di ricorso 7 dicembre 2009, chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e accogliere la sua
domanda riconvenzionale, protestate tasse, spese e ripetibili;
mentre
l'istante con osservazioni 18 dicembre 2009 chiede di respingere l'appello, con
protesta di spese, tasse e ripetibili, e la concessione dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. L'11 luglio 2008 AP 1 ha assunto AO 1 in qualità di gerente/direttore presso l'Hotel __________ di __________. Il contratto di lavoro,
concluso a tempo determinato e con scadenza il 31 dicembre 2008, prevedeva il
versamento di un salario lordo mensile di fr. 3'500.– oltre alla tredicesima
mensilità, una settimana lavorativa di 40 ore settimanali (variabili a seconda
delle esigenze dell'esercizio pubblico) e cinque settimane di vacanze l'anno
(doc. B, pag. 1). Il 2 febbraio 2009 le parti hanno concluso un nuovo contratto
di lavoro a tempo indeterminato con effetto dal 1° gennaio 2009, un termine di
preavviso per la disdetta di 3 mesi e 6 settimane di vacanza l'anno (doc. B,
pag. 2). Con lettera 16 marzo 2009, AO 1 ha diffidato la convenuta al versamento entro il 23 marzo 2009 degli stipendi di gennaio, febbraio e marzo 2009
(dedotti fr. 1'000.– di acconto già ricevuto), in difetto di che il contratto
di lavoro era da ritenersi rescisso per motivi gravi e con effetto immediato
come dalla relativa disdetta allegata (doc. E).
Fatti
B. Con
istanza 24 aprile 2009 __________ si è rivolto alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 25'810.–
pari agli stipendi arretrati da novembre 2008 fino a giugno 2009 e alla
tredicesima mensilità per il 2008 e il 2009 (doc. D), oltre gli oneri sociali
dal 14 luglio 2008 al 30 giugno 2009 e il rigetto definitivo dell'opposizione
interposta all'esecuzione da lui promossa. L'istante ha altresì chiesto
l'assistenza giudiziaria e il gratuito patrocinio. La convenuta vi si è opposta,
affermando che la persona che aveva firmato per suo conto i contratti di lavoro
agli atti non era organo della società né disponeva di un diritto di firma.
Quei contratti erano oltretutto simulati, quindi senza effetti giuridici, in
quanto intenzione delle parti era la sola messa a disposizione della convenuta
del certificato di capacità professionale di gerenza detenuto dall'istante così
da consentire l'apertura dell'albergo. Tale volontà, che costituiva il negozio
dissimulato, era peraltro contraria alla legge sugli esercizi pubblici e
pertanto altresì nulla. In via riconvenzionale, essendo il contratto
dissimulato a priori nullo, la convenuta ha quindi chiesto la condanna
dell'istante al pagamento di fr. 15'400.–, importo da essa versato in base ai
contestati contratti di lavoro. A detta della convenuta poi, l'istante non
aveva svolto alcuna attività al suo servizio. Anzi, durante la chiusura
invernale dell'albergo, tra novembre 2008 e fine marzo 2009, egli non vi si era
nemmeno recato, fermo restando che della manutenzione necessaria in vista della
riapertura della struttura si era occupata O__________ (succeduta all'istante
nella gerenza). L'istante non poteva per finire chiedere gli stipendi fino a giugno
2009, visto che gli estremi di cui all'art. 337a CO non erano adempiuti.
Dal canto suo l'istante ha ribadito il suo punto di vista in fatto e in
diritto.
C. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale previa assegnazione del termine per l'inoltro delle conclusioni, che il
Pretore ha fissato al 10 novembre 2009. Con memoriale del 4 novembre 2009 l'istante ha confermato la condanna al pagamento di fr. 25'810.– oltre interessi per stipendi
arretrati, a cui ha aggiunto fr. 2'606.81 di oneri sociali, insieme alla
richiesta di assistenza giudiziaria. La convenuta ha inviato il suo allegato
conclusivo il 6 novembre 2009, chiedendo di respingere l'istanza e accogliere
la sua riconvenzione.
D. Con
sentenza 26 novembre 2009, il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha
accolto l'istanza riconoscendo all'istante fr. 25'810.– e ha rigettato in via
definitiva l'opposizione della convenuta al precetto esecutivo. Egli non ha
ritenuto il contratto inefficace per il fatto che, per conto della convenuta,
lo aveva firmato F__________. Certo, egli non figurava quale organo formale o
detentore di un diritto di firma. Tuttavia, i presupposti della rappresentanza
erano adempiuti anche quanto il rappresentato sapeva dell'agire del
rappresentante e lo tollerava (“Duldungsvollmacht”) o ignorava
negligentemente quella sua attività (“Anscheinsvollmacht”). E, nella
misura in cui in via riconvenzionale ne chiedeva la restituzione, la stessa
convenuta confermava di avere versato il salario all'istante fino a gennaio
2009 proprio sulla base dei due contratti così firmati. I testi avevano poi
attestato la presenza in albergo di F__________, il quale si comportava come se
fosse un direttore, circostanze queste che erano ben note a M__________, membro
della società convenuta e, dal 2007, detentore di un diritto di firma
individuale. Pertanto, si poteva persino ritenere che F__________ avesse agito
quale organo di fatto. Per il Pretore il contratto di lavoro non era affatto
simulato, in quanto l'istruttoria aveva dato prova della presenza giornaliera
dell'istante in albergo, così come lo svolgimento da parte sua di lavori di
vario genere oltre a mansioni proprie quale gerente. Questo giustificava il
versamento del salario per tutto il periodo d'impiego - ossia fino a giugno
2009 e comprensivo della relativa quota parte di tredicesima - senza riguardo
alla chiusura invernale dell'albergo e senza l'onere per l'istante di
quantificare i lavori da lui effettuati.
Il
Pretore ha poi preso atto che - nelle conclusioni - la convenuta non contestava
più che il mancato pagamento del salario costituisse motivo grave per una
disdetta immediata. Ciò posto, la diffida 16 marzo 2009, assortita della
rescissione del contratto giusta l'art. 337 CO in caso di mancato pagamento,
era legittima. In effetti, la disdetta poteva anche essere condizionata, purché
il verificarsi di questo presupposto dipendesse dalla volontà della persona
verso la quale il contratto veniva disdetto. E, il mancato versamento degli arretrati
era imputabile appunto alla convenuta. Il risarcimento ex art. 337b cpv.
1 CO era pertanto fondato. Peraltro, per l'art. 82 CO, l'istante si sarebbe
potuto rifiutare di lavorare anche senza invio della disdetta. Giustificata per
finire la pretesa di fr. 25'810.–, somma sulla quale la convenuta era tenuta a
corrispondere anche i relativi contributi sociali. Gli interessi moratori del
5% erano inoltre esigibili dal 1° gennaio 2009 su fr. 4'060.– (novembre e
dicembre 2008, oltre alla tredicesima mensilità per l'anno 2008), dal 1°
febbraio 2009 su fr. 2'500.– (gennaio 2009), dal 1° marzo 2009 su fr. 3'500.–
(febbraio 2009) e dal 1° aprile 2009 su fr. 15'750.– (marzo, aprile, maggio e
giugno 2009, oltre alla tredicesima mensilità per l'anno 2009). Il Pretore ha
infine ammesso l'istante al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Con
appello 7 dicembre 2009 la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere l'istanza e accogliere la sua domanda riconvenzionale,
protestate tasse, spese e ripetibili. Contesta la qualifica giuridica quale
contratto di lavoro degli accordi sottoscritti dalle parti, in quanto a F__________
difettava il potere di rappresentanza necessario, che non si poteva dedurre
dalle dichiarazioni testimoniali agli atti. Certo, inizialmente egli era
intenzionato a rilevare l'attività di AP 1 ma poi le trattative erano state
ritirate. Di modo che gli accordi, simulati, erano così inefficaci. La presenza
in albergo dell'istante era comunque saltuaria e, in ogni caso, egli non
svolgeva alcunché. Ciò posto, fosse anche data l'esistenza di un valido
contratto di lavoro, ritenuto che le ore lavorative non erano mai state
rispettate e che c'era altresì stata la chiusura invernale, la pretesa
dell'istante avrebbe dovuto essere ridotta in proporzione. Anche il contratto
dissimulato volto solo ad ottenere l'autorizzazione alla gestione d'esercizio
pubblico valida per l'apertura dell'albergo era contrario agli art. 18 e 28
della Legge sugli esercizi pubblici, e quindi nullo. Legittima quindi la
richiesta riconvenzionale di restituzione di fr. 15'400.–. L'appellante
sostiene altresì di avere contestato l'esistenza di un motivo grave e tale da
giustificare la disdetta immediata dell'istante. Inoltre, l'invio di una
diffida con fissazione di un termine di pagamento insieme alla relativa
disdetta immediata, non era corretto. Neanche l'art. 82 CO era peraltro
applicabile.
F. Nelle
sue osservazioni del 18 dicembre 2009, l'istante propone la reiezione dell'appello, con protesta di spese, tasse e ripetibili, ritenuta la concessione
dell'assistenza giudiziaria a motivo che l'esito dell'incasso non era affatto
scontato.
Considerandi
in diritto: 1. Per l'appellante, F__________ non disponeva di alcun diritto di
firma, né poteva contare su un rapporto di rappresentanza che gli consentisse
di agire per suo conto (appello, n. 1 pag. 2). Dall’estratto del Registro di
commercio agli atti risulta che egli non era suo organo e non possedeva un
diritto di firma (doc. A). Il Pretore ha nondimeno ritenuto che questa
circostanza non comportava di per sé l'inefficacia dei contratti di lavoro 11
luglio 2008 e 2 febbraio 2009 (doc. B) e che F__________ aveva sottoscritto a
nome della datrice di lavoro (doc. B, pag. 1 in basso e 2 in basso). Questo perché a luglio 2008 quest’ultima aveva pagato all'istante fr. 2'032.20 - guarda caso
proprio il salario pattuito da quei due contratti, rapportato a 18 giorni
lavorativi (3'500.- : 31giorni x 18giorni) - e acconsentito alla corresponsione
di altre somme di denaro fino a gennaio 2009 (sentenza impugnata, pag. 4). E,
di fatto, l'accredito di fr. 2'032.20 trova riscontro nell'estratto bancario
prodotto dall'istante (doc. G), mentre è all’udienza di contraddittorio che la
convenuta ha confermato di avergli versato complessivi fr. 15'400.– per il
periodo da agosto 2008 a gennaio 2009 (verbale 26 maggio 2009, pag. 5). A detta
del Pretore, vi erano inoltre le dichiarazioni dei testi sentiti che riferivano
della regolare presenza di F__________ in albergo, del ruolo quale dirigente
che egli assumeva di fronte ai dipendenti e del fatto che questa circostanza
era ben nota alla convenuta (sentenza impugnata, pag. 5). Invero, l'appellante
obietta che indipendentemente da quanto affermava F__________ e dagli ordini
che egli impartiva all'istante, nulla consentiva di ritenere che gli organi
della società, ovvero i signori M__________ e H__________ fossero a conoscenza
di tali circostanze e degli eventuali accordi con l'istante (appello, n. 1
pag. 2). Ma questo non spiega certo perché essa, allora, abbia comunque
acconsentito a riconoscere all'istante tra il luglio 2008 e il gennaio 2009 un
importo di ben fr. 17'432.20 (fr. 2'032.20 + fr. 15'400.-). Di modo che, come
tale, la censura rimane una mera allegazione di parte priva di motivazione e ai
limiti dell’irricevibilità (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv.
5).
D'altra parte poi - e diversamente da quanto vorrebbe lasciare
intendere l'appellante (appello, n. 1 pag. 3 in alto) - neppure dalla dichiarazione di O__________, allora dipendente della convenuta, che ha sostenuto in
quel momento di avere capito che F__________ non aveva alcun diritto di firma e
che l'albergo era di proprietà della convenuta (verbale 15 settembre 2009,
pag. 3), si può seriamente dedurre che ____________________ aveva confermato
che il signor F__________ non aveva nessuna funzione e nessun ruolo in seno
all'albergo (appello, n. 1 pag. 2 in basso). Questa conclusione, oltretutto, si
scontra con evidenza con la dichiarazione dell'altra teste Y__________, la
quale ha confermato che F__________ si era occupato del suo contratto di lavoro
e delle relative condizioni e di quello dell'istante, che egli si presentava
come il grande capo, che faceva il direttore dell'albergo e che di tutto
ciò la dirigenza era ben informata (verbale 15 settembre 2009, pag. 4).
A ciò si aggiunga che le ragioni che hanno indotto il Pretore ad ammettere
l'esistenza di un rapporto di rappresentanza fra F__________ e la convenuta,
prescindono dall'assenza del diritto di firma iscritto a registro fondiario. Di
modo che, ogni ulteriore considerazione in merito (appello, n. 1 pag. 3) è
priva di pertinenza. Altresì irrilevante poi che F__________ abbia rinunciato
alla sua intenzione di rilevare l'attività dell'albergo (appello, n. 1 pag. 2),
censura nuova e quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). In
definitiva quindi, nessuno degli argomenti addotti dall'appellante inficiano la
tesi pretorile secondo cui F__________ agiva quale rappresentante della
convenuta, ritenuto che quest'ultima sapeva dei contratti di lavoro conclusi
con l'istante e tollerava che egli si atteggiasse a direttore dell'albergo di
cui essa era proprietaria (sentenza impugnata, pag. 4 e 6 in alto). Pertanto, l'appello va così disatteso.
2.
A ogni modo, l'appellante sostiene che i contratti di lavoro sono
dei contratti simulati e come tali senza effetti giuridici, ritenuto che
l'istruttoria aveva appunto evidenziato che erano stati stipulati allo scopo di
ovviare al mancato riconoscimento da parte dell'autorità cantonale della
patente zurighese di gerenza in possesso della dipendente O__________ __________
(appello, n. 2 pag. 3). Ancora una volta però l'argomento non ha pertinenza. Il
Pretore ha già ricordato i principi sviluppati dal Tribunale federale in
applicazione dell'art. 18 CO (sentenza impugnata, pag. 6), e che ammettono
l'esistenza di un atto simulato ogni qual volta le parti concordano che le
reciproche dichiarazioni non esplicano effetti giuridici corrispondenti alla
loro volontà, sia perché hanno inteso creare l'apparenza di un negozio
giuridico, sia perché intendono celarne un altro. A ciò si aggiunga che la
prova della simulazione incombe a chi se ne prevale e deve essere rigorosa:
affermazioni generiche o mere supposizioni non sono sufficienti (DTF del 9
novembre 2000 [5C.113/2000] consid. 4b; del 28 novembre 2003 [4C.279/2002]
consid. 5; DTF 112 II 337 consid. 4a e b).
Ora, nel caso concreto, a sostegno della sua tesi l'appellante
rinvia alle dichiarazioni della dipendente O__________ (appello, n. 2 pag. 3)
laddove ha affermato che il contratto con l'istante serviva per ottenere il
permesso di apertura dell'albergo poiché il Canton Ticino non aveva
riconosciuto la sua patente zurighese (verbale 15 settembre 2009, pag. 2).
Come tale, l'allegazione è tuttavia di parte dal momento che per sua stessa
ammissione - proprio in quel contesto e in assenza di F__________ – la
testimone aveva firmato per procura la prima versione del contratto di lavoro
11.
luglio 2008 per conto della convenuta (doc. S; verbale 15 settembre 2009,
pag. 2). A ogni modo poi, questo ancora nulla dice in merito alla reale volontà
dell'istante. Oltretutto - a differenza di quanto sembra ipotizzare
l'appellante (appello, n. 2 pag. 3) - la messa a disposizione di una patente di
gestione d'esercizio pubblico (doc. C) non esclude che il detentore di quel
titolo sia altresì assunto in veste di lavoratore dipendente. Ciò posto, in
assenza di elementi che indichino una unità d'intenti fra le parti nel
concludere un contratto simulato, la censura - e con essa la domanda
riconvenzionale - va già di per sé respinta.
Peraltro, con rinvio alle dichiarazioni dei due testi sentiti in
corso di procedura - e che in sostanza riprende per esteso - il Pretore si è
convinto della presenza giornaliera dell'istante in albergo, del suo aiuto nei
lavori in albergo e nelle mansioni amministrative che gli spettavano in qualità
di gerente (sentenza impugnata, pag. 6). E, in merito l'appellante si limita a
indicare in modo generico che l'istante era in albergo solo saltuariamente
nonostante le 8 ore di lavoro pattuite contrattualmente, che da ottobre 2008 in poi non si era più fatto vedere e che non aveva mai offerto i suoi servigi (appello, n. 2
pag. 3 in basso). Oltretutto questo scenario mal si concilia con il rinnovo del
contratto di lavoro 11 luglio 2008 - valido dal 14 luglio al 31 dicembre 2008 -
ratificato il 2 febbraio 2009 ma con effetto al 1° gennaio 2009 (doc. B). Anche
per questo l'appello si rivela infondato.
3.
L'appellante, con riferimento
all'applicazione d'ufficio del diritto sancita dall'art. 87 CPC, rimprovera al
Pretore di non avere considerato la chiusura dell'albergo a partire dal mese di
ottobre 2008 e che la giornata lavorativa avrebbe dovuto essere di otto ore,
circostanze queste che imponevano una proporzionale riduzione delle pretese
dell'istante (appello, n. 2 pag. 4). Tuttavia, il primo giudice ha ritenuto che
la decisione di chiudere l'esercizio pubblico per un certo periodo non poteva
nuocere all'istante, dal momento che da ottobre 2008 a gennaio 2009 la convenuta aveva comunque continuato a versare - seppur solo parzialmente - lo
stipendio dovuto (sentenza impugnata, pag. 8 in alto). In merito alla mancata quantificazione dei valori dei lavori svolti dall'istante - e quindi delle ore da
lui effettuate - il Pretore ha poi stabilito che la contestazione era tardiva e
lesiva del diritto di essere sentito, in quanto formulata la prima volta con le
conclusioni: l'onere della prova poi non incombeva all'istante dal momento che
la remunerazione dovutagli era prevista dai due contratti (sentenza impugnata,
pag. 8 verso l'alto). Ma, al riguardo, l'appellante non solleva alcuna critica.
Di qui l'irricevibilità della censura proposta (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC,
combinato con il cpv. 5).
4.
L'appellante afferma di avere contestato l'esistenza di un motivo
grave e tale da giustificare la disdetta con effetto immediato, insieme
all'estensione del risarcimento, circostanze che il Pretore avrebbe dovuto
comunque rilevare d'ufficio (appello, n. 3 pag. 4). A torto. Per il primo
giudice, nelle sue conclusioni la convenuta non pretendeva più che il mancato
pagamento del salario non fosse a tal punto grave da giustificare una disdetta
con effetto immediato, e nemmeno contestava l'estensione del risarcimento.
Nondimeno ha altresì aggiunto che il reiterato mancato pagamento dello
stipendio previa regolare diffida al datore di lavoro costituiva un fatto grave
che legittimava la risoluzione immediata ex art. 337 CO (sentenza impugnata, pag.
8). E, anche in proposito, l’appellante non dice alcunché. Di qui,
l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il
cpv. 5).
5.
La ricorrente considera che con riferimento al doc. E, l'istante non
poteva combinare la messa in mora con cui le fissava al 23 marzo 2009 il
termine ultimo per il versamento degli stipendi arretrati, con la notifica di
disdetta immediata (appello, n. 3 pag. 4 in basso). Per il Pretore la disdetta dell'istante quale atto formatore poteva invece essere sottoposta a condizione
a patto che la realizzazione della stessa dipendesse dalla sola volontà della
persona verso cui il contratto veniva disdetto, in concreto la convenuta.
Pertanto, visto che il mancato pagamento degli arretrati di salario era imputabile
soltanto a quest'ultima, sia la disdetta come tale che la modalità impiegata
risultavano per finire corrette e giustificate (sentenza impugnata, pag. 9
verso l'alto). Anche in proposito l'argomentazione non è contestata. Di qui
l'irricevibilità dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il
cpv. 5), considerato che non basta non condividere una conclusione pretorile
per sostanziare una censura.
L'appellante si duole infine dell'errata applicazione dell'art. 82
CO, in considerazione di una preesistente inadempienza dell'istante (appello,
n. 3 pag. 5). Resta il fatto che è stato l'istante ad attivarsi nei confronti
della convenuta - prima con la messa in mora, e poi con l'inoltro dell'istanza -
chiedendole di adempiere al contratto tramite versamento del dovuto.
Oltretutto, come già visto (sopra, consid. 2), non vi sono elementi che
attestino l'inadempimento dell'istante. Ancora una volta, l'appello va così
disatteso.
6.
Visto
che il giudizio pretorile resiste alla critica, l'appello deve in definitiva
essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia di diritto del lavoro di
valore inferiore a fr. 30'000.– non si prelevano tasse né spese giudiziarie
(art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC).
Con le
sue osservazioni l'istante chiede l'ammissione all'assistenza giudiziaria. Ora,
giusta l'art. 3 Lag le persone fisiche indigenti, ovvero quelle che non sono in
grado di provvedere con mezzi propri - reddito e sostanza - alle spese
giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno loro e quello della famiglia
(DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), hanno il diritto ad ottenere l'assistenza
giudiziaria. Lo stato di indigenza va esaminato con riferimento alle
particolarità del caso, tenuto conto della situazione del richiedente al momento
della relativa richiesta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 18 ad art. 3 Lag). In questa sede la
domanda può essere esaminata alla luce del certificato municipale per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria prodotto davanti al Pretore - provvisto
dei necessari documenti - approvato dall'autorità comunale il 27 aprile 2009.
Dallo stesso risulta che l'istante e la di lui moglie - con cui vive in
comunione domestica - dispongono di una rendita mensile AVS e prestazioni
complementari (PC) per complessivi fr. 3'518.– mensili (doc. R n. 3 e doc. H).
Il fabbisogno mensile della famiglia si attesta a fr. 3'580.50 (minimo LEF per
coniugi fr. 1'700.–; locazione e spese accessorie fr. 1'353.– [fr. 1'310.–
(doc. I) e fr. 43.– (doc. N pag. 2)]; leasing auto fr. 383.50 [doc. L]; assic.
auto fr. 104.– [doc. M]; imposte stimate fr. 40.– [doc. R, pag. 4: ritenuta la
decisione di tassazione IC (2007) del 22 maggio 2008 a fronte di un moltiplicatore d'imposta del Comune di Locarno del 97% e stima IFD]). Anche senza
tener conto del debito privato di fr. 150.– fino a giugno 2010 (doc. O) e di
un'ulteriore esecuzione promossa a gennaio 2009 per fr. 8'252.– (invero, allo
stadio dell'opposizione: doc. P), l'istante non dispone di un'eccedenza mensile
che gli permetterebbe di far fronte all'onorario del suo avvocato anche per la
presente procedura. Di per sé, l'attribuzione di congrue
ripetibili renderebbe la richiesta di assistenza giudiziaria fatta valere dall'istante senza oggetto. Questo però alla
condizione che la controparte sia in grado di versare l'indennità stabilita, presupposto che l'istante non reputa affatto
scontato (osservazioni, pag. 11 in mezzo). A ragione. Dall’istruttoria è infatti
emerso che la testimone O__________ era creditrice di notevoli arretrati di
salario, di modo che la possibilità di incasso appare incerta. La
richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria va di conseguenza accolta
anche davanti a questa Camera, ritenuto che il beneficio del gratuito
patrocinio è sussidiario all’incasso dell’indennità per ripetibili e che la
persona beneficiaria è tenuta a rifondere allo Stato gli importi da
quest’ultimo assunti o versati quando il miglioramento della sua situazione
economica lo permette (art. 9 cpv. 1 Lag).
Il valore
litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è
fissato in fr. 25'810.–.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG,
dichiara e
pronuncia:
1.
L’appello 7 dicembre 2009 di AP 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano né spese, né tasse di giustizia. AP 1, __________, rinfonderà a AO
1, __________, fr. 1'000.– per ripetibili in appello.
3.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria
presentata da AO 1, __________, è accolta, con il gratuito patrocinio dell'avv.
RA 2, __________.
4.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore litigioso
superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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