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Decisione

12.2009.223

Contratto di assicurazione - reticenza

7 giugno 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO

1, ha

concluso il 5 aprile 2002 con AP 1, a quel momento massaggiatrice medica

indipendente, una polizza di previdenza vincolata (n. 634517 8801), con

validità dal 1° aprile 2002 e scadenza il 31 marzo 2031, che prevedeva il

versamento di un capitale pari a fr. 39'303.- in caso di vita alla scadenza o

in caso di decesso prima della scadenza, nonché una rendita annua di fr.

12'000.- nel caso subentrasse un’ incapacità di guadagno durante il periodo di

validità della polizza, sulla base della proposta e della dichiarazione di

salute sottoscritte il 20, rispettivamente 15 marzo 2002 dalla stipulante (doc.

B2, C2, D).

Nell’ottobre del 2003 il dr. G__________ ha diagnosticato a AP 1 la fibromialgia.

Nel suo rapporto 7 ottobre 2003 al dr. P__________, il dr. G__________ segnalava

un’evoluzione cronica persistente da anni e nell’anamnesi, oltre a indicare che

la paziente presentava da circa 10 anni dolori articolari e peri-articolari

iniziati al ginocchio di destra più che a sinistra, citava una risonanza

magnetica avvenuta nel 1997, diversi esami da parte del reumatologo dr. M__________

nel 2000, un granuloma anulare e la boreliosi, curate dal dr. S__________ nel

2003 (doc. O).

In data 22 ottobre 2004 AP 1 ha chiesto la liberazione dal pagamento dei premi

e il versamento della rendita annua segnalando di essere inabile al lavoro da

oltre 3 mesi e allegando un certificato medico (doc. F, G).

Su richiesta dell’assicurazione, AP 1 si è sottoposta a una visita medica

presso il dr. L__________, che ha rassegnato il suo rapporto il 19 novembre

2004 (doc. H). Sulla base di questo rapporto, con lettera 29 novembre 2004 AO 1 ha comunicato all’assicurata l’annullamento del contratto con effetto retroattivo all’entrata in

vigore nonché la disponibilità al rimborso del valore di riscatto al 30

novembre 2004 pari a fr. 2'186.-. L’assicurazione invocava la reticenza e

rimproverava alla stipulante di aver risposto negativamente alle domande B2, B3

e C6 della dichiarazione sullo stato di salute sottoscritta il 15 marzo 2002,

omettendo di informare dei dolori articolari e peri-articolari preesistenti da

circa 10 anni nonché delle relative indagini diagnostiche (doc I).

B. Con la petizione 12 dicembre 2005 AP 1 ha contestato l’annullamento della polizza ritenendolo ingiustificato poiché al momento della

sottoscrizione del contratto non era a conoscenza di soffrire di fibro-mialgia

e di conseguenza aveva risposto correttamente e in buona fede alle domande del

questionario sullo stato di salute. L’attrice ha sostenuto che i disturbi

patiti erano stati sporadici e passeggeri, quindi ininfluenti per la

valutazione del rischio da parte dell’assicurazione. Ha quindi chiesto di

accertare l’invalidità della rescissione del contratto di assicurazione, la

validità della polizza di previdenza vincolata sulla vita e la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 13'000.- previsti dalla polizza stessa fino a

dicembre 2005, importo aumentato a fr. 59'000.- in sede di conclusioni.

Con risposta 13 marzo 2006 AO 1 ha contestato la tesi dell’attrice evidenziando

che se fosse stata a conoscenza di tutte le affezioni da lei patite non avrebbe

stipulato alcuna polizza o perlomeno non senza condizioni. Con le conclusioni

la convenuta ha precisato la sua disponibilità a versare all’attrice il valore

di riscatto della polizza al 31 (recte 30) novembre 2004.

In sede di replica e di duplica nonché nelle conclusioni le parti hanno ribadito

le loro rispettive contrapposte tesi e confermato le loro domande di causa, con

le precisazioni qui sopra esposte.

C. Nel suo giudizio 11 novembre 2009 il Pretore ha dapprima stabilito

l’applicabilità al caso concreto degli art. 4 e 6 della Legge federale sul

contratto di assicurazione (in seguito LCA) nella loro versione anteriore alla

modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2006. In seguito, riassunti i principi sviluppati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in materia di

reticenza in ambito assicurativo, il primo giudice ha analizzato la

dichiarazione sullo stato di salute allestita il 15 marzo 2002 dall’attrice

(doc. C2) e costatato come ella avesse omesso di segnalare tutta una serie di

affezioni di cui aveva sofferto dal 1992; quindi ha considerato costitutivo di

reticenza unicamente l’aver sottaciuto la risonanza magnetica (RM) alle

ginocchia effettuata nel 1997 e i controlli eseguiti nel 1999 (recte: 2000)

poiché sofferente da alcuni mesi di disturbi alle articolazioni. Di conseguenza

l’annullamento del contratto è stato ritenuto valido. Il primo giudice ha

inoltre ritenuto che l’attrice non aveva portato la prova che la convenuta

avrebbe concluso la polizza alle medesime condizioni se fosse stata a

conoscenza dei fatti costitutivi di reticenza. In conclusione la petizione è

stata parzialmente accolta con il riconoscimento all’attrice del valore di

riscatto della polizza al 30 novembre 2004, pari a fr. 2'186.-.

D. Con l’appello 7 dicembre 2009 AP 1 chiede di annullare la sentenza

del Pretore e di accogliere la petizione. L’appellante censura il giudizio di

prime cure per non aver valutato correttamente le risultanze istruttorie dalle

quali emergerebbe che nel 2002, al momento della sottoscrizione della proposta

assicurativa e del questionario sullo stato di salute, ella era in ottima

salute e non può esserle rimproverato di aver omesso di indicare disturbi a suo

dire sporadici e passeggeri, che poteva in buona fede considerare senza

importanza per la valutazione del rischio, e che comunque la convenuta avrebbe

sottoscritto la stessa polizza se fosse stata a conoscenza della RM effettuata

nel 1997 rispettivamente dei controlli avvenuti nel 1999/2000, peraltro tutti

con esito negativo. L’istruttoria avrebbe infatti dimostrato che i disturbi

alle ginocchia e alle mani erano di natura sostanzialmente banale e

occasionale, legati alla sua intensa attività sia professionale che sportiva e

che il periodo decennale posto a fondamento della decisione dell’assicurazione

si sarebbe rivelato del tutto errato.

Con

osservazioni 25 gennaio 2010 la convenuta ha chiesto la reiezione dell’appello

con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata

pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in

rassegna resta disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

L’art. 4 cpv. 1 vLCA (in vigore fino al 31 dicembre 2005 e

applicabile al caso in esame per i motivi esposti dal Pretore, v. anche II CCA

19.

febbraio 2008, inc. n. 12.2007.67) dispone che il proponente deve dichiarare

per iscritto all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad

altre domande scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio.

Il secondo capoverso del medesimo articolo precisa che sono rilevanti tutti

quei fatti che possono influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere

il contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo

capoverso della norma in rassegna, si presumono rilevanti i fatti in merito ai

quali l'assicuratore abbia formulato per iscritto delle domande precise e non

equivoche. L'art. 6 vLCA (pure nella sua formulazione in vigore fino al 31 dicembre

2005) dispone poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la

dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, ha sottaciuto o ha dichiarato

inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,

l'assicuratore è legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane

da quando ne ha avuto cognizione.

3.

Secondo la giurisprudenza, il proponente

deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere. Egli deve

menzionare non solo i fatti importanti che ricorda di primo acchito, ma anche

quelli che non gli possono sfuggire se riflette seriamente alle domande

dell’assicuratore. Il proponente ha l’obbligo di rispondere soltanto alle

domande che l’assicuratore ha formulato correttamente, ossia in modo preciso e

non equivoco (DTF 116 V 218 consid. 5a, 109 II 60, 101

II 339 consid. 2b; Carré, Loi

fédérale sur le contrat d’assurance, Lausanne 2000, ad art. 4, pag. 129).

La legge

impone di dichiarare i fatti rilevanti per l’apprezzamento del rischio.

Importanti in quest’ottica sono non solo le circostanze che costituiscono esse

stesse un rischio, ma anche quelle che permettono di concludere all’esistenza

di fattori di rischio (DTF 116 II 338 consid. 3a, 99 II 67 consid. 4c). In

altri termini si tratta di tutti quei fatti che possono influenzare il

sopraggiungere di un rischio, o che permettono di valutarne l’importanza, ma

anche quelli che permettono di concludere retrospettivamente all’esistenza del

rischio (Nef, in VVG Kommentar,

Basilea 2000, n. 12 ad art. 4). L’assicuratore non può determinarsi

sull’importanza di disturbi o di consultazioni mediche anteriori, con

riferimento al rischio da coprire, che nel caso in cui sia stato informato in

merito, con riferimento alla natura, all’intensità e alla durata di tali

disturbi e agli eventuali trattamenti. Nel campo dell’assicurazione vita sono

considerati elementi del rischio tutte le circostanze, presenti o passate,

relative alla salute della persona da assicurare, a meno che, secondo l’esperienza

generale tali circostanze siano prive di significato per l’apprezzamento del

rischio, ciò che non sarà il caso per affezioni a volte benigne, ma che possono

a seconda dei casi manifestarsi con una certa gravità, in funzione della loro

intensità o della loro frequenza (Carré,

op. cit., ad art. 4, pag. 135 i. f., 136, con i relativi rinvii alla

giurisprudenza federale).

La

reticenza è la violazione del dovere di informazione al momento della

conclusione del contratto. Per

poter giudicare se il proponente è incorso in reticenza sono da considerare sia

il criterio oggettivo che quello soggettivo. Siccome la legge non si accontenta

che il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per

l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone

pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti (indipendentemente

dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto), per l'applicazione di

questo criterio (oggettivo) si deve tenere conto delle cosiddette circostanze

particolari del caso, ossia la situazione

dell'assicurato, con particolare riferimento al suo grado di intelligenza e di

formazione, alla sua esperienza e alla situazione in generale (DTF 118 II 333

consid. 2b, 116 II 338 consid. 1c, 116 V 218 consid. 5b, 109 II 60 consid. 3b),

ritenuto comunque che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo

d'informazione va anche esaminato e giudicato sotto il profilo della buona

fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef,

op. cit., n. 26 ad art. 4). In definitiva, si tratta di valutare in che misura

il proponente poteva in buona fede dare una risposta negativa in base alle

conoscenze che aveva della situazione (DTF 96 II 204 consid. 4).

L’esistenza

della reticenza dev’essere ammessa solo con prudenza, in considerazione delle sue

conseguenze (DTF 116 II 338 consid. 1d, 101 II 339 consid. 2b).

In virtù dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha

disatteso i propri doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II

550.

consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105), per contro incombe all’assicurato

di dimostrare che un fatto non era importante per la valutazione del rischio e

che l’assicuratore avrebbe concluso il contratto in ogni modo e alle stesse

condizioni, ossia anche in assenza di reticenza (DTF 99 II 67 consid. 4e; Carré, op cit. ad

art. 4, pag. 141; Nef, op. cit.,

n. 56 ad art. 4).

4.

Come sopra esposto, il Pretore ha considerato costitutivo di

reticenza l’aver taciuto la RM del 1997 e i controlli del 1999 (più esattamente

2000).

4.1

In questa sede l’appellante sostiene avantutto, con riferimento alle

risultanze istruttorie, che non può esserle rimproverato di aver taciuto la RM

del 1997 poiché riferita a disturbi sporadici e passeggeri.

Il dr. G__________,

sentito quale teste in data 5 giugno 2007, ha riferito di aver partecipato nel 1997, unitamente all’attrice e altre persone, a escursioni in montagna, tra cui

il Breithorn e il Pizzo Rotondo. Nella discesa da questa seconda cima, e solo

in quell’occasione, AP 1 gli aveva manifestato disturbi a uno o a entrambe le

ginocchia. Così richiesto o su sua proposta, era quindi stata effettuata una

RM, a titolo gratuito e amichevole. Pur non ricordando i dettagli, il dr. G__________

ha riferito che dalle radiografie non sono emerse patologie particolari.

La risonanza magnetica è un’indagine diagnostica notoriamente complessa alla

quale è sottoposto il paziente allorquando altre indagini, meno complesse e

meno onerose, non hanno permesso di chiarire i disturbi lamentati. Da un

profilo oggettivo questo esame, indipendentemente dall’esito, costituisce

sicuramente un fatto rilevante che dev’essere portato a conoscenza dell’assicuratore

per la valutazione di possibili fattori di rischio. Da un profilo soggettivo,

con riferimento a quanto riportato dal teste, si può invece ammettere, pur con

le perplessità evidenziate dall’appellata, che l’appellante poteva in buona

fede non segnalare quell’evento, in ragione del fatto che l’esame era avvenuto

nelle circostanze particolari sopra descritte e aveva dato esito negativo.

Ne deriva che questo episodio non può essere considerato costitutivo di

reticenza.

4.2

L’appellante ritiene che anche i disturbi oggetto delle

consultazioni mediche avvenute alla fine del 1999 e all’inizio 2000 possono

definirsi sporadici e passeggeri e che quindi nulla l’obbligava a segnalarli in

vista della conclusione della polizza assicurativa.

Il dr. P__________ ha dichiarato che suo padre dr. P__________, che gli ha

ceduto lo studio medico nell’aprile 2003, aveva visitato AP 1 il 21 dicembre

1999.

per dolori alle articolazioni e ha indirizzato la paziente al dr. M__________,

specialista in medicina interna e malattie reumatiche (verbale udienza 25

ottobre 2007, pag. 32). Quest’ultimo ha dal canto suo dichiarato di aver

incontrato per la prima volta AP 1 il 9 febbraio 2000 e che in quell’occasione

la paziente gli aveva riferito di essere in buona salute abituale e che le

ragioni della visita erano disturbi alle articolazioni dei quali soffriva da

alcuni mesi. Il medico ha citato quanto scritto nella sua cartella dalla quale

risultava quanto segue: “da alcuni mesi la paziente segnala dolori alle

spalle, alle ginocchia, ai polsi (specialmente a destra), alle anche e da 3

mesi questi dolori sono presenti quasi tutti i giorni, peggio al mattino presto

e di notte si sveglia a causa dei dolori ed è stanca, assenza di rigidità,

forza non diminuita in modo sicuro” (verbale udienza 3 dicembre 2008, pag.

43). Tutti gli esami eseguiti dal dr. M__________ personalmente o richiesti ad

altri specialisti hanno dato esito negativo nel senso che non è stata

riscontrata una malattia evidenziabile. Il medico, non potendo nondimeno escludere

una fase prodromale di una malattia reumatica infiammatoria, aveva proposto in

caso di persistenza o di peggioramento dei sintomi una rivalutazione dopo sei

mesi o un anno, ciò che non è però avvenuto da parte sua non avendo più visto

la paziente fino al 22 marzo 2005, allorquando gli chiese di consegnarle la

documentazione medica (verbale udienza 3 dicembre 2008, pag. 43 i. f. e 44;

doc. L, M, N).

Da quanto precede risulta evidente che i disturbi riferiti da AP 1 al dr. M__________

sono, per intensità e durata, sicuramente rilevanti ai sensi dell’art. 4 vLCA,

ossia importanti per l’apprezzamento del rischio. Ella non poteva quindi

rispondere negativamente a tutte le domande del formulario sullo stato di

salute, con particolare riferimento alle domande B2, B3 e C6, omettendo di

precisare di aver già sofferto di disturbi o affezioni alle articolazioni, a

quali esami si era sottoposta e con quale esito, anche se questo è stato

negativo, ancorché con delle riserve. Una sofferenza perdurante da alcuni mesi in

più parti del corpo e da tre mesi risentita quasi tutti i giorni non è

certamente un’affezione banale e sporadica che ognuno può risentire senza

preoccuparsi, né un’indisposizione che può essere considerata senza importanza

per il proprio benessere (DTF 116 II 338 consid. 1b; Carré, op. cit., ad art. 4, pag. 132 i. f.), come sostenuto nell’appello.

Ne deriva che non vi era alcuna ragione, né oggettiva né soggettiva, che

permettesse all’appellante di non riferire in merito ai disturbi sofferti e ai

controlli medici eseguiti. Anche volendo prescindere dalla sua formazione di

fisioterapista, chiunque può comprendere che i numerosi esami svolti dal dr. M__________,

come quelli da lui delegati a terzi (si veda ad esempio il doc. M) non possono

ragionevolmente essere considerati privi di significato per l’assicurazione in

vista della valutazione del rischio. Giova aggiungere che il/la proponente ha

un dovere di informazione circa i fatti rilevanti ma non un diritto di

valutazione soggettiva della loro portata.

La conclusione del Pretore, che ha rimproverato a AP 1 di non aver informato

l’assicurazione dei molteplici esami eseguiti nel 2000 poiché soffriva da

alcuni mesi di disturbi alle articolazioni, individuando in tale comportamento

una reticenza ai sensi dell’art. 6 vLCA, è pertanto del tutto corretta e sfugge

alle critiche dell’appello.

5.

L’appellante sostiene ancora che la convenuta avrebbe sottoscritto

la medesima polizza anche se fosse stata informata della RM del 1997 e degli

esami medici del 2000 e rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente

interpretato una testimonianza agli atti che dimostrerebbe la sua tesi.

Occorre ricordare che l’assicurazione ha rimproverato all’appellante di non

aver indicato i diversi dolori articolari e periarticolari preesistenti da

circa 10 anni per i quali aveva fatto diverse indagini diagnostiche (doc. I),

deducendo questo riferimento temporale dal rapporto 19 novembre 2004 del dr. L__________

(doc. H). In sede di audizione testimoniale quest’ultimo ha invero corretto il

contenuto del suo rapporto precisando che il periodo di 10 anni durante il

quale l’appellante avrebbe

sofferto di disturbi alle articolazioni non era un dato certo (verbale udienza 9 giugno 2008, pag. 36). Questo termine di 10 anni è

da mettere in relazione con altre indagini mediche, con particolare riferimento

alla diagnosi di boreliosi, curata dal dr. G__________ nel 2003 con esito

positivo. Il medico ha riferito che, discutendo con la paziente, aveva messo in

relazione eventuale la puntura di una zecca avvenuta in Messico una decina di

anni prima con la comparsa di un granuloma anulare alla caviglia esterna

sinistra, granuloma che può a sua volta costituire manifestazione sentinella

della boreliosi (verbale udienza 3 dicembre 2008, pag. 41). Il dr. G__________,

che ha posto la diagnosi di fibromialgia nel 2003 (v. sopra consid. A), ha dal

canto suo dichiarato che nel caso specifico la boreliosi era stata esclusa

quale causa della fibromialgia e che il termine di 10 anni esposto in ingresso

del suo rapporto 7 ottobre 2003, riguardante la durata dei dolori articolari e

peri-articolari (doc. O), era riferito a indicazioni fornitegli dalla paziente

(verbale 9 giugno 2008, pag. 37).

Ne deriva che quanto indicato nella decisione di annullamento della polizza assicurativa

non è errato, semplicemente si fonda sul rapporto del dr. __________ che sul

termine decennale non è stato preciso.

In realtà l’appellante si fonda sulla dichiarazione testimoniale di S__________

per sostenere che l’assicurazione avrebbe sottoscritto la medesima polizza se

fosse stata a conoscenza dei due soli episodi di reticenza rimproverati dal

Pretore. A torto. La teste ha detto unicamente che nel caso in cui una persona

si sottoponga a esami diagnostici quali una RM con esito negativo nulla osta

alla conclusione della polizza, ma che ogni caso dev’essere apprezzato nel suo

insieme e per quanto attiene quello di AP 1 erano emerse consultazioni

sull’arco di 10 anni e se “avessimo saputo tutto ciò prima della conclusione

dello stesso, non lo avremmo concluso”, inteso ovviamente il contratto

(verbale 12 marzo 2007, pag. 20). Ora, ciò non corrisponde affatto a quanto

sostenuto dall’appellante.

Si può ancora rilevare che la teste non si è in alcun modo espressa

sull’eventuale sottoscrizione della polizza se l’assicurazione fosse stata a

conoscenza delle visite mediche e delle indagini svolte nel 2000 in quanto tale domanda non le è stata posta e, come ricordato sopra al considerando 3 i. f., su

questo punto l’onere della prova incombeva all’attrice, qui appellante.

6.

In considerazione di quanto precede le conclusioni del Pretore, pur

con la precisazione riferita alla RM del 1997, resistono alle censure

dell’appello, che dev’essere respinto.

La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza. Alla parte appellata,

che ha presentato osservazioni opponendosi all’appello, è riconosciuta

un’indennità per ripetibili. Il valore litigioso in questa sede corrisponde a

fr. 59'000.-.

Per questi

motivi,

richiamati

l’art. 148 CPC/TI, la LTG, il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili

pronuncia:

1.

L’appello 7 dicembre 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.-

b) spese fr. 100.-

totale fr. 700.-

già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare

alla controparte fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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