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Decisione

12.2009.224

Appalto - norma SIA 118 - responsabilità per difetti

30 settembre 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A.

Nel corso dell'anno 2007 AO 1, titolare di

una ditta individuale di arredamento di interni, ha eseguito lavori da parchettista

su immobili di proprietà di AP 1 situati a __________. In relazione a queste

opere ha quindi emesso fatture per totali fr. 70'911,60 (doc. D, I, L e M), rimaste

impagate nella misura di fr. 40'911,60 (ricapitolazione doc. N) a seguito di

pretesi importanti difetti nell'esecuzione. Le parti non sono riuscite a

risolvere consensualmente la vertenza. Di qui la presente causa.

B. Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 40'911,60 oltre interessi, somma corrispondente al saldo delle

fatture relative alle opere eseguite, tenuto conto degli acconti ricevuti,

nonché l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale degli artigiani, già annotata

in via provvisoria sul fondo part. __________ RFD di __________, per il medesimo

importo.

Riepilogate le circostanze relative all'opera prestata e ai rapporti

contrattuali sorti tra le parti, con riferimento alle contestazioni sorte

l'attore ha negato la sussistenza di gravi difetti, alcune imperfezioni

presenti potendo essere da lui sistemate se solo gliene fosse stata data la

possibilità. Come previsto dalla Norma SIA 118, la cui applicazione è stata espressamente

pattuita nei contratti in questione, l'attore sottolinea come il committente

abbia unicamente un diritto alla riparazione dei difetti e non possa far valere

pretese di riduzione della mercede per difetti, calcolata su un preteso minor

valore dell'opera e sui costi di riparazione da parte di un altro artigiano. In

caso di applicazione del regime legale in materia di contratti di appalto (art.

363 segg. CO) la notifica dei difetti sarebbe peraltro intempestiva e quindi

ogni pretesa inammissibile.

C. Il convenuto si è opposto alla petizione, chiedendo di respingere

integralmente la domanda e di ordinare al competente Ufficio la cancellazione dell'annotazione

di ipoteca legale provvisoria a carico del fondo in oggetto.

Invocato il disposto dell'art. 8 CC, il convenuto contesta a priori ogni

affermazione della parte attrice, opponendosi alla pretesa. Egli ritiene

inoltre che, alla luce di quanto emerge dagli atti di causa, in particolare dal

referto peritale a futura memoria, la difettosità dell'opera sia evidente e imputabile

alle manchevolezze dell'artigiano. Le normative legali invocate dall'attore in

merito alla notifica dei difetti e alla Norma SIA 118 non possono liberare

l'artigiano dai doveri e dalle responsabilità che gli incombono.

In via riconvenzionale il committente ha poi chiesto la condanna della

controparte al pagamento di complessivi fr. 50'250.- oltre interessi a vario

titolo (rimborso delle spese legali e per la perizia a futura memoria, del

costo di riparazione dell'opera, indennizzo per il minor valore della stessa e

per i disagi causati dal ritardo).

Nei successivi allegati scritti le parti si sono confermate nelle precedenti

allegazioni, contestando quelle della rispettiva controparte. Con la risposta

riconvenzionale è stata inoltre contestata ogni pretesa del committente.

D. Esperita l'istruttoria, comprendente anche l'allestimento di una

perizia giudiziaria, le parti hanno trasmesso le conclusioni in data 2,

rispettivamente 9 novembre 2009, con le quali hanno ribadito le richieste

espresse nei precedenti allegati, con riduzione a fr. 40'025.-, oltre interessi,

della pretesa formulata con l'azione riconvenzionale.

E.

Con sentenza 19 novembre 2009 il Pretore ha

accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare all'attore fr. 40'901,60

più interessi al 5% dal 23 novembre 2007, facendo ordine all'Ufficiale dei

registri di Locarno di iscrivere in maniera definitiva sul fondo part. __________

RFD di __________ l’ipoteca legale di pari importo. Ha per contro respinto

l'azione riconvenzionale.

Per entrambe le domande la tassa di giustizia e le spese sono state poste a

carico del convenuto, condannato alla rifusione di ripetibili alla controparte.

Preliminarmente il giudice di prime cure ha rilevato come la stipulazione di un

contratto di appalto e l'applicazione della Norma SIA 118 sono ammessi da

entrambe le parti.

In merito all'ammontare della mercede pretesa dall'attore, il giudice di prime

cure ha fatto proprie le conclusioni del perito giudiziario, dalle quali ha

dedotto che le opere fatturate sono state realizzate e che la somma fatturata è

addirittura inferiore alla mercede definita sulla base di valori di mercato.

Ricordata la portata del principio attitatorio e della massima dispositiva

previsti dal diritto procedurale cantonale, con particolare riferimento

all'obbligo delle parti di addurre i fatti sui quali fondano le loro pretese e

di dare tempestivamente riscontro a quelli addotti dalla controparte

contestandoli, il Pretore ha ravvisato una contestazione tardiva del convenuto

in merito a due aspetti contestati. Il primo riguarda l'incasso degli acconti a

saldo delle fatture emesse per gli interventi eseguiti su uno dei due fondi in

oggetto, così da lasciare scoperte solamente le fatture concernenti l'altro

fondo, ovvero quello poi gravato dall'annotazione provvisoria di un'ipoteca

legale. La relativa pretesa residua dell'attore è stata ritenuta dimostrata e

corretta, nonché oggetto di valida interpellazione anticipata da cui deriva

l'obbligo del debitore di corrispondere interessi di mora del 5%.

La seconda censura ritenuta dal Pretore tardiva e irrispettosa del diritto al

contraddittorio è quella relativa all'annotazione dell'ipoteca legale nel

rispetto del termine di tre mesi dalla fine dei lavori ai sensi dell'art. 839

cpv. 2 CC, la tesi del convenuto risultando contraddetta dalle emergenze

istruttorie.

Nel merito della pretesa avanzata in via riconvenzionale, il Pretore ha

dapprima ritenuto che la notifica dei difetti da parte del committente era

avvenuta in modo tempestivo, essendo ampiamente rispettato il termine di due

anni previsto dall'art. 172 della Norma SIA 118. Il giudice di prime cure ha

però ritenuto che l'invocata esistenza, al momento della consegna dell'opera,

di difetti imputabili all'attore è circostanza che non merita accertamento, il

convenuto avendo disatteso gli obblighi che gli incombevano in virtù dell'art.

169 cpv. 1 della Norma SIA 118. Questa disposizione impone infatti al

committente di dare la possibilità all'appaltatore di eliminare i difetti prima

di optare per un altro diritto di garanzia. Nelle circostanze concrete il

giudice non ha ravvisato elementi tali da giustificare un'eccezione, quali un

rifiuto dell'appaltatore o una sua incapacità di procedere alla riparazione del

difetto. Aver deciso di affidare la riparazione ad una ditta terza ha

comportato una violazione di tale disposizione, con l’obbligo per il

committente di assumersi i costi e i rischi. La pretesa principale è pertanto

stata accolta e quella riconvenzionale respinta, con accollo di spese e ripetibili

al convenuto.

F.

Con appello 9 dicembre 2009 il convenuto

postula che il giudizio di prima istanza venga riformato, nel senso di

respingere la petizione, di ordinare la cancellazione dell’ipoteca

legale degli artigiani iscritta (recte: annotata) in via provvisoria e

infine di accogliere la domanda riconvenzionale,

protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.

In termini generali l'appellante ribadisce che "la

pretesa fatta valere da controparte non risulta per nulla comprovata così come

impone la dottrina e la prassi" (appello pag. 2 n. 2). Nessun

bollettino sarebbe stato allestito e il perito giudiziale non avrebbe quindi

potuto "sindacare in merito al costo e al valore di lavori di cui non

risulta prova alcuna" (ibidem), non potendosi colmare la lacuna

probatoria con una stima peritale. Lo stesso perito avrebbe confermato tali

limiti, formulando esplicite riserve.

Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, le pretese attoree sarebbero

state contestate già con il primo allegato di causa e quindi le allegazioni del

convenuto non sarebbero affatto tardive. A torto il primo giudice avrebbe

inoltre tratto conclusioni in merito al pagamento di acconti a fronte di

assenza di contestazioni dell'attore.

L'appellante rimprovera altresì al giudice di prime cure di non aver

riconosciuto e sanzionato la tardività della domanda di annotazione

dell'ipoteca legale, il termine di tre mesi dalla fine dei lavori non essendo

stato ossequiato, come emergerebbe dalle deposizioni di numerosi testi.

L'azione riconvenzionale merita inoltre accoglimento poiché dagli atti di causa

emergerebbe chiaramente l'esistenza di grossolani difetti dell'opera,

regolarmente notificati e tali da escludere che il committente possa ancora

voler collaborare con lo stesso artigiano per porvi rimedio, una riparazione

integrale essendo peraltro esclusa. I danni subiti dall'appellante sono

dimostrati e vanno pertanto riconosciuti.

Delle osservazioni 18 gennaio 2010, con le quali l’attore

propone la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei successivi

considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata

e impugnata prima di questa data e la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal previgente codice di procedura civile cantonale (art. 404 cpv.

1.

CPC).

2.

A

questo stadio della lite è ormai pacifico che tra le

parti sia venuto in essere un contratto di appalto retto, specialmente in punto

alla responsabilità per difetti, dalle Norme SIA 118. In base a questo regolamento, per quanto qui interessa, l’imprenditore è di principio

responsabile dell’esecuzione senza difetti dell’opera (art. 165 cpv. 1),

ritenuto che per difetto - come stabilito dall’art. 368 CO, al quale la

normativa SIA rinvia (Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2648 segg.) -

s’intende la sua difformità dalle caratteristiche pattuite contrattualmente. Salvo disposizione contraria, il periodo di garanzia per i difetti

dura due anni, decorrenti dal giorno del collaudo dell’opera (art. 172),

ritenuto che durante il periodo di garanzia, il committente - in deroga alle

disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO) - ha il diritto di far valere in ogni

momento il diritto derivante dall’accertamento dei difetti (art. 173 cpv. 1). L’imprenditore è responsabile per tutti i difetti segnalati dal

committente durante il periodo di garanzia (art. 174 cpv. 1) e, in caso di

contestazione, spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non

costituisce una difformità del contratto (art. 174 cpv. 3; II CCA 10 settembre

2002.

inc. n. 12.2001.192, 3 febbraio 2005 inc. n. 12.2003.110; Rep. 1997 p. 198

consid. 3.4; BR 1993 n. 215, p. 103; Gauch, op. cit., n. 2696; Gauch, Kommentar

zur SIA-Norm 118, Art. 157-190, n. 8 ad art. 174) e ciò in deroga ai principi

generali per i quali compete al committente provare l’esistenza di un difetto

(Gauch, op. cit., n. 1507 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., n.

4104; Chaix, Commentaire Romand, CO I, n. 74 all’art. 368). Per ogni difetto tempestivamente segnalato e riscontrato, il

committente può far valere dapprima unicamente il diritto all’eliminazione del

danno da parte dell’imprenditore entro un termine conveniente, ritenuto che se

entro tale termine costui non elimina i difetti, il committente ha il diritto

di esigere le migliorie dell’opera, una riduzione del prezzo corrispondente al

minor valore dell’opera oppure, a determinate condizioni, di recedere dal

contratto (art. 169 cpv. 1).

3.

Nel

caso in questione, l'appellante censura anzitutto il giudizio pretorile

ribadendo che "la pretesa fatta valere da controparte non risulta per

nulla comprovata così come impone la dottrina e la prassi" (appello pag. 2

n. 2). Tale affermazione, del tutto generica, non è supportata da un'analisi

critica delle tesi espresse dal primo giudice. L'appellante si limita a

rilevare che nessun bollettino di lavoro sarebbe stato allestito, dando per

implicita, senza spiegarne i motivi, la rilevanza di una simile circostanza. In

termini altrettanto imprecisi, egli pretende sussistere una lacuna probatoria

in merito al costo e al valore dei lavori, la cui entità neppure sarebbe

provata, e pretende che una stima da parte del perito non sia atta a colmarla.

A prescindere dalle considerazioni sulla valenza probatoria della perizia (cfr.

considerando successivo), su questo punto l'appello è senz'altro irricevibile

per carente motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

4.1

Il

Pretore ha formulato il giudizio in merito all'ammontare della mercede dovuta

all'attore facendo proprie le risultanze della perizia giudiziaria, ritenuta

quale elemento sufficiente per considerare provata l'esecuzione dei lavori

fatturati e per determinarne l'entità e il valore, sulla base di prezzi di

mercato.

L'appellante censura questa conclusione sottolineando i limiti della perizia,

che lo stesso perito avrebbe riconosciuto formulando esplicite riserve al

riguardo. Seppur con una formulazione succinta e poco esplicita, l'appellante

sembra pertanto voler rimproverare al primo giudice uno scorretto apprezzamento

delle prove e di non aver riconosciuto la rilevanza dell'onere probatorio

incombente all'attore, facendo acriticamente proprie le conclusioni di una

perizia giudiziaria che non può essere considerata concludente.

4.2

L’art.

253.

CPC-TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e

che egli si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto

previsto dall’art. 90 CPC-TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice

deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli

argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non

è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto

sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6

ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni

del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella

sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde

non eccedere il proprio potere di apprezzamento egli deve motivare in modo

concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione

dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o

considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze

o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte

in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità

della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica

soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di

scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti

della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con

principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.

253).

4.3

In

questa sede, come detto, l'appellante pretende che la perizia giudiziaria non

avrebbe fornito al giudice gli elementi di giudizio necessari poiché, il perito

stesso avrebbe esposto "numerose riserve in merito all'effettivo lavoro

effettuato e quindi non ne da la minima conferma" (appello pag. 3). La

censura è inammissibile già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

CPC-TI). Infatti, l'appellante si limita a riproporre una sua interpretazione delle

risposte del perito, senza indicare in modo puntuale quali sarebbero le

conclusioni errate del giudice di prime cure e in che modo gli elementi

invocati avrebbero potuto determinare un giudizio diverso.

Fosse anche ammissibile, la censura andrebbe comunque respinta nel merito. Si

tratta infatti di obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto

peritale. La perizia giudiziaria aveva anche lo scopo di accertare la

correttezza della quantificazione delle pretese dell'attore per le prestazioni svolte

sulla base di precisi accordi, ovvero delle conferme d'ordine (doc. E, F e G)

che il perito ha esaminato confrontandone il contenuto con quello delle fatture

contestate (cfr. risposta al quesito n. 3). A fronte di chiare risposte del

perito ai quesiti formulati dall'attore e dal convenuto (con le domande e le

controdomande peritali), con le conclusioni e le censure d'appello l'appellante

non ha opposto altro che sue soggettive obiezioni, contrapponendo sostanzialmente

la propria opinione a quella del perito o cercando di dare a quest'ultima un

significato diverso da quello attribuitole dal Pretore. Gli argomenti sollevati

dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del

perito giudiziario o la loro contraddittorietà con determinati elementi di

fatto emersi. A torto l'appellante pretende quindi di poter dedurre

l'inconcludenza della perizia da alcune considerazioni espresse dal perito, a

cui cerca a torto di dare una valenza di riserva esplicita e generale. Oltre a

trattarsi di considerazioni su aspetti puntuali, queste sono da intendere quale

puntualizzazione e contestualizzazione del lavoro svolto dal perito, in

condizioni che non hanno comunque impedito di dare precise risposte ai quesiti postigli.

Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver

aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito.

4.4

Che

le risultanze della perizia giudiziaria non siano atte a soddisfare le esigenze

poste dall'art. 8 CC in merito all'onere della prova incombente all'attore, è

rimasta una tesi d'appello appena accennata, immotivata e pertanto a sua volta

inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).

5.1

L'appellante,

in modo tanto perentorio quanto succinto, obietta l'assunto pretorile secondo

il quale le pretese attoree sarebbero state contestate solo con le conclusioni

di causa e quindi tardivamente.

Oltre ad essere dubbia la sua ammissibilità per carente motivazione, la tesi

non merita comunque accoglimento. Infatti, come accennato sopra, il Pretore ha

ravvisato una contestazione tardiva del convenuto solo in merito a due precisi aspetti,

ovvero la questione degli acconti a saldo di alcune delle varie fatture emesse e

il rispetto dei termini per l'annotazione in via provvisoria dell'ipoteca

legale sul fondo del convenuto.

Entrambe le conclusioni meritano conferma.

5.2

In

merito alle conseguenze del versamento di acconti per complessivi fr. 30'000.-

la decisione pretorile non presta fianco a critiche. La contestazione del

convenuto in merito al saldo totale di alcune fatture tramite acconti e allo

scoperto limitato alle fatture rimanenti è stata effettivamente tardiva, poiché

proposta solo con le conclusioni. Comunque incomprensibile e quindi irricevibile

è la censura d'appello sulla questione degli acconti, limitandosi l'appellante

ad accennare ad una pretesa mancata contestazione dell'attore (pag. 4 n. 2 in fine), senza indicare in che modo tale circostanza sarebbe atta a sovvertire le conclusioni

pretorili.

5.3

Merita

conferma anche la conclusione pretorile sulla tardività della contestazione,

effettivamente espressa per la prima volta con le conclusioni e quindi in

dispregio del diritto al contraddittorio, con la quale il convenuto ha preteso

che l'annotazione in via provvisoria dell'ipoteca legale sarebbe avvenuta dopo

la decorrenza del termine perentorio di tre mesi.

La censura di appello sarebbe comunque da respingere poiché non si confronta

con la tesi del Pretore, in particolare con il significato da questi attribuito

allo scritto 24 settembre 2007 (doc. DD) con il quale il legale del committente

ha sollecitato la conclusione dei lavori. L'appellante si limita a riproporre

inalterate la conclusioni presentate in prima sede e a esporre sue deduzioni

sulla base di elementi emersi dall'istruttoria, in particolare

dell'interpretazione, tutt'altro che univoca, delle dichiarazioni dei testi.

6.

Già

si è detto (considerando n. 2) in merito all'applicabilità della Norma SIA 118,

rimasta incontestata.

L'appellante ritiene che l'esistenza di difetti sia dimostrata e che da tale

difettosità dell'opera, appurata dalle perizie, debba esserne dedotta

l'incapacità dell'appaltante a procedere alla riparazione. Non sarebbe quindi

rimasta alcuna alternativa all'intervento riparatore di un'altra ditta poiché

"non si può pretendere che un committente abbia ancora voglia di

collaborare con un artigiano il cui lavoro è stato definito da ben due esperti

oramai non più riparabile al 100% in quanto un minor valore sarà sempre

presente" (appello, pag. 6 n. 4). La tesi non merita conferma.

Il Pretore ha infatti ritenuto che il committente ha violato il disposto

dell'art. 169 cpv. 1 della Norma SIA per non aver preteso dall'attore una

riparazione dei difetti imputatigli. Il giudice non ha infatti riconosciuto

l'esistenza di motivi che potrebbero indurre a dubitare che questi fosse in

grado di eseguirli, così come commissionati ad una ditta terza. L'appellante

neppure contesta tali circostanze, che anzi conferma, e si limita ad invocare

una tesi che vorrebbe riconoscere al committente un diritto a determinarsi

sulla base di sue soggettive considerazioni, ovvero la volontà o meno di

continuare a collaborare con l'appaltatore. La censura è ancora una volta

infondata.

7.

In

definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall'appellante,

per cui l'appello, infondato, deve essere respinto e la sentenza di prime cure

confermata.

Gli oneri processuali, calcolati su un valore litigioso di fr. 80'936,60 (fr.

40'911,60 + 40'025.-), seguono l'integrale soccombenza dell'appellante (art.

148.

CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC-TI, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

1.

Nella misura in cui è ricevibile, l'appello 9 dicembre 2009 di AP 1

è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'100.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2'200.-

da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di

rifondere all'attore fr. 3'000.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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