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Decisione

12.2009.226

Locazione - restituzione anticipata della cosa - restituzione della cosa

15 aprile 2010Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i locatori non possono esporre come danno l'importo pagato per una chiave che

la ditta G__________ doveva semmai fatturare a chi l'aveva ordinata. Il pagamento

della fattura dimostra piuttosto la volontà dei locatori di aumentare il set di

chiavi da mettere a disposizione dei nuovi conduttori. L'appello va nuovamente

respinto.

6.1.6 Il

primo giudice non ha riconosciuto l'importo di fr. 160.60 esposto dai locatori

per spese di lavanderia. Respingendo la pretesa il Pretore ha osservato che le

spese di lavanderia non sono state notificate nello scritto 30 aprile 2008,

come pure non erano presenti nel rapporto peritale. Gli appellanti sostengono

ora che “le spese di lavanderia non sono un difetto, bensì un residuo di spesa

di consumo che l'inquilino non ha pagato e che l'amministrazione ha posto a

carico del locatore” (appello, pag. 5 verso il basso). Trattasi di argomento

nuovo, pertanto irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPC TI, m. 5-6 ad art. 321 CPC). A titolo abbondanziale si rileva che non

risulta dagli atti che l'amministrazione abbia messo le predette spese a carico

dei locatori. L'appello cade nuovamente nel vuoto.

6.2 Giusta

l'art. 264 CO il conduttore che restituisce la cosa senza osservare i termini

di preavviso o le scadenze è liberato dai suoi obblighi verso il locatore se

gli propone un nuovo conduttore solvibile che non possa essere ragionevolmente

rifiutato dal locatore e che sia disposto a riprendere il contratto alle medesime

condizioni. La sola presentazione del candidato subentrante è sufficiente per

liberare il conduttore dai suoi obblighi, senza che sia necessaria la

conclusione di una relazione contrattuale (Tercier, Les contrats

spéciaux, 4a ed., m.

2521). La liberazione del conduttore presuppone, nondimeno, che il locatore

accetti la ripresa del contratto da parte del candidato, dopo averne verificato

l’idoneità (Lachat, op. cit., n. 5.2.5 pag. 611). Il candidato subentrante, infatti,

deve essere oggettivamente accettabile e solvibile, vale a dire atto a pagare

regolarmente il canone di locazione e le spese accessorie, ritenuto che è da

considerare non solvibile la persona con atti di attestati di carenza di beni

e, di regola, chi è oggetto di procedimenti esecutivi (Lachat, op. cit., n. 5.3.2

pag. 612-615). Se il locatore rifiuta un candidato solvibile e oggettivamente

accettabile, deve liberare il conduttore uscente dagli oneri contrattuali a far

tempo dalla data in cui il subentrante era disposto a riprendere il contratto (Lachat, op. cit., n. 5.4.1 pag. 616). Il

subentrante dal canto suo deve accettare i locali nello stato in cui si trovano

(Lachat, op. cit., n. 5.3.2 pag.

615; Chaix, L'article 264 CO: à la

recherche du locataire de remplacement, in SJ 1999 II pag. 66). Le norme sulla

restituzione dei locali si applicano alla fattispecie dell'art. 264 CO; anche

in occasione di una restituzione anticipata dell'ente locato si deve quindi

procedere alla verifica dei locali con contestuale allestimento del verbale di

constatazione e, in caso di difetti, con tempestiva notifica dei medesimi al

conduttore uscente da parte del locatore (Lachat,

op. cit., n. 5.5.5 pag. 619). La ripresa del contratto di locazione alle

medesime condizioni non comporta infatti la presa a carico da parte del

subentrante dei danni che eccedono la normale usura; per essi risponde

unicamente l'inquilino uscente (Lachat,

op. cit., n. 5.5.5 pag. 619, con riferimento al capitolo 5, pag. 807 e segg.).

Il locatore, dal canto suo, non deve ostacolare gli sforzi del conduttore nella

ricerca di un subentrante, con atti contrari alla buona fede, quali

segnatamente l'imposizione al candidato al subingresso di clausole e oneri

abusivi (Chaix, op. cit., pag.

69-70).

6.2.1 Il

Pretore non ha riconosciuto la pretesa di fr. 2'500.– fatta valere dai

locatori, che ritenevano di aver diritto a vedersi rimborsata la perdita subìta

a motivo del fatto che __________ L__________ e __________ L__________ __________,

potenziali subentranti a __________, si erano, a loro dire, detti disposti a

rilevare il contratto di locazione solo a partire dal mese di luglio 2008 a fronte dell'abbandono dell'appartamento da parte di AO 2 alla fine di aprile 2008. Secondo il

primo giudice la coppia L__________ /L__________ __________ si era dichiarata

disposta a subentrare a far tempo dal 1° maggio 2008 e non vi erano dubbi sulla

loro solvibilità, visto che avevano fatto pervenire all'ex locatore – che agiva

per conto dei nuovi proprietari dell'appartamento – due dichiarazioni

dell'Ufficio esecuzioni in cui si attestava l'assenza di procedure esecutive a

loro carico. I locatori non avevano dunque motivi oggettivi per rifiutare i

subentranti proposti da AO 2. Secondo il Pretore, il motivo addotto dai

locatori, segnatamente la non disponibilità dei potenziali subentranti ad

accollarsi i danni provocati dal precedente inquilino, non poteva essere

ritenuto valido, ritenuto che questi non potevano essere ritenuti responsabili

dei danni causati dall'inquilino uscente. Il primo giudice ha anche aggiunto

che la teste L__________ aveva riferito di aver visto i locali e di averli

sostanzialmente accettati così come visti e di non aver notato danni

particolari, come pure che nemmeno a fronte della perizia i danni potevano

essere quantificati dai locatori a fr. 6'000.–. Secondo il Pretore, lo stesso

si poteva dire per AO 2, il quale confrontato con una richiesta dei locatori in

ordine alla pulizia dei locali e degli altri difetti, con ogni probabilità vi

avrebbe dato seguito. Il primo giudice ha quindi concluso che abbondanzialmente

non era possibile escludere a priori e nella maniera più assoluta che i

subentranti non fossero stati accettati proprio a ragione dell'intenzione dei

locatori di eseguire le modifiche apportate all'ente locato.

6.2.2 Diversamente

da quanto adducono gli appellanti, la testimonianza di __________ L__________

non ha per nulla sfumato i fatti, ma è chiara nei suoi contenuti. Da essa

traspare che i potenziali subentranti sono stati indotti in errore dall'ex

proprietario __________ M__________ – che agiva in rappresentanza dei nuovi

proprietari – allorquando questi ha detto loro che se avessero voluto

subentrare nel contratto avrebbero dovuto pagare un importo di fr. 6'000.– per

i danni esistenti (act. IV, pag. 2 verso l'alto). Questa circostanza,

segnatamente il fatto di aver detto a __________ L__________ che avrebbe dovuto

rispondere lei di danni già esistenti, è per altro stata confermata in causa dallo

stesso __________ M__________ (act. III, pag. 5 verso l'alto). La lettera spedita

dai potenziali subentranti (via fax) il 2 maggio 2008 (doc. 19 dell'inc.

DI.2008.1347) a __________ M__________ e AP 2, con la quale i primi hanno

procrastinato di due mesi – al 1° luglio 2008 – la disponibilità a subentrare

va dunque letta alla luce dell'imposizione di un onere abusivo (cfr. sopra

consid. 6.2) fatta dal rappresentante dei nuovi proprietari-locatori. Invero,

questa lettera, proprio perchè determinata dalla predetta imposizione, atta ad

indurre i subentranti a desistere dal subingresso immediato e perciò contraria

ai principi della buona fede (Chaix,

op. cit., pag. 69-70), non può essere presa in considerazione. Del resto la

volontà della coppia L__________ -L__________ __________ di subentrare nel

contratto di locazione già il 1° maggio 2008 traspare in modo chiaro dalla

medesima testimonianza di __________ L__________ (act. IV, pag. 2 verso il

mezzo). Nulla agli atti permette invece di ritenere che la coppia L__________ -L__________

__________ non avesse la concreta intenzione di subentrare il 1° maggio 2008,

non potendo per altro essere esclusa neppure l'organizzazione di un trasloco

anche in tempi molto brevi. Il fatto poi che il sopralluogo con il perito della

RC di AO 2 sia avvenuto solo il 20 maggio 2008 non è di rilievo, ritenuto, tra

l'altro, che l'opera di dissuasione messa in atto da M__________ sulla coppia L__________

-L__________ __________ risale, per ammissione dello stesso M__________, al

mese d'aprile 2008 (act. III. Pag. 4 in basso e pag. 5 in alto).

Va

anche rilevato che la volontà dei locatori di ostacolare il conduttore nella

ricerca di candidati subentranti, con un comportamento contrario alla buona

fede (Chaix, op. cit., pag.

69-70), traspare anche dalle lettere 5 maggio 2008 scritte dai primi –

congiuntamente a __________ M__________ – rispettivamente alla coppia L__________

-L__________ __________, candidata al subingresso (doc. 20 dell'inc. DI.2008.1347)

e al conduttore AO 2 (doc. 22 dell'inc. DI.2008.1347). Nella prima lettera i

locatori hanno imposto abusivamente ai candidati subentranti di rendersi

responsabili – entro tre giorni – dei danni causati dall'inquilino uscente,

pena il rifiuto da parte loro del subingresso. Nella seconda lettera, scritta

in medesima data al conduttore AO 2, i locatori davano già per acquisita la

mancata accettazione da parte dei candidati subentranti della condizione posta

e quindi la non accettazione del subingresso (doc. 22 dell'inc. DI.2008.1347). In

conseguenza all'imposizione dell'onere abusivo, la coppia L__________ -L__________

__________ ha poi in effetti comunicato il 9 maggio 2008 ai locatori la propria

rinuncia a subentrare nel contratto anche per una data successiva al 1° maggio

2008 (doc. 23 dell'inc. DI.2008.1347). In simili circostanze, le pretese dei

locatori non meritano tutela.

Anche

su questo punto l'appello deve essere respinto e la decisione del Pretore

confermata.

7. Ne

discende che l'appello va parzialmente accolto ai sensi dei considerandi, con

conseguente riforma del dispositivo n. 4 della decisione impugnata, senza

necessità di riformare il giudizio su tassa di giustizia, spese e ripetibili,

vista l'esiguità dell'accoglimento. Non v'è d'altro canto motivo per modificare

la data di decorrenza degli interessi di mora, che gli appellanti hanno fatto

valere nella richiesta di giudizio senza spendere neppure una parola per

motivare la pretesa.

La

tassa di giustizia e le spese di seconda istanza seguono la soccombenza,

ritenuto che il valore litigioso della procedura d'appello ammonta a fr. 8'758.75

(fr. 10'846.10 ./. fr. 2'087.35), con una vittoria per gli appellanti per

complessivi fr. 940.– (cfr. consid. 6.1.1 e 6.1.2). Non si assegnano ripetibili

agli appellati, non avendo essi presentato osservazioni all'appello.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148

CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 14 dicembre 2009 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 3 dicembre 2009 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 4, è così riformata:

1. invariato

2. invariato

3. invariato

4. L'istanza 23 ottobre 2008 nella

misura in cui è presentata nei confronti di AO 2 è parzialmente accolta.

§

Di conseguenza Christian Vitali è condannato a versare a AP 1 e AP 2 l'importo

di fr. 3'027.35 oltre interessi al 5% dal 23 settembre 2008.

§§

L'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________ è mantenuta.

5. invariato

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 200.-

b)

spese fr. 50.-

Totale

fr. 250.-

da

anticiparsi dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido nella misura

di 8/9 e per il resto a carico di AO 2. Non si assegnano ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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