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Decisione

12.2009.227

Società semplice - scioglimento e liquidazione - comproprietà - scioglimento e divisione in natura degli utili

29 novembre 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i soci l’utile conseguito. Stante il principio dell’unità della liquidazione

della società semplice (TF 20 luglio 1999 4C.85/1999 consid. 4; Rep. 1975 p. 289; II CCA 20 ottobre 1999 inc. n. 12.1999.161, 7 aprile 2000 inc. n.

12.1999.232), le somme di spettanza degli attori, nonostante le loro reiterate

richieste, devono pertanto essere restituite loro solo al momento dello

scioglimento e della conseguente liquidazione della società, che coincide di

fatto con la data di costituzione della comproprietà, ritenuto che gli

interessi sono dovuti solo da allora, momento in cui il convenuto ne ha ritardato

il versamento (art. 400 cpv. 2 CO in relazione con l’art. 540 cpv. 1 CO).

Come

detto (cfr. supra consid. 11.2.2), dopo quella data, l’utile della

comproprietà è invece stato gestito ed è tuttora detenuto dall’amministratore

giudiziario, di modo che il convenuto da quel momento non è più tenuto né a

render conto, né a restituire eventuali importi da lui non detenuti, che

nemmeno possono così maturare interessi (non avendone egli ritardato il

versamento).

Il convenuto

può in definitiva essere obbligato a pagare solo gli interessi moratori

sull’utile complessivamente generato fino al 24 marzo 2005 (di fr. 85'541.50; 1998:

fr. 8'312.-, 1999: fr. 8'077.20, 2000: fr. 14'645.50, 2001: fr. 13'225.20,

2002: fr. 13'869.80, 2003: fr. 14'330.90, 2004: fr. 13'080.90), e non è invece

tenuto a pagare gli interessi sugli utili annuali netti generati dopo quella

data e meglio per gli esercizi 2005, 2006, 2007 e 2008.

16. In

questa sede il convenuto ha infine chiesto di annullare i dispositivi (n. 1.2 e

1.3) con cui il Pretore lo aveva condannato al pagamento di fr. 30'774.26 più

accessori e aveva ordinato all’amministratore giudiziario di accreditare a

favore degli attori fr. 123'269.34. Nel suo appello la censura al giudizio di prime

cure non è tuttavia motivata, sicché il gravame, su questo punto, dev’essere

dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).

17. Ne

discende il parziale accoglimento dell’appello principale, limitatamente a quanto

stabilito nel consid. 15 (per altro in misura marginale, siccome concernente un

aspetto accessorio, cfr. art. 5 cpv. 2 CPC/TI), e l’irricevibilità dell’appello

adesivo.

La tassa

di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate sulla base di un

valore litigioso di fr. 85'862.65 (fr. 154'043.60 ./. fr. 68'180.95), e gli

oneri processuali della procedura di appello adesivo, calcolati sulla base di

un valore litigioso di fr. 22'322.04 (fr. 176'365.64 ./. fr. 154'043.60),

seguono la soccombenza integrale o pressoché integrale delle parti (art. 148

CPC/TI), ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alle parti vincenti o comunque

prevalentemente vincenti in questa sede, il convenuto non avendo presentato

osservazioni all’appello adesivo e gli attori avendo inoltrato osservazioni

tardive all’appello principale.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 dicembre 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 19 novembre 2009 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1.3 Di conseguenza AP 1, __________,

è condannato a pagare in solido a AO 1 e AO 2, __________ (in ragione di metà

ciascuno), l’importo di complessivi fr. 30'774.26 oltre interessi al 5% dal 24

marzo 2005 su fr.

85'541.50.

Considerandi

II. Gli oneri processuali della procedura d’appello di complessivi fr. 2’500.-

(tassa di giustizia di fr. 2’450.- e spese di fr. 50.-), già anticipati, sono a

carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

III. L’appello adesivo 25 gennaio 2010 di AO 1 e AO 2 è irricevibile.

IV. Gli oneri processuali della procedura d’appello adesivo di

complessivi fr. 750.- (tassa di giustizia di fr. 700.- e spese di fr. 50.-)

sono a carico degli appellanti adesivamente in solido. Non si attribuiscono

ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

(pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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