12.2009.228
Incidente stradale - risarcimento del danno - legittimazione della succursale - Doppelvertretung
22 novembre 2011Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.228
Data decisione, Autorità:
22.11.2011, IICCA
Titolo:
Incidente stradale - risarcimento del danno - legittimazione della succursale - Doppelvertretung
CAPACITÀ PROCESSUALE
INCIDENTE
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
SUCCURSALI
art. 32 CO
art. 97 cf. 4 CPC-TI
art. 65 LCSTR
Incarto n.
12.2009.228
Lugano
22 novembre
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1999.509
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 1°
luglio 1999 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 40'056.55
oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva, limitatamente a tale
importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo 2,
somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 29'364.25;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 16 novembre 2009 ha accolto per fr. 25'921.45 oltre interessi ed accessori;
appellante
la convenuta con atto di appello 14 dicembre 2009, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 18 gennaio 2010 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
4 luglio 1997, a __________, si è verificato un incidente della circolazione,
che ha visto coinvolti da una parte E__________ __________, cittadino straniero
domiciliato all’estero, alla guida di un’auto immatricolata e assicurata
all’estero (cfr. doc. I° rich.) e il cui assicuratore RC delegato per la
Svizzera era AP 1, e dall’altra RA 1. A seguito dell’incidente, avvenuto per
esclusiva responsabilità di E__________ __________, RA 1, che allora svolgeva
tra l’altro l’attività accessoria di amministratore della società AO 1, ha riportato alcune ferite, che ne hanno causato l’incapacità lavorativa - prima totale e poi parziale
- per diversi mesi.
2. Con
la petizione in rassegna, promossa in virtù dell’art. 65 cpv. 1 LCStr ed avversata
dalla controparte, AO 1 - che nelle more della causa ha mutato la sua ragione
sociale in AO 1 - ha chiesto la condanna della casa madre francese di AP 1 -
che nel frattempo ha a sua volta mutato la sua ragione sociale in AP 1 - al
pagamento di fr. 40'056.55 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva,
per tale importo, dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Zurigo
2, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 29'364.25 (recte: fr.
29’864.25). Essa, professandosi cessionaria delle pretese delRA 1, ha in ultima analisi chiesto il risarcimento della perdita di guadagno da lui patita quale suo amministratore
(fr. 25'921.45, pari all’80% della retribuzione semestrale pattuita in fr.
40'000.-, per il periodo luglio 1997 - fine aprile 1998, tenuto conto del grado
di incapacità lavorativa accertato) e dei relativi contributi sociali a carico
del datore di lavoro (fr. 3'942.80), somme nel frattempo già anticipategli
dalla società a titolo di prestito.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto respinto l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva, ritenendo corretta la scelta dell’attrice di
azionare non la succursale di Zurigo della convenuta, priva di capacità di
stare in lite, ma la sua casa madre francese. Nel merito il giudice di prime
cure ha quindi ritenuto fondata solo la pretesa avente per oggetto il
risarcimento della perdita di guadagno patita dalRA 1 quale amministratore, a
suo giudizio validamente ceduta all’attrice (doc. AW), poco importando a quel
proposito se quella somma (fr. 25'921.45) era nel frattempo già stata
anticipata a quest’ultimo dall’attrice con l’obbligo per lui di restituirla
solo se l’assicuratore RC di E__________ __________ non l’avesse corrisposta
all’attrice: da una parte l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al semestre per
il calcolo dell’indennità per la perdita di guadagno trovava riscontro nella
documentazione agli atti (cfr. la relazione dell’amministrazione 1997 nella
doc. rich. V°) e in parte anche nella deposizione del teste F__________ __________),
l’aumento dell’indennità a favore dell’amministratore essendo stato deciso dalla
società alla luce delle buone prospettive di sviluppo (cfr. la testimonianza F__________
__________ e il rapporto di gestione 1996 nella doc. rich. V°); dall’altra
l’importo di fr. 25'921.45 corrispondeva all’importo base di fr. 40'000.- al
semestre ridotto all’80% e calcolato sul periodo ufficiale di incapacità
lavorativa nei diversi gradi (cfr. atto VIIIa e certificato medico annesso;
conclusioni p. 10; doc. X), tanto più che, per la verità, in sé le modalità di
calcolo di tale somma (se non per l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al
semestre), come pure il nesso di causalità con l’incidente, neppure erano stati
contestati. La pretesa relativa ai contributi sociali a carico del datore di
lavoro (fr. 3'942.80) è per contro stata respinta. Di qui l’accoglimento della
petizione limitatamente a fr. 25'921.45 più interessi ed accessori.
4. Dell’appello
della convenuta, che chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di
respingere anche la pretesa di fr. 25'921.45 e con ciò l’intera petizione, e
delle osservazioni dell’attrice, che postula invece la reiezione del gravame,
si dirà, per quanto necessario nei prossimi considerandi.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come
del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
6. L’attrice
ha sollevato prudenzialmente l’eccezione di tardività dell’appello, datato 14
dicembre 2009, ipotizzando che la sentenza sia stata notificata alla convenuta
il 23 novembre 2009. A torto. La sentenza impugnata reca la data del 16
novembre 2009 ed è stata intimata alle parti, tramite i loro patrocinatori,
venerdì 20 novembre 2009. Essa è pertanto stata ricevuta da loro al più presto
lunedì 23 novembre 2009, sicché il termine d’impugnazione di 20 giorni (art.
308 cpv. 1 CPC/TI) iniziava a decorrere solo l’indomani (art. 131 cpv. 1 CPC/TI),
martedì 24 novembre 2009, e giungeva a scadenza il 13 dicembre 2009, domenica,
con conseguente riporto al prossimo giorno feriale (art. 131 cpv. 3 CPC/TI),
ossia a lunedì 14 dicembre 2009. Dal che la tempestività dell’appello, dato
alla posta effettivamente quel giorno, che può così essere vagliato nel merito.
7. Con
la prima censura d’appello la convenuta ripropone l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva, osservando che la causa doveva essere promossa nei
confronti della sua succursale di Zurigo. Il rilievo è al limite del temerario.
Come giustamente rilevato dal Pretore, nel diritto svizzero - applicabile alla
fattispecie ed in particolare anche alla succursale in Svizzera di una società
straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP) - la succursale, nonostante l’autonomia
economica di cui dispone, è priva di esistenza giuridica e non ha la capacità
di essere parte (Vischer, Zürcher
Kommentar, 2ª ed., n. 11 ad art. 160 LDIP; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 13 ad art. 38; DTF 130 III 58 consid. 6.2; TF 10 ottobre 2005
4P.146/2005 consid. 5.2.2 pubbl. in RtiD II-2006 N. 34c; II CCA 20 febbraio
2009 inc. n. 12.2008.57, 22 marzo 2010 inc. n. 12.2007.15, 22 febbraio 2011
inc. n. 12.2009.87 e 90). Tanto basta per respingere la censura. In questa sede
la convenuta non ha oltretutto nemmeno censurato l’assunto pretorile in tal
senso, che già per questo avrebbe dovuto essere considerato assodato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art.
307), limitandosi ad affermare che quel principio non era stato contestualizzato.
Sennonché le circostanze da lei evocate - per altro per la prima volta e con
ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) in questa sede - a questo
proposito, ed in particolare il fatto che nel 1998, 1999 e 2004 l’attrice
avrebbe avviato nei confronti della sua succursale di Zurigo una procedura
esecutiva e altre tre cause, è del tutto privo di rilevanza per la fattispecie
che qui ci occupa, tanto più che semmai solo la procedura esecutiva (doc. AD)
concerneva le parti qui in causa (le cause di cui ai doc. W e AE essendo state
promosse da __________ e l’altra da lei menzionata - di cui per altro non vi è
nulla agli atti - opponendo a suo dire RA 1 al __________); privo di qualsiasi
fondamento è poi l’assunto secondo cui quei fori avrebbero creato la litispendenza
per la causa che ci occupa.
8. La
convenuta eccepisce in seguito la nullità materiale della cessione a favore
dell’attrice (doc. AW). Essa rileva in sostanza che la parte lesa restava il
solo legittimato a far valere in causa la sua pretesa; che agli atti risultava
solo il doc. AW, atto privato di mutuo, che esulava dalla procedura in corso e
che quindi era inconferente per i fini di causa; che dall’esame dell’accordo di
cui al doc. AW si sarebbe potuto desumere che si trattava di un importo dato
per coprire i costi dell’assistenza legale fornita dal legale medesimo per
ottenere le prestazioni risarcitorie della convenuta; che la cessione era stata
stipulata tra le medesime persone; e che vi era il legittimo dubbio che la
cessione celasse un potenziale arricchimento della parte lesa (appello p. 6
seg.). La censura è irricevibile, le circostanze alla base della stessa essendo
state sollevate dalla convenuta per la prima volta solo in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). Essa sarebbe stata per altro irricevibile anche per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), le ragioni alla base
della sua richiesta essendo state esposte in modo confuso e non sufficientemente
comprensibile. E comunque sarebbe stata infondata anche nel merito, non essendo
per nulla chiaro come le stesse possano comportare l’eventuale nullità della
cessione di cui al doc. AW.
9. La
convenuta eccepisce poi anche la nullità formale del contratto di cessione a
favore dell’attrice (doc. AW), rilevando come lo stesso sarebbe stato sottoscritto
dalRA 1 in una situazione di doppia rappresentanza e di conflitto di interessi.
La censura è anche in questo caso irricevibile, la circostanza alla base della
stessa essendo stata sollevata dalla convenuta per la prima volta solo in
questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), ritenuto che in prima istanza
essa si era limitata ad evidenziare un’altra questione e meglio il fatto che
quel documento era firmato da persone non aventi diritto di firma per la
società attrice (replica p. 4), aspetto di cui non sembra ora essersi più
prevalsa. Fosse anche stata ricevibile, l’eccezione sarebbe comunque stata
destinata all’insuccesso. La convenuta dimentica in effetti che il contratto di
cessione tra cedente e cessionario può venire in essere anche per atti
concludenti (Girsberger, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 15 ad
art. 164 CO) e che se è vero che il fatto di contrarre con sé stesso ("Selbstkontrahieren"
o "Selbsteintritt") o di contrarre contemporaneamente quale
rappresentante o organo di due persone diverse ("Doppelvertretung"
rispettivamente "Doppelorganschaft") non è di principio lecito
(Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 1439; Fellmann, Berner
Kommentar, n. 119 ad art. 398 CO; Zobl, Probleme der organschaftlichen
Vertretungsmacht, in: ZBJV 1989 p. 301 seg.), è però altrettanto vero che la
situazione è diversa se per la particolare natura del contratto sia escluso un
pericolo di danno al mandante rispettivamente non siano posti a confronto
interessi contrastanti oppure se il mandante vi abbia consentito anche solo per
atti concludenti (DTF 89 II 326, 95 II 617; Guhl/Merz/Koller, Das
Schweizerische Obligationenrecht, 8ª ed., p. 148; Bizzozero, Le contrat de gérance de fortune, p. 122 segg.; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, op. cit., n. 1440; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, p. 351 N. 121 segg.; Fellmann,
op. cit., N. 120 seg. ad art. 398 CO; Zobl, op. cit., p. 302 seg.; TF 29 agosto
2000 5C.137/2000 consid. 4, 4 dicembre 2001 5C.261/2001 consid. 6c; II CCA 30 novembre 1994 inc. n. 114/94, 11 marzo 1998 inc. n. 12.97.257, 20 settembre 1999
inc. n. 10.98.20, 1° febbraio 2000 inc. n. 10.1996.9, 9 maggio 2000 inc. n.
12.2000.17, 13 settembre 2001 inc. n. 12.2000.217, 26 ottobre 2007 inc. n.
12.2007.102, 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255). Ora, nel caso di specie è incontestabile
che la conclusione di un contratto di cessione a favore dell’attrice sia di
natura tale da escludere un qualsiasi pericolo di danno alla stessa, tanto più
che essa ha in ogni caso dimostrato di aver aderito per atti concludenti a quell’accordo,
chiedendo dapprima a proprio nome il risarcimento del danno patito dalRA 1
(doc. X), avviando poi personalmente una procedura esecutiva nei confronti
della convenuta (doc. AD) ed inoltrando quindi la presente causa. Ad ulteriore
conferma del fatto che il doc. AW era stato sottoscritto con il consenso
dell’attrice, si osserva oltretutto che lo stesso era stato a quel momento firmato
in suo nome anche da due suoi azionisti (sia pure privi del diritto di firma,
che in effetti spettava solo alRA 1, cfr. doc. A).
10. Nel
prosieguo del suo esposto la convenuta rimprovera al Pretore di non aver esaminato
se RA 1 fosse stato attivo per l’attrice in qualità di lavoratore dipendente o
di indipendente, evidenziando poi che nel primo caso la parte lesa non avrebbe
subito alcun danno e nel secondo che essa aveva comunque ricevuto un prestito e
quindi si trattava semmai di un’entrata e non di un mancato guadagno da risarcire.
Nella misura in cui è ricevibile, la censura è infondata.
Non è
innanzitutto vero che il Pretore non abbia chiarito o specificato se RA 1 aveva
lavorato per l’attrice in qualità di dipendente o di indipendente. Il giudice
di prime cure, pur non avendolo invero detto espressamente, ha in effetti
lasciato intendere che quest’ultimo aveva agito in qualità di mandatario
indipendente, tanto è vero che ha parlato di una sua attività accessoria
(sentenza p. 2) e della pattuizione di un onorario o di un’indennità a suo
favore (sentenza p. 2 e 5). E d’altro canto egli nemmeno sarebbe stato tenuto
ad approfondire la questione, visto e considerato che negli allegati di replica
(p. 4 e 6) e di duplica (p. 4 e 5) le parti si erano date atto che costui aveva
per l’appunto agito in qualità di mandatario indipendente.
Ammesso
con ciò un suo intervento quale indipendente, nulla permette di concludere che
la pretesa di risarcimento del danno di quest’ultimo, poi ceduta all’attrice,
costituisca un danno di riflesso dell’attrice o comunque un danno non
risarcibile. Il fatto che egli abbia in precedenza ricevuto un prestito
dall’attrice (sulla questione, cfr. pure il consid. 11), per definizione da
restituire, non significa in effetti che la sua perdita di guadagno sia così già
stata risarcita e che in tal modo egli non possa più cedere all’attrice quella
sua pretesa risarcitoria. Quanto poi all’eventualità che egli disponesse di
un’assicurazione privata per perdita di guadagno per indipendenti, che escluderebbe
l’esistenza di un suo pregiudizio, la stessa è stata ipotizzata dalla convenuta
(che per altro sembrerebbe escluderne l’esistenza, cfr. appello p. 10) per la
prima volta, e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), solo in
questa sede.
11. La
convenuta rimprovera inoltre al Pretore di aver ritenuto che la somma di fr.
25'921.45 versata a suo tempo dall’attrice alRA 1 costituiva un anticipo della
pretesa risarcitoria dovuta da E__________ __________ o dal suo assicuratore RC
(con l’obbligo per lui di restituirla solo se costoro non l’avessero pagata
all’attrice cessionaria) e non invece un prestito (con quelle particolari
modalità di restituzione). A ragione. Quella costruzione giuridica parla in
effetti chiaramente a favore della pattuizione di un contratto di prestito, la
cui esistenza, evidente già dal solo tenore dell’accordo (doc. AW; cfr. pure il
teste F__________ __________), era per altro già stata pacificamente ammessa dalle
parti negli allegati preliminari (cfr. replica p. 4 e 6 e duplica p. 4).
Sennonché, la nuova qualifica giuridica da attribuirsi all’accordo tra l’attrice
e RA 1 non migliora in alcun modo la posizione della convenuta, che da parte
sua nemmeno ha ritenuto di spiegarne le eventuali conseguenze pratiche.
12. L’ultima
censura d’appello attiene alla quantificazione del danno. A questo proposito la
convenuta ha dapprima osservato di aver contestato in prima sede che la pretesa
di perdita di guadagno si basava su un potenziale reddito futuro mai
concretizzatosi neppure dopo il dicembre 1999, tant’è che l’attrice, pur avendo
sino ad allora incassato onorari contenuti, aveva indicato un tanto improvviso
quanto inspiegato balzo del reddito annuale delRA 1 (da fr. 15'240.- annui a
fr. 40'000.- semestrali) proprio al momento della richiesta di risarcimento.
Essa ha quindi rilevato che la sentenza donava “forza probante certa ai …
documenti contabili prodotti dall’attrice ed ad un teste in stretta attività
con l’attrice medesima, per poi concludere che “in sé la modalità di calcolo di
tale importo (se non per l’importo di riferimento di fr. 40'000.- al semestre),
come pure il nesso di causalità (…) non sono contestati” (pag. 5, §3)”,
concludendo che “di nuovo, con risposta 22 novembre 1999 e replica 3 aprile 2000” essa aveva “utilizzato chiare e inopinabili formulazioni per contestare la pretesa nel suo insieme,
ma di ciò non si è tenuto conto” (appello p. 11). La censura è irricevibile per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la convenuta non
essendosi confrontata criticamente con la diversa argomentazione pretorile -
secondo cui, in sintesi, da una parte l’importo di riferimento di fr. 40'000.-
al semestre deciso dall’attrice alla luce delle prospettive di sviluppo trovava
riscontro in alcuni documenti o testimonianze e dall’altra il nesso di
causalità e la modalità di calcolo dell’importo di fr. 25'921.45,
corrispondente comunque alla perdita di guadagno delRA 1 a seguito dell’incidente, non erano di per sé state nemmeno contestate - ed in particolare non
avendo spiegato per quali motivi di fatto e di diritto la stessa sarebbe errata
e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309). Oltretutto il semplice richiamo o rinvio
alle allegazioni formulate negli allegati preliminari non costituisce una
valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 21 ad art. 309) e lo stesso deve valere per il riassunto di quelle
eventuali allegazioni.
13. Ne
discende la reiezione del gravame, nella limitata misura in cui è ricevibile,
ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura
d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 25'921.45, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 14 dicembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui
è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 850.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
900.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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