Lexipedia

Decisione

12.2009.23

Esistenza di un mutuo - apprezzamento delle prove

5 luglio 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 29 ottobre 2006, AO 1 si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione

di __________, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr.

29'250.– oltre interessi e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte

ai PE n. __________ e n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di

Mendrisio. Essa ha sostenuto di aver concesso in tre occasioni dei prestiti a AP

1, senza il rilascio di ricevute a motivo della relazione sentimentale tra loro

esistente. Secondo l'attrice, fr. 6'000.– sarebbero da lei stati consegnati a AP

1 il 16 febbraio 2003, per il tramite di terza persona, per permettergli di

saldare dei debiti, fr. 15'000.– sarebbero stati da lei consegnati a AP 1 il 28

luglio 2003, per far fronte a spese causate dalla procedura di divorzio e

saldare fatture arretrate, mentre il 20 gennaio 2004 avrebbe concesso a AP 1 un

prestito di fr. 10'000.–, che quest'ultimo avrebbe a sua volta mutuato ad un

amico. L'attrice ha sostenuto che il convenuto avrebbe restituito i prestiti

suddetti in ragione di soli fr. 5'650.–, da ciò uno scoperto, per i prestiti,

di fr. 25'350.–. Sempre secondo l'attrice, il convenuto si sarebbe anche

appropriato indebitamente di fr. 3'900.–, soldi che lei avrebbe consegnato a AP

1 perché provvedesse a versarli quale ammortamento di un debito da lei

contratto con la Banca __________. La pretesa complessiva di fr. 29'250.–

deriva dunque dai prestiti e dall'appropriazione indebita rimasti, a suo dire,

non restituiti. Con risposta 5 gennaio 2007, il convenuto ha contestato le

pretese dell'attrice, riconoscendo di aver ricevuto in donazione fr. 9'511.25,

soldi di cui AO 1 avrebbe in seguito chiesto la restituzione, cambiando idea

sulla donazione. Egli avrebbe allora restituito volontariamente fr. 5'650.–. Il

convenuto ha per finire riconosciuto di dovere ancora all'attrice unicamente

l'importo di fr. 3'861.25 (fr. 9'511.25 ./. 5'650.–), ma ha posto in

compensazione un credito di fr. 3'000.–, che egli avrebbe utilizzato per pagare

rate scoperte del leasing dell'autovettura BMW serie 3 Diesel intestata, a suo

dire, all'attrice e al di lei compagno __________ L__________. AP 1 ha contestato inoltre l'asserito prestito di fr. 10'000.–, rilevando che i soldi in questione erano

stati in realtà mutuati ad __________ __________ D__________. Con la replica e

la duplica le parti si sono confermate nelle proprie considerazioni e

richieste. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste

nelle conclusioni scritte del 30 luglio 2008, rispettivamente 31 luglio 2008.

C. Con

sentenza 18 dicembre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione per

fr. 18'250.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2006 su fr. 14'350.– e dal 26

ottobre 2006 su fr. 3'900.–, rigettando l'opposizione al precetto esecutivo n.

647536 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ limitatamente

all'importo di fr. 15'350.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2006 e ponendo la

tassa di giustizia (fr. 1'200.–) e le spese per 1/3 a carico dell'attrice e per

la rimanenza a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere a

AO 1 fr. 1'200.– per ripetibili. Il primo giudice, scartata la tesi del

convenuto che i versamenti siano avvenuti a titolo di donazione, basandosi

sulla deposizione di __________ G__________, ha ritenuto che l'ammontare dei

prestiti concessi da AO 1 ammontava a complessivi fr. 30'000.–. Il Pretore ha

rilevato che la corresponsione di una tale somma rientrava ampiamente nelle

possibilità finanziarie dell'attrice. Egli ha tuttavia dedotto i fr. 10'000.–

che l'attrice ha sostenuto di aver prestato a AP 1, che a sua volta li avrebbe

mutuati a D__________. Secondo il primo giudice, per detto importo, dalle

emergenze istruttorie non era possibile stabilire con chiarezza l'identità del

mutuante, emergendo in particolare dalla deposizione di __________ D__________

come l'attrice si sia fatta parte attiva nell'incasso del prestito in oggetto,

dichiarandosi più volte creditrice di D__________. Il Pretore non ha per contro

ammesso la compensazione opposta dal convenuto nella misura di fr. 3'000.–, in

quanto, a prescindere dall'importo, contestato, secondo il primo giudice i

versamenti in questione concernevano __________ L__________, sola parte al

contratto di leasing e quindi non erano opponibili in compensazione. Il Pretore

ha per contro ammesso l'appropriazione indebita di fr. 3'900.– da parte del

convenuto, ciò con riferimento a quanto deposto dalla teste __________ G__________.

D. Con

appello 16 gennaio 2009, AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel

senso di respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Con osservazioni 24 febbraio 2009, AO 1 postula la reiezione

del gravame e la conferma della decisione impugnata, pure con protesta di spese

e ripetibili.

considerato

in diritto: 1. L'appellante si aggrava sostenendo che il Pretore avrebbe applicato

in modo non corretto l'art. 90 CPC (appello, punto 2 pag. 3-4).

1.1 Secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta le prove secondo il suo

libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione

nella sentenza. La norma, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso

che al giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della

valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare

unicamente con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa

secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.

90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174).

1.2 Sul

tema dell'esistenza dei mutui, l'appellante obietta di aver sempre negato di

aver ricevuto in prestito somme di denaro da parte dell'attrice e che la

restituzione da parte sua di somme di denaro non prova l'esistenza di un contratto

di mutuo. Gli SMS riportati in sentenza non indicherebbero inoltre cifre esatte

e non darebbero riferimenti concreti sui prestiti. Le argomentazioni non sono

di rilievo e non inficiano di certo l'apprezzamento fatto dal primo giudice

sulla forza probante degli SMS menzionati nella sentenza di primo grado –

spediti dal convenuto all'attrice e da questa ricevuti in data 22 maggio 2005,

5 giugno 2005 e 10 giugno 2005 – nello smentire le affermazioni di AP 1 secondo

cui AO 1 gli avrebbe dato il denaro “a titolo gratuito”

(act. II, pag. 4 verso l'alto). Del resto il convenuto non ha escluso che,

“dati i rapporti esistenti tra le parti” potesse trattarsi effettivamente di

prestiti, concessi, a suo dire, o “a titolo grazioso, vale a dire senza

corresponsione di interessi” (act. II, pag. 12 verso il basso). Comunque nella

fattispecie in esame non è in discussione la corresponsione di interessi, né

tantomeno l'esigibilità della pretesa in conseguenza alla scadenza dei prestiti.

Non è dunque censurabile l'apprezzamento delle prove in base al quale il

Pretore ha ritenuto – con riferimento a quanto sostenuto dal convenuto in prima

sede, ai predetti SMS e alle restituzioni di denaro comunque effettuate da AP 1

– che effettivamente l'attrice ha prestato delle somme di denaro al convenuto.

L'appello su questo punto cade pertanto nel vuoto.

1.3 In

relazione all'entità dei prestiti, l'appellante si aggrava per il fatto che il

primo giudice si sarebbe basato sulla testimonianza di __________ G__________,

da lui ritenuta “più che dubbiosa” e “per niente affidabile”, per i rapporti di

amicizia esistenti con l'attrice, per l'esistenza, a suo dire, di una “sorta di

conflitto di interessi” per un prestito pure da lei ricevuto dall'attrice e per

un'asserita “palese contraddizione” della deposizione nella misura in cui farebbe

risalire la sua conoscenza del mutuo ad un periodo anteriore alla concessione

del prestito.

Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto

un profilo soggettivo, per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza,

rispettivamente d’amicizia, con una delle parti, rispettivamente per

l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di

una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata

unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti

dal teste e quelli desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura ticinese massimato e commentato, no. 75 ad art. 90

CPC). Il fatto – sostenuto dall'appellante – che l'attrice e la teste __________

G__________ “intrattengano una profonda amicizia”, si conoscano “da molto

tempo” e provengano “tutte e due dal Mozambico”, non è sufficiente ad intaccare

la credibilità della teste. Non emergono del resto gravi discordanze tra i

fatti descritti da __________ G__________ e le risultanze degli atti, né

tantomeno l'appellante ne indica. La circostanza poi che la teste abbia fatto

risalire a “circa 5” anni prima, rispetto alla sua deposizione, il fatto di

aver saputo dal convenuto che AO 1 gli aveva prestato

fr. 30'000.– e che vi sia una divergenza di qualche mese rispetto alla data

indicata dall'attrice per il primo prestito e di circa un anno rispetto

all'ultimo prestito, non permette di ritenere non credibile la deposizione. La teste non ha d'altronde indicato una data precisa, ma approssimativa e questo

avvalora semmai la sua credibilità nella misura in cui ha anche sostenuto che __________

le aveva “parlato parecchie volte dei prestiti che aveva ricevuto” da AO 1

(act. XII, pag. 14 verso il mezzo). Il fatto poi che __________ G__________

possa essere stata influenzata nella sua deposizione da una “sorta di conflitto

di interessi” per un prestito che avrebbe pure lei ricevuto in passato

dall'attrice, è una mera ipotesi di AP 1. Del resto l'appellante, sostenendo

l'ipotesi della pretesa influenza, utilizza l'espressione condizionale,

sottolineata dalla più che esplicita dicitura “il condizionale è d'obbligo”

(appello, pag. 5 verso l'alto). Non è pertanto necessario dilungarsi su detto

argomento, non suffragato da prove o indizi. Non può poi essere ritenuta grave

– e tale da intaccare la credibilità della teste G__________ – la discordanza, per

altro solo apparente, tra gli importi del prestito che G__________ sostiene di

aver ricevuto per sé dall'attrice [“fr 5'000.–” (act. XII, pag. 14 verso

l'alto)] e quelli dichiarati da AO 1 [“fr. 50/100.– quando capitava” (act. XV,

pag. 20 nel mezzo)]. Dalle dichiarazioni della teste G__________ e dell'attrice

si trova semmai conferma della credibilità della teste, vista la concordanza

nell'ammettere prestiti – palesemente non pertinenti con l'oggetto del litigio

– e la loro restituzione. Neppure è di rilievo la circostanza che, per finire,

il Pretore abbia ritenuto di non poter stabilire con chiarezza l'identità del

mutuante dell'importo di fr. 10'000.– finiti nelle mani di __________ D__________

ed abbia, di conseguenza, dedotto il predetto importo dalla cifra complessiva

del prestito, ricostruita in fr. 30'000.– grazie alla deposizione di __________

G__________. Questa circostanza non inficia la credibilità della teste. Non è

infatti contestato che la firma apposta sul documento C appartenga ad __________

D__________ e che, con la stessa, quest'ultimo ha attestato – nonostante

l'appellante si proclami “incosciente prestanome” – di aver ricevuto in

prestito il 20 gennaio 2004 da AP 1 l'importo di fr. 10'000.–, da restituirsi

“in 24 rate di fr. 573.– al mese, partendo da febbraio 2004 per un totale di

fr. 13'752.–”. Il coinvolgimento diretto di AP 1 nel tentativo di recuperare i

soldi dalla moglie di __________ D__________, la sottoposizione a quest'ultima

– che negava l'esistenza del debito – da parte del convenuto di “un foglio” con

“la firma dell'A__________” e l'agitazione da lui appalesata in tale contesto

(act. VII, pag. 10 nel mezzo), avvalorano la tesi dell'attrice secondo cui i

soldi vennero da lei prestati al convenuto allo scopo di essere mutuati a D__________

con beneficio di interessi. Le argomentazioni d'appello cadono pertanto

nuovamente nel vuoto.

1.4 Irricevibili

risultano poi le precisazioni di pag. 6 (dall'alto fin verso il basso)

dell'appello. Trattasi in effetti di semplici ricopiature di considerazioni

delle conclusioni (act. XVIII, pag. 3), che non si confrontano con la sentenza

impugnata, ma ripropongono argomentazioni già evase in primo grado in parte a

favore dell'appellante (RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). Per altro, il rapporto

di mutuo esistente tra le parti e l'entità dei prestiti – come

rettamente evidenziato dal primo giudice e non confutato validamente

dall'appellante – risultano già sufficientemente provati dai menzionati SMS e

dalla deposizione di __________ G__________. Dagli atti non risulta poi che le

parti abbiano pattuito particolari termini o condizioni per la restituzione dei

prestiti. La richiesta formulata per scritto in data 24 gennaio 2006 (doc. F) di

restituire gli importi prestati entro sei settimane, costituisce dunque valida

messa in mora a norma dell'art. 318 CO. Né il convenuto – cui incombeva semmai

l'onere della prova (art. 8 CC) – ha d'altronde provato l'esistenza di altri

“obblighi di restituire” contrattualmente pattuiti. Le argomentazioni d'appello

devono pertanto nuovamente essere respinte.

1.5 L'appellante

si aggrava inoltre sostenendo che “anche il riconoscimento da parte della

Pretura della somma di fr. 3'900.– quale appropriazione indebita commessa dal

signor AP 1 ai danni della signora AO 1” sarebbe errata in quanto “solamente basata sulla contestata testimonianza della teste G__________”, rinviando

“sull'affidabilità della stessa” a quanto detto in altri punti dell'appello.

Già s'è detto che non vi sono elementi per ritenere non credibile la teste __________

G__________. Detto argomento, sostenuto in relazione all'appropriazione

indebita solo in sede d'appello – nella misura in cui in prima sede il

convenuto si era limitato a sostenere che “nessun testimone ha testimoniato in

merito a quest'importo” (act. XVIII, in basso) – risulta del resto irricevibile

in quanto tardivo (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per il medesimo motivo vanno

dichiarate irricevibili, le restanti argomentazioni – comunque prive di rilievo

– del punto 4 pag. 7 dell'appello. Il gravame cade pertanto nuovamente nel

vuoto.

Considerandi

2.

Il

gravame va dunque integralmente respinto senza ulteriore disamina e la

decisione del Pretore confermata. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede,

calcolate tenendo conto del valore litigioso di fr. 18'250.–,

seguono l'integrale soccombenza dell'appellante.

Per i quali motivi,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

19.

gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 650.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

700.

-

anticipati

dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'onere di rifondere inoltre alla

parte appellata complessivi fr. 900.– a titolo di ripetibili

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster