12.2009.23
Esistenza di un mutuo - apprezzamento delle prove
5 luglio 2010Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.23
Data decisione, Autorità:
05.07.2010, IICCA
Titolo:
Esistenza di un mutuo - apprezzamento delle prove
APPELLO
APPREZZAMENTO
MUTUO
art. 312 CO
art. 90 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.23
Lugano
5 luglio 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.127
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione 29
ottobre 2006 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
RA 2
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 29'250.– oltre interessi e il rigetto
dell'opposizione interposta ai PE n. __________ e n. __________ dell'Ufficio
esecuzioni e fallimenti di __________, domande avversate integralmente dal
convenuto;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 18
dicembre 2008 accogliendo parzialmente la petizione per fr. 18'250.– oltre
interessi al 5% dal 7 marzo 2006 su fr. 14'350.– e dal 26 ottobre 2006 su fr.
3'900.–, rigettando l'opposizione al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ limitatamente all'importo di
fr. 15'350.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2006 e ponendo la tassa di
giustizia (fr. 1'200.–) e le spese per 1/3 a carico dell'attrice e per la
rimanenza a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere a AO
1 fr. 1'200.– per ripetibili;
appellante il convenuto che con atto di appello 16
gennaio 2009 chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere
la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 24 febbraio 2009
postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Tra il 2003 e la fine del 2005, AO
1 e AP 1 hanno avuto una relazione sentimentale. Terminata
la relazione, con scritto 24 gennaio 2006 (doc. F), AO 1 ha chiesto a AP 1 il pagamento di complessivi fr. 26'250.–, a saldo del rimborso di importi a lui
mutuati e di appropriazioni indebite avvenute nel corso del 2003. Con
successivo scritto 20 marzo 2006 (doc. G), AO 1 ha preteso la restituzione di ulteriori fr. 10'000.–, a suo dire consegnati a AP 1 il 20 gennaio
2004 e non restituiti. A seguito del mancato pagamento degli importi richiesti,
AO 1 ha avviato procedure esecutive nei confronti di AP 1, con PE n. __________
e n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________, per gli
importi rispettivamente di fr. 15'350.– e fr. 10'000.–. AP 1 ha interposto opposizione.
Fatti
B. Con
petizione 29 ottobre 2006, AO 1 si è rivolta alla Pretura della Giurisdizione
di __________, chiedendo la condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr.
29'250.– oltre interessi e il rigetto definitivo delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e n. __________ dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di
Mendrisio. Essa ha sostenuto di aver concesso in tre occasioni dei prestiti a AP
1, senza il rilascio di ricevute a motivo della relazione sentimentale tra loro
esistente. Secondo l'attrice, fr. 6'000.– sarebbero da lei stati consegnati a AP
1 il 16 febbraio 2003, per il tramite di terza persona, per permettergli di
saldare dei debiti, fr. 15'000.– sarebbero stati da lei consegnati a AP 1 il 28
luglio 2003, per far fronte a spese causate dalla procedura di divorzio e
saldare fatture arretrate, mentre il 20 gennaio 2004 avrebbe concesso a AP 1 un
prestito di fr. 10'000.–, che quest'ultimo avrebbe a sua volta mutuato ad un
amico. L'attrice ha sostenuto che il convenuto avrebbe restituito i prestiti
suddetti in ragione di soli fr. 5'650.–, da ciò uno scoperto, per i prestiti,
di fr. 25'350.–. Sempre secondo l'attrice, il convenuto si sarebbe anche
appropriato indebitamente di fr. 3'900.–, soldi che lei avrebbe consegnato a AP
1 perché provvedesse a versarli quale ammortamento di un debito da lei
contratto con la Banca __________. La pretesa complessiva di fr. 29'250.–
deriva dunque dai prestiti e dall'appropriazione indebita rimasti, a suo dire,
non restituiti. Con risposta 5 gennaio 2007, il convenuto ha contestato le
pretese dell'attrice, riconoscendo di aver ricevuto in donazione fr. 9'511.25,
soldi di cui AO 1 avrebbe in seguito chiesto la restituzione, cambiando idea
sulla donazione. Egli avrebbe allora restituito volontariamente fr. 5'650.–. Il
convenuto ha per finire riconosciuto di dovere ancora all'attrice unicamente
l'importo di fr. 3'861.25 (fr. 9'511.25 ./. 5'650.–), ma ha posto in
compensazione un credito di fr. 3'000.–, che egli avrebbe utilizzato per pagare
rate scoperte del leasing dell'autovettura BMW serie 3 Diesel intestata, a suo
dire, all'attrice e al di lei compagno __________ L__________. AP 1 ha contestato inoltre l'asserito prestito di fr. 10'000.–, rilevando che i soldi in questione erano
stati in realtà mutuati ad __________ __________ D__________. Con la replica e
la duplica le parti si sono confermate nelle proprie considerazioni e
richieste. Esperita l'istruttoria, le parti hanno ribadito le loro richieste
nelle conclusioni scritte del 30 luglio 2008, rispettivamente 31 luglio 2008.
C. Con
sentenza 18 dicembre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione per
fr. 18'250.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2006 su fr. 14'350.– e dal 26
ottobre 2006 su fr. 3'900.–, rigettando l'opposizione al precetto esecutivo n.
647536 dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________ limitatamente
all'importo di fr. 15'350.– oltre interessi al 5% dal 7 marzo 2006 e ponendo la
tassa di giustizia (fr. 1'200.–) e le spese per 1/3 a carico dell'attrice e per
la rimanenza a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere a
AO 1 fr. 1'200.– per ripetibili. Il primo giudice, scartata la tesi del
convenuto che i versamenti siano avvenuti a titolo di donazione, basandosi
sulla deposizione di __________ G__________, ha ritenuto che l'ammontare dei
prestiti concessi da AO 1 ammontava a complessivi fr. 30'000.–. Il Pretore ha
rilevato che la corresponsione di una tale somma rientrava ampiamente nelle
possibilità finanziarie dell'attrice. Egli ha tuttavia dedotto i fr. 10'000.–
che l'attrice ha sostenuto di aver prestato a AP 1, che a sua volta li avrebbe
mutuati a D__________. Secondo il primo giudice, per detto importo, dalle
emergenze istruttorie non era possibile stabilire con chiarezza l'identità del
mutuante, emergendo in particolare dalla deposizione di __________ D__________
come l'attrice si sia fatta parte attiva nell'incasso del prestito in oggetto,
dichiarandosi più volte creditrice di D__________. Il Pretore non ha per contro
ammesso la compensazione opposta dal convenuto nella misura di fr. 3'000.–, in
quanto, a prescindere dall'importo, contestato, secondo il primo giudice i
versamenti in questione concernevano __________ L__________, sola parte al
contratto di leasing e quindi non erano opponibili in compensazione. Il Pretore
ha per contro ammesso l'appropriazione indebita di fr. 3'900.– da parte del
convenuto, ciò con riferimento a quanto deposto dalla teste __________ G__________.
D. Con
appello 16 gennaio 2009, AP 1 chiede la riforma della sentenza impugnata nel
senso di respingere la petizione con protesta di tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con osservazioni 24 febbraio 2009, AO 1 postula la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata, pure con protesta di spese
e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. L'appellante si aggrava sostenendo che il Pretore avrebbe applicato
in modo non corretto l'art. 90 CPC (appello, punto 2 pag. 3-4).
1.1 Secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta le prove secondo il suo
libero convincimento, in base alle risultanze del processo, e ne dà ragione
nella sentenza. La norma, per costante giurisprudenza, si concretizza nel senso
che al giudice è concesso un ampio potere di apprezzamento nell’ambito della
valutazione delle prove, apprezzamento che l’istanza d’appello può censurare
unicamente con estrema prudenza, intervenendo solo quando la decisione resa
secondo il libero convincimento è manifestamente ingiusta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art.
90; II CCA 4 giugno 2007, inc. 12.2005.174).
1.2 Sul
tema dell'esistenza dei mutui, l'appellante obietta di aver sempre negato di
aver ricevuto in prestito somme di denaro da parte dell'attrice e che la
restituzione da parte sua di somme di denaro non prova l'esistenza di un contratto
di mutuo. Gli SMS riportati in sentenza non indicherebbero inoltre cifre esatte
e non darebbero riferimenti concreti sui prestiti. Le argomentazioni non sono
di rilievo e non inficiano di certo l'apprezzamento fatto dal primo giudice
sulla forza probante degli SMS menzionati nella sentenza di primo grado –
spediti dal convenuto all'attrice e da questa ricevuti in data 22 maggio 2005,
5 giugno 2005 e 10 giugno 2005 – nello smentire le affermazioni di AP 1 secondo
cui AO 1 gli avrebbe dato il denaro “a titolo gratuito”
(act. II, pag. 4 verso l'alto). Del resto il convenuto non ha escluso che,
“dati i rapporti esistenti tra le parti” potesse trattarsi effettivamente di
prestiti, concessi, a suo dire, o “a titolo grazioso, vale a dire senza
corresponsione di interessi” (act. II, pag. 12 verso il basso). Comunque nella
fattispecie in esame non è in discussione la corresponsione di interessi, né
tantomeno l'esigibilità della pretesa in conseguenza alla scadenza dei prestiti.
Non è dunque censurabile l'apprezzamento delle prove in base al quale il
Pretore ha ritenuto – con riferimento a quanto sostenuto dal convenuto in prima
sede, ai predetti SMS e alle restituzioni di denaro comunque effettuate da AP 1
– che effettivamente l'attrice ha prestato delle somme di denaro al convenuto.
L'appello su questo punto cade pertanto nel vuoto.
1.3 In
relazione all'entità dei prestiti, l'appellante si aggrava per il fatto che il
primo giudice si sarebbe basato sulla testimonianza di __________ G__________,
da lui ritenuta “più che dubbiosa” e “per niente affidabile”, per i rapporti di
amicizia esistenti con l'attrice, per l'esistenza, a suo dire, di una “sorta di
conflitto di interessi” per un prestito pure da lei ricevuto dall'attrice e per
un'asserita “palese contraddizione” della deposizione nella misura in cui farebbe
risalire la sua conoscenza del mutuo ad un periodo anteriore alla concessione
del prestito.
Qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia, sotto
un profilo soggettivo, per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza,
rispettivamente d’amicizia, con una delle parti, rispettivamente per
l’esistenza di un altro motivo che determini un interesse a deporre a favore di
una parte, la credibilità delle sue dichiarazioni può essere intaccata
unicamente se è accertata una grave discordanza tra i fatti così come descritti
dal teste e quelli desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura ticinese massimato e commentato, no. 75 ad art. 90
CPC). Il fatto – sostenuto dall'appellante – che l'attrice e la teste __________
G__________ “intrattengano una profonda amicizia”, si conoscano “da molto
tempo” e provengano “tutte e due dal Mozambico”, non è sufficiente ad intaccare
la credibilità della teste. Non emergono del resto gravi discordanze tra i
fatti descritti da __________ G__________ e le risultanze degli atti, né
tantomeno l'appellante ne indica. La circostanza poi che la teste abbia fatto
risalire a “circa 5” anni prima, rispetto alla sua deposizione, il fatto di
aver saputo dal convenuto che AO 1 gli aveva prestato
fr. 30'000.– e che vi sia una divergenza di qualche mese rispetto alla data
indicata dall'attrice per il primo prestito e di circa un anno rispetto
all'ultimo prestito, non permette di ritenere non credibile la deposizione. La teste non ha d'altronde indicato una data precisa, ma approssimativa e questo
avvalora semmai la sua credibilità nella misura in cui ha anche sostenuto che __________
le aveva “parlato parecchie volte dei prestiti che aveva ricevuto” da AO 1
(act. XII, pag. 14 verso il mezzo). Il fatto poi che __________ G__________
possa essere stata influenzata nella sua deposizione da una “sorta di conflitto
di interessi” per un prestito che avrebbe pure lei ricevuto in passato
dall'attrice, è una mera ipotesi di AP 1. Del resto l'appellante, sostenendo
l'ipotesi della pretesa influenza, utilizza l'espressione condizionale,
sottolineata dalla più che esplicita dicitura “il condizionale è d'obbligo”
(appello, pag. 5 verso l'alto). Non è pertanto necessario dilungarsi su detto
argomento, non suffragato da prove o indizi. Non può poi essere ritenuta grave
– e tale da intaccare la credibilità della teste G__________ – la discordanza, per
altro solo apparente, tra gli importi del prestito che G__________ sostiene di
aver ricevuto per sé dall'attrice [“fr 5'000.–” (act. XII, pag. 14 verso
l'alto)] e quelli dichiarati da AO 1 [“fr. 50/100.– quando capitava” (act. XV,
pag. 20 nel mezzo)]. Dalle dichiarazioni della teste G__________ e dell'attrice
si trova semmai conferma della credibilità della teste, vista la concordanza
nell'ammettere prestiti – palesemente non pertinenti con l'oggetto del litigio
– e la loro restituzione. Neppure è di rilievo la circostanza che, per finire,
il Pretore abbia ritenuto di non poter stabilire con chiarezza l'identità del
mutuante dell'importo di fr. 10'000.– finiti nelle mani di __________ D__________
ed abbia, di conseguenza, dedotto il predetto importo dalla cifra complessiva
del prestito, ricostruita in fr. 30'000.– grazie alla deposizione di __________
G__________. Questa circostanza non inficia la credibilità della teste. Non è
infatti contestato che la firma apposta sul documento C appartenga ad __________
D__________ e che, con la stessa, quest'ultimo ha attestato – nonostante
l'appellante si proclami “incosciente prestanome” – di aver ricevuto in
prestito il 20 gennaio 2004 da AP 1 l'importo di fr. 10'000.–, da restituirsi
“in 24 rate di fr. 573.– al mese, partendo da febbraio 2004 per un totale di
fr. 13'752.–”. Il coinvolgimento diretto di AP 1 nel tentativo di recuperare i
soldi dalla moglie di __________ D__________, la sottoposizione a quest'ultima
– che negava l'esistenza del debito – da parte del convenuto di “un foglio” con
“la firma dell'A__________” e l'agitazione da lui appalesata in tale contesto
(act. VII, pag. 10 nel mezzo), avvalorano la tesi dell'attrice secondo cui i
soldi vennero da lei prestati al convenuto allo scopo di essere mutuati a D__________
con beneficio di interessi. Le argomentazioni d'appello cadono pertanto
nuovamente nel vuoto.
1.4 Irricevibili
risultano poi le precisazioni di pag. 6 (dall'alto fin verso il basso)
dell'appello. Trattasi in effetti di semplici ricopiature di considerazioni
delle conclusioni (act. XVIII, pag. 3), che non si confrontano con la sentenza
impugnata, ma ripropongono argomentazioni già evase in primo grado in parte a
favore dell'appellante (RtiD II-2009, n. 7c pag. 632). Per altro, il rapporto
di mutuo esistente tra le parti e l'entità dei prestiti – come
rettamente evidenziato dal primo giudice e non confutato validamente
dall'appellante – risultano già sufficientemente provati dai menzionati SMS e
dalla deposizione di __________ G__________. Dagli atti non risulta poi che le
parti abbiano pattuito particolari termini o condizioni per la restituzione dei
prestiti. La richiesta formulata per scritto in data 24 gennaio 2006 (doc. F) di
restituire gli importi prestati entro sei settimane, costituisce dunque valida
messa in mora a norma dell'art. 318 CO. Né il convenuto – cui incombeva semmai
l'onere della prova (art. 8 CC) – ha d'altronde provato l'esistenza di altri
“obblighi di restituire” contrattualmente pattuiti. Le argomentazioni d'appello
devono pertanto nuovamente essere respinte.
1.5 L'appellante
si aggrava inoltre sostenendo che “anche il riconoscimento da parte della
Pretura della somma di fr. 3'900.– quale appropriazione indebita commessa dal
signor AP 1 ai danni della signora AO 1” sarebbe errata in quanto “solamente basata sulla contestata testimonianza della teste G__________”, rinviando
“sull'affidabilità della stessa” a quanto detto in altri punti dell'appello.
Già s'è detto che non vi sono elementi per ritenere non credibile la teste __________
G__________. Detto argomento, sostenuto in relazione all'appropriazione
indebita solo in sede d'appello – nella misura in cui in prima sede il
convenuto si era limitato a sostenere che “nessun testimone ha testimoniato in
merito a quest'importo” (act. XVIII, in basso) – risulta del resto irricevibile
in quanto tardivo (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per il medesimo motivo vanno
dichiarate irricevibili, le restanti argomentazioni – comunque prive di rilievo
– del punto 4 pag. 7 dell'appello. Il gravame cade pertanto nuovamente nel
vuoto.
Considerandi
2.
Il
gravame va dunque integralmente respinto senza ulteriore disamina e la
decisione del Pretore confermata. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede,
calcolate tenendo conto del valore litigioso di fr. 18'250.–,
seguono l'integrale soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
19.
gennaio 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 650.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
700.
-
anticipati
dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'onere di rifondere inoltre alla
parte appellata complessivi fr. 900.– a titolo di ripetibili
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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