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Decisione

12.2009.231

Subappalto con domanda di iscrizione di ipoteca legale - litisconsorzio passivo facoltativo - garanzia per difetti - solidarietà

18 gennaio 2012Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti all’attrice, sicché ogni loro contropretesa a quel proposito era

perenta. A ben vedere, neppure nelle conclusioni essi avevano evidenziato i

difetti, essendosi limitati sulla base della perizia giudiziaria ad elencare i

lavori previsti ed eseguiti solo parzialmente: sennonché, in considerazione del

fatto che già nella liquidazione finale, non contestata, l’attrice aveva indicato

una riduzione di fr. 5'000.- per non aver eseguito le serpentine (costo stimato

dal perito giudiziario in fr. 6'623.85) e una maggiorazione di fr. 2'500.- per

le migliorie eseguite (valutate dal perito in fr. 5'500.-), il costo per i

lavori eseguiti andava confermato come da liquidazione finale. Quanto ad AP 1,

egli aveva sì affermato di aver tempestivamente notificato a PI 1 e PI 2 i

difetti, con riferimento alle lettere 9 e 15 novembre 2002 (doc. G e H inc.

DI.2002.299 rich.), sennonché nella risposta di causa aveva fatto riferimento

ai difetti accertati dal perito, per i quali non aveva dimostrato una

tempestiva notifica né nei confronti di PI 1 e PI 2, né nei confronti

dell’attrice.

4. Con

appello 15 dicembre 2009 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel

senso di respingere integralmente la petizione e di mantenere l’annotazione

provvisoria dell’ipoteca legale, con però l’assegnazione all’attrice di un

termine per promuovere la causa di accertamento del credito. Egli ritiene di

aver notificato tempestivamente i difetti a PI 1 e PI 2, contestando per altro che

questi ultimi non avessero preteso in causa di averli a loro volta notificati per

tempo all’attrice. Osserva poi che l’opera nemmeno era stata conclusa. Evidenzia

inoltre che nel caso in cui più operatori erano intervenuti nella costruzione,

tutti erano di principio responsabili in solido per i danni subiti dal

committente, per cui, non avendo l'attrice dimostrato la propria estraneità e

nemmeno le varie perizie avendola dimostrata o avendo potuto ripartire fra i

vari artigiani il danno da lui subito (di complessivi fr. 359'850.55), il

Pretore non avrebbe potuto né ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca

legale né accogliere la domanda creditoria nei confronti di PI 1 e PI 2. L’iscrizione

dell’ipoteca legale presupponeva per altro un importo determinato e non un

importo massimo come se si trattasse di una linea di credito.

5. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata

e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come

del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI

(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

6. L’appello

è d’acchito irricevibile nella misura in cui l’appellante ha preteso la riforma

del dispositivo pretorile (n. 1.1) sull’azione creditoria promossa contro PI 1

e PI 2. A questo proposito giova ricordare che la decisione del subappaltatore

di convenire in giudizio parallelamente il subappaltante - per il pagamento

della mercede - e il proprietario del fondo - per l'iscrizione definitiva

dell''ipoteca legale - risponde ad esigenze di economia processuale, ma non

crea una relazione di interdipendenza tra le due cause né tantomeno un

litisconsorzio necessario tra le parti convenute. Si tratta di due procedure

diverse, che il subappaltatore / creditore può anche decidere di avviare

separatamente (DTF 126 III 467 consid. 3b/bb e dd; TF 21 gennaio 2003

4P.226/2002 consid. 2.2, pubbl. in SJ 2003 I p. 299). Il solo fatto che in

concreto il subappaltatore abbia avviato due cause mediante un unico allegato e

che il primo giudice le abbia di conseguenza decise nella medesima sentenza -

l'azione creditoria al dispositivo n. 1.1 e l'azione per l'iscrizione

definitiva dell'ipoteca legale al dispositivo n. 1.2 - non legittima così AP 1 a censurare l'accoglimento della creditoria che ha comportato la condanna di PI 1 e PI 2 a versare all’attrice l'importo di fr. 22'000.- oltre interessi. Contro questo giudizio avrebbero

semmai potuto e dovuto aggravarsi questi ultimi, ma non lo hanno fatto, con

conseguente crescita in giudicato di detta decisione (TF 8 gennaio 2008

4A_271/2007 consid. 2.1.2 pubbl. in RtiD II-2008 17c p. 636; II CCA 25 maggio

2009 inc. n. 12.2008.69).

7. L’appello

è parimenti irricevibile nella misura in cui l’appellante ha chiesto di

riformare il dispositivo pretorile (n. 1.3) in materia di spese e ripetibili.

Esso risulta innanzitutto inammissibile, per assenza di un interesse degno di

protezione (gravamen, cfr. Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 6 ad art. 307), nella misura in cui riguardava il giudizio sulla tassa

di giustizia e sulle spese, che in effetti erano già state integralmente poste

a carico di altri, e meglio di PI 1 e PI 2: la sua richiesta di caricarle

invece per 1/10 a sé stessa e per 9/10 all’attrice sarebbe per altro contraria

ai suoi interessi. Ma esso è anche inammissibile, questa volta per carenza di

motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), nella misura in cui concerneva il

giudizio sulle ripetibili, l’appellante non avendo assolutamente spiegato per

quale motivo sarebbe errata e con ciò da modificare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309) l’attribuzione

di fr. 3'000.- all’attrice da parte di PI 1 e PI 2 decisa dal Pretore, ed invece

sarebbe preferibile accogliere la sua richiesta di vedersi attribuire

dall’attrice fr. 2'700.- (appello p. 2) o fr. 4'050.- (appello p. 11) a titolo

di ripetibili.

8. In

questa sede l’appellante, censurando in parte l’assunto del Pretore, ha

sottolineato che l’opera eseguita dall’attrice era incompleta e che la sua

difettosità era stata tempestivamente notificata sia da lui sia da PI 1 e PI 2.

Il rilievo è ininfluente. Egli, venendo meno al suo onere di motivazione (art.

309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), non ha in effetti indicato nell’appello quali

sarebbero le opere dell’attrice a suo dire non terminate o difettose e

soprattutto quale sarebbe il loro valore, sicché, a prescindere dalla bontà o

meno della sua argomentazione ricorsuale, non è in ogni caso dato a sapere

quale sarebbe l’importo in tal caso da dedurre dal saldo a lei dovuto. Al

proposito si ricorda che non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare

approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire ad una palese carenza

del ricorrente, che, oltretutto rappresentato da un legale, non si è dato la

briga di indicare da quali atti istruttori risulterebbero le circostanze di

fatto da lui allegate (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 5 ad art. 183) o peggio ancora, non allegate. Se ciò non bastasse,

si aggiunga che l’istruttoria di causa non ha permesso di accertare che i lavori

eseguiti dall’attrice fossero difettosi (cfr. perizia giudiziaria) e che, per

quanto riguarda i lavori non terminati da quest’ultima, l’appellante non ha assolutamente

censurato in questa sede l’assunto pretorile - che deve con ciò essere

considerato assodato (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 30 ad art. 307) - secondo cui quei lavori, parzialmente compensati

dalle migliorie eseguite, non potevano comunque comportare una riduzione della

somma esposta nella liquidazione finale e con ciò del saldo a lei dovuto.

9. L’unico

importo menzionato nell’appello, quello di complessivi fr. 359'850.55, costituisce

la somma delle opere difettose e delle opere non terminate o parzialmente non

terminate da F__________ SA, PI 1 e PI 2 (risultante dalla sentenza pretorile 13

novembre 2009, p. 10-17, nell’inc. n. OA.2003.203 rich.) nell’ambito del

contratto di impresa generale concluso con AP 1 (doc. A inc. n. OA.2003.203

rich.) e nulla ha a che fare con il contratto di subappalto (doc. B), qui in

esame. L’appellante, riferendosi alla giurisprudenza (DTF 115 II 42 consid. 1b),

ritiene nondimeno che quella somma dovrebbe essere imputata all’attrice in

solido accanto agli appaltatori generali F__________ SA, PI 1 e PI 2 in quanto l’istruttoria non aveva permesso di stabilire la sua estraneità a quel danno. La censura,

sollevata per altro per la prima volta - sulla base di circostanze di fatto

nuove - solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI), è

ampiamente infondata. La solidarietà

tra più debitori nei confronti del committente, cui fa accenno l'appellante,

non entra in effetti in considerazione nella fattispecie, la stessa riferendosi

solo ai debitori responsabili per il medesimo danno (ad esempio l’artigiano e il

direttore dei lavori o l’architetto). Nel caso di specie non si è ovviamente in

presenza di un medesimo danno, l’attrice, subappaltatrice parziale, non essendo

responsabile del presunto pregiudizio che AP 1 avrebbe subito nell’ambito del

contratto di impresa generale, di cui essa nemmeno era parte. Ciò è del resto

logico: essendo stata incaricata dell’esecuzione delle sole opere da sanitario

e riscaldamento, essa non può essere resa responsabile anche per tutti i

difetti e le opere non terminate o parzialmente non terminate esulanti dal suo

contratto; non si vede per altro come nell’ambito di un semplice contratto di

subappalto con un valore di fr. 65'000.-, una parte possa aver causato opere

difettose per fr. 109'800.- e opere non terminate o parzialmente non terminate per

fr. 250'050.55. Non è oltretutto vero - tant’è che l’appellante non è stato in

grado di indicare alcuna precisa risultanza istruttoria a sostegno della

circostanza - che l’istruttoria non avrebbe permesso di accertare l’estraneità

dell’attrice da quel danno. Si aggiunga, a scanso di equivoci, che il fatto che

l’impresa generale possa risultare eventualmente debitrice nei confronti del

committente non esclude affatto l’iscrizione delle ipoteche legali da parte dei

subappaltatori.

10. Con

l’ultima censura d’appello l'appellante rimprovera infine al Pretore di aver

ordinato l'iscrizione di un'ipoteca massimale, ammissibile solo prima dei

lavori, anziché di un'ipoteca in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC (DTF 126 III 467 consid. 4d). La censura è infondata. Ordinando l'iscrizione di

un’ipoteca legale “limitatamente alla somma” di fr. 22'000.-

oltre interessi, il giudice di prime cure non ha in effetti disposto

un'ipoteca massimale, ma per l’appunto un'ipoteca in capitale.

11. Quanto

alla richiesta di mantenere l’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale, con

però l’assegnazione alla controparte di un termine per promuovere la causa di

accertamento del credito, la stessa, vista la correttezza del giudizio che

ordinava l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, è chiaramente infondata. La

richiesta è per altro incomprensibile, visto e considerato che il credito è nel

frattempo già stato accertato dal Pretore con una decisione che non è stata

oggetto di impugnativa in questa sede. La domanda del convenuto sarebbe per

altro stata anche irricevibile, sia per il fatto che egli non era legittimato a

formularla (la richiesta dovendo semmai emanare dalla controparte), sia in

quanto la stessa era stata esposta per la prima volta solo in sede

conclusionale (art. 78 CPC/TI).

12. Ne

discende la reiezione del gravame, nella limitata misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate sulla

base di un valore litigioso di fr. 22'000.-, seguono la soccombenza (art. 148

CPC/TI). All’attrice ed ai convenuti PI 1 e PI 2, che non hanno presentato

osservazioni, non vanno attribuite ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 15 dicembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in

cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

800.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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