12.2009.231
Subappalto con domanda di iscrizione di ipoteca legale - litisconsorzio passivo facoltativo - garanzia per difetti - solidarietà
18 gennaio 2012Italiano14 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.231
Data decisione, Autorità:
18.01.2012, IICCA
Titolo:
Subappalto con domanda di iscrizione di ipoteca legale - litisconsorzio passivo facoltativo - garanzia per difetti - solidarietà
DEBITO SOLIDALE
GARANZIA PER DIFETTI
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
SUBAPPALTO
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 51 CO
art. 363 CO
art. 368 CO
art. 42 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.231
Lugano
18 gennaio
2012/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.8
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 20 gennaio
2003 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
con cui l’attrice
ha chiesto la condanna di PI 1 e PI 2 in solido e in subordine di AP 1 al pagamento di fr. 22'353.60 oltre interessi (richiesta subordinata poi
abbandonata in replica) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale
importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ RFD di __________,
somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 22'000.- oltre interessi ed
accessori, domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione
della petizione e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2009, ha parzialmente accolto, condannando PI 1 e PI 2 in solido al pagamento di fr. 22’000.- oltre
interessi e ordinando, per tale importo, l’iscrizione dell’ipoteca legale
definitiva;
appellante
AP 1 con atto di appello 15 dicembre 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’attrice e i convenuti PI 1 e PI 2 non hanno presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
contratto 3 settembre 2001 (doc. A inc. n. OA.2003.203 rich.) AP 1 ha affidato al costruttore F__________ SA ed al progettista PI 1, al quale è in seguito subentrato
anche PI 2, la realizzazione delle opere di impresa generale per la costruzione
di un edificio artigianale al mappale n. __________ RFD di __________, di sua
proprietà (cfr. doc. A).
Il 13 febbraio 2002 (doc. B) PI 1 e PI 2
hanno a loro volta subappaltato le opere da sanitario e riscaldamento, per
fr. 65'000.-, alla ditta AO 1, che il 4 ottobre 2002 (doc. L) ha poi
emesso la sua liquidazione finale di fr. 62'690.-, a fronte della quale ha
percepito acconti solo per fr. 40'336.40 (doc. D, F e H), con un saldo così di
fr. 22'353.60.
2. Con
petizione 20 gennaio 2003, avversata dalle rispettive controparti, AO 1 ha chiesto la condanna di PI 1 e PI 2 in solido e in subordine di AP 1 al pagamento di fr.
22'353.60 oltre interessi (richiesta subordinata poi abbandonata con la replica
12 gennaio 2004) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale importo, di
un’ipoteca legale sulla particella oggetto degli interventi, di proprietà di
quest’ultimo. In sede conclusionale la pretesa attorea è stata ridotta a fr.
22’000.- oltre interessi ed accessori.
3. Il
Pretore, con la sentenza 13 novembre 2009 qui impugnata, ha parzialmente
accolto la petizione (dispositivo n. 1), condannando PI 1 e PI 2 in solido, tenuti altresì ad assumersi gli oneri processuali e le ripetibili (dispositivo n. 1.3), al
pagamento di fr. 22'000.- oltre interessi (dispositivo n. 1.1) e ordinando,
limitatamente a tale somma, l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva
(dispositivo n. 1.2). Il giudice di prime cure, per quanto qui interessa, ha
ritenuto che PI 1 e PI 2 non avevano provato di aver notificato tempestivamente
Fatti
i difetti all’attrice, sicché ogni loro contropretesa a quel proposito era
perenta. A ben vedere, neppure nelle conclusioni essi avevano evidenziato i
difetti, essendosi limitati sulla base della perizia giudiziaria ad elencare i
lavori previsti ed eseguiti solo parzialmente: sennonché, in considerazione del
fatto che già nella liquidazione finale, non contestata, l’attrice aveva indicato
una riduzione di fr. 5'000.- per non aver eseguito le serpentine (costo stimato
dal perito giudiziario in fr. 6'623.85) e una maggiorazione di fr. 2'500.- per
le migliorie eseguite (valutate dal perito in fr. 5'500.-), il costo per i
lavori eseguiti andava confermato come da liquidazione finale. Quanto ad AP 1,
egli aveva sì affermato di aver tempestivamente notificato a PI 1 e PI 2 i
difetti, con riferimento alle lettere 9 e 15 novembre 2002 (doc. G e H inc.
DI.2002.299 rich.), sennonché nella risposta di causa aveva fatto riferimento
ai difetti accertati dal perito, per i quali non aveva dimostrato una
tempestiva notifica né nei confronti di PI 1 e PI 2, né nei confronti
dell’attrice.
4. Con
appello 15 dicembre 2009 AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel
senso di respingere integralmente la petizione e di mantenere l’annotazione
provvisoria dell’ipoteca legale, con però l’assegnazione all’attrice di un
termine per promuovere la causa di accertamento del credito. Egli ritiene di
aver notificato tempestivamente i difetti a PI 1 e PI 2, contestando per altro che
questi ultimi non avessero preteso in causa di averli a loro volta notificati per
tempo all’attrice. Osserva poi che l’opera nemmeno era stata conclusa. Evidenzia
inoltre che nel caso in cui più operatori erano intervenuti nella costruzione,
tutti erano di principio responsabili in solido per i danni subiti dal
committente, per cui, non avendo l'attrice dimostrato la propria estraneità e
nemmeno le varie perizie avendola dimostrata o avendo potuto ripartire fra i
vari artigiani il danno da lui subito (di complessivi fr. 359'850.55), il
Pretore non avrebbe potuto né ordinare l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale né accogliere la domanda creditoria nei confronti di PI 1 e PI 2. L’iscrizione
dell’ipoteca legale presupponeva per altro un importo determinato e non un
importo massimo come se si trattasse di una linea di credito.
5. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come
del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI
(art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
6. L’appello
è d’acchito irricevibile nella misura in cui l’appellante ha preteso la riforma
del dispositivo pretorile (n. 1.1) sull’azione creditoria promossa contro PI 1
e PI 2. A questo proposito giova ricordare che la decisione del subappaltatore
di convenire in giudizio parallelamente il subappaltante - per il pagamento
della mercede - e il proprietario del fondo - per l'iscrizione definitiva
dell''ipoteca legale - risponde ad esigenze di economia processuale, ma non
crea una relazione di interdipendenza tra le due cause né tantomeno un
litisconsorzio necessario tra le parti convenute. Si tratta di due procedure
diverse, che il subappaltatore / creditore può anche decidere di avviare
separatamente (DTF 126 III 467 consid. 3b/bb e dd; TF 21 gennaio 2003
4P.226/2002 consid. 2.2, pubbl. in SJ 2003 I p. 299). Il solo fatto che in
concreto il subappaltatore abbia avviato due cause mediante un unico allegato e
che il primo giudice le abbia di conseguenza decise nella medesima sentenza -
l'azione creditoria al dispositivo n. 1.1 e l'azione per l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale al dispositivo n. 1.2 - non legittima così AP 1 a censurare l'accoglimento della creditoria che ha comportato la condanna di PI 1 e PI 2 a versare all’attrice l'importo di fr. 22'000.- oltre interessi. Contro questo giudizio avrebbero
semmai potuto e dovuto aggravarsi questi ultimi, ma non lo hanno fatto, con
conseguente crescita in giudicato di detta decisione (TF 8 gennaio 2008
4A_271/2007 consid. 2.1.2 pubbl. in RtiD II-2008 17c p. 636; II CCA 25 maggio
2009 inc. n. 12.2008.69).
7. L’appello
è parimenti irricevibile nella misura in cui l’appellante ha chiesto di
riformare il dispositivo pretorile (n. 1.3) in materia di spese e ripetibili.
Esso risulta innanzitutto inammissibile, per assenza di un interesse degno di
protezione (gravamen, cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 6 ad art. 307), nella misura in cui riguardava il giudizio sulla tassa
di giustizia e sulle spese, che in effetti erano già state integralmente poste
a carico di altri, e meglio di PI 1 e PI 2: la sua richiesta di caricarle
invece per 1/10 a sé stessa e per 9/10 all’attrice sarebbe per altro contraria
ai suoi interessi. Ma esso è anche inammissibile, questa volta per carenza di
motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), nella misura in cui concerneva il
giudizio sulle ripetibili, l’appellante non avendo assolutamente spiegato per
quale motivo sarebbe errata e con ciò da modificare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309) l’attribuzione
di fr. 3'000.- all’attrice da parte di PI 1 e PI 2 decisa dal Pretore, ed invece
sarebbe preferibile accogliere la sua richiesta di vedersi attribuire
dall’attrice fr. 2'700.- (appello p. 2) o fr. 4'050.- (appello p. 11) a titolo
di ripetibili.
8. In
questa sede l’appellante, censurando in parte l’assunto del Pretore, ha
sottolineato che l’opera eseguita dall’attrice era incompleta e che la sua
difettosità era stata tempestivamente notificata sia da lui sia da PI 1 e PI 2.
Il rilievo è ininfluente. Egli, venendo meno al suo onere di motivazione (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), non ha in effetti indicato nell’appello quali
sarebbero le opere dell’attrice a suo dire non terminate o difettose e
soprattutto quale sarebbe il loro valore, sicché, a prescindere dalla bontà o
meno della sua argomentazione ricorsuale, non è in ogni caso dato a sapere
quale sarebbe l’importo in tal caso da dedurre dal saldo a lei dovuto. Al
proposito si ricorda che non spetta ai giudici di seconda istanza effettuare
approfondite ricerche nel copioso incarto onde sopperire ad una palese carenza
del ricorrente, che, oltretutto rappresentato da un legale, non si è dato la
briga di indicare da quali atti istruttori risulterebbero le circostanze di
fatto da lui allegate (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 5 ad art. 183) o peggio ancora, non allegate. Se ciò non bastasse,
si aggiunga che l’istruttoria di causa non ha permesso di accertare che i lavori
eseguiti dall’attrice fossero difettosi (cfr. perizia giudiziaria) e che, per
quanto riguarda i lavori non terminati da quest’ultima, l’appellante non ha assolutamente
censurato in questa sede l’assunto pretorile - che deve con ciò essere
considerato assodato (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 30 ad art. 307) - secondo cui quei lavori, parzialmente compensati
dalle migliorie eseguite, non potevano comunque comportare una riduzione della
somma esposta nella liquidazione finale e con ciò del saldo a lei dovuto.
9. L’unico
importo menzionato nell’appello, quello di complessivi fr. 359'850.55, costituisce
la somma delle opere difettose e delle opere non terminate o parzialmente non
terminate da F__________ SA, PI 1 e PI 2 (risultante dalla sentenza pretorile 13
novembre 2009, p. 10-17, nell’inc. n. OA.2003.203 rich.) nell’ambito del
contratto di impresa generale concluso con AP 1 (doc. A inc. n. OA.2003.203
rich.) e nulla ha a che fare con il contratto di subappalto (doc. B), qui in
esame. L’appellante, riferendosi alla giurisprudenza (DTF 115 II 42 consid. 1b),
ritiene nondimeno che quella somma dovrebbe essere imputata all’attrice in
solido accanto agli appaltatori generali F__________ SA, PI 1 e PI 2 in quanto l’istruttoria non aveva permesso di stabilire la sua estraneità a quel danno. La censura,
sollevata per altro per la prima volta - sulla base di circostanze di fatto
nuove - solo in sede conclusionale e con ciò in modo irrito (art. 78 CPC/TI), è
ampiamente infondata. La solidarietà
tra più debitori nei confronti del committente, cui fa accenno l'appellante,
non entra in effetti in considerazione nella fattispecie, la stessa riferendosi
solo ai debitori responsabili per il medesimo danno (ad esempio l’artigiano e il
direttore dei lavori o l’architetto). Nel caso di specie non si è ovviamente in
presenza di un medesimo danno, l’attrice, subappaltatrice parziale, non essendo
responsabile del presunto pregiudizio che AP 1 avrebbe subito nell’ambito del
contratto di impresa generale, di cui essa nemmeno era parte. Ciò è del resto
logico: essendo stata incaricata dell’esecuzione delle sole opere da sanitario
e riscaldamento, essa non può essere resa responsabile anche per tutti i
difetti e le opere non terminate o parzialmente non terminate esulanti dal suo
contratto; non si vede per altro come nell’ambito di un semplice contratto di
subappalto con un valore di fr. 65'000.-, una parte possa aver causato opere
difettose per fr. 109'800.- e opere non terminate o parzialmente non terminate per
fr. 250'050.55. Non è oltretutto vero - tant’è che l’appellante non è stato in
grado di indicare alcuna precisa risultanza istruttoria a sostegno della
circostanza - che l’istruttoria non avrebbe permesso di accertare l’estraneità
dell’attrice da quel danno. Si aggiunga, a scanso di equivoci, che il fatto che
l’impresa generale possa risultare eventualmente debitrice nei confronti del
committente non esclude affatto l’iscrizione delle ipoteche legali da parte dei
subappaltatori.
10. Con
l’ultima censura d’appello l'appellante rimprovera infine al Pretore di aver
ordinato l'iscrizione di un'ipoteca massimale, ammissibile solo prima dei
lavori, anziché di un'ipoteca in capitale nell'accezione dell'art. 794 cpv. 1 CC (DTF 126 III 467 consid. 4d). La censura è infondata. Ordinando l'iscrizione di
un’ipoteca legale “limitatamente alla somma” di fr. 22'000.-
oltre interessi, il giudice di prime cure non ha in effetti disposto
un'ipoteca massimale, ma per l’appunto un'ipoteca in capitale.
11. Quanto
alla richiesta di mantenere l’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale, con
però l’assegnazione alla controparte di un termine per promuovere la causa di
accertamento del credito, la stessa, vista la correttezza del giudizio che
ordinava l’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva, è chiaramente infondata. La
richiesta è per altro incomprensibile, visto e considerato che il credito è nel
frattempo già stato accertato dal Pretore con una decisione che non è stata
oggetto di impugnativa in questa sede. La domanda del convenuto sarebbe per
altro stata anche irricevibile, sia per il fatto che egli non era legittimato a
formularla (la richiesta dovendo semmai emanare dalla controparte), sia in
quanto la stessa era stata esposta per la prima volta solo in sede
conclusionale (art. 78 CPC/TI).
12. Ne
discende la reiezione del gravame, nella limitata misura in cui è ricevibile.
La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate sulla
base di un valore litigioso di fr. 22'000.-, seguono la soccombenza (art. 148
CPC/TI). All’attrice ed ai convenuti PI 1 e PI 2, che non hanno presentato
osservazioni, non vanno attribuite ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 dicembre 2009 di AP 1 è respinto nella misura in
cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
800.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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