12.2009.232
Dichiarazione processuale di una parte - impugnabilità per errore?
23 dicembre 2011Italiano9 min
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Numero d'incarto:
12.2009.232
Data decisione, Autorità:
23.12.2011, IICCA
Titolo:
Dichiarazione processuale di una parte - impugnabilità per errore ?
APPELLO
ERRORE NEL CONTRATTO
art. 23 CO
art. 24 CO
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.232
Lugano
23 dicembre
2011/jm
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.10
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 22 gennaio
2003 da
AA 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 1
AA 1
rappr. da RA 2
con cui la
parte attrice ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido e in subordine di AA 1 al pagamento di fr. 8'888.90 oltre interessi (richiesta
subordinata poi abbandonata in replica) nonché l’iscrizione in via definitiva,
per tale importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ RFD di __________,
domande avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della
petizione e che il Pretore, con sentenza 13 novembre 2009, ha parzialmente accolto, condannando AP 1 e AP 2 in solido al pagamento di fr. 8'888.90 oltre
interessi all’attore cessionario AA 1 e cancellando l’ipoteca legale annotata
in via provvisoria;
appellanti
AP 1 e AP 2 con atto di appello 10 dicembre 2009, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente l’attore cessionario AA 1 con allegato 1° febbraio 2010, con cui
chiede di respingere l’appello, con protesta di spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre i
convenuti AP 1 e AP 2 con osservazioni 12 marzo 2010 postulano la reiezione
dell’appello adesivo, pure protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
petizione 22 gennaio 2003, avversata dalle rispettive controparti, T__________
SA ha chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 in solido e in subordine di AA 1 al pagamento di fr. 8'888.90 oltre interessi (richiesta subordinata poi abbandonata
con la replica 12 gennaio 2004) nonché l’iscrizione in via definitiva, per tale
importo, di un’ipoteca legale sulla part. n. __________ RFD di __________, di
proprietà di quest’ultimo;
che a
seguito della cessione 20 dicembre 2005 (nel plico inc. n. OA.2003.8 rich.) AA
1 è subentrato nella posizione processuale di T__________ SA;
che con
le conclusioni 7 luglio 2009 (nel plico inc. n. OA.2003.203 rich.), allestite
con un unico allegato per le 9 cause separatamente promosse contro di lui (e in
due casi, tra cui quello ora in esame, anche contro di altri), AA 1,
definendosi a quel momento cessionario e subentrante in causa delle pretese di
T__________ SA (p. 2 e 44), ha chiesto di respingere integralmente la petizione
contro di lui promossa e di cancellare l’ipoteca legale annotata in via provvisoria
sul suo fondo, postulando altresì che gli oneri processuali fossero posti a
carico dell’attrice, tenuta a rifondere al convenuto congrue ripetibili (p.
44); con le loro conclusioni 8 luglio 2009 AP 1 e AP 2 hanno dal canto loro
ribadito la domanda di reiezione della petizione;
che con
sentenza 13 novembre 2009 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione
(dispositivo n. 1), condannando AP 1 e AP 2 in solido, tenuti altresì ad assumersi gli oneri processuali e le ripetibili (dispositivo n. 1.3), al pagamento di
fr. 8'888.90 oltre interessi (dispositivo n. 1.1) e cancellando l’ipoteca
legale annotata in via provvisoria (dispositivo n. 1.2): il giudice di prime
cure, per quanto qui interessa, ha ritenuto che con l’allegato conclusionale
l’attore cessionario AA 1 avesse inteso solo chiedere la cancellazione dell’ipoteca
legale provvisoria, mentre non era possibile dar seguito alla richiesta
condannatoria, la quale era “evidentemente stata omessa nelle conclusioni” (p.
4);
che la
sentenza pretorile è stata impugnata da entrambe le parti: con appello 10
dicembre 2009, avversato dalla controparte, AP 1 e AP 2 hanno chiesto la sua
riforma nel senso di respingere la petizione, osservando come AA 1 con le
conclusioni avesse chiaramente chiesto di respingere integralmente la
petizione; con appello adesivo 1° febbraio 2010, cui la controparte si è
opposta, AA 1 ha chiesto di respingere l’appello, rilevando che la domanda di
reiezione della petizione formulata con le conclusioni si riferiva logicamente solo
alla questione dell’iscrizione dell’ipoteca legale e che, se così non fosse
stato, si sarebbe in presenza di un errore essenziale manifesto che viene da
lui ora “fatto valere”;
che la
decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima del 1° gennaio 2011,
data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC, RS 272), di modo che l’intera procedura rimane disciplinata dal
codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che, ciò
premesso, è a ragione che AP 1 e AP 2 ritengono che AA 1, con le sue
conclusioni, abbia abbandonato ogni richiesta nei loro confronti: se è vero che
dalla domanda formulata da quest’ultimo (a p. 44, petitum n. 10) di
respingere integralmente la petizione contro di lui promossa e di cancellare
l’ipoteca legale annotata in via provvisoria sul suo fondo si poteva effettivamente
intendere che egli auspicava espressamente solo la reiezione delle pretese formulate
nei suoi confronti, è però altrettanto vero che egli, pur sempre rappresentato da
un legale, a quel momento nemmeno ha insistito per l’accoglimento delle pretese
formulate nei confronti di AP 1 e AP 2, sicché, alla luce di quanto da lui
dichiarato in precedenza nei suoi considerandi, ovvero che “tutte le petizioni
delle ditte appaltatrici devono essere respinte con la protesta delle spese e
delle ripetibili” (p. 39), si poteva e doveva ragionevolmente ritenere che il
mancato inserimento di una tale richiesta nel petitum non era dovuto a
una mera dimenticanza, ma stava per l’appunto a significare che le pretese nei
confronti di costoro erano state abbandonate; anche la sua domanda di condannare
la parte attrice al pagamento degli oneri processuali e delle ripetibili parla del
resto a favore di una tale interpretazione; oltretutto invano si cercherebbero nel
suo pur corposo allegato conclusionale eventuali considerazioni in fatto e in
diritto a sostegno di un possibile accoglimento delle pretese formulate nei
loro confronti;
che è poi
chiaramente a torto che AA 1 evidenzia di essere a quel momento semmai incorso
in un errore essenziale manifesto (art. 24 CO), che viene da lui ora “fatto
valere” (non si sa per altro come): la sua invocazione di un errore essenziale
sulla base di fatti nuovi è innanzitutto proceduralmente inammissibile essendo
avvenuta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b
CPC/TI); e in ogni caso la sua richiesta, foss’anche stata ricevibile, sarebbe stata
senz’altro respinta nel merito, la dottrina e la giurisprudenza avendo già
avuto modo di stabilire che le dichiarazioni processuali di una parte non possono
essere impugnate per errore (Schmidlin,
Berner Kommentar, n. 190 ad art. 23/24 CO), tanto meno in una fase processuale
successiva (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 287), e a maggior ragione poi se si tratta di veri e propri
atti processuali (Guldener, op.
cit., p. 287 seg.; cfr. pure DTF 83 II 57 consid. 1);
che,
visto quanto precede, l’appello deve pertanto essere accolto con la conseguente
integrale reiezione della petizione, mentre l’appello adesivo dev’essere
dichiarato irricevibile sia in quanto con lo stesso nemmeno è stata postulata
una corrispondente domanda di riforma del giudizio pretorile (art. 314 e 309
cpv. 2 lett. e CPC/TI), sia per il fatto che il convenuto era già risultato
vincente in prima sede e non aveva con ciò subito alcuno svantaggio dalla querelata
decisione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 9 seg. e n. 818 ad art. 314);
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo grado, d’appello e di
appello adesivo, calcolate su un valore litigioso di fr. 8'888.90 (tranne per quest’ultima
procedura, di fatto con un valore patrimoniale pari a zero), seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 10 dicembre 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto. Di
conseguenza la sentenza 13 novembre 2009 della Pretura del Distretto di
Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
1. La petizione è
integralmente respinta.
1.1 (annullato)
1.3 La
tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 210.-, comprese quelle
dell’annotazione provvisoria (tassa di giustizia di fr. 300.- e spese di fr.
60.-), sono poste a carico di AA 1, che rifonderà ai convenuti AP 1 e AP 2 fr.
1'800.- complessivi per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellato, che
rifonderà agli appellanti fr. 1'000.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 1° febbraio 2010 di AA 1 è irricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
300.
-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla controparte complessivi fr. 500.- per ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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