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Decisione

12.2009.232

Dichiarazione processuale di una parte - impugnabilità per errore?

23 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello 10 dicembre 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto. Di

conseguenza la sentenza 13 novembre 2009 della Pretura del Distretto di

Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è

integralmente respinta.

1.1 (annullato)

1.3 La

tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese di fr. 210.-, comprese quelle

dell’annotazione provvisoria (tassa di giustizia di fr. 300.- e spese di fr.

60.-), sono poste a carico di AA 1, che rifonderà ai convenuti AP 1 e AP 2 fr.

1'800.- complessivi per ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 450.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

500.

-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellato, che

rifonderà agli appellanti fr. 1'000.- per ripetibili.

III. L’appello adesivo 1° febbraio 2010 di AA 1 è irricevibile.

IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

300.

-

da

anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di

rifondere alla controparte complessivi fr. 500.- per ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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