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Decisione

12.2009.24

Appello irricevibile - mancanza di gravamen

13 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i conti in parola erano di spettanza di L__________ __________, fosse terminata

con una transazione tra le parti, faceva evidentemente venir meno l’oggetto del

presente contenzioso: non si comprendeva infatti quale dovere di procedere in

rendiconto verso la banca avesse oggi il convenuto trustee, visto che la

beneficiaria dei conti L__________ __________ aveva risolto proprio questo

aspetto (oltre a quello della restituzione degli averi) direttamente con

l’attrice; e neppure si comprendeva poi quali altri compiti legali residui avessero

i trust in questione, visto che per ammissione del convenuto il loro compito

era quello di assegnare i fondi a L__________ __________, che - come detto - vi

aveva però provveduto direttamente patteggiando con l’attrice.

6. Con

l'appello 21 gennaio 2009 che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il

giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza di stralcio. In estrema

sintesi, egli contesta che la conclusione in via transattiva della lite

zurighese, che per altro nemmeno gli era stata denunciata, potesse automaticamente

rendere priva di oggetto la causa luganese. A suo dire, il Pretore, oltre ad

aver frainteso le sue dichiarazioni - il fatto che egli avesse a suo tempo

affermato che gli averi sui conti in parola dovevano essere da lui assegnati a

L__________ __________ (beneficiaria dei trust) non significando in effetti

ancora che essa, o quanto meno essa sola, fosse legittimata a pretendere il

rendiconto o la restituzione dall’attrice - aveva per altro misconosciuto

l’istituto del trust sia l’istituto del rendiconto nel contratto di mandato.

7. Delle

osservazioni 27 febbraio 2009 con cui l'attrice postula la reiezione del

gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8.La domanda d’appello del convenuto di

riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza di stralcio

della causa deve essere dichiarata irricevibile per l'assenza di gravamen,

ovvero di un interesse degno di protezione dell'appellante, indispensabile

premessa per la ricevibilità della sua impugnativa (Anastasi, Il sistema

dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129 seg.;

Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 494; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 63 n. 58 segg.; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur

zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 8 ad § 51; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 307; II

CCA 21 febbraio 1997 inc. n. 12 .97.36, 2 dicembre 2002 inc. n. 12.2002.59). In

effetti, pur essendo vero che egli si era a suo tempo opposto all’istanza di

stralcio della procedura, non è però dato a sapere, né del resto il convenuto

lo spiega, quale interesse degno di protezione egli potrebbe avere ad impugnare

una decisione a lui in definitiva favorevole (quella per l’appunto di stralcio

della causa), a favore di un’altra (quella con cui si auspica l’annullamento

dello stralcio e con ciò la continuazione della causa stessa), che

nell’immediato peggiora sicuramente la sua posizione, facendo “rivivere” una

causa ora già conclusasi a suo favore, e nel futuro potrebbe addirittura

ritorcersi contro di lui, correndo egli in tal caso il rischio di perdere poi

la causa nel merito.

La

giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la parte convenuta non

è legittimata ad impugnare una decisione con cui il giudice ha concluso per la

non entrata in materia nella causa, invece che per la reiezione della causa

stessa da lei postulata (DTF 63 II 190; RBOG 2006 Nr. 10; RSPI 1988 p. 242; II

CCA 9 gennaio 2006 inc. n. 12.2006.7; cfr. pure Frank/Sträuli/Messmer,

op. cit., n. 11a ad § 51), di modo che il giudizio di irricevibilità del

gravame si giustifica a maggior ragione se, come nel caso di specie, con

l’impugnativa è semplicemente chiesto di ripristinare la situazione precedente

allo stralcio. Oltretutto, per il convenuto, il fatto che la causa in parola

sia stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto ha in pratica

le medesime conseguenze della reiezione in ordine della petizione (appello p.

7; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 351; II CCA 5 giugno 2009 inc. n.

12.2008.231; TF 21 settembre 2006 4C.101/2006), da lui postulata in via

preliminare prima ancora di aver chiesto la sua reiezione nel merito (risposta p.

17): avendo in definitiva ottenuto, sia pure per altri motivi, quanto aveva chiesto

a suo tempo, egli, anche per questa ragione, non è dunque legittimato a

postulare la modifica, su questo punto, del decreto qui impugnato.

9. L’appello

avrebbe invece potuto essere dichiarato ammissibile, se e nella misura in cui

il convenuto avesse censurato il giudizio con cui il Pretore aveva caricato gli

oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna e compensato le

ripetibili. Sennonché nel caso di specie egli, pur avendo postulato in questa

sede la riforma del giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili in

conseguenza del postulato annullamento del decreto di stralcio, non ha

assolutamente preteso che la ripartizione tra le parti degli oneri processuali e

delle ripetibili della prima sede sarebbe stata da riformare, ed eventualmente

in che modo, anche nel caso in cui lo stralcio avesse invece trovato conferma. E

in particolare non ha spiegato le ragioni di fatto e di diritto che in tal caso

avrebbero imposto un diverso giudizio su tale questione. Non sufficientemente sostanziato,

l’appello, su questo punto deve così essere dichiarato irricevibile per carenza

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

10. Da

quanto precede, discende che il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile

nel suo complesso. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della

procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

10'000'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 21 gennaio 2009 di AP 1 è irricevibile.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

3’600.-

da anticiparsi

dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte

appellata fr. 5’000.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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