12.2009.24
Appello irricevibile - mancanza di gravamen
13 agosto 2010Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.24
Data decisione, Autorità:
13.08.2010, IICCA
Titolo:
Appello irricevibile - mancanza di gravamen
APPELLO
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.24
Lugano
13 agosto
2010/rs
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.730
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25
novembre 2002 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto che fosse accertato che essa non doveva al convenuto
l'importo di fr. 10'000'000.- oltre interessi e spese, che la procedura
esecutiva n. __________dell'UE di Lugano era stata indebitamente promossa, dal
che la sua nullità rispettivamente il suo annullamento, e infine che fosse
fatto ordine all'UE di Lugano di cancellare l'esecuzione in questione
rispettivamente di non comunicarla a terzi, domanda avversata dal convenuto che
ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora sull’istanza
di stralcio della procedura “a seguito di perdita di oggetto per intervenuta
transazione” inoltrata il 27 giugno 2008 dall’attrice, che il Pretore, con
decreto 22 dicembre 2008, ha accolto, stralciando dai ruoli la procedura;
appellante
il convenuto con atto di appello 21 gennaio 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di stralcio, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 27 febbraio 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L’8
settembre 1998 AP 1 ha convenuto in giudizioAO 1, al foro della sua succursale __________,
chiedendo che l’istituto bancario fosse tenuto a fornirgli il rendiconto
rispettivamente a consegnargli gli averi depositati sul conto n. __________ intestato
a C__________ I__________ __________ Trust e sul conto n. __________ intestato
a C__________ S__________ Trust.
Con
sentenza 19 febbraio 2002 (doc. A), cresciuta in giudicato, la II. Zivilkammer
dell’Obergericht del Cantone di Zurigo, riformando la decisione 11 luglio 2001
della 7. Abteilung del Bezirksgericht di Zurigo, ha respinto ogni sua
richiesta.
2. Nell'agosto
2002 AP 1, preso atto che a seguito di quelle decisioni AO 1 non era intenzionata
a sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia alla prescrizione a suo favore (doc.
C), l’ha escussa, alla sua sede luganese, con il PE n. __________ dell'UE di Lugano
per fr. 10'000'000.- più interessi, indicando quale titolo di credito "Ansprüche
aus Konto/Depot nr.__________ und Konto/Depot Nr. __________ " (doc.
C).
Al PE è
stata interposta tempestiva opposizione (doc. D).
3. Con
la petizione di accertamento negativo in procedura ordinaria in rassegna, promossa
il 25 novembre 2002 e avversata dall’escutente AP 1 sia per motivi d’ordine che
di merito, l'escussa AO 1, che nelle more della causa è stata assorbita per
fusione da AO 1, ha chiesto di accertare che essa non doveva alla controparte
l'importo oggetto di esecuzione (petitum n. 1), che la procedura
esecutiva era stata indebitamente promossa, dal che la sua nullità
rispettivamente il suo annullamento (petitum n. 2), e infine che fosse
fatto ordine all'UE di cancellare l'esecuzione, rispettivamente di non
comunicarla a terzi (petitum n. 3).
D’accordo
con le parti, il Pretore, con ordinanza 22 ottobre 2007, ha sospeso la trattazione del procedimento sino a definizione della causa promossa contro la
banca il 7 gennaio 2007 innanzi all’Handelsgericht del Cantone di Zurigo da L__________
__________, la quale, come a suo tempo in parte già AP 1, aveva preteso, presumibilmente
nella sua qualità di beneficiaria dei trust, che la stessa fosse tenuta a
fornirle il rendiconto e a consegnarle gli averi depositati sul conto n. __________
(doc. F).
4. Con
istanza 27 giugno 2008, avversata dal convenuto con osservazioni 1° settembre
2008, l’attrice, facendo rilevare che la causa zurighese tra lei e L__________ __________
si era nel frattempo conclusa, il 31 marzo 2008, in via transattiva, ha chiesto al Pretore di stralciare anche la causa luganese “a seguito di
perdita di oggetto per intervenuta transazione”.
5. Con
il decreto 22 dicembre 2008 qui impugnato il Pretore, accogliendo
implicitamente l’istanza 27 giugno 2008 dell’attrice, ha stralciato dai ruoli
la procedura, caricando alle parti in ragione di metà ciascuna la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 13'000.- e compensando le ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che il fatto che la vertenza
promossa a Zurigo, la quale aveva dato luogo alla sospensione della presente
causa a seguito dell’ammissione del convenuto (risposta p. 14 seg.) secondo cui
Fatti
i conti in parola erano di spettanza di L__________ __________, fosse terminata
con una transazione tra le parti, faceva evidentemente venir meno l’oggetto del
presente contenzioso: non si comprendeva infatti quale dovere di procedere in
rendiconto verso la banca avesse oggi il convenuto trustee, visto che la
beneficiaria dei conti L__________ __________ aveva risolto proprio questo
aspetto (oltre a quello della restituzione degli averi) direttamente con
l’attrice; e neppure si comprendeva poi quali altri compiti legali residui avessero
i trust in questione, visto che per ammissione del convenuto il loro compito
era quello di assegnare i fondi a L__________ __________, che - come detto - vi
aveva però provveduto direttamente patteggiando con l’attrice.
6. Con
l'appello 21 gennaio 2009 che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il
giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza di stralcio. In estrema
sintesi, egli contesta che la conclusione in via transattiva della lite
zurighese, che per altro nemmeno gli era stata denunciata, potesse automaticamente
rendere priva di oggetto la causa luganese. A suo dire, il Pretore, oltre ad
aver frainteso le sue dichiarazioni - il fatto che egli avesse a suo tempo
affermato che gli averi sui conti in parola dovevano essere da lui assegnati a
L__________ __________ (beneficiaria dei trust) non significando in effetti
ancora che essa, o quanto meno essa sola, fosse legittimata a pretendere il
rendiconto o la restituzione dall’attrice - aveva per altro misconosciuto
l’istituto del trust sia l’istituto del rendiconto nel contratto di mandato.
7. Delle
osservazioni 27 febbraio 2009 con cui l'attrice postula la reiezione del
gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8.La domanda d’appello del convenuto di
riformare il giudizio pretorile nel senso di respingere l’istanza di stralcio
della causa deve essere dichiarata irricevibile per l'assenza di gravamen,
ovvero di un interesse degno di protezione dell'appellante, indispensabile
premessa per la ricevibilità della sua impugnativa (Anastasi, Il sistema
dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile ticinese, p. 129 seg.;
Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 494; Vogel/Spühler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 63 n. 58 segg.; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 8 ad § 51; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 307; II
CCA 21 febbraio 1997 inc. n. 12 .97.36, 2 dicembre 2002 inc. n. 12.2002.59). In
effetti, pur essendo vero che egli si era a suo tempo opposto all’istanza di
stralcio della procedura, non è però dato a sapere, né del resto il convenuto
lo spiega, quale interesse degno di protezione egli potrebbe avere ad impugnare
una decisione a lui in definitiva favorevole (quella per l’appunto di stralcio
della causa), a favore di un’altra (quella con cui si auspica l’annullamento
dello stralcio e con ciò la continuazione della causa stessa), che
nell’immediato peggiora sicuramente la sua posizione, facendo “rivivere” una
causa ora già conclusasi a suo favore, e nel futuro potrebbe addirittura
ritorcersi contro di lui, correndo egli in tal caso il rischio di perdere poi
la causa nel merito.
La
giurisprudenza ha del resto già avuto modo di stabilire che la parte convenuta non
è legittimata ad impugnare una decisione con cui il giudice ha concluso per la
non entrata in materia nella causa, invece che per la reiezione della causa
stessa da lei postulata (DTF 63 II 190; RBOG 2006 Nr. 10; RSPI 1988 p. 242; II
CCA 9 gennaio 2006 inc. n. 12.2006.7; cfr. pure Frank/Sträuli/Messmer,
op. cit., n. 11a ad § 51), di modo che il giudizio di irricevibilità del
gravame si giustifica a maggior ragione se, come nel caso di specie, con
l’impugnativa è semplicemente chiesto di ripristinare la situazione precedente
allo stralcio. Oltretutto, per il convenuto, il fatto che la causa in parola
sia stata stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva d’oggetto ha in pratica
le medesime conseguenze della reiezione in ordine della petizione (appello p.
7; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 351; II CCA 5 giugno 2009 inc. n.
12.2008.231; TF 21 settembre 2006 4C.101/2006), da lui postulata in via
preliminare prima ancora di aver chiesto la sua reiezione nel merito (risposta p.
17): avendo in definitiva ottenuto, sia pure per altri motivi, quanto aveva chiesto
a suo tempo, egli, anche per questa ragione, non è dunque legittimato a
postulare la modifica, su questo punto, del decreto qui impugnato.
9. L’appello
avrebbe invece potuto essere dichiarato ammissibile, se e nella misura in cui
il convenuto avesse censurato il giudizio con cui il Pretore aveva caricato gli
oneri processuali alle parti in ragione di metà ciascuna e compensato le
ripetibili. Sennonché nel caso di specie egli, pur avendo postulato in questa
sede la riforma del giudizio pretorile sulle spese e sulle ripetibili in
conseguenza del postulato annullamento del decreto di stralcio, non ha
assolutamente preteso che la ripartizione tra le parti degli oneri processuali e
delle ripetibili della prima sede sarebbe stata da riformare, ed eventualmente
in che modo, anche nel caso in cui lo stralcio avesse invece trovato conferma. E
in particolare non ha spiegato le ragioni di fatto e di diritto che in tal caso
avrebbero imposto un diverso giudizio su tale questione. Non sufficientemente sostanziato,
l’appello, su questo punto deve così essere dichiarato irricevibile per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
10. Da
quanto precede, discende che il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile
nel suo complesso. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della
procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
10'000'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 21 gennaio 2009 di AP 1 è irricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’500.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
3’600.-
da anticiparsi
dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte
appellata fr. 5’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster