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Decisione

12.2009.25

Mediazione - mercede

6 dicembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i relativi contratti di appalto, di adoperarsi per l’ottenimento nell’ambito

delle istituzioni finanziarie di un credito di costruzione di circa fr.

4/5'000'000.- a sostegno del progetto e di segnalare l’iniziativa ad eventuali interessati

all’acquisto delle edificande nuove unità abitative. Il contratto prevedeva i

seguenti compensi a favore del mandatario: in caso di sottoscrizione del

contratto di appalto il 5% del valore totale; in caso di ottenimento del

credito di costruzione il 4.5% del finanziamento ottenuto; in caso di conclusione

di un contratto di vendita il 3% dell’importo del contratto.

Il 1°

settembre 1997 (doc. B) il mandato è stato trasferito, con l’accordo di tutte le

parti interessate, ad nuovo mandatario, AO 1, cittadino __________ residente in

Italia.

2.Il 24 luglio 1998 AP 1 e AO 1, preso

atto della disponibilità di P____________________ a effettuare i lavori di costruzione

per fr. 12'400'000.- più IVA (cui andavano invero dedotti fr. 75'000.-, doc.

D), hanno convenuto in fr. 620'000.- più IVA il compenso per l’intermediazione

relativa alla sottoscrizione del contratto di appalto (doc. C). Lo stesso

giorno, AP 1, con riferimento al mandato del 24 giugno 1997 ed in particolare

all’intermediazione relativa al credito di costruzione, “premesso che gli

incarichi previsti nel succitato mandato vengono da voi svolti, fatto salvo

quanto previsto nello stesso”, si è impegnata “a riconoscerle la somma

di fr. 180'000.- + IVA a forfait come premio speciale quale compenso speciale

personale per l’ottenimento di un credito di costruzione per la quale lei si

sta attivando presso istituti bancari da noi autorizzati che hanno già manifestato

un consenso di massima”, precisando altresì, oltre al “nostro impegno a

fornire … tutta la documentazione in nostro possesso necessaria al buon

prosieguo di tale pratica”, che “una volta ottenuto il credito di

costruzione dietro suo intervento i pagamenti di quanto dovuto saranno

effettuati non appena disponibili su detta linea di credito” (doc. F).

Il 5

gennaio 1999 le parti hanno parzialmente derogato allo scritto di cui al doc. D,

prevedendo che la somma di fr. 620'000.-più IVA sarebbe stata dovuta anche nel

caso in cui AP 1 avesse deciso di rescindere il rapporto con P____________________

e avesse dato l’appalto generale ad un altro soggetto (doc. E). Quello stesso

giorno AP 1 ha rilasciato all’indirizzo di AO 1 la dichiarazione del seguente

tenore: “con riferimento alle richieste di credito di costruzione da noi

effettuate presso la B__________ __________ e C__________ __________, entrambe

di __________, da Voi presentateci, con la presente Vi confermiamo che

all’ottenimento e disponibilità del credito stesso Vi corrisponderemo la somma

di fr. 180'000.- + IVA così come concordato” (doc. G).

3.Con la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 800'000.- oltre interessi nonché il rigetto in

via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di

Lugano (doc. I). Egli, invocati gli accordi contrattuali (doc. A, B, C ed E),

ha dapprima preteso il versamento del compenso di fr. 620'000.- per

l’intermediazione relativa alla sottoscrizione del contratto di appalto con P____________________

e ciò nonostante quel contratto fosse poi stato rescisso dalla controparte

(doc. 10). In seguito, sempre sulla base degli accordi stipulati (doc. A, B, F

e G), ha instato per il riconoscimento del compenso di fr. 180'000.- per

l’intermediazione relativa al credito di costruzione, poi effettivamente

ottenuto tramite la B__________ __________.

4.La convenuta si è opposta alla

petizione, contestando innanzitutto la validità degli accordi su cui la

controparte fondava le sue pretese, a suo dire firmati da persone non

autorizzate a vincolare le società intervenute (AP 1 e W__________ __________).

Con riferimento alle singole pretese dell’attore, ha poi evidenziato che la

somma di fr. 620'000.- non era dovuta in quanto l’obbligo di pagamento della

medesima era condizionato alla conclusione di un nuovo contratto di appalto generale

con un altro soggetto (e non era invece dovuto in caso di conclusione di

semplici contratti di appalto con i singoli appaltatori), circostanza in realtà

non verificatasi. Ha altresì ritenuto ingiustificata la richiesta di fr.

180'000.- perché il credito di costruzione concesso dalla B__________ __________

- per altro di soli fr. 2'700'000.- invece dei fr. 4/5'000'000.- previsti - non

era stato reperito dall’attore ma da Pi__________ __________ e dall’arch. F__________

__________. Le pretese attoree erano in ogni caso compensate dal danno

milionario da lei subito a seguito della rescissione del contratto di appalto

concluso con la “fantomatica” ed evanescente P____________________.

5.Con la replica e la duplica le parti hanno

sostanzialmente confermato le loro precedenti richieste ed allegazioni.

In

sede conclusionale l’attore ha abbandonato la pretesa di fr. 620'000.-, mentre

la convenuta ha rilevato che se fosse stato applicabile il diritto italiano il

contratto di mediazione sarebbe stato nullo in quanto l’attore nemmeno aveva

preteso e provato di essere iscritto nel relativo albo professionale.

6.Il Pretore, con la sentenza qui

impugnata, ha accolto la petizione per fr. 180'000.- più interessi ed

accessori, caricando la tassa di giustizia di fr. 6'000.- e le spese di fr.

350.- per 1/4 alla convenuta e per 3/4 all’attore, tenuto pure a rifondere alla

controparte fr. 16'000.- per ripetibili parziali. Il primo giudice ha

innanzitutto accertato la validita degli accordi conclusi tra le parti,

regolarmente sottoscritti o comunque ratificati da persone abilitate a

vincolare le relative società. Egli ha quindi accertato che il diritto

applicabile alla fattispecie è quello svizzero, il fatto che il contratto di

cui al doc. A, pacificamente retto da quel diritto, fosse stato trasferito

all’attore, cittadino __________ con residenza in Italia, non essendo tale da

modificare la normativa applicabile. Preso atto della rinuncia dell’attore alla

pretesa di fr. 620'000.- ed evasa l’eccezione di compensazione già per la

mancata quantificazione e dimostrazione del presunto danno patito dalla

convenuta, egli si è così limitato ad esaminare la pretesa di fr. 180'000.- per

la mercede d’intermediazione per il credito di costruzione, che ha in

definitiva ritenuto giustificata. Da una parte ha rilevato come dai doc. F e G

risultava che l’attore stava conducendo concrete trattative con due istituti

bancari, tra cui la B__________ __________ (che poi aveva concesso il credito di

costruzione di fr. 2'700'000.-), mentre il ruolo attivo svolto nell’occasione da

Pi__________ __________ non escludeva che l’intervento dell’attore avesse

favorito il buon esito dell’operazione. Dall’altra ha evidenziato che con lo

scritto di cui al doc. G, di alcuni giorni successivo alla concessione del

credito da parte della B__________ __________, la convenuta aveva in ogni caso inteso

garantire all’attore il pagamento della mercede indipendentemente dal ruolo da

lui concretamente svolto nelle trattative.

7.Dell’appello della convenuta, che chiede

di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, e

delle osservazioni dell’attore, che invece postula la reiezione del gravame, si

dirà per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8.La convenuta contesta innanzitutto (appello

p. 7) di aver mai promesso un qualche compenso all’attore, ribadendo, sia pure

solo tra parentesi, l’esistenza di vizi formali nei doc. E e G. La censura è

irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). La parte

non ha in effetti specificato in questa sede quali sarebbero i pretesi vizi

formali di cui sono affetti quei documenti e in ogni caso nemmeno ha spiegato

per quali motivi la diversa conclusione contenuta nella sentenza pretorile, per

altro ampiamente motivata in fatto e in diritto, sarebbe errata e con ciò da

riformare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).

9.In questa sede (appello p. 11) la

convenuta ipotizza che il diritto applicabile alla fattispecie potrebbe essere

quello italiano, stante la residenza in Italia dell’attore, con la conseguenza

che quest’ultimo non sarebbe legittimato a pretendere alcuna mercede per la

mediazione da lui eventualmente svolta, non avendo addotto né tanto meno

provato di essere iscritto nel relativo albo professionale (art. 6 della legge

3 febbraio 1989, n. 39 e art. 2231 CCIt.). Essa invero non si confronta con l’assunto

pretorile secondo cui il diritto applicabile alla fattispecie è quello svizzero

perché il trasferimento all’attore del contratto di cui al doc. A,

pacificamente retto da quel diritto, non era tale da modificare la normativa

applicabile: non censurato, lo stesso deve così essere considerato acquisito e

non può più essere ridiscusso da questa Camera (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 30 ad art. 307). L’appellante si

limita più che altro ad affermare che l’impegno a pagare la contestata mercede

si fondava in realtà su un accordo particolare ad hoc (doc. E e F),

distinto da quelli precedenti (di cui al doc. A e B). L’argomentazione, per

altro irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in appello (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC), è infondata. Il doc. F non è in effetti costitutivo di un

nuovo contratto. Esso, come del resto il doc. C di pari data, è stato allestito

allo scopo di quantificare il compenso che si ritenenva di poter attribuire

all’attore nelle particolari circostanze (a dipendenza cioè del contratto

d’appalto sottoscritto con P____________________, rispettivamente dell’ammontare

dei crediti di costruzione - non meglio definiti ma di almeno fr. 4'000'000.-,

limite inferiore di quanto previsto nel doc. A - allora in discussione con la B__________

__________ e il C__________ __________ [cfr. doc. G], che sembravano aver già manifestato il loro consenso di massima)

secondo il contratto a lui trasferito, cui del resto lo scritto faceva

esplicito riferimento: l’importo di fr. 620'000.- (di cui al doc. C) rappresentava

il 5% della mercede d’appalto di fr. 12'400'000.-, percentuale prevista nel

doc. A; l’importo di fr. 180'000.- (di cui al doc. F) rappresentava il 4.5% del

credito di costruzione di fr. 4'000'000.-, percentuale pure prevista nel doc.

A. Si aggiunga che lo scritto in questione dava atto della persistente validità

del mandato di cui al doc. A, del fatto che l’attore stava svolgendo gli

incarichi in esso previsti e del suo impegno a proseguire la pratica (“premesso

che gli incarichi previsti nel succitato mandato vengono da voi svolti, fatto

salvo quanto previsto nello stesso,” … “nostro impegno a fornire … tutta

la documentazione in nostro possesso necessaria al buon prosieguo di tale

pratica”). Oltretutto negli allegati preliminari la convenuta non aveva

contestato - ammettendolo - l’assunto dell’attore secondo cui il compenso di

fr. 180'000.- si fondava per l’appunto sui doc. B e F (petizione p. 3).

10. In

base al diritto svizzero e meglio giusta l’art. 412 CO, con il contratto di

mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l’occasione per

concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto

contro pagamento di una mercede. Nel primo caso, la

prestazione del mediatore si esaurisce con l’indicazione o con la presentazione

al mandante del possibile contraente; nel secondo, il mediatore si interpone

nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo. Gli

elementi essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal

mandante e il principio della sua onerosità (Rep. 1988 p. 360; Gautschi, Berner Kommentar, n. 2a ad

art. 412 CO; Ammann, Basler

Kommentar, 3ª ed., n. 1 seg. ad

art. 412 CO). Premessa per poter pretendere la mercede di mediazione è dunque la

stipulazione del contratto mediato a seguito dell'indicazione o

dell’interposizione del mediatore (Ammann,

op. cit., n. 1 ad art. 413 CO). In altre parole, oltre alla stipulazione del

contratto mediato, occorre che tra quest’ultima e l’attività messa in atto dal

mediatore vi sia un nesso causale psicologico, ravvisabile di per sé anche se

l’attività del mediatore non è la causa esclusiva o diretta che ha portato alla

conclusione del contratto, bastando anche una causa concorrente o indiretta

(art. 413 cpv. 1 CO; Schweiger, Der

Mäklerlohn, p. 81 segg.; Marquis,

Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, p. 441 segg.; DTF

72 II 89 e 421, 76 II 382, 84 II 525). Alla condizione del nesso causale è però

possibile rinunciare contrattualmente (DTF 97 II 357). L’onere della prova in

merito all’esistenza del nesso causale psicologico incombe al mediatore (art. 8

CC; II CCA 30 aprile 2007 inc. n. 12.2006.52, 8 marzo 2010 inc. n. 12.2009.11).

11. In

questa sede, pacifico il conferimento all’attore di un contratto di mediazione

per interposizione, l’appellante rimprovera dapprima al Pretore di aver

ritenuto che con la sottoscrizione dello scritto di cui al doc. G la convenuta

aveva in ogni caso inteso garantire all’attore il pagamento della mercede

indipendentemente dal fatto che egli fosse effettivamente intervenuto nelle

trattative per l’ottenimento del credito di costruzione. La censura è fondata.

Il fatto che nel documento in questione, diversamente dal doc. F, in cui era

stato indicato che il pagamento del compenso era condizionato all’ottenimento

del credito di costruzione “dietro suo intervento”, non sia stata

inserita una formulazione analoga, non significa in effetti ancora, specie in

assenza di ulteriori circostanze, neppure menzionate, che a quel momento la

convenuta avesse implicitamente inteso derogare all’art. 413 cpv. 1 CO e con ciò

garantire la mercede all’attore anche nel caso in cui il contratto mediato

fosse stato concluso senza un suo intervento. Per il resto, non si vede in che

modo la sottoscrizione di quello scritto da parte della convenuta, pochi giorni

dopo la concessione da parte della B__________ __________ di un credito di

costruzione di fr. 2'700'000.- (cfr. doc. rich. XXVII°, separazione n. 1),

possa aver modificato la situazione.

La così accertata infondatezza dell’argomentazione pretorile non è però

(ancora) determinante per l’esito della lite. Affinché si possa riformare una

decisione - com’è quella impugnata - fondata su due motivazioni indipendenti,

occorre in effetti che anche la seconda argomentazione addotta dal giudice di prime

cure sia priva di fondamento.

12. Ora,

in questa sede la convenuta censura anche l’altra argomentazione addotta dal

Pretore: da una parte gli rimprovera di aver erroneamente operato un’inversione

dell’onere della prova, segnatamente per aver ammesso il diritto dell’attore

alla mercede già solo per il fatto che l’istruttoria di causa non aveva

permesso di escludere che anche costui, mediante la propria attività, in

concorso con gli sforzi profusi da Pi__________ __________, avesse favorito il

buon esito dell’operazione; e dall’altra rileva che in ogni caso l’istruttoria

non aveva permesso di accertare un intervento attivo da parte dell’attore. Non

è così.

12.1 Con

riferimento alla questione dell’onere della prova circa l’esistenza del nesso

causale psicologico, si osserva che il Pretore ha in primo luogo rilevato

(sentenza consid. 7), giustamente, che lo stesso incombeva al mediatore. Nel

prosieguo del suo giudizio egli, a questo proposito, ha quindi rilevato (sentenza

consid. 8.1) che il doc. F dimostrava che l’attore stava conducendo concrete

trattative con due istituti bancari (cfr. pure il doc. G), tra cui la B__________

__________ (che aveva poi concesso il credito di costruzione di fr.

2'700'000.-), e che l’istruttoria di causa non aveva permesso di escludere che

anche costui, mediante la propria attività, in concorso con gli sforzi profusi

da Pi__________ __________, avesse favorito il buon esito dell’operazione,

concludendo con ciò per il buon diritto dell’attore alla mercede pattuita. Ora,

non è effettivamente chiaro se il giudice di prime cure abbia concluso per

l’accoglimento della pretesa dell’attore in assenza di prove sufficienti (in

altre parole siccome la convenuta non aveva ossequiato l’onere della prova,

implicitamente posto a suo carico) oppure per il fatto che le prove assunte

avevano permesso di accertare il suo buon diritto. La questione non necessita

di essere chiarita, essendo in ogni caso incontestabile (come si vedrà) che

l’attore ha provato l’esistenza del nesso causale psicologico tra la sua

attività e la conclusione del contratto di credito di costruzione mediato.

12.2 L’appellante

ritiene a torto che l’istruttoria non ha permesso di accertare un intervento

attivo da parte dell’attore nella conclusione del credito di costruzione con la

B__________ __________. Essa stessa ha in effetti pacificamente dato atto, oltretutto

in tempi non sospetti, che l’attore non solo le aveva presentato quella banca (doc.

G) ma “si sta attivando … per l’ottenimento di un credito di costruzione …

presso istituti bancari da noi autorizzati” (doc. F), confermando

con ciò che il suo intervento era stato effettivo e concreto. Poco importa poi

se Pi__________ __________ possa aver affermato di essere stato lui ad aver introdotto

la convenuta alla B__________ __________ (verbale p. 1; nel doc. 4 - che per

altro nemmeno gli è stato chiesto di confermare in sede testimoniale - egli avrebbe

persino escluso che possa esservi stata un’altra intermediazione per quella

pratica, salvo poi aggiungere, in modo assai sospetto, che qualsiasi pretesa di

terzi ricollegata a tale pratica, da lui così neppure esclusa, sarebbe stata da

considerarsi come facente parte dei suoi onorari), tanto più che il teste F__________

__________ si è limitato a confermare il ruolo principale (e dunque non

esclusivo) di quest’ultimo nell’operazione (verbale p. 2). In effetti, nella

migliore - per la convenuta - delle ipotesi, si dovrebbe comunque concludere

che l’attività dell’attore, da lei ammessa, sia stata almeno una causa

concorrente o indiretta alla conclusione del contratto, ciò che è senz’altro sufficiente

per confermare l’esistenza del nesso causale psicologico. Del tutto nuova e con

ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) è la tesi della convenuta

secondo cui il pagamento della mercede di cui doc. G sarebbe in realtà stata

concordata solo per l’ottenimento di altri (futuri) crediti di costruzione

oltre a quello concesso pochi giorni prima dalla B__________ __________. L’argomentazione

è smentita già dal chiaro tenore di quel documento, che fa per l’appunto riferimento,

per il pagamento della mercede, “alle richieste di credito di costruzione da

noi effettuate presso la B__________ __________ e C__________ __________”,

condizionandolo poi non solo “all’ottenimento” ma anche alla successiva

“disponibilità del credito stesso”. Ricevibile, ma infondata, è invece

l’altra argomentazione della convenuta secondo cui l’attività svolta

dall’attore si sarebbe rivelata inutile ed anzi controproducente, di modo che

la conclusione del contratto con la B__________ __________ era poi stata

possibile solo grazie al successivo intervento di Pi__________ __________, che

aveva permesso di “recuperare” la fiducia della banca, venuta meno a seguito

dell’agire dell’attore, e di indurla alla concessione del credito: nulla prova

in effetti che i fatti si siano svolti in tal modo.

13. Nondimeno,

non si può ritenere che l’attore abbia diritto al pagamento dell’intera mercede

di fr. 180'000.- oltre interessi. Come rilevato nella sentenza impugnata e

nell’appello, egli è in effetti riuscito ad ottenere unicamente un credito di

costruzione di fr. 2'700'000.- dalla B__________ __________ (invece di quello

inizialmente previsto di fr. 4/5'000'000.-), il fatto che egli possa (forse) aver

contribuito anche all’ottenimento di un ulteriore importo di fr. 2'700'000.-,

concesso a titolo di mutuo ipotecario (cfr. doc. rich. XXVII°, separazione n. 1),

essendo irrilevante, dato che per tale prestazione non era previsto per

contratto alcun compenso. Ora, in base al contratto di cui al doc. A egli avrebbe

in tal caso avuto diritto ad un compenso del 4.5% del credito ottenuto, ovvero

a fr. 121'500.-. Non risulta che la sottoscrizione dei doc. F e G abbia mutato

questa situazione (cfr. in proposito supra consid. 9): nel doc. F è

indicato un compenso di fr. 180'000.- “per l’ottenimento di un credito di

costruzione per la quale lei si sta attivando presso istituti bancari da noi

autorizzati che hanno già manifestato un consenso di massima”, i quali,

come risulta dal successivo doc. G, erano la B__________ __________ e il C__________

__________; ma soprattutto nel doc. G è stabilito che il pagamento dei fr.

180'000.- era subordinato “all’ottenimento e disponibilità del credito

stesso”, che, com’era indicato una riga prima, era proprio quello relativo

“alle richieste … da noi effettuate presso la B__________ __________ e C__________

__________”. Non avendo ottenuto alcun credito di costruzione da parte del

C__________ __________ (che, con ogni evidenza, doveva essere di almeno fr.

1'300'000.-), l’importo dovuto all’attore deve dunque essere ridotto, in base

agli accordi contrattuali, a fr. 121'500.-.

14. Resta

da esaminare se la convenuta possa pretendere una (ulteriore) riduzione della

mercede in applicazione dell’art. 163 cpv. 3 CO. La richiesta dev’essere respinta

già per il fatto che l’importo riconosciuto nell’occasione all’attore e di cui

è chiesta la riduzione in considerazione del suo carattere eccessivo non

costituisce una pena convenzionale. Per completezza, si aggiunga che la convenuta

nemmeno potrebbe pretendere una riduzione della mercede ai sensi dell’art. 417

CO, la disposizione permettendo in effetti solo la riduzione di mercedi

eccessive stipulate per indicare l’occasione di concludere un contratto

individuale di lavoro o una vendita di fondi o per la mediazione di un tale

contratto, e non essendo dunque applicabile nel caso di specie, in presenza cioè

di una mediazione creditizia.

15. Ne

discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere

ammessa limitatamente a fr. 121'500.- più interessi e accessori. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 148 CPC), ritenuto che per il giudizio di appello

si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 180'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

pronuncia

I. L’appello

21 gennaio 2009 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 18 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, è

così riformata:

1. La petizione 21 novembre

2003 di AO 1 è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 fr. 121'500.- oltre interessi al

5% dal 31 ottobre 2001.

§§ L’opposizione interposta al PE n. __________

dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente alla somma di fr.

121'500.- oltre interessi al 5% dal 31 ottobre 2001.

2. La

tassa di giustizia, di fr. 6'000.-, e le spese di fr. 350.- (comprese quelle

emesse dalla CRP con decisione del 21 dicembre 2004), da anticipare dall’attore,

rimangono a suo carico in misura di 5/6, e sono poste a carico della convenuta

in misura di 1/6. L’attore rifonderà inoltre alla convenuta fr. 21'300.- a

titolo di ripetibili parziali.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’950.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

4’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste

a carico dell’appellato, cui l’appellante rifonderà fr. 2'000.- per parti di ripetibili

di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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