12.2009.26
Contratto di appalto - ipoteca legale degli artigiani - fondo in proprietà per piani - parti comuni o parti in uso esclusivo
11 ottobre 2010Italiano37 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.26
Data decisione, Autorità:
11.10.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di appalto - ipoteca legale degli artigiani - fondo in proprietà per piani - parti comuni o parti in uso esclusivo
IPOTECA LEGALE ARTIGIANI E IMPRENDITORI
MERCEDE
OGGETTO
PARTE COMUNE
USO RISERVATO
art. 712C CC
art. 712b CC
art. 837 cpv. 1 cf. 3 CC
art. 363 CO
Incarto n.
12.2009.26
Lugano
11 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.16
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 28
febbraio 2006 da
AP 1
rappr. da RA 3
contro
AO 2
AO 1 AO 10
AO 11
AO 3
rappr. da RA 4
AO 4
entrambi rappr.
da RA 2
AO 6
AO 8
tutti rappr. da RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto di condannare la convenuta AO 2 al pagamento di fr.
27'898.75 oltre interessi, di fare ordine all’Ufficiale dei Registri del
Distretto di Locarno di iscrivere a favore dell’attrice un’ipoteca legale
definitiva di fr. 6'198.90 oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________
RFD di __________ (di 248/1000) di proprietà di AO 2, di fr. 1'115.95 oltre
interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 40/1000)
di proprietà di AO 2, di fr. 3'403.65 oltre interessi a carico del foglio PPP
n. __________ RFD di __________ (di 122/1000) in comproprietà in ragione di un
mezzo ciascuno di AO 4 eRA 4, di fr. 139.50 oltre interessi a carico del foglio
PPP n. __________ RFD di __________ (di 5/1000) in comproprietà in ragione di
un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5, di fr. 5’300.75 oltre interessi a carico del
foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 190/1000) in comproprietà in
ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10, di fr. 139.50 oltre interessi a
carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 5/1000) in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10, di fr. 2'120.30
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 76/1000)
in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8, di fr. 139.50
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 5/1000)
in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8, di fr. 3'626.85
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 130/1000)
di proprietà di AO 3, di fr. 167.40 oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________
RFD di __________ (di 6/1000) di proprietà di AO 3, di fr. 2’371.40 oltre
interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 85/1000) in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6, di fr. 167.40
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 6/1000)
in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6, di fr. 195.30
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 7/1000)
di proprietà di AO 1 e di fr. 2'092.40 oltre interessi a carico del foglio PPP
n. __________ RFD di __________ (di 75/1000) di proprietà di AO 1 nonché di
condannare la “parte convenuta” al pagamento della tassa di giustizia e delle
spese di complessivi fr. 300.- e delle ripetibili della procedura di annotazione
dell’ipoteca legale provvisoria di cui all’inc. DI.2005.172, ritenuto che in
sede conclusionale l’attrice ha ridotto la pretesa creditoria nei confronti di AO
2 a fr. 27'443.65 oltre interessi e ha rinunciato a chiedere l’iscrizione
delle ipoteche legali a carico dei fogli PPP n. __________ e __________ RFD di __________
di proprietà di quest’ultima;
domande
avversate da tutti i convenuti - tranne AO 2 e AO 3 - che hanno postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 15 dicembre 2008 ha parzialmente accolto, facendo ordine all’Ufficiale dei Registri del Distretto di Locarno di iscrivere
a favore dell’attrice un’ipoteca legale definitiva di fr. 816.55 oltre
interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5, di fr. 33.45 oltre
interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5, di fr. 1'271.65
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10, di fr. 33.45
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10, di fr. 508.65
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8, di fr. 33.45 oltre
interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8, di fr. 870.10
oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ di
proprietà di AO 3, di fr. 40.15 oltre interessi a carico del foglio PPP n. __________
RFD di __________ di proprietà di AO 3, di fr. 568.90 oltre interessi a carico
del foglio PPP n. __________ RFD di __________ in comproprietà in ragione di un
mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6, di fr. 40.15 oltre interessi a carico del foglio
PPP n. __________ RFD di __________ in comproprietà in ragione di un mezzo
ciascuno di AO 7 e AO 6, di fr. 46.85 oltre interessi a carico del foglio PPP
n. __________ RFD di __________ di proprietà di AO 1 e di fr. 501.95 oltre
interessi a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ di proprietà di
AO 1;
appellante
l’attrice con atto di appello 20 gennaio 2009, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
appellanti
adesivamente i convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 con allegato 20 febbraio
2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione e in particolare di cancellare le
ipoteche legali provvisorie annotate a carico dei fogli PPP n. __________ e __________
RFD di __________ in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO
8 e a carico dei fogli PPP n. __________ e __________ RFD di __________ in
comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 24 giugno 2010, i convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO
6 con osservazioni 20 febbraio 2009 e i convenuti AO 4 e AO 5 pure con
osservazioni 20 febbraio 2009, postulano la reiezione del gravame di parte
avversa con protesta di spese e ripetibili;
preso atto
che con scritto 14 luglio 2010 l'attore ha chiesto di dimettere dalla lite il
convenuto AO 3, con il quale aveva nel frattempo concluso un accordo
transattivo;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A.
Nel corso del 2005 AP 1 è stata incaricata
da P__________ __________ - a suo dire agente per AO 2 - di fornire e posare le
mantovane, le lamelle, i rolladen e un gruppo di bucalettere presso lo stabile
“Residenza agli O__________” di cui al mappale n. __________ RFD di __________,
immobile costituito in proprietà per piani, come segue: PPP n. __________ (di
248/1000) e __________ (di 40/1000) di proprietà di AO 2; PPP n. __________ (di
122/1000) e __________ (di 5/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo
ciascuno di AO 4 e AO 5; PPP n. __________ (di 190/1000) e __________ (di
5/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10; PPP
n. __________ (di 76/1000) e __________ (di 5/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8; PPP n. __________ (di 130/1000) e __________
(di 6/1000) di proprietà di AO 3; PPP n. __________ (di 85/1000) e __________
(di 6/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6; PPP
n. __________ (di 7/1000) e __________ (di 75/1000) di proprietà di AO 1. Nel
medesimo periodo AP 1 è pure stata incaricata, secondo quelle medesime
modalità, di posare le tende da sole nella palazzina di Via V__________ __________
di cui al mappale __________ RFD di __________, anch’esso costituito in
proprietà per piani.
B. Per il cantiere “Residenza agli O__________”, AP 1, il 14 marzo 2005, ha emesso all’indirizzo di AO 2 tre conferme d’ordine, una di fr. 9'547.45 (IVA inclusa) per i
rolladen (doc. T rich. I°), una di fr. 19'201.50 (IVA inclusa) per le lamelle
(doc. U rich. I°) e una di fr. 8'801.80 (IVA inclusa) per le mantovane (doc. V
rich. I°). Preso atto dell’avvenuto versamento di un acconto di fr. 7'500.-
(doc. R rich. I° e doc. I) e della mancata fornitura - almeno fino ad allora - di
12 rolladen (a fr. 80.- più IVA) e 13 lamelle (a fr. 80.- più IVA), essa, con
istanza 22 settembre 2005 (inc. n. DI.2005.172, cfr. doc. rich. I°), ha chiesto
l’annotazione a suo favore di un’ipoteca legale provvisoria degli artigiani di
fr. 27'898.75 oltre interessi gravante collettivamente tutte le PPP di cui al
fondo base n. __________ RFD di __________ e in subordine di ripartire tale
somma proporzionalmente ai millesimi delle singole PPP. Con decreto
supercautelare 23 settembre 2005 (doc. rich. I°), confermato in via cautelare
il 24 novembre 2005 (doc. rich. I°), il Pretore ha ammesso l’istanza nella sua
formulazione subordinata ed ha assegnato all’istante un termine scadente il 28
febbraio 2006 per promuovere l’azione giudiziaria intesa al riconoscimento del
diritto all’iscrizione dell’ipoteca legale definitiva. La tassa di giustizia e
le spese di fr. 300.- della procedura di annotazione dell’ipoteca legale
provvisoria sono state poste a carico dell’istante, senza assegnazione di ripetibili.
Analogamente,
per il cantiere di Via V__________, AP 1, il 7 luglio 2005, ha emesso all’indirizzo di AO 2 una fattura di fr. 9'778.90 (IVA inclusa, doc. C rich. II°), a
garanzia della quale, con istanza 22 settembre 2005 (inc. n. DI.2005.173, cfr.
doc. rich. II°), ha chiesto l’annotazione a suo favore di un’ipoteca legale
provvisoria degli artigiani gravante collettivamente tutte le PPP di cui al
fondo base n. __________ RFD di __________ e in subordine di ripartire tale
somma proporzionalmente ai millesimi delle singole PPP. Con decreto
supercautelare 23 settembre 2005 (doc. rich. II°), il Pretore ha ammesso
l’istanza nella sua formulazione subordinata.
C. Con la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna di AO 2 al pagamento di fr. 27'898.75 oltre interessi, l’iscrizione a suo favore di
un’ipoteca legale definitiva di pari importo da ripartire proporzionalmente ai
rispettivi millesimi sulle singole PPP del fondo base n. __________ RFD di __________
appartenenti a AO 2, __________ e AO 5, AO 11 e AO 10, AO 9 e AO 8, AO 3, AO 7
e AO 6 e AO 1, nonché la condanna della “parte convenuta” al pagamento degli
oneri processuali di complessivi fr. 300.- e delle ripetibili della procedura
di annotazione dell’ipoteca legale provvisoria. L’attrice, dopo aver ripreso i
fatti esposti in occasione della procedura di annotazione provvisoria
dell’ipoteca legale, ha aggiunto che ad inizio ottobre 2005 AO 2 aveva
provveduto a versare un secondo acconto di fr. 10'000.- (doc. L), che,
d’accordo le parti, era poi stato utilizzato in ragione di fr. 4'498.45 per
cancellare parte delle ipoteche legali degli artigiani annotate in via
provvisoria sulle PPP di cui al fondo base n. __________ RFD di __________
(cfr. doc. A), in ragione di fr. 2'152.- per il pagamento dei 12 rolladen e
delle 13 lamelle posati in seguito nel cantiere “Residenza agli O__________” e
per i quali non era stata a suo tempo pretesa l’ipoteca legale provvisoria, in
ragione di fr. 2'936.85 per il pagamento della fattura relativa alla fornitura in
quel cantiere del gruppo di bucalettere (doc. E) e in ragione di fr. 412.70 per
pagare parte del credito non ancora saldato e non garantito dalle ipoteche
legali per i lavori di cui al fondo base n. __________ RFD di __________. Come
si evinceva dalle 3 fatture emesse il 22 dicembre 2005 a seguito di quell’accordo, e meglio quella di fr. 4’764.45 (già dedotti gli acconti di fr.
4'445.15 più IVA) per i rolladen (doc. B), quella di fr. 14'332.50 (già dedotti
gli acconti di fr. 4'525.15 più IVA) per le lamelle (doc. C) e quella di fr.
8'801.80 per le mantovane (doc. D), il debito complessivo di AO 2, a suo dire garantito dalle ipoteche legali, non era così mutato.
D. Mentre i convenuti AO 2 e AO 3 non hanno presentato l’allegato
responsivo e sono pertanto rimasti preclusi nella causa, gli altri convenuti si
sono opposti alla petizione, contestando in particolare l’esistenza di un
valido contratto di appalto, la tempestività dell’istanza di annotazione
dell’ipoteca legale, la modalità di imputazione degli acconti e con ciò
l’importo oggetto della garanzia, nonché l’imputazione del saldo su ciascun
foglio di PPP secondo i rispettivi millesimi anziché secondo le spese
effettuate in ogni singola PPP. Essi non ritengono infine di doversi assumere
le spese della procedura di annotazione dell’ipoteca legale provvisoria.
E.
Nei successivi allegati scritti le parti si
sono sostanzialmente confermate nelle loro precedenti allegazioni. Preso atto
che i fogli PPP n. __________ e __________ RFD di __________ di proprietà di AO
2 erano stati nel frattempo venduti ai pubblici incanti e che all’attrice era
stato in tal modo attribuito un dividendo di fr. 455.10 (doc. N), quest’ultima
in sede conclusionale ha tuttavia ridotto la sua pretesa creditoria nei
confronti della convenuta AO 2 a fr. 27'443.65 oltre interessi e ha rinunciato
a chiedere l’annotazione delle ipoteche legali definitive a carico di quei 2 fogli
PPP.
F.
Il Pretore, con la sentenza 15 dicembre 2008, ha accolto la petizione solo limitatamente alla domanda di iscrizione di un’ipoteca legale
definitiva di fr. 6'693.- da ripartire proporzionalmente ai rispettivi
millesimi sulle singole PPP (tranne i fogli PPP n. __________ e __________) del
fondo base n. __________ RFD di __________. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-
e le spese di fr. 1'020.- sono state poste a carico dell’attrice per 4/5 e per
1/5 a carico dei convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e AO 10, AO 9 e AO 8, AO 3, AO 7
e AO 6 e AO 1, con l’obbligo per l’attrice di rifondere loro (tranne a AO 3)
fr. 2'000.- per ripetibili. Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto
l’azione creditoria promossa nei confronti della convenuta AO 2, rilevando che
l’attrice non era riuscita a provare che il contratto di appalto fosse sorto
con quella ditta in veste di committente. In merito alla domanda di iscrizione
dell’ipoteca legale, egli ha dapprima osservato che, diversamente dalle fatture
relative ai rolladen (doc. B) e alle lamelle (doc. C), che si riferivano a
parti in uso esclusivo dei singoli proprietari per piani, solo la fattura
relativa alle mantovane di fr. 8'801.80 (doc. D) concerneva una parte comune
della proprietà per piani, per la quale dunque era possibile la suddivisione
proporzionalmente ai millesimi delle singole PPP pretesa dall’attrice. Ammesso
che l’annotazione provvisoria dell’ipoteca legale relativa a questa opera era
senz’altro avvenuta tempestivamente, cioè entro i 3 mesi dal termine dei
relativi lavori, il primo giudice ha esaminato in che modo andavano imputati
gli acconti incassati dall’attrice: a questo proposito, egli ha dapprima
rilevato che l’acconto di fr. 7'500.- riguardava solo la fattura di cui al doc.
C; quanto all’acconto di fr. 10'000.- egli non ha ritenuto provata l’esistenza dell’accordo
d’imputazione preteso nella petizione, concludendo che la somma andava imputata
per fr. 2'936.85 per il saldo della fattura relativa alle bucalettere (scaduta
prima) e la rimanenza di fr. 7'063.15 andava imputata proporzionalmente sulle
fatture di cui ai doc. B-D, sicché la fattura relativa alle mantovane risultava
saldata per fr. 2’108.77, con un saldo quindi, da ripartire in base ai
millesimi delle unità condominiali, di fr. 6'693.-. La richiesta di rifusione delle
ripetibili e degli oneri processuali di fr. 300.- della procedura di annotazione
dell’ipoteca legale provvisoria è infine pure stata disattesa, la prima in
quanto non cifrata, la seconda perché non era chiaro nei confronti di chi fosse
stata rivolta, tanto più che la preponderante soccombenza dell’attrice non
giustificava di addossare alla controparte quella somma.
G. La
sentenza è stata oggetto di impugnazione da parte dell’attrice e dei convenuti AO
9 e AO 8 e AO 7 e AO 6. La prima, con appello 20 gennaio 2009, chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la
petizione, ritenendo data la legittimazione passiva della convenuta AO 2 nell’azione
creditoria, rilevando che tutte e 3 le fatture riguardavano parti comuni e
potevano con ciò essere ripartite tra i singoli comproprietari in base ai
millesimi, che l’imputazione degli acconti proposta con la petizione era
corretta e che pure era giustificata la richiesta di rifusione delle ripetibili
e degli oneri processuali di fr. 300.- della procedura di annotazione
dell’ipoteca legale provvisoria. I secondi, con appello adesivo 20 febbraio
2009, chiedono invece di modificare la decisione pretorile nel senso di
respingere la petizione e in particolare di cancellare le ipoteche legali
provvisorie annotate a carico dei fogli PPP (n. __________, __________, __________
e __________ RFD di __________) di loro proprietà, rilevando che anche la
fattura relativa alle mantovane si riferiva a una parte in uso esclusivo dei
singoli proprietari per piani.
H. Delle
osservazioni 20 febbraio 2009 (2) rispettivamente 24 giugno 2010 con cui i
convenuti AO 9 e AO 8, AO 7 e AO 6 come pure AO 4 e AO 5 rispettivamente
l'attrice postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
I. Nelle
more della procedura d’appello si sono verificate altre due circostanze
rilevanti per il giudizio. Innanzitutto, il 14 agosto 2009, la convenuta AO 2, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, è stata sciolta e nei suoi confronti è stata
ordinata la liquidazione in via di fallimento, ritenuto che in quella procedura
la massa fallimentare e i creditori cessionari hanno poi rinunciato a
subentrare nella lite (cfr. lettera 18 giugno 2010 dell’UEF di Locarno). E
quindi, il 14 luglio 2010, l’attrice ha comunicato di aver concluso un accordo
transattivo con il convenuto AO 3 (nei confronti del quale pretendeva di far
iscrivere due ipoteche legali per complessivi fr. 3'794.25 più interessi) ed ha
di conseguenza chiesto di dimettere quest’ultimo dalla lite, “con le relative
modifiche di quanto chiesto in sede di appello”.
Considerandi
in diritto:
1.
Il
fatto che l’attrice, il 14 luglio 2010, abbia comunicato di aver concluso un
accordo transattivo con il convenuto AO 3 giustifica di stralciare dai ruoli
l’appello nei suoi confronti per transazione ex art. 352 cpv. 1 CPC, l’accordo
concluso tra loro il 4 maggio 2010 costituendo effettivamente una
“transazione”, visto e considerato che in esso le parti hanno posto fine ad una
situazione di incertezza circa i rispettivi diritti mediante reciproche concessioni
(TF 24 aprile 2006 4C.389/2005). Ritenuto però che l’accordo transattivo non si
esprime sulla ripartizione di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, le
stesse dovrebbero di principio essere attribuite dal giudice ispirandosi alla
soluzione consacrata nella sede transattiva (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 24 ad art. 352). Sennonché, dall’ulteriore domanda dell’attrice
di dimettere quel convenuto dalla lite “con le relative modifiche di quanto
chiesto in sede di appello”, si può ritenere che essa abbia rinunciato non solo
all’iscrizione dell’ipoteca legale nei suoi confronti bensì anche al rimborso da
parte sua delle spese e delle ripetibili di primo e secondo grado postulate a
suo tempo nel gravame. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi devono dunque
rimanere a suo carico, ritenuto che alla controparte, che non ha presentato
osservazioni, non sono dovute ripetibili.
2.
Quanto
al fatto che nelle more della procedura d’appello la convenuta AO 2, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, sia stata sciolta e che nei suoi confronti sia
stata ordinata la liquidazione in via di fallimento, lo stesso non ha in
definitiva conseguenze pratiche per la sua capacità processuale nel caso
concreto, che rimane immutata, almeno finché la società non sia stata radiata
dal registro di commercio (sulle conseguenze di diritto civile della decisione
del giudice in tal senso, cfr. Lorandi,
Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu
Art. 731b OR, in: AJP 2008 p. 1393; Peter/Cavadini,
Commentaire Romand, n. 23 ad art. 731b CO).
3.
La
massa fallimentare e i creditori cessionari hanno comunicato di rinunciare a
continuare nella lite. Nell’ambito di una procedura di fallimento ordinaria ciò
equivale al riconoscimento del credito oggetti causa. Se ciò debba
valere anche nell’ambito della liquidazione in via di fallimento allorquando la
persona giuridica è sciolta in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO, e
ciò considerato che le norme sul fallimento si applicano per analogia e non
direttamente, è questione che non ha da essere decisa definitivamente. In
effetti, la censura dell’attrice, la quale sostiene che alla convenuta
Immo-Dream SA debba essere riconosciuta la legittimazione attiva nell’azione
creditoria, appare comunque fondata. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso
di accertare che P__________ __________, che - come detto - le aveva
commissionato le opere (cfr. testi __________ p. 6 seg. e __________ p. 5), aveva
a quel momento dichiarato di non agire a titolo personale ma a nome e per conto
di quella società (cfr. doc. 1 p. 2; testi __________ p. 2 e __________ p. 2). In
merito al suo potere di rappresentanza, si osserva che, per sua stessa ammissione,
in un primo tempo, e meglio nella fase della progettazione dell’edificazione
della “Residenza agli O__________” e del reperimento degli acquirenti, egli
aveva agito sulla base di una procura conferitagli dagli azionisti (cfr. doc. 1
p. 2) e che, sempre in virtù di quella procura, si era poi occupato anche della
fase relativa all’edificazione vera e propria, partecipando tra l’altro insieme
al direttore dei lavori alle varie riunioni di cantiere (cfr. doc. 1 p. 2), tra
cui anche a quelle con l’attrice (testi __________ p. 2, __________ p. 4, __________
p. 5 e __________ p. 2). A conferma del fatto che egli fosse autorizzato ad
agire a nome e per conto della società va pure menzionata la circostanza che
egli, così richiesto dall’attrice (teste __________ p. 2), avesse potuto
allestire o far allestire documenti su carta intestata e con il timbro della
società (doc. S rich. I°). Ma, a prescindere da quanto precede, ogni suo
precedente operato a nome e per conto della società, quand’anche non fosse
stato debitamente autorizzato dalla stessa e meglio dai suoi organi formali, sarebbe
comunque stato ratificato in seguito (art. 38 CO). P__________ __________ risulta
in effetti essere stato nominato amministratore unico della società a far tempo
dal 29 settembre 2005 (cfr. doc. G) e in quella veste, il successivo 4 ottobre,
ha discusso con l’attrice in merito alle opere da lei fornite, promettendo tra
l’altro il pagamento del secondo acconto di fr. 10'000.- e concordandone le
relative modalità di imputazione sulle varie fatture (teste __________ p. 2
seg.), il tutto senza aver mai eccepito l’estraneità della società da quel
rapporto contrattuale. Si aggiunga che proprio a seguito di quell’accordo, era
poi stata pattuita la continuazione dei lavori (teste __________ p. 3) ed erano
state emesse le fatture di cui ai doc. C-D (teste __________ p. 2), che
menzionavano espressamente come debitrice la convenuta AO 2. Alla luce di
quanto precede, il fatto che P__________ __________ possa in seguito aver aggiunto
che i contratti di appalto con i vari artigiani erano stati sottoscritti da M__________
SA (doc. 1 p. 5) non è tale da escludere la legittimazione passiva di AO 2:
innanzitutto non risulta che quell’affermazione, per altro proferita in un
procedimento penale nel quale egli era il prevenuto (e la cui veridicità non
può dunque essere data per scontata), sia stata da lui fatta con riferimento
all’attrice; ma soprattutto non è stato preteso né tanto meno provato che con
l’attrice sia venuto in essere un contratto di appalto scritto, che dunque
possa essere stato firmato da quella società.
4.
Ammessa con ciò la legittimazione
passiva della convenuta AO 2 nell’azione creditoria, si tratta di stabilire
l’ammontare del credito residuo a favore dell’attrice, questione questa che è invero
rilevante anche per la domanda di iscrizione dell’ipoteca legale. Ora, nel caso
di specie è incontestato che il valore complessivo delle opere fornite dall’attrice
ammonti a fr. 37'550.75 (cfr. le fatture doc. B-D senza gli acconti). Litigiosa
rimane la questione a sapere come debbano essere imputati i due acconti versati,
il primo di fr. 7'500.- e soprattutto il secondo di fr. 10'000.-. A questo
proposito, due sono le tesi che si contrappongono: quella dell’attrice, secondo
cui, a seguito dell’accordo intervenuto con AO 2 il 4 ottobre 2005, i due acconti
andavano imputati sulle fatture litigiose solo limitatamente all’importo di fr.
9'652.- e meglio per fr. 4'782.95 (fr. 4'445.15 più IVA) sulla fattura relativa
ai rolladen (doc. B) e per fr. 4'869.05 (fr. 4'525.15 più IVA) sulla fattura
relativa alle lamelle (doc. C), ritenuto che la rimanenza di fr. 7'848.- andava
invece imputata su altri debiti, e meglio in ragione di fr. 4'498.45 per
cancellare parte delle ipoteche legali degli artigiani annotate in via
provvisoria sulle PPP di cui al fondo base n. __________ RFD di __________, in
ragione di fr. 412.70 per pagare parte di quel credito non garantito dalle
ipoteche legali e in ragione di fr. 2'936.85 per il pagamento della fattura
relativa alla fornitura del gruppo di bucalettere; e quella del Pretore, ora
fatta propria dai convenuti, secondo cui, non essendo stata provata l’esistenza
di quell’accordo, gli acconti dovevano essere imputati sulle fatture litigiose
solo limitatamente alla somma di fr. 14’563.15 e meglio per fr. 2'287.40 sulla
fattura relativa ai rolladen (doc. B), per fr. 10'166.95 sulla fattura relativa
alle lamelle (doc. C) e per fr. 2'108.80 sulla fattura relativa alle mantovane
(doc. D), ritenuto che la rimanenza di fr. 2'936.85 andava imputata sulla
fattura relativa alla fornitura del gruppo di bucalettere. Ritenuto che le
parti concordano tutto sommato che l’acconto di fr. 7'500.- debba essere
imputato alle fatture di cui ai doc. B-D, decisivo è in definitiva sapere se
tra l’attrice e AO 2 sia venuto in essere l’accordo addotto dall’attrice
relativo all’acconto di fr. 10’000.-. Il quesito dev’essere risolto
affermativamente. La teste __________, del tutto disinteressata all’esito della
lite in quanto nemmeno più alle dipendenze dell’attrice, ha in effetti
rammentato che nel corso di un incontro, avvenuto il 4 ottobre 2005 tra le
parti al contratto, era stato concluso un accordo per il versamento di
quell’acconto (p. 2); che in quell’occasione erano state date indicazioni
precise su come dovevano essere imputati quei fr. 10'000.- (p. 3); che sempre in
quell’occasione era in particolare stato concordato che l’acconto sarebbe stato
utilizzato in parte per saldare delle fatture del cantiere in Via V__________ (recte:
V__________) e in parte per saldare delle fatture di Via O__________ (p. 3); e
che le fatture di cui ai doc. B-E erano il frutto di quel colloquio (p. 2).
Stando così le cose, ben si può ritenere che le imputazioni degli acconti
effettuate sui doc. B e C (di complessivi fr. 9'652.-), in quanto “frutto”
dell’accordo menzionato, fossero conformi alla volontà della parti, anche
perché l’attrice ha in larga misura provato di aver poi utilizzato la rimanenza
dell’acconto così come da lei indicato, sia per pagare le bucalettere (per fr.
2'936.85), sia per cancellare parte delle ipoteche legali di cui al fondo base
n. __________ RFD di __________ (in ragione di fr. 4'498.45, ritenuto che
l’importo delle cancellazioni indicato nel doc. A, di fr. 5'808.85, tiene pure
conto - come affermato in petizione (p. 6) - del pagamento di fr. 1'310.40 da parte
del proprietario __________), anche se non è chiaro se ed eventualmente in che
modo siano stati pagati altri debiti del cantiere di Via V__________ (per fr.
412.
). In tali circostanze, il fatto che la teste - lo si ricordi, a distanza
di quasi due anni dai fatti - abbia poi riferito di non ricordare sinceramente più
come erano state ripartite le cifre da imputare sui debiti dei due cantieri non
è di per sé tale da inficiare la sua deposizione, e ciò anche se l’accordo
scritto relativo alle imputazioni, che a suo dire sarebbe stato allestito e firmato
nell’occasione da P__________ __________ (p. 3), non è a sua volta stato
versato agli atti. Dal credito dell’attrice va in ogni caso dedotta
la somma di fr. 455.10 ottenuta da Immo-Dream SA (doc. N) e quella di fr.
3'794.25 più interessi versata da Nicola Notarangelo.
5.
Nell’ambito della domanda di
iscrizione dell’ipoteca legale, si tratta innanzitutto di esaminare la censura
con cui i convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 ritengono che l’ipoteca legale
provvisoria fosse stata annotata tardivamente, ovvero dopo che il termine di 3
mesi dalla conclusione dei lavori era trascorso. La censura deve essere
disattesa, visto e considerato che essi non hanno spiegato per quali motivi di
fatto e di diritto il giudizio, ampiamente motivato, con cui il Pretore, sia
pure con riferimento alle sole fatture di cui al doc. D - ma il medesimo
discorso valeva e vale in generale anche con riferimento alle altre fatture -, aveva
concluso per la tempestività dell’annotazione sarebbe stato errato e con ciò da
riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Oltretutto le testimonianze agli atti, per
altro menzionate anche dal giudice di prime cure, confermano senz’altro la
tempestività dell’annotazione provvisoria, dimostrando come i lavori fossero
ancora in corso ad inizio luglio e, dopo essere stati interrotti, fossero poi
ripresi verso metà ottobre 2005 (cfr. testi __________ p. 2 seg. e __________
p. 4).
6.
Tra le parti, sempre in merito alla
domanda di iscrizione dell’ipoteca legale, si pone in seguito la questione a
sapere se ed eventualmente in quale misura le fatture emesse dall’attrice,
relative ai rolladen (doc. B), alle lamelle (doc. C) e alle mantovane (doc. D),
si riferivano a parti in uso esclusivo dei singoli proprietari per piani, per i
quali si imponeva pacificamente una suddivisione in base al valore di quanto
svolto nelle singole PPP interessate dagli interventi (Wermelinger, La propriété par étages, n. 92 seg. ad art. 712c
CC; Schmid/Hürlimann-Kaup, Sachenrecht,
3ª ed., n. 1734 seg. e 1740; Steinauer, Les droits réels, Vol. III,
2ª ed., n. 2874h seg.; Hofstetter, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 16 seg. e n. 15 e contrario
ad art. 839/840 CC; Rep. 1986 p.
80.
seg.; DTF 112 II 214 consid. 2, 126 III 462 consid. 2b; cfr. Rep. 1985 p. 306, ICCA 22 giugno 2010
inc. n. 11.2008.56, secondo cui tale soluzione è prioritaria, ritenuto che una
ripartizione in base ai millesimi entra in considerazione solo in caso di
impossibilità della prima; cfr. pure Schumacher,
Das Bauhandwerkerpfandrecht, 3ª
ed., n. 794 seg., il quale pure si esprime a favore di questa soluzione, specie
se i lavori effettuati costituiscono spese eccedenti lo standard normale)
oppure concernevano una parte comune della proprietà per piani, per la quale
dunque era possibile la suddivisione proporzionalmente ai millesimi delle
singole PPP (Wermelinger, op. cit.,
n. 88 ad art. 712c CC; Schmid/Hürlimann-Kaup,
op. cit., n. 1736; Steinauer,
Les droits réels, Vol. III, 2ª
ed., n. 2874j; Hofstetter, Basler
Kommentar, 2ª ed., n. 15 ad
art. 839/840 CC; Schumacher, op.
cit., n. 1220). In questa sede si contrappongono tre diverse tesi: quella
dell’attrice, secondo cui tutte e 3 le fatture riguardavano parti comuni;
quella dei convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6, che sostengono la tesi opposta,
ovvero che tutte le fatture concernevano parti in uso esclusivo; e quella dei
convenuti AO 4 e AO 5, i quali, facendo proprio - sia pure senza condividerlo
(cfr. osservazioni p. 5 seg.) - l’assunto del Pretore, ritengono in pratica che
solo la fattura relativa alle mantovane - che altro non sono che le velette in
alluminio termolaccato a copertura del pacco rolladen e lamelle (cfr. doc. V
rich. I°) o più semplicemente la copertura esterna in lamiera del pacco
rolladen e lamelle (teste __________ p. 3) - si riferiva a una parte comune. La
soluzione corretta è in realtà quella proposta dai convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7
e AO 6. La dottrina è in effetti concorde nel ritenere che le finestre di un
immobile costituito in proprietà per piani, almeno quelle normali, possano
senz’altro fare oggetto di un diritto esclusivo (Wermelinger, op. cit., n. 94 e 173 ad art. 712b CC; Meier-Hayoz, Berner Kommentar, n. 24 ad
art. 712b CC; Bösch, Basler
Kommentar, 2ª ed., n. 12 ad
art. 712b CC; Steinauer, La
propriété par étages I, in: FJS 1301 p. 6; Liver,
Das Eigentum, in: SPR V/1, p. 91; Wirz,
Schranken der Sonderrechtsausübung im Stockwerkeigentum, p. 48; Rey/Maetzke, Schweizerisches
Stockwerkeigentum, 3ª ed., n.
45), e lo stesso discorso vale per le loro parti costitutive o accessorie quali
le gelosie, i rolladen e le tende da sole (Wermelinger,
op. cit., n. 96 e 174 ad art. 712b CC; Meier-Hayoz,
op. cit., n. 27 ad art. 712b CC; Bösch,
op. cit., n. 13 ad art. 712b CC; Steinauer,
La propriété par étages I, in: FJS 1301 p. 6; Liver,
op. cit., ibidem; Wirz, op. cit.,
ibidem; Rey/Maetzke, op. cit., n.
47; Weber, Die
Stockwerkeigentümergemeinschaft, p. 140). Ammesso dunque che le fatture emesse
dall’attrice, relative ai rolladen (doc. B) e alle lamelle (doc. C) si
riferiscano a parti in uso esclusivo, ben si può ammettere che lo stesso
discorso possa essere fatto anche con riferimento alla fattura relativa alle
mantovane (doc. D), le stesse non potendo essere assimilate, già per il fatto
che si tratta di un’installazione accessoria delle finestre e meglio dei
rolladen e delle lamelle, a davanzali o ferratine di finestre, che di per sé
sarebbero invece state costitutive di una parte comune (Meier-Hayoz, op. cit., n. 26 ad art. 712b CC; Bösch, op. cit., n. 12 ad art. 712b CC;
Rey/Maetzke, op. cit., n. 46). Ritenuto
che l’istruttoria ha permesso di accertare che i lavori effettuati nelle parti
esclusive di ogni PPP, il cui ammontare era sicuramente accertabile, erano di
diversa entità (le finestre risultano in gran parte di misure diverse, in
alcune di esse sono stati montati i rolladen e in altre le lamelle; cfr. doc.
B-D e testi __________ p. 5, __________ p. 2 e __________ p. 5; cfr. pure
verbale di sopralluogo p. 2) e che oltretutto parte di questi lavori eccedevano
lo standard normale (in alcuni appartamenti era stata prevista, verosimilmente
in base ai desideri dei singoli comproprietari, l’installazione di manovelle,
in altri di un meccanismo elettrico; cfr. doc. B e testi __________ p. 7 e __________
p. 5), è pertanto escluso che l’attrice possa suddividere il credito a suo
favore proporzionalmente ai millesimi delle singole PPP, come invece da lei
fatto con la petizione. Essa, non avendo indicato e tanto meno provato se e in
quale misura le opere effettuate concernessero le singole PPP rispettivamente
eccedessero lo standard normale, non può dunque ottenere l’iscrizione delle
ipoteche legali postulate a quel momento.
7.
L’attrice non potendo - come detto - pretendere
l’iscrizione delle ipoteche legali secondo la chiave di riparto da lei
indicata, non può evidentemente nemmeno esigere in questa sede la rifusione
delle ripetibili e degli oneri processuali di fr. 300.- della procedura di annotazione
dell’ipoteca legale provvisoria, che, alla luce dei fatti, si è rivelata
inutile.
8.
In
esito a quanto precede, si deve pertanto concludere che la petizione dev’essere
parzialmente accolta nel senso che AO 2 è condannata a versare all’attrice la
somma di fr. 23’649.40 oltre interessi; che le ipoteche legali provvisorie
annotate nei confronti dei fogli PPP di proprietà dei convenuti AO 9 e AO 8 e AO
7.
e AO 6 - al pari di quelle nei confronti dei fogli PPP di proprietà di AO 3,
nel frattempo già tolte in forza della menzionata transazione - devono essere
cancellate; che le ipoteche legali ordinate nei confronti dei fogli PPP di
proprietà dei convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e AO 10 e AO 1, che in quanto semplici
litisconsorti facoltativi non profittano dell’appello dei convenuti AO 9 e AO 8
e AO 7 e AO 6 (art. 48 CPC), devono essere mantenute in via definitiva per
l’importo accertato dal Pretore con il giudizio impugnato; e che per il resto
la domanda dell’attrice deve essere respinta.
9.
Ne
discende che l’appello principale può essere stralciato dai ruoli per
transazione nella misura in cui concerne l’appellato AO 3, deve essere accolto
per quanto riguarda l’azione creditoria nei confronti dell’appellata AO 2 e per
il resto deve essere respinto, mentre l’appello adesivo deve essere integralmente
accolto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi
seguono la rispettiva soccombenza della parti (art. 148 CPC), ritenuto che per
l’appello principale fa stato un valore litigioso di fr. 42'842.30 (fr.
27'443.65 per l’azione creditoria contro AO 2 + fr. 300.- per l’azione creditoria
contro la “parte convenuta” + fr. 15'098.65 [fr.
19'863.95 ./. fr. 4'765.30] per la domanda di
iscrizione dell’ipoteca legale) e per l’appello adesivo quello di fr. 1'151.15
(fr. 508.65 + fr. 33.45 + fr. 568.90 + fr. 40.15).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. Nella misura in cui concerne l’appellato AO 3, l’appello 20 gennaio
2009.
di AP 1 è stralciato dai ruoli per transazione.
II. Le spese della procedura d’appello di cui al dispositivo I consistenti
in:
a) tassa
di giustizia fr. 80.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
100.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili di appello.
III. In accoglimento dell’appello adesivo 20 febbraio 2009 di AO 9
e AO 8 e di AO 7 e AO 6 e, nella misura in cui non è stato stralciato dai
ruoli, in parziale accoglimento dell’appello 20 gennaio 2009 di AP 1, la
sentenza 15 dicembre 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è
così riformata:
1.
La petizione è parzialmente
accolta.
2.
AO
2, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, la somma di fr. 23'649.40
oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005.
3.
È fatto ordine all’Ufficiale dei Registri
del Distretto di Locarno, previa presentazione da parte di AP 1, __________, di
copia della presente sentenza cresciuta in giudicato, di iscrivere in via
definitiva le seguenti ipoteche legali a favore di AP 1, __________:
- di fr. 816.55 oltre interessi al 5% dal
22.
settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di
122/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5;
-
di fr. 33.45 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 5/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 4 e AO 5;
-
di fr. 1'271.65 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 190/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10;
-
di fr. 33.45 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 5/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 11 e AO 10;
-
di fr. 46.85 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 7/1000) di proprietà di AO 1;
-
di fr. 501.95 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 75/1000) di proprietà AO 1.
4.
È fatto ordine all’Ufficiale dei Registri del
Distretto di Locarno, previa presentazione da parte di AO 9 e AO 8, __________, e di AO 7 e AO 6, __________, di copia della presente sentenza
cresciuta in giudicato, di cancellare le seguenti ipoteche legali provvisorie a
favore di AP 1, __________:
- di fr. 2'120.30 oltre interessi al 5% dal
22.
settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di
76/1000) in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8;
-
di fr. 139.50 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 5/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 9 e AO 8;
-
di fr. 2’371.40 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 85/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6;
-
di fr. 167.40 oltre interessi al 5% dal 22 settembre 2005 a carico del foglio PPP n. __________ RFD di __________ (di 6/1000) in comproprietà in ragione
di un mezzo ciascuno di AO 7 e AO 6.
5.
Le
spese di fr. 1'020.- e la tassa di giustizia di fr. 2’000.-, da anticipare dall’attrice,
restano a suo carico per 4/10, sono poste a carico della convenuta AO 2 in ragione di 1/2 e, in solido tra loro, dei convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e AO 10 e AO 1 in ragione di 1/10. AO 2 rifonderà
all’attrice fr. 3’000.- per ripetibili; l’attrice rifonderà ai convenuti AO 4 e AO 5, AO 11 e AO 10, AO 9 e AO 8, AO 7 e
AO 6 e AO 1 fr. 2’000.-
per ripetibili ridotte nonché altri fr. 500.- ai convenuti AO 9 e AO 8 e AO 7 e AO 6 a questo medesimo titolo.
IV. Le rimanenti spese della procedura d’appello principale consistenti
in:
a) tassa
di giustizia fr. 980.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
1’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/5 e sono poste a carico
dell’appellata AO 2 in ragione di 3/5. L’appellata AO 2 rifonderà fr. 1’500.- per ripetibili all’appellante,
il quale rifonderà per questo medesimo titolo ai convenuti AO 9 e AO 8, AO 7 e AO
6.
e AO 4 e AO 5 fr. 1’000.- per ripetibili.
V. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 180.-
b) spese fr.
20.
-
Totale fr.
200.
-
da
anticiparsi dagli appellanti adesivi in solido, sono poste a carico dell’appellata
adesiva, che rifonderà loro fr. 250.- per ripetibili.
VI. Intimazione:
-
-
-
-
-
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città e all’Ufficio di esecuzione e
fallimenti del Distretto di Locarno
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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