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Decisione

12.2009.29

Convenzione matrimoniale - clausola circa l'utilizzo del ricavo dalla vendita di un immobile coniugale - istruzioni circa l'utilizzo di tale somma

27 settembre 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.29

Data decisione, Autorità:

27.09.2010, IICCA

Titolo:

Convenzione matrimoniale - clausola circa l'utilizzo del ricavo dalla vendita di un immobile coniugale - istruzioni circa l'utilizzo di tale somma

MANIFESTAZIONE CONCORDE DELLA VOLONTÀ

art. 1 CO

Incarto n.

12.2009.29

Lugano

27 settembre

2010/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.484

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23

luglio 2007 da

AP 1

RA 1

contro

AO 1

RA 2

con la quale l’attore ha chiesto la condanna della

convenuta al pagamento di fr. 40'000.– oltre interessi al 5% dal 2 settembre

2003 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di __________,

domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 30

dicembre 2008, condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr.

1'300.–) e le spese (fr. 350.–), come pure a rifondere alla convenuta l'importo

di fr. 4'800.– a titolo di ripetibili;

appellante l'attore che con atto di appello 22 gennaio

2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la

petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con osservazioni 4 marzo 2009,

postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con

protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

1. Con

sentenza 24 giugno 1998 della Pretura del Distretto di Lugano, il matrimonio

contratto tra G__________ – che nel frattempo ha modificato le proprie

generalità in AP 1 – e AO 1 è stato sciolto per divorzio. In tale ambito il

Segretario Assessore aveva omologato la convenzione sulle conseguenze

accessorie stipulata il 23 aprile 1998, che prevedeva alla clausola n. 10 che,

nel caso in cui la moglie avesse venduto l'appartamento coniugale di __________

(abitazione coniugale), che nel frattempo rimaneva occupato da lei e dai figli,

ella avrebbe dovuto versare all'ex marito la metà del guadagno netto, per un

limite massimo di fr. 25'000.– (doc. B). In data 30 novembre 2001, le parti

hanno sottoscritto un accordo in vista della richiesta di affidamento

dell'autorità parentale comune, nel quale hanno convenuto, tra l'altro che,

fermo restando il diritto della moglie di alienare l'appartamento, al momento

della vendita ella avrebbe dovuto versare all'ex marito fr. 40'000.– (doc. C).

Con rogito 10 luglio 2003 del notaio __________ G__________, l'abitazione è

stata venduta. La clausola n. 2 del rogito autorizzava il notaio a versare

parte del prezzo “e meglio fr. 40'000.– (quarantamila) all'ex marito” per

quanto “da lei dovuto a quest'ultimo” (doc. 2). La medesima clausola indicava

pure che “detto importo come da istruzioni scritte ricevute dal signor E__________

al notaio, verrà versato sul conto … intestato alla F__________, __________, __________”.

Considerandi

2.

Con

petizione 23 luglio 2007, AP 1 si è rivolto alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, chiedendo la condanna di AO 1 al

versamento di fr. 40'000.– oltre interessi al 5% dal 2

settembre 2003 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________

dell'UE di __________. Egli ha sostenuto che, nonostante l'avvenuta vendita,

l'ex moglie non gli aveva corrisposto alcunché.

Con

risposta 30 luglio 2007, AO 1 ha rilevato che l'importo rivendicato dell'attore

era già stato integralmente versato, ciò con riferimento a quanto indicato dal

rogito di compravendita e al versamento eseguito dal notaio __________ G__________

sul conto bancario intestato all'I__________.

Con

replica 13 settembre 2007 l'attore, pur confermando di aver dato indicazioni al

notaio di versare l'importo all'I__________, ha mantenuto la sua pretesa. Ha

rilevato che il pagamento in oggetto era stato impiegato per saldare la parte

di retta scolastica dei figli di pertinenza della convenuta; pertanto l'importo

di fr. 40'000.– che la convenuta si era impegnata a corrispondergli in sede di

modifica della sentenza di divorzio era, a suo dire, in ogni caso dovuto.

Con

duplica 15 ottobre 2007, la convenuta ha confermato le proprie contestazioni,

ribadendo che con il pagamento eseguito dal notaio ha estinto il debito

scaturito dalla vendita dell'appartamento coniugale di __________

Esperita

l'istruttoria, solo AO 1 ha presentato conclusioni scritte, mentre AP 1 ha rinunciato alle stesse. Entrambe le parti hanno comunque confermato le proprie domande.

3.

Con

sentenza 30 dicembre 2008, il Pretore ha respinto la petizione condannando

l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr. 1'300.–) e le spese (fr. 350.–),

come pure a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 4'800.– a titolo di

ripetibili. Il primo giudice ha in primo luogo accertato che con la petizione

in oggetto l'attore aveva chiesto il pagamento di un credito di fr. 40'000.–

invocando l'accordo del 30 novembre 2001, nel quale la convenuta si era

impegnata a corrispondere all'ex marito l'importo di fr. 40'000.– al momento

della vendita dell'appartamento di A__________ (clausola n. 10 del citato

accordo; petizione punti 3, 4 e 5). Secondo il Pretore, tale circostanza era

stata confermata in sede di replica, laddove l'attore non aveva contestato

l'avvenuto pagamento di fr. 40'000.–, ma aveva sostenuto che tale versamento

era avvenuto a saldo del debito della convenuta per la quota di spese

scolastiche dei figli a suo carico e che di conseguenza, a mente dell'attore,

il debito di fr. 40'000.– derivante dall'accordo del 30 novembre 2001

sussisteva. Dipartendosi dal testo del rogito di compravendita, il primo

giudice ha poi accertato che il pagamento eseguito dal notaio G__________ era

avvenuto chiaramente ad estinzione dell'impegno della ex moglie di versare i

fr. 40'000.– al momento della vendita dell'appartamento. La disposizione del

rogito in base alla quale “detto importo, come da istruzioni scritte ricevute

dal signor E__________ al notaio, verrà versato sul conto n…. intestato alla F__________,

__________”, secondo il Pretore, non ha mutato la natura del pagamento, ma ha

fatto semplicemente stato di un ulteriore ordine di disposizione del

beneficiario affinchè i soldi di sua spettanza venissero versati nelle mani di

un'entità terza, l'I__________. Il primo giudice ha poi aggiunto che tutt'altra

questione è quella a sapere se l'attore, disponendo che detto pagamento

avvenisse a favore dell'istituto scolastico, sia divenuto creditore di una

pretesa nei confronti della ex moglie, avendo egli contribuito alle spese

scolastiche dei figli in misura maggiore rispetto a quella convenuta tra gli ex

coniugi. Questione che tuttavia, secondo il primo giudice, non necessitava di

essere risolta, non essendo quel tipo di pretesa oggetto della presente causa.

4.

Con

appello 22 gennaio 2009, l'attore chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di accogliere la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di

entrambe le sedi.

Con

osservazioni 4 marzo 2009, la convenuta postula la reiezione del gravame e la

conferma della decisione impugnata, pure con protesta di spese e ripetibili.

5.

L'appellante

sostiene che il Pretore nel verificare se il debito riconducibile alla vendita dell'appartamento

sia stato integralmente pagato, avrebbe ritenuto che la debitrice si sarebbe

validamente liberata del suo obbligo nei confronti dell'attore sulla sola

scorta di quanto risulta dall'atto di compravendita rogato dal notaio G__________.

Invero il primo giudice ha anche accertato che è stato l'attore stesso a

disporre che detto pagamento avvenisse a favore dell'istituto scolastico. Del

resto, il fatto che l'importo di fr. 40'000.– menzionato nel rogito di

compravendita sia stato versato all'I__________ su precise indicazioni di AP 1

è stato confermato in modo esplicito dall'attore medesimo (act. III, pag. 2 in basso).

L'appellante

sostiene che egli avrebbe proposto “alla ex moglie, attraverso il notaio, di

saldare il suo debito nei confronti dell'I__________” in quanto intendeva

“favorire l'estinzione di un debito prioritario e urgente della moglie verso la

scuola, al fine di permettere ai figli di proseguire la frequentazione dell'I__________”

(appello, pag. 7 verso il basso), come pure che l'ex moglie, confermando le

istruzioni di pagamento al notaio, avrebbe “susseguentemente e tacitamente accettato”

tale proposta (appello, pag. 6 nel mezzo e pag. 7 verso l'alto e verso il

basso). Trattasi di argomenti nuovi, sostenuti per la prima volta in sede

d'appello e quindi palesemente irricevibili (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). A

titolo abbondanziale si rileva che le affermazioni dell'appellante non trovano

conferma alcuna negli atti. Anzi, dagli atti emerge semmai che la decisione di

far versare l'importo di fr. 40'000.–, proveniente dalla vendita

dell'appartamento coniugale, fu presa esclusivamente dall'appellante in quanto

intendeva, a suo dire, anticipare il versamento dei “soldi all'I__________

perché le rette andavano pagate” e, sempre a suo dire, la sua “ex moglie non

aveva ancora pagato niente a questo titolo” (act. VIII, pag. 3 in basso). Nulla comprova dunque che la convenuta, accettando di versare l'importo in oggetto all'I__________

abbia “inteso estinguere” quello che l'appellante pretende essere il debito

della ex moglie “nei confronti di questo terzo creditore” (appello, pag. 6 nel

mezzo).

Non

può che destare stupore, poi, l'affermazione dell'appellante secondo cui “se

inizialmente la convenuta era disposta a soddisfare un non meglio definito

debito nei confronti dell'attore, la stessa ha in seguito accettato di

estinguere un altro suo debito (di pari importo rispetto al primo): quello

esistente nei confronti dell'I__________” (appello, pag. 6 nel mezzo). Già si è

detto infatti che nulla comprova la tesi – irrita, in quanto tardiva (art. 321

cpv. 1 lett. b CPC) – dell'appellante secondo cui la convenuta avrebbe

accettato di estinguere con il versamento i pretesi debiti per le rette

scolastiche. Dagli atti traspare del resto che il debito che la convenuta ha

inteso saldare – dipendente dall'accordo 30 novembre 2001, in relazione alla vendita dell'appartamento nel quale i coniugi avevano abitato – era

tutt'altro che indefinito. Prova ne è che con la petizione l'attore aveva

chiesto solo ed esclusivamente il versamento dell'importo “di fr. 40'000.–” che

“la ex moglie si era impegnata a corrispondere all'atto di compravendita” e

che, a suo dire, non aveva ancora ricevuto (act. I, pag. 3 in alto); importo che egli rivendica ancora in questa sede (appello, pag. 8 verso il mezzo). L'autorizzazione

data al notaio dalla convenuta – nel contesto del rogito di compravendita

dell'appartamento di __________ – di versare all'ex marito l'importo di fr.

40'000.–, non può dunque essere interpretata diversamente se non nella volontà

della medesima di onorare l'impegno assunto con la clausola n. 10 dell'accordo

30.

novembre 2001. D'altronde, la clausola in questione non fa alcun riferimento

ai pretesi debiti della convenuta in relazione alle rette scolastiche, limitandosi

a menzionare che il versamento sul conto bancario intestato all'I__________

avveniva in base alle istruzioni scritte che, per altro, l'appellante non

contesta di avere dato.

A

ragione, dunque, il primo giudice aveva evidenziato che la questione a sapere

se e in quale misura l'attore sia divenuto creditore nei confronti della moglie

– avendo disposto che l'importo a lui destinato fosse versato all'istituto scolastico

e avendo egli, a suo dire, contribuito con ciò alle spese scolastiche dei figli

in misura maggiore rispetto alla ex moglie – esorbita dalla presente vertenza.

L'azione (creditoria) ora in esame verte infatti senza ombra di dubbio solo sul

mancato pagamento dell'importo di fr. 40'000.–, dovuto dalla convenuta in

relazione alla vendita dell'appartamento – e che AO 1 ha provato di aver versato – non invece sul diritto dell'attore alla restituzione di quanto da lui

pretesamente “anticipato” all'istituto scolastico per conto della moglie.

L'appello

– al limite della temerarietà e dell'abuso di diritto – deve dunque essere

respinto senza ulteriore disamina.

6.

Tasse,

spese e ripetibili, calcolate sul valore litigioso di fr. 40'000.– seguono

l'integrale soccombenza dell'appellante.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

22.

gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

750.

-

anticipati

dall'appellante, sono posti a suo carico. AP 1 rifonderà inoltre all'appellata

complessivi fr. 2'400.– a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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