12.2009.3
Risarcimento per "fermo tecnico" - ripetibili eccessive
2 luglio 2010Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.3
Data decisione, Autorità:
02.07.2010, IICCA
Titolo:
Risarcimento per "fermo tecnico" - ripetibili eccessive
DETERMINAZIONE DEL DANNO
SPESE E RIPETIBILI
art. 42 CO
art. 150 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.3
Lugano
2 luglio 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.62
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 7
agosto 2002 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
con la quale l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 51'821.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno
2001 e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di
Locarno, domande avversate dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con
sentenza 2 dicembre 2008, condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia
(fr. 2'000.–) e le spese (fr. 14'061.85), come pure a rifondere alla convenuta
l'importo di fr. 7'730.– a titolo di ripetibili;
appellante l'attore che con atto di appello 22
dicembre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione limitatamente all'importo di fr. 33'934.– oltre interessi al 5%
dal 1° giugno 2001, con il conseguente rigetto per tale importo
dell'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, protestando tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con osservazioni 4 febbraio 2008, recte
4 febbraio 2009, postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione
impugnata, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. AP 1 – titolare della ditta
individuale P__________ di __________ – gestisce a __________ una ditta di
viaggi avente segnatamente per scopo il trasporto di persone con torpedoni. Il 16
maggio 2000 AP 1 ha concluso con V__________ (in seguito V__________) un
contratto di leasing per un bus a due piani marca V__________, tipo A__________
IX 420 3. Il bus gli è stato fornito da L__________
(act. XI, pag. 3 verso il mezzo), con consegna avvenuta il 18 maggio 2000 in concomitanza con l'inizio del contratto di leasing (doc. A). Tra la fine dell'anno 2000 e
l'inizio del 2001, AP 1 ha sollevato diverse lamentele riferite al veicolo in
questione. L__________ – come da accordo 16 gennaio 2001 tra AP 1 e V__________
__________ (doc. 4) – ha provveduto a controllare il fondamento tecnico delle
doglianze, trasportando tra l'altro il torpedone, per la verifica e la
sistemazione delle manchevolezze, presso la ditta costruttice che ha sede in __________
(act. II, pag. 3 verso l'alto). Nel maggio 2001 il contratto di leasing è stato
rescisso di comune accordo da AP 1 e V__________ (act. II, pag. 3 verso il
mezzo; act. III, pag. 5 nel mezzo). Il veicolo – come convenuto con la
proprietaria V__________ – è stato riconsegnato il 2 giugno 2001 presso la sede
di C__________ (doc. T). Al momento della riconsegna del veicolo AP 1 e la
proprietaria V__________ hanno regolato definitivamente i loro rapporti di dare
e avere a dipendenza del leasing; il primo non ha dichiarato di vantare pretese
nei confronti della seconda in relazione al leasing (act. XXII, risposte ad 1 e
ad 2, in relazione con act. XXI, domande 1 e 2). Dagli atti non risulta che nel
seguito AP 1 abbia fatto valere pretese nei confronti di V__________ in
relazione al veicolo preso in leasing. Con PE __________ dell'UEF di Locarno AP
1 ha per contro fatto valere una richiesta di pagamento di fr. 60'000.– oltre
interessi, nei confronti di L__________, per risarcimento danni, alla quale
quest'ultima ha sollevato opposizione.
B. Con
petizione 7 agosto 2002, AP 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna chiedendo la condanna di L__________
al pagamento di fr. 51'821.75 oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001 e il
rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Locarno
limitatamente al predetto importo. AP 1 ha fatto valere che il torpedone presentava difetti, la cui riparazione, rispettivamente la cui determinazione
tramite una perizia da lui commissionata, gli hanno impedito di utilizzarlo per
un periodo di 32 giorni. Egli ha quindi sostenuto di vantare un credito nei
confronti di AO 1 “giustificato sia su base contrattuale (compravendita,
mandato ...)” sia “in ogni caso su base extracontrattuale (art. 41 e ss CO e 55
CO)”. Facendo riferimento ai dati da lui inseriti nel formulario denominato
“Calcolo dell'indennità Chomage” dell'Associazione dei trasporti
stradali (doc. BB), ha chiesto il versamento di fr. 51'821.75 a titolo di mancato guadagno relativo ai 32 giorni in cui il bus sarebbe stato fermo. __________
si è opposta alla pretesa di controparte negando l'esistenza di un rapporto di
natura contrattuale con l'attore e l'adempimento dei presupposti della
responsabilità per atti illeciti. Nella replica e nella duplica le parti hanno
confermato le rispettive posizioni. Esperita l'istruttoria, nel cui ambito sono
state eseguite anche una perizia tecnica e una perizia contabile, le parti
hanno ribadito le loro posizioni, l'attore ipotizzando anche l'esistenza di un
contratto innominato, che sarebbe stato violato da parte avversa.
C. Con
sentenza 2 dicembre 2008, il Pretore ha respinto integralmente la petizione
condannando l'attore a pagare la tassa di giustizia (fr. 2'000.–) e le spese
(fr. 14'061.85), come pure a rifondere alla convenuta l'importo di fr. 7'730.–
a titolo di ripetibili. Secondo il primo giudice, l'eventuale esistenza di un
legame contrattuale, forse a suo dire ammissibile a motivo della cessione dei
diritti di garanzia contenuta nel contratto di leasing (clausola n. 7 delle
condizioni generali del contratto di leasing), sarebbe indifferente ai fini del
giudizio. Il Pretore ha infatti ritenuto che sia nel caso di responsabilità
contrattuale, che nel caso di responsabilità per atti illeciti, incombeva
all'attore l'onere di fornire la prova del danno patito di cui pretende il
risarcimento. Secondo il primo giudice, l'attore non ha tuttavia provato che a
causa del preteso fermo del bus per 32 giorni, nel 2001 ha avuto una perdita di guadagno rispetto agli anni precedenti, ciò con riferimento alla perizia
giudiziaria contabile, che ha riscontrato per il 2001 addirittura un aumento
dell'utile rispetto agli anni precedenti. Il Pretore ha comunque evidenziato
che il perito ha cionondimeno calcolato ipoteticamente in fr. 3'901.– la
perdita di guadagno che avrebbe occasionato un fermo tecnico di 32 giorni.
Secondo il primo giudice, comunque, anche se si volesse ammettere che questa
somma rifletteva la perdita di guadagno subita dall'attore, l'importo non poteva
comunque essergli riconosciuto, in quanto l'attore – sia che ci si situi
nell'ambito della responsabilità contrattuale che in quella delittuale – non
aveva adottato tutte le misure che ragionevolmente si poteva pretendere da lui
per evitare o diminuire il danno. Il Pretore ha in particolare ritenuto che,
basandosi la domanda di risarcimento sull'impossibilità di utilizzare il
torpedone nei momenti in cui è stato riparato e peritato, si poteva pretendere
che AP 1, quale misura per evitare o diminuire il danno, provvedesse a
noleggiare un torpedone. Secondo il primo giudice, l'attore neppure ha preteso
di aver cercato di noleggiare un bus, o per lo meno di averlo tentato ma senza
successo. Due testi avrebbero comunque confermato che per il periodo di 19 giorni
(dal 15 febbraio al 5 marzo 2001) in cui il torpedone è stato portato in P__________
per delle riparazioni, sarebbe stato lo stesso attore a scegliere il periodo,
dopo aver assicurato che non aveva bisogno del bus e che, pertanto, non avrebbe
avanzato pretese in considerazione del fermo tecnico. Secondo il Pretore, per
gli altri 13 giorni, l'attore non avrebbe poi né preteso né dimostrato di aver
cercato un bus sostitutivo senza esito, rispettivamente non avrebbe provato e
neppure preteso di aver avuto delle ordinazioni di viaggi che non aveva potuto
soddisfare perché non disponeva di un bus. Di conseguenza il primo giudice ha
per finire ritenuto che nessun risarcimento per perdita di guadagno poteva
essere riconosciuto all'attore, così come non poteva essere ammessa la pretesa
per i costi che avrebbe occasionato il noleggio di un torpedone sostitutivo.
Quest'ultima pretesa, secondo il Pretore, sarebbe del resto stata avanzata
tardivamente per la prima volta con le conclusioni e comunque l'attore non avrebbe
noleggiato alcun torpedone sostitutivo e, quindi, non avrebbe avuto alcun danno
di cui poter chiedere il risarcimento.
D. Con
appello 22 dicembre 2008, AP 1 chiede la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 33'934.–
oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2001, con il conseguente rigetto per tale
importo dell'opposizione al PE n. __________ dell'UEF di Locarno, protestando
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 4 febbraio
2008, recte 4 febbraio 2009, L__________ postula la reiezione del
gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di spese e
ripetibili.
e considerato
in diritto 1. Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti
alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (RtiD I-2010, n. 7c pag. 683; RtiD II-2009, n. 7c
pag. 632; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309). La riproduzione di
ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi
principi nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di
convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle
risultanze dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare
avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si constata che l'appello dell'attore è costituito in
gran parte dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore
il 15 ottobre 2008 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente
irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono
al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
1.1 Esaminando nel dettaglio il gravame si constata in effetti che, dopo
il punto 2 da pag. 2 a pag. 3 dell'appello – semplicemente riepilogativo di alcune
considerazioni del Pretore – il punto 3 da pag. 3 in basso a pag. 5 in mezzo dell'appello
è identico al punto 3 da pag. 7 in alto a pag. 9 verso l'alto delle
conclusioni.
Il punto
3 da pag. 5 in mezzo a pag. 6 verso il basso dell'appello è identico al punto 4
da pag. 9 nel mezzo a pag. 11 nel mezzo delle conclusioni.
Il punto
4 a pag. 6 da verso il basso fino in basso dell'appello è identico al punto 1
da pag. 2 verso l'alto a pag. 2 nel mezzo delle conclusioni.
Il punto
6 da pag. 8 nel mezzo a pag. 9 verso il mezzo dell'appello è identico al punto
5 da pag. 12 verso il basso a pag. 13 in alto delle conclusioni.
Il punto
7 a pag. 10 da verso il basso fino in basso dell'appello è identico al punto 4
da pag. 9 verso il basso a pag. 10 in alto delle conclusioni.
Il punto
8 da pag. 11 in alto a pag. 12 in basso dell'appello è identico al punto 1 da
pag. 1 in basso a pag. 4 verso il basso delle conclusioni; nella pedissequa operazione
di copia e incolla, l'appellante fa perfino riferimento “all'inc. OA.2001.00110
di codesta lodevole Pretura” (cfr. appello, pag. 11 verso il basso),
dimenticando di aver adito con l'appello questa Camera, chiamata semmai a
rivedere l'operato della Pretura.
1.2 Non
resta dunque che esaminare le restanti considerazioni dell'appello, che non
costituiscono una pedissequa ricopiatura delle conclusioni.
1.2.1 L'appellante
si aggrava per il fatto che la sentenza impugnata sarebbe “rimasta silente”
alla domanda “a sapere chi è stato a cagionare il danno” (appello, pag. 5 nel
mezzo) e sul fatto che la notifica dei difetti sarebbe “avvenuta
tempestivamente” (appello, pag. 5 in basso). Trattasi di questioni prive di
rilievo. La mancata trattazione di queste questioni non inficia la sentenza di
prima sede. Del resto l'appellante neppure spiega per quale motivo il primo
giudice sarebbe incorso in errore nel non dilungarsi sui suoi argomenti.
1.2.2 AP 1
sostiene di ritenere “del tutto errato e non condivisibile” il “ragionamento
del Pretore” là dove avrebbe rilevato l'assenza di danno “dato che il perito
giudiziario non solo ha stabilito che il calcolo di cui al doc. BB non può
essere riconosciuto, ma addirittura ha riscontrato un aumento dell'utile
conseguito nel 2001 rispetto agli anni precedenti”. Secondo il ricorrente, se
il bus avesse potuto lavorare anche per i 32 giorni nei quali è rimasto fermo,
il suo incasso sarebbe stato senz'altro maggiore (appello, punto 5 pag. 7).
L'appellante non spende neppure una parola sul fatto che il primo giudice,
rifacendosi agli accertamenti peritali, ha ritenuto che il calcolo del mancato
guadagno effettuato dall'attore al doc. BB non può essere riconosciuto. D'altro
canto egli non ha in ogni caso provato il preteso mancato guadagno e maggior
lavoro nel caso in cui “avesse avuto a disposizione il veicolo in questione
anche nei 32 giorni in cui è rimasto fermo”, limitandosi a disquisire
teoricamente, con argomenti riferiti all'attività di un architetto – per altro
irriti, in quanto sostenuti solo in sede d'appello (art. 321 lett. b CPC) –
palesemente privi di rilevo. L'appello su questo punto cade pertanto nel vuoto.
1.2.3 L'appellante
si aggrava per il fatto che il Pretore avrebbe, a suo dire senza la minima
motivazione, quantificato ipoteticamente la perdita di guadagno in fr. 3'901.–,
considerando unicamente il guadagno netto (appello, punto 6 da pag. 7 in basso a pag. 8 nel mezzo). Con la sua argomentazione l'appellante travisa palesemente le
considerazioni del primo giudice, fondate sugli accertamenti peritali (perizia
della M __________ dell'8 febbraio 2008, risposta al quesito n. 5, pag. 15) per
altro menzionati nella sentenza impugnata. Il difetto di motivazione sostenuto
dall'appellante si avvera pertanto decisamente infondato, non indicando egli
del resto stringenti motivi per i quali il primo giudice dovrebbe scostarsi
dall'avviso del perito (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 4 ad art. 253 CPC). L'appellante si dilunga poi nuovamente in
disquisizioni teoriche – che non tengono conto degli accertamenti peritali
predetti e neppure si confrontano con essi – con argomenti nuovamente riferiti
all'attività di un architetto [per altro irriti, in quanto sostenuti solo in
sede d'appello (art. 321 lett. b CPC)] palesemente privi di rilevo. L'appello
su questo punto cade nuovamente nel vuoto.
1.2.4 L'appellante
contesta poi il fatto che il Pretore non gli abbia riconosciuto alcun danno non
avendo egli predisposto le misure che ragionevolmente si poteva pretendere da
lui per evitare o diminuire il danno. La circostanza che la convenuta non
avrebbe sostenuto detta tesi in sede di scambio degli allegati non è di
rilievo. Trattandosi di colpa concomitante, il giudice era certamente abilitato
a considerarla, sulla base degli atti, nell'ambito dell'apprezzamento che gli
compete. Del resto, l'appellante conferma con il suo dire di non essersi
procurato un veicolo di rimpiazzo, anzi, di non aver mosso neppure un dito per
cercarlo. Le pretese difficoltà nel noleggiare in Ticino un bus a due piani –
sostenute per altro irritualmente solo in sede d'appello – non trovano conferma
negli atti. La circostanza, per altro irrita (art. 321 lett. b CPC), non è
dunque provata, incombendo all'attore l'onere della prova (art. 8 CC). Il
Pretore, essendo la domanda fondata sull'impossibilità di utilizzare il
torpedone in oggetto nei momenti in cui è stato riparato e peritato, ha
pertanto escluso, a ragione, il riconoscimento di un risarcimento, avendo
l'attore omesso qualsiasi misura (ricerca di un bus sostitutivo) per evitare o
limitare il danno. Non sbaglia poi l'attore quando afferma che “per fermo
tecnico si intende la spesa necessaria onde ottenere un veicolo di
rimpiazzo” (appello, pag. 9 verso il basso). Non si vede quale importo gli si
possa allora riconoscere se il veicolo di rimpiazzo non l'ha neppure cercato.
Le argomentazioni d'appello cadono ancora una volta nel vuoto.
1.2.5 In
ragione di quanto esposto sopra – l'assenza di qualsivoglia misura che
ragionevolmente si poteva pretendere dall'attore per evitare o diminuire il
danno – risulta superfluo soffermarsi sulla questione, esaminata dal primo
giudice con riferimento alle deposizioni dell'avv. __________ e di __________ L__________,
a sapere se per il periodo (dal 15 febbraio al 5 marzo 2001) in cui il
torpedone è stato portato in Portogallo, sia stato l'attore a scegliere quel
periodo e se avesse assicurato che in quel frangente non aveva bisogno del
torpedone. Inutile risulta dunque soffermersi anche sulla forza probante delle
due testimonianze menzionate, che, a differenza di quanto sostenuto
dall'appellante non possono certo essere considerate “bastione” della sentenza
impugnata. Del resto pure la testimonianza di __________ T__________,
menzionata dall'appellante, non appare sufficientemente concreta per
quantificare un qualsivolglia danno per l'attore, non indicando neppure per
quanto tempo era prevista la pretesa richiesta di messa a disposizione del
torpedone per il non meglio precisato viaggio a Ischia. Le argomentazioni
d'appello vanno dunque nuovamente respinte.
2. Visto
l'esito dell'appello, non si giustifica una diversa ripartizione delle tasse e
spese di giustizia rispetto a quella decisa dal Pretore.
2.1 Il
primo giudice ha fissato in fr. 7'182.– le ripetibili da versare dall'attore
alla convenuta. Secondo il Pretore la causa avrebbe necessitato di un'occupazione
maggiore rispetto ad una causa normale, ciò a motivo della necessità imposta
dalla parte attrice di esaminare due perizie e i relativi complementi. Detta
occupazione giustificherebbe l'applicazione di un onorario aumentato a norma
dell'art. 12 lett. a vTOA. L'appellante si aggrava rilevando che non sussistono
gli estremi né per applicare il massimo della percentuale consentita dall'art.
9 vTOA, né tantomeno l'aumento previsto dall'art. 12 lett. a vTOA.
2.2 Giusta
l’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra,
tra l'altro, le ripetibili (cpv. 1), ritenuto che, se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi, egli può ripartirle parzialmente o
per intero fra loro (cpv. 2). La giurisprudenza ha poi già avuto modo di
stabilire che nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili
il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è
rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso del
potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Secondo il diritto
previgente, applicabile alla fattispecie in esame (art. 16 cpv. 2 Regolamento
sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e
per la fissazione delle ripetibili), l'indennità per gli onorari di patrocinio
era fissata entro i limiti della tariffa dell'ordine degli avvocati - che non
vincolava in ogni caso il giudice ma aveva solo valore indicativo - tenendo
conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili
del patrocinatore (art. 150 CPC) e in considerazione dell'importanza e della
complessità della causa, dell'ampiezza del lavoro fornito e del tempo che
l'avvocato vi ha consacrato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 18 ad art. 150; Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App, m. 66 ad art. 150). La - ormai abolita - TOA prevedeva, per le pratiche aventi valore
determinato, quando il valore litigioso si situa tra fr. 50'000.- e fr.
200'000.-, un onorario normale variante dal 6 al 10% (art. 9 vTOA) e la
possibilità di aumentare eccezionalmente l'onorario normale dal 20 al 40% a
norma dell'art. 12 lett. a vTOA. Diversamente da quanto ritenuto dal Pretore,
non vi era motivo per aumentare l'onorario in applicazione dell'articolo vTOA
menzionato. La pratica in questione, pur non particolarmente semplice, non ha
richiesto studio e conoscenze speciali, trattazioni di nuove e complesse
questioni giuridiche, corrispondenza, atti e riunioni in lingua che non sia
l'italiano, conteggi complicati, atti suppletori di procedura, studio e
occupazioni maggiori di quanto prevedibile per una causa normale. Neppure il
fatto che siano state allestite due perizie ed i relativi complementi appare
sufficiente a giustificare un aumento di fr. 2'000.– rispetto al limite massimo
fissato dall'art. 9 vTOA per cause del valore di quella in esame. Tutto ben
considerato appare equo fissare le ripetibili di prima sede, dovute dall'attore
alla convenuta, in fr. 5'000.–. Su questo punto l'appello merita pertanto
accoglimento, con conseguente necessità di riformare il considerando n. 3 della
sentenza del Pretore.
3. L'appello
deve dunque essere parzialmente accolto, limitatamente ad una riduzione delle
ripetibili di prima sede. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede, calcolate
su un valore litigioso di fr. 41'664.– (fr. 33'934.– + fr. 7'730.–), seguono
l'ampia soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 22 dicembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 dicembre 2008 della Pretura del Giurisdizione di
Locarno-Campagna, è così riformata:
1. invariato
2. invariato
3. La tassa di giustizia di fr. 2'000.–
e le spese di fr. 14'061.85 (di cui fr. 13'101.85 per le perizie), già
anticipate dalle parti, sono poste interamente a carico dell'attore, il quale
rifonderà alla convenuta la somma di fr. 5'000.– a titolo di ripetibili.
4. invariato
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'050.-
b)
spese fr. 50.-
Totale
fr. 1'100.-
da
anticiparsi dall'appellante, sono poste a suo carico nella misura di 19/20 e
per il resto a carico di LAO 1. L'appellante rifonderà inoltre all'appellata
fr. 2'000.– a titolo di parziali ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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