12.2009.30
Contratto di architto, appalto, mercede, onere della prova sul consenso del committente e sulla congruità della mercede
12 agosto 2010Italiano14 min
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Numero d'incarto:
12.2009.30
Data decisione, Autorità:
12.08.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di architto, appalto, mercede, onere della prova sul consenso del committente e sulla congruità della mercede
ARCHITETTO
MERCEDE
art. 8 CC
Incarto n.
12.2009.30
Lugano
12 agosto
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.155
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 9 marzo
2006 da
AP 1
patrocinato dall’
PA 2
contro
AO 1
AO 2
tutti patrocinati dall’ PA 1
chiedente
la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 11'395.-- oltre accessori, nonché
il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e
__________ dell’UE di Lugano, domande alle quali questi ultimi si sono opposti
e che il Pretore ha respinto con sentenza 15 dicembre 2008;
appellante
l’attore che con atto di appello 20 gennaio 2009 chiede di riformare il
giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre
Fatti
i convenuti con osservazioni 6 marzo 2009 chiedono la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto:
A. Il 16 settembre 2003 AO 2 e AO 1 hanno incaricato l’architetto AP
1 di occuparsi della progettazione e della direzione lavori relative al fondo
n. __________ RFD di __________. A quell’epoca essi, non ancora proprietari di
detta particella, erano in trattativa per l’acquisto della medesima. Le parti
al contratto hanno deciso di suddividere l’incarico succitato in cinque fasi,
specificando che “il mandato è vincolato alla conferma da parte della
committenza di ogni singola tappa” (doc. 1). L’attività risultava dunque così
suddivisa: 1. Fase del progetto di massima, 2. Fase del progetto definitivo, 3.
Fase di preparazione dell’esecuzione, 4. Fase esecutiva, 5. Fase finale (doc.
A). Il 4 novembre 2003 è avvenuto un incontro tra le
parti contraenti, durante il quale è stato, tra l’altro, formalizzato l’incarico
(doc.1, doc. A). In tale occasione, inoltre, AO 2 e AO 1 hanno sottoscritto tre
piani, realizzati nel frattempo dall’architetto, (doc. B, doc. C, doc. D),
recanti la scritta “definitivo” accanto alla designazione “progetto di massima”.
Il 14 novembre successivo l’architetto AP 1 ha fatto pervenire ad __________ e a AO 2 una richiesta d’acconto per i “lavori eseguiti al 14.11.03, Fase 1”. (doc. 3) La nota è stata onorata. Nel corso del 2004 AO 2 e AO 1 hanno deciso di rinunciare al
progetto in quanto le trattative per l’acquisto del terreno non erano andate a
buon fine. L’architetto ha fatto pervenire loro una richiesta di onorario a
saldo, comprendente prestazioni relative alla fase del progetto definitivo
(doc. E). AO 2 e AO 1 si sono rifiutati di pagare quest’ultima richiesta di
onorario, sostenendo di non aver mai autorizzato l’architetto a procedere con
la fase 2 (doc. 4).
B. Con
petizione 9 marzo 2006 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 2, la condanna di AO 2i e AO 1 al pagamento di fr. 11'395.- oltre
interessi, in ragione di un mezzo ciascuno. A fondamento di tale pretesa, l’attore
ha posto il contratto 16 settembre 2003 (sottoscritto il 4 novembre successivo,
doc. A), nonché la redazione da parte sua del progetto definitivo relativo al
mappale __________ RFD di __________ (doc. B, doc. C, doc. D) e della stima dei
costi di costruzioni e scadenze (petizione, p. 3, § 2.1). Con risposta 8 giugno 2006 AO 2 e AO 1 hanno
chiesto che la petizione venisse integralmente respinta. I convenuti hanno
asserito di non aver mai autorizzato l’attore a procedere con la fase del
progetto definitivo. I doc. B, C e D, inoltre non sarebbero dei progetti
definitivi, ma soltanto dei progetti di massima così come richiesto. A ogni
modo, il consenso alla realizzazione della fase 2 non è mai stato prestato,
motivo per cui la pretesa dell’attore sarebbe infondata. Nei successivi
allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
C. Statuendo
il 15 dicembre 2008, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto
integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.- e le
spese a carico dell’attore, obbligato inoltre a rifondere a ognuno dei
convenuti un’indennità di fr. 1'600.- per ripetibili.
D. Contro
la sentenza citata l’attore è insorto con atto di appello 20 gennaio 2009, con
il quale chiede, previa assunzione dell’interrogatorio formale rifiutato dal
Pretore, la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere
integralmente la petizione. Nelle osservazioni
6 marzo 2009 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello, con
conferma della decisione impugnata.
e considerato
Considerandi
1.
Il Pretore ha respinto la petizione per
il motivo che i progetti di cui ai doc. B, C e D rientravano nella fase 1 ed
erano pertanto già stati pagati dai convenuti. Nella fattura 14 novembre 2003
relativa alla fase 1, secondo il primo giudice, l’architetto ha indicato che la
stessa si riferisce a tutti i lavori eseguiti entro quel giorno, così che dovevano
esservi compresi anche i piani doc. B, C e D, i quali riportavano una data
anteriore. Il Pretore ha inoltre
rilevato che l’architetto avrebbe comunque dovuto ottenere, per stendere il
progetto definitivo, l’autorizzazione dei convenuti di passare alla fase 2, che
non è mai stata concessa.
2.
L’appellante rimprovera
al giudice di prime cure, in primo luogo, di aver accertato i fatti in modo
scorretto. In particolare, il Pretore avrebbe erroneamente accertato come i
doc. B, C, e D non rappresentassero un progetto definitivo e come nessuna
autorizzazione fosse stata ricevuta dall’architetto per la realizzazione della
fase 2. A parere dell’attore, invece, i piani prodotti agli atti sarebbero
inequivocabilmente un progetto definitivo, così come riportato a chiare lettere
sui piani medesimi. Il progetto definitivo, secondo quanto esposto
dall’appellante, non sarebbe altro che un progetto di massima approvato in via
definitiva dal committente: “ i piani da provvisori diventano definitivi con la
loro firma”(appello, pag. 5). Nel caso in questione, dunque, i progetti di
massima sarebbero diventati finali con la loro sottoscrizione per approvazione
dai convenuti, a valere quale autorizzazione alla fase 2.
3.
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una
circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in
conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto
costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha
asserito l’esistenza del diritto (Kummer,
Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si
concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere
l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,
mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero
convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte
tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato
(Rep. 1989, pag. 440).
4.
Nella fattispecie è indiscusso che tra le parti è stato
concluso il 4 novembre 2003 un contratto d’architetto, che prevedeva un
onorario di fr. 75'000.- per la realizzazione di una casa bifamiliare,
suddiviso in tre distinte tappe (fasi 1 e 2, fasi 3 e 4 parz., fasi 4 e 5, cfr.
doc. 1, doc. A tabella per il calcolo dell’onorario), oltre a un’indennità
forfetaria di fr. 2'000.- a corpo per spese di fotocopie, riproduzione piani
ecc. Le parti avevano inoltre pattuito che “il mandato è vincolato alla
conferma da parte della committenza di ogni singola tappa”. I committenti hanno
onorato la fattura dell’architetto __________ del 14 novembre 2003, relativa
all’acconto di fr. 6'750.- complessivi per i lavori eseguiti al 14 novembre
2003.
della fase 1 (doc. 3). La causa che qui ci occupa riguarda il pagamento
della nota d’onorario emessa dall’architetto l’11 novembre 2004 (doc E) per
l’importo di fr. 11'935.-, comprensiva della fase 1 (fr. 6'750.-), della fase 2
(fr. 9'375.-), di lavori fuori contratto per collaborazione al frazionamento in
fr. 1'820.-, dedotto l’acconto di fr. 6'750.- del 14 novembre 2003. L’attore
sostiene di aver avuto l’accordo dei committenti per passare alla fase 2 (progetto
definitivo, stima dei costi di costruzione e scadenze) e sostiene di aver
portato a termine le prime due fasi.
5.
Agli
atti figurano tre piani: le piante del piano cantina (doc. B), del piano
terreno (doc. C) e del primo piano (doc. D) in scala 1:100, denominati
“progetto di massima” e datati 1° novembre 2003, con modifiche manoscritte tra
i quali l’apposizione della menzione “DEFINITIVO” e che i committenti hanno
sottoscritto il 4 novembre 2003. L’appellante afferma che tali piani
costituiscono la fase 2 del progetto e che la firma dei committenti equivale
all’autorizzazione a procedere alla fase 2. L’argomentazione non regge. Il
progetto di massima approvato in via definitiva dal committente non si
trasforma in un progetto definitivo, come afferma l’appellante, per questo solo
fatto. Il progetto di massima rappresenta le possibili soluzioni architettoniche
in relazione al terreno oggetto dell’incarico e il progetto definitivo è parte
dell’istanza volta a ottenere la licenza edilizia e come tale deve rispettare i
requisiti posti dalla legge o dai regolamenti edilizi (Trümpy, Architektenvertragstypen, Zürich 1989, pag. 33). Nella
fattispecie, il progetto di massima agli atti, ancorché munito della menzione
manoscritta “definitivo” non rispetta minimamente i requisiti posti dall’art.
12.
del Regolamento di applicazione della legge edilizia e in particolare non
comprende le sezioni dell’edificio. Non è pertanto sufficiente per provare che
l’architetto ha eseguito i lavori previsti dalla fase 2 oggetto della sua
fattura, né tantomeno per provare che i committenti lo hanno autorizzato a
procedere in tal senso.
6.
L’appellante
lamenta una scorretta e arbitraria valutazione delle prove, in particolare per
quel che riguarda la testimonianza dell’impresario __________ e dei doc. B, C e
D. Egli adduce che da tali risultanze istruttorie si evince chiaramente
l’allestimento di piani definitivi. L’art. 90 CPC
stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia
la forza probatoria degli elementi forniti dalle parti. Il principio del libero
convincimento non esime tuttavia il giudice dall’esigere una prova certa del
fatto da provare (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, art. 90, n. 8). Nella
fattispecie spettava all’attore provare l’allestimento di piani definitivi dopo
l’autorizzazione dei committenti a passare alla fase 2. Se non che, il
fascicolo processuale contiene solo i citati progetti di massima doc. B, C, D. L’attore
non era impossibilitato a portare la prova di quanto asserisce in causa, già
per il fatto che era l’autore dei piani definitivi asseritamente allestiti e avrebbe
dunque potuto produrli in causa senza difficoltà. Non gli giova quindi
richiamarsi alla giurisprudenza citata nell’appello (DTF 115 II 440), che
riguardava una fattispecie in cui la prova era invece di difficile accesso. Per quanto riguarda il teste S__________, quest’ultimo, titolare di
un’impresa edile, aveva dichiarato di aver allestito dei preventivi per le
parti “sulla base di progetti definitivi” (verbale di audizione del 4 settembre
2007), di cui non ricordava la scala e che gli sembrava di ricordare fossero i
documenti B, C e D, sottopostigli in visione. Egli ha evocato anche un progetto
con un dettaglio ingrandito, che non ha trovato nei documenti di causa. Non si
vede quindi come tale deposizione possa dimostrare l’esecuzione di piani
definitivi ai sensi della fase 2, né, tanto meno, che ciò sia avvenuto dopo
l’autorizzazione dei committenti a procedere in tal senso. La valutazione delle
prove eseguita dal Pretore regge dunque alla critica.
7.
Infine,
l’appellante rimprovera al Pretore di aver accertato la conclusione del
contratto di architetto e di avergli tuttavia negato il diritto alla
remunerazione delle prestazioni eseguite per l’esecuzione della fase 2. La
critica non è fondata. L’attore non ha provato di aver
ottenuto l’autorizzazione dei committenti a procedere alla fase 2 e nemmeno ha
provato di aver eseguito le prestazioni che tale fase comprendeva. Il contratto
era invero stato concluso per le cinque fasi dell’edificazione, ma
all’esplicita condizione che i committenti dessero l’autorizzazione di passare
alle fasi successive (doc. 1). La prova dell’autorizzazione non è stata portata
e a ragione il Pretore ha negato il diritto al pagamento delle prestazioni
relative alla fase 2, la cui esecuzione non è del resto nemmeno stata provata.
8.
In conclusione del proprio appello, l’attore lamenta “la violazione
dell’art. 309 lett. g CPCTI in merito alla mancata assunzione
dell’interrogatorio formale dei convenuti necessario in particolare per
individuare fino a che punto il consenso delle parti si è vicendevolmente
manifestato”. Appare evidente che l’appellante ha
inteso, ai sensi dell’art. 309 lett. g CPC, proporre in appello la prova
dell’interrogatorio formale rifiutata dal Pretore. Secondo
l’art. 322 CPC, in sede d’appello, il giudice può ordinare su istanza di parte
l’assunzione delle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal
pretore. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale norma deve essere
applicata con la massima prudenza in quanto rappresenta un’eccezione del
principio generale del divieto dei nova in secondo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 322, n.
2). A ogni modo, anche in appello vale la regola per cui le prove vanno ammesse
solo per chiarire fatti incerti o non provati. Nella fattispecie
l’interrogatorio formale dei convenuti non appare rilevante ai fini del
giudizio. L’interrogatorio formale è un mezzo di prova che ha come scopo
principale quello di ottenere che la controparte faccia dichiarazioni contrarie
al suo interesse (Cocchi/Trezzini,
op. cit., art. 271, n. 1). Nella fattispecie i convenuti si sono già
determinati negli allegati di causa e nelle osservazioni all’appello in merito
alla mancanza della loro autorizzazione a procedere alla fase 2. Non è quindi
ipotizzabile che essi dichiarino il contrario nell’interrogatorio formale. Anche
nell’ipotesi in cui tale mezzo di prova possa provare il consenso dei
committenti alla fase 2, non servirebbe comunque a provare l’esecuzione dei
piani definitivi per i quali l’attore chiede il pagamento. Non vi è quindi
motivo per ordinare in sede di appello l’interrogatorio formale dei convenuti.
9.
Sulla
base delle considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto. Gli oneri
processuali seguono la soccombenza dell’attore (148 CPC), il quale rifonderà a
ognuno dei convenuti fr. 600.- per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e
il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’ appello 20 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 400.-
b) spese fr.
100.
-
fr.
500.
-
già
anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai
convenuti complessivi fr. 1'200.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115
LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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