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Decisione

12.2009.30

Contratto di architto, appalto, mercede, onere della prova sul consenso del committente e sulla congruità della mercede

12 agosto 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con osservazioni 6 marzo 2009 chiedono la reiezione del gravame

pure con protesta di spese e ripetibili;

letti

ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in

fatto:

A. Il 16 settembre 2003 AO 2 e AO 1 hanno incaricato l’architetto AP

1 di occuparsi della progettazione e della direzione lavori relative al fondo

n. __________ RFD di __________. A quell’epoca essi, non ancora proprietari di

detta particella, erano in trattativa per l’acquisto della medesima. Le parti

al contratto hanno deciso di suddividere l’incarico succitato in cinque fasi,

specificando che “il mandato è vincolato alla conferma da parte della

committenza di ogni singola tappa” (doc. 1). L’attività risultava dunque così

suddivisa: 1. Fase del progetto di massima, 2. Fase del progetto definitivo, 3.

Fase di preparazione dell’esecuzione, 4. Fase esecutiva, 5. Fase finale (doc.

A). Il 4 novembre 2003 è avvenuto un incontro tra le

parti contraenti, durante il quale è stato, tra l’altro, formalizzato l’incarico

(doc.1, doc. A). In tale occasione, inoltre, AO 2 e AO 1 hanno sottoscritto tre

piani, realizzati nel frattempo dall’architetto, (doc. B, doc. C, doc. D),

recanti la scritta “definitivo” accanto alla designazione “progetto di massima”.

Il 14 novembre successivo l’architetto AP 1 ha fatto pervenire ad __________ e a AO 2 una richiesta d’acconto per i “lavori eseguiti al 14.11.03, Fase 1”. (doc. 3) La nota è stata onorata. Nel corso del 2004 AO 2 e AO 1 hanno deciso di rinunciare al

progetto in quanto le trattative per l’acquisto del terreno non erano andate a

buon fine. L’architetto ha fatto pervenire loro una richiesta di onorario a

saldo, comprendente prestazioni relative alla fase del progetto definitivo

(doc. E). AO 2 e AO 1 si sono rifiutati di pagare quest’ultima richiesta di

onorario, sostenendo di non aver mai autorizzato l’architetto a procedere con

la fase 2 (doc. 4).

B. Con

petizione 9 marzo 2006 AP 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano,

sezione 2, la condanna di AO 2i e AO 1 al pagamento di fr. 11'395.- oltre

interessi, in ragione di un mezzo ciascuno. A fondamento di tale pretesa, l’attore

ha posto il contratto 16 settembre 2003 (sottoscritto il 4 novembre successivo,

doc. A), nonché la redazione da parte sua del progetto definitivo relativo al

mappale __________ RFD di __________ (doc. B, doc. C, doc. D) e della stima dei

costi di costruzioni e scadenze (petizione, p. 3, § 2.1). Con risposta 8 giugno 2006 AO 2 e AO 1 hanno

chiesto che la petizione venisse integralmente respinta. I convenuti hanno

asserito di non aver mai autorizzato l’attore a procedere con la fase del

progetto definitivo. I doc. B, C e D, inoltre non sarebbero dei progetti

definitivi, ma soltanto dei progetti di massima così come richiesto. A ogni

modo, il consenso alla realizzazione della fase 2 non è mai stato prestato,

motivo per cui la pretesa dell’attore sarebbe infondata. Nei successivi

allegati le parti hanno confermato le rispettive posizioni.

C. Statuendo

il 15 dicembre 2008, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto

integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 800.- e le

spese a carico dell’attore, obbligato inoltre a rifondere a ognuno dei

convenuti un’indennità di fr. 1'600.- per ripetibili.

D. Contro

la sentenza citata l’attore è insorto con atto di appello 20 gennaio 2009, con

il quale chiede, previa assunzione dell’interrogatorio formale rifiutato dal

Pretore, la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di accogliere

integralmente la petizione. Nelle osservazioni

6 marzo 2009 i convenuti hanno postulato la reiezione dell’appello, con

conferma della decisione impugnata.

e considerato

Considerandi

1.

Il Pretore ha respinto la petizione per

il motivo che i progetti di cui ai doc. B, C e D rientravano nella fase 1 ed

erano pertanto già stati pagati dai convenuti. Nella fattura 14 novembre 2003

relativa alla fase 1, secondo il primo giudice, l’architetto ha indicato che la

stessa si riferisce a tutti i lavori eseguiti entro quel giorno, così che dovevano

esservi compresi anche i piani doc. B, C e D, i quali riportavano una data

anteriore. Il Pretore ha inoltre

rilevato che l’architetto avrebbe comunque dovuto ottenere, per stendere il

progetto definitivo, l’autorizzazione dei convenuti di passare alla fase 2, che

non è mai stata concessa.

2.

L’appellante rimprovera

al giudice di prime cure, in primo luogo, di aver accertato i fatti in modo

scorretto. In particolare, il Pretore avrebbe erroneamente accertato come i

doc. B, C, e D non rappresentassero un progetto definitivo e come nessuna

autorizzazione fosse stata ricevuta dall’architetto per la realizzazione della

fase 2. A parere dell’attore, invece, i piani prodotti agli atti sarebbero

inequivocabilmente un progetto definitivo, così come riportato a chiare lettere

sui piani medesimi. Il progetto definitivo, secondo quanto esposto

dall’appellante, non sarebbe altro che un progetto di massima approvato in via

definitiva dal committente: “ i piani da provvisori diventano definitivi con la

loro firma”(appello, pag. 5). Nel caso in questione, dunque, i progetti di

massima sarebbero diventati finali con la loro sottoscrizione per approvazione

dai convenuti, a valere quale autorizzazione alla fase 2.

3.

L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una

circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in

conseguenza di questa norma, la mancanza della prova delle circostanze di fatto

costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha

asserito l’esistenza del diritto (Kummer,

Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). In materia contrattuale questa norma si

concretizza nel senso che chi, come l’attore, procede per ottenere

l’adempimento di una pretesa contrattuale è gravato dell’onere di dimostrare

l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa,

mentre secondo l’art. 90 CPC il giudice valuta secondo il suo libero

convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte

tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato

(Rep. 1989, pag. 440).

4.

Nella fattispecie è indiscusso che tra le parti è stato

concluso il 4 novembre 2003 un contratto d’architetto, che prevedeva un

onorario di fr. 75'000.- per la realizzazione di una casa bifamiliare,

suddiviso in tre distinte tappe (fasi 1 e 2, fasi 3 e 4 parz., fasi 4 e 5, cfr.

doc. 1, doc. A tabella per il calcolo dell’onorario), oltre a un’indennità

forfetaria di fr. 2'000.- a corpo per spese di fotocopie, riproduzione piani

ecc. Le parti avevano inoltre pattuito che “il mandato è vincolato alla

conferma da parte della committenza di ogni singola tappa”. I committenti hanno

onorato la fattura dell’architetto __________ del 14 novembre 2003, relativa

all’acconto di fr. 6'750.- complessivi per i lavori eseguiti al 14 novembre

2003.

della fase 1 (doc. 3). La causa che qui ci occupa riguarda il pagamento

della nota d’onorario emessa dall’architetto l’11 novembre 2004 (doc E) per

l’importo di fr. 11'935.-, comprensiva della fase 1 (fr. 6'750.-), della fase 2

(fr. 9'375.-), di lavori fuori contratto per collaborazione al frazionamento in

fr. 1'820.-, dedotto l’acconto di fr. 6'750.- del 14 novembre 2003. L’attore

sostiene di aver avuto l’accordo dei committenti per passare alla fase 2 (progetto

definitivo, stima dei costi di costruzione e scadenze) e sostiene di aver

portato a termine le prime due fasi.

5.

Agli

atti figurano tre piani: le piante del piano cantina (doc. B), del piano

terreno (doc. C) e del primo piano (doc. D) in scala 1:100, denominati

“progetto di massima” e datati 1° novembre 2003, con modifiche manoscritte tra

i quali l’apposizione della menzione “DEFINITIVO” e che i committenti hanno

sottoscritto il 4 novembre 2003. L’appellante afferma che tali piani

costituiscono la fase 2 del progetto e che la firma dei committenti equivale

all’autorizzazione a procedere alla fase 2. L’argomentazione non regge. Il

progetto di massima approvato in via definitiva dal committente non si

trasforma in un progetto definitivo, come afferma l’appellante, per questo solo

fatto. Il progetto di massima rappresenta le possibili soluzioni architettoniche

in relazione al terreno oggetto dell’incarico e il progetto definitivo è parte

dell’istanza volta a ottenere la licenza edilizia e come tale deve rispettare i

requisiti posti dalla legge o dai regolamenti edilizi (Trümpy, Architektenvertragstypen, Zürich 1989, pag. 33). Nella

fattispecie, il progetto di massima agli atti, ancorché munito della menzione

manoscritta “definitivo” non rispetta minimamente i requisiti posti dall’art.

12.

del Regolamento di applicazione della legge edilizia e in particolare non

comprende le sezioni dell’edificio. Non è pertanto sufficiente per provare che

l’architetto ha eseguito i lavori previsti dalla fase 2 oggetto della sua

fattura, né tantomeno per provare che i committenti lo hanno autorizzato a

procedere in tal senso.

6.

L’appellante

lamenta una scorretta e arbitraria valutazione delle prove, in particolare per

quel che riguarda la testimonianza dell’impresario __________ e dei doc. B, C e

D. Egli adduce che da tali risultanze istruttorie si evince chiaramente

l’allestimento di piani definitivi. L’art. 90 CPC

stabilisce che il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia

la forza probatoria degli elementi forniti dalle parti. Il principio del libero

convincimento non esime tuttavia il giudice dall’esigere una prova certa del

fatto da provare (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, art. 90, n. 8). Nella

fattispecie spettava all’attore provare l’allestimento di piani definitivi dopo

l’autorizzazione dei committenti a passare alla fase 2. Se non che, il

fascicolo processuale contiene solo i citati progetti di massima doc. B, C, D. L’attore

non era impossibilitato a portare la prova di quanto asserisce in causa, già

per il fatto che era l’autore dei piani definitivi asseritamente allestiti e avrebbe

dunque potuto produrli in causa senza difficoltà. Non gli giova quindi

richiamarsi alla giurisprudenza citata nell’appello (DTF 115 II 440), che

riguardava una fattispecie in cui la prova era invece di difficile accesso. Per quanto riguarda il teste S__________, quest’ultimo, titolare di

un’impresa edile, aveva dichiarato di aver allestito dei preventivi per le

parti “sulla base di progetti definitivi” (verbale di audizione del 4 settembre

2007), di cui non ricordava la scala e che gli sembrava di ricordare fossero i

documenti B, C e D, sottopostigli in visione. Egli ha evocato anche un progetto

con un dettaglio ingrandito, che non ha trovato nei documenti di causa. Non si

vede quindi come tale deposizione possa dimostrare l’esecuzione di piani

definitivi ai sensi della fase 2, né, tanto meno, che ciò sia avvenuto dopo

l’autorizzazione dei committenti a procedere in tal senso. La valutazione delle

prove eseguita dal Pretore regge dunque alla critica.

7.

Infine,

l’appellante rimprovera al Pretore di aver accertato la conclusione del

contratto di architetto e di avergli tuttavia negato il diritto alla

remunerazione delle prestazioni eseguite per l’esecuzione della fase 2. La

critica non è fondata. L’attore non ha provato di aver

ottenuto l’autorizzazione dei committenti a procedere alla fase 2 e nemmeno ha

provato di aver eseguito le prestazioni che tale fase comprendeva. Il contratto

era invero stato concluso per le cinque fasi dell’edificazione, ma

all’esplicita condizione che i committenti dessero l’autorizzazione di passare

alle fasi successive (doc. 1). La prova dell’autorizzazione non è stata portata

e a ragione il Pretore ha negato il diritto al pagamento delle prestazioni

relative alla fase 2, la cui esecuzione non è del resto nemmeno stata provata.

8.

In conclusione del proprio appello, l’attore lamenta “la violazione

dell’art. 309 lett. g CPCTI in merito alla mancata assunzione

dell’interrogatorio formale dei convenuti necessario in particolare per

individuare fino a che punto il consenso delle parti si è vicendevolmente

manifestato”. Appare evidente che l’appellante ha

inteso, ai sensi dell’art. 309 lett. g CPC, proporre in appello la prova

dell’interrogatorio formale rifiutata dal Pretore. Secondo

l’art. 322 CPC, in sede d’appello, il giudice può ordinare su istanza di parte

l’assunzione delle prove che vennero offerte ma che furono rifiutate dal

pretore. La giurisprudenza ha tuttavia precisato che tale norma deve essere

applicata con la massima prudenza in quanto rappresenta un’eccezione del

principio generale del divieto dei nova in secondo grado (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 322, n.

2). A ogni modo, anche in appello vale la regola per cui le prove vanno ammesse

solo per chiarire fatti incerti o non provati. Nella fattispecie

l’interrogatorio formale dei convenuti non appare rilevante ai fini del

giudizio. L’interrogatorio formale è un mezzo di prova che ha come scopo

principale quello di ottenere che la controparte faccia dichiarazioni contrarie

al suo interesse (Cocchi/Trezzini,

op. cit., art. 271, n. 1). Nella fattispecie i convenuti si sono già

determinati negli allegati di causa e nelle osservazioni all’appello in merito

alla mancanza della loro autorizzazione a procedere alla fase 2. Non è quindi

ipotizzabile che essi dichiarino il contrario nell’interrogatorio formale. Anche

nell’ipotesi in cui tale mezzo di prova possa provare il consenso dei

committenti alla fase 2, non servirebbe comunque a provare l’esecuzione dei

piani definitivi per i quali l’attore chiede il pagamento. Non vi è quindi

motivo per ordinare in sede di appello l’interrogatorio formale dei convenuti.

9.

Sulla

base delle considerazioni esposte, l’appello deve essere respinto. Gli oneri

processuali seguono la soccombenza dell’attore (148 CPC), il quale rifonderà a

ognuno dei convenuti fr. 600.- per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e

il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’ appello 20 gennaio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 400.-

b) spese fr.

100.

-

fr.

500.

-

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere ai

convenuti complessivi fr. 1'200.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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