12.2009.32
Compravendita internazionale di merci - entità del prezzo - valuta del contratto
22 febbraio 2011Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2009.32
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, IICCA
Titolo:
Compravendita internazionale di merci - entità del prezzo - valuta del contratto
DIRITTO APPLICABILE
MONETA SVIZZERA
art. 53 CVIM
art. 54 CVIM
art. 55 CVIM
art. 57 CVIM
art. 59 CVIM
Incarto n.
12.2009.32
Lugano
22 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2006.676
della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2- promossa con petizione 24
ottobre 2006 da
AO 1, , ora AO 1 in liquidazione,
(patrocinata dall'avv.
RA 1,)
contro
AP 1,
(patrocinata dall'avv.
RA 2,)
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20'811.55
oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2005 e così rigettare in via definitiva
l'opposizione da lei interposta al PE n. __________ del 3/4 aprile 2006 dell'UE
di Lugano, domanda alla quale AP 1 si è integralmente opposta e che, in via
subordinata, ha proposto di accogliere limitatamente a fr. 3'974.20 (cambio in
franchi di Euro 2'564.–);
e sulla
quale il Pretore si è pronunciato con sentenza 23 dicembre 2008 condannando, in
parziale accoglimento della petizione, la convenuta a pagare all'attrice la
somma di fr. 16'209.45 oltre interessi al 5% dall'8 dicembre 2005 e, limitatamente
a questo importo, ha altresì rigettato in via definitiva l'opposizione di cui
al PE n. __________ del 3/4 aprile 2006 dell'UE di Lugano;
appellante
AP 1 che, con atto di appello 2 febbraio 2009, oltre a rilevare l'intervenuto
fallimento della società attrice e postulare l'assegnazione a lei di un termine
di 20 giorni per il versamento di una cauzione processuale ex art. 153 CPC di
fr. 8'000.– a garanzia di spese e ripetibili di primo e secondo grado, chiede la
riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la
petizione e, a titolo subordinato, accoglierla limitatamente a fr. 3'974.20,
protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni del 18 marzo 2009 propone la reiezione dell'appello
in ogni suo punto, protestate tasse, spese e congrue ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1, ditta italiana attiva nella produzione, nella vendita e
nell'esportazione di capi d'abbigliamento, e AP 1, società che in prevalenza si
occupa della produzione e della vendita di abiti da sposa oltre che del
commercio di articoli nuziali, collaborano da anni fra di loro. Il 22 novembre
2004 AO 1 ha indirizzato a AP 1 la conferma dell'ordine inoltratole il 12
ottobre 2004 riferito a una serie di capi di vestiario “Collezione PE 2005”. La venditrice ha quindi emesso fatture per un valore complessivo di Euro 12'966.70. Il 1°
dicembre 2005, per il tramite di una società di recupero crediti, AO 1 ha invitato
controparte a saldare il dovuto. Con precetto esecutivo n. __________ del 3/4
aprile 2006 dell'UE di Lugano, AO 1 ha escusso AP 1 per l'importo di fr.
20'811.55 oltre interessi del 5% dal 31 agosto 2005 a titolo di “spedizione merce, fattura del 01.02.05-31.08.05 (importo originale totale = Euro
12'966.70 al corso di fr. 1.60)” e ulteriori fr. 648.35 quale “danno
maggiore CR [recte: CO] Art. 102-106”, cui la convenuta ha interposto tempestiva opposizione. Con scritto 14 giugno 2006 AO 1 ha nuovamente diffidato
AP 1 al pagamento della merce fornita.
B. Con petizione 24 ottobre 2006 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1
al pagamento di fr. 20'811.55 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2005 insieme
al rigetto definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
del 3/4 aprile 2006 dell'UE di Lugano, precisando che la merce era stata
consegnata in perfetto stato e che, in merito, la convenuta non aveva mai sollevato
alcun reclamo.
Con risposta 26 gennaio 2007 la convenuta vi si è opposta. Anzitutto
ha contestato che la merce di cui alle citate fatture sia stata integralmente
fornita. Certo, nella misura in cui lo era stata, gli articoli erano in buono
stato. Nondimeno, i capi di cui alla fattura 1° febbraio 2005 -come precisato con
scritto 21 febbraio 2005 (doc. 2)- le erano stati messi a disposizione in
conto-vendita: a questo titolo, dovuti erano pertanto Euro 1'475.– pari al
costo della merce effettivamente venduta, quella restante essendo a
disposizione dell'attrice per ritiro. Le fatture 28 febbraio (n° 319), 11 (n° 646)
e 18 marzo (n° 807) 2005 poi, erano state contestate con lettera del 20
dicembre 2005 (doc. 3) in quanto le forniture erano avvenute con ritardo e non
erano coordinate con la globalità delle consegne. Al riguardo, le parti si
erano comunque accordate nel senso di fare un tentativo di vendita, fermo
restando che -ancora una volta- l'eventuale rimanenza sarebbe stata resa all'attrice.
E, di queste, risultavano venduti capi di vestiario per Euro 3'089.–. Ciò posto
e a titolo subordinato, considerato l'acconto di Euro 2'000.– già anticipato,
il saldo scoperto avrebbe semmai potuto assommare a Euro 2'564.–
(3'089+1'475./.2'000), ossia fr. 3'974.20, importo che poneva in compensazione
con tasse, spese e ripetibili di causa.
Con replica
del 28 febbraio 2007 l'attrice ha prodotto le bolle di consegna della merce di
cui alle fatture agli atti. Ha poi negato di avere fornito merce in conto-commissione.
Le contestazioni scritte della convenuta (doc. 2 e 3) erano unilaterali, quindi
non attendibili. La conferma d'ordine poi, nulla indicava in tal senso. Di
fatto si trattava di una tesi che incombeva alla convenuta di provare e che la
stessa aveva avanzato nel tentativo di sottrarsi al pagamento di quanto
dovutole. Controparte però era perfino rimasta silente alla diffida del 14
giugno 2006 e oltretutto, mai aveva prodotto una distinta della merce venduta e
di quella da rendere. Men che meno si era adoperata per versare quanto da lei
riconosciuto, segno questo della sua malafede. L'attrice ha infine preso atto
che sulla qualità degli articoli forniti, controparte nulla aveva obiettato.
Nella sua
duplica 4 aprile 2007, la convenuta ha ribadito i suoi argomenti evidenziando che
Fatti
i bollettini di consegna erano privi di firma e non provavano quindi la
fornitura della merce. Di fatto i capi di cui alla fattura 1° febbraio 2005 erano
stati consegnati in conto-vendita.
C. All'udienza preliminare del 23 maggio 2007, le parti hanno ribadito
le rispettive allegazioni e domande. Esperita l'istruttoria, il 2 ottobre 2008
la convenuta ha trasmesso il memoriale conclusivo di conferma delle proprie
argomentazioni come postulato in sede di risposta. Al dibattimento finale del 9
ottobre 2008, l'attrice ha riproposto il suo punto di vista ed evidenziato che
i testi avevano dimostrato in modo inequivocabile che la merce fornita -rimasta
incontestata per qualità e quantità- era stata di fatto venduta e non solo
messa a disposizione della controparte, cui incombeva quindi l'obbligo di
pagare quanto richiesto con la petizione.
D. Con sentenza 23 dicembre 2008, il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 2, ha parzialmente accolto la petizione. La prova dell'esistenza
di un contratto di compravendita ex art. 184 CO insieme al relativo obbligo di
pagamento a carico della convenuta, spettava all'attrice (art. 8 CC). La
convenuta doveva per contro dimostrare il preteso accordo circa la consegna di
merce in conto-vendita oltre all'obbligo di pagamento dei capi realmente venduti
e di resa per gli altri. I testi citati dall'attrice, a fronte della conferma
d'ordine, delle fatture e dell'estratto conto da lei prodotti (doc. A, B e C), avevano
dichiarato che si trattava di merce della collezione primavera/estate 2005 e che
la stessa era stata venduta -come sempre nelle precedenti stagioni- alla
convenuta. Di modo che, questo escludeva ogni possibilità che fosse stata consegnata
in conto-vendita. Dall'altra parte invece, ai fini della tesi della convenuta,
i documenti prodotti quali doc. 2 e 3, unilaterali e contestati dall'attrice, erano
privi di valenza probatoria. Due dei testi da lei citati, avevano nondimeno confermato
l'esistenza di un accordo proposto dall'attrice circa la consegna in
conto-vendita di capi di vestiario ormai datati. Ciò posto, le fatture 28
febbraio, 11 e 18 marzo, 11 aprile e 31 agosto 2005 (per la somma complessiva
di Euro 10'804.–) riguardavano merce di cui alla conferma d'ordine 22 novembre
2004 relativa alla collezione primavera/estate 2005, fattispecie qualificabile
quindi quale contratto di compravendita. La fattura 1° febbraio 2005 per
complessivi Euro 4'150.– recava invece la dicitura “capi di fine serie
articoli vari”: erano quindi da considerare quale merce datata e quindi consegnata
in conto-vendita. Di questa, la convenuta aveva ammesso avere venduto per un importo
corrispondente a Euro 1'475.–. Pertanto, l'obbligo di pagamento a suo carico poteva
essere stabilito in Euro 12'279.– (10'804+ 1'475), da cui bisognava ancora dedurre
l'acconto di Euro 1'987.30 (ossia Euro 2'000.– al netto). Di qui, un saldo
residuo scoperto di Euro 10'291.70, pari a fr. 16'209.45 applicando un tasso
medio di cambio Euro/CHF tra quello proposto dall'attrice (1.60) e quello della
convenuta (1.55). Gli interessi del 5% erano invece da riconoscere dall'8
dicembre 2005, scadenza fissata con scritto 1° dicembre 2005. Il Pretore ha
posto tassa (fr. 1'100.–) e spese per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a
carico della convenuta, obbligando quest'ultima a versare fr. 1'600.– di
ripetibili parziali.
E. Con appello 2 febbraio 2009 la convenuta chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di entrambe le sedi. Postula anzitutto l'assegnazione
all'attrice di un termine di 20 giorni per il versamento di una cauzione processuale
ex art. 153 CPC di fr. 8'000.–, per insolvenza dell'attrice oramai fallita. I testi
citati dalla convenuta avevano confermato avere trattato con il proprietario dell'attrice
-signor __________ - e pattuito la fornitura di merce “un pò datata” in
conto-vendita. Di modo che, il contenuto delle lettere prodotte quali doc. 2 e
3 trovava pieno riscontro. Il doc. 2 non era riferito solo alla fattura 1°
febbraio 2005 -per cui la consegna di capi di vestiario in conto-vendita era
pacifica- ma, aveva risolto in modo definitivo anche ogni questione concernente
le successive forniture. E, allora, l'attrice non aveva sollevato alcuna
obiezione. A titolo subordinato, la petizione poteva essere accolta per fr.
3'974.20, da compensare con spese e ripetibili di causa. Nelle sue osservazioni
18 marzo 2009, l'attrice propone la reiezione dell'appello, protestate tasse,
spese e congrue ripetibili.
F. Intanto,
il 21 marzo 2008, il Tribunale di Modena (Italia) ha dichiarato il fallimento
della società attrice nominando il dott. __________ quale suo curatore. Su
istanza introdotta da quest'ultimo, il 26 maggio 2009 la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'appello ha riconosciuto il fallimento dell'attrice,
e trasmesso gli atti all'Ufficio fallimenti di Lugano affinché procedesse con
la liquidazione fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in
Svizzera (FUCT 44/2009 del 5 giugno 2009, pag. 4143). Con ordinanza
presidenziale 29 settembre 2009 questa Camera ha dichiarato la causa sospesa
per legge (art. 207 LEF). Con decisione del 25 febbraio 2010, la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha autorizzato l'Ufficio
fallimenti di Lugano, Viganello, quale amministrazione del fallimento
secondario pendente in Svizzera, a cedere all'amministrazione del fallimento
principale italiano la pretesa oggetto della causa in esame. Ritenuto che la
maggioranza dei creditori domiciliati in Svizzera consultati per via edittale sul
FUSC, avevano rinunciato a farla valere in giudizio, con decisione del 5 marzo 2010 l'Ufficio fallimenti di Lugano l'ha formalmente ceduta giusta l'art. 260 LEF a AO 1 in
liquidazione (FUCT 20/2010 del 12 marzo 2010, pag. 2102). Il 15 marzo 2010 la
procedura di appello è quindi stata riattivata.
Con ordinanza
26 marzo 2010, la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un
termine scadente il 30 aprile 2010 per comunicare una loro presa di posizione
in merito a una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un
contratto concernente la fornitura di capi di vestiario per l'importo di Euro
12'966.70, l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 20'811.55. Il 29 aprile 2010 AO 1 in liquidazione ha rilevato che per il
rinvio contenuto nell'art. 118 cpv. 1 LDIP e per l'art. 147 cpv. 3 LDIP, alla
fattispecie era applicabile il diritto italiano e non quello svizzero: di modo
che, la fattispecie era da esaminare giusta l'art. 1277 CCit, norma che aveva
però carattere dispositivo. Ad ogni modo le parti avevano pattuito il pagamento
in moneta svizzera, prova ne era il fatto che a titolo subordinato la stessa
debitrice aveva riconosciuto un debito di fr. 3'974.20. Dal canto suo, il 30
aprile 2010 la convenuta ha confermato che il contratto era stato stabilito in
Euro e che quindi la controparte poteva solo postulare una condanna in tal
senso.
e considerando
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834).
Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla
giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata
in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC
stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile
è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la procedura
ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura
civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL
3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.
2. L'appellante chiede anzitutto che l'attrice sia astretta a versare
una cauzione processuale di fr. 8'000.– a garanzia dei costi causati dalle due
sedi di giudizio, pena lo stralcio della causa. Ma, invano.
Certo,
l'art. 153 cpv. 1 CPC/TI
stabilisce che il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso
delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di
insolvenza risultante da atti ufficiali (lett. a) o se l'attore è domiciliato
all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale (lett.
b). Se non che, riguardo al primo grado di giudizio, non risulta che la
convenuta -che peraltro non lo pretende nemmeno- abbia mai introdotto una richiesta
in tal senso. E, in sé, vale il principio dell'irretroattività della cauzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 153). A ciò basti per il resto aggiungere che in Italia l'attrice è stata
dichiarata fallita il 21 marzo 2008 e che, dal canto suo, l'appellante non pretende
di essere venuta a conoscenza di questa circostanza solo contestualmente alla redazione
del memoriale di ricorso, la mera produzione di un estratto internet datato 27
gennaio 2009 non essendo sufficiente da questo punto di vista. In sede di
appello poi, tale facoltà è data alla sola parte appellata purché l'appellante
si trovi nelle condizioni previste dall'art. 153 CPC/TI (art. 316 CPC/TI). Se
non che, davanti a questa Camera, la convenuta riveste il ruolo di appellante:
pertanto, l'eventualità per lei di presentare una domanda in tal senso è a
priori esclusa. In definitiva, posto come scopo della cauzione processuale sia
proprio quello di assicurare alla parte obbligata a stare in causa (convenuta)
rispettivamente a difendersi in seconda istanza, il rimborso delle spese o
delle ripetibili nel caso in cui la controparte fosse soccombente in lite (Rep.
1985, pag. 143), l'istanza formulata dall'appellante risulta per finire tardiva
ai fini della procedura di primo grado, e inammissibile in sede di appello. La
richiesta è quindi irricevibile.
3. Pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale
che vede a confronto l'attrice -in liquidazione per intervenuto suo fallimento-
da una parte, agente in veste di venditrice di capi di vestiario con sede a __________
in Italia, e la convenuta dall'altra, acquirente di capi di abbigliamento con
sede a __________ in Svizzera. Alla fattispecie si applica la Convenzione
concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS
0.275.11, CL, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1992 e in Italia il
1° dicembre 1992), poiché la vertenza è stata avviata prima del 1° gennaio
2011, data alla quale è entrata in vigore la Convenzione concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in
materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug, RS
0.275.12, cfr. per le disposizioni transitorie l’art. 63 n. 1 CLug). Ora, per l'art.
2 cpv. 1 in combinazione con l'art. 53 cpv. 1 CL, le persone aventi sede nel
territorio di uno Stato contraente, sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità,
davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'azione in esame è stata quindi
introdotta al foro internazionale della sede della convenuta. Pacifica quindi
la competenza del tribunale adito.
4. Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC/TI, il giudice applica d'ufficio il
diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati
con l'estero. Ora, trattandosi di contratti l'art. 116 cpv. 1 LDIP stabilisce
che esso è regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1), fermo restando che
tale scelta dev'essere esplicita o risultare univoca dal contratto o dalle
circostanze (cpv. 2), che la stessa può avvenire o essere modificata in ogni
tempo e che se ciò avviene dopo la stipulazione del contratto, la stessa è
efficace retroattivamente dal momento della stipulazione, riservati i diritti
di terzi (cpv. 3). In concreto, giova rilevare che davanti al Pretore nessuna
delle parti si è mai espressa in merito al diritto materiale applicabile al rapporto
giuridico in essere fra di loro. Indicazioni al riguardo non si evincono
nemmeno dagli allegati di causa. E, anche i documenti agli atti nulla dicono in
proposito. Dal canto suo, il Pretore ha qualificato ex art. 184 CO il contratto
di compravendita concluso dalle parti ed ha esaminato la vertenza sotto il
profilo dell'art. 8 CC (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 2). Egli ha così unilateralmente
ritenuto applicabile il diritto svizzero. Ciò posto, entro il termine impartito
con ordinanza 26 marzo 2010 -dove si accennava all'eventualità di
un'applicazione dell'art. 84 CO- con lettera 29 aprile 2010 l'attrice ha obiettato che l'azione in esame dipendeva in realtà dal diritto italiano. La convenuta,
che nulla in proposito ha rilevato contestualmente al suo appello, ha per il
resto ribadito con scritto 30 aprile 2010 che il contratto era stato concluso
in Euro e, pertanto, la controparte non poteva che chiedere una condanna in tal
senso. Dandosi -come già visto (sopra, consid. 3)- una fattispecie
caratterizzata da evidenti elementi internazionali, la questione del diritto
applicabile -che non risulta sia stata approfondita dal Pretore- va affrontata
e chiarita in questa sede.
5. La Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre
1987 (LDIP [RS 291]) riserva esplicitamente l'applicazione dei trattati
internazionali conclusi dalle parti in causa. Ora, l'Italia (dal 1° gennaio
1988) e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono entrambe parti alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci
dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS 0.221.211.1). A fronte di un
contratto di compravendita internazionale concernente la fornitura di capi di
vestiario (sopra, consid. 3; art. 2 e 3 CVIM a contrario; Brunner, UN-Kaufrecht - CISG, Berna
2004, n. 7 segg. ad art. 2) -sotto questo profilo che poi la merce sia stata
fornita in “conto-vendita” o no non ha rilevanza- perfezionato tra due
società con rispettive sedi in Stati che vi hanno entrambe aderito, alla
vertenza in esame torna applicabile la predetta Convenzione giusta l'art. 1
cpv. 1 lett. a della stessa (sentenza del TF del 19 febbraio 2004 [4C.307/2003];
Tercier/Favre/Pedrazzini, La vente
internationale de marchandises, in: Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, 4aed.,
Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1558 ad §21). In assenza di una qualsiasi
indicazione in merito al diritto applicabile alla fattispecie (sopra, consid.
4), si deve peraltro concludere che a priori le parti non hanno escluso l'applicazione
di questa convenzione (art. 6 CVIM).
6. La CVIM presuppone un'applicazione esaustiva poiché regge l'insieme
del contratto ovvero formazione di quest'ultimo, diritti e obblighi assunti dalle
parti, come pure conseguenze di un suo inadempimento, fermo restando che “per
l'interpretazione della presente Convenzione sarà tenuto conto del suo
carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'uniformità
dell'applicazione come pure d'assicurare il rispetto della buona fede nel
commercio internazionale” (art. 7 cpv. 1 CVIM). Di regola quindi, essa non
tollera un'applicazione suppletiva del diritto nazionale. Questo significa che
nell'ipotesi in cui una determinata questione non fosse regolata in modo
esplicito dalla convenzione, il giudice dovrà trovare una soluzione ispirandosi
ai principi generali della convenzione medesima (“Le questioni concernenti
le materie disciplinate dalla presente convenzione non esplicitamente decise
dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s'ispira
[…]: art. 7 cpv. 2 prima frase CVIM), e non di principio al diritto
nazionale. Quest'ultimo potrà essere considerato solo a titolo eccezionale -in
pratica in presenza di una lacuna- da determinare in base al diritto
internazionale privato che il giudice adito deve applicare (“[…] o, in
mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle
norme di diritto internazionale privato”: art. 7 cpv. 2 seconda frase CVIM)
(sentenza del TF 15 settembre 2000 [4C.105/2000] consid. 2a;
Stoffel, Le droit applicable aux
contrats de vente internationale de marchandises, in: Dessemontet, Les contrats de vente internationale de
marchandises, Losanna 1991, pag. 36).
Nel caso concreto, le parti contestano di fatto l'entità del prezzo
di compravendita dovuto che l'acquirente non ha corrisposto alla venditrice e
che, in parziale accoglimento della richiesta di quest'ultima, il Pretore ha stabilito
in fr. 16'209.45. La questione doveva pertanto essere esaminata alla luce degli
art. 53 segg. CVIM.
7. Invero,
con scritto 29 aprile 2010, l'attrice accenna all'art. 118 LDIP e al relativo
rinvio alla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge
applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose
mobili corporee (Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) cui sia la Svizzera (dal
27 ottobre 1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. Ora, nella
misura in cui torna applicabile la CVIM (l'art. 90 CVIM, in quanto riferito a
norme di diritto materiale, non obbligandola a cedere il passo alla Convenzione
dell'Aia: Brunner, op. cit., n. 12
ad “Einleitung”), riservata l'eventualità che si realizzi la fattispecie prevista
dall'art. 7 cpv. 2 CVIM -che quindi, proprio in virtù dell'art. 118 LDIP, obbliga
il giudice svizzero a riferirsi a quella stessa convenzione per determinare il
diritto nazionale eccezionalmente applicabile a titolo suppletivo (sopra,
consid. 6)- la Convenzione dell'Aia acquista rilevanza limitatamente alle
questioni volutamente escluse dal campo d'applicazione della Convenzione di
Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op.
cit., n. 11 ad “Einleitung”). Eventualità questa che, come già detto (sopra,
consid. 6), in concreto non si realizza visto che le contestazioni si riferiscono
al prezzo di compravendita: segnatamente non risulta che controversa sia la
validità del contratto come tale riguardo cui le parti non hanno eccepito -quantomeno
non lo hanno fatto in modo esplicito- né vizi di volontà né di consenso (art. 4
lett. a CVIM).
8. Giusta l'art. 53 CVIM il compratore è obbligato, nelle condizioni
previste dal contratto e dalla convenzione, a pagare il prezzo e ad accettare
la fornitura. L'obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di
prendere le misure e di compiere le formalità destinate a permettere il
pagamento del prezzo che sono previste dal contratto o dalle leggi e dai
regolamenti (art. 54 CVIM). Inoltre, il compratore deve pagare il prezzo alla
data fissata nel contratto o risultante dal contratto e dalla convenzione,
senza che occorra alcuna domanda o altra formalità da parte del venditore (art.
59 CVIM). Decorsa infruttuosa quella scadenza, il venditore è legittimato a
esigere in giudizio dal compratore il pagamento del prezzo (art. 62 CVIM; Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 59 CVIM
e n. 1 ad art. 61 CVIM).
Di per sé, a meno che non risulti dal contratto medesimo o da usi e
consuetudini vigenti tra le parti, la Convenzione di Vienna non prevede
disposizioni in merito a come si determina la valuta in cui il prezzo
d'acquisto va pagato né sui relativi mezzi legali di pagamento, per le quali si
procederà quindi giusta l'art. 7 cpv. 2 CVIM (Schnyder/Straub,
in: Honsell, Kommentar zum
Un-Kaufrecht, Berlin/Heidelberg 1997, n. 23 ad art. 54; Hager, in: Schlechtriem/Schwenzer,
Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, 4a ed.,
Monaco 2004, n. 8 seg. ad art. 54; Siehr,
Das internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, §15 pag. 265; Favre/Tercier/Pedrazzini, op. cit., n.
1557 ad §21 e n. 1718 ad §24). Nel contesto di questa convenzione, al venditore
non è tuttavia riconosciuta la facoltà di scegliere quale sia la valuta
determinante (Schnyder/Straub, op.
cit., n. 27 seg. ad art. 54) né, in generale, il diritto di pretendere il
pagamento di quel prezzo d'acquisto nella moneta del paese del compratore, eventualità
questa che sussiste a favore di quest'ultimo qualora il pagamento nella valuta
pattuita non è più possibile (Hager, op.
cit., n. 11 ad art. 54 con rinvii).
9. In concreto, la venditrice chiede la condanna della controparte al
pagamento di fr. 20'811.55 oltre accessori (petizione, pag. 3), richiesta
confermata con il memoriale di replica (pag. 3) e in sede di dibattimento
finale (verbale 9 ottobre 2008). Nondimeno, da tutti i documenti prodotti agli
atti risulta che il prezzo stabilito per ciascun capo di vestiario fornito alla
convenuta era stato pattuito in Euro. In tal senso vanno segnatamente la
conferma d'ordine del 22 novembre 2004, che fornisce i dettagli di prezzo per
ogni articolo (doc. A), le relative fatture (doc. B), l'estratto conto
riassuntivo dell'11 novembre 2005 (doc. C) e la stessa diffida di pagamento del
1° dicembre 2005 (doc. I), scritti questi trasmessi all'acquirente direttamente
dalla venditrice (doc. A, B e C) rispettivamente per suo conto (doc. I). E, d'altro
canto, pure i documenti prodotti dalla convenuta dimostrano che l'intesa fra le
parti era finalizzata a un pagamento in Euro, come evidenziano i due scritti di
contestazione (doc. 2 e 3) e il conteggio riassuntivo da lei improntato (doc. 4).
Al riguardo, la scelta risulta pertanto chiara e precisa (art. 55 CVIM a
contrario; Brunner, op. cit., n. 2
ad art. 55 CVIM) e non da adito a dubbi. Nella stessa ottica, del resto, va l'art.
7.2.1 (“Se la parte tenuta ad adempiere un'obbligazione pecuniaria non
adempie, il creditore può esigere il pagamento”) dei Principi Unidroit 2004
[validi per i contratti commerciali internazionali], applicabili alfine di
assicurare alla Convenzione di Vienna un'interpretazione uniforme (Brunner, op. cit., n. 17 ad “Einleitung”
e n. 8 seg. ad art. 7 CVIM; versione integrale dei Principi Unidroit 2004, reperibile,
in: www.unidroit.org/french/
principles/contracts/main.html). Il commento che accompagna tale norma
stabilisce in particolare che questo principio si applica indipendentemente
dalla moneta in cui il pagamento è dovuto o può essere effettuato e che il
diritto del creditore di esigere il pagamento si estende anche ai casi di
pagamento in moneta straniera.
Oltretutto, la moneta pattuita dalle parti, ossia l'Euro,
corrisponde proprio a quella corrente e valida nel luogo del pagamento, ossia
in Italia. In effetti, se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un
altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile organizzazione
di quest'ultimo (art. 57 cpv. 1 lett. a CVIM; Brunner,
op. cit., n. 3 ad art. 57 CVIM), analogamente a quanto sancito dall'art.
6.1.6 cpv. 1 lett. a Principi Unidroit 2004 (“Se il luogo nel quale la
prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al
contratto, la parte deve adempiere presso la sede d'affari del creditore se si
tratta di obbligazione pecuniaria”). E, dalla documentazione prodotta, non
risulta che quale luogo di pagamento ne sia stato fissato uno diverso. Sotto
questo profilo, che sulle fatture agli atti siano state indicate le coordinate di
uno specifico conto bancario presso un istituto a __________ (doc. A, pag. 3;
doc. B) nulla cambia (Brunner, op.
cit., n. 5 ad art. 57 CVIM; Tercier/Favre/
Pedrazzini, op. cit., n. 1715 ad §24).
10. Di conseguenza, per quanto attiene il contratto relativo alla
fornitura di capi di vestiario, trattandosi di pretesa espressa in Euro l'attrice
era pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna
dell'acquirente al pagamento di una somma di denaro in Euro (cfr. anche: Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 25 ad art. 147; Dasser, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 30 ad art. 147). Al riguardo, poco importa
che l'attrice abbia già posto in esecuzione quanto da lei rivendicato e che,
nel contesto della condanna di pagamento, chieda altresì il rigetto definitivo
del relativo precetto esecutivo fatto spiccare dal competente ufficio di
esecuzione. Nell'ambito di un'esecuzione forzata promossa in Svizzera l'art. 67
cpv. 1 n. 3 LEF -che obbliga alla conversione in valuta svizzera del relativo
ammontare di una pretesa in moneta estera- è norma giuridica di applicazione
immediata giusta l'art. 18 LDIP: come tale però, non modifica in alcun modo il
debito che ne è a fondamento, in quanto non costituisce una novazione di quella
pretesa (Dasser, op. cit., n. 29
ad art. 147; Vischer, op. cit., n.
24 ad art. 147),
Di
modo che, anche se per altri motivi, in virtù della massima d'ufficio l'appello
merita di essere accolto con conseguente reiezione dell'azione promossa
dall'attrice. Visto l'esito del giudizio odierno, non si giustifica di esaminare
oltre le censure di merito sollevate in appello. A titolo subordinato, la
convenuta ha invero riconosciuto un debito di fr. 3'974.20: si tratta tuttavia
di un’ammissione che ha condizionato alla “compensazione di spese e ripetibili”
(appello, pag. 4; conclusioni, pag. 3; duplica, pag. 2; risposta, pag. 2) e
che, nella misura in cui si riferiva ad un'azione che proponeva una non
legittima condanna in franchi svizzeri a fronte di una pretesa pattuita in Euro,
non può certo essere considerata alla stregua di un’acquiescenza (art. 352
CPC/TI).
11. In
definitiva, l'appello deve così essere accolto con conseguente reiezione della
petizione dell'attrice. Gli oneri processuali di primo grado seguono la
soccombenza della parte convenuta (art. 148 CPC/TI). Per la procedura di
appello, la convenuta si vede respingere la domanda di cauzione processuale,
vince tuttavia sul merito dell'appello anche se per motivi diversi da quelli eccepiti
e in applicazione del principio di ufficialità sancito dall'art. 87 CPC/TI. La
relativa tassa di giustizia e le spese restano a suo carico per 1/5 e per il
resto vanno a carico dell'attrice, che rifonderà all'appellante un'indennità
per ripetibili proporzionata (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili) alla
pertinenza delle censure sollevate con il memoriale di ricorso (di 5 pagine
scarse, riassumibili in 3). Il valore litigioso di fr. 16'209.45 è altresì
determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici
esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati
la Convenzione di Lugano (CL), gli art. 18 e 116 segg. LDIP, la Convenzione
delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11
aprile 1980, l'art. 148 CPC/TI, la TG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia: I. La domanda di cauzione processuale di AP 1, __________, contestuale
all'appello da lei formulato il 2 febbraio 2009 è irricevibile.
Considerandi
II. Per
il resto, l'appello 2 febbraio 2009 di AP 1, __________, è accolto. Di
conseguenza, i dispositivi n. 1 (1.1 e 1.2) e 2 della sentenza 23 dicembre
2008.
del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, sono così riformati:
“1. La petizione è integralmente respinta.
2.
La
tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.– e le spese, da anticipare come di
rito, sono integralmente a carico dell'attrice. Quest'ultima verserà alla
controparte fr. 2'000.– di ripetibili.”
III. Gli
oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 650.–
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 130.– mentre i
restanti fr. 520.– sono posti a carico di AO 1 in liquidazione, __________. Quest'ultima
rifonderà a AP 1, __________, un'indennità di fr. 400.– a
titolo di ripetibili parziali.
IV. Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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