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Decisione

12.2009.32

Compravendita internazionale di merci - entità del prezzo - valuta del contratto

22 febbraio 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i bollettini di consegna erano privi di firma e non provavano quindi la

fornitura della merce. Di fatto i capi di cui alla fattura 1° febbraio 2005 erano

stati consegnati in conto-vendita.

C. All'udienza preliminare del 23 maggio 2007, le parti hanno ribadito

le rispettive allegazioni e domande. Esperita l'istruttoria, il 2 ottobre 2008

la convenuta ha trasmesso il memoriale conclusivo di conferma delle proprie

argomentazioni come postulato in sede di risposta. Al dibattimento finale del 9

ottobre 2008, l'attrice ha riproposto il suo punto di vista ed evidenziato che

i testi avevano dimostrato in modo inequivocabile che la merce fornita -rimasta

incontestata per qualità e quantità- era stata di fatto venduta e non solo

messa a disposizione della controparte, cui incombeva quindi l'obbligo di

pagare quanto richiesto con la petizione.

D. Con sentenza 23 dicembre 2008, il Pretore del Distretto di

Lugano, Sezione 2, ha parzialmente accolto la petizione. La prova dell'esistenza

di un contratto di compravendita ex art. 184 CO insieme al relativo obbligo di

pagamento a carico della convenuta, spettava all'attrice (art. 8 CC). La

convenuta doveva per contro dimostrare il preteso accordo circa la consegna di

merce in conto-vendita oltre all'obbligo di pagamento dei capi realmente venduti

e di resa per gli altri. I testi citati dall'attrice, a fronte della conferma

d'ordine, delle fatture e dell'estratto conto da lei prodotti (doc. A, B e C), avevano

dichiarato che si trattava di merce della collezione primavera/estate 2005 e che

la stessa era stata venduta -come sempre nelle precedenti stagioni- alla

convenuta. Di modo che, questo escludeva ogni possibilità che fosse stata consegnata

in conto-vendita. Dall'altra parte invece, ai fini della tesi della convenuta,

i documenti prodotti quali doc. 2 e 3, unilaterali e contestati dall'attrice, erano

privi di valenza probatoria. Due dei testi da lei citati, avevano nondimeno confermato

l'esistenza di un accordo proposto dall'attrice circa la consegna in

conto-vendita di capi di vestiario ormai datati. Ciò posto, le fatture 28

febbraio, 11 e 18 marzo, 11 aprile e 31 agosto 2005 (per la somma complessiva

di Euro 10'804.–) riguardavano merce di cui alla conferma d'ordine 22 novembre

2004 relativa alla collezione primavera/estate 2005, fattispecie qualificabile

quindi quale contratto di compravendita. La fattura 1° febbraio 2005 per

complessivi Euro 4'150.– recava invece la dicitura “capi di fine serie

articoli vari”: erano quindi da considerare quale merce datata e quindi consegnata

in conto-vendita. Di questa, la convenuta aveva ammesso avere venduto per un importo

corrispondente a Euro 1'475.–. Pertanto, l'obbligo di pagamento a suo carico poteva

essere stabilito in Euro 12'279.– (10'804+ 1'475), da cui bisognava ancora dedurre

l'acconto di Euro 1'987.30 (ossia Euro 2'000.– al netto). Di qui, un saldo

residuo scoperto di Euro 10'291.70, pari a fr. 16'209.45 applicando un tasso

medio di cambio Euro/CHF tra quello proposto dall'attrice (1.60) e quello della

convenuta (1.55). Gli interessi del 5% erano invece da riconoscere dall'8

dicembre 2005, scadenza fissata con scritto 1° dicembre 2005. Il Pretore ha

posto tassa (fr. 1'100.–) e spese per 1/5 a carico dell'attrice e per 4/5 a

carico della convenuta, obbligando quest'ultima a versare fr. 1'600.– di

ripetibili parziali.

E. Con appello 2 febbraio 2009 la convenuta chiede la riforma del

giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, con protesta di tasse,

spese e ripetibili di entrambe le sedi. Postula anzitutto l'assegnazione

all'attrice di un termine di 20 giorni per il versamento di una cauzione processuale

ex art. 153 CPC di fr. 8'000.–, per insolvenza dell'attrice oramai fallita. I testi

citati dalla convenuta avevano confermato avere trattato con il proprietario dell'attrice

-signor __________ - e pattuito la fornitura di merce “un pò datata” in

conto-vendita. Di modo che, il contenuto delle lettere prodotte quali doc. 2 e

3 trovava pieno riscontro. Il doc. 2 non era riferito solo alla fattura 1°

febbraio 2005 -per cui la consegna di capi di vestiario in conto-vendita era

pacifica- ma, aveva risolto in modo definitivo anche ogni questione concernente

le successive forniture. E, allora, l'attrice non aveva sollevato alcuna

obiezione. A titolo subordinato, la petizione poteva essere accolta per fr.

3'974.20, da compensare con spese e ripetibili di causa. Nelle sue osservazioni

18 marzo 2009, l'attrice propone la reiezione dell'appello, protestate tasse,

spese e congrue ripetibili.

F. Intanto,

il 21 marzo 2008, il Tribunale di Modena (Italia) ha dichiarato il fallimento

della società attrice nominando il dott. __________ quale suo curatore. Su

istanza introdotta da quest'ultimo, il 26 maggio 2009 la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d'appello ha riconosciuto il fallimento dell'attrice,

e trasmesso gli atti all'Ufficio fallimenti di Lugano affinché procedesse con

la liquidazione fallimentare in via sommaria dei beni della fallita situati in

Svizzera (FUCT 44/2009 del 5 giugno 2009, pag. 4143). Con ordinanza

presidenziale 29 settembre 2009 questa Camera ha dichiarato la causa sospesa

per legge (art. 207 LEF). Con decisione del 25 febbraio 2010, la Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha autorizzato l'Ufficio

fallimenti di Lugano, Viganello, quale amministrazione del fallimento

secondario pendente in Svizzera, a cedere all'amministrazione del fallimento

principale italiano la pretesa oggetto della causa in esame. Ritenuto che la

maggioranza dei creditori domiciliati in Svizzera consultati per via edittale sul

FUSC, avevano rinunciato a farla valere in giudizio, con decisione del 5 marzo 2010 l'Ufficio fallimenti di Lugano l'ha formalmente ceduta giusta l'art. 260 LEF a AO 1 in

liquidazione (FUCT 20/2010 del 12 marzo 2010, pag. 2102). Il 15 marzo 2010 la

procedura di appello è quindi stata riattivata.

Con ordinanza

26 marzo 2010, la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un

termine scadente il 30 aprile 2010 per comunicare una loro presa di posizione

in merito a una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un

contratto concernente la fornitura di capi di vestiario per l'importo di Euro

12'966.70, l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di

fr. 20'811.55. Il 29 aprile 2010 AO 1 in liquidazione ha rilevato che per il

rinvio contenuto nell'art. 118 cpv. 1 LDIP e per l'art. 147 cpv. 3 LDIP, alla

fattispecie era applicabile il diritto italiano e non quello svizzero: di modo

che, la fattispecie era da esaminare giusta l'art. 1277 CCit, norma che aveva

però carattere dispositivo. Ad ogni modo le parti avevano pattuito il pagamento

in moneta svizzera, prova ne era il fatto che a titolo subordinato la stessa

debitrice aveva riconosciuto un debito di fr. 3'974.20. Dal canto suo, il 30

aprile 2010 la convenuta ha confermato che il contratto era stato stabilito in

Euro e che quindi la controparte poteva solo postulare una condanna in tal

senso.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto

processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834).

Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla

giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata

in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. L'art. 405 cpv. 1 CPC

stabilisce inoltre che alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione. Ciò posto, poiché la decisione pretorile

è stata pronunciata e impugnata prima del 1° gennaio 2011, la procedura

ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal previgente codice di procedura

civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL

3.3.2.1]), in vigore fino al 31 dicembre 2010.

2. L'appellante chiede anzitutto che l'attrice sia astretta a versare

una cauzione processuale di fr. 8'000.– a garanzia dei costi causati dalle due

sedi di giudizio, pena lo stralcio della causa. Ma, invano.

Certo,

l'art. 153 cpv. 1 CPC/TI

stabilisce che il convenuto può chiedere, in ogni stadio della lite, che l'attore presti cauzione per il rimborso

delle spese e per il pagamento delle ripetibili se questi si trova in stato di

insolvenza risultante da atti ufficiali (lett. a) o se l'attore è domiciliato

all'estero e non beneficia di disposizioni di un trattato internazionale (lett.

b). Se non che, riguardo al primo grado di giudizio, non risulta che la

convenuta -che peraltro non lo pretende nemmeno- abbia mai introdotto una richiesta

in tal senso. E, in sé, vale il principio dell'irretroattività della cauzione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 22 ad art. 153). A ciò basti per il resto aggiungere che in Italia l'attrice è stata

dichiarata fallita il 21 marzo 2008 e che, dal canto suo, l'appellante non pretende

di essere venuta a conoscenza di questa circostanza solo contestualmente alla redazione

del memoriale di ricorso, la mera produzione di un estratto internet datato 27

gennaio 2009 non essendo sufficiente da questo punto di vista. In sede di

appello poi, tale facoltà è data alla sola parte appellata purché l'appellante

si trovi nelle condizioni previste dall'art. 153 CPC/TI (art. 316 CPC/TI). Se

non che, davanti a questa Camera, la convenuta riveste il ruolo di appellante:

pertanto, l'eventualità per lei di presentare una domanda in tal senso è a

priori esclusa. In definitiva, posto come scopo della cauzione processuale sia

proprio quello di assicurare alla parte obbligata a stare in causa (convenuta)

rispettivamente a difendersi in seconda istanza, il rimborso delle spese o

delle ripetibili nel caso in cui la controparte fosse soccombente in lite (Rep.

1985, pag. 143), l'istanza formulata dall'appellante risulta per finire tardiva

ai fini della procedura di primo grado, e inammissibile in sede di appello. La

richiesta è quindi irricevibile.

3. Pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale

che vede a confronto l'attrice -in liquidazione per intervenuto suo fallimento-

da una parte, agente in veste di venditrice di capi di vestiario con sede a __________

in Italia, e la convenuta dall'altra, acquirente di capi di abbigliamento con

sede a __________ in Svizzera. Alla fattispecie si applica la Convenzione

concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale del 16 settembre 1988 (Convenzione di Lugano: RS

0.275.11, CL, entrata in vigore in Svizzera il 1° gennaio 1992 e in Italia il

1° dicembre 1992), poiché la vertenza è stata avviata prima del 1° gennaio

2011, data alla quale è entrata in vigore la Convenzione concernente la

competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in

materia civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (Convenzione di Lugano, CLug, RS

0.275.12, cfr. per le disposizioni transitorie l’art. 63 n. 1 CLug). Ora, per l'art.

2 cpv. 1 in combinazione con l'art. 53 cpv. 1 CL, le persone aventi sede nel

territorio di uno Stato contraente, sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità,

davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. L'azione in esame è stata quindi

introdotta al foro internazionale della sede della convenuta. Pacifica quindi

la competenza del tribunale adito.

4. Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC/TI, il giudice applica d'ufficio il

diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati

con l'estero. Ora, trattandosi di contratti l'art. 116 cpv. 1 LDIP stabilisce

che esso è regolato dal diritto scelto dalle parti (cpv. 1), fermo restando che

tale scelta dev'essere esplicita o risultare univoca dal contratto o dalle

circostanze (cpv. 2), che la stessa può avvenire o essere modificata in ogni

tempo e che se ciò avviene dopo la stipulazione del contratto, la stessa è

efficace retroattivamente dal momento della stipulazione, riservati i diritti

di terzi (cpv. 3). In concreto, giova rilevare che davanti al Pretore nessuna

delle parti si è mai espressa in merito al diritto materiale applicabile al rapporto

giuridico in essere fra di loro. Indicazioni al riguardo non si evincono

nemmeno dagli allegati di causa. E, anche i documenti agli atti nulla dicono in

proposito. Dal canto suo, il Pretore ha qualificato ex art. 184 CO il contratto

di compravendita concluso dalle parti ed ha esaminato la vertenza sotto il

profilo dell'art. 8 CC (sentenza impugnata, consid. 3 pag. 2). Egli ha così unilateralmente

ritenuto applicabile il diritto svizzero. Ciò posto, entro il termine impartito

con ordinanza 26 marzo 2010 -dove si accennava all'eventualità di

un'applicazione dell'art. 84 CO- con lettera 29 aprile 2010 l'attrice ha obiettato che l'azione in esame dipendeva in realtà dal diritto italiano. La convenuta,

che nulla in proposito ha rilevato contestualmente al suo appello, ha per il

resto ribadito con scritto 30 aprile 2010 che il contratto era stato concluso

in Euro e, pertanto, la controparte non poteva che chiedere una condanna in tal

senso. Dandosi -come già visto (sopra, consid. 3)- una fattispecie

caratterizzata da evidenti elementi internazionali, la questione del diritto

applicabile -che non risulta sia stata approfondita dal Pretore- va affrontata

e chiarita in questa sede.

5. La Legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre

1987 (LDIP [RS 291]) riserva esplicitamente l'applicazione dei trattati

internazionali conclusi dalle parti in causa. Ora, l'Italia (dal 1° gennaio

1988) e la Svizzera (dal 1° marzo 1991) sono entrambe parti alla Convenzione

delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci

dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna, CVIM: RS 0.221.211.1). A fronte di un

contratto di compravendita internazionale concernente la fornitura di capi di

vestiario (sopra, consid. 3; art. 2 e 3 CVIM a contrario; Brunner, UN-Kaufrecht - CISG, Berna

2004, n. 7 segg. ad art. 2) -sotto questo profilo che poi la merce sia stata

fornita in “conto-vendita” o no non ha rilevanza- perfezionato tra due

società con rispettive sedi in Stati che vi hanno entrambe aderito, alla

vertenza in esame torna applicabile la predetta Convenzione giusta l'art. 1

cpv. 1 lett. a della stessa (sentenza del TF del 19 febbraio 2004 [4C.307/2003];

Tercier/Favre/Pedrazzini, La vente

internationale de marchandises, in: Tercier/Favre,

Les contrats spéciaux, 4aed.,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2009, n. 1558 ad §21). In assenza di una qualsiasi

indicazione in merito al diritto applicabile alla fattispecie (sopra, consid.

4), si deve peraltro concludere che a priori le parti non hanno escluso l'applicazione

di questa convenzione (art. 6 CVIM).

6. La CVIM presuppone un'applicazione esaustiva poiché regge l'insieme

del contratto ovvero formazione di quest'ultimo, diritti e obblighi assunti dalle

parti, come pure conseguenze di un suo inadempimento, fermo restando che “per

l'interpretazione della presente Convenzione sarà tenuto conto del suo

carattere internazionale e della necessità di promuoverne l'uniformità

dell'applicazione come pure d'assicurare il rispetto della buona fede nel

commercio internazionale” (art. 7 cpv. 1 CVIM). Di regola quindi, essa non

tollera un'applicazione suppletiva del diritto nazionale. Questo significa che

nell'ipotesi in cui una determinata questione non fosse regolata in modo

esplicito dalla convenzione, il giudice dovrà trovare una soluzione ispirandosi

ai principi generali della convenzione medesima (“Le questioni concernenti

le materie disciplinate dalla presente convenzione non esplicitamente decise

dalla stessa sono regolate secondo i principi generali ai quali essa s'ispira

[…]: art. 7 cpv. 2 prima frase CVIM), e non di principio al diritto

nazionale. Quest'ultimo potrà essere considerato solo a titolo eccezionale -in

pratica in presenza di una lacuna- da determinare in base al diritto

internazionale privato che il giudice adito deve applicare (“[…] o, in

mancanza di tali principi, conformemente alla legge applicabile in virtù delle

norme di diritto internazionale privato”: art. 7 cpv. 2 seconda frase CVIM)

(sentenza del TF 15 settembre 2000 [4C.105/2000] consid. 2a;

Stoffel, Le droit applicable aux

contrats de vente internationale de marchandises, in: Dessemontet, Les contrats de vente internationale de

marchandises, Losanna 1991, pag. 36).

Nel caso concreto, le parti contestano di fatto l'entità del prezzo

di compravendita dovuto che l'acquirente non ha corrisposto alla venditrice e

che, in parziale accoglimento della richiesta di quest'ultima, il Pretore ha stabilito

in fr. 16'209.45. La questione doveva pertanto essere esaminata alla luce degli

art. 53 segg. CVIM.

7. Invero,

con scritto 29 aprile 2010, l'attrice accenna all'art. 118 LDIP e al relativo

rinvio alla Convenzione dell'Aia del 15 giugno 1955 concernente la legge

applicabile ai contratti di compravendita a carattere internazionale di cose

mobili corporee (Convenzione dell'Aia: RS 0.221.211.4) cui sia la Svizzera (dal

27 ottobre 1972) che l'Italia (dal 1° settembre 1964) sono parti. Ora, nella

misura in cui torna applicabile la CVIM (l'art. 90 CVIM, in quanto riferito a

norme di diritto materiale, non obbligandola a cedere il passo alla Convenzione

dell'Aia: Brunner, op. cit., n. 12

ad “Einleitung”), riservata l'eventualità che si realizzi la fattispecie prevista

dall'art. 7 cpv. 2 CVIM -che quindi, proprio in virtù dell'art. 118 LDIP, obbliga

il giudice svizzero a riferirsi a quella stessa convenzione per determinare il

diritto nazionale eccezionalmente applicabile a titolo suppletivo (sopra,

consid. 6)- la Convenzione dell'Aia acquista rilevanza limitatamente alle

questioni volutamente escluse dal campo d'applicazione della Convenzione di

Vienna (art. 2-5 CVIM; Brunner, op.

cit., n. 11 ad “Einleitung”). Eventualità questa che, come già detto (sopra,

consid. 6), in concreto non si realizza visto che le contestazioni si riferiscono

al prezzo di compravendita: segnatamente non risulta che controversa sia la

validità del contratto come tale riguardo cui le parti non hanno eccepito -quantomeno

non lo hanno fatto in modo esplicito- né vizi di volontà né di consenso (art. 4

lett. a CVIM).

8. Giusta l'art. 53 CVIM il compratore è obbligato, nelle condizioni

previste dal contratto e dalla convenzione, a pagare il prezzo e ad accettare

la fornitura. L'obbligo del compratore di pagare il prezzo comprende quello di

prendere le misure e di compiere le formalità destinate a permettere il

pagamento del prezzo che sono previste dal contratto o dalle leggi e dai

regolamenti (art. 54 CVIM). Inoltre, il compratore deve pagare il prezzo alla

data fissata nel contratto o risultante dal contratto e dalla convenzione,

senza che occorra alcuna domanda o altra formalità da parte del venditore (art.

59 CVIM). Decorsa infruttuosa quella scadenza, il venditore è legittimato a

esigere in giudizio dal compratore il pagamento del prezzo (art. 62 CVIM; Brunner, op. cit., n. 3 ad art. 59 CVIM

e n. 1 ad art. 61 CVIM).

Di per sé, a meno che non risulti dal contratto medesimo o da usi e

consuetudini vigenti tra le parti, la Convenzione di Vienna non prevede

disposizioni in merito a come si determina la valuta in cui il prezzo

d'acquisto va pagato né sui relativi mezzi legali di pagamento, per le quali si

procederà quindi giusta l'art. 7 cpv. 2 CVIM (Schnyder/Straub,

in: Honsell, Kommentar zum

Un-Kaufrecht, Berlin/Heidelberg 1997, n. 23 ad art. 54; Hager, in: Schlechtriem/Schwenzer,

Kommentar zum einheitlichen UN-Kaufrecht, 4a ed.,

Monaco 2004, n. 8 seg. ad art. 54; Siehr,

Das internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, §15 pag. 265; Favre/Tercier/Pedrazzini, op. cit., n.

1557 ad §21 e n. 1718 ad §24). Nel contesto di questa convenzione, al venditore

non è tuttavia riconosciuta la facoltà di scegliere quale sia la valuta

determinante (Schnyder/Straub, op.

cit., n. 27 seg. ad art. 54) né, in generale, il diritto di pretendere il

pagamento di quel prezzo d'acquisto nella moneta del paese del compratore, eventualità

questa che sussiste a favore di quest'ultimo qualora il pagamento nella valuta

pattuita non è più possibile (Hager, op.

cit., n. 11 ad art. 54 con rinvii).

9. In concreto, la venditrice chiede la condanna della controparte al

pagamento di fr. 20'811.55 oltre accessori (petizione, pag. 3), richiesta

confermata con il memoriale di replica (pag. 3) e in sede di dibattimento

finale (verbale 9 ottobre 2008). Nondimeno, da tutti i documenti prodotti agli

atti risulta che il prezzo stabilito per ciascun capo di vestiario fornito alla

convenuta era stato pattuito in Euro. In tal senso vanno segnatamente la

conferma d'ordine del 22 novembre 2004, che fornisce i dettagli di prezzo per

ogni articolo (doc. A), le relative fatture (doc. B), l'estratto conto

riassuntivo dell'11 novembre 2005 (doc. C) e la stessa diffida di pagamento del

1° dicembre 2005 (doc. I), scritti questi trasmessi all'acquirente direttamente

dalla venditrice (doc. A, B e C) rispettivamente per suo conto (doc. I). E, d'altro

canto, pure i documenti prodotti dalla convenuta dimostrano che l'intesa fra le

parti era finalizzata a un pagamento in Euro, come evidenziano i due scritti di

contestazione (doc. 2 e 3) e il conteggio riassuntivo da lei improntato (doc. 4).

Al riguardo, la scelta risulta pertanto chiara e precisa (art. 55 CVIM a

contrario; Brunner, op. cit., n. 2

ad art. 55 CVIM) e non da adito a dubbi. Nella stessa ottica, del resto, va l'art.

7.2.1 (“Se la parte tenuta ad adempiere un'obbligazione pecuniaria non

adempie, il creditore può esigere il pagamento”) dei Principi Unidroit 2004

[validi per i contratti commerciali internazionali], applicabili alfine di

assicurare alla Convenzione di Vienna un'interpretazione uniforme (Brunner, op. cit., n. 17 ad “Einleitung”

e n. 8 seg. ad art. 7 CVIM; versione integrale dei Principi Unidroit 2004, reperibile,

in: www.unidroit.org/french/

principles/contracts/main.html). Il commento che accompagna tale norma

stabilisce in particolare che questo principio si applica indipendentemente

dalla moneta in cui il pagamento è dovuto o può essere effettuato e che il

diritto del creditore di esigere il pagamento si estende anche ai casi di

pagamento in moneta straniera.

Oltretutto, la moneta pattuita dalle parti, ossia l'Euro,

corrisponde proprio a quella corrente e valida nel luogo del pagamento, ossia

in Italia. In effetti, se il compratore non è tenuto a pagare il prezzo in un

altro luogo particolare, deve pagare il venditore alla stabile organizzazione

di quest'ultimo (art. 57 cpv. 1 lett. a CVIM; Brunner,

op. cit., n. 3 ad art. 57 CVIM), analogamente a quanto sancito dall'art.

6.1.6 cpv. 1 lett. a Principi Unidroit 2004 (“Se il luogo nel quale la

prestazione deve essere eseguita non è determinato né determinabile in base al

contratto, la parte deve adempiere presso la sede d'affari del creditore se si

tratta di obbligazione pecuniaria”). E, dalla documentazione prodotta, non

risulta che quale luogo di pagamento ne sia stato fissato uno diverso. Sotto

questo profilo, che sulle fatture agli atti siano state indicate le coordinate di

uno specifico conto bancario presso un istituto a __________ (doc. A, pag. 3;

doc. B) nulla cambia (Brunner, op.

cit., n. 5 ad art. 57 CVIM; Tercier/Favre/

Pedrazzini, op. cit., n. 1715 ad §24).

10. Di conseguenza, per quanto attiene il contratto relativo alla

fornitura di capi di vestiario, trattandosi di pretesa espressa in Euro l'attrice

era pertanto legittimata a postulare in giudizio la sola condanna

dell'acquirente al pagamento di una somma di denaro in Euro (cfr. anche: Vischer, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 25 ad art. 147; Dasser, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 30 ad art. 147). Al riguardo, poco importa

che l'attrice abbia già posto in esecuzione quanto da lei rivendicato e che,

nel contesto della condanna di pagamento, chieda altresì il rigetto definitivo

del relativo precetto esecutivo fatto spiccare dal competente ufficio di

esecuzione. Nell'ambito di un'esecuzione forzata promossa in Svizzera l'art. 67

cpv. 1 n. 3 LEF -che obbliga alla conversione in valuta svizzera del relativo

ammontare di una pretesa in moneta estera- è norma giuridica di applicazione

immediata giusta l'art. 18 LDIP: come tale però, non modifica in alcun modo il

debito che ne è a fondamento, in quanto non costituisce una novazione di quella

pretesa (Dasser, op. cit., n. 29

ad art. 147; Vischer, op. cit., n.

24 ad art. 147),

Di

modo che, anche se per altri motivi, in virtù della massima d'ufficio l'appello

merita di essere accolto con conseguente reiezione dell'azione promossa

dall'attrice. Visto l'esito del giudizio odierno, non si giustifica di esaminare

oltre le censure di merito sollevate in appello. A titolo subordinato, la

convenuta ha invero riconosciuto un debito di fr. 3'974.20: si tratta tuttavia

di un’ammissione che ha condizionato alla “compensazione di spese e ripetibili”

(appello, pag. 4; conclusioni, pag. 3; duplica, pag. 2; risposta, pag. 2) e

che, nella misura in cui si riferiva ad un'azione che proponeva una non

legittima condanna in franchi svizzeri a fronte di una pretesa pattuita in Euro,

non può certo essere considerata alla stregua di un’acquiescenza (art. 352

CPC/TI).

11. In

definitiva, l'appello deve così essere accolto con conseguente reiezione della

petizione dell'attrice. Gli oneri processuali di primo grado seguono la

soccombenza della parte convenuta (art. 148 CPC/TI). Per la procedura di

appello, la convenuta si vede respingere la domanda di cauzione processuale,

vince tuttavia sul merito dell'appello anche se per motivi diversi da quelli eccepiti

e in applicazione del principio di ufficialità sancito dall'art. 87 CPC/TI. La

relativa tassa di giustizia e le spese restano a suo carico per 1/5 e per il

resto vanno a carico dell'attrice, che rifonderà all'appellante un'indennità

per ripetibili proporzionata (art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili) alla

pertinenza delle censure sollevate con il memoriale di ricorso (di 5 pagine

scarse, riassumibili in 3). Il valore litigioso di fr. 16'209.45 è altresì

determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici

esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati

la Convenzione di Lugano (CL), gli art. 18 e 116 segg. LDIP, la Convenzione

delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11

aprile 1980, l'art. 148 CPC/TI, la TG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: I. La domanda di cauzione processuale di AP 1, __________, contestuale

all'appello da lei formulato il 2 febbraio 2009 è irricevibile.

Considerandi

II. Per

il resto, l'appello 2 febbraio 2009 di AP 1, __________, è accolto. Di

conseguenza, i dispositivi n. 1 (1.1 e 1.2) e 2 della sentenza 23 dicembre

2008.

del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2, sono così riformati:

“1. La petizione è integralmente respinta.

2.

La

tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.– e le spese, da anticipare come di

rito, sono integralmente a carico dell'attrice. Quest'ultima verserà alla

controparte fr. 2'000.– di ripetibili.”

III. Gli

oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 50.–

Totale fr. 650.–

già anticipati

dall'appellante, restano a suo carico nella misura di fr. 130.– mentre i

restanti fr. 520.– sono posti a carico di AO 1 in liquidazione, __________. Quest'ultima

rifonderà a AP 1, __________, un'indennità di fr. 400.– a

titolo di ripetibili parziali.

IV. Intimazione:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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