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Decisione

12.2009.33

Azione di accertamento - conto congiunto

14 dicembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 7

settembre 1990 è stata presentata alla PI 1 di __________ (in seguito: banca) una

richiesta d’apertura di conto cifrato a nome dei fratelli “__________”, con

procure a firma individuale. Il medesimo giorno è stato aperto il conto “__________”.

La documentazione bancaria indica quali titolari del conto __________ (doc. F,

1). L’11 novembre 1998 sono state aggiornate le formalità bancarie d’apertura

del conto cifrato menzionato, ora denominato “__________, con titolari i “signori

__________”. La convenzione per conto/deposito congiunto, sottoscritta da P__________,

prevede, tra l’altro, che in caso di decesso di un contraente, il rapporto

contrattuale viene proseguito con il contraente rimanente (fascicolo doc. F, 3,

clausola 6). Il 30 ottobre 2005 è deceduto P__________ (doc. A), che ha

lasciato quali uniche eredi le nipoti AO 1, AO 3 e AO 2 (doc. C, D). Il 18

marzo 2006 è deceduta la sorella E__________ (doc. B richiamato CN.2007.108),

le cui eredi sono le nipoti AO 1, AO 3, AO 2 e AP 1.

B. Con lettera 20 maggio 2006 AO 1, AO 3 e AO 2, in qualità di eredi di P__________, hanno dato istruzione

alla banca di chiudere la relazione __________, preannunciando che avrebbero

pure proceduto all’estinzione del contratto di locazione della cassetta di

sicurezza. La banca ha comunicato il 31 maggio 2006 di non poter dar seguito

alla richiesta, per il motivo che il conto in questione, oltre che a P__________,

era intestato anche a sua sorella E__________, così che per procedere come

auspicato era necessario il consenso scritto di tutti gli eredi, compresi

quelli di E__________.

C. Con

petizione 16 gennaio 2007 AO 1, AO

3 e AO 2, eredi di P__________, hanno promosso davanti al Pretore della

giurisdizione di Mendrisio-Nord azione di petizione d’eredità, d’accertamento e

di restituzione e rendiconto, chiedendo di accertare che il conto __________,

risp. __________ e la cassetta di sicurezza alla PI 1 erano una relazione

individuale di P__________, che esse erano le uniche eredi di quest’ultimo e

aventi diritto alla relazione bancaria, che fosse fatto ordine alla PI 1 di

produrre la documentazione e fornire il rendiconto sull’apertura e l’attività

del conto dalla sua costituzione ad oggi e che fosse ordinato alla banca di

mettere immediatamente a loro disposizione ogni avere in conto e la relativa

cassetta di sicurezza. A sostegno delle proprie richieste le attrici rilevano

che E__________ non aveva mai firmato alcuna documentazione bancaria, né quella

di apertura del conto del 1990, né quella di aggiornamento del 1998 e neppure aveva

sottoscritto il cartoncino firme. Le firme di E__________ sui documenti bancari

sarebbero apocrife, e la relazione bancaria sarebbe pertanto sempre stata di

esclusiva pertinenza di P__________ e farebbe ora parte del suo asse

ereditario, dei cui beni le attrici potrebbero disporre liberamente, non avendo

E__________ mai manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la

banca.

D. Con

risposta 25 aprile 2009, la PI 1 di Ligornetto si è opposta alle richieste

delle attrici, chiedendo la reiezione della petizione sia in ordine che nel

merito. Secondo la convenuta, la parte attrice non avrebbe potuto cumulare la

petizione d’eredità, l’azione di accertamento e l’azione di rendiconto e

restituzione. Un’azione di accertamento sarebbe sussidiaria per rapporto alle

azioni di condanna e costitutive, per modo che le domande di accertamento della

pertinenza della relazione bancaria e della qualità di uniche eredi di P__________

delle attrici sarebbero irricevibili. La petizione d’eredità sarebbe

improponibile, poiché l’azione promossa dalle attrici non si fonderebbe sul

diritto successorio. Sarebbe ricevibile unicamente l’azione di rendiconto e

restituzione, comunque da respingere nel merito.

Le firme di E__________ apposte sui documenti di apertura del conto, in assenza

di specifici elementi probatori, non potrebbero essere considerate apocrife.

Dalla documentazione bancaria risulterebbe che i titolari del conto e

beneficiari economici erano P__________ ed E__________. A prescindere dalla

mancata firma della sorella, P__________ non avrebbe mai invocato la pretesa

mancata firma della cointestataria del conto, ma al contrario avrebbe sempre

ribadito a più riprese il carattere congiunto dello stesso. Inoltre, essendo P__________

premorto alla sorella E__________, sulla base della clausola n. 6 della

convenzione di conto/deposito congiunto, tutti gli averi esistenti sarebbero di

esclusiva spettanza degli eredi fu E__________, ai quali la banca ha denunciato

la lite.

E. Con

risposta 14 agosto 2007, AP 1, erede di E__________, è intervenuta in lite

chiedendo la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Ribadendo gli

argomenti fatti valere dalla convenuta, l’interveniente ha precisato che al

decesso di P__________ la titolarità del conto era passata alla sorella E__________

e successivamente alle sue eredi. Ne seguirebbe l’esclusione dalla relazione

bancaria delle eredi di P__________, che avrebbero la legittimazione attiva

limitatamente all’azione di rendiconto per il periodo in cui quest’ultimo era

titolare della relazione bancaria. E__________, fino a prova del contrario,

avrebbe sottoscritto la documentazione bancaria con l’indicazione che si

trattava di un conto congiunto. P__________, con la sottoscrizione di suddetta

documentazione, avrebbe in ogni caso ratificato questo stato di cose. In fase

istruttoria è stata allestita una perizia giudiziaria dalla quale è emerso che le

firme “__________E__________” apposte sulla documentazione bancaria non possono

essere attribuite alla medesima e che con tutta probabilità le stesse sono

state apposte dal fratello P__________. Nelle rispettive conclusioni le parti

si sono riconfermate nelle loro tesi. Statuendo il 12 gennaio 2009, il Pretore

ha parzialmente accolto la petizione, ha accertato che le relazioni bancarie

erano una relazione individuale di pertinenza del defunto P__________, ha

ordinato alla banca convenuta di consegnare alle attrici la documentazione

relativa alla relazione bancaria unitamente al rendiconto dall’apertura ad oggi

e di mettere immediatamente a disposizione delle attrici ogni avere in conto e

il contenuto della relativa cassetta di sicurezza. La tassa di giustizia di fr.

20'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta in ragione di

9/10 e per la rimanenza in solido a carico delle attrici, con obbligo per la

convenuta di versare alle attrici fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.

F. Con

atto di appello 2 febbraio 2009 l’interveniente AP 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la

sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando

tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 4 marzo 2009 le

attrici hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese

e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 11 maggio 2009 la convenuta

ha rinunciato a formulare richieste di giudizio nel merito, contestando

tuttavia la quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di

prima sede, domandandone il riesame in sede di appello.

e considerato

Considerandi

1.

La Pretora ha

innanzitutto constatato l’ammissibilità dell’azione di accertamento relativa

alla titolarità del rapporto giuridico con la banca, considerando che si trattava

di una questione pregiudiziale da risolvere prima di una pronuncia in merito sulle

richieste condannatorie avanzate nei confronti della convenuta. La giudice di

prime cure ha invece dichiarato irricevibile la richiesta di accertare che le

attrici fossero le uniche eredi di P__________, trattandosi di una questione di

mera natura successoria. Nel merito, la Pretora ha osservato che, benché P__________ abbia manifestato la volontà di aprire un conto congiunto con la

sorella, quest’ultima non risulta mai aver espresso la volontà di instaurare

una relazione contrattuale congiunta con la banca, per cui secondo

giurisprudenza e dottrina si deve ritenere che P__________ fosse l’unico

titolare della relazione bancaria e che al suo decesso il rapporto contrattuale

è proseguito con le sue eredi AO 1, AO 3 e AO 2. La

Pretora ha inoltre verificato l’eventuale sussistenza di un contratto a favore

di terzi individuabile nell’apertura di un conto bancario a nome di una persona

diversa dal disponente, giungendo comunque alla medesima conclusione. Di

conseguenza, la Pretora ha stabilito che le attrici, subentrate nel contratto

bancario a P__________, hanno diritto di disporre degli averi depositati e

d’ottenere tutte le informazioni relative al rapporto contrattuale. Considerato

un valore di causa di fr. 2'363'799.-, la prima giudice ha accollato una tassa

di giustizia di fr. 20'000.- e le spese alla convenuta in ragione di 9/10 e per

la rimanenza solidalmente alle attrici, alle quali ha riconosciuto l’importo di

fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.

2.

L’appellante

rimprovera alla Pretora di non aver a torto dichiarato irricevibile l’azione di

accertamento tendente a far accertare che il conto bancario __________ risp. __________

fosse una relazione individuale di pertinenza del solo P__________ (petitum

1a), poiché in ragione della sua natura sussidiaria e della promozione

dell’azione condannatoria contenuta nella medesima petizione (petitum 1d)

risulterebbe con tutta evidenza il difetto del requisito di un interesse

attuale e concreto.

3.

Come

ha rilevato la Pretora, l’azione di accertamento ha natura sussidiaria, nel

senso che è ammissibile unicamente quando la constatazione positiva o negativa

di un diritto o di un rapporto giuridico sia l’unico mezzo processuale a

disposizione per la tutela di questo diritto o rapporto giuridico; non si

giustifica invece quando è possibile far valere questo diritto con un’azione

condannatoria o costitutiva (II CCA 24 aprile 2006 n. 12.2005.109; II CCA 6

marzo 2003 n. 12.2002.126, pubblicata in NRCP 2003 461). La sussidiarietà

dell’azione di accertamento ancora non significa che tale azione sia esclusa a

priori ogni qual volta l’interessato possa rivolgersi al giudice in tempi

ragionevoli con un’azione di condanna o un’azione costitutiva. L’attore, in

effetti, può anche avere un interesse proprio a ottenere una sentenza esecutiva

che comporti solo un formale accertamento. Così, anche quando sia proponibile

un’azione di condanna, un’azione di accertamento resta ammissibile – seppur a

titolo eccezionale – ove si tratti di accertare l’esistenza di un rapporto

giuridico in vista di uno sviluppo futuro, ove si tratti di accertare una

questione di principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia in

ogni modo garantito oppure ove si tratti di accertare l’inesistenza di un

rapporto giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l’attore chieda

solo una parte delle prestazioni (cfr. sentenza impugnata consid. 1.2, pag. 6).

4.

Nel

caso in esame gli accertamenti chiesti dalla parte attrice sono necessari per

l’evasione della domanda condannatoria, trattandosi di determinare se il

defunto __________ era titolare unico del conto oggetto del litigio. Non

sarebbe neppure stato necessario formulare le specifiche domande di causa, la

questione della titolarità del conto bancario dovendo comunque essere

verificata e decisa prima di ogni altra. In tale situazione, il fatto di aver

inserito formalmente la richiesta di accertamento tra le domande di causa, pur

non essendo strettamente necessario, non è suscettibile di modificare la natura

condannataria della causa medesima, tali domande dovendo essere considerate nel

contesto della causa e non avulse dallo stesso. La situazione è quindi

sostanzialmente differente dalla sentenza di questa Camera citata

dall’appellante (II CCA 24 aprile 2006 n. 12.2005.109), dove vi erano solo domande

di accertamento, ciò che non avviene in concreto. Come del resto afferma

l’appellante medesima, l’accertamento che il conto bancario litigioso è una

relazione individuale del solo P__________ “deve essere necessariamente

accertato anche per dar seguito all’azione condannatoria” (appello, pag. 4).

Nella misura in cui l’appellante postula che l’azione di accertamento sia

dichiarata irricevibile è l’appello stesso a dover essere giudicato

irricevibile, stante l’evidente mancanza di interesse alla contestazione.

5.

Il giudizio di irricevibilità pretorile relativo

all’azione di accertamento volta ad accertare che le attrici sono le uniche

eredi di P__________ contenuta nella domanda di giudizio 1b non è contestato in

appello, sicché non resta che entrare nel merito delle contestazioni relative

all’accoglimento in prima sede delle domande 1c e 1d.

6.

L’appellante rimprovera alla Pretora di essere giunta all’errata

conclusione secondo cui tra la banca e P__________ sussisteva una relazione

individuale. L’appellante non contesta che E__________ non abbia mai firmato

alcuna documentazione bancaria inerente al conto in questione, come stabilito

dalla relativa perizia giudiziaria, tuttavia ritiene che la Pretora non abbia tenuto nella giusta considerazione il fatto che in sua vece abbia firmato

il fratello P__________. Sostiene l’appellante che la firma di P__________ in

luogo della sorella E__________ unitamente al fatto che la banca ha considerato

tale relazione di carattere congiunto per dodici anni, dimostrerebbe che le

parti avrebbero manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto di

conto/deposito congiunto. Il fatto che E__________ non abbia mai firmato alcun

documento bancario non significherebbe che la stessa non abbia mai manifestato

la volontà di voler stipulare un contratto con la banca o di non esserne la

beneficiaria.

6.1

Come

rilevato dalla Pretora, il contratto di conto o deposito congiunto è reputato

concluso allorquando le diverse parti al contratto hanno manifestato

reciprocamente e in modo concordante la loro volontà, praticamente quando tutte

le parti hanno sottoscritto il formulario bancario di conto congiunto (Guggenheim, Les contrats de la pratique

bancaire suisse, 4a ed., p. 455, Lombardini

Droit bancaire suisse, 2a ed., p. 412, n. 65). Nell’eventualità

in cui uno dei cocontraenti previsti non dovesse sottoscrivere il contratto di

conto congiunto, sarà possibile considerare perfezionato tale contratto

unicamente nel caso in cui risultasse chiaramente che lo stesso non è stato

concluso alla condizione che tutti i contraenti lo sottoscrivessero. Il fatto

che una persona dovesse inizialmente essere parte al contratto di conto

congiunto, che poi non sottoscrive, è indizio che la relazione interna tra le

parti, di cui il contratto congiunto è il riflesso, non si è concretizzata (Guggenheim, op. cit., p. 456).

6.2

La

fattispecie presenta la particolarità che la perizia giudiziaria ha permesso di

appurare che le firme “__________E__________” apposte sulla documentazione

bancaria non possono esserle attribuite e che con tutta probabilità sono state

apposte dal fratello P__________. Si può pertanto assumere che P__________

abbia inteso sottoscrivere con la banca un contratto di conto/deposito

congiunto con la sorella E__________. Anche la banca, non avendo ravvisato tale

anomalia, ha considerato il contratto in questione di carattere congiunto. Il

fatto che la banca non abbia richiesto la firma di E__________ in occasione

dell’aggiornamento della documentazione bancaria nel 1998 non è sufficiente a

provare che essa abbia considerato la relazione di esclusiva pertinenza di P__________.

Determinante nel caso in esame è tuttavia il fatto che E__________ non risulta

mai aver manifestato, né espressamente, né tantomeno per atti concludenti, la

volontà di instaurare una relazione contrattuale congiunta con la banca. Occorre rilevare che un contratto di conto congiunto oltre che dei diritti comporta

anche degli obblighi nei confronti della banca, per cui non si vede come si

possa ritenere tale contratto validamente concluso in assenza di una

manifestazione di volontà in tal senso da parte di un contraente. È sì vero,

come osservato dall’appellante, che il fatto che E__________ non abbia mai

firmato alcun documento bancario non significa che la stessa non abbia mai

manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la banca, ma in

assenza della firma della medesima sulla documentazione bancaria, giusta l’art.

8.

CC spetta all’appellante provare che E__________ abbia in altro modo

manifestato la propria volontà di stipulare un contratto di conto/deposito

congiunto, ciò che non è però stato il caso.

Laddove

l’appellante sostiene che la banca e P__________ hanno considerato il contratto

valido anche in assenza della firma di E__________, essa non considera che tale

validità può riguardare unicamente la relazione tra la banca e P__________. Il contratto

così sottoscritto non può tuttavia in alcun modo estendere i propri effetti ad

E__________ in assenza di una qualsiasi manifestazione di volontà da parte di

quest’ultima. La chiarezza che la dottrina esige alfine di considerare concluso

validamente il contratto in assenza della firma di un contraente si riferisce

al fatto che il rapporto contrattuale inizialmente previsto tra la banca e più

contraenti, si può ritenere perfezionato tra la banca e i contraenti firmatari,

anche se un contraente in seguito rinuncia a sottoscrivere il contratto. Il

rapporto contrattuale può essere esteso anche al contraente non firmatario,

solamente se la sua firma non è espressamente richiesta quale condizione di

validità, ma sempre e unicamente se questi manifesta la propria volontà in

altro modo. In assenza di una manifestazione di volontà da parte di E__________,

di cui non vi è la benché minima traccia agli atti, il contratto di conto

congiunto inizialmente previsto viene in altre parole convertito in una

relazione individuale con effetto ex tunc, malgrado le parti lo abbiano

vissuto come congiunto. In definitiva, si rileva quindi a titolo pregiudiziale

che il rapporto contrattuale in questione era una relazione individuale tra la banca

e P__________.

6.3

Altra

è la questione di sapere chi fosse l’avente diritto economico degli averi

depositati sul conto “__________”

rispettivamente nella cassetta di sicurezza. L’appellante rimprovera alla

Pretora di essersi espressa in merito ad un’eventuale donazione manuale da

parte di P__________ alla sorella E__________, non avendo la giudice di prime

cure verificato chi fosse l’avente diritto economico del conto, dando così per

scontato che i beni appartenessero a P__________. A ben vedere, a differenza

della questione relativa all’intestazione del conto, dalla documentazione

bancaria emerge che P__________ ha indicato quali beneficiari economici del

conto “__________i contraenti. Malgrado come esposto sopra il contratto sia

venuto in essere unicamente tra P__________ e la banca quale relazione

individuale con effetto ex tunc, per quanto attiene all’indicazione

dell’avente diritto economico appare opportuno considerare che con la dicitura

“i contraenti” P__________ abbia voluto indicare coloro che riteneva essere i

titolari del conto, ovvero se stesso e sua sorella E__________, ciò che può

senz’altro avvenire anche nell’ambito di una relazione individuale. Ma anche

tale assunto non giova alla parte appellante, poiché non risultando alcuna

causale per tale beneficio non si vede come le eredi di E__________ possano ora

fondare delle pretese su tali averi.

7.

L’appellante rimprovera alla Pretora di essere a

torto giunta alla conclusione che la relazione bancaria fosse di pertinenza

individuale di P__________ anche nell’ipotesi che il rapporto giuridico venuto

in essere fosse un contratto a favore di terzi giusta l’art. 112 CO. A mente

dell’appellante qualificando il rapporto di conto congiunto quale contratto a

favore di terzi, in cui P__________ ha pattuito con la banca una prestazione a

vantaggio, oltre che proprio, a favore della sorella E__________, discenderebbe

che per effetto della clausola di conto congiunto di cui all’art. 6 del contratto

18.

novembre 1998 le eredi di E__________ sarebbero ora le uniche beneficiarie

della relazione in questione. Considerato che nel contratto a favore di terzi

il terzo non è parte del contratto e non deve neppure esserne necessariamente a

conoscenza al momento della sua perfezione, e che il terzo per far valere la

propria pretesa deve disporre di una causa giuridica (rapporto di copertura)

giuridicamente valida, l’appellante contesta alla giudice di prime cure di aver

ricercato tale causa in una donazione, negandola in quanto non è risultata

alcuna accettazione da parte della donataria, requisito di validità di tale

negozio giuridico. Secondo l’appellante, infatti, alla base del rapporto

interno o di copertura tra P__________ e E__________, ci poteva essere

qualsiasi causale: una causa credendi, solvendi o donandi.

Secondo la dottrina il terzo che asserisce una propria

pretesa e quindi l’esistenza di un contratto a favore di terzi, ne sopporta

l’onere della prova (Bucher Eugen,

Schwizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2a ed., Zurigo 1988). Dagli

atti di causa non è emerso alcun elemento suffragante l’esistenza di un

qualsivoglia valido rapporto di copertura e non si vede quindi come

l’appellante possa contestare con successo la conclusione alla quale è giunta

la prima giudice. La censura risulta pertanto infondata e la sentenza di prima

sede deve trovare conferma anche su questo punto. In definitiva, anche

ipotizzando la conclusione di un contratto a favore di terzi, la titolarità

della relazione bancaria con la banca convenuta risulta essere stata di

esclusiva pertinenza di P__________. Ne segue che il giudizio impugnato deve

essere confermato. Le attrici sono subentrate quali eredi nella posizione

contrattuale del defunto P__________, e hanno di conseguenza il diritto di

disporre degli averi depositati sul conto.

8.

A

detta dell’appellante la prima giudice ha accolto a torto integralmente l’azione di rendiconto promossa

dalle attrici, ordinando alla banca di consegnare a queste ultime la documentazione

bancaria relativa alla relazione dalla sua costituzione a oggi. Secondo l’appellante

l’obbligo di rendiconto della banca nei confronti degli eredi del titolare

della relazione ai sensi dell’art. 400 CO è limitato ai 10 anni precedenti la

relativa richiesta. Inoltre, l’azione di rendiconto andava respinta poiché

divenuta priva di oggetto, avendo la banca già dato seguito a tutte le

richieste di informazione e rendiconto. A ben vedere, una volta confermata in

questa sede la conclusione della Pretora secondo cui la relazione bancaria era

di esclusiva pertinenza di P__________, e ora delle sue eredi, la questione

relativa all’obbligo di rendiconto è di interesse esclusivo delle attrici e della

banca convenuta, la quale non ha però promosso appello. L’appellante, quale

interveniente in lite, difetta quindi della legittimazione per proporre appello

contro la sentenza in un dispositivo, quello relativo alla domanda di giudizio

n. 1c, per il quale non dispone di alcun interesse, né attuale né concreto, e

nemmeno economico, non avendo la sentenza impugnata nemmeno caricato tasse,

spese e ripetibili all’interveniente. L’appello su questo punto si rivela

dunque irricevibile.

9.

La

conferma del giudizio impugnato rende vana la critica dell’appellante circa la

mancanza di legittimazione attiva delle attrici nell’ipotesi in cui il presente

giudizio avesse accertato il carattere congiunto della relazione bancaria in

questione.

10.

Con

le osservazioni all’appello, la banca convenuta ha richiesto il riesame della determinazione

della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede, ritenendole

sproporzionate, senza più formulare alcuna osservazione circa il merito della

sentenza impugnata. Se non che, la convenuta non ha presentato formalmente un

appello adesivo contro l’ammontare di tasse, spese e ripetibili, ciò che

esclude la possibilità di riesaminare il giudicato pretorile su questo tema.

11.

In definitiva,

l’appello deve così essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e

restano a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti un’adeguata

indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso ammonta a fr.

590'949,75, corrispondenti a 1/4 di fr. 2'363'799.- (ossia la quota che sarebbe

presumibilmente spettata all’appellante qualora fosse stato riconosciuto il suo

diritto all’eredità).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia

1.

Nella

misura in cui è ricevibile l’appello del 2 febbraio

2009.

di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 10’000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

10’100.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alle appellate fr. 10’000.- complessivi per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

- __________ __________,

__________

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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