12.2009.33
Azione di accertamento - conto congiunto
14 dicembre 2010Italiano21 min
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Numero d'incarto:
12.2009.33
Data decisione, Autorità:
14.12.2010, IICCA
Titolo:
Azione di accertamento - conto congiunto
AZIONE DI ACCERTAMENTO
BANCA
RESPONSABILITÀ DI PIÙ MANDATARI
art. 403 CO
art. 71 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.33
Lugano
14 dicembre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.10
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 16
gennaio 2007 da
AO 1
AO 2
AO 3
tutte rappr. dall’ RA 2
contro
PI 1, __________ rappr. dall’__________, __________
nella quale è stata denunciata in lite
C__________, __________
composta di:
AO 1, __________
AO 3, __________
AO 2, __________
__________, __________
ed è intervenuta in lite
AP 1, __________
rappr. dall’
con cui le attrici hanno
promosso azione di petizione d’eredità, d’accertamento e di restituzione e
rendiconto;
domanda avversata dalla
convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, denunciando la lite ai
membri della C__________;
intervenuta in lite AP 1,
anch’essa postulando la reiezione della petizione, che il Pretore con sentenza
12 gennaio 2009 ha parzialmente accolto;
appellante l’interveniente con
atto di appello 2 febbraio 2009, con cui chiede la parziale riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione,
protestando tasse, spese e ripetibili;
mentre le attrici con
osservazioni 4 marzo 2009 postulano la reiezione del gravame pure con protesta
di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con
osservazioni 11 maggio 2009 postula il riesame in sede di appello della
quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede.
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
di causa
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Il 7
settembre 1990 è stata presentata alla PI 1 di __________ (in seguito: banca) una
richiesta d’apertura di conto cifrato a nome dei fratelli “__________”, con
procure a firma individuale. Il medesimo giorno è stato aperto il conto “__________”.
La documentazione bancaria indica quali titolari del conto __________ (doc. F,
1). L’11 novembre 1998 sono state aggiornate le formalità bancarie d’apertura
del conto cifrato menzionato, ora denominato “__________, con titolari i “signori
__________”. La convenzione per conto/deposito congiunto, sottoscritta da P__________,
prevede, tra l’altro, che in caso di decesso di un contraente, il rapporto
contrattuale viene proseguito con il contraente rimanente (fascicolo doc. F, 3,
clausola 6). Il 30 ottobre 2005 è deceduto P__________ (doc. A), che ha
lasciato quali uniche eredi le nipoti AO 1, AO 3 e AO 2 (doc. C, D). Il 18
marzo 2006 è deceduta la sorella E__________ (doc. B richiamato CN.2007.108),
le cui eredi sono le nipoti AO 1, AO 3, AO 2 e AP 1.
B. Con lettera 20 maggio 2006 AO 1, AO 3 e AO 2, in qualità di eredi di P__________, hanno dato istruzione
alla banca di chiudere la relazione __________, preannunciando che avrebbero
pure proceduto all’estinzione del contratto di locazione della cassetta di
sicurezza. La banca ha comunicato il 31 maggio 2006 di non poter dar seguito
alla richiesta, per il motivo che il conto in questione, oltre che a P__________,
era intestato anche a sua sorella E__________, così che per procedere come
auspicato era necessario il consenso scritto di tutti gli eredi, compresi
quelli di E__________.
C. Con
petizione 16 gennaio 2007 AO 1, AO
3 e AO 2, eredi di P__________, hanno promosso davanti al Pretore della
giurisdizione di Mendrisio-Nord azione di petizione d’eredità, d’accertamento e
di restituzione e rendiconto, chiedendo di accertare che il conto __________,
risp. __________ e la cassetta di sicurezza alla PI 1 erano una relazione
individuale di P__________, che esse erano le uniche eredi di quest’ultimo e
aventi diritto alla relazione bancaria, che fosse fatto ordine alla PI 1 di
produrre la documentazione e fornire il rendiconto sull’apertura e l’attività
del conto dalla sua costituzione ad oggi e che fosse ordinato alla banca di
mettere immediatamente a loro disposizione ogni avere in conto e la relativa
cassetta di sicurezza. A sostegno delle proprie richieste le attrici rilevano
che E__________ non aveva mai firmato alcuna documentazione bancaria, né quella
di apertura del conto del 1990, né quella di aggiornamento del 1998 e neppure aveva
sottoscritto il cartoncino firme. Le firme di E__________ sui documenti bancari
sarebbero apocrife, e la relazione bancaria sarebbe pertanto sempre stata di
esclusiva pertinenza di P__________ e farebbe ora parte del suo asse
ereditario, dei cui beni le attrici potrebbero disporre liberamente, non avendo
E__________ mai manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la
banca.
D. Con
risposta 25 aprile 2009, la PI 1 di Ligornetto si è opposta alle richieste
delle attrici, chiedendo la reiezione della petizione sia in ordine che nel
merito. Secondo la convenuta, la parte attrice non avrebbe potuto cumulare la
petizione d’eredità, l’azione di accertamento e l’azione di rendiconto e
restituzione. Un’azione di accertamento sarebbe sussidiaria per rapporto alle
azioni di condanna e costitutive, per modo che le domande di accertamento della
pertinenza della relazione bancaria e della qualità di uniche eredi di P__________
delle attrici sarebbero irricevibili. La petizione d’eredità sarebbe
improponibile, poiché l’azione promossa dalle attrici non si fonderebbe sul
diritto successorio. Sarebbe ricevibile unicamente l’azione di rendiconto e
restituzione, comunque da respingere nel merito.
Le firme di E__________ apposte sui documenti di apertura del conto, in assenza
di specifici elementi probatori, non potrebbero essere considerate apocrife.
Dalla documentazione bancaria risulterebbe che i titolari del conto e
beneficiari economici erano P__________ ed E__________. A prescindere dalla
mancata firma della sorella, P__________ non avrebbe mai invocato la pretesa
mancata firma della cointestataria del conto, ma al contrario avrebbe sempre
ribadito a più riprese il carattere congiunto dello stesso. Inoltre, essendo P__________
premorto alla sorella E__________, sulla base della clausola n. 6 della
convenzione di conto/deposito congiunto, tutti gli averi esistenti sarebbero di
esclusiva spettanza degli eredi fu E__________, ai quali la banca ha denunciato
la lite.
E. Con
risposta 14 agosto 2007, AP 1, erede di E__________, è intervenuta in lite
chiedendo la reiezione della petizione in ordine e nel merito. Ribadendo gli
argomenti fatti valere dalla convenuta, l’interveniente ha precisato che al
decesso di P__________ la titolarità del conto era passata alla sorella E__________
e successivamente alle sue eredi. Ne seguirebbe l’esclusione dalla relazione
bancaria delle eredi di P__________, che avrebbero la legittimazione attiva
limitatamente all’azione di rendiconto per il periodo in cui quest’ultimo era
titolare della relazione bancaria. E__________, fino a prova del contrario,
avrebbe sottoscritto la documentazione bancaria con l’indicazione che si
trattava di un conto congiunto. P__________, con la sottoscrizione di suddetta
documentazione, avrebbe in ogni caso ratificato questo stato di cose. In fase
istruttoria è stata allestita una perizia giudiziaria dalla quale è emerso che le
firme “__________E__________” apposte sulla documentazione bancaria non possono
essere attribuite alla medesima e che con tutta probabilità le stesse sono
state apposte dal fratello P__________. Nelle rispettive conclusioni le parti
si sono riconfermate nelle loro tesi. Statuendo il 12 gennaio 2009, il Pretore
ha parzialmente accolto la petizione, ha accertato che le relazioni bancarie
erano una relazione individuale di pertinenza del defunto P__________, ha
ordinato alla banca convenuta di consegnare alle attrici la documentazione
relativa alla relazione bancaria unitamente al rendiconto dall’apertura ad oggi
e di mettere immediatamente a disposizione delle attrici ogni avere in conto e
il contenuto della relativa cassetta di sicurezza. La tassa di giustizia di fr.
20'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta in ragione di
9/10 e per la rimanenza in solido a carico delle attrici, con obbligo per la
convenuta di versare alle attrici fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.
F. Con
atto di appello 2 febbraio 2009 l’interveniente AP 1 ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata e la
sua riforma nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando
tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 4 marzo 2009 le
attrici hanno postulato la reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese
e ripetibili di entrambe le sedi. Con osservazioni 11 maggio 2009 la convenuta
ha rinunciato a formulare richieste di giudizio nel merito, contestando
tuttavia la quantificazione della tassa di giustizia e delle ripetibili di
prima sede, domandandone il riesame in sede di appello.
e considerato
Considerandi
1.
La Pretora ha
innanzitutto constatato l’ammissibilità dell’azione di accertamento relativa
alla titolarità del rapporto giuridico con la banca, considerando che si trattava
di una questione pregiudiziale da risolvere prima di una pronuncia in merito sulle
richieste condannatorie avanzate nei confronti della convenuta. La giudice di
prime cure ha invece dichiarato irricevibile la richiesta di accertare che le
attrici fossero le uniche eredi di P__________, trattandosi di una questione di
mera natura successoria. Nel merito, la Pretora ha osservato che, benché P__________ abbia manifestato la volontà di aprire un conto congiunto con la
sorella, quest’ultima non risulta mai aver espresso la volontà di instaurare
una relazione contrattuale congiunta con la banca, per cui secondo
giurisprudenza e dottrina si deve ritenere che P__________ fosse l’unico
titolare della relazione bancaria e che al suo decesso il rapporto contrattuale
è proseguito con le sue eredi AO 1, AO 3 e AO 2. La
Pretora ha inoltre verificato l’eventuale sussistenza di un contratto a favore
di terzi individuabile nell’apertura di un conto bancario a nome di una persona
diversa dal disponente, giungendo comunque alla medesima conclusione. Di
conseguenza, la Pretora ha stabilito che le attrici, subentrate nel contratto
bancario a P__________, hanno diritto di disporre degli averi depositati e
d’ottenere tutte le informazioni relative al rapporto contrattuale. Considerato
un valore di causa di fr. 2'363'799.-, la prima giudice ha accollato una tassa
di giustizia di fr. 20'000.- e le spese alla convenuta in ragione di 9/10 e per
la rimanenza solidalmente alle attrici, alle quali ha riconosciuto l’importo di
fr. 35'000.- a titolo di ripetibili.
2.
L’appellante
rimprovera alla Pretora di non aver a torto dichiarato irricevibile l’azione di
accertamento tendente a far accertare che il conto bancario __________ risp. __________
fosse una relazione individuale di pertinenza del solo P__________ (petitum
1a), poiché in ragione della sua natura sussidiaria e della promozione
dell’azione condannatoria contenuta nella medesima petizione (petitum 1d)
risulterebbe con tutta evidenza il difetto del requisito di un interesse
attuale e concreto.
3.
Come
ha rilevato la Pretora, l’azione di accertamento ha natura sussidiaria, nel
senso che è ammissibile unicamente quando la constatazione positiva o negativa
di un diritto o di un rapporto giuridico sia l’unico mezzo processuale a
disposizione per la tutela di questo diritto o rapporto giuridico; non si
giustifica invece quando è possibile far valere questo diritto con un’azione
condannatoria o costitutiva (II CCA 24 aprile 2006 n. 12.2005.109; II CCA 6
marzo 2003 n. 12.2002.126, pubblicata in NRCP 2003 461). La sussidiarietà
dell’azione di accertamento ancora non significa che tale azione sia esclusa a
priori ogni qual volta l’interessato possa rivolgersi al giudice in tempi
ragionevoli con un’azione di condanna o un’azione costitutiva. L’attore, in
effetti, può anche avere un interesse proprio a ottenere una sentenza esecutiva
che comporti solo un formale accertamento. Così, anche quando sia proponibile
un’azione di condanna, un’azione di accertamento resta ammissibile – seppur a
titolo eccezionale – ove si tratti di accertare l’esistenza di un rapporto
giuridico in vista di uno sviluppo futuro, ove si tratti di accertare una
questione di principio da cui dipenda una prestazione il cui adempimento sia in
ogni modo garantito oppure ove si tratti di accertare l’inesistenza di un
rapporto giuridico nel quadro di una riconvenzione, allorché l’attore chieda
solo una parte delle prestazioni (cfr. sentenza impugnata consid. 1.2, pag. 6).
4.
Nel
caso in esame gli accertamenti chiesti dalla parte attrice sono necessari per
l’evasione della domanda condannatoria, trattandosi di determinare se il
defunto __________ era titolare unico del conto oggetto del litigio. Non
sarebbe neppure stato necessario formulare le specifiche domande di causa, la
questione della titolarità del conto bancario dovendo comunque essere
verificata e decisa prima di ogni altra. In tale situazione, il fatto di aver
inserito formalmente la richiesta di accertamento tra le domande di causa, pur
non essendo strettamente necessario, non è suscettibile di modificare la natura
condannataria della causa medesima, tali domande dovendo essere considerate nel
contesto della causa e non avulse dallo stesso. La situazione è quindi
sostanzialmente differente dalla sentenza di questa Camera citata
dall’appellante (II CCA 24 aprile 2006 n. 12.2005.109), dove vi erano solo domande
di accertamento, ciò che non avviene in concreto. Come del resto afferma
l’appellante medesima, l’accertamento che il conto bancario litigioso è una
relazione individuale del solo P__________ “deve essere necessariamente
accertato anche per dar seguito all’azione condannatoria” (appello, pag. 4).
Nella misura in cui l’appellante postula che l’azione di accertamento sia
dichiarata irricevibile è l’appello stesso a dover essere giudicato
irricevibile, stante l’evidente mancanza di interesse alla contestazione.
5.
Il giudizio di irricevibilità pretorile relativo
all’azione di accertamento volta ad accertare che le attrici sono le uniche
eredi di P__________ contenuta nella domanda di giudizio 1b non è contestato in
appello, sicché non resta che entrare nel merito delle contestazioni relative
all’accoglimento in prima sede delle domande 1c e 1d.
6.
L’appellante rimprovera alla Pretora di essere giunta all’errata
conclusione secondo cui tra la banca e P__________ sussisteva una relazione
individuale. L’appellante non contesta che E__________ non abbia mai firmato
alcuna documentazione bancaria inerente al conto in questione, come stabilito
dalla relativa perizia giudiziaria, tuttavia ritiene che la Pretora non abbia tenuto nella giusta considerazione il fatto che in sua vece abbia firmato
il fratello P__________. Sostiene l’appellante che la firma di P__________ in
luogo della sorella E__________ unitamente al fatto che la banca ha considerato
tale relazione di carattere congiunto per dodici anni, dimostrerebbe che le
parti avrebbero manifestato la volontà di sottoscrivere un contratto di
conto/deposito congiunto. Il fatto che E__________ non abbia mai firmato alcun
documento bancario non significherebbe che la stessa non abbia mai manifestato
la volontà di voler stipulare un contratto con la banca o di non esserne la
beneficiaria.
6.1
Come
rilevato dalla Pretora, il contratto di conto o deposito congiunto è reputato
concluso allorquando le diverse parti al contratto hanno manifestato
reciprocamente e in modo concordante la loro volontà, praticamente quando tutte
le parti hanno sottoscritto il formulario bancario di conto congiunto (Guggenheim, Les contrats de la pratique
bancaire suisse, 4a ed., p. 455, Lombardini
Droit bancaire suisse, 2a ed., p. 412, n. 65). Nell’eventualità
in cui uno dei cocontraenti previsti non dovesse sottoscrivere il contratto di
conto congiunto, sarà possibile considerare perfezionato tale contratto
unicamente nel caso in cui risultasse chiaramente che lo stesso non è stato
concluso alla condizione che tutti i contraenti lo sottoscrivessero. Il fatto
che una persona dovesse inizialmente essere parte al contratto di conto
congiunto, che poi non sottoscrive, è indizio che la relazione interna tra le
parti, di cui il contratto congiunto è il riflesso, non si è concretizzata (Guggenheim, op. cit., p. 456).
6.2
La
fattispecie presenta la particolarità che la perizia giudiziaria ha permesso di
appurare che le firme “__________E__________” apposte sulla documentazione
bancaria non possono esserle attribuite e che con tutta probabilità sono state
apposte dal fratello P__________. Si può pertanto assumere che P__________
abbia inteso sottoscrivere con la banca un contratto di conto/deposito
congiunto con la sorella E__________. Anche la banca, non avendo ravvisato tale
anomalia, ha considerato il contratto in questione di carattere congiunto. Il
fatto che la banca non abbia richiesto la firma di E__________ in occasione
dell’aggiornamento della documentazione bancaria nel 1998 non è sufficiente a
provare che essa abbia considerato la relazione di esclusiva pertinenza di P__________.
Determinante nel caso in esame è tuttavia il fatto che E__________ non risulta
mai aver manifestato, né espressamente, né tantomeno per atti concludenti, la
volontà di instaurare una relazione contrattuale congiunta con la banca. Occorre rilevare che un contratto di conto congiunto oltre che dei diritti comporta
anche degli obblighi nei confronti della banca, per cui non si vede come si
possa ritenere tale contratto validamente concluso in assenza di una
manifestazione di volontà in tal senso da parte di un contraente. È sì vero,
come osservato dall’appellante, che il fatto che E__________ non abbia mai
firmato alcun documento bancario non significa che la stessa non abbia mai
manifestato la volontà di voler stipulare un contratto con la banca, ma in
assenza della firma della medesima sulla documentazione bancaria, giusta l’art.
8.
CC spetta all’appellante provare che E__________ abbia in altro modo
manifestato la propria volontà di stipulare un contratto di conto/deposito
congiunto, ciò che non è però stato il caso.
Laddove
l’appellante sostiene che la banca e P__________ hanno considerato il contratto
valido anche in assenza della firma di E__________, essa non considera che tale
validità può riguardare unicamente la relazione tra la banca e P__________. Il contratto
così sottoscritto non può tuttavia in alcun modo estendere i propri effetti ad
E__________ in assenza di una qualsiasi manifestazione di volontà da parte di
quest’ultima. La chiarezza che la dottrina esige alfine di considerare concluso
validamente il contratto in assenza della firma di un contraente si riferisce
al fatto che il rapporto contrattuale inizialmente previsto tra la banca e più
contraenti, si può ritenere perfezionato tra la banca e i contraenti firmatari,
anche se un contraente in seguito rinuncia a sottoscrivere il contratto. Il
rapporto contrattuale può essere esteso anche al contraente non firmatario,
solamente se la sua firma non è espressamente richiesta quale condizione di
validità, ma sempre e unicamente se questi manifesta la propria volontà in
altro modo. In assenza di una manifestazione di volontà da parte di E__________,
di cui non vi è la benché minima traccia agli atti, il contratto di conto
congiunto inizialmente previsto viene in altre parole convertito in una
relazione individuale con effetto ex tunc, malgrado le parti lo abbiano
vissuto come congiunto. In definitiva, si rileva quindi a titolo pregiudiziale
che il rapporto contrattuale in questione era una relazione individuale tra la banca
e P__________.
6.3
Altra
è la questione di sapere chi fosse l’avente diritto economico degli averi
depositati sul conto “__________”
rispettivamente nella cassetta di sicurezza. L’appellante rimprovera alla
Pretora di essersi espressa in merito ad un’eventuale donazione manuale da
parte di P__________ alla sorella E__________, non avendo la giudice di prime
cure verificato chi fosse l’avente diritto economico del conto, dando così per
scontato che i beni appartenessero a P__________. A ben vedere, a differenza
della questione relativa all’intestazione del conto, dalla documentazione
bancaria emerge che P__________ ha indicato quali beneficiari economici del
conto “__________i contraenti. Malgrado come esposto sopra il contratto sia
venuto in essere unicamente tra P__________ e la banca quale relazione
individuale con effetto ex tunc, per quanto attiene all’indicazione
dell’avente diritto economico appare opportuno considerare che con la dicitura
“i contraenti” P__________ abbia voluto indicare coloro che riteneva essere i
titolari del conto, ovvero se stesso e sua sorella E__________, ciò che può
senz’altro avvenire anche nell’ambito di una relazione individuale. Ma anche
tale assunto non giova alla parte appellante, poiché non risultando alcuna
causale per tale beneficio non si vede come le eredi di E__________ possano ora
fondare delle pretese su tali averi.
7.
L’appellante rimprovera alla Pretora di essere a
torto giunta alla conclusione che la relazione bancaria fosse di pertinenza
individuale di P__________ anche nell’ipotesi che il rapporto giuridico venuto
in essere fosse un contratto a favore di terzi giusta l’art. 112 CO. A mente
dell’appellante qualificando il rapporto di conto congiunto quale contratto a
favore di terzi, in cui P__________ ha pattuito con la banca una prestazione a
vantaggio, oltre che proprio, a favore della sorella E__________, discenderebbe
che per effetto della clausola di conto congiunto di cui all’art. 6 del contratto
18.
novembre 1998 le eredi di E__________ sarebbero ora le uniche beneficiarie
della relazione in questione. Considerato che nel contratto a favore di terzi
il terzo non è parte del contratto e non deve neppure esserne necessariamente a
conoscenza al momento della sua perfezione, e che il terzo per far valere la
propria pretesa deve disporre di una causa giuridica (rapporto di copertura)
giuridicamente valida, l’appellante contesta alla giudice di prime cure di aver
ricercato tale causa in una donazione, negandola in quanto non è risultata
alcuna accettazione da parte della donataria, requisito di validità di tale
negozio giuridico. Secondo l’appellante, infatti, alla base del rapporto
interno o di copertura tra P__________ e E__________, ci poteva essere
qualsiasi causale: una causa credendi, solvendi o donandi.
Secondo la dottrina il terzo che asserisce una propria
pretesa e quindi l’esistenza di un contratto a favore di terzi, ne sopporta
l’onere della prova (Bucher Eugen,
Schwizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2a ed., Zurigo 1988). Dagli
atti di causa non è emerso alcun elemento suffragante l’esistenza di un
qualsivoglia valido rapporto di copertura e non si vede quindi come
l’appellante possa contestare con successo la conclusione alla quale è giunta
la prima giudice. La censura risulta pertanto infondata e la sentenza di prima
sede deve trovare conferma anche su questo punto. In definitiva, anche
ipotizzando la conclusione di un contratto a favore di terzi, la titolarità
della relazione bancaria con la banca convenuta risulta essere stata di
esclusiva pertinenza di P__________. Ne segue che il giudizio impugnato deve
essere confermato. Le attrici sono subentrate quali eredi nella posizione
contrattuale del defunto P__________, e hanno di conseguenza il diritto di
disporre degli averi depositati sul conto.
8.
A
detta dell’appellante la prima giudice ha accolto a torto integralmente l’azione di rendiconto promossa
dalle attrici, ordinando alla banca di consegnare a queste ultime la documentazione
bancaria relativa alla relazione dalla sua costituzione a oggi. Secondo l’appellante
l’obbligo di rendiconto della banca nei confronti degli eredi del titolare
della relazione ai sensi dell’art. 400 CO è limitato ai 10 anni precedenti la
relativa richiesta. Inoltre, l’azione di rendiconto andava respinta poiché
divenuta priva di oggetto, avendo la banca già dato seguito a tutte le
richieste di informazione e rendiconto. A ben vedere, una volta confermata in
questa sede la conclusione della Pretora secondo cui la relazione bancaria era
di esclusiva pertinenza di P__________, e ora delle sue eredi, la questione
relativa all’obbligo di rendiconto è di interesse esclusivo delle attrici e della
banca convenuta, la quale non ha però promosso appello. L’appellante, quale
interveniente in lite, difetta quindi della legittimazione per proporre appello
contro la sentenza in un dispositivo, quello relativo alla domanda di giudizio
n. 1c, per il quale non dispone di alcun interesse, né attuale né concreto, e
nemmeno economico, non avendo la sentenza impugnata nemmeno caricato tasse,
spese e ripetibili all’interveniente. L’appello su questo punto si rivela
dunque irricevibile.
9.
La
conferma del giudizio impugnato rende vana la critica dell’appellante circa la
mancanza di legittimazione attiva delle attrici nell’ipotesi in cui il presente
giudizio avesse accertato il carattere congiunto della relazione bancaria in
questione.
10.
Con
le osservazioni all’appello, la banca convenuta ha richiesto il riesame della determinazione
della tassa di giustizia e delle ripetibili di prima sede, ritenendole
sproporzionate, senza più formulare alcuna osservazione circa il merito della
sentenza impugnata. Se non che, la convenuta non ha presentato formalmente un
appello adesivo contro l’ammontare di tasse, spese e ripetibili, ciò che
esclude la possibilità di riesaminare il giudicato pretorile su questo tema.
11.
In definitiva,
l’appello deve così essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e
restano a carico dell’appellante, che rifonderà alle controparti un’adeguata
indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso ammonta a fr.
590'949,75, corrispondenti a 1/4 di fr. 2'363'799.- (ossia la quota che sarebbe
presumibilmente spettata all’appellante qualora fosse stato riconosciuto il suo
diritto all’eredità).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia
1.
Nella
misura in cui è ricevibile l’appello del 2 febbraio
2009.
di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 10’000.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
10’100.-
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alle appellate fr. 10’000.- complessivi per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
- __________ __________,
__________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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