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Decisione

12.2009.34

Revoca di donazione immobiliare, legittimazione di erede del donante, nullità di onere per vizio di forma, nullità della donazione per onere da considerare quale condizione essenziale del negozio giur

4 marzo 2011Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi fondi n. __________ e __________ RFD M__________. P__________ ha indicato che alla donazione «verknüpfen wir den

Wunsch, das Haus weiterhin benutzen zu dürfen». Il

tutto dietro pagamento di un piccolo corrispettivo («kleine

Mietzinsentschädigung»). Lo scritto faceva poi riferimento ai conflitti

giudiziari in corso con i vicini riguardo al passo pedonale collegante i due

fondi. P__________, lamentando un inadeguato arredo dello stesso, il quale si

trovava su terreni di terzi, avanzava l’ipotesi che la futura donataria

«geltend machen könnte, dass der Zugangsweg so erstellt werden muss, dass auch

der Mieter gefahrlos zum Haus/Parkplatz gelangen kann» (doc. D). Il fondo n.__________, su cui sorge un immobile a uso abitativo, beneficia di

un diritto di passo che lo collega al fondo n. __________, adibito a

parcheggio. Tale diritto è stato oggetto di diverse procedure giudiziarie

civili (sentenze della Prima Camera civile del Tribunale di appello del 16

febbraio 1988, dell’11 marzo 1993, del 15 luglio 1996 e del 19 giugno 1998) e

penali. Nel 1999 P__________ era in lite con i proprietari dei fondi gravati

dal passo pedonale, ai quali chiedeva il ripristino dell’arredo (corrimano,

pavimentazione, gradini, ecc.) rimosso nel periodo in cui il passo pedonale era

stato soppresso.

B. P__________

ha donato all’associazione __________ i fondi summenzionati il 15 marzo 1999 con

rogito n. __________ della notaia avv. __________ (doc. A). Il 12 aprile

successivo donante e associazione donataria hanno concluso un contratto di

locazione avente per oggetto le medesime particelle, in base al quale il

donante poteva utilizzare l’immobile mediante pagamento di una pigione di fr.

2'000.- annui (doc. F). P__________

si è lamentato più volte e fin da subito con l’associazione per l’arredo del diritto

di passo che congiungeva il parcheggio con l’immobile, che non gli permetteva

l’accesso al terreno (doc. J, doc. L). Ne è seguito un lungo scambio di

corrispondenza tra le parti (docc. K, N, O, R, T, U, V, ), in cui il donante ha

chiesto l’intervento della donataria per la sistemazione del sentiero e

quest’ultima ha tentato invano di trovare una soluzione alla questione. Infine,

con scritto 31 gennaio 2001 (doc. X), l’associazione ha affermato di non avere

più la possibilità di venire incontro alle richieste di P__________.

C. Con

petizione 31 gennaio 2002, P__________ ha convenuto di fronte al Pretore della

giurisdizione di Locarno-Città l’associazione __________ chiedendo la revoca

della donazione conclusa dalle parti il 15 marzo 1999. A parere dell’attore, l’associazione, omettendo di attivarsi per sistemare il passo pedonale,

avrebbe lasciato inadempiuto un onere della donazione. In replica l’azione è

stata poi estesa in quanto a fondamento giuridico (dissenso contrattuale,

inadempimento di una condizione contrattuale, errore essenziale), ma in

riferimento ai medesimi fatti. Con risposta 13 giugno

2002, la convenuta ha chiesto che la petizione venisse integralmente respinta.

A parere della convenuta, non è mai stata pattuita una clausola secondo la

quale essa avrebbe dovuto attivarsi per sistemare il sentiero in questione.

L’attore non poteva pertanto chiedere la restituzione dei fondi. Nei successivi

allegati le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Il 21 gennaio 2004 l’attore

è deceduto e gli è subentrata in causa la vedova AO 1.

D. Con

sentenza 9 gennaio 2009, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha

riconosciuto il diritto di AO 1 alla riconsegna dei fondi e ha condannato l’associazione

convenuta alla sottoscrizione del relativo contratto di cessione. La tassa di

giustizia di fr. 9'000.- e le spese di fr. 5'595.- sono state poste a carico

della convenuta, tenuta inoltre a rifondere alla parte attrice fr. 27'000.- a

titolo di ripetibili.

E. Con

atto d’appello 2 febbraio 2009, l’associazione convenuta chiede l’annullamento

del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni

del 16 marzo 2009, la parte attrice ha chiesto la conferma del giudizio impugnato con protesta di

spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e

impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque

disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

2.

Il Pretore ha innanzitutto accertato la

legittimazione attiva di AO 1, vedova dell’attore. Ha ritenuto che anche volendo

qualificare il diritto di revoca come “personalissimo”, esso era già stato

esercitato dall’attore, al quale la vedova, unica erede, è semplicemente

subentrata nel processo, in cui ha fatto valere una pretesa a carattere

obbligatorio di restituzione. Neppure era possibile parlare di mancanza di

interesse sopravvenuto, in quanto la situazione rilevante era quella che aveva

determinato il già attore a esercitare la revoca (sentenza, p. 7). Nel merito,

il Pretore ha ritenuto che tra le parti fosse stato pattuito un onere tacito.

In base a tale accordo, l’associazione beneficiaria della donazione si sarebbe

impegnata a sottoscrivere un contratto di locazione a favore del donante avente

per oggetto gli stessi fondi donati. L’associazione si sarebbe inoltre

impegnata a risolvere la questione relativa al passo pedonale, circostanza che

impediva al già attore di accedere all’immobile. A supporto di tale conclusione

il giudice di prime cure ha posto innanzitutto il tenore dello scritto 1° marzo

1999.

(doc. D). Nonostante in tale circostanza si fosse parlato di “Wunsch”,

sarebbe stato chiaro l’intento del donante di pattuire un onere.

L’atteggiamento della convenuta, poi, la quale ha tentato fin da subito di

trovare una soluzione alla problematica relativa al diritto di passo,

confermerebbe il fatto che l’onere sia stato tacitamente accettato (sentenza, pag.

8.

e ss.). Il primo giudice ha inoltre ritenuto che il

mancato adempimento dell’onere da parte della convenuta sia stato

ingiustificato, così da rendere legittima la revoca del donante (sentenza, pag.

12). Sulla base di un valore di stima dei fondi di fr. 294'420.-, il giudice di

prime cure ha poi fissato il valore di causa in fr. 450’000.- e assegnato fr. 27'000.-

a titolo di ripetibili, in base alla considerazione che notoriamente il valore

commerciale è superiore a quello stimato ufficialmente (sentenza, pag. 13).

3.

L’appellante

ripropone dapprima in ordine il quesito della legittimazione attiva della vedova

del donante, che a suo dire non sarebbe dato poiché la revoca della donazione

per inadempimento è un diritto personalissimo, che non si trasmette agli eredi.

Adduce inoltre che la legittimazione attiva della vedova sarebbe in ogni caso

caduta, in quanto l’interessata non ha più frequentato la casa sin dalla morte

del marito nel 2004, pur potendolo fare, così che la causa avrebbe perso ogni interesse.

La censura non è pertinente. Come esposto dal Pretore, l’attore aveva

esercitato personalmente il diritto – formatore – di revoca della donazione con

la petizione 31 gennaio 2002 e la vedova gli è subentrata in causa, come erede,

facendo valere la pretesa – di natura obbligatoria - tendente alla restituzione

dei beni a suo tempo donati. La documentazione prodotta in corso di causa

attesta che ella è unica erede dell’attore, dopo aver tacitato gli altri

coeredi (decisione del Bezirksgericht Meilen dell’8 marzo 2005). Non può dunque

essere contestata la sua legittimazione attiva, dal momento che ella è l’unica

titolare dei diritti creditori derivanti dall’esercizio del diritto formatore

eseguito il 31 gennaio 2002 dall’attore.

4.

L’appellante

ravvisa un abuso di diritto della parte attrice nel far valere la pretesa in

restituzione dei beni donati. La revoca della donazione

era infatti strettamente legata al fatto che il già attore non poteva accedere

alla casa d’abitazione per motivi di salute che gli impedivano di percorrere il

sentiero pedonale. La vedova, prosegue la convenuta, non ha invece quei problemi

fisici e potrebbe accedere all’immobile senza difficoltà. Inoltre ella non è

interessata alla casa, non essendosi più recata a M__________ dopo la morte del

marito.

L’art. 2

cpv. 2 CC prevede che il manifesto abuso di un diritto non è protetto dalla legge.

Il divieto dell’abuso di diritto viene applicato in tutti quei casi in cui

l’invocazione di una norma giuridica è in palese contrasto con quanto appare

dettato dal comune senso di giustizia. La disposizione vieta innanzitutto gli

atti emulativi, ovvero l’esercizio di un proprio diritto con il solo fine di

danneggiare un terzo. Vengono tuttavia ricompresi nella fattispecie anche quei

casi in cui il soggetto agisce per un interesse proprio, ma utilizzando in modo

abusivo una disposizione di legge (Hausheer/Juan,

Die Einleitungsartikel des ZBG, Berna 2003, p. 109, n. 9; Merz, Basler Kommentar ZGB I, 3a

ed. ad art. 2, n. 105). Con l’inserimento del termine

«manifesto», il legislatore ha voluto porre in relazione la norma al principio

di certezza del diritto e scongiurarne una sua applicazione arbitraria. L’abuso

di diritto non solo deve essere provato, ma deve essere evidente a tal punto

che nessuno all’interno della comunità giuridica potrebbe ritenere accettabile

una decisione meccanicamente conforme al dettato normativo. L’applicazione

dell’art. 2 cpv. 2 CC è quindi limitata a casi particolarmente urtanti, in cui il

sentimento di giustizia viene palesemente pregiudicato. Ciò comporta che il

giudice non dovrà riconoscere un abuso di diritto nei casi dubbi (Hausheer/Juan, op. cit., pp. 136 s., n.

90; Honsell, Basler Kommentar ZGB

I, 3a ed., ad art. 2, n. 27). L’art. 2 cpv. 2 CC ha carattere

imperativo e viene applicato d’ufficio dal giudice (Hausheer/Juan, op. cit., p. 136, n. 91). La dottrina ha

individuato alcuni casi in cui è possibile parlare di abuso di diritto:

mancanza di interesse, rilevante disparità degli interessi in gioco, utilizzo

di istituti giuridici in modo contrario al loro scopo, comportamento

contraddittorio, clausola rebus sic stantibus. Quest’ultima, in

particolare, fa riferimento a un cambiamento di circostanze materiali o di

fatto che non poteva essere previsto al momento della conclusione di un

contratto (Hausheer/Juan, op.

cit., p. 141, n. 105; Guhl/Koller,

Schweizerisches Obligationenrecht, 9a ed., Zurigo 2000, p. 23, n.

23). Si ha invece comportamento contraddittorio quando un atteggiamento

precedente, e in contrasto con uno attuale, ha creato un affidamento nella

controparte (DTF 125 III 259; Hausheer/Juan,

op. cit., p. 151, n. 130; Merz,

cit., ad art. 2, n. 402).

5.

Nella

fattispecie l’appellante sembra confondere la questione della validità della

revoca della donazione con le pretese obbligatorie fatte valere dalla parte

attrice. La dichiarazione di revoca della donazione è avvenuta il 31 gennaio 2002 a opera dell’attore, che ha esercitato un proprio diritto formatore. La situazione rilevante da

esaminare per accertare se vi sia stato un abuso di diritto nella revoca della

donazione deve pertanto essere quella del donante. È al riguardo senza

rilevanza il fatto che l’erede dell’attore non è fisicamente inabile e non è di

conseguenza impedita ad accedere alla casa percorrendo il noto sentiero

pedonale. Non è poi serio sostenere che non vi sarebbe alcun interesse

dell’appellata alla causa, stante il disinteresse che ella avrebbe dimostrato

dal 2004 all’immobile. La causa verte sulla restituzione di due immobili il cui

valore commerciale è stato stimato dal Pretore in circa mezzo milione di

franchi. È palese che l’appellata ha un interesse, anche solo economico, alla

restituzione dei beni immobili oggetto della donazione. Al riguardo l’appello si

rivela infondato.

6.

Con

il suo appello la convenuta ha chiesto l’annullamento della sentenza 9 gennaio

2009.

del Pretore di Locarno-Città (appello, pag. 13). Lo scopo dell’appello è

quello di sottoporre a verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità

di secondo grado abbia, se del caso, a riformarlo con un altro diverso giudizio

che lo sostituisce. Non adempie a tali requisiti l’appello che si limita a

chiedere l’annullamento della sentenza pretorile senza sollevare i particolari

motivi di annullamento della sentenza del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e

commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307). Ci si potrebbe pertanto chiedere se

l’appello sia ricevibile. A ogni modo, dai considerandi del gravame emerge che

in sostanza la convenuta chiede la reiezione della petizione, sicché si può

entrare nel merito del rimedio.

7.

A

detta dell’appellante non vi è alcun motivo di revoca della donazione. Essa

sostiene che le parti non avevano pattuito alcun onere a carico della

donataria. Le indicazioni del donante sulla possibilità di continuare a

utilizzare l’immobile sarebbero state solo meri auspici, inidonei a creare

vincoli giuridici. A tal proposito la convenuta sottolinea che il giudice di

primo grado si è scostato in modo arbitrario da quanto affermato dallo stesso

donante nello scritto del 1° marzo 1999. (doc. D). In tale circostanza, il già

attore aveva infatti parlato di “Wunsch”. Quanto posto in essere dalla

convenuta, la quale ha sin da subito concluso un contratto di locazione e si è

impegnata per sistemare il passo pedonale, non potrebbe comunque essere letto

come l’accettazione di un onere. A fronte dell’atto di generosità del già

attore, era ovvio che la donataria mostrasse riconoscenza nei suoi confronti,

tentando di comporre i dissidi con i vicini per la sistemazione del passo

pedonale. Il tutto però senza l’intenzione di assumersi obblighi giuridici.

L’appellante rileva di non essersi mai impegnata a rendere il passo conforme

alle norme SIA e osserva che il rogito notarile non menziona alcun tipo di

onere. Il Pretore non poteva dunque interpretare in modo estensivo un mero

desiderio espresso dal donante, che essa non ha mai accettato. Essa afferma di

non essersi mai impegnata a sistemare il passo pedonale nel senso desiderato

dall’attore né tantomeno a renderlo conforme alle prescrizioni SIA e osserva

che dall’istruttoria nulla è emerso al riguardo.

8.

L’art.

245.

CO prevede che la donazione può essere gravata da condizioni e oneri. L’onere

è un’obbligazione di effettuare una prestazione determinata, che il donante

impone al donatario. Dal punto di vista giuridico l’onere non rappresenta una

controprestazione, altrimenti farebbe venir meno il carattere gratuito della

donazione. Non è nemmeno una condizione, in quanto dall’adempimento o meno

dell’onere non dipende la validità dell’accordo. Essa è piuttosto un compito di

natura accessoria a carico del beneficiario della donazione (Engel, Contrats de droit suisse, Berna

2000, p. 124; Guhl/Koller, op.

cit., p. 399, n. 19). Come ogni altra clausola

contrattuale, anche l’onere per essere valido deve essere accettato dalla

controparte. In ambito contrattuale le accettazioni possono avvenire anche in

forma tacita. In tal caso l’accettante manifesta la propria volontà attraverso

un comportamento concludente (Gauch/Schluep,

Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2008, Band I, p. 81, nn. 445 ss.). La

dottrina ammette espressamente che l’onere di una donazione possa essere

accettato anche tacitamente per fatti concludenti. Ciò tuttavia con riserbo (Baddeley, Commentaire romand CO-I, ad

art. 245, n. 24; Vogt, Basler

Kommentar OR-I, 4a ed. ad art. 243, n. 4). Per quanto riguarda

l’interpretazione delle manifestazioni di volontà, vale il principio

dell’affidamento (Vertrauensprinzip). Esse vanno dunque intese così come

le recepirebbe una controparte in buona fede (DTF 125 III 266, 122 III 420

consid. 3, 120 II 237, Guhl/Koller,

op. cit., p. 102). L’art. 18 CO stabilisce che per giudicare un contratto

occorre indagare quale sia stata la volontà delle parti, indipendentemente

dalle parole utilizzate. Nonostante il tenore letterale sia il principale

strumento di interpretazione, l’interprete non deve fermarsi al senso letterale

dei termini utilizzati. Egli deve in ogni caso indagare quale sia stato il

concetto che la parte intendeva esprimere (Gauch/Schluep,

op. cit., p. 277, n. 1228).

9.

Agli

atti è stata prodotta la corrispondenza intercorsa tra il donante e la

beneficiaria della donazione. Nello scritto 1° marzo 1999, P__________ comunicava

all’associazione la propria intenzione di donarle i fondi, precisando :

«selbstverständlich verknüpfen wir mit dieser Schenkung den Wunsch, das Haus

weiterhin benutzen zu dürfen». Segue poi un elenco dettagliato di costi che il

donante avrebbe sopportato al fine di poter utilizzare l’immobile e l’invito a

voler formalizzare il tutto («wir bitten sie uns, entsprechende Entwürfen zu

senden»). Già a una prima disamina del testo, appare evidente come la proposta

dell’attore fosse seria, e non solo un mero desiderio. Egli era fermamente

intenzionato a riservarsi il diritto di utilizzare l’immobile anche in seguito

alla donazione. Nelle ultime righe dello scritto in esame (doc. D), il

proprietario indicava tra i vantaggi della donazione la possibilità per

l’appellante di intervenire come nuova proprietaria per far valere il diritto

alla sistemazione del passo pedonale in modo da renderlo sicuro per il conduttore,

ciò che non era il caso a quel momento “und die Organisation am 15. März

auch geltend machen könnte, dass der Zugangsweg so erstellt werden muss, dass

auch der Mieter gefahrlos zum Haus/Parkplatz gelangen kann, was heute nicht der

Fall ist”, doc. D). Ciò rappresenta un’ulteriore conferma della serietà dell’intenzione

del donante di continuare a utilizzare l’immobile e dell’importanza che

rivestiva per lui la sistemazione del passo pedonale. Lo scritto 1° marzo 1999

è stato inviato all’avv. __________, notaia che ha rogato l’atto di donazione e

all’epoca membro di comitato dell’associazione qui appellante, e che aveva

inoltre patrocinato l’attore nelle vertenze giudiziarie con i vicini per il

problema del passo pedonale. Laddove il già attore affermava di voler

continuare a utilizzare la casa e chiedeva un intervento della nuova

proprietaria per sistemare le questioni relative al diritto di passo, era

chiaro che egli intendeva formulare un vincolo giuridico e non un mero

auspicio. Egli si rivolgeva infatti a un’avvocata che conosceva perfettamente

le sue esigenze in relazione agli immobili di M__________ e che già in passato lo

aveva patrocinato in tale ambito. Non è pertanto possibile, a fronte di tali

elementi, ritenere che l’attore abbia in tale scritto formulato un mero

auspicio. Il tenore del citato documento, al di là del significato letterale

del termine utilizzato (Wunsch), attesta inequivocabilmente che la

volontà dell’attore era quella di gravare la donazione da un onere.

Rimane da

appurare se la proposta di pattuire un onere sia stata accettata per fatti

concludenti dall’associazione. Anche a questo interrogativo, tuttavia, può

essere data una risposta affermativa. A fronte di quanto affermato dall’attore,

l’associazione convenuta ha infatti fin da subito dato seguito alle richieste

del donante. Innanzitutto essa ha sottoscritto pochi giorni dopo la firma del

rogito un contratto di locazione come richiesto dal donante (doc. F). In

seguito essa si è attivata per sistemare il diritto di passo. Già nello stesso

mese di marzo 1999 è stato eseguito un sopralluogo per appurare i difetti del

sentiero (teste S__________, doc. H) ed è avvenuto un colloquio tra la vicina C__________

e la presidente della convenuta (doc. E). È poi seguita tutta una serie di

attività, testimoniate dall’ampia documentazione agli atti (doc. I, K, N, O, P,

Q, S, X), in cui l’associazione si è prodigata per risolvere il problema del

passo pedonale e del suo arredo. Tali interventi non possono essere qualificati

come mero atto di cortesia o riconoscenza, come addotto dall’appellante. L’associazione

aveva ricevuto una proposta seria e precisa relativa a una donazione gravata da

un onere. Qualora fosse stata in disaccordo, non avrebbe sottoscritto l’atto di

donazione né il contratto di locazione e non si sarebbe attivamente impegnata

per regolare l’accesso pedonale alla casa d’abitazione. L’associazione ha

invece accettato la donazione, ha sottoscritto il contratto di locazione e si è

impegnata nella ricerca di una soluzione per l’accesso pedonale. In tali

circostanze, l’attore poteva ritenere che la proposta del 1° marzo 1999 era

stata accettata (Vertrauensprinzip, DTF 125 III 266, 122 III 420 consid.

3, 120 II 237, Guhl/Koller, op.

cit., p. 102). Tra le parti è stata dunque pattuito un onere secondo il quale l’associazione

donataria avrebbe consentito al donante di utilizzare l’immobile e avrebbe

risolto a tal fine anche la questione relativa al diritto di passo. Le censure

in esame devono pertanto essere disattese.

10.

A detta

dell’appellante l’immobile sarebbe stato perfettamente accessibile. Non sarebbe

pertanto configurabile un suo eventuale inadempimento dell’onere relativo alla sistemazione

del sentiero. A tal proposito la convenuta sottolinea come la perizia agli atti

risulti inutilizzabile in quanto riferita alle norme SIA. Quest’ultime

avrebbero infatti valore tra le parti solo se pattuite, circostanza che non si

sarebbe verificata nel caso di specie. Sapere pertanto se il sentiero,

collegante l’immobile con la pubblica via M__________, fosse in linea con la

normativa SIA, sarebbe dunque ininfluente ai fini del presente giudizio (appello,

p. 7, n. 17). L’adeguatezza del sentiero sarebbe stata inoltre attestata dal

Pretore stesso nell’ambito del sopralluogo 1° giugno 1999 (ordinanza

11.10

, inc. OA.96.389; ricorso, p. 8, n. 23-24).

11.

Il

significato dell’atto d’appello è quello dell’esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all’accertamento dei fatti e/o

all’applicazione del diritto in relazione alla sentenza impugnata. Solo in tal

modo è infatti possibile consentire, entro i limiti delle domande formulate, la

sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la sua riforma

nel senso auspicato dal ricorrente. È però ovvio che ciò non può avvenire

laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli

atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si

cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,

ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell’irricevibilità per

il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti

allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione

dell’allegato conclusionale (RtiD I-2010, n. 7c pag. 683, RtiD II-2009, n. 7c

pag. 632; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

ad art. 309, n. 21 e 22). La riproduzione di ampi stralci del memoriale

conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si

tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà

delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell’istruttoria, e non

con la diversa finalità di suffragare davanti alla Camera d’appello l’erroneità

del giudizio impugnato. Ciò premesso, si osserva che il

paragrafo n. 17 dell’appello è la trascrizione letterale del paragrafo 8 delle

conclusioni, il n. 23 è quasi identico al n. 13 e il n. 24 al 14. Le censure in

esame sono pertanto inammissibili.

12.

A

prescindere poi dalle questioni formali di ricevibilità, tali critiche

sarebbero infondate anche nel merito per i motivi di seguito esposti.

12.1

La Società

svizzera degli ingegneri e architetti (SIA) emana sia norme tecniche sia

raccomandazioni. La prime rappresentano lo stato della tecnica e valgono come

regole di costruzione riconosciute dai professionisti. Le seconde invece

rappresentano delle basi contrattuali che spesso vengono recepite integralmente

dagli addetti ai lavori nei propri contratti coi consumatori. Le norme SIA,

inoltre, vincolano le parti solo se espressamente pattuite e non rappresentano

un fatto notorio ma devono essere provate (Cocchi/Trezzini,

CPC ticinese massimato e commentato, ad art. 184, n. 23; Schumann, Rechtsprechung zum

Architektenrecht, 4a ed., Friborgo 1999, p. 125, § 251; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a

ed., p. 23, § 61). Secondo l’art. 249 CPC, il perito è

tenuto a svolgere il proprio compito secondo scienza e coscienza. Egli deve

dunque applicare quelle che vengono considerate dai professionisti le regole

dell’arte. Per quanto riguarda la valutazione delle perizie giudiziarie, di

principio il giudice non è legato dalle risultanze peritali, ma se intende

scostarsene deve motivare la sua decisione e non può, senza motivi

determinanti, sostituire il suo apprezzamento a quello del perito. In altre

parole occorre che delle circostanze ben stabilite permettano di mettere

seriamente in dubbio la credibilità del perito, ad esempio quando una perizia

contiene delle contraddizioni e che una successiva presa di posizione del suo

autore contraddice su dei punti importanti il suo referto precedente; oppure

quando è fondata su documenti e/o testimonianze di cui il giudice apprezza

diversamente il valore probatorio (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., Lugano 2005, m. 11 ad art. 253 e riferimenti).

12.2

Nel caso in

esame le norme SIA a cui il perito fa riferimento nel suo referto sono

ovviamente quelle tecniche che attestano lo stato dell’arte. Nessuno pretende

che l’associazione convenuta fosse tenuta ad ossequiare delle condizioni generali

da lei mai accettate. Tuttavia, la circostanza che il sentiero fosse difforme

dalle regole dell’arte rappresenta un dato di fatto. Il perito ha infatti

riscontrato al momento del sopralluogo che “l’accesso si trovava in uno stato

di abbandono, ricoperto da fogliame e invaso da arbusti, la pavimentazione in

parte dissestata, cavi elettrici sporgenti e non protetti” (referto peritale,

pag. 9) e che l’accesso “già di per sé difficoltoso per una persona normale a

causa della presenza di scale e gradinate costruite in modo difforme alle

normative, per una persona disabile con le problematiche del signor W__________

era praticamente inaccessibile” (referto peritale, pag. 11). Dovendo il perito

giudicare secondo scienza (art. 249 CPC) egli può pertanto prendere in

considerazione anche normative SIA non pattuite tra le parti, qualora le stesse

si identifichino con le regole di costruzione riconosciute dai professionisti.

In effetti egli è proprio chiamato a compiere tale operazione. Per quel che riguarda il sopralluogo eseguito dal Pretore, esso si

riferiva innanzitutto solo al tratto del sentiero pedonale sul fondo di

proprietà H__________, mentre il passo attraversava anche altri fondi. Inoltre

lo stesso verbale attesta «il mancato allacciamento di due lampioni» (ordinanza

11.

ottobre 1999, inc. OA.96.00389). Se tale elemento non è stato giudicato

sufficiente per negare l’esecutività alla sentenza nella vertenza tra l’attore

e la vicina, incentrata sul tracciato del sentiero, esso può comunque aver

concorso nel rendere inidoneo l’accesso all’immobile donato. Come rilevato dal

perito giudiziario, l’accesso dalla data del passaggio di proprietà alla

convenuta “è rimasto quello che era come manufatto ma con un degrado

progressivo per arrivare allo stato attuale…” (referto peritale pag. 12).

13.

L’appellante

afferma che anche qualora fosse stato pattuito un onere, lo stesso sarebbe

nullo per un difetto di forma, non essendo stato inserito nell’atto notarile di

donazione. L’onere preteso dal donante sarebbe essenziale, prosegue la

convenuta, sicché doveva rivestire la forma dell’atto pubblico per essere

valido. Il vizio di forma ne provoca dunque la nullità.

13.1

Secondo la

dottrina dominante, tutti i singoli punti essenziali dell’accordo, sia

oggettivi che soggettivi, devono rispettare la forma prescritta per il negozio

(DTF 68 II 229, Guhl/Koller, op.

cit., p. 120, n. 3; Gauch/Schluep,

op. cit., p. 102, n. 537). Per quanto riguarda i punti soggettivi essenziali,

tuttavia, la giurisprudenza ha posto una limitazione. Devono infatti rispettare

la forma solo quegli elementi soggettivi che costituiscono anche un elemento

della fattispecie contrattuale (DTF 119 II 138; 117 II 264; Gauch/Schluep, op. cit., p. 102, n.

538). A differenza della condizione, dall’onere non

dipende l’efficacia del contratto di donazione. Tale accordo può pertanto

spiegare i propri effetti anche qualora l’onere a esso connesso non venga

adempiuto dal donatario. La pattuizione di una siffatta clausola permette

solamente di chiedere giudizialmente l’adempimento, oppure di revocare la

donazione quando l’onere non venga attuato (art. 246 e 249 CO). La dottrina

ritiene che l’onere di una donazione non deve rispettare la forma prevista per

il negozio principale (Baddeley, op.

cit., ad art. 245, n. 24; Vogt, op.

cit., ad art. 246, n. 1). Se non che, laddove l’onere è connesso con la

donazione e ne costituisce un punto – soggettivamente o oggettivamente –

importante, anche l’onere deve essere vestito con la forma qualificata della

donazione stessa (Baddeley, op.

cit., ad art. 245, n. 25, con rinvio ad art. 243 n. 4). Ora, nella fattispecie

il donante considerava essenziale la sistemazione del passo pedonale

nell’ottica della donazione all’associazione (cfr. consid. 8), e di conseguenza

l’onere avrebbe dovuto rivestire la forma dell’atto pubblico, ciò che non è

pacificamente avvenuto.

13.2

Ci si

potrebbe chiedere se nella misura in cui non si ritiene obbligata ad adempiere

agli oneri richiamati da controparte per vizio di forma, la convenuta non cada

nell’abuso di diritto, visto che essa stessa ha preteso di essersi in ogni modo

attivata per venire incontro ai coniugi W__________ e, quindi, di aver cercato

di adempiere alle condizioni richieste da controparte (cfr. consid. 8 in fine). Il quesito può comunque rimanere indeciso. Il vizio di forma dell’onere ne comporta la

nullità (Guggenheim, Commentaire

romand CO-I, n. 14 ad art. 11 CO), come ritenuto dall’appellante. Se non che, non

può sfuggire che in concreto per il donante il legame tra la donazione e l’onere

era una condizione imprescindibile, vera e propria conditio sine qua non

(cfr. consid. 9), al punto che egli non avrebbe concluso il negozio giuridico

se l’associazione non si fosse assunta l’onere di sistemare il noto passo

pedonale, che per lui rivestiva un’importanza fondamentale nell’ottica della

pluriennale disputa con i vicini al riguardo (cfr. consid. 9, in particolare doc. D). In tali circostanze la mancata indicazione dell’onere nell’atto pubblico

di donazione comporta necessariamente la nullità di tutto il contratto (A. Kut/A. K. Schnyder, Handkommentar zum

schweizerischen Privatrecht, n. 50 ad art. 20 CO), poiché il donante ha

sottoscritto il contratto notarile di donazione solo in quanto convinto che le

clausole contrattuali relative agli oneri a carico della convenuta fossero

valide e operanti. L’errore era essenziale ai suoi occhi, tanto che

l’inadempimento dell’onere lo ha indotto a chiedere la revoca della donazione.

13.3

L’accertamento

della nullità del contratto di donazione nella sua integralità rende superfluo

l’esame delle ulteriori argomentazioni dell’appellante. L’associazione deve infatti restituire l’immobile oggetto della

donazione rivelatasi nulla (Guggenheim,

op. cit., n. 27 ad art. 11 CO).

14.

Infine,

l’appellante lamenta un’erronea fissazione del valore di causa e delle

ripetibili, che reputa eccessivi. Il valore di stima rappresenterebbe il 90% di

quello venale, ovvero, nel caso in questione, fr. 330’000.- circa. A fronte di

tale valore di causa le ripetibili dovrebbero ammontare al massimo a fr.

19'800.- e l’importo stabilito dal Pretore dovrebbe dunque essere ridotto di

conseguenza. L’appellante chiede inoltre una deroga all’applicazione della

percentuale prevista nel regolamento sulle ripetibili, per tenere conto della sua

qualità di associazione dedita al volontariato e per un interesse pubblico,

coinvolta suo malgrado nella notoria litigiosità degli attori, facoltosi e la

cui ragione di vita consiste nelle cause giudiziarie.

Per

costante giurisprudenza nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un

ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso,

ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i

massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella fattispecie,

il valore dei beni immobili donati poteva essere determinato solo facendo una

valutazione astratta e tenendo come punto di riferimento verso il basso la

stima ufficiale. L’operazione compiuta dal Pretore sfugge alla critica nella

misura in cui ha considerato un valore di mercato degli immobili superiore al

valore di stima. Tale apprezzamento sarebbe censurabile solo in caso di

arbitrio. L’appellante, tuttavia, al riguardo si limita a fornire una soluzione

alternativa che non dimostra l’arbitrarietà né del procedimento né del

risultato raggiunto dal Pretore. Quest’ultimo ha quindi operato correttamente

nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e la censura deve essere

respinta. Del resto, anche volendo tenere conto del valore di fr. 330'000.-

calcolato dall’appellante, le ripetibili assegnate dal Pretore rientrerebbero

comunque tra il minimo e il massimo previsti dall’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili. La tassa di giustizia, come per altro ammette la

convenuta, è appena al disotto del massimo stabilito dall’art. 17 LTG e non si

ravvisa pertanto alcun abuso o eccesso del potere di apprezzamento del Pretore.

Né vi è motivo di derogare alle modalità usuali di calcolo per il fatto che

l’associazione convenuta si fonda sul volontariato, vive di donazioni e opera

nell’interesse pubblico. A parte il fatto che non è per nulla notoria la condizione

finanziaria in cui si trova la parte attrice, l’associazione convenuta avrebbe

potuto agevolmente sottrarsi all’asserita litigiosità della parte attrice se

avesse evitato la causa giudiziaria e prima ancora se avesse fatto fronte

all’onere correlato alla donazione immobiliare.

15.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali

seguono la soccombenza della convenuta, che rifonderà alla parte attrice

un’adeguata indennità per ripetibili d’appello.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

pronuncia:

1.

L’appello 2 febbraio 2009 della AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4’000.-

b) spese fr.

600.

-

totale fr.

4’600.--

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare

inoltre alla controparte fr. 9’000 per ripetibili d’appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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