12.2009.34
Revoca di donazione immobiliare, legittimazione di erede del donante, nullità di onere per vizio di forma, nullità della donazione per onere da considerare quale condizione essenziale del negozio giur
4 marzo 2011Italiano29 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.34
Data decisione, Autorità:
04.03.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_237/2011, 21.11.2011
Titolo:
Revoca di donazione immobiliare, legittimazione di erede del donante, nullità di onere per vizio di forma, nullità della donazione per onere da considerare quale condizione essenziale del negozio giuridico
DONAZIONE
FORMA DEI CONTRATTI
art. 2 cpv. 2 CC
art. 11 CO
art. 245 CO
Incarto n.
12.2009.34
Lugano
4 marzo 2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.12
(revoca di donazione immobiliare) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con petizione 31 gennaio 2002 da
P__________,
al quale, deceduto, è subentrata in causa
AO 1,
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente l’attribuzione
all’attore della proprietà sui fondi n. __________ e __________ RFD M__________,
subordinatamente la condanna della convenuta al trasferimento della proprietà
su detti fondi all’attore, domande avversate dalla controparte e che il Pretore
ha accolto con sentenza 9 gennaio 2009, accertando il diritto alla
retrocessione dei fondi;
appellante la convenuta che con
atto d’appello 2 febbraio 2009 chiede l’annullamento del querelato giudizio;
mentre la parte attrice con
osservazioni 16 marzo 2009 chiede la reiezione del gravame con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti
prodotti
ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 1999 P__________ ha inviato alla AP 1 (in seguito
associazione) uno scritto in cui ha manifestato la propria intenzione di donarle
Fatti
i suoi fondi n. __________ e __________ RFD M__________. P__________ ha indicato che alla donazione «verknüpfen wir den
Wunsch, das Haus weiterhin benutzen zu dürfen». Il
tutto dietro pagamento di un piccolo corrispettivo («kleine
Mietzinsentschädigung»). Lo scritto faceva poi riferimento ai conflitti
giudiziari in corso con i vicini riguardo al passo pedonale collegante i due
fondi. P__________, lamentando un inadeguato arredo dello stesso, il quale si
trovava su terreni di terzi, avanzava l’ipotesi che la futura donataria
«geltend machen könnte, dass der Zugangsweg so erstellt werden muss, dass auch
der Mieter gefahrlos zum Haus/Parkplatz gelangen kann» (doc. D). Il fondo n.__________, su cui sorge un immobile a uso abitativo, beneficia di
un diritto di passo che lo collega al fondo n. __________, adibito a
parcheggio. Tale diritto è stato oggetto di diverse procedure giudiziarie
civili (sentenze della Prima Camera civile del Tribunale di appello del 16
febbraio 1988, dell’11 marzo 1993, del 15 luglio 1996 e del 19 giugno 1998) e
penali. Nel 1999 P__________ era in lite con i proprietari dei fondi gravati
dal passo pedonale, ai quali chiedeva il ripristino dell’arredo (corrimano,
pavimentazione, gradini, ecc.) rimosso nel periodo in cui il passo pedonale era
stato soppresso.
B. P__________
ha donato all’associazione __________ i fondi summenzionati il 15 marzo 1999 con
rogito n. __________ della notaia avv. __________ (doc. A). Il 12 aprile
successivo donante e associazione donataria hanno concluso un contratto di
locazione avente per oggetto le medesime particelle, in base al quale il
donante poteva utilizzare l’immobile mediante pagamento di una pigione di fr.
2'000.- annui (doc. F). P__________
si è lamentato più volte e fin da subito con l’associazione per l’arredo del diritto
di passo che congiungeva il parcheggio con l’immobile, che non gli permetteva
l’accesso al terreno (doc. J, doc. L). Ne è seguito un lungo scambio di
corrispondenza tra le parti (docc. K, N, O, R, T, U, V, ), in cui il donante ha
chiesto l’intervento della donataria per la sistemazione del sentiero e
quest’ultima ha tentato invano di trovare una soluzione alla questione. Infine,
con scritto 31 gennaio 2001 (doc. X), l’associazione ha affermato di non avere
più la possibilità di venire incontro alle richieste di P__________.
C. Con
petizione 31 gennaio 2002, P__________ ha convenuto di fronte al Pretore della
giurisdizione di Locarno-Città l’associazione __________ chiedendo la revoca
della donazione conclusa dalle parti il 15 marzo 1999. A parere dell’attore, l’associazione, omettendo di attivarsi per sistemare il passo pedonale,
avrebbe lasciato inadempiuto un onere della donazione. In replica l’azione è
stata poi estesa in quanto a fondamento giuridico (dissenso contrattuale,
inadempimento di una condizione contrattuale, errore essenziale), ma in
riferimento ai medesimi fatti. Con risposta 13 giugno
2002, la convenuta ha chiesto che la petizione venisse integralmente respinta.
A parere della convenuta, non è mai stata pattuita una clausola secondo la
quale essa avrebbe dovuto attivarsi per sistemare il sentiero in questione.
L’attore non poteva pertanto chiedere la restituzione dei fondi. Nei successivi
allegati le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni. Il 21 gennaio 2004 l’attore
è deceduto e gli è subentrata in causa la vedova AO 1.
D. Con
sentenza 9 gennaio 2009, il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
riconosciuto il diritto di AO 1 alla riconsegna dei fondi e ha condannato l’associazione
convenuta alla sottoscrizione del relativo contratto di cessione. La tassa di
giustizia di fr. 9'000.- e le spese di fr. 5'595.- sono state poste a carico
della convenuta, tenuta inoltre a rifondere alla parte attrice fr. 27'000.- a
titolo di ripetibili.
E. Con
atto d’appello 2 febbraio 2009, l’associazione convenuta chiede l’annullamento
del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili. Nelle sue osservazioni
del 16 marzo 2009, la parte attrice ha chiesto la conferma del giudizio impugnato con protesta di
spese e ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e
impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
2.
Il Pretore ha innanzitutto accertato la
legittimazione attiva di AO 1, vedova dell’attore. Ha ritenuto che anche volendo
qualificare il diritto di revoca come “personalissimo”, esso era già stato
esercitato dall’attore, al quale la vedova, unica erede, è semplicemente
subentrata nel processo, in cui ha fatto valere una pretesa a carattere
obbligatorio di restituzione. Neppure era possibile parlare di mancanza di
interesse sopravvenuto, in quanto la situazione rilevante era quella che aveva
determinato il già attore a esercitare la revoca (sentenza, p. 7). Nel merito,
il Pretore ha ritenuto che tra le parti fosse stato pattuito un onere tacito.
In base a tale accordo, l’associazione beneficiaria della donazione si sarebbe
impegnata a sottoscrivere un contratto di locazione a favore del donante avente
per oggetto gli stessi fondi donati. L’associazione si sarebbe inoltre
impegnata a risolvere la questione relativa al passo pedonale, circostanza che
impediva al già attore di accedere all’immobile. A supporto di tale conclusione
il giudice di prime cure ha posto innanzitutto il tenore dello scritto 1° marzo
1999.
(doc. D). Nonostante in tale circostanza si fosse parlato di “Wunsch”,
sarebbe stato chiaro l’intento del donante di pattuire un onere.
L’atteggiamento della convenuta, poi, la quale ha tentato fin da subito di
trovare una soluzione alla problematica relativa al diritto di passo,
confermerebbe il fatto che l’onere sia stato tacitamente accettato (sentenza, pag.
8.
e ss.). Il primo giudice ha inoltre ritenuto che il
mancato adempimento dell’onere da parte della convenuta sia stato
ingiustificato, così da rendere legittima la revoca del donante (sentenza, pag.
12). Sulla base di un valore di stima dei fondi di fr. 294'420.-, il giudice di
prime cure ha poi fissato il valore di causa in fr. 450’000.- e assegnato fr. 27'000.-
a titolo di ripetibili, in base alla considerazione che notoriamente il valore
commerciale è superiore a quello stimato ufficialmente (sentenza, pag. 13).
3.
L’appellante
ripropone dapprima in ordine il quesito della legittimazione attiva della vedova
del donante, che a suo dire non sarebbe dato poiché la revoca della donazione
per inadempimento è un diritto personalissimo, che non si trasmette agli eredi.
Adduce inoltre che la legittimazione attiva della vedova sarebbe in ogni caso
caduta, in quanto l’interessata non ha più frequentato la casa sin dalla morte
del marito nel 2004, pur potendolo fare, così che la causa avrebbe perso ogni interesse.
La censura non è pertinente. Come esposto dal Pretore, l’attore aveva
esercitato personalmente il diritto – formatore – di revoca della donazione con
la petizione 31 gennaio 2002 e la vedova gli è subentrata in causa, come erede,
facendo valere la pretesa – di natura obbligatoria - tendente alla restituzione
dei beni a suo tempo donati. La documentazione prodotta in corso di causa
attesta che ella è unica erede dell’attore, dopo aver tacitato gli altri
coeredi (decisione del Bezirksgericht Meilen dell’8 marzo 2005). Non può dunque
essere contestata la sua legittimazione attiva, dal momento che ella è l’unica
titolare dei diritti creditori derivanti dall’esercizio del diritto formatore
eseguito il 31 gennaio 2002 dall’attore.
4.
L’appellante
ravvisa un abuso di diritto della parte attrice nel far valere la pretesa in
restituzione dei beni donati. La revoca della donazione
era infatti strettamente legata al fatto che il già attore non poteva accedere
alla casa d’abitazione per motivi di salute che gli impedivano di percorrere il
sentiero pedonale. La vedova, prosegue la convenuta, non ha invece quei problemi
fisici e potrebbe accedere all’immobile senza difficoltà. Inoltre ella non è
interessata alla casa, non essendosi più recata a M__________ dopo la morte del
marito.
L’art. 2
cpv. 2 CC prevede che il manifesto abuso di un diritto non è protetto dalla legge.
Il divieto dell’abuso di diritto viene applicato in tutti quei casi in cui
l’invocazione di una norma giuridica è in palese contrasto con quanto appare
dettato dal comune senso di giustizia. La disposizione vieta innanzitutto gli
atti emulativi, ovvero l’esercizio di un proprio diritto con il solo fine di
danneggiare un terzo. Vengono tuttavia ricompresi nella fattispecie anche quei
casi in cui il soggetto agisce per un interesse proprio, ma utilizzando in modo
abusivo una disposizione di legge (Hausheer/Juan,
Die Einleitungsartikel des ZBG, Berna 2003, p. 109, n. 9; Merz, Basler Kommentar ZGB I, 3a
ed. ad art. 2, n. 105). Con l’inserimento del termine
«manifesto», il legislatore ha voluto porre in relazione la norma al principio
di certezza del diritto e scongiurarne una sua applicazione arbitraria. L’abuso
di diritto non solo deve essere provato, ma deve essere evidente a tal punto
che nessuno all’interno della comunità giuridica potrebbe ritenere accettabile
una decisione meccanicamente conforme al dettato normativo. L’applicazione
dell’art. 2 cpv. 2 CC è quindi limitata a casi particolarmente urtanti, in cui il
sentimento di giustizia viene palesemente pregiudicato. Ciò comporta che il
giudice non dovrà riconoscere un abuso di diritto nei casi dubbi (Hausheer/Juan, op. cit., pp. 136 s., n.
90; Honsell, Basler Kommentar ZGB
I, 3a ed., ad art. 2, n. 27). L’art. 2 cpv. 2 CC ha carattere
imperativo e viene applicato d’ufficio dal giudice (Hausheer/Juan, op. cit., p. 136, n. 91). La dottrina ha
individuato alcuni casi in cui è possibile parlare di abuso di diritto:
mancanza di interesse, rilevante disparità degli interessi in gioco, utilizzo
di istituti giuridici in modo contrario al loro scopo, comportamento
contraddittorio, clausola rebus sic stantibus. Quest’ultima, in
particolare, fa riferimento a un cambiamento di circostanze materiali o di
fatto che non poteva essere previsto al momento della conclusione di un
contratto (Hausheer/Juan, op.
cit., p. 141, n. 105; Guhl/Koller,
Schweizerisches Obligationenrecht, 9a ed., Zurigo 2000, p. 23, n.
23). Si ha invece comportamento contraddittorio quando un atteggiamento
precedente, e in contrasto con uno attuale, ha creato un affidamento nella
controparte (DTF 125 III 259; Hausheer/Juan,
op. cit., p. 151, n. 130; Merz,
cit., ad art. 2, n. 402).
5.
Nella
fattispecie l’appellante sembra confondere la questione della validità della
revoca della donazione con le pretese obbligatorie fatte valere dalla parte
attrice. La dichiarazione di revoca della donazione è avvenuta il 31 gennaio 2002 a opera dell’attore, che ha esercitato un proprio diritto formatore. La situazione rilevante da
esaminare per accertare se vi sia stato un abuso di diritto nella revoca della
donazione deve pertanto essere quella del donante. È al riguardo senza
rilevanza il fatto che l’erede dell’attore non è fisicamente inabile e non è di
conseguenza impedita ad accedere alla casa percorrendo il noto sentiero
pedonale. Non è poi serio sostenere che non vi sarebbe alcun interesse
dell’appellata alla causa, stante il disinteresse che ella avrebbe dimostrato
dal 2004 all’immobile. La causa verte sulla restituzione di due immobili il cui
valore commerciale è stato stimato dal Pretore in circa mezzo milione di
franchi. È palese che l’appellata ha un interesse, anche solo economico, alla
restituzione dei beni immobili oggetto della donazione. Al riguardo l’appello si
rivela infondato.
6.
Con
il suo appello la convenuta ha chiesto l’annullamento della sentenza 9 gennaio
2009.
del Pretore di Locarno-Città (appello, pag. 13). Lo scopo dell’appello è
quello di sottoporre a verifica il giudizio di primo grado affinché l’autorità
di secondo grado abbia, se del caso, a riformarlo con un altro diverso giudizio
che lo sostituisce. Non adempie a tali requisiti l’appello che si limita a
chiedere l’annullamento della sentenza pretorile senza sollevare i particolari
motivi di annullamento della sentenza del primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e
commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 307). Ci si potrebbe pertanto chiedere se
l’appello sia ricevibile. A ogni modo, dai considerandi del gravame emerge che
in sostanza la convenuta chiede la reiezione della petizione, sicché si può
entrare nel merito del rimedio.
7.
A
detta dell’appellante non vi è alcun motivo di revoca della donazione. Essa
sostiene che le parti non avevano pattuito alcun onere a carico della
donataria. Le indicazioni del donante sulla possibilità di continuare a
utilizzare l’immobile sarebbero state solo meri auspici, inidonei a creare
vincoli giuridici. A tal proposito la convenuta sottolinea che il giudice di
primo grado si è scostato in modo arbitrario da quanto affermato dallo stesso
donante nello scritto del 1° marzo 1999. (doc. D). In tale circostanza, il già
attore aveva infatti parlato di “Wunsch”. Quanto posto in essere dalla
convenuta, la quale ha sin da subito concluso un contratto di locazione e si è
impegnata per sistemare il passo pedonale, non potrebbe comunque essere letto
come l’accettazione di un onere. A fronte dell’atto di generosità del già
attore, era ovvio che la donataria mostrasse riconoscenza nei suoi confronti,
tentando di comporre i dissidi con i vicini per la sistemazione del passo
pedonale. Il tutto però senza l’intenzione di assumersi obblighi giuridici.
L’appellante rileva di non essersi mai impegnata a rendere il passo conforme
alle norme SIA e osserva che il rogito notarile non menziona alcun tipo di
onere. Il Pretore non poteva dunque interpretare in modo estensivo un mero
desiderio espresso dal donante, che essa non ha mai accettato. Essa afferma di
non essersi mai impegnata a sistemare il passo pedonale nel senso desiderato
dall’attore né tantomeno a renderlo conforme alle prescrizioni SIA e osserva
che dall’istruttoria nulla è emerso al riguardo.
8.
L’art.
245.
CO prevede che la donazione può essere gravata da condizioni e oneri. L’onere
è un’obbligazione di effettuare una prestazione determinata, che il donante
impone al donatario. Dal punto di vista giuridico l’onere non rappresenta una
controprestazione, altrimenti farebbe venir meno il carattere gratuito della
donazione. Non è nemmeno una condizione, in quanto dall’adempimento o meno
dell’onere non dipende la validità dell’accordo. Essa è piuttosto un compito di
natura accessoria a carico del beneficiario della donazione (Engel, Contrats de droit suisse, Berna
2000, p. 124; Guhl/Koller, op.
cit., p. 399, n. 19). Come ogni altra clausola
contrattuale, anche l’onere per essere valido deve essere accettato dalla
controparte. In ambito contrattuale le accettazioni possono avvenire anche in
forma tacita. In tal caso l’accettante manifesta la propria volontà attraverso
un comportamento concludente (Gauch/Schluep,
Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2008, Band I, p. 81, nn. 445 ss.). La
dottrina ammette espressamente che l’onere di una donazione possa essere
accettato anche tacitamente per fatti concludenti. Ciò tuttavia con riserbo (Baddeley, Commentaire romand CO-I, ad
art. 245, n. 24; Vogt, Basler
Kommentar OR-I, 4a ed. ad art. 243, n. 4). Per quanto riguarda
l’interpretazione delle manifestazioni di volontà, vale il principio
dell’affidamento (Vertrauensprinzip). Esse vanno dunque intese così come
le recepirebbe una controparte in buona fede (DTF 125 III 266, 122 III 420
consid. 3, 120 II 237, Guhl/Koller,
op. cit., p. 102). L’art. 18 CO stabilisce che per giudicare un contratto
occorre indagare quale sia stata la volontà delle parti, indipendentemente
dalle parole utilizzate. Nonostante il tenore letterale sia il principale
strumento di interpretazione, l’interprete non deve fermarsi al senso letterale
dei termini utilizzati. Egli deve in ogni caso indagare quale sia stato il
concetto che la parte intendeva esprimere (Gauch/Schluep,
op. cit., p. 277, n. 1228).
9.
Agli
atti è stata prodotta la corrispondenza intercorsa tra il donante e la
beneficiaria della donazione. Nello scritto 1° marzo 1999, P__________ comunicava
all’associazione la propria intenzione di donarle i fondi, precisando :
«selbstverständlich verknüpfen wir mit dieser Schenkung den Wunsch, das Haus
weiterhin benutzen zu dürfen». Segue poi un elenco dettagliato di costi che il
donante avrebbe sopportato al fine di poter utilizzare l’immobile e l’invito a
voler formalizzare il tutto («wir bitten sie uns, entsprechende Entwürfen zu
senden»). Già a una prima disamina del testo, appare evidente come la proposta
dell’attore fosse seria, e non solo un mero desiderio. Egli era fermamente
intenzionato a riservarsi il diritto di utilizzare l’immobile anche in seguito
alla donazione. Nelle ultime righe dello scritto in esame (doc. D), il
proprietario indicava tra i vantaggi della donazione la possibilità per
l’appellante di intervenire come nuova proprietaria per far valere il diritto
alla sistemazione del passo pedonale in modo da renderlo sicuro per il conduttore,
ciò che non era il caso a quel momento “und die Organisation am 15. März
auch geltend machen könnte, dass der Zugangsweg so erstellt werden muss, dass
auch der Mieter gefahrlos zum Haus/Parkplatz gelangen kann, was heute nicht der
Fall ist”, doc. D). Ciò rappresenta un’ulteriore conferma della serietà dell’intenzione
del donante di continuare a utilizzare l’immobile e dell’importanza che
rivestiva per lui la sistemazione del passo pedonale. Lo scritto 1° marzo 1999
è stato inviato all’avv. __________, notaia che ha rogato l’atto di donazione e
all’epoca membro di comitato dell’associazione qui appellante, e che aveva
inoltre patrocinato l’attore nelle vertenze giudiziarie con i vicini per il
problema del passo pedonale. Laddove il già attore affermava di voler
continuare a utilizzare la casa e chiedeva un intervento della nuova
proprietaria per sistemare le questioni relative al diritto di passo, era
chiaro che egli intendeva formulare un vincolo giuridico e non un mero
auspicio. Egli si rivolgeva infatti a un’avvocata che conosceva perfettamente
le sue esigenze in relazione agli immobili di M__________ e che già in passato lo
aveva patrocinato in tale ambito. Non è pertanto possibile, a fronte di tali
elementi, ritenere che l’attore abbia in tale scritto formulato un mero
auspicio. Il tenore del citato documento, al di là del significato letterale
del termine utilizzato (Wunsch), attesta inequivocabilmente che la
volontà dell’attore era quella di gravare la donazione da un onere.
Rimane da
appurare se la proposta di pattuire un onere sia stata accettata per fatti
concludenti dall’associazione. Anche a questo interrogativo, tuttavia, può
essere data una risposta affermativa. A fronte di quanto affermato dall’attore,
l’associazione convenuta ha infatti fin da subito dato seguito alle richieste
del donante. Innanzitutto essa ha sottoscritto pochi giorni dopo la firma del
rogito un contratto di locazione come richiesto dal donante (doc. F). In
seguito essa si è attivata per sistemare il diritto di passo. Già nello stesso
mese di marzo 1999 è stato eseguito un sopralluogo per appurare i difetti del
sentiero (teste S__________, doc. H) ed è avvenuto un colloquio tra la vicina C__________
e la presidente della convenuta (doc. E). È poi seguita tutta una serie di
attività, testimoniate dall’ampia documentazione agli atti (doc. I, K, N, O, P,
Q, S, X), in cui l’associazione si è prodigata per risolvere il problema del
passo pedonale e del suo arredo. Tali interventi non possono essere qualificati
come mero atto di cortesia o riconoscenza, come addotto dall’appellante. L’associazione
aveva ricevuto una proposta seria e precisa relativa a una donazione gravata da
un onere. Qualora fosse stata in disaccordo, non avrebbe sottoscritto l’atto di
donazione né il contratto di locazione e non si sarebbe attivamente impegnata
per regolare l’accesso pedonale alla casa d’abitazione. L’associazione ha
invece accettato la donazione, ha sottoscritto il contratto di locazione e si è
impegnata nella ricerca di una soluzione per l’accesso pedonale. In tali
circostanze, l’attore poteva ritenere che la proposta del 1° marzo 1999 era
stata accettata (Vertrauensprinzip, DTF 125 III 266, 122 III 420 consid.
3, 120 II 237, Guhl/Koller, op.
cit., p. 102). Tra le parti è stata dunque pattuito un onere secondo il quale l’associazione
donataria avrebbe consentito al donante di utilizzare l’immobile e avrebbe
risolto a tal fine anche la questione relativa al diritto di passo. Le censure
in esame devono pertanto essere disattese.
10.
A detta
dell’appellante l’immobile sarebbe stato perfettamente accessibile. Non sarebbe
pertanto configurabile un suo eventuale inadempimento dell’onere relativo alla sistemazione
del sentiero. A tal proposito la convenuta sottolinea come la perizia agli atti
risulti inutilizzabile in quanto riferita alle norme SIA. Quest’ultime
avrebbero infatti valore tra le parti solo se pattuite, circostanza che non si
sarebbe verificata nel caso di specie. Sapere pertanto se il sentiero,
collegante l’immobile con la pubblica via M__________, fosse in linea con la
normativa SIA, sarebbe dunque ininfluente ai fini del presente giudizio (appello,
p. 7, n. 17). L’adeguatezza del sentiero sarebbe stata inoltre attestata dal
Pretore stesso nell’ambito del sopralluogo 1° giugno 1999 (ordinanza
11.10
, inc. OA.96.389; ricorso, p. 8, n. 23-24).
11.
Il
significato dell’atto d’appello è quello dell’esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all’accertamento dei fatti e/o
all’applicazione del diritto in relazione alla sentenza impugnata. Solo in tal
modo è infatti possibile consentire, entro i limiti delle domande formulate, la
sua verifica da parte dell’autorità superiore ed eventualmente la sua riforma
nel senso auspicato dal ricorrente. È però ovvio che ciò non può avvenire
laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli
atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell’irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell’allegato conclusionale (RtiD I-2010, n. 7c pag. 683, RtiD II-2009, n. 7c
pag. 632; Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
ad art. 309, n. 21 e 22). La riproduzione di ampi stralci del memoriale
conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si
tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà
delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell’istruttoria, e non
con la diversa finalità di suffragare davanti alla Camera d’appello l’erroneità
del giudizio impugnato. Ciò premesso, si osserva che il
paragrafo n. 17 dell’appello è la trascrizione letterale del paragrafo 8 delle
conclusioni, il n. 23 è quasi identico al n. 13 e il n. 24 al 14. Le censure in
esame sono pertanto inammissibili.
12.
A
prescindere poi dalle questioni formali di ricevibilità, tali critiche
sarebbero infondate anche nel merito per i motivi di seguito esposti.
12.1
La Società
svizzera degli ingegneri e architetti (SIA) emana sia norme tecniche sia
raccomandazioni. La prime rappresentano lo stato della tecnica e valgono come
regole di costruzione riconosciute dai professionisti. Le seconde invece
rappresentano delle basi contrattuali che spesso vengono recepite integralmente
dagli addetti ai lavori nei propri contratti coi consumatori. Le norme SIA,
inoltre, vincolano le parti solo se espressamente pattuite e non rappresentano
un fatto notorio ma devono essere provate (Cocchi/Trezzini,
CPC ticinese massimato e commentato, ad art. 184, n. 23; Schumann, Rechtsprechung zum
Architektenrecht, 4a ed., Friborgo 1999, p. 125, § 251; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a
ed., p. 23, § 61). Secondo l’art. 249 CPC, il perito è
tenuto a svolgere il proprio compito secondo scienza e coscienza. Egli deve
dunque applicare quelle che vengono considerate dai professionisti le regole
dell’arte. Per quanto riguarda la valutazione delle perizie giudiziarie, di
principio il giudice non è legato dalle risultanze peritali, ma se intende
scostarsene deve motivare la sua decisione e non può, senza motivi
determinanti, sostituire il suo apprezzamento a quello del perito. In altre
parole occorre che delle circostanze ben stabilite permettano di mettere
seriamente in dubbio la credibilità del perito, ad esempio quando una perizia
contiene delle contraddizioni e che una successiva presa di posizione del suo
autore contraddice su dei punti importanti il suo referto precedente; oppure
quando è fondata su documenti e/o testimonianze di cui il giudice apprezza
diversamente il valore probatorio (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., Lugano 2005, m. 11 ad art. 253 e riferimenti).
12.2
Nel caso in
esame le norme SIA a cui il perito fa riferimento nel suo referto sono
ovviamente quelle tecniche che attestano lo stato dell’arte. Nessuno pretende
che l’associazione convenuta fosse tenuta ad ossequiare delle condizioni generali
da lei mai accettate. Tuttavia, la circostanza che il sentiero fosse difforme
dalle regole dell’arte rappresenta un dato di fatto. Il perito ha infatti
riscontrato al momento del sopralluogo che “l’accesso si trovava in uno stato
di abbandono, ricoperto da fogliame e invaso da arbusti, la pavimentazione in
parte dissestata, cavi elettrici sporgenti e non protetti” (referto peritale,
pag. 9) e che l’accesso “già di per sé difficoltoso per una persona normale a
causa della presenza di scale e gradinate costruite in modo difforme alle
normative, per una persona disabile con le problematiche del signor W__________
era praticamente inaccessibile” (referto peritale, pag. 11). Dovendo il perito
giudicare secondo scienza (art. 249 CPC) egli può pertanto prendere in
considerazione anche normative SIA non pattuite tra le parti, qualora le stesse
si identifichino con le regole di costruzione riconosciute dai professionisti.
In effetti egli è proprio chiamato a compiere tale operazione. Per quel che riguarda il sopralluogo eseguito dal Pretore, esso si
riferiva innanzitutto solo al tratto del sentiero pedonale sul fondo di
proprietà H__________, mentre il passo attraversava anche altri fondi. Inoltre
lo stesso verbale attesta «il mancato allacciamento di due lampioni» (ordinanza
11.
ottobre 1999, inc. OA.96.00389). Se tale elemento non è stato giudicato
sufficiente per negare l’esecutività alla sentenza nella vertenza tra l’attore
e la vicina, incentrata sul tracciato del sentiero, esso può comunque aver
concorso nel rendere inidoneo l’accesso all’immobile donato. Come rilevato dal
perito giudiziario, l’accesso dalla data del passaggio di proprietà alla
convenuta “è rimasto quello che era come manufatto ma con un degrado
progressivo per arrivare allo stato attuale…” (referto peritale pag. 12).
13.
L’appellante
afferma che anche qualora fosse stato pattuito un onere, lo stesso sarebbe
nullo per un difetto di forma, non essendo stato inserito nell’atto notarile di
donazione. L’onere preteso dal donante sarebbe essenziale, prosegue la
convenuta, sicché doveva rivestire la forma dell’atto pubblico per essere
valido. Il vizio di forma ne provoca dunque la nullità.
13.1
Secondo la
dottrina dominante, tutti i singoli punti essenziali dell’accordo, sia
oggettivi che soggettivi, devono rispettare la forma prescritta per il negozio
(DTF 68 II 229, Guhl/Koller, op.
cit., p. 120, n. 3; Gauch/Schluep,
op. cit., p. 102, n. 537). Per quanto riguarda i punti soggettivi essenziali,
tuttavia, la giurisprudenza ha posto una limitazione. Devono infatti rispettare
la forma solo quegli elementi soggettivi che costituiscono anche un elemento
della fattispecie contrattuale (DTF 119 II 138; 117 II 264; Gauch/Schluep, op. cit., p. 102, n.
538). A differenza della condizione, dall’onere non
dipende l’efficacia del contratto di donazione. Tale accordo può pertanto
spiegare i propri effetti anche qualora l’onere a esso connesso non venga
adempiuto dal donatario. La pattuizione di una siffatta clausola permette
solamente di chiedere giudizialmente l’adempimento, oppure di revocare la
donazione quando l’onere non venga attuato (art. 246 e 249 CO). La dottrina
ritiene che l’onere di una donazione non deve rispettare la forma prevista per
il negozio principale (Baddeley, op.
cit., ad art. 245, n. 24; Vogt, op.
cit., ad art. 246, n. 1). Se non che, laddove l’onere è connesso con la
donazione e ne costituisce un punto – soggettivamente o oggettivamente –
importante, anche l’onere deve essere vestito con la forma qualificata della
donazione stessa (Baddeley, op.
cit., ad art. 245, n. 25, con rinvio ad art. 243 n. 4). Ora, nella fattispecie
il donante considerava essenziale la sistemazione del passo pedonale
nell’ottica della donazione all’associazione (cfr. consid. 8), e di conseguenza
l’onere avrebbe dovuto rivestire la forma dell’atto pubblico, ciò che non è
pacificamente avvenuto.
13.2
Ci si
potrebbe chiedere se nella misura in cui non si ritiene obbligata ad adempiere
agli oneri richiamati da controparte per vizio di forma, la convenuta non cada
nell’abuso di diritto, visto che essa stessa ha preteso di essersi in ogni modo
attivata per venire incontro ai coniugi W__________ e, quindi, di aver cercato
di adempiere alle condizioni richieste da controparte (cfr. consid. 8 in fine). Il quesito può comunque rimanere indeciso. Il vizio di forma dell’onere ne comporta la
nullità (Guggenheim, Commentaire
romand CO-I, n. 14 ad art. 11 CO), come ritenuto dall’appellante. Se non che, non
può sfuggire che in concreto per il donante il legame tra la donazione e l’onere
era una condizione imprescindibile, vera e propria conditio sine qua non
(cfr. consid. 9), al punto che egli non avrebbe concluso il negozio giuridico
se l’associazione non si fosse assunta l’onere di sistemare il noto passo
pedonale, che per lui rivestiva un’importanza fondamentale nell’ottica della
pluriennale disputa con i vicini al riguardo (cfr. consid. 9, in particolare doc. D). In tali circostanze la mancata indicazione dell’onere nell’atto pubblico
di donazione comporta necessariamente la nullità di tutto il contratto (A. Kut/A. K. Schnyder, Handkommentar zum
schweizerischen Privatrecht, n. 50 ad art. 20 CO), poiché il donante ha
sottoscritto il contratto notarile di donazione solo in quanto convinto che le
clausole contrattuali relative agli oneri a carico della convenuta fossero
valide e operanti. L’errore era essenziale ai suoi occhi, tanto che
l’inadempimento dell’onere lo ha indotto a chiedere la revoca della donazione.
13.3
L’accertamento
della nullità del contratto di donazione nella sua integralità rende superfluo
l’esame delle ulteriori argomentazioni dell’appellante. L’associazione deve infatti restituire l’immobile oggetto della
donazione rivelatasi nulla (Guggenheim,
op. cit., n. 27 ad art. 11 CO).
14.
Infine,
l’appellante lamenta un’erronea fissazione del valore di causa e delle
ripetibili, che reputa eccessivi. Il valore di stima rappresenterebbe il 90% di
quello venale, ovvero, nel caso in questione, fr. 330’000.- circa. A fronte di
tale valore di causa le ripetibili dovrebbero ammontare al massimo a fr.
19'800.- e l’importo stabilito dal Pretore dovrebbe dunque essere ridotto di
conseguenza. L’appellante chiede inoltre una deroga all’applicazione della
percentuale prevista nel regolamento sulle ripetibili, per tenere conto della sua
qualità di associazione dedita al volontariato e per un interesse pubblico,
coinvolta suo malgrado nella notoria litigiosità degli attori, facoltosi e la
cui ragione di vita consiste nelle cause giudiziarie.
Per
costante giurisprudenza nella fissazione delle ripetibili il giudice gode di un
ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso,
ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i
massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150). Nella fattispecie,
il valore dei beni immobili donati poteva essere determinato solo facendo una
valutazione astratta e tenendo come punto di riferimento verso il basso la
stima ufficiale. L’operazione compiuta dal Pretore sfugge alla critica nella
misura in cui ha considerato un valore di mercato degli immobili superiore al
valore di stima. Tale apprezzamento sarebbe censurabile solo in caso di
arbitrio. L’appellante, tuttavia, al riguardo si limita a fornire una soluzione
alternativa che non dimostra l’arbitrarietà né del procedimento né del
risultato raggiunto dal Pretore. Quest’ultimo ha quindi operato correttamente
nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e la censura deve essere
respinta. Del resto, anche volendo tenere conto del valore di fr. 330'000.-
calcolato dall’appellante, le ripetibili assegnate dal Pretore rientrerebbero
comunque tra il minimo e il massimo previsti dall’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili. La tassa di giustizia, come per altro ammette la
convenuta, è appena al disotto del massimo stabilito dall’art. 17 LTG e non si
ravvisa pertanto alcun abuso o eccesso del potere di apprezzamento del Pretore.
Né vi è motivo di derogare alle modalità usuali di calcolo per il fatto che
l’associazione convenuta si fonda sul volontariato, vive di donazioni e opera
nell’interesse pubblico. A parte il fatto che non è per nulla notoria la condizione
finanziaria in cui si trova la parte attrice, l’associazione convenuta avrebbe
potuto agevolmente sottrarsi all’asserita litigiosità della parte attrice se
avesse evitato la causa giudiziaria e prima ancora se avesse fatto fronte
all’onere correlato alla donazione immobiliare.
15.
Ne
discende che l’appello deve essere respinto in ogni suo punto. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza della convenuta, che rifonderà alla parte attrice
un’adeguata indennità per ripetibili d’appello.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
pronuncia:
1.
L’appello 2 febbraio 2009 della AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali dell’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4’000.-
b) spese fr.
600.
-
totale fr.
4’600.--
già
anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di versare
inoltre alla controparte fr. 9’000 per ripetibili d’appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster