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Decisione

12.2009.35

Locazione. Disdetta di un contratto di permanenza presso una casa per anziani. Norme applicabili. competenza autorità di conciliazione

20 aprile 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Tra

il gennaio e il febbraio 2008 il direttore della AP 1, __________ __________,

ha chiesto a AO 1 di trasferirsi a partire dall’aprile 2008 in un "appartamento singolo", ovvero in un

monolocale. __________ __________ ha motivato la richiesta con il fatto che al

momento della concessione dell’appartamento

doppio l’ospite era stato

avvertito del fatto che ciò avveniva "a titolo straordinario" e per

la durata di un anno. Dopodiché si sarebbe data priorità a una coppia (doc. B e

C). AO 1 si è opposto al trasferimento, sostenendo che al momento della

sottoscrizione del contratto gli era stato assicurato di potervi soggiornare

per almeno tre anni. Il 10 luglio 2008 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, al

quale si era rivolta la AP 1 per confermare la propria decisione di

trasferimento, ha ritenuto che tale decisione era una disdetta della locazione

e, siccome non era stata notificata mediante modulo ufficiale, l’ha ritenuta nulla (inc. rich. 68/08).

C. Nel

frattempo, il 25 giugno 2008, la AP 1 ha notificato su modulo ufficiale a AO 1

la disdetta della locazione con effetto dal 1° agosto 2008 (doc. FF). L’Ufficio di conciliazione, adito da AO 1, il

4 settembre 2008 ha dichiarato la disdetta valida ma con effetto dal 30 ottobre

2008 e ha concesso una protrazione unica e definitiva della locazione fino al

31 marzo 2009 (inc. rich. 103/08). Con istanza 2 ottobre 2008 AO 1 ha adito la

Pretura della giurisdizione di Locarno campagna, chiedendo di annullare la

decisione dell’Ufficio di

conciliazione 4 settembre 2008, di "ritenere giustificata l’ulteriore concessione dell’appartamento attualmente occupato sino a

quando il mio comportamento e le mie condizioni di salute saranno compatibili

con il contratto di concessione stipulato", di adeguare il "contratto

di concessione nei limiti delle mie possibilità finanziarie", in via

subordinata di concedergli una protrazione del contratto fino al 30 aprile 2010

e il riconoscimento delle spese "come da proposta a verbale da parte dell’UC del 12 agosto 2008 e lettere __________

del 14 e 28 aprile 2008", così come, "nell’ipotesi di un trasferimento in un appartamento monolocale, oltre a

quanto menzionato al punto 4 [richiesta precedente], venga eliminato il

malfunzionamento dell’impianto

di ventilazione prima del trasferimento medesimo". Egli ha altresì

affermato che il contratto di "concessione" non era una locazione e,

quindi, ha contestato la competenza dell’Ufficio di conciliazione. All’udienza di discussione 6 novembre 2008 la convenuta si è opposta

alle richieste di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti

di vista. Statuendo con sentenza 26 gennaio 2009 il Pretore ha ritenuto che la

fattispecie non soggiaceva alle norme sulla locazione e ha quindi dichiarato l’istanza inammissibile, dando atto che la decisione

4 settembre 2008 dell’Ufficio

di conciliazione in materia di locazione di Locarno era nulla.

D. Con

appello 3 febbraio 2009 la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata

nel senso di respingere l’istanza

di controparte e di porre gli oneri processuali di prima sede a carico di quest’ultimo, con l’obbligo di versarle un

importo indeterminato a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni 25

febbraio 2009 l’istante postula

invece la conferma della sentenza pretorile e "un risarcimento di fr. 5'000.- per spese amministrative in quanto,

essendo ipovedente, ha dovuto far capo a terze persone per la redazione di

tutta la documentazione come pure le relative rappresentanze presso gli uffici

coinvolti".

Considerato

in diritto: 1. Preliminarmente questa Camera provvede a rettificare d’ufficio la

denominazione della parte convenuta da “__________” in “AP 1", così come

emerge dall’estratto del registro

di Commercio (doc. 4). La convenuta non si è lamentata dell’errata denominazione riportata nella

sentenza impugnata. La sua identità era perfettamente riconoscibile, di modo

che l’inesattezza dell’indicazione è assimilabile a un errore di

scrittura la cui rettifica è sempre ammessa.

2. Il

Pretore non ha stabilito il valore della causa, contrariamente a quanto prevede

l’art. 13 CPC. Gli atti dovrebbero quindi essere ritornati al primo giudice perché

fissi il valore della vertenza. Tuttavia, si prescinde da tale rinvio qualora

il valore di causa appaia, come nella fattispecie, manifestamente superiore al

limite di fr. 8'000.- (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

n. 2 ad art. 16). La sentenza impugnata è invero senz’altro appellabile sia che ci si trovi in presenza di una

controversia in materia di locazione (e quindi all’applicazione dell’art.

8 CPC), sia che, come ritenuto dal Pretore, ciò non sia il caso (cfr. art. 7

CPC). Basti pensare, al riguardo, che tra le altre domande l’istante ha chiesto la concessione dell’appartamento sino a quando il suo

comportamento e le sue condizioni di salute sarebbero state compatibili con il

contratto di concessione stipulato. Applicando l’art. 7 cpv. 3 CPC (prestazioni periodiche di durata incerta) il

valore di causa sarebbe di fr. 148'800.- (fr. 7'440.- annui

moltiplicati per venti annualità), mentre applicando l’art. 8 CPC esso è stabilito in fr. 22'320.- (canone di locazione per trentasei mesi, fino alla data in cui

sarebbe possibile dare disdetta ordinaria del contratto, ovvero fino al termine

del periodo di protezione di tre anni fissato dall'art. 271a lett. e CO;

sentenza del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005 consid. 2; cfr.

anche Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

op. cit., n. 1 ad art. 8; Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 18 ad art. 8). Ciò

posto, nulla osta alla trattazione dell’appello.

3. Il

Pretore ha ritenuto che la controversia non soggiace alle norme sulla locazione

e, quindi, ha dichiarato l’istanza

inammissibile e ha costatato la nullità della decisione 4 settembre 2008 emanata

dall’Ufficio di conciliazione

in materia di locazione. Egli ha spiegato che l’uso dell’appartamento

in una residenza per anziani riveste un ruolo secondario, considerato che è

necessario per ottenere le altre prestazioni previste contrattualmente, ovvero la

cura, l’assistenza e le

attività comuni. A suffragio di tale tesi vi è poi il fatto, secondo il

Pretore, che i motivi di allontanamento dalla struttura stabiliti alla clausola n. 11 del contratto di

"concessione" si distanziano da quelli previsti dalla normativa sulla

locazione.

4. L’appellante afferma che "per quanto

attiene ai fatti materiali ci si riferisce agli allegati presentati dall’avv. __________, argomenti e fatti dati qui

per riprodotti, senza necessità di ripetizione in esteso" (memoriale, pag.

1). Prima delle proprie richieste di giudizio egli rinvia "a quanto

esposto negli allegati presentati dall’avv. __________ __________" (loc. cit., pag. 8). Se non che, il

richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile

con l’esigenza di una

motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto

l’appello è dunque

irricevibile.

5. Nella

fattispecie non vi è dubbio che si sia in presenza di un cosiddetto

"contratto misto". I contratti misti si caratterizzano per il fatto

che le parti combinano nello stesso accordo più prestazioni appartenenti a dei

contratti diversi previsti dalla legge (Tercier, Les contrats

spéciaux, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, 3a edizione, n. 298, pag. 46; Honsell,

Schweizerisches Obligationenrecht, Berna 2003, 7a edizione, pag. 16 segg.; Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000,

2a edizione, pag.

740). Nei contratti misti, alla risoluzione si applicano tuttavia le norme del

contratto che presenta l'aspetto preponderante (Lachat, Le bail à

loyer, Losanna 2008, pag. 88).

6. La

convenuta rimprovera anzitutto al Pretore, che ha ritenuto inapplicabile alla

fattispecie la normativa sulla locazione, di non aver indicato quale altra

regolamentazione sarebbe applicabile. Essa soggiunge che le parti mai avrebbero

sostenuto l’esistenza di un

contratto misto (appello, pag. 3). Quest’ultima censura va immediatamente disattesa, considerato che nella

propria istanza AO 1 ha invocato l’incompetenza dell’Ufficio

di conciliazione poiché fondata "su quanto previsto dal CO senza tenere

conto di altri fattori altrettanto importanti; innanzitutto l’appartamento in uso mi è stato concesso e

non locato. Inoltre nel contratto di concessione sono previsti dei servizi

aggiuntivi (es. servizio infermieristico, cucina in comune) che non trovano

riscontro in altri ambiti locativi (…)". Per il resto, si ricorda all’appellante che a norma dell’art. 87 cpv. 1

CPC il giudice applica d’ufficio il diritto federale, senza essere vincolato

dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano, 2000, m. 1 ad art. 87). Secondo la giurisprudenza

allorché il giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o

un principio giuridico non evocati nella procedura anteriore e del quale

nessuna delle parti in causa si è avvalsa o poteva supporre l’esistenza, egli

deve garantire il contraddittorio fra le parti per assicurare loro il diritto

di essere sentito. Tuttavia, come esposto sopra l’istante ha messo in dubbio da subito l’applicabilità della normativa sulla locazione. Quanto alla critica

sull’assenza di indicazione

relativa alla regolamentazione applicabile alla fattispecie, va detto che il

primo giudice, ritenuta inapplicabile quella sulla locazione, ha dichiarato

inammissibile l’istanza,

presentata in una procedura per controversie in materia di locazione e ha

constatato la nullità della decisione dell’Ufficio di conciliazione. Non gli incombeva pertanto più

determinarsi sul quesito di sapere quale altro diritto, al di fuori di quello

relativo alla locazione, fosse applicabile alla fattispecie.

7. La

convenuta reputa che alla fattispecie siano applicabili le normative sulla

locazione.

7.1 Al

riguardo, l’appellante afferma

anzitutto che il Pretore avrebbe accertato erroneamente che la "__________"

ospiterebbe anziani parzialmente non più autosufficienti (sentenza impugnata,

pag. 2). Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulla lettera 14

aprile 2008 del Capo dell’Ufficio

degli anziani, __________ __________, nel quale questi definiva in tal senso la

struttura in questione. Dallo scopo della convenuta iscritto a registro di

commercio non emerge tuttavia una tale limitazione, dato che essa si prefigge

in particolare la costruzione, la conduzione e la gestione di un istituto a

favore delle persone anziane del comune di __________ e dei comuni viciniori

(doc. 4). Al di là di considerazioni di carattere generale, occorre tuttavia

rifarsi, come pertinentemente allegato dall’appellante, a quanto previsto nel caso concreto. Nel "contratto

Considerandi

di concessione appartamento protetto" è indicato che la "casa viene

qualificata quale casa di appartamenti protetti per persone

autosufficienti" e che è "aperta a tutte le persone anziane che hanno

60.

anni o che, al disotto di questo limite, rappresentano casi speciali, senza

limitazione, che soddisfano al requisito dell’autosufficienza" (doc. A: clausola n. 5). Tant’è che la AP 1 si è riservata la possibilità

di chiedere all’ospite di

lasciare la casa nell’eventualità

in cui questi raggiunga uno stato di dipendenza tale da non poter più

permettere la qualifica dell’autosufficienza

(loc. cit.: clausola n. 11 lett. a). In tal caso essa si è impegnata a cercare,

in collaborazione con il competente servizio cantonale, una sistemazione in un

altro istituto (loc. cit.: clausola n. 13). Di conseguenza, l’autosufficienza dell’ospite dell’istituto dev’essere

considerata ai fini della qualifica contrattuale, non viceversa.

7.2

L’appellante sostiene che nella fattispecie

preponderante è la locazione dell’appartamento, tant’è

che il contratto è denominato proprio di "concessione appartamento

protetto" e che tale concessione è regolata nelle prime cinque clausole

del contratto. Essa riferisce di mettere a disposizione alcune facilitazioni,

di cui l’ospite, che ribadisce

essere autosufficiente, può se del caso avvalersi, ma precisa che le stesse

sarebbero del tutto secondarie alla locazione dell’appartamento. Tant’è

che la struttura sarebbe stata realizzata, in applicazione della Legge sugli

anziani, quale "casa per appartamenti protetti" destinata unicamente

a persone "autosufficienti". Si tratterebbe quindi di un limitato

servizio infermieristico, ma non medico, della possibilità di prendere un pasto

alla mensa centrale, ma dietro pagamento separato dall’"affitto", e quella di partecipare ad attività di

animazione. D’altra parte, l’appellante precisa che l’"affitto" comprende prestazioni

caratteristiche della locazione, ovvero l’uso dell’appartamento

e dei servizi comuni, determinate spese accessorie (riscaldamento, luce ed

acqua), la pulizia delle parti comuni e le spese di amministrazione (doc. A:

clausola n. 9). Quanto all’assistenza

morale e sanitaria, pure elencata tra le prestazioni indicate sopra, l’appellante reputa che dare importanza

preponderante alla stessa equivarrebbe a dire che l’istante avrebbe concluso un contratto di assistenza morale e

sanitaria, per realizzare il quale avrebbe dovuto occupare un appartamento, e

di cui peraltro nulla si sa sul contenuto dell’assistenza morale (appello, pag. 3 segg.).

7.3

Il

Pretore ha motivato la propria sentenza riferendosi alla dottrina, secondo la

quale nei contratti in cui è concesso l’uso di appartamenti in residenze per anziani che dispensano cure (e

strutture affini) non domina la componente locativa, bensì l’offerta delle altre prestazioni. Al

riguardo, egli ha rinviato al Commentario SVIT. Nel passaggio menzionato è

spiegato che sebbene nei contratti che concernono il soggiorno in case di cura

o simili vi sia una componente locativa, dal punto di vista finanziario

dominano le altre prestazioni, quali la completa assistenza sociale e

psicologica, eventualmente anche medica, l’assunzione delle questioni amministrative, la consegna della posta,

l’allestimento di eventi

culturali, la pulizia, il servizio di lavanderia, il vitto, le commissioni ecc.

L’autore ha poi aggiunto che di

regola tali infrastrutture permettono all’ospite, anche se eventualmente contro pagamento, l’utilizzo di altre prestazioni rispetto a

quelle contenute nel contratto di base ("Grundvertrag"). Al contrario

di un contratto "normale" di locazione ("normale

Mietvertrag"), il soggiorno in una casa di cura non concerne unicamente la

questione locativa, bensì offre all’ospite un’offerta

completa di prestazioni ("umfassendes Dienstleistungsangebot") di cui

può avvalersi a seconda dell’evoluzione

nel tempo dei propri bisogni individuali. L’autore ha al riguardo spiegato che tra tali prestazioni si annovera

spesso l’assicurazione che in

caso di necessità l’ospite

potrà beneficiare in maniera prioritaria di un posto nel reparto di cure

interno alla struttura, in maniera tale da non doversi allontanare dai propri

parenti (SVIT-Kommentar, 3ª

ed., n. 42 ad Vorbemerkungen Art. 253-274g OR).

7.4

Alla

luce del passaggio menzionato, il Pretore ha paragonato a torto le prestazioni

previste nel contratto di cui al doc. A con quelle illustrate sopra. Invero,

nella fattispecie trattasi anzitutto di persone autosufficienti (vedi sopra,

consid. 5.1). Qualora dovesse venir meno tale qualifica, la AP 1 si è inoltre

riservata la facoltà di disdetta (doc. A: clausola n. 11 lett. a). Al contrario

degli istituti descritti sopra, poi, nella fattispecie le uniche prestazioni

che esulano dalla messa a disposizione dell’alloggio sono il servizio infermieristico permanente (e non parziale

come indicato dall’appellante,

pag. 6, ma non dimostrato) con la collaborazione e assistenza dell’ufficio attività sociali, il servizio di

cucina, che però è limitato al pranzo ed è sussidiario all’impegno individuale, definito prioritario,

l’organizzazione di un’attività comune e il disbrigo di necessità

di ordine amministrativo, purché siano "piccole" e, comunque, anch’esse limitate a un "aiuto" (doc.

A: clausola n. 6). Anche dal profilo finanziario non vi è motivo di credere che

esse incidano di più dell’aspetto

locativo sull’"affitto",

fissato in fr. 620.- mensili per un bilocale, pur ricordando che trattasi di

affitto "differenziato" secondo il modello previsto per gli istituti

per anziani riconosciuti e sussidiati dall’Ente pubblico. Al riguardo, giova peraltro rinviare a quanto

illustrato dall’autore David

Lachat (Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 90). Egli ha invero spiegato che in

caso di soggiorno in una casa per anziani, occorre analizzare in concreto le prestazioni

offerte. Qualora l’aspetto

locativo fosse preponderante, per esempio perché l’appartamento è indipendente con un servizio annesso di infermeria,

occorrerà considerare, in particolare per la disdetta del contratto, la

normativa sulla locazione. Ciò non sarebbe invece il caso qualora le

prestazioni mediche fossero molto importanti.

Anche l’autore Higi sembra condividere tale

approccio. Egli ha invero spiegato che è senz’altro possibile prevedere l’applicazione, in caso di disdetta, delle norme sul mandato in

presenza di contratti ove la prestazione principale consiste nell’assistenza di una delle parti (Zürcher

Kommentar 1995, Art. 266-268b OR, n. 183 ad Vorbemerkungen zu Art. 266-266o

OR). Ne consegue che tale normativa non è applicabile ai casi in cui questo

aspetto è solo secondario. L’autore

ha anche ribadito tale concetto laddove ha spiegato che il contratto di ospizio

("Heimvertrag"), dove vi sono componenti di alloggio, vitto e

assistenza, si avvicina a quello di ospedalizzazione a dipendenza dell’assistenza fornita. Nella fattispecie, l’istante nemmeno assevera che il servizio

infermieristico sia essenziale al suo soggiorno. Lo stesso dicasi per l’organizzazione di un’attività comune, peraltro indicata nel

contratto in maniera del tutto generica. Sul servizio infermieristico, poi,

occorre precisare che trattasi, al contrario di quanto indicato dall’autore testé menzionato, di prestazioni per

l’appunto

"infermieristiche" e non "mediche". Inoltre, come detto,

nel contratto è evidenziata l’autosufficienza

dell’ospite. Si ribadisce,

inoltre, che gli altri servizi si caratterizzano per essere limitati a un

"aiuto", sia per quanto concerne le pratiche amministrative, che

devono peraltro essere "piccole", sia per quel che riguarda il vitto,

definito "sussidiario" all’impegno personale e limitato al solo pranzo. Tant’è che anche alla clausola n. 10 è stabilito

che "l’ospite si impegna,

nel limite delle sue possibilità, ad accudire alla cucina in proprio,

ricorrendo alla cucina comune in via sussidiaria". Inoltre, anche la

pulizia del proprio appartamento è a carico dell’ospite (loc. cit.).

7.5

Il

Pretore ha reputato inapplicabile la normativa sulla locazione anche alla luce

del contratto di cui al doc. A. Egli ha spiegato che le parti hanno

"ristretto" contrattualmente i casi in cui la convenuta è in diritto

di allontanare l’istante dalla

struttura, come risulta dalla clausola n. 11, e che tali motivi riguardano

piuttosto le funzioni dell’ospite

così come il suo comportamento all’interno della struttura, non solo all’interno dell’appartamento

(sentenza impugnata, pag. 5). La clausola testé menzionata prevede che la

convenuta "potrà chiedere all’ospite di lasciare la casa nei seguenti casi: a) stato di dipendenza

tale da non più poter permettere la qualifica dell’autosufficienza; b) grave disturbo o contravvenzione alle regole

della casa o gravi violazioni del regolamento; c) ritardo nel pagamento di 3

mensilità da parte dell’ospite

o del responsabile dei pagamenti". A ben vedere, la lettera a) testé menzionata

suffraga, semmai, il fatto che la componente "infermieristica" sia

limitata rispetto a quella locativa, tant’è che qualora l’ospite

dovesse perdere la sua autosufficienza gli potrà essere chiesto di lasciare la

casa. Le altre due condizioni, poi, non sono altro che concretizzazioni di

quanto previsto dalla normativa sulla locazione. Il dovere di diligenza secondo

l’art. 257f CO contempla non

solo il riguardo per la cosa locata, ma anche quello per i vicini. L’argomentazione secondo la quale nel contratto

l’accento è messo sul modo in

cui la persona si comporta all’interno

della casa e non solo all’interno

dell’appartamento non è quindi

pertinente.

Per

quanto riguarda, poi, la mora nel pagamento dell’"affitto", essa è prevista anche dall’art. 257d CO. Il primo giudice ritiene che la

stessa non debba essere invece confusa con tale norma, dato che l’"affitto" non è dovuto solo per l’uso dell’appartamento, ma anche per gli altri servizi, di modo che non è

possibile determinare in quale proporzione la mensilità copra le varie

prestazioni previste contrattualmente. L’argomentazione non è tuttavia di ausilio ai fini del giudizio sulla

rescissione contrattuale. Invero, come spiegato (sopra, consid. 5), non vi è

dubbio che i contratti misti si caratterizzano per il fatto che le parti

combinano nello stesso accordo più prestazioni appartenenti a dei contratti

diversi previsti dalla legge. Ciò nondimeno, alla risoluzione si applicano le

norme del contratto che presenta l'aspetto preponderante. La circostanza, quindi,

che l’"affitto"

contempli non solo l’uso della

cosa, ma anche altre prestazioni, non è tale, perlomeno a sé stante, da

inficiare l’applicabilità della

normativa sulla locazione alla disdetta del contratto.

8.

Alla

luce di quanto suesposto l’elemento

locativo del contratto di cui al doc. A è da ritenersi preponderante e, di

conseguenza, alla rescissione dello stesso dev’essere applicata la normativa sulla locazione (cfr. anche Weber,

Basler Kommentar, OR-I, 4a ed., n. 18 ad art. 253a/253b). Non occorre quindi dilungarsi sulle

altre argomentazioni sollevate dall’appellante. Ne consegue che il Pretore ha a torto dichiarato l’istanza irricevibile e ritenuto nulla per

difetto di competenza la decisione 4 settembre 2008 emanata dall’Ufficio di conciliazione in materia di

locazione. Al riguardo, va precisato che la competenza per materia di tale Ufficio

di conciliazione sarebbe del resto data anche qualora l'elemento locativo del contratto fosse ritenuto accessorio rispetto a

quello di assistenza. In un recente caso in cui era dibattuta l'esistenza o meno di un contratto di

locazione, il Tribunale federale, pur lasciando la questione indecisa, ha

ribadito che la nozione di "controversia in materia di locazione" va

intesa in senso ampio (DTF 133 III 645; sentenza inedita del Tribunale federale

4C.405/2006 del 1° giugno 2007, consid. 3.3).

9.

Con

l’appello la convenuta chiede

la reiezione dell’istanza. Tale

richiesta non può essere accolta. Il Pretore ha ritenuto irricevibile l’istanza e non è entrato nel merito della

lite, motivo per cui gli atti gli devono essere rinviati perché statuisca

sull’istanza. Non è infatti compito di questa Camera statuire nel merito come

se fosse un'autorità di primo grado, sottraendo alle parti un grado di

giurisdizione.

10.

Gli

oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza. L’appellante ottiene causa vinta sul

principio dell’applicazione

alla disdetta della normativa sulla locazione, ma è impossibile prevedere già

oggi quale sarà l'esito della sentenza di merito. Equitativamente appare

giusto, perciò, suddividere la tassa di giustizia e le spese di appello a metà

fra le parti, compensando le ripetibili. AO 1 ha chiesto il "risarcimento

di fr. 5'000.- per spese

amministrative in quanto, essendo ipovedente, ha dovuto far capo a terze

persone per la redazione di tutta la documentazione come pure le relative rappresentanze

presso gli uffici coinvolti". Tale richiesta, per nulla dimostrata, non

può essere accolta. Non è necessario riformare il dispositivo sugli oneri processuali

di prima istanza, dato che il Pretore ha rinunciato a prelevarli e non ha

assegnato ripetibili. D’altra

parte, l’appellante non ha indicato l’importo di cui in concreto

postula l’attribuzione in riforma della sentenza impugnata, di modo che, in

base alla giurisprudenza, applicabile anche in caso di appello contro i

Dispositivo

dispositivi sulle spese e sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 10 ad art. 309; Rep. 1993 p. 227; RtiD II-2004 531; per tante II CCA 17 novembre 2005

inc. n. 12.2004.125, 23 giugno 2006 inc. n. 12.2005.159), un’eventuale domanda di aumento dell’indennità

ripetibile, o in questo caso di attribuzione di ripetibili, avrebbe comunque

dovuto essere considerata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 9 seg. ad art. 309; sentenze Rep. e II CCA citate).

Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale supera fr. 15'000.- (sopra, consid. 2).

Per i quali motivi

richiamati gli art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. Nella

misura in cui è ricevibile, l’appello

3 febbraio 2009 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 26 gennaio 2009 della Pretura della giurisdizione di

Locarno campagna è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuova

decisione nel senso dei considerandi.

2. Gli

oneri di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 150.–

b)

spese fr. 50.–

fr.

200.–

anticipati

dall’appellante, sono posti per

metà a suo carico e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono

compensate.

3. Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una

decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la

stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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