12.2009.35
Locazione. Disdetta di un contratto di permanenza presso una casa per anziani. Norme applicabili. competenza autorità di conciliazione
20 aprile 2009Italiano24 min
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Numero d'incarto:
12.2009.35
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, IICCA
Titolo:
Locazione. Disdetta di un contratto di permanenza presso una casa per anziani. Norme applicabili. competenza autorità di conciliazione
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
CONTESTABILITÀ DELLA DISDETTA
DISDETTA
art. 253 CO
Incarto n.
12.2009.35
Lugano
20 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.241
della Pretura della giurisdizione di Locarno campagna - promossa con istanza 2
ottobre 2008 da
AO 1
contro
AP 1
già rappr. dall’avv.
__________,
con cui
l’istante ha chiesto di
annullare la decisione 4 settembre 2008 dell’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, di
"ritenere giustificata l’ulteriore
concessione dell’appartamento
attualmente occupato sino a quando il mio comportamento e le mie condizioni di
salute saranno compatibili con il contratto di concessione stipulato", di
adeguare il "contratto di concessione nei limiti delle mie possibilità
finanziarie", in via subordinata di concedergli una protrazione del contratto
fino al 30 aprile 2010 e il riconoscimento delle spese "come da proposta a
verbale da parte dell’UC del 12
agosto 2008 e lettere __________ del 14 e 28 aprile 2008", così come,
"nell’ipotesi di un
trasferimento in un appartamento monolocale, oltre a quanto menzionato al punto
4 [richiesta precedente], venga eliminato il malfunzionamento dell’impianto di ventilazione prima del
trasferimento medesimo";
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 26 gennaio 2009 ha
dichiarato inammissibile, dando atto della nullità della decisione 4 settembre
2008 dell’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione;
appellante
la convenuta che con atto di appello 3 febbraio 2009 chiede la riforma della
sentenza impugnata nel senso di respingere l’istanza di controparte e di porre gli oneri processuali di prima
sede a carico di quest’ultimo,
con obbligo per lo stesso di versarle un importo indeterminato a titolo di
ripetibili, con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
mentre
l’istante con osservazioni 25
febbraio 2009 postula la conferma della sentenza pretorile e "un
risarcimento di fr. 5'000.- per
spese amministrative in quanto, essendo ipovedente, ha dovuto far capo a terze
persone per la redazione di tutta la documentazione come pure le relative rappresentanze
presso gli uffici coinvolti";
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1, gestisce una casa per appartamenti protetti per anziani (__________;
doc. 4 e M). Tale attività è finanziata dal Cantone e dai Comuni conformemente
alla legge concernente il promovimento, il coordinamento e il sussidiamento
delle attività sociali a favore delle persone anziane (Legge anziani, RL
6.4.5.1). Essa ha stipulato con AO 1 un "contratto di concessione appartamento
protetto" con oggetto l’appartamento
n. __________ al terzo piano, composto da atrio, cucina, servizi, soggiorno,
camera e terrazza (doc. A, clausola n. 1). Nel contratto è previsto che la
"concessione", di durata indeterminata e che è iniziata nell’aprile 2007, può essere disdetta dall’ospite per la fine di ogni mese con
preavviso di un mese, mentre la AP 1 potrà chiedere l’abbandono della casa solo nei casi esplicitamente previsti nel
contratto (loc. cit., clausola n. 3). La clausola n. 11 prevede che quest’ultima "potrà chiedere all’ospite di lasciare la casa nei seguenti
casi: a) stato di dipendenza tale da non più poter permettere la qualifica dell’autosufficienza; b) grave disturbo o
contravvenzione alle regole della casa o gravi violazioni del regolamento; c)
ritardo nel pagamento di 3 mensilità da parte dell’ospite o del responsabile dei pagamenti". L’"affitto" è stato stabilito in
fr. 7'440.- annui da pagare
anticipatamente in fr. 620.- mensili ed è comprensivo dell’"uso e godimento dell’appartamento e servizi comuni; spese
accessorie: riscaldamento - luce – acqua; pulizia parti comuni dello stabile e
giardino; assistenza morale e sanitaria come indicato; spese di
amministrazione" (loc. cit. clausola n. 9). Il contratto prevede inoltre
la messa a disposizione degli "spazi e servizi comuni della casa; un
servizio permanente infermieristico con la collaborazione e assistenza dell’ufficio attività sociali; un servizio
centralizzato, sussidiario all’impegno
individuale (prioritario) per la cucina (solo pranzo); l’organizzazione di un’attività comune nell’interesse degli ospiti della casa; l’aiuto nel disbrigo di piccole necessità di
ordine amministrativo" (loc. cit., clausola n. 6).
Fatti
B. Tra
il gennaio e il febbraio 2008 il direttore della AP 1, __________ __________,
ha chiesto a AO 1 di trasferirsi a partire dall’aprile 2008 in un "appartamento singolo", ovvero in un
monolocale. __________ __________ ha motivato la richiesta con il fatto che al
momento della concessione dell’appartamento
doppio l’ospite era stato
avvertito del fatto che ciò avveniva "a titolo straordinario" e per
la durata di un anno. Dopodiché si sarebbe data priorità a una coppia (doc. B e
C). AO 1 si è opposto al trasferimento, sostenendo che al momento della
sottoscrizione del contratto gli era stato assicurato di potervi soggiornare
per almeno tre anni. Il 10 luglio 2008 l’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno, al
quale si era rivolta la AP 1 per confermare la propria decisione di
trasferimento, ha ritenuto che tale decisione era una disdetta della locazione
e, siccome non era stata notificata mediante modulo ufficiale, l’ha ritenuta nulla (inc. rich. 68/08).
C. Nel
frattempo, il 25 giugno 2008, la AP 1 ha notificato su modulo ufficiale a AO 1
la disdetta della locazione con effetto dal 1° agosto 2008 (doc. FF). L’Ufficio di conciliazione, adito da AO 1, il
4 settembre 2008 ha dichiarato la disdetta valida ma con effetto dal 30 ottobre
2008 e ha concesso una protrazione unica e definitiva della locazione fino al
31 marzo 2009 (inc. rich. 103/08). Con istanza 2 ottobre 2008 AO 1 ha adito la
Pretura della giurisdizione di Locarno campagna, chiedendo di annullare la
decisione dell’Ufficio di
conciliazione 4 settembre 2008, di "ritenere giustificata l’ulteriore concessione dell’appartamento attualmente occupato sino a
quando il mio comportamento e le mie condizioni di salute saranno compatibili
con il contratto di concessione stipulato", di adeguare il "contratto
di concessione nei limiti delle mie possibilità finanziarie", in via
subordinata di concedergli una protrazione del contratto fino al 30 aprile 2010
e il riconoscimento delle spese "come da proposta a verbale da parte dell’UC del 12 agosto 2008 e lettere __________
del 14 e 28 aprile 2008", così come, "nell’ipotesi di un trasferimento in un appartamento monolocale, oltre a
quanto menzionato al punto 4 [richiesta precedente], venga eliminato il
malfunzionamento dell’impianto
di ventilazione prima del trasferimento medesimo". Egli ha altresì
affermato che il contratto di "concessione" non era una locazione e,
quindi, ha contestato la competenza dell’Ufficio di conciliazione. All’udienza di discussione 6 novembre 2008 la convenuta si è opposta
alle richieste di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti si sono confermate nei loro rispettivi punti
di vista. Statuendo con sentenza 26 gennaio 2009 il Pretore ha ritenuto che la
fattispecie non soggiaceva alle norme sulla locazione e ha quindi dichiarato l’istanza inammissibile, dando atto che la decisione
4 settembre 2008 dell’Ufficio
di conciliazione in materia di locazione di Locarno era nulla.
D. Con
appello 3 febbraio 2009 la convenuta chiede la riforma della sentenza impugnata
nel senso di respingere l’istanza
di controparte e di porre gli oneri processuali di prima sede a carico di quest’ultimo, con l’obbligo di versarle un
importo indeterminato a titolo di ripetibili. Nelle sue osservazioni 25
febbraio 2009 l’istante postula
invece la conferma della sentenza pretorile e "un risarcimento di fr. 5'000.- per spese amministrative in quanto,
essendo ipovedente, ha dovuto far capo a terze persone per la redazione di
tutta la documentazione come pure le relative rappresentanze presso gli uffici
coinvolti".
Considerato
in diritto: 1. Preliminarmente questa Camera provvede a rettificare d’ufficio la
denominazione della parte convenuta da “__________” in “AP 1", così come
emerge dall’estratto del registro
di Commercio (doc. 4). La convenuta non si è lamentata dell’errata denominazione riportata nella
sentenza impugnata. La sua identità era perfettamente riconoscibile, di modo
che l’inesattezza dell’indicazione è assimilabile a un errore di
scrittura la cui rettifica è sempre ammessa.
2. Il
Pretore non ha stabilito il valore della causa, contrariamente a quanto prevede
l’art. 13 CPC. Gli atti dovrebbero quindi essere ritornati al primo giudice perché
fissi il valore della vertenza. Tuttavia, si prescinde da tale rinvio qualora
il valore di causa appaia, come nella fattispecie, manifestamente superiore al
limite di fr. 8'000.- (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 2 ad art. 16). La sentenza impugnata è invero senz’altro appellabile sia che ci si trovi in presenza di una
controversia in materia di locazione (e quindi all’applicazione dell’art.
8 CPC), sia che, come ritenuto dal Pretore, ciò non sia il caso (cfr. art. 7
CPC). Basti pensare, al riguardo, che tra le altre domande l’istante ha chiesto la concessione dell’appartamento sino a quando il suo
comportamento e le sue condizioni di salute sarebbero state compatibili con il
contratto di concessione stipulato. Applicando l’art. 7 cpv. 3 CPC (prestazioni periodiche di durata incerta) il
valore di causa sarebbe di fr. 148'800.- (fr. 7'440.- annui
moltiplicati per venti annualità), mentre applicando l’art. 8 CPC esso è stabilito in fr. 22'320.- (canone di locazione per trentasei mesi, fino alla data in cui
sarebbe possibile dare disdetta ordinaria del contratto, ovvero fino al termine
del periodo di protezione di tre anni fissato dall'art. 271a lett. e CO;
sentenza del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005 consid. 2; cfr.
anche Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
op. cit., n. 1 ad art. 8; Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 18 ad art. 8). Ciò
posto, nulla osta alla trattazione dell’appello.
3. Il
Pretore ha ritenuto che la controversia non soggiace alle norme sulla locazione
e, quindi, ha dichiarato l’istanza
inammissibile e ha costatato la nullità della decisione 4 settembre 2008 emanata
dall’Ufficio di conciliazione
in materia di locazione. Egli ha spiegato che l’uso dell’appartamento
in una residenza per anziani riveste un ruolo secondario, considerato che è
necessario per ottenere le altre prestazioni previste contrattualmente, ovvero la
cura, l’assistenza e le
attività comuni. A suffragio di tale tesi vi è poi il fatto, secondo il
Pretore, che i motivi di allontanamento dalla struttura stabiliti alla clausola n. 11 del contratto di
"concessione" si distanziano da quelli previsti dalla normativa sulla
locazione.
4. L’appellante afferma che "per quanto
attiene ai fatti materiali ci si riferisce agli allegati presentati dall’avv. __________, argomenti e fatti dati qui
per riprodotti, senza necessità di ripetizione in esteso" (memoriale, pag.
1). Prima delle proprie richieste di giudizio egli rinvia "a quanto
esposto negli allegati presentati dall’avv. __________ __________" (loc. cit., pag. 8). Se non che, il
richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è inconciliabile
con l’esigenza di una
motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309). Su questo punto
l’appello è dunque
irricevibile.
5. Nella
fattispecie non vi è dubbio che si sia in presenza di un cosiddetto
"contratto misto". I contratti misti si caratterizzano per il fatto
che le parti combinano nello stesso accordo più prestazioni appartenenti a dei
contratti diversi previsti dalla legge (Tercier, Les contrats
spéciaux, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, 3a edizione, n. 298, pag. 46; Honsell,
Schweizerisches Obligationenrecht, Berna 2003, 7a edizione, pag. 16 segg.; Engel, Contrats de droit suisse, Berna 2000,
2a edizione, pag.
740). Nei contratti misti, alla risoluzione si applicano tuttavia le norme del
contratto che presenta l'aspetto preponderante (Lachat, Le bail à
loyer, Losanna 2008, pag. 88).
6. La
convenuta rimprovera anzitutto al Pretore, che ha ritenuto inapplicabile alla
fattispecie la normativa sulla locazione, di non aver indicato quale altra
regolamentazione sarebbe applicabile. Essa soggiunge che le parti mai avrebbero
sostenuto l’esistenza di un
contratto misto (appello, pag. 3). Quest’ultima censura va immediatamente disattesa, considerato che nella
propria istanza AO 1 ha invocato l’incompetenza dell’Ufficio
di conciliazione poiché fondata "su quanto previsto dal CO senza tenere
conto di altri fattori altrettanto importanti; innanzitutto l’appartamento in uso mi è stato concesso e
non locato. Inoltre nel contratto di concessione sono previsti dei servizi
aggiuntivi (es. servizio infermieristico, cucina in comune) che non trovano
riscontro in altri ambiti locativi (…)". Per il resto, si ricorda all’appellante che a norma dell’art. 87 cpv. 1
CPC il giudice applica d’ufficio il diritto federale, senza essere vincolato
dalle motivazioni giuridiche, talvolta erronee, prospettate dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano, 2000, m. 1 ad art. 87). Secondo la giurisprudenza
allorché il giudice si appresta a fondare la propria decisione su una norma o
un principio giuridico non evocati nella procedura anteriore e del quale
nessuna delle parti in causa si è avvalsa o poteva supporre l’esistenza, egli
deve garantire il contraddittorio fra le parti per assicurare loro il diritto
di essere sentito. Tuttavia, come esposto sopra l’istante ha messo in dubbio da subito l’applicabilità della normativa sulla locazione. Quanto alla critica
sull’assenza di indicazione
relativa alla regolamentazione applicabile alla fattispecie, va detto che il
primo giudice, ritenuta inapplicabile quella sulla locazione, ha dichiarato
inammissibile l’istanza,
presentata in una procedura per controversie in materia di locazione e ha
constatato la nullità della decisione dell’Ufficio di conciliazione. Non gli incombeva pertanto più
determinarsi sul quesito di sapere quale altro diritto, al di fuori di quello
relativo alla locazione, fosse applicabile alla fattispecie.
7. La
convenuta reputa che alla fattispecie siano applicabili le normative sulla
locazione.
7.1 Al
riguardo, l’appellante afferma
anzitutto che il Pretore avrebbe accertato erroneamente che la "__________"
ospiterebbe anziani parzialmente non più autosufficienti (sentenza impugnata,
pag. 2). Il primo giudice ha fondato il proprio giudizio sulla lettera 14
aprile 2008 del Capo dell’Ufficio
degli anziani, __________ __________, nel quale questi definiva in tal senso la
struttura in questione. Dallo scopo della convenuta iscritto a registro di
commercio non emerge tuttavia una tale limitazione, dato che essa si prefigge
in particolare la costruzione, la conduzione e la gestione di un istituto a
favore delle persone anziane del comune di __________ e dei comuni viciniori
(doc. 4). Al di là di considerazioni di carattere generale, occorre tuttavia
rifarsi, come pertinentemente allegato dall’appellante, a quanto previsto nel caso concreto. Nel "contratto
Considerandi
di concessione appartamento protetto" è indicato che la "casa viene
qualificata quale casa di appartamenti protetti per persone
autosufficienti" e che è "aperta a tutte le persone anziane che hanno
60.
anni o che, al disotto di questo limite, rappresentano casi speciali, senza
limitazione, che soddisfano al requisito dell’autosufficienza" (doc. A: clausola n. 5). Tant’è che la AP 1 si è riservata la possibilità
di chiedere all’ospite di
lasciare la casa nell’eventualità
in cui questi raggiunga uno stato di dipendenza tale da non poter più
permettere la qualifica dell’autosufficienza
(loc. cit.: clausola n. 11 lett. a). In tal caso essa si è impegnata a cercare,
in collaborazione con il competente servizio cantonale, una sistemazione in un
altro istituto (loc. cit.: clausola n. 13). Di conseguenza, l’autosufficienza dell’ospite dell’istituto dev’essere
considerata ai fini della qualifica contrattuale, non viceversa.
7.2
L’appellante sostiene che nella fattispecie
preponderante è la locazione dell’appartamento, tant’è
che il contratto è denominato proprio di "concessione appartamento
protetto" e che tale concessione è regolata nelle prime cinque clausole
del contratto. Essa riferisce di mettere a disposizione alcune facilitazioni,
di cui l’ospite, che ribadisce
essere autosufficiente, può se del caso avvalersi, ma precisa che le stesse
sarebbero del tutto secondarie alla locazione dell’appartamento. Tant’è
che la struttura sarebbe stata realizzata, in applicazione della Legge sugli
anziani, quale "casa per appartamenti protetti" destinata unicamente
a persone "autosufficienti". Si tratterebbe quindi di un limitato
servizio infermieristico, ma non medico, della possibilità di prendere un pasto
alla mensa centrale, ma dietro pagamento separato dall’"affitto", e quella di partecipare ad attività di
animazione. D’altra parte, l’appellante precisa che l’"affitto" comprende prestazioni
caratteristiche della locazione, ovvero l’uso dell’appartamento
e dei servizi comuni, determinate spese accessorie (riscaldamento, luce ed
acqua), la pulizia delle parti comuni e le spese di amministrazione (doc. A:
clausola n. 9). Quanto all’assistenza
morale e sanitaria, pure elencata tra le prestazioni indicate sopra, l’appellante reputa che dare importanza
preponderante alla stessa equivarrebbe a dire che l’istante avrebbe concluso un contratto di assistenza morale e
sanitaria, per realizzare il quale avrebbe dovuto occupare un appartamento, e
di cui peraltro nulla si sa sul contenuto dell’assistenza morale (appello, pag. 3 segg.).
7.3
Il
Pretore ha motivato la propria sentenza riferendosi alla dottrina, secondo la
quale nei contratti in cui è concesso l’uso di appartamenti in residenze per anziani che dispensano cure (e
strutture affini) non domina la componente locativa, bensì l’offerta delle altre prestazioni. Al
riguardo, egli ha rinviato al Commentario SVIT. Nel passaggio menzionato è
spiegato che sebbene nei contratti che concernono il soggiorno in case di cura
o simili vi sia una componente locativa, dal punto di vista finanziario
dominano le altre prestazioni, quali la completa assistenza sociale e
psicologica, eventualmente anche medica, l’assunzione delle questioni amministrative, la consegna della posta,
l’allestimento di eventi
culturali, la pulizia, il servizio di lavanderia, il vitto, le commissioni ecc.
L’autore ha poi aggiunto che di
regola tali infrastrutture permettono all’ospite, anche se eventualmente contro pagamento, l’utilizzo di altre prestazioni rispetto a
quelle contenute nel contratto di base ("Grundvertrag"). Al contrario
di un contratto "normale" di locazione ("normale
Mietvertrag"), il soggiorno in una casa di cura non concerne unicamente la
questione locativa, bensì offre all’ospite un’offerta
completa di prestazioni ("umfassendes Dienstleistungsangebot") di cui
può avvalersi a seconda dell’evoluzione
nel tempo dei propri bisogni individuali. L’autore ha al riguardo spiegato che tra tali prestazioni si annovera
spesso l’assicurazione che in
caso di necessità l’ospite
potrà beneficiare in maniera prioritaria di un posto nel reparto di cure
interno alla struttura, in maniera tale da non doversi allontanare dai propri
parenti (SVIT-Kommentar, 3ª
ed., n. 42 ad Vorbemerkungen Art. 253-274g OR).
7.4
Alla
luce del passaggio menzionato, il Pretore ha paragonato a torto le prestazioni
previste nel contratto di cui al doc. A con quelle illustrate sopra. Invero,
nella fattispecie trattasi anzitutto di persone autosufficienti (vedi sopra,
consid. 5.1). Qualora dovesse venir meno tale qualifica, la AP 1 si è inoltre
riservata la facoltà di disdetta (doc. A: clausola n. 11 lett. a). Al contrario
degli istituti descritti sopra, poi, nella fattispecie le uniche prestazioni
che esulano dalla messa a disposizione dell’alloggio sono il servizio infermieristico permanente (e non parziale
come indicato dall’appellante,
pag. 6, ma non dimostrato) con la collaborazione e assistenza dell’ufficio attività sociali, il servizio di
cucina, che però è limitato al pranzo ed è sussidiario all’impegno individuale, definito prioritario,
l’organizzazione di un’attività comune e il disbrigo di necessità
di ordine amministrativo, purché siano "piccole" e, comunque, anch’esse limitate a un "aiuto" (doc.
A: clausola n. 6). Anche dal profilo finanziario non vi è motivo di credere che
esse incidano di più dell’aspetto
locativo sull’"affitto",
fissato in fr. 620.- mensili per un bilocale, pur ricordando che trattasi di
affitto "differenziato" secondo il modello previsto per gli istituti
per anziani riconosciuti e sussidiati dall’Ente pubblico. Al riguardo, giova peraltro rinviare a quanto
illustrato dall’autore David
Lachat (Le bail à loyer, Losanna 2008, pag. 90). Egli ha invero spiegato che in
caso di soggiorno in una casa per anziani, occorre analizzare in concreto le prestazioni
offerte. Qualora l’aspetto
locativo fosse preponderante, per esempio perché l’appartamento è indipendente con un servizio annesso di infermeria,
occorrerà considerare, in particolare per la disdetta del contratto, la
normativa sulla locazione. Ciò non sarebbe invece il caso qualora le
prestazioni mediche fossero molto importanti.
Anche l’autore Higi sembra condividere tale
approccio. Egli ha invero spiegato che è senz’altro possibile prevedere l’applicazione, in caso di disdetta, delle norme sul mandato in
presenza di contratti ove la prestazione principale consiste nell’assistenza di una delle parti (Zürcher
Kommentar 1995, Art. 266-268b OR, n. 183 ad Vorbemerkungen zu Art. 266-266o
OR). Ne consegue che tale normativa non è applicabile ai casi in cui questo
aspetto è solo secondario. L’autore
ha anche ribadito tale concetto laddove ha spiegato che il contratto di ospizio
("Heimvertrag"), dove vi sono componenti di alloggio, vitto e
assistenza, si avvicina a quello di ospedalizzazione a dipendenza dell’assistenza fornita. Nella fattispecie, l’istante nemmeno assevera che il servizio
infermieristico sia essenziale al suo soggiorno. Lo stesso dicasi per l’organizzazione di un’attività comune, peraltro indicata nel
contratto in maniera del tutto generica. Sul servizio infermieristico, poi,
occorre precisare che trattasi, al contrario di quanto indicato dall’autore testé menzionato, di prestazioni per
l’appunto
"infermieristiche" e non "mediche". Inoltre, come detto,
nel contratto è evidenziata l’autosufficienza
dell’ospite. Si ribadisce,
inoltre, che gli altri servizi si caratterizzano per essere limitati a un
"aiuto", sia per quanto concerne le pratiche amministrative, che
devono peraltro essere "piccole", sia per quel che riguarda il vitto,
definito "sussidiario" all’impegno personale e limitato al solo pranzo. Tant’è che anche alla clausola n. 10 è stabilito
che "l’ospite si impegna,
nel limite delle sue possibilità, ad accudire alla cucina in proprio,
ricorrendo alla cucina comune in via sussidiaria". Inoltre, anche la
pulizia del proprio appartamento è a carico dell’ospite (loc. cit.).
7.5
Il
Pretore ha reputato inapplicabile la normativa sulla locazione anche alla luce
del contratto di cui al doc. A. Egli ha spiegato che le parti hanno
"ristretto" contrattualmente i casi in cui la convenuta è in diritto
di allontanare l’istante dalla
struttura, come risulta dalla clausola n. 11, e che tali motivi riguardano
piuttosto le funzioni dell’ospite
così come il suo comportamento all’interno della struttura, non solo all’interno dell’appartamento
(sentenza impugnata, pag. 5). La clausola testé menzionata prevede che la
convenuta "potrà chiedere all’ospite di lasciare la casa nei seguenti casi: a) stato di dipendenza
tale da non più poter permettere la qualifica dell’autosufficienza; b) grave disturbo o contravvenzione alle regole
della casa o gravi violazioni del regolamento; c) ritardo nel pagamento di 3
mensilità da parte dell’ospite
o del responsabile dei pagamenti". A ben vedere, la lettera a) testé menzionata
suffraga, semmai, il fatto che la componente "infermieristica" sia
limitata rispetto a quella locativa, tant’è che qualora l’ospite
dovesse perdere la sua autosufficienza gli potrà essere chiesto di lasciare la
casa. Le altre due condizioni, poi, non sono altro che concretizzazioni di
quanto previsto dalla normativa sulla locazione. Il dovere di diligenza secondo
l’art. 257f CO contempla non
solo il riguardo per la cosa locata, ma anche quello per i vicini. L’argomentazione secondo la quale nel contratto
l’accento è messo sul modo in
cui la persona si comporta all’interno
della casa e non solo all’interno
dell’appartamento non è quindi
pertinente.
Per
quanto riguarda, poi, la mora nel pagamento dell’"affitto", essa è prevista anche dall’art. 257d CO. Il primo giudice ritiene che la
stessa non debba essere invece confusa con tale norma, dato che l’"affitto" non è dovuto solo per l’uso dell’appartamento, ma anche per gli altri servizi, di modo che non è
possibile determinare in quale proporzione la mensilità copra le varie
prestazioni previste contrattualmente. L’argomentazione non è tuttavia di ausilio ai fini del giudizio sulla
rescissione contrattuale. Invero, come spiegato (sopra, consid. 5), non vi è
dubbio che i contratti misti si caratterizzano per il fatto che le parti
combinano nello stesso accordo più prestazioni appartenenti a dei contratti
diversi previsti dalla legge. Ciò nondimeno, alla risoluzione si applicano le
norme del contratto che presenta l'aspetto preponderante. La circostanza, quindi,
che l’"affitto"
contempli non solo l’uso della
cosa, ma anche altre prestazioni, non è tale, perlomeno a sé stante, da
inficiare l’applicabilità della
normativa sulla locazione alla disdetta del contratto.
8.
Alla
luce di quanto suesposto l’elemento
locativo del contratto di cui al doc. A è da ritenersi preponderante e, di
conseguenza, alla rescissione dello stesso dev’essere applicata la normativa sulla locazione (cfr. anche Weber,
Basler Kommentar, OR-I, 4a ed., n. 18 ad art. 253a/253b). Non occorre quindi dilungarsi sulle
altre argomentazioni sollevate dall’appellante. Ne consegue che il Pretore ha a torto dichiarato l’istanza irricevibile e ritenuto nulla per
difetto di competenza la decisione 4 settembre 2008 emanata dall’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione. Al riguardo, va precisato che la competenza per materia di tale Ufficio
di conciliazione sarebbe del resto data anche qualora l'elemento locativo del contratto fosse ritenuto accessorio rispetto a
quello di assistenza. In un recente caso in cui era dibattuta l'esistenza o meno di un contratto di
locazione, il Tribunale federale, pur lasciando la questione indecisa, ha
ribadito che la nozione di "controversia in materia di locazione" va
intesa in senso ampio (DTF 133 III 645; sentenza inedita del Tribunale federale
4C.405/2006 del 1° giugno 2007, consid. 3.3).
9.
Con
l’appello la convenuta chiede
la reiezione dell’istanza. Tale
richiesta non può essere accolta. Il Pretore ha ritenuto irricevibile l’istanza e non è entrato nel merito della
lite, motivo per cui gli atti gli devono essere rinviati perché statuisca
sull’istanza. Non è infatti compito di questa Camera statuire nel merito come
se fosse un'autorità di primo grado, sottraendo alle parti un grado di
giurisdizione.
10.
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza. L’appellante ottiene causa vinta sul
principio dell’applicazione
alla disdetta della normativa sulla locazione, ma è impossibile prevedere già
oggi quale sarà l'esito della sentenza di merito. Equitativamente appare
giusto, perciò, suddividere la tassa di giustizia e le spese di appello a metà
fra le parti, compensando le ripetibili. AO 1 ha chiesto il "risarcimento
di fr. 5'000.- per spese
amministrative in quanto, essendo ipovedente, ha dovuto far capo a terze
persone per la redazione di tutta la documentazione come pure le relative rappresentanze
presso gli uffici coinvolti". Tale richiesta, per nulla dimostrata, non
può essere accolta. Non è necessario riformare il dispositivo sugli oneri processuali
di prima istanza, dato che il Pretore ha rinunciato a prelevarli e non ha
assegnato ripetibili. D’altra
parte, l’appellante non ha indicato l’importo di cui in concreto
postula l’attribuzione in riforma della sentenza impugnata, di modo che, in
base alla giurisprudenza, applicabile anche in caso di appello contro i
Dispositivo
dispositivi sulle spese e sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 10 ad art. 309; Rep. 1993 p. 227; RtiD II-2004 531; per tante II CCA 17 novembre 2005
inc. n. 12.2004.125, 23 giugno 2006 inc. n. 12.2005.159), un’eventuale domanda di aumento dell’indennità
ripetibile, o in questo caso di attribuzione di ripetibili, avrebbe comunque
dovuto essere considerata irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. e cpv. 5 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 9 seg. ad art. 309; sentenze Rep. e II CCA citate).
Il valore litigioso determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale supera fr. 15'000.- (sopra, consid. 2).
Per i quali motivi
richiamati gli art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ricevibile, l’appello
3 febbraio 2009 di AP 1, __________, è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 26 gennaio 2009 della Pretura della giurisdizione di
Locarno campagna è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuova
decisione nel senso dei considerandi.
2. Gli
oneri di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
anticipati
dall’appellante, sono posti per
metà a suo carico e per l'altra metà a carico di AO 1. Le ripetibili sono
compensate.
3. Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. In presenza di una
decisione pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la
stessa può causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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