12.2009.36
Contratto di leasing di un'auto - diritto intertemporale e diritto applicabile - nullità del contratto - effetti
10 febbraio 2010Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.36
Data decisione, Autorità:
10.02.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di leasing di un'auto - diritto intertemporale e diritto applicabile - nullità del contratto - effetti
AUTOMOBILE / VEICOLO A MOTORE / AUTO
CONTRATTO DI LEASING
NULLITÀ DEL CONTRATTO
art. 226a cpv. 2 CO
art. 226a cpv. 3 CO
art. 226b CO
art. 226i CO
Incarto n.
12.2009.36
Lugano
10 febbraio
2010/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.384
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 7
giugno 2007 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 17'164.90
oltre interessi, delle spese esecutive di fr. 200.- e della tassa d’incasso di
fr. 171.60 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE
n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 29 dicembre 2008 (intimata il 22 gennaio 2009) ha
parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento di fr. 17'136.95
oltre agli interessi, alle spese esecutive e di incasso come pure rigettando in
via definitiva, per tali importi, le opposizioni ai PE;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 9 febbraio 2009, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 23 marzo 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
16 gennaio 2001 AO 1 in qualità di datrice di leasing da una parte e i coniugi AP
1 e AP 2 in qualità di prenditori di leasing dall’altra hanno concluso il
contratto di leasing n. __________ (doc. C) avente per oggetto un’autovettura __________
che era stata immatricolata nell’aprile 2000, aveva già percorso 17'000 chilometri e il cui prezzo netto era di fr. 68'138.80 IVA esclusa. Il contratto, della durata
di 58 mesi dal 1° gennaio 2001, prevedeva tra l’altro il pagamento di un
importo mensile di fr. 1'216.30 IVA inclusa e concedeva ai prenditori di
leasing la facoltà di effettuare 20'000 chilometri all’anno, ritenuto che ogni chilometro supplementare avrebbe comportato il pagamento
di fr. 0.41 IVA esclusa.
A seguito
del fax 8 gennaio 2005 (doc. F) con cui AP 1 comunicava di aver stargato
l’autoveicolo in questione e di averlo riconsegnato al fornitore, il 14 gennaio
2005 (doc. G) AO 1 ha confermato la disdetta del contratto di leasing. Con
lettera 25 giugno 2005 (doc. J) essa ha quindi inviato il conteggio finale
secondo le condizioni generali, il quale, tenuto conto del maggior
chilometraggio effettuato nei quasi 49 mesi di validità del contratto (Km
37'833, per fr. 15'511.65 + IVA), dei costi di riparazione resisi necessari
alla riconsegna (fr. 5'942.85 + IVA) e degli interessi di ritardo (fr. 22.70),
concludeva per un importo a suo favore di fr. 23'107.75, che, a seguito
dell’incasso della cauzione (fr. 1'000.-) e del pagamento dell’assicurazione
casco totale (fr. 4'942.85), si riduceva a fr. 17'164.90.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha di conseguenza chiesto la condanna di AP 1 e AP
2 al pagamento di fr. 17'164.90 più interessi al 5% dal 15 luglio 2005, delle
spese esecutive di fr. 200.- e della tassa d’incasso di fr. 171.60 nonché il
rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro interposte ai PE n. __________
e __________ dell’UE di Lugano (doc. A e B).
I
convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando da una parte che a AP 2
difettava la legittimazione passiva in quanto non firmataria del contratto,
evidenziando dall’altra come quest’ultimo fosse comunque nullo in base alle
disposizioni sulla vendita a rate siccome non prevedeva né la clausola relativa
al diritto di rinuncia entro 5 giorni né l’espresso consenso della moglie, e
infine contestando l’ammontare del credito dell’attrice, in particolare il
chilometraggio del veicolo alla consegna, nonché l’applicazione degli interessi
moratori richiesti.
3. Con
la sentenza qui impugnata il Pretore ha innanzitutto rilevato che il contratto di
leasing litigioso (doc. C), sottoscritto il 16 gennaio 2001, rimaneva soggetto
alle disposizioni sulla vendita rateale valide fino al 31 dicembre 2002 (art.
226a segg. vCO), la nuova legge sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) applicandosi
solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1°
gennaio 2003. Con riferimento alle eccezioni di carente legittimazione passiva
di AP 2 e dell’assenza del suo consenso alla stipula del contratto, ha quindi evidenziato
che le stesse andavano disattese, da un lato siccome il marito aveva
sottoscritto il contratto quale suo rappresentante e dall’altro in quanto essa
aveva comunque firmato il formulario delle condizioni generali applicabili al
contratto di leasing (doc. D), il che andava interpretato non solo come
consenso alla conclusione del contratto ma anche come assunzione di un impegno
contrattuale accanto a quello del marito. Quanto all’altra eccezione, quella
circa l’assenza nel contratto della clausola relativa al diritto di rinuncia
entro 5 giorni, la stessa era di principio fondata e avrebbe imposto di
annullare il contratto (art. 226a cpv. 3 vCO), sennonché il fatto che il contratto
era stato regolarmente adempiuto durante 48 mesi, che i convenuti non avevano mai sollevato alcuna contestazione fino al momento della disdetta né al
ricevimento del conteggio finale e che anzi avevano offerto un pagamento
rateale delle pendenze, permetteva di concludere che l’invocazione della
nullità da parte loro costituiva un abuso di diritto che non poteva essere
tutelato. Per quanto riguardava il quantum della pretesa dedotta in
causa, ha dapprima osservato che i chilometri percorsi in più erano 37'770,
pari ad un’indennità di fr. 15'485.70. Considerato che le altre posizioni del
conteggio non erano state contestate, ha così ritenuto che l’importo finale
dovuto all’attrice ammontava a fr. 17'136.95 ([fr. 15’485.70 + fr. 5'942.85] + IVA fr. 1'628.55 + fr. 22.70 ./. fr. 1'000.- ./. fr. 4'942.85),
fermo restando che gli interessi potevano decorrere solo dalla data dei PE,
prime chiare messe in mora documentate. Di qui, in parziale accoglimento della
petizione, la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 17'136.95 più interessi
al 5% dal 16 aprile 2007, delle spese esecutive e di incasso, somme per le
quali sono pure state rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai
PE. La tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese sono state caricate ai convenuti in solido, pure tenuti in solido a rifondere all’attrice fr. 2'200.- a titolo di
ripetibili.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono innanzitutto che la sottoscrizione da parte di AP 2 delle condizioni generali applicabili al
contratto di leasing (doc. D), avvenuta per altro in epoca successiva, non
bastava per ammettere un suo consenso alla conclusione del contratto da parte
del marito, per cui quel contratto, comunque già nullo in assenza della
clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni (art. 226a cpv. 3 vCO),
era pure da annullare giusta l’art. 226b vCO. E soprattutto censurano l’assunto
pretorile secondo cui essi nelle particolari circostanze avrebbero commesso un abuso
di diritto nel prevalersi di questa nullità.
Con le
osservazioni all’appello l’attrice postula la reiezione del gravame. Essa
contesta dapprima che nella fattispecie possano trovare applicazione le
disposizioni relative alla vendita a rate e in ogni caso ribadisce il
benfondato delle considerazioni che avevano indotto il giudice di prime cure a
respingere la petizione.
5. È innanzitutto
incontestabile che al contratto di leasing in esame, concluso il 16 gennaio
2001, prevedente il pagamento di rate per fr. 70'545.40 IVA inclusa ed avente pacificamente per oggetto un bene di consumo qual’è
un’automobile per uso privato (Stauder,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 41 ad art. 226m vCO; DTF 110 II 244 consid. 1, 113
Considerandi
II 168 consid. 2, 118 II 150 consid. 5a), non è applicabile la legge sul credito al consumo, né nella sua versione
valida dal 1° aprile 1994 (vLCC; RU 1994 I p. 367 segg.), né in quella che l’ha
sostituita, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LCC). La vLCC è in effetti
applicabile ai contratti di leasing relativi a beni di consumo, solo se questi
prevedono che il diritto di proprietà passi al locatario alla fine del
contratto (art. 6 cpv. 1 lett. c vLCC; Stauder, op. cit., 2ª ed.,
n. 39 ad art. 226m vCO; TF 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 2), ciò che in
concreto non è il caso, il contratto in parola non contenendo alcuna clausola
in tal senso. Oltretutto quella legge non si applica ai contratti di credito
per importi superiori a fr. 40'000.- (art. 6 cpv. 1 lett. f vLCC). La nuova LCC
non è invece applicabile alle conseguenze delle disdette anticipate di
contratti di leasing che sono stati conclusi prima della sua entrata in vigore
(Stauder,
op. cit., 4ª ed., n. 3, 6 e 9
agli art. 226a-226m vCO; TF 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 2, 11 marzo
2009.
4A_6/2009 consid. 2.7).
6.
Anche
in questa sede l’attrice censura la tesi, ritenuta erroneamente pacifica dal
Pretore nonostante fosse stata da lei contestata sia in replica sia in sede
conclusionale, secondo cui al contratto litigioso sarebbero applicabili le
disposizioni relative alla vendita a rate (art. 226a segg. vCO). A torto.
Giusta l’art. 226m cpv. 1 vCO, applicabile in un’ottica intertemporale ai
contratti conclusi prima della sua abrogazione avvenuta il 1° gennaio 2003 (Stauder, op. cit., 4ª ed., n. 1 agli art. 226a-226m vCO), gli
art. 226a segg. vCO si applicano a tutti i negozi giuridici e combinazioni di
negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le
parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la
vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si
valgano. La legge non precisa invero quali siano gli scopi economici propri di
un contratto rateale (DTF 118 II 150 consid. 5a). Riallacciandosi al messaggio
relativo alla legge sulla vendita a rate (pubblicato in tedesco in BBl 1960 I
p. 568), dal quale si evince che l’esistenza di un contratto di vendita rateale
può essere ammessa in tutti i casi in cui le parti si siano accordate di
lasciare un oggetto mobile all’acquirente per un uso indisturbato e duraturo
fino alla sua completa svalutazione e la relativa controprestazione debba
essere fornita con pagamenti parziali (cfr. pure DTF 118 II 150 consid. 5a, 122
III 160 consid. 1a; TF 10 giugno 2002 4C.54/2002 consid. 3.2, 18 dicembre 2008
4A_404/2008 consid. 4.1.4; SJZ 1993 n. 12 p. 121; II CCA 26 gennaio 1996 inc.
n. 12.95.252), la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno però
ritenuto di poter sottoporre al diritto relativo alle vendite a rate i
contratti di locazione e di leasing che prevedono un ammortamento completo o
comunque esteso dell’oggetto del contratto (DTF 113 II 168 consid. 3b con rif.; SJ 2007 p. 257; BlSchK 1991 p. 225 segg.; SJZ 1990 n.
40.
p. 199, 1973 n. 157 p. 359, 1971 n. 127 p. 279; Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 40 e 27 ad art. 226m vCO; Stofer,
Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Anzahlungs- und
Vorauszahlungsvertrag, 2ª ed.,
p. 158; Hug, Zur Problematik des Miet-Kaufvertrages, in Mélanges en l’honneur
de Wilhelm Schönenberger, p. 283 seg.). È proprio quello che è capitato
nel caso di specie, ritenuto che gli importi che i convenuti avrebbero dovuto
fornire all’attrice durante i 58 mesi di validità dell’accordo (doc. C), pari a
fr. 70'545.40 IVA inclusa, sono solo di poco inferiori al prezzo
dell’autoveicolo dato in leasing, pari a fr. 73'316.80 IVA inclusa (fr.
68'138.30 IVA esclusa). Un ulteriore rilevante indizio circa l’esistenza di un
accordo avente uno scopo economico identico a quello
conseguibile con la vendita a rate è costituito dall’esistenza di una clausola,
riscontrata anche nel contratto di cui al doc. D (clausole 3.2 e 6.2), in forza
della quale in caso di disdetta anticipata era previsto un aumento retroattivo
delle rate versate (Stauder,
op. cit., 2ª ed., n. 40 e 31 ad art. 226m vCO). Contrariamente
all’assunto dell’attrice, non è invece vero che l’applicazione delle
disposizioni sulla vendita a rate poteva essere ammessa solo se il contratto
non poteva essere rescisso prima che una parte importante del prezzo (ad
esempio 1/3 o 1/5) fosse stata pagata, quell’ipotesi costituendo solo uno dei vari
casi in cui quelle disposizioni potevano essere applicate (cfr. Stauder, op. cit.,
2ª ed., n. 40 e 27 segg. ad art. 226m vCO; Tercier,
Les contrats spéciaux, 2ª ed., n. 936).
7.
Ammessa con ciò
l’applicazione nella fattispecie degli art. 226a segg. CO, si tratta ora di stabilire
se il contratto di leasing concluso dalle parti debba essere considerato nullo
per il fatto che nello stesso non era presente la clausola
relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni (art. 226a cpv. 3 vCO),
rispettivamente quella concernente l’espresso consenso della coniuge (art. 226b
vCO), sempre poi che essa risultasse aver effettivamente sottoscritto il
contratto. È così.
7.1
L’attrice
ritiene che l’assenza nel contratto della clausola relativa al diritto di
rinuncia entro 5 giorni sarebbe del tutto irrilevante, la disposizione di legge
stabilendo unicamente che il contratto non entrava in vigore per i primi 5
giorni, dopo di che, se il diritto di rescissione non era stato utilizzato, non
vi erano ulteriori conseguenze. L’attrice si riferisce in realtà all’art. 226c
vCO, che disciplina il caso in cui il compratore non fa capo alla facoltà di
rinunciare contenuta nel contratto. L’assenza nel contratto della clausola di
rinuncia, qui rilevante, è invece regolata all’art. 226a cpv. 3 vCO, e, come
giustamente rilevato nella sentenza impugnata, comporta la nullità del
contratto.
7.2
Alla
luce di quanto precede, non sarebbe nemmeno necessario esaminare se il
contratto di leasing concluso dalle parti debba essere pure considerato nullo
per il fatto che lo stesso non menzionava la clausola
concernente il consenso della coniuge (art. 226b vCO), sempre poi che essa
risultasse aver sottoscritto personalmente il contratto. Ad ogni buon conto, il
giudizio con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carente legittimazione
passiva di AP 2 e quella relativa all’assenza del suo consenso alla stipula del
contratto non sembra privo di fondamento. Poiché AP 2 risulta essere
intestataria, insieme al marito, del contratto (doc. C), è innanzitutto chiaro
che l’eccezione circa l’assenza del consenso di uno dei coniugi non può a
priori entrare in linea di conto. Ritenuto che il contratto di vendita a
pagamento rateale richiede per la sua validità la forma scritta (art. 226a cpv.
2.
vCO) e che il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve
essere firmato da tutti i contraenti (art. 13 cpv. 1 CO) e la loro firma
dev'essere manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO), si tratta dunque di esaminare se
essa abbia validamente sottoscritto il documento contrattuale, ritenuto che la
firma di tutte le parti non deve necessariamente apparire su di un documento
unico, ma l'accordo scritto può pure risultare da un insieme di atti o da uno
scambio di corrispondenza o di esemplari del contratto firmati singolarmente (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 22 segg. ad art. 13 CO; II CCA 30 agosto 2001
inc. n. 12.2001.30). È quanto pare essere avvenuto nel caso concreto. Pur
essendo vero che il contratto di leasing n. __________ è stato sottoscritto,
per i prenditori di leasing, dal solo AP 1 (doc. C), è però altrettanto vero
che egli e la moglie AP 2, quel medesimo giorno, hanno poi sottoscritto, in
qualità di prenditori di leasing, il formulario delle condizioni generali applicabili
al contratto di leasing recante il medesimo numero n. __________ (doc. D). L’assunto
dei convenuti, ribadito in questa sede, secondo cui la sottoscrizione del doc.
D da parte di AP 2 sarebbe in realtà avvenuta qualche giorno dopo, è
irricevibile essendo stato addotto per la prima volta solo in sede
conclusionale (art. 78 CPC). In tali circostanze, ritenuto oltretutto che nelle
condizioni generali i prenditori di leasing dichiaravano altresì che le stesse
erano parte integrante del contratto, sembra proprio che AP 2, firmando quel
documento, abbia espresso il suo consenso ad essere pure prenditrice di leasing
del contratto di cui al doc. C. La questione - come detto non decisiva per
l’esito della lite - può tuttavia rimanere indecisa.
8.
Resta
ora da esaminare se nelle particolari circostanze ai convenuti possa essere
rimproverato un abuso di diritto per essersi prevalsi della nullità del
contratto. Il quesito dev’essere risolto negativamente. La giurisprudenza ha in
effetti già avuto modo di stabilire che il comportamento contraddittorio di una
parte che dapprima da il suo consenso a un accordo contrario a norme di diritto
imperativo e in seguito si prevale della sua nullità non è di per sé idoneo a
fondare un abuso di diritto, a meno che non siano date ulteriori circostanze particolari
(DTF 126 III 337 consid. 7, 110 II 168 consid. 3c
con rif.; TF 15 novembre 2000 4C.233/2000 consid. 5a), ciò che ad esempio si
verifica nel caso in cui la parte stessa abbia a suo tempo proposto quell’accordo
nel proprio interesse e in piena consapevolezza della sua inammissibilità così
da aver in definitiva acquisito il suo diritto in modo disonesto (DTF 81 II 627
consid. 3, 114 II 79 consid. 3a; TF 15 novembre 2000
4C.233/2000 consid. 5a). Nel caso di specie queste particolari
circostanze non ricorrono. Come accertato dal Pretore e neppure contestato in
questa sede, al momento della sottoscrizione degli accordi i convenuti non
erano minimamente a conoscenza della nullità del contratto, tant’è che lo hanno regolarmente adempiuto per ben 49 mesi. A conferma del fatto
che essi erano all’oscuro della nullità degli accordi anche in epoca
successiva, va pure rammentata la circostanza, evocata anche nella sentenza
impugnata, che costoro non avevano mai sollevato alcuna contestazione fino al
momento della disdetta e nemmeno in seguito al ricevimento del conteggio finale
e che avevano persino offerto un pagamento rateale delle pendenze. Il fatto che
se ne siano poi prevalsi per la prima volta in causa, verosimilmente dopo aver
sottoposto la fattispecie al loro legale, non può dunque essere in alcun modo
sanzionato (medesima soluzione in: II CCA 2 febbraio 1994 inc. n. 235/93; SJ 1983
p. 75 segg., 1976 p. 140).
9.
Accertato
con ciò che il contratto di leasing tra le parti è nullo, è evidente che
l’attrice non può pretendere il pagamento delle pretese oggetto della
petizione, e in particolare del supplemento per i chilometri effettuati in più,
che traggono il loro fondamento proprio dal contratto. In base alla dottrina e
alla giurisprudenza (DTF 110 II 244 consid. 2d; 113 II 168 consid. 5; Stauder,
op. cit., 2ª ed., n. 93 ad art.
226a vCO; Tercier, op. cit., n. 942; Bischof, Le leasing de biens mobiliers, n.
279), l’annullamento del contratto comporterebbe invero il diritto del datore
di leasing a percepire, invece delle rate incassate che sarebbe tenuto a
restituire alla controparte, un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità
per il deprezzamento straordinario della stessa, da calcolarsi applicando per
analogia l’art. 226i vCO. Sennonché, l’attrice né in prima sede né in appello
ha mai inteso avvalersi di questo suo diritto, nemmeno a titolo subordinato (II
CCA 26 gennaio 1996 inc. n. 12.95.252), sul quale non è così possibile
pronunciarsi. Si aggiunga che essa non ha in ogni caso indicato e dimostrato
quale fosse il valore dell’automobile al momento della sua riconsegna, né in
che misura il prezzo fosse dunque stato ammortizzato, non potendosi per altro far
capo ai tassi d’ammortamento concordati nelle condizioni generali, a loro volta
nulli. In definitiva l’attrice non ha dunque preteso e provato se ed
eventualmente in che modo le indennità calcolate in base a quelle disposizioni
fossero eventualmente superiori alle 49 rate nel frattempo già corrisposte dai
convenuti (fr. 59'598.70 IVA inclusa, pari ad oltre l’81.2% del prezzo totale).
10.
Ne
discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è così riformata:
1.
La petizione è respinta.
2.
La
tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese, da anticipare come di rito, restano
a carico dell’attrice, la quale rifonderà ai convenuti complessivi fr. 2'200.- per
ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
600.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellata, la quale
rifonderà alla controparte complessivi fr. 1’100.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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