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Decisione

12.2009.36

Contratto di leasing di un'auto - diritto intertemporale e diritto applicabile - nullità del contratto - effetti

10 febbraio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 9 febbraio 2009, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese

e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l'attrice con osservazioni 23 marzo 2009 postula la reiezione del gravame pure

con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il

16 gennaio 2001 AO 1 in qualità di datrice di leasing da una parte e i coniugi AP

1 e AP 2 in qualità di prenditori di leasing dall’altra hanno concluso il

contratto di leasing n. __________ (doc. C) avente per oggetto un’autovettura __________

che era stata immatricolata nell’aprile 2000, aveva già percorso 17'000 chilometri e il cui prezzo netto era di fr. 68'138.80 IVA esclusa. Il contratto, della durata

di 58 mesi dal 1° gennaio 2001, prevedeva tra l’altro il pagamento di un

importo mensile di fr. 1'216.30 IVA inclusa e concedeva ai prenditori di

leasing la facoltà di effettuare 20'000 chilometri all’anno, ritenuto che ogni chilometro supplementare avrebbe comportato il pagamento

di fr. 0.41 IVA esclusa.

A seguito

del fax 8 gennaio 2005 (doc. F) con cui AP 1 comunicava di aver stargato

l’autoveicolo in questione e di averlo riconsegnato al fornitore, il 14 gennaio

2005 (doc. G) AO 1 ha confermato la disdetta del contratto di leasing. Con

lettera 25 giugno 2005 (doc. J) essa ha quindi inviato il conteggio finale

secondo le condizioni generali, il quale, tenuto conto del maggior

chilometraggio effettuato nei quasi 49 mesi di validità del contratto (Km

37'833, per fr. 15'511.65 + IVA), dei costi di riparazione resisi necessari

alla riconsegna (fr. 5'942.85 + IVA) e degli interessi di ritardo (fr. 22.70),

concludeva per un importo a suo favore di fr. 23'107.75, che, a seguito

dell’incasso della cauzione (fr. 1'000.-) e del pagamento dell’assicurazione

casco totale (fr. 4'942.85), si riduceva a fr. 17'164.90.

2. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha di conseguenza chiesto la condanna di AP 1 e AP

2 al pagamento di fr. 17'164.90 più interessi al 5% dal 15 luglio 2005, delle

spese esecutive di fr. 200.- e della tassa d’incasso di fr. 171.60 nonché il

rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro interposte ai PE n. __________

e __________ dell’UE di Lugano (doc. A e B).

I

convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando da una parte che a AP 2

difettava la legittimazione passiva in quanto non firmataria del contratto,

evidenziando dall’altra come quest’ultimo fosse comunque nullo in base alle

disposizioni sulla vendita a rate siccome non prevedeva né la clausola relativa

al diritto di rinuncia entro 5 giorni né l’espresso consenso della moglie, e

infine contestando l’ammontare del credito dell’attrice, in particolare il

chilometraggio del veicolo alla consegna, nonché l’applicazione degli interessi

moratori richiesti.

3. Con

la sentenza qui impugnata il Pretore ha innanzitutto rilevato che il contratto di

leasing litigioso (doc. C), sottoscritto il 16 gennaio 2001, rimaneva soggetto

alle disposizioni sulla vendita rateale valide fino al 31 dicembre 2002 (art.

226a segg. vCO), la nuova legge sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) applicandosi

solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1°

gennaio 2003. Con riferimento alle eccezioni di carente legittimazione passiva

di AP 2 e dell’assenza del suo consenso alla stipula del contratto, ha quindi evidenziato

che le stesse andavano disattese, da un lato siccome il marito aveva

sottoscritto il contratto quale suo rappresentante e dall’altro in quanto essa

aveva comunque firmato il formulario delle condizioni generali applicabili al

contratto di leasing (doc. D), il che andava interpretato non solo come

consenso alla conclusione del contratto ma anche come assunzione di un impegno

contrattuale accanto a quello del marito. Quanto all’altra eccezione, quella

circa l’assenza nel contratto della clausola relativa al diritto di rinuncia

entro 5 giorni, la stessa era di principio fondata e avrebbe imposto di

annullare il contratto (art. 226a cpv. 3 vCO), sennonché il fatto che il contratto

era stato regolarmente adempiuto durante 48 mesi, che i convenuti non avevano mai sollevato alcuna contestazione fino al momento della disdetta né al

ricevimento del conteggio finale e che anzi avevano offerto un pagamento

rateale delle pendenze, permetteva di concludere che l’invocazione della

nullità da parte loro costituiva un abuso di diritto che non poteva essere

tutelato. Per quanto riguardava il quantum della pretesa dedotta in

causa, ha dapprima osservato che i chilometri percorsi in più erano 37'770,

pari ad un’indennità di fr. 15'485.70. Considerato che le altre posizioni del

conteggio non erano state contestate, ha così ritenuto che l’importo finale

dovuto all’attrice ammontava a fr. 17'136.95 ([fr. 15’485.70 + fr. 5'942.85] + IVA fr. 1'628.55 + fr. 22.70 ./. fr. 1'000.- ./. fr. 4'942.85),

fermo restando che gli interessi potevano decorrere solo dalla data dei PE,

prime chiare messe in mora documentate. Di qui, in parziale accoglimento della

petizione, la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 17'136.95 più interessi

al 5% dal 16 aprile 2007, delle spese esecutive e di incasso, somme per le

quali sono pure state rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai

PE. La tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese sono state caricate ai convenuti in solido, pure tenuti in solido a rifondere all’attrice fr. 2'200.- a titolo di

ripetibili.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono innanzitutto che la sottoscrizione da parte di AP 2 delle condizioni generali applicabili al

contratto di leasing (doc. D), avvenuta per altro in epoca successiva, non

bastava per ammettere un suo consenso alla conclusione del contratto da parte

del marito, per cui quel contratto, comunque già nullo in assenza della

clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni (art. 226a cpv. 3 vCO),

era pure da annullare giusta l’art. 226b vCO. E soprattutto censurano l’assunto

pretorile secondo cui essi nelle particolari circostanze avrebbero commesso un abuso

di diritto nel prevalersi di questa nullità.

Con le

osservazioni all’appello l’attrice postula la reiezione del gravame. Essa

contesta dapprima che nella fattispecie possano trovare applicazione le

disposizioni relative alla vendita a rate e in ogni caso ribadisce il

benfondato delle considerazioni che avevano indotto il giudice di prime cure a

respingere la petizione.

5. È innanzitutto

incontestabile che al contratto di leasing in esame, concluso il 16 gennaio

2001, prevedente il pagamento di rate per fr. 70'545.40 IVA inclusa ed avente pacificamente per oggetto un bene di consumo qual’è

un’automobile per uso privato (Stauder,

Basler Kommentar, 2ª ed., n. 41 ad art. 226m vCO; DTF 110 II 244 consid. 1, 113

Considerandi

II 168 consid. 2, 118 II 150 consid. 5a), non è applicabile la legge sul credito al consumo, né nella sua versione

valida dal 1° aprile 1994 (vLCC; RU 1994 I p. 367 segg.), né in quella che l’ha

sostituita, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LCC). La vLCC è in effetti

applicabile ai contratti di leasing relativi a beni di consumo, solo se questi

prevedono che il diritto di proprietà passi al locatario alla fine del

contratto (art. 6 cpv. 1 lett. c vLCC; Stauder, op. cit., 2ª ed.,

n. 39 ad art. 226m vCO; TF 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 2), ciò che in

concreto non è il caso, il contratto in parola non contenendo alcuna clausola

in tal senso. Oltretutto quella legge non si applica ai contratti di credito

per importi superiori a fr. 40'000.- (art. 6 cpv. 1 lett. f vLCC). La nuova LCC

non è invece applicabile alle conseguenze delle disdette anticipate di

contratti di leasing che sono stati conclusi prima della sua entrata in vigore

(Stauder,

op. cit., 4ª ed., n. 3, 6 e 9

agli art. 226a-226m vCO; TF 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 2, 11 marzo

2009.

4A_6/2009 consid. 2.7).

6.

Anche

in questa sede l’attrice censura la tesi, ritenuta erroneamente pacifica dal

Pretore nonostante fosse stata da lei contestata sia in replica sia in sede

conclusionale, secondo cui al contratto litigioso sarebbero applicabili le

disposizioni relative alla vendita a rate (art. 226a segg. vCO). A torto.

Giusta l’art. 226m cpv. 1 vCO, applicabile in un’ottica intertemporale ai

contratti conclusi prima della sua abrogazione avvenuta il 1° gennaio 2003 (Stauder, op. cit., 4ª ed., n. 1 agli art. 226a-226m vCO), gli

art. 226a segg. vCO si applicano a tutti i negozi giuridici e combinazioni di

negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le

parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la

vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si

valgano. La legge non precisa invero quali siano gli scopi economici propri di

un contratto rateale (DTF 118 II 150 consid. 5a). Riallacciandosi al messaggio

relativo alla legge sulla vendita a rate (pubblicato in tedesco in BBl 1960 I

p. 568), dal quale si evince che l’esistenza di un contratto di vendita rateale

può essere ammessa in tutti i casi in cui le parti si siano accordate di

lasciare un oggetto mobile all’acquirente per un uso indisturbato e duraturo

fino alla sua completa svalutazione e la relativa controprestazione debba

essere fornita con pagamenti parziali (cfr. pure DTF 118 II 150 consid. 5a, 122

III 160 consid. 1a; TF 10 giugno 2002 4C.54/2002 consid. 3.2, 18 dicembre 2008

4A_404/2008 consid. 4.1.4; SJZ 1993 n. 12 p. 121; II CCA 26 gennaio 1996 inc.

n. 12.95.252), la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno però

ritenuto di poter sottoporre al diritto relativo alle vendite a rate i

contratti di locazione e di leasing che prevedono un ammortamento completo o

comunque esteso dell’oggetto del contratto (DTF 113 II 168 consid. 3b con rif.; SJ 2007 p. 257; BlSchK 1991 p. 225 segg.; SJZ 1990 n.

40.

p. 199, 1973 n. 157 p. 359, 1971 n. 127 p. 279; Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 40 e 27 ad art. 226m vCO; Stofer,

Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Anzahlungs- und

Vorauszahlungsvertrag, 2ª ed.,

p. 158; Hug, Zur Problematik des Miet-Kaufvertrages, in Mélanges en l’honneur

de Wilhelm Schönenberger, p. 283 seg.). È proprio quello che è capitato

nel caso di specie, ritenuto che gli importi che i convenuti avrebbero dovuto

fornire all’attrice durante i 58 mesi di validità dell’accordo (doc. C), pari a

fr. 70'545.40 IVA inclusa, sono solo di poco inferiori al prezzo

dell’autoveicolo dato in leasing, pari a fr. 73'316.80 IVA inclusa (fr.

68'138.30 IVA esclusa). Un ulteriore rilevante indizio circa l’esistenza di un

accordo avente uno scopo economico identico a quello

conseguibile con la vendita a rate è costituito dall’esistenza di una clausola,

riscontrata anche nel contratto di cui al doc. D (clausole 3.2 e 6.2), in forza

della quale in caso di disdetta anticipata era previsto un aumento retroattivo

delle rate versate (Stauder,

op. cit., 2ª ed., n. 40 e 31 ad art. 226m vCO). Contrariamente

all’assunto dell’attrice, non è invece vero che l’applicazione delle

disposizioni sulla vendita a rate poteva essere ammessa solo se il contratto

non poteva essere rescisso prima che una parte importante del prezzo (ad

esempio 1/3 o 1/5) fosse stata pagata, quell’ipotesi costituendo solo uno dei vari

casi in cui quelle disposizioni potevano essere applicate (cfr. Stauder, op. cit.,

2ª ed., n. 40 e 27 segg. ad art. 226m vCO; Tercier,

Les contrats spéciaux, 2ª ed., n. 936).

7.

Ammessa con ciò

l’applicazione nella fattispecie degli art. 226a segg. CO, si tratta ora di stabilire

se il contratto di leasing concluso dalle parti debba essere considerato nullo

per il fatto che nello stesso non era presente la clausola

relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni (art. 226a cpv. 3 vCO),

rispettivamente quella concernente l’espresso consenso della coniuge (art. 226b

vCO), sempre poi che essa risultasse aver effettivamente sottoscritto il

contratto. È così.

7.1

L’attrice

ritiene che l’assenza nel contratto della clausola relativa al diritto di

rinuncia entro 5 giorni sarebbe del tutto irrilevante, la disposizione di legge

stabilendo unicamente che il contratto non entrava in vigore per i primi 5

giorni, dopo di che, se il diritto di rescissione non era stato utilizzato, non

vi erano ulteriori conseguenze. L’attrice si riferisce in realtà all’art. 226c

vCO, che disciplina il caso in cui il compratore non fa capo alla facoltà di

rinunciare contenuta nel contratto. L’assenza nel contratto della clausola di

rinuncia, qui rilevante, è invece regolata all’art. 226a cpv. 3 vCO, e, come

giustamente rilevato nella sentenza impugnata, comporta la nullità del

contratto.

7.2

Alla

luce di quanto precede, non sarebbe nemmeno necessario esaminare se il

contratto di leasing concluso dalle parti debba essere pure considerato nullo

per il fatto che lo stesso non menzionava la clausola

concernente il consenso della coniuge (art. 226b vCO), sempre poi che essa

risultasse aver sottoscritto personalmente il contratto. Ad ogni buon conto, il

giudizio con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carente legittimazione

passiva di AP 2 e quella relativa all’assenza del suo consenso alla stipula del

contratto non sembra privo di fondamento. Poiché AP 2 risulta essere

intestataria, insieme al marito, del contratto (doc. C), è innanzitutto chiaro

che l’eccezione circa l’assenza del consenso di uno dei coniugi non può a

priori entrare in linea di conto. Ritenuto che il contratto di vendita a

pagamento rateale richiede per la sua validità la forma scritta (art. 226a cpv.

2.

vCO) e che il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve

essere firmato da tutti i contraenti (art. 13 cpv. 1 CO) e la loro firma

dev'essere manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO), si tratta dunque di esaminare se

essa abbia validamente sottoscritto il documento contrattuale, ritenuto che la

firma di tutte le parti non deve necessariamente apparire su di un documento

unico, ma l'accordo scritto può pure risultare da un insieme di atti o da uno

scambio di corrispondenza o di esemplari del contratto firmati singolarmente (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 22 segg. ad art. 13 CO; II CCA 30 agosto 2001

inc. n. 12.2001.30). È quanto pare essere avvenuto nel caso concreto. Pur

essendo vero che il contratto di leasing n. __________ è stato sottoscritto,

per i prenditori di leasing, dal solo AP 1 (doc. C), è però altrettanto vero

che egli e la moglie AP 2, quel medesimo giorno, hanno poi sottoscritto, in

qualità di prenditori di leasing, il formulario delle condizioni generali applicabili

al contratto di leasing recante il medesimo numero n. __________ (doc. D). L’assunto

dei convenuti, ribadito in questa sede, secondo cui la sottoscrizione del doc.

D da parte di AP 2 sarebbe in realtà avvenuta qualche giorno dopo, è

irricevibile essendo stato addotto per la prima volta solo in sede

conclusionale (art. 78 CPC). In tali circostanze, ritenuto oltretutto che nelle

condizioni generali i prenditori di leasing dichiaravano altresì che le stesse

erano parte integrante del contratto, sembra proprio che AP 2, firmando quel

documento, abbia espresso il suo consenso ad essere pure prenditrice di leasing

del contratto di cui al doc. C. La questione - come detto non decisiva per

l’esito della lite - può tuttavia rimanere indecisa.

8.

Resta

ora da esaminare se nelle particolari circostanze ai convenuti possa essere

rimproverato un abuso di diritto per essersi prevalsi della nullità del

contratto. Il quesito dev’essere risolto negativamente. La giurisprudenza ha in

effetti già avuto modo di stabilire che il comportamento contraddittorio di una

parte che dapprima da il suo consenso a un accordo contrario a norme di diritto

imperativo e in seguito si prevale della sua nullità non è di per sé idoneo a

fondare un abuso di diritto, a meno che non siano date ulteriori circostanze particolari

(DTF 126 III 337 consid. 7, 110 II 168 consid. 3c

con rif.; TF 15 novembre 2000 4C.233/2000 consid. 5a), ciò che ad esempio si

verifica nel caso in cui la parte stessa abbia a suo tempo proposto quell’accordo

nel proprio interesse e in piena consapevolezza della sua inammissibilità così

da aver in definitiva acquisito il suo diritto in modo disonesto (DTF 81 II 627

consid. 3, 114 II 79 consid. 3a; TF 15 novembre 2000

4C.233/2000 consid. 5a). Nel caso di specie queste particolari

circostanze non ricorrono. Come accertato dal Pretore e neppure contestato in

questa sede, al momento della sottoscrizione degli accordi i convenuti non

erano minimamente a conoscenza della nullità del contratto, tant’è che lo hanno regolarmente adempiuto per ben 49 mesi. A conferma del fatto

che essi erano all’oscuro della nullità degli accordi anche in epoca

successiva, va pure rammentata la circostanza, evocata anche nella sentenza

impugnata, che costoro non avevano mai sollevato alcuna contestazione fino al

momento della disdetta e nemmeno in seguito al ricevimento del conteggio finale

e che avevano persino offerto un pagamento rateale delle pendenze. Il fatto che

se ne siano poi prevalsi per la prima volta in causa, verosimilmente dopo aver

sottoposto la fattispecie al loro legale, non può dunque essere in alcun modo

sanzionato (medesima soluzione in: II CCA 2 febbraio 1994 inc. n. 235/93; SJ 1983

p. 75 segg., 1976 p. 140).

9.

Accertato

con ciò che il contratto di leasing tra le parti è nullo, è evidente che

l’attrice non può pretendere il pagamento delle pretese oggetto della

petizione, e in particolare del supplemento per i chilometri effettuati in più,

che traggono il loro fondamento proprio dal contratto. In base alla dottrina e

alla giurisprudenza (DTF 110 II 244 consid. 2d; 113 II 168 consid. 5; Stauder,

op. cit., 2ª ed., n. 93 ad art.

226a vCO; Tercier, op. cit., n. 942; Bischof, Le leasing de biens mobiliers, n.

279), l’annullamento del contratto comporterebbe invero il diritto del datore

di leasing a percepire, invece delle rate incassate che sarebbe tenuto a

restituire alla controparte, un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità

per il deprezzamento straordinario della stessa, da calcolarsi applicando per

analogia l’art. 226i vCO. Sennonché, l’attrice né in prima sede né in appello

ha mai inteso avvalersi di questo suo diritto, nemmeno a titolo subordinato (II

CCA 26 gennaio 1996 inc. n. 12.95.252), sul quale non è così possibile

pronunciarsi. Si aggiunga che essa non ha in ogni caso indicato e dimostrato

quale fosse il valore dell’automobile al momento della sua riconsegna, né in

che misura il prezzo fosse dunque stato ammortizzato, non potendosi per altro far

capo ai tassi d’ammortamento concordati nelle condizioni generali, a loro volta

nulli. In definitiva l’attrice non ha dunque preteso e provato se ed

eventualmente in che modo le indennità calcolate in base a quelle disposizioni

fossero eventualmente superiori alle 49 rate nel frattempo già corrisposte dai

convenuti (fr. 59'598.70 IVA inclusa, pari ad oltre l’81.2% del prezzo totale).

10.

Ne

discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 29 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così riformata:

1.

La petizione è respinta.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese, da anticipare come di rito, restano

a carico dell’attrice, la quale rifonderà ai convenuti complessivi fr. 2'200.- per

ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

600.

-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellata, la quale

rifonderà alla controparte complessivi fr. 1’100.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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