Lexipedia

Decisione

12.2009.37

Patrocinatore d'ufficio

2 marzo 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

236 consid. 2c; Hohl, op. cit., n. 858 pag. 165).

6. In

concreto si rileva che la fattispecie litigiosa era relativamente semplice,

trattandosi di disdetta straordinaria per il mancato pagamento di canoni di

locazione e spese accessorie. Il debito era stato riconosciuto da AP 2 (doc.

D), il quale non ne ha mai contestato l'esistenza neppure in sede di

discussione, dove ha dato atto di aver già versato parte degli arretrati (cfr.

"memoriale" annesso al verbale, firmato anche da AP 1), proponendo

"di pagare un importo di fr. 500.- al mese, in aggiunta alla pigione

mensile corrente per un periodo di tre anni a saldo di tutti gli

arretrati" (verbale 11 dicembre 2008 pag. 1). Il fatto che la parte

convenuta si è dimostrata in fin dei conti coerente, riconoscendo la validità

degli impegni a suo tempo liberamente assunti e non si è invece comportata da

cialtrone, non sollevando a distanza di anni eccezioni di dubbia consistenza e

in contrasto con i principi della correttezza e della buona fede, tentando invece

un accordo che le permettesse di continuare con la locazione non è certo motivo

per ritenere che non fosse in grado di tutelarsi adeguatamente.

7. Va

comunque rilevato, per quanto concerne la prescrizione di parte delle pretese,

che per l'art. 135 CO la prescrizione è interrotta mediante riconoscimento di

debito da parte del debitore. Con l'accordo di cui al doc. D AP 2 ha

riconosciuto un debito di fr. 15'000.- impegnandosi a estinguerlo con pagamenti

mensili di fr. 500.-. Tale atto essendo stato sottoscritto il 20 aprile 2005,

al momento in cui la locatrice ha inviato la diffida i cinque anni ancora non

erano trascorsi. Di transenna si rileva che, in applicazione dell'art. 136 CO,

il riconoscimento del debito da parte di AP 2 comporta l'interruzione della

prescrizione anche nei confronti della moglie, debitrice solidale.

Altrettanto

dicasi per la mancata contestazione in merito all'ammontare delle spese

accessorie: dall'esame del doc. C non si può dedurre una manifesta sproporzione

tra acconti versati per le spese accessorie e conguagli, ma piuttosto tra

acconti dovuti e acconti versati. Inoltre, sempre con l'accordo del 20 aprile

2005 AP 2 le ha riconosciute, impegnandosi a pagarle. Il fatto che all'udienza

non siano state sollevate eccezioni in merito non può quindi essere considerato

quale indizio di incapacità a difendersi.

8. Per

quel che ne è poi dell'argomento, dal quale peraltro gli appellanti non

traggono alcuna conclusione, che sarebbero stati privati della possibilità di

difendersi convenientemente nell'ambito della contestazione della disdetta per

il fatto che il modulo sarebbe stato incompleto, essendo state inviate solo le

prime pagine, basterà osservare che dalla fotocopia della disdetta inviata

dagli appellanti all'ufficio di conciliazione risulta già ad un esame sommario

che lo stesso era composto di almeno due fogli, e neppure esistono

contestazioni in proposito avanti l'ufficio di conciliazione malgrado sulla

prima pagina del modulo sia chiaramente indicato che lo stesso è composto di 4

pagine.

9. Visto

quanto precede, non essendo dati i presupposti per applicare l'art. 39 CPC,

l'appello, manifestamente infondato può essere evaso con la procedura

semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla

controparte. Le spese seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1

CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla

quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Nella

fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 10'122.- (canone di locazione fino

al 31 marzo 2009, data in cui sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria

del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 marzo 2006

4C.418/2005).

Per i quali motivi,

vista la LTG,

pronuncia:

1. L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 e AP 2 respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

250.

-

restano a

carico degli appellanti.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster