12.2009.38
Contratto di osteria o ristorazione - attrezzatura difettosa - uso improprio - risarcimento del danno
8 ottobre 2010Italiano17 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.38
Data decisione, Autorità:
08.10.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di osteria o ristorazione - attrezzatura difettosa - uso improprio - risarcimento del danno
CONTRATTO ALBERGHIERO
DIFETTI DURANTE LA LOCAZIONE
art. 259a CO
Incarto n.
12.2009.38
Lugano
8 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2002.45
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 11
luglio 2002 da
F__________ H__________, , e per esso, ora defunto, la sua AP 1 composta
da:
M__________,
AP 2,
F__________ H__________ H__________,
AP 2
tutti rappr. da RA
2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr.
1'372'461.65 oltre interessi (di cui fr. 90'000.- a favore di AP 2), somma
aumentata in sede conclusionale a fr. 3'161'232.35;
domanda
avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 19 gennaio 2009 ha integralmente respinto;
appellanti
gli attori con atto di appello 6 febbraio 2009, con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 12 marzo 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. La
sera del 23 agosto 1998, mentre stava cenando con la moglie AP 2 nella terrazza
esterna del Ristorante __________ di __________, gestito dall’esercente AO 1,
l’allora settentaquattrenne AP 1 (pesante circa 85 kg) è caduto all’indietro da una poltroncina in resina monoblocco modello __________ (cfr. doc. E
p. 1 e doc. F annesso n. 1; prodotta dalla ditta __________), battendo violentemente
la schiena e la nuca. Trasportato immediatamente all’ospedale, gli è stata diagnosticata
una frattura (con lussazione) della colonna vertebrale (all’altezza di C6/C7),
che ha in seguito portato a una tetraplegia sensomotoria accentuata a sinistra
(con in particolare una paralisi spastica della parte sinistra del corpo, cfr.
doc. A), che lo ha reso in larga misura dipendente dall’aiuto di terzi.
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, - al quale, deceduto il
14 gennaio 2008, è poi subentrata la AP 1 composta da M__________, AP 2 e F__________
H__________ H__________ - e la moglie AP 2 hanno chiesto la condanna di AO 1 al
pagamento di fr. 1'372'461.65 oltre interessi (di cui fr. 90'000.- a favore della
moglie), somma aumentata in sede conclusionale a fr. 3'161'232.35 (recte:
fr. 3'171'232.35). Essi, ritenendo che il cedimento della poltroncina che a
loro dire aveva portato all’infortunio fosse dovuto a una cattiva o
insufficiente manutenzione da parte dell’esercente, hanno in sostanza preteso
la rifusione del costo delle prestazioni assistenziali specialistiche prestate
dalla moglie durante 6 ore al giorno fino a fine 2007 (fr. 837'208.13), del
costo delle altre 6 ore al giorno non specialistiche da lei pure messe a
disposizione in quel periodo (fr. 606'441.23), dei costi futuri per tali
prestazioni (fr. 1'312'610.54), delle spese mediche e ospedaliere sopportate
(fr. 90'605.75), dei costi per le nuove installazioni resesi necessarie (fr.
34'366.70), nonché di un’indennità per torto morale per il marito (fr.
200'000.-) e per la moglie (fr. 90'000.-).
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha rilevato in generale che la
responsabilità dell’esercente per la messa a disposizione al cliente di un’attrezzatura
difettosa era retta per analogia dalle disposizioni relative al contratto di
locazione. A suo giudizio, nel caso di specie non era tuttavia possibile
concludere per una responsabilità del convenuto nell’infortunio e ciò già per
l’assenza del necessario nesso di causalità adeguata tra la violazione
contrattuale da lui commessa e il pregiudizio patito dall’infortunato: le
conclusioni della perizia sulla dinamica del sinistro avevano in effetti
insinuato il dubbio che la frattura alla colonna vertebrale potesse essersi
verificata dopo la caduta dalla poltroncina e meglio durante il trasporto in
ambulanza o all’ospedale; ma soprattutto l’istruttoria aveva permesso di
accertare che l’infortunato aveva utilizzato la poltroncina in modo non
corretto, dondolandosi sulle gambe posteriori della stessa, e che l’infortunio era
avvenuto proprio in quel frangente, l’ipotesi che la poltroncina fosse già stata
danneggiata in precedenza da altri non essendo invece stata dimostrata. Abbondanzialmente,
se anche si volesse ammettere una responsabilità del convenuto, questi si
sarebbe validamente discolpato: l’istruttoria aveva in effetti provato che la
poltroncina era in perfetto stato e che il convenuto aveva sempre provveduto
alla sua corretta manutenzione, tanto più che l’eventuale difettosità preesistente
nemmeno era visibile o riconoscibile a prima vista. Di qui l’integrale reiezione
della petizione, con accollo agli attori in solido della tassa di giustizia di
fr. 23'500.- e delle spese di fr. 13'145.- nonché dell’indennità ripetibile di
fr. 115'000.-.
4. Con
l’appello che qui ci occupa gli attori, dopo aver instato per l’estromissione
dagli atti dell’allegato conclusivo del convenuto, chiedono di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione. Essi, in estrema sintesi,
ritengono che l’istruttoria avrebbe dimostrato che la rigidità della
poltroncina era già stata compromessa in precedenza da altri e che questo
difetto, che aveva provocato la deformazione della gamba posteriore destra, sarebbe
stato visibile, a condizione beninteso che il convenuto avesse provveduto ad
effettuare la necessaria manutenzione, ciò che nemmeno aveva preteso né provato
di aver fatto. Per il resto, non era affatto vero che la circostanza che l’infortunato
si fosse eventualmente dondolato sulla poltroncina, al più rilevante
nell’ottica di una sua concolpa, sarebbe tale da interrompere il nesso di
causalità adeguata tra la violazione contrattuale commessa dal convenuto e il
pregiudizio. Quanto infine al referto peritale sulla dinamica del sinistro,
dallo stesso non si poteva ritenere che la frattura alla colonna vertebrale potesse
essersi verificata solo dopo la caduta dalla poltroncina.
5. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con
il gravame gli appellanti chiedono preliminarmente di estromettere dagli atti
l’allegato conclusivo del convenuto, che essi ritengono essere stato prodotto solo
all’udienza e con ciò tardivamente, in violazione del disposto di cui all’art.
280 cpv. 3 CPC. La censura dev’essere disattesa. Questa Camera ha in effetti già
avuto modo di precisare che l’atto procedurale in questione, sia o non sia
rispettoso delle norme del CPC, non arreca e non può in realtà arrecare alcun
pregiudizio alla controparte, specie se nello stesso, come nella fattispecie
che ci occupa, la parte non ha provveduto ad estendere le proprie domande: in
esso infatti la parte non può addurre fatti nuovi o nuove prove ed eccezioni
(art. 78 CPC), ma solo riassumere dal suo punto di vista le risultanze
dell’istruttoria; in altri termini, tale allegato costituisce unicamente una
possibilità di esprimersi per la parte, in ossequio al suo diritto di essere
sentita, per cui, privandola di tale opportunità, la controparte non le sottrae
un’arma processuale di particolare rilevanza, né migliora in alcun modo la
propria posizione sostanziale o processuale. In definitiva essa non ha e non
può dunque avere un reale interesse a ricorrere contro la decisione di
ammettere o meno un tale allegato, per cui, in assenza di un interesse degno di
protezione, cioè del cosiddetto “gravamen”, l’appello, su tale questione,
deve essere dichiarato irricevibile (II CCA 26 settembre 1996 inc. n.
12.96.120, 10 febbraio 1999 inc. n. 12.98.187; cfr. pure II CCA 15 aprile 2010
inc. n. 12.2008.250).
7. Nel
merito, è ormai pacifico che tra le parti sia venuto in essere un contratto di
osteria o di ristorazione (“Bewirtungsvertrag” o “Verpflegungsvertrag”, cfr. Schluep/Amstutz, Basler Kommentar, 3ª
ed., n. 343 e 345 alle note preliminari precedenti l’art. 184 CO; Higi, Zürcher Kommentar, n. 199 alle
note preliminari degli art. 253-274g CO), contratto innominato in virtù del
quale l’oste o ristoratore, dietro pagamento, è tenuto a preparare al cliente cibi
e bevande idonee, a servirlo, a mettergli a disposizione un posto per la consumazione
nonché a garantire la sua sicurezza (Huguenin/Rusch,
Der Bewirtungsvertrag, in: Jusletter
10 ottobre 2005 n. 1 e 6; Schluep/Amstutz,
op. cit., n. 350 alle note preliminari precedenti l’art. 184 CO; DTF 71 II 107
consid. 4, 108 II 449 consid. 3a). È pure pacifico che se il cliente subisce un
danno a causa di un’attrezzatura difettosa messa a sua disposizione, trovino
applicazione per analogia le disposizioni inerenti il contratto di locazione (Huguenin/Rusch, op. cit., n. 6 e 38) ed
in particolare gli art. 259a cpv. 1 lett. c e 259e CO, in base ai quali il
locatore è tenuto a risarcire i danni causati al conduttore da un difetto della
cosa non imputabile a quest’ultimo, ove non provi che nessuna colpa gli
incombe.
8. Nel
caso di specie, nonostante il perito non sia stato in grado di spiegare per
quali motivi i primi sintomi della paralisi si siano verificati solo dopo due
giorni dall’incidente (il che lo ha indotto a non escludere che nel frattempo
potesse essersi verificato un ulteriore evento meccanico invalidante, cfr. perizia
sulla dinamica del sinistro p. 9 seg., 13 e 15 e complemento peritale p. 6), è
senz’altro ragionevole ritenere, in assenza di ulteriori prove sulla questione,
che le conseguenze alla salute dell’infortunato siano riconducibili all’infortunio
verificatosi nell’esercizio pubblico (cfr. perizia sulla dinamica del sinistro p.
9 seg. e 13 segg.) causato del cedimento della gamba posteriore destra della
poltroncina, per cui la responsabilità del convenuto dev’essere esaminata
applicando per analogia gli art. 259a cpv. 1 lett. c e 259e CO.
9. A
questo proposito occorre subito far rilevare che a questo stadio della lite non
è più contestato che l’incidente sia avvenuto proprio quando l’infortunato
stava dondolando sulle due gambe posteriori della poltroncina: in questa sede
gli attori non hanno in effetti spiegato per quali motivi la conclusione in tal
senso del Pretore, per altro debitamente provata dall’istruttoria (cfr. la
testimonianza di __________ p. 2 e le ammissioni dello stesso infortunato di
fronte ai vari medici curanti __________ e __________ [cfr. rapporto 25 agosto
1998 contenuto negli atti accessori della perizia giudiziaria], __________
[doc. VII° rich.], __________ [doc. VIII° rich.] e __________ [doc. VI°
rich.],) e da loro ora semplicemente definita una “eventualità” (appello p. 4),
sarebbe stata errata e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Sempre a questo proposito è pure opportuno
osservare che gli attori non hanno preteso che il modello di poltroncina
utilizzato nell’esercizio pubblico non fosse conforme alle vigenti norme di
sicurezza (cfr. anzi petizione p. 2 e conclusioni p. 8) o comunque non fosse
idoneo all’uso esterno fattone dal convenuto, rispettivamente che lo stesso
potesse essere eventualmente considerato difettoso per il fatto che la gamba si
fosse piegata a seguito del “dondolio”.
10. Gli
attori ribadiscono invece che l’incidente sarebbe stato causato dal
preesistente danneggiamento della poltroncina da parte di altri avventori. In
realtà le prove da essi addotte in questa sede (appello p. 3-4) non dimostrano
che i fatti si siano svolti in tal modo: è vero che nella perizia
extragiudiziaria allestita dalla ditta produttrice si sosteneva che il
danneggiamento della gamba posteriore destra (e meglio la sua piegatura,
riconoscibile da una piccola traccia obliqua di decolorazione nella sua parte
posteriore, cfr. doc. E p. 4; teste __________ ad 3 e __________ p. 3) potrebbe
essere avvenuto prima dell’incidente (doc. E p. 5), ma a ben vedere ciò ancora
non prova che lo stesso si fosse effettivamente verificato; il teste __________,
redattore di quella perizia, ha sì confermato quanto da lui affermato in quello
scritto (ad 4), ribadendo in particolare che era di principio escluso che
l’incidente potesse essere avvenuto quando l’infortunato era regolarmente
seduto sulle quattro gambe della poltroncina a meno che il piede fosse già
stato danneggiato da altri in precedenza, ma, a parte il fatto che ciò non
prova ancora il preesistente danneggiamento, si osserva che egli ha in seguito
aggiunto che l’ipotesi più plausibile era però quella secondo cui l’infortunato
si fosse appoggiato su due sole gambe (ad 5); stando così le cose, poco importa
se l’ipotesi di un precedente danneggiamento della poltroncina sia poi stata
ripresa e ritenuta plausibile dalla perizia giudiziaria sulla dinamica del
sinistro (p. 5 e 14; cfr. pure complemento peritale p. 7 segg., ove si conferma
che tale ipotesi è valida tanto quanto quella di una caduta a seguito del “dondolio”),
che per altro non si è preoccupata di effettuare le necessarie verifiche
tecniche (p. 14). E nemmeno è vero l’assunto degli attori (appello p. 5)
secondo cui la tesi di un precedente danneggiamento da parte di terzi sarebbe
provata dal fatto che era “praticamente impossibile che una sedia che può
sostenere un tale test [ndR. quello di sopportare un manichino di 90 kg sui soli piedi posteriori che dondolava per 20'000 volte] abbia ceduto … se prima non era già
danneggiata”: il test a cui essi fanno accenno non si riferisce in realtà a un
manichino che dondolava sui due piedi posteriori della poltroncina ma a un manichino
ben appoggiato sulle quattro gambe e che faceva una pressione di 20 kg sullo schienale (cfr. doc. E p. 2 e doc. F annesso n. 15), per cui il fatto che la prova sia
stata superata dalla poltroncina in esame non dimostra ancora che la stessa non
avrebbe ceduto a seguito di un “dondolio” se non fosse stata in precedenza
danneggiata; l’unico test sulle due gambe posteriori (rialzate di 11.5 cm) operato sulla poltroncina in parola era invece quello che consisteva nel sopportare un peso
di 182 kg durante un solo minuto (doc. E p. 5 e doc. F annesso n. 19), ma non
vi è chi non veda come il superamento di quella prova non possa confermare la
tesi degli attori, specie se, come nel caso concreto, l’esercizio era stato
ripetuto nel tempo con oscillazioni variabili (“dondolio”). Alla luce di quanto
precede, non è dunque possibile concludere con gli attori che la poltroncina in
esame fosse stata precedentemente danneggiata da terzi, il che - aggiungiamo
noi - avrebbe tra l’altro dovuto far sì che la gamba, dopo la caduta
dell’infortunato, presentasse ora non una, bensì due piegature (eventualmente
sovrapposte). Oltretutto, in questa sede gli attori neppure hanno spiegato come
mai l’opposta conclusione del Pretore sarebbe stata errata e con ciò da
riformare (Cocchi/Trezzini, op.
cit., ibidem), tanto più che la motivazione da lui addotta era convincente: è
in effetti incontestabile che incombeva agli attori l’onere di provare che il
difetto era preesistente e che essi avrebbero dunque potuto e dovuto chiedere
l’assunzione di una perizia sulla poltroncina (sicuramente esperibile) per cercare
di acclarare la questione, prova da loro per altro inizialmente postulata ma cui
avevano in seguito rinunciato; ed è pure a ragione che il giudice di prime cure
aveva evidenziato che la tesi del difetto preesistente mal si conciliava con il
fatto che la poltroncina, la quale a seguito della piegatura non poteva più
sostenere alcun carico (teste __________ ad 3), non avesse ceduto
immediatamente già al momento in cui l’infortunato si era seduto, ma solo dopo
un certo lasso di tempo, durante la cena. Si aggiunga poi che l’istruttoria ha
provato l’esistenza di una sola piegatura alla gamba della poltroncina (doc. E
p. 4; teste __________ ad 3 e __________ p. 3), senza che siano state evidenziate
tracce di una seconda piegatura. Dovendosi in definitiva concludere che il
piegamento della gamba della poltroncina non era preesistente e si è al
contrario verificato a seguito del “dondolio” ad opera dell’infortunato
(eventualità ritenuta plausibile sia dalla perizia extragiudiziaria doc. E, sia
dal teste __________, sia dalla perizia sulla dinamica del sinistro e dal suo
complemento), comportamento che a ben vedere costituisce un utilizzo improprio
della sedia di un esercizio pubblico destinato alla ristorazione, è escluso che
il convenuto possa essere ritenuto responsabile del pregiudizio da questi
subito: già si è detto infatti che il conduttore perde tutti i diritti
conferitigli dall’art. 259a CO qualora il difetto riscontrato sia ascrivibile
alla parte medesima, in particolare per il fatto di aver usato l’oggetto locato
in modo inidoneo o comunque in maniera non conforme al contratto (Higi, op. cit., n. 8 ad art. 259a CO,
n. 36 ad art. 258 CO e n. 28 seg. ad art. 257f CO; SVIT, Schweizerisches Mietrecht, 3ª ed., n. 46 alle note
preliminari agli art. 258-259i CO e n. 4 ad art. 259a CO; Züst, Die Mängelrechte des Mieters von
Wohn- und Geschäftsräumen, n. 70; II CCA 23 aprile 1996 inc. n. 12.96.12).
11. A
titolo abbondanziale, qualora si volesse anche ammettere l’esistenza di un
difetto preesistente della poltroncina, si osserva che a ragione il Pretore ha ritenuto
che il convenuto sarebbe nondimeno riuscito a discolparsi, dimostrando che
nessuna manchevolezza poteva essergli imputata per l’insorgenza del difetto e/o
per il ritardo nella sua riparazione (Higi,
op. cit., n. 17 ad art. 259e CO; II CCA 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.134).
Contrariamente all’assunto degli attori, non è innanzitutto vero che il giudice
di prime cure si sarebbe a questo proposito fondato solo sulle affermazioni di
una cameriera, la quale aveva dichiarato che le poltroncine venivano messe al
riparo dalle intemperie e che al mattino venivano pulite. Egli ha in effetti aggiunto
che dall’istruttoria era pure risultato che la poltroncina in questione era in
perfetto stato di manutenzione (doc. E p. 1 e teste __________ ad 3), ciò che
gli attori non hanno del resto censurato, e che il problema alla gamba destra
posteriore nemmeno era visibile a prima vista (cfr. doc. E p. 4). A fronte della
chiara ammissione degli attori che quel problema non era visibile da un profano
(conclusioni di parte attrice p. 7), la sua conclusione secondo cui lo stesso non
era riconoscibile per il convenuto come un difetto, non appare censurabile (cfr.
SVIT, op. cit., n. 18 ad art. 259e CO; Züst,
op. cit., n. 382). Si aggiunga che la poltroncina era relativamente nuova,
essendo stata fabbricata nel febbraio / marzo 1992 (teste __________ ad 3) ed
acquistata dal convenuto dal distributore __________ nel marzo 1994 (doc. I°
rich.), per cui di regola, prima dell’usuale durata di vita di una tale
infrastruttura, in concreto chiaramente non trascorsa, nemmeno si potrebbe
ritenere che il locatore abbia trascurato i suoi obblighi di manutenzione (cfr.
SVIT, op. cit., n. 38 alle note preliminari agli art. 258-259i CO). In tali
circostanze, contrariamente a quanto addotto dagli attori, non si può
pretendere che il convenuto avesse a prendere misure precauzionali più incisive
ed in particolare a riparare tutte le sere le poltroncine, raggruppandole,
coprendole con un telone e assicurandole mediante una catena con lucchetto. Non
è infine stato provato che il precedente danneggiamento alla poltroncina, in
quanto “eccezionale”, non avrebbe potuto verificarsi senza che il convenuto o i
suoi dipendenti potessero accorgersene.
12. Ne
discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese
e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 3'171'232.35, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 6 febbraio 2009 della AP 1 e di AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 11’750.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
11’850.-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di
rifondere alla parte appellata, sempre in solido, fr. 25’000.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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