12.2009.4
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7 aprile 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
12.2009.4
Data decisione, Autorità:
07.04.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, infortunio, nozione di incapacità al lavoro, obbligo di ridurre il danno cambiando professione, esigibilità di altra professione, valenza di certificato del medico curante in presenza di certificato di medico fiduciario - art. 6 LPGA
ASSICURAZIONE INFORTUNI
PERIZIA / PERIZIE
art. 257 CPC-TI
art. 6 LPGA
Incarto n.
12.2009.4
Lugano
7 aprile
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.52
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 11
luglio 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 14'500.- ed interessi al 5% dal
1° luglio 2007;
domanda
avversata dalla convenuta che il Pretore, con sentenza 28 novembre 2008, ha
respinto;
appellante
l’attore, che con gravame 22 dicembre 2008, chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso che la petizione venga accolta, con protesta di spese e
ripetibili per entrambe le sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 5 febbraio 2009, postula la reiezione dell’appello
con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
1. AP
1, da ultimo attivo come giardiniere indipendente, ha stipulato un contratto
d’assicurazione infortuni a complemento della LAINF con __________ Assicurazioni
(di seguito __________) il 12 aprile 2002. Il salario assicurato era di fr.
40'000.- e la prestazione assicurata prevedeva il versamento di un’indennità
giornaliera pari al 50% del salario annuo assicurato a decorrere dal 15° giorno
successivo l’infortunio e per 730 giorni (doc. B). L’assicurato in data 23
luglio 2005, cadendo da una pergola mentre stava tagliando dei rami da
un'altezza di 3/4 ml, si è procurato una contusione all'emisfero sinistro, una
frattura non dislocata del pavimento orbitale, delle contusioni all'anca e al
ginocchio sinistro, al gomito destro, nonché la rottura trans murale pre-inserzionale
del sopraspinato, come pure una rottura con lussazione del labbro glenoidale
inferiore, e una lesione alle parti molli gleno-omerali anteriori (doc. 1
perizia dott. med. C__________, pag. 3 e C). In conseguenza di questo
infortunio, AO 1 ha corrisposto al suo assicurato un’indennità giornaliera
derivante da un’incapacità lavorativa del 100% di fr. 98,63 al giorno a
decorrere dal 15° giorno successivo l’infortunio (doc. D) sino al 31 dicembre
2006, data a partire dalla quale l’assicurazione ha ritenuto abile al lavoro l’assicurato
in attività confacenti al suo stato di salute. AP 1 ha contestato le conclusioni dell’assicurazione e ha preteso che essa continuasse a erogare la rendita
fino al 31 luglio 2007 (doc. I). Dopo alcuni accertamenti complementari, AO 1 ha confermato la sua decisione.
2. Con
petizione 11 luglio 2007 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendo la
condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 14'500.--, ovvero per un importo
pari alle rendite che avrebbe potuto fruire dall’assicurazione sino al 31
luglio 2007. La domanda è stata avversata dalla convenuta.
3. Con sentenza 28 novembre 2008 il Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città ha respinto la petizione, rilevando che le conclusioni del medico
fiduciario dell’assicurazione, per le quali l’attore era da ritenersi
totalmente abile al lavoro a decorrere dalla fine del mese di ottobre 2006,
erano chiare, motivate, approfondite, senza contraddizioni e rispondevano a
tutti i criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia. Certo le tesi
avanzate dall’attore e sorrette da una perizia di parte potevano sembrare
altrettanto corrette e attendibili dal profilo scientifico ma, in queste
evenienze, alla luce del rapporto di fiducia che si instaura col cliente,
occorreva dar maggior credito al medico fiduciario della convenuta. Per
confutare le conclusioni della convenuta, l’attore avrebbe dovuto chiedere una
perizia giudiziaria atta a determinare il suo grado di incapacità lavorativa. I
testi sentiti, non hanno permesso di scalfire le valutazioni del perito
dell’assicurazione e, l’assicurato, tre mesi prima dell’interruzione della
rendita, è stato invitato a trovare un posto di lavoro confacente il suo stato
di salute e senza una riqualifica professionale come portinaio o in attività
che non richiedevano l’ingaggio dell’arto superiore destro nell’ambito di
attività di controllo nell’industria, nella video-sorveglianza o nella gestione
della posta interna. Qualora la ricerca del nuovo posto di lavoro non avesse
dato i risultati sperati, dopo che egli aveva riacquistato la capacità
lavorativa, l’assicuratore non aveva alcun motivo di continuare ad erogare le
rendite.
4. Contro
il premesso giudizio si è aggravato in appello l’attore, rilevando che la
sentenza tiene conto delle sole conclusioni del dott. C__________ e non anche
delle altre risultanze istruttorie. Il Pretore non avrebbe considerato che
l’attore non è più in grado di compiere quei piccoli lavori da giardiniere come
rastrellare, tagliare l’erba, ecc. Le professioni alternative indicate dal
Pretore, che l’attore potrebbe svolgere, andavano dimostrate concretamente e
non solo considerate a titolo teorico. Il consulente tecnico dell’assicurazione
non è poi stato così categorico, giacché egli ha precisato, utilizzando il
condizionale, che dal settembre 2006 l’assicurato aveva un’incapacità di
guadagno del 50%, mentre indicativamente dal 23 ottobre 2006 in misura completa. Assume che le conclusioni del dott. M__________ sono più convincenti di
quelle del dott. C__________, il quale precisava che nel novembre 2006 il
paziente si trovava ancora in una fase di riabilitazione e che una valutazione
definitiva non poteva essere fatta prima di 18 mesi dall’operazione. Il dott. M__________,
sentito come teste, ha pure riferito intorno ad un peggioramento dello stato di
salute dell’assicurato, che ha dato luogo a un nuovo intervento con conseguente
inabilità lavorativa. Queste valutazioni sono state confermate dai testi
sentiti, i quali hanno riferito che l’attore non è in grado di svolgere lavori
leggeri di tipo manuale. Tenuto conto dell’insufficiente “bagaglio
attitudinale e cognitivo per accedere in tempi ragionevoli in una categoria
avanzata o qualificata”, non si poteva pretendere dall’attore che iniziasse
subito una nuova professione. In concreto non era necessario comprovare lo
stato di incapacità di guadagno dell’attore attraverso una perizia giudiziaria.
Agli atti ve ne erano due, ma se il giudice lo riteneva necessario, avrebbe
dovuto disporla d’ufficio, come potrebbe farlo la Seconda Camera civile.
Con
tempestive osservazioni l'attrice ha chiesto la reiezione dell'appello con
argomenti che, all’occorrenza, verranno ripresi nei considerandi che seguono.
5. Le
condizioni generali di assicurazione (GCA), in ordine al contenuto del
contratto (art. 1.3), all’indennità giornaliera (art. 8.3) e alla rendita di
invalidità (art. 9.2), rinviano alle disposizioni della LAINF (doc. N). A norma
dell'art. 16 LAINF, l'assicurato totalmente o parzialmente incapace di lavorare
(art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio, ha diritto all'indennità giornaliera. Il
diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello
dell'infortunio. Esso si estingue con il ripristino della piena capacità
lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato.
Parimenti, il diritto alle cure cessa qualora dalla loro continuazione non sia
da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato: nemmeno
dolori persistenti bastano a conferire il diritto alla continuazione del
trattamento se da questo non si può sperare un miglioramento sensibile dello
stato di salute (DTF 134 V 109 consid. 4.1; 133 V 57
consid. 6.6.2; 128 V 169 consid. 1b). A norma dell'art. 6 LPGA, in
vigore dal 1° gennaio 2004, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un'altra professione o campo d'attività.
Da tempo
il Tribunale federale ha precisato che la definizione di incapacità al lavoro,
così come quelle d’incapacità al guadagno e d’invalidità contenute nella LPGA,
corrispondono alle definizioni e ai principi dell’assicurazione contro gli
infortuni elaborati finora dalla giurisprudenza (RAMI 2004 U 529, p. 572ss.,
consid. 1.4.). La questione di sapere se l'assicurato sia incapace di lavorare
in misura giustificante il riconoscimento del diritto a prestazioni, deve
essere valutata sulla base dei fatti forniti dal medico. Spetta al medico
indicare una precisa descrizione dello stato di salute dell'assicurato e
tracciare un esatto quadro degli impedimenti ch'egli incontra nell'esplicare
determinate funzioni. Il medico stabilirà per prima cosa se l'assicurato può
ancora svolgere la sua professione, precisando quali sono le controindicazioni
in quell'attività. Determinante ai fini della graduazione dell'incapacità
lavorativa non è comunque l'apprezzamento medico-teorico, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dall'impedimento (DTF 114 V
283 consid. 1c; RAMI 1987 K 720 p. 106 consid. 2, U 27 p.
394 consid. 2b; TCA 25 ottobre 2007 inc. n. 35.2007).
L'assicurato che rinuncia a utilizzare la sua residua capacità, oppure che non
mette in atto i provvedimenti da lui ragionevolmente esigibili per sfruttare al
meglio la propria capacità lavorativa è, ciononostante, giudicato per
l'attività che egli potrebbe esercitare dimostrando buona volontà. Carenze di
volontà risultanti da un'anomalia caratteriale non sono prese in considerazione
nell'ambito dell'assicurazione infortuni: possono essere, tutt'al più,
considerate nell'ambito dell'assicurazione malattia, se la loro causa è da
ricercare in un'affezione patologica (DTF 101 V 145 consid. 2b; 111 V 239
consid. 1b e 2a; RAMI 1986 p. 56; 1987 p. 105 consid. 2;
1987 p. 393 consid. 2b; 1989 p. 106 consid. 1d). Il
grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato. Anche nell'ambito dell'assicurazione infortuni vige tuttavia
il principio - comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui
l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative
del danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c). In virtù di tale obbligo,
l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per
ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua “invalidità”,
segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità di lavorativa, se
necessario, in una nuova professione (DTF sentenza 8C-44/2008 del 7 gennaio
2009 consid. 5; 113 V 28 consid. 4a). Per il che, se da un lato, la graduazione
dell'incapacità va fatta ritenendo la professione esercitata, dall'altro va
considerato che l'assicurato ha l'obbligo di fare quanto da lui è
ragionevolmente esigibile per attenuare il più possibile le ripercussioni del
danno alla salute sulla sua condizione economica. Pertanto, in caso di
incapacità durevole nella professione precedentemente esercitata, è obbligo
dell'assicurato di utilizzare le sue capacità residue in settori lavorativi
diversi, ragionevolmente prospettabili. Il principio dell'esigibilità configura
un aspetto del principio della proporzionalità che, secondo la dottrina,
permette di pretendere un determinato comportamento dalla persona interessata,
malgrado ciò presenti degli inconvenienti (E.
Peter, Die Koordination des Invalidenrente, Schulthess 1997 pag. 71 e
dottrina ivi citata; TCA 6 aprile 2005 inc. n. 36.2004.99).
6. Nel
caso in esame il Pretore ha fondato il suo giudizio sulla base della
valutazione operata dal medico fiduciario della convenuta, che ha considerato
l'assicurato inabile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di
giardiniere, ma ancora abile al lavoro al 100% in attività leggere adeguate,
rispettose dei suoi limiti funzionali. Come ha diligentemente precisato il
Pretore nel querelato giudizio, determinante, per la valenza probatoria di un
rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che vengano considerate le censure espresse, che sia stato
approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del
contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è tanto
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio, quale perizia o
rapporto (DTF 125 V 351 consid.
3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160; RtiD II-2009 n. 45 pag. 182; Hans-Jakob Mosimann, Zum Stellenwert ärztlicher
Beurteilungen, in: Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 2001, pag.
266). Nella sentenza pubblicata in VSI 2001 pag. 106
segg., il Tribunale federale delle assicurazioni ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive in
relazione alla valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. Così, in
particolare, i referti affidati dagli organi dell'amministrazione a medici
esterni oppure ad un servizio specializzato indipendente, che fondano le
proprie conclusioni su esami e osservazioni approfondite, dopo aver preso
conoscenza dell'incarto, e che giungono a risultati concludenti, dispongono di
forza probatoria piena, a meno che non vi siano indizi concreti a mettere in
discussione la loro attendibilità (DTF sentenza 8C_524/2008 del 2 aprile 2009
consid. 7.1; VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb e pag. 110 consid. 3c). Se infine
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (DTF sentenza I 673/00 dell'8
ottobre 2002 consid. 3.3). Non si può tuttavia pretendere dal giudice che
raffronti i diversi pareri medici e, parimenti, esponga correttamente da un
punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano
delle carenze, precisando qual è l'opinione più adeguata (DTF sentenza 8C-524/2008
del 2 aprile 2009 consid. 7.1; SVR 2000 UV no. 10 pag. 35 consid. 4b). Ragioni
che possono indurre il giudice a non fondarsi su un tale referto sono, ad
esempio, la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una super
perizia, o altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (DTF sentenza 8C_44/2008
del 7 gennaio 2009 consid. 9).
7. All'udienza
preliminare le parti non hanno chiesto al Pretore di voler disporre una perizia
giudiziaria. Entrambe hanno fatto valere le loro pretese sulla base dei referti
dei rispettivi consulenti di parte. Col che il Pretore, in base alla
giurisprudenza del Tribunale federale e al potere di apprezzamento che gli
conferisce l’art. 90 CPC, poteva fare affidamento sul referto del medico fiduciario
della convenuta se esso rispondeva a tutti i requisiti precisati dalla
giurisprudenza del Tribunale Federale. Ora, nel suo rapporto 13 settembre 2006 il
dr.__________ C__________ (doc. 2), medico fiduciario della convenuta, ha
ritenuto inabile al lavoro in misura completa l’attore nella professione di
giardiniere e improbabile la ripresa di tale attività, tenuto conto “della
limitata caricabilità dell’arto superiore destro dominante, soprattutto se
tenuto scostato dal tronco, la limitazione funzionale in abduzione/rotazione e
al di sopra dell’orizzontale, la riduzione della resistenza agli sforzi
(movimenti ripetitivi anche non sotto sforzo, la distanza degli spostamenti)”.
Ha tuttavia considerato che potevano entrare in linea di conto “attività
leggere che non richiedono l’ingaggio dell’arto superiore destro dominante nel
trasporto e manipolazione di pesi superiori ai 5 kg tenuti scostati dal tronco, l’esecuzione ripetuta di movimenti anche a corto raggio con il
braccio flesso o abdotto, l’esecuzione frequente di movimenti fino
all’orizzonzale, anche senza pesi particolari, l’uso di macchinari o strumenti
vibranti, rispettivamente contundenti” del titpo di “mansioni di controllo
produzione nell’ambito dell’industria con ingaggio limitato dell’arto superiore
destro, delle mansioni di controllo nell’ambito della video-sorveglianza,
portineria, gestione della posta interna…” (doc. 2, pag. 5 ad 7). In attività
esigibili dal punto di vista medico, secondo il medico fiduciario l’interessato
era abile al lavoro nella misura del 50% dalla metà del settembre 2006 e in
misura completa dal 23 ottobre 2006. Il perito ha soggiunto che per l’attore
potevano entrare in linea di conto mansioni “piuttosto sedentarie, con
possibilità di intercalare regolarmente dei periodi in posizione, oppure degli
spostamenti su superfici regolari” (doc. 2 pag. 5). Il dr. M__________, che
ha operato l’attore il 15 marzo 2006, ha invece ritenuto prematura una valutazione della capacità lavorativa del paziente prima di diciotto mesi
dall’intervento (doc. H e sua audizione testimoniale). Il medico ha infatti
avuto modo di precisare che il paziente è stato sottoposto a un intervento di
revisione complessa dell’articolazione acromio-clavicolare destra che ha dato
un risultato relativamente soddisfacente per quello che concerne i dolori con
tuttavia una notevole diminuzione funzionale a livello di forza che ci si
poteva aspettare dopo una lesione così importante (doc. H). A questa obiezione
il dr. C__________, nello scritto 23 novembre 2006 (doc. 5), ha riferito che la
diminuzione residuale della forza dell’arto superiore destro (in fase di
miglioramento), riferite dal suo collega, non giustificavano a priori
un’incapacità lavorativa oltre il 1 gennaio 2007 “nello svolgimento di
attività medicalmente esigibili” (pag. 1 ad risposta 2). Il medico
fiduciario ha altresì precisato che il grado di capacità lavorativa
dell’assicurato poteva essere valutato prima dei diciotto mesi dall’intervento.
Diversamente da quanto sostiene l’appellante, in tali circostanze il Pretore
non era tenuto a disporre una perizia d’ufficio (art. 247 cpv. 5 CPC). Semmai
era l’attore che avrebbe dovuto offrire questa prova al momento dell’udienza
preliminare. L’art. 247 cpv. 5 CPC non è un disposto che tende a supplire alla
negligenza delle parti, ma una norma che il giudice deve autonomamente seguire
ogni volta che ritenga di non poter giudicare senza la collaborazione
dell’esperto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI massimato e commentato, Lugano 2000, nota 749 pag.
637/638). Di principio, per la giurisprudenza del Tribunale federale in
materia, se le opinioni espresse dai medici fiduciari divergono da quelle dei
medici curanti, non è necessario procedere ad una nuova perizia (DTF sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 consid. 2.2). Come ha precisato il Pretore, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto che alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio in favore del suo paziente (DTF sentenza 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
125 V 353 consid. 3a/cc).
Il medico
curante ha valutato la capacità lavorativa del paziente in base alla reale
attività svolta (deposizione testimoniale 29 maggio 2008, pag. 3) e ha ritenuto
come fattore invalidante la diminuzione della forza dell’arto superiore destro
dominante (doc. J). Il medico fiduciario della convenuta ha tenuto conto delle
limitazioni oggettive evidenziate dal suo collega, tra cui la riduzione della
forza, per esprimersi anche su quali attività potevano essere ragionevolmente
esigibili del punto di vista medico (doc. 5), giungendo alle conclusioni dianzi
citate. I referti dei due medici agli atti, dunque hanno in sostanza rilevato
la medesima diagnosi e le medesime limitazioni oggettive dovute allo stato di
salute, e divergono solo sul punto, invero fondamentale, delle altre attività
medicalmente esigibili. Il medico fiduciario della convenuta ha spiegato in
modo esauriente e convincente per quale motivo, pur con le limitazioni
esistenti, l’interessato avrebbe potuto svolgere attività medio-leggere dal 1°
gennaio 2007 a tempo pieno. La Camera non ha dunque motivo di distanziarsi da
tale valutazione, sorretta da un esame approfondito del caso e le cui
conclusioni sono motivate in modo chiaro (RtiD II-2009 n. 45 pag. 185 consid.
9).
8. Nella
fattispecie il quesito non è quello di sapere se l’attore potesse esercitare
ancora la sua attività di giardiniere come prima, quanto piuttosto quella di
sapere se egli poteva esercitare un’attività lavorativa in altro settore
compatibile con le sue affezioni. Ne deriva che ai fini del giudizio le
testimonianze dei testi M__________ e O__________ (verbale di audizione 9
aprile 2008) non sono rilevanti. L’impossibilità di svolgere l’attività
precedente di giardiniere o lavori pesanti, infatti, non è contestata (doc. 2).
Come ricordato in precedenza, incombe all’assicurato di intraprendere tutto
quanto sia ragionevolmente esigibile da lui per ovviare alle conseguenze del
discapito economico cagionato dal danno alla salute. Così stando le cose, si
deve ritenere che l’attore, a decorrere dal gennaio 2007, era impedito nella
sua ultima professione di giardiniere, ma che era in grado di svolgere a tempo
pieno e con rendimento completo un’attività confacente al suo stato di salute
nell’ambito delle professioni elencate qui sopra. Come ha precisato il Pretore,
la convenuta aveva preannunciato all’attore il 18 settembre 2006 che avrebbe
cessato l’erogazione delle indennità giornaliere, prospettandogli il
cambiamento dell’attività lavorativa in cui non sarebbe stata necessaria una
riqualifica professionale, accordandogli un periodo di adattamento sino al 1°
gennaio 2007 (doc. 3) che, alla luce delle circostanze, appare adeguato. Posto
che la vertenza in oggetto concerne unicamente l’erogazione di indennità
giornaliere in favore dell’attore dopo il 1° gennaio 2007, non occorre
soffermarsi su un’eventuale rendita di invalidità a decorrere dal 1° gennaio
2007.
9. Da
quanto precede l'appello deve essere respinto, la sentenza del Pretore
resistendo alla critica. Le spese e la tassa di giustizia in sede di appello
seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e
la TOA
pronuncia:
1. L’appello
22 dicembre 2008 di AP 1 è respinto.
2. Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.-
totale fr.
500.-
già
anticipate dall’appellante restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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