12.2009.40
Appalto - mercede - lavori supplementari
19 luglio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2009.40
Data decisione, Autorità:
19.07.2010, IICCA
Titolo:
Appalto - mercede - lavori supplementari
MERCEDE
art. 373 CO
art. 374 CO
Incarto n.
12.2009.40
Lugano
19 luglio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.605
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 19
settembre 2006 da
AO 1
rappr. dall' RA
1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
con la quale l'attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 41'501.55 oltre accessori nonché l'iscrizione in
via definitiva dell'ipoteca legale - già iscritta in via provvisoria a seguito
del decreto 19 giugno 2006 - per l'importo di fr. 38'701.55 oltre interessi a
carico della particella no __________ di __________, domande avversate
integralmente dalla convenuta che postula la cancellazione dell'ipoteca legale;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 30
dicembre 2008 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 28'038.70 oltre
interessi, ponendo la tassa di giustizia e le spese per 2/7 a carico dell'attrice
e per 5/7 a carico della convenuta, con obbligo per quest'ultima di rifondere
agli attori fr. 2'300.– per ripetibili;
appellante la convenuta che con atto di appello 9
febbraio 2009 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione limitatamente all'importo di fr. 8'571.-, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 17 marzo 2009
postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
1. Il
25 febbraio 2005 AP 1, committente, e AO 1, assuntrice, hanno concluso un
contratto d'appalto per gli intonaci interni e le opere speciali da gessatore per
una casa in corso di costruzione a __________. La mercede è stata stabilita in
un importo complessivo, IVA compresa, di fr. 25'309.68. Il 1° settembre 2005 AO
1 ha poi allestito una ulteriore offerta per opere speciali da gessatore per
il locale disponibile al piano cantina per un importo di fr. 6'633.55.
Eseguiti
i lavori, AO 1 ha inviato alla committente una fattura di complessivi fr.
57'084.55, comprendente fr. 27'537.73 per intonaci interni e opere speciali da
gessatore, fr. 6'108.83 per il lavori nel locale disponibile cantina e fr.
22'163.- per opere a regia, da cui erano da dedurre acconti per fr. 21'140.-.
Con
istanza 17 marzo 2006 AO 1 ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale degli
artigiani per l'importo di fr. 38'701.55 a carico del fondo no __________ RFD di __________ di proprietà della convenuta. La domanda è stata accolta con
decreto 20 marzo 2006 emanato inaudita parte, confermato poi con decreto 19
giugno 2006.
2. Con
petizione 19 dicembre 2006, AO 1ha chiesto la condanna di AP 2al pagamento di
fr. 38'701.55 oltre interessi quale mercede per i lavori eseguiti, oltre a fr.
400.- per tassa di giustizia e fr. 2'400.- di ripetibili relativi al
procedimento di iscrizione dell'ipoteca legale. L'attrice sostiene di aver
eseguito le opere da gessatore previste dal contratto d'appalto del 25 febbraio
2005 e i lavori oggetto della successiva offerta del 1° settembre 2005. Oltre a
ciò, essa afferma di aver eseguito, su richiesta della committente e della
direzione lavori, opere non previste, procedendo poi al rifacimento di opere
già eseguite, lavori questi fatturati a regia e all'origine dell'aumento del
costo finale.
3. Con
risposta 17 novembre 2006 AP 1 ha postulato la reiezione della petizione
chiedendo la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria sul
fondo di sua proprietà. La convenuta contesta l'aumento dei costi, raddoppiati
rispetto al preventivo, sostenendo che per i lavori di cui trattasi era stato
stabilito un prezzo fisso di fr. 25'309.68. Quali opere supplementari vi
sarebbero stati unicamente lavori di poca entità richiesti dalla committente
per la sistemazione del locale seminterrato. Il relativo preventivo non sarebbe
comunque mai stato accettato. Contesta poi l'esecuzione a regola d'arte dei
lavori essendo in realtà emersi alcuni difetti in diverse parti dell'edificio e
rileva che il rifacimento di taluni lavori non può essere messo a suo carico, contestando
comunque la pretesa doppia esecuzione.
Con
replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno confermato le
rispettive domande.
Con atto
13 novembre 2006 la convenuta ha denunciato la lite all'arch. __________, il
quale, intervenuto con il "memoriale" 24 gennaio 2006 ha postulato la reiezione della petizione.
4. Con
sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 27'218.70 e interessi, oltre a fr. 320.- e 500.- per la procedura di
iscrizione dell'ipoteca legale.
Il
primo giudice, applicando la normativa regolante il contratto d'appalto, ha
dapprima accertato che non vi erano contestazioni in merito all'esecuzione dei
lavori previsti dal contratto d'appalto stipulato dalle parti il 25 febbraio
2005, per i quali, tenuto conto di sconti e ribassi concordati, ha riconosciuto
fr. 24'881.70. Per quanto concerne gli ulteriori lavori, ha poi rilevato che le
opere relative al piano cantina erano state eseguite e, non essendo comprese in
quelle contrattuali, andavano fatturate a parte. Ha poi considerato che la
mercede non era però stata preventivamente pattuita e, di conseguenza, in
mancanza di una perizia che ne determinasse il valore, ha riconosciuto un
importo di fr. 579.70. In merito alla parte di opera che aveva dovuto essere
demolita e rifatta, ha rilevato che questo procedere era stato necessario non
per riparare un lavoro difettoso ma per esigenze del committente. Trattandosi
di prestazioni supplementari e non di prestazioni in garanzia, di principio esse
erano da remunerare. Ha poi evidenziato che la direzione lavori aveva in
effetti riconosciuto lavori a regia per complessivi fr. 5'072.-, importo che si
riferisce però solo a parte dei lavori supplementari eseguiti, il cui costo era
molto maggiore. Ha quindi ritenuto giustificato l'importo di fr. 22.163.-,
indicato nella fattura 7 marzo 2006, in considerazione del fatto che
l'ammontare non era stato oggetto di contestazione.
In
merito alla richiesta di riduzione della mercede di fr. 1'250.- per difetti
dell'opera, il Pretore ha rilevato che il difetto non è stato fatto valere
negli allegati preliminari e neppure la convenuta aveva fatto valere la pretesa
di eliminazione del difetto stesso, ciò che avrebbe invece dovuto fare in
applicazione della norma SIA 118.
Da
ultimo, ha ripartito gli oneri della procedura d'iscrizione dell'ipoteca legale
degli artigiani in proporzione alla soccombenza nella causa di merito.
5. Con
appello 9 febbraio 2009, AP 1chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso
di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 8'571.- oltre
accessori, postulando altresì che la convenuta sia tenuta a versarle fr. 320.-
per parte delle spese giudiziarie e fr. 500.- per parte di ripetibili relative
alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale.
Con
osservazioni 17 marzo 2009, AO 1postula la reiezione del gravame.
Considerato
Considerandi
6.
Non
vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di
appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono - in questa sede -
contestazioni in merito alla qualità dell'opera. Non v’è invece convergenza sul
quantum della mercede. In questa sede l'appellante contesta unicamente
l'importo di fr. 22'163.- riconosciuto dal Pretore per i lavori fatturati a
regia, per i quali ammette un importo di fr. 5'072.- corrispondente ai lavori
avallati dalla direzione lavori. L'appellante rimprovera al primo giudice di
non essersi posto il problema delle circostanze straordinarie che, solo se
effettivamente straordinarie e se debitamente preannunciate possono
giustificare un aumento del prezzo globale fissato contrattualmente. Il Pretore
avrebbe poi riconosciuto a torto l'importo di fr. 22'163.- per lavori
straordinari, ritenuto che in assenza di prove in merito alla natura e
all'entità dei lavori fatturati la pretesa dell'attrice, alla quale incombeva
l'onere probatorio, doveva essere respinta.
7.
Il
contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella
preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente
stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede
a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera,
sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di
modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di
particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore
del lavoro e del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza
e all’entità del vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il
pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver,
op. cit., 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).
8.
Nel
caso concreto, la committente ha incaricato l'impresa dell'esecuzione degli
intonaci interni e delle opere speciali da gessatore, fissando la mercede "in
base al presente contratto e sulla base dei relativi prezzi e quantità indicate
nel capitolato 27.07.2004 per l'importo complessivo " di fr. 25'309.68,
comprensivo di IVA. Come risulta chiaramente dal contratto sottoscritto dalle
parti, non trattasi di mercede globale, bensì di mercede fissata
preventivamente solo in via approssimativa, ciò ritenuto che le parti così
hanno stabilito, completando la corrispondente parte del punto 2.1 del contratto
d'appalto 25 febbraio 2005 (doc. A nell'inc. DI.06.384). Di conseguenza, il
richiamo all'art. 372 cpv. 2 CO (recte: art. 273 cpv. 2 CO) da parte della
convenuta, che rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla questione
dell'esistenza di circostanze straordinarie la cui sussistenza sarebbe
presupposta per ammettere un aumento della mercede cade nel vuoto.
8.1
Si
tratta qui di stabilire se il rifacimento dei lavori, o di parte degli stessi,
debba essere considerato una prestazione supplementare, nel quale caso può
essere messa a carico dell'appellante, oppure se siano da considerare alla
stregua di lavori di riparazione di difetti imputabili all'appaltatore, nel
qual caso esso ne dovrebbe assumere i costi.
Dall'istruttoria
è emerso che certuni lavori hanno dovuto essere rifatti, perché l'idraulico
aveva a sua volta dovuto rifare parte del proprio lavoro, ciò che aveva comportato
lo smontaggio delle pareti in cartongesso già posate e il loro rifacimento una
volta terminato il lavoro dell'idraulico (testi S__________ e M__________,
verbale 27 novembre 2007, pag. 2, 3). Inoltre sono state eseguite delle
modifiche su richiesta dell'architetto, il quale aveva chiesto di allargare
l'apertura delle porte. Questa situazione è stata confermata dall'arch. __________
nel proprio memoriale 24 gennaio 2006, dove egli afferma che la DL aveva
chiesto all'impresa di correggere alcuni danni causati da terzi, pur
contestando l'entità degli interventi fatturati. Così anche il teste O__________
ha riferito di modifiche richieste dall'architetto (teste O__________, verbale
21.
gennaio 2008, pag. 2).
8.2
Mediante
l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti - che risulta siano stati
eseguiti a regola d'arte, non essendovi indizi contrari - l'appellata aveva correttamente
adempiuto il contratto. I successivi lavori di demolizione e di ricostruzione
non sono quindi da considerare quali lavori in garanzia, l'opera non essendo
difettosa. In realtà questi lavori sono stati eseguiti per permettere a terzi
di eseguire correttamente o comunque di completare la loro opera. Trattasi
quindi di lavori supplementari che, richiesti dalla committente,
rispettivamente dalla DL che la rappresenta, devono essere remunerati,
considerato che, come già pertinentemente rilevato dal Pretore, la necessità di
rifare i lavori non è imputabile all'appellata, che non può essere chiamata a
rispondere per le mancanze di terzi. Certo ci si potrebbe interrogare se in
siffatta situazione il prezzo debba essere calcolato sulla base dei prezzi unitari
del contratto originario stipulato tra le parti, versione verosimilmente più
conveniente, oppure a regia, sistema notoriamente più costoso. La questione non
è però stata sollevata dall'appellante, e neppure ha da essere qui esaminata, considerato
che, come già pertinentemente rilevato dal Pretore, l'appellante ha contestato solo
il principio di dover pagare i lavori eseguiti due volte, ma non ha mai
contestato l'ammontare della mercede esposta. Poiché in applicazione dell'art.
170.
cpv. 2 CPC i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi,
l'attore non aveva ragione di chiedere la perizia per l'accertamento
dell'entità della mercede. In siffatta situazione, l'appellante è malvenuta a rimproverare
al Pretore di aver ritenuto a torto provata la mercede, avendo essa omesso di
formulare una contestazione su tale aspetto.
9.
L'appellante
contesta la sentenza impugnata anche in punto alla domanda di riduzione della
mercede per l'esistenza di difetti, domanda che il Pretore ha respinto perché i
difetti stessi non erano stati fatti valere negli allegati preliminari e perché
l'appellante aveva omesso di chiederne l'eliminazione, ciò che avrebbe invece
dovuto fare in applicazione della norma SIA 118.
Su
questo punto l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto
tardiva la notifica dei difetti, di cui controparte era a conoscenza, tanto che
aveva già preso posizione in merito, partecipando altresì alla procedura
d'allestimento della prova a futura memoria. Il primo giudice ha però respinto
la domanda perché la riduzione della mercede non era stata fatta valere negli
allegati scritti e quindi era sfuggita al contraddittorio - circostanza questa
che l'appellante neppure contesta - neppure pronunciandosi sulla tempestività
della notifica dei difetti. Anche questa doglianza cade quindi nel vuoto.
10.
Per
i motivi che precedono, l'appello è respinto. Spese e ripetibili seguono
la soccombenza.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali dell'appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 700.–
b) spese fr.
50.
–
totale fr.
750.
–
sono
posti a carico dell'appellante, la quale inoltre rifonderà a AO 1fr. 800.- a
titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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