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Decisione

12.2009.40

Appalto - mercede - lavori supplementari

19 luglio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

1. Il

25 febbraio 2005 AP 1, committente, e AO 1, assuntrice, hanno concluso un

contratto d'appalto per gli intonaci interni e le opere speciali da gessatore per

una casa in corso di costruzione a __________. La mercede è stata stabilita in

un importo complessivo, IVA compresa, di fr. 25'309.68. Il 1° settembre 2005 AO

1 ha poi allestito una ulteriore offerta per opere speciali da gessatore per

il locale disponibile al piano cantina per un importo di fr. 6'633.55.

Eseguiti

i lavori, AO 1 ha inviato alla committente una fattura di complessivi fr.

57'084.55, comprendente fr. 27'537.73 per intonaci interni e opere speciali da

gessatore, fr. 6'108.83 per il lavori nel locale disponibile cantina e fr.

22'163.- per opere a regia, da cui erano da dedurre acconti per fr. 21'140.-.

Con

istanza 17 marzo 2006 AO 1 ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca legale degli

artigiani per l'importo di fr. 38'701.55 a carico del fondo no __________ RFD di __________ di proprietà della convenuta. La domanda è stata accolta con

decreto 20 marzo 2006 emanato inaudita parte, confermato poi con decreto 19

giugno 2006.

2. Con

petizione 19 dicembre 2006, AO 1ha chiesto la condanna di AP 2al pagamento di

fr. 38'701.55 oltre interessi quale mercede per i lavori eseguiti, oltre a fr.

400.- per tassa di giustizia e fr. 2'400.- di ripetibili relativi al

procedimento di iscrizione dell'ipoteca legale. L'attrice sostiene di aver

eseguito le opere da gessatore previste dal contratto d'appalto del 25 febbraio

2005 e i lavori oggetto della successiva offerta del 1° settembre 2005. Oltre a

ciò, essa afferma di aver eseguito, su richiesta della committente e della

direzione lavori, opere non previste, procedendo poi al rifacimento di opere

già eseguite, lavori questi fatturati a regia e all'origine dell'aumento del

costo finale.

3. Con

risposta 17 novembre 2006 AP 1 ha postulato la reiezione della petizione

chiedendo la cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria sul

fondo di sua proprietà. La convenuta contesta l'aumento dei costi, raddoppiati

rispetto al preventivo, sostenendo che per i lavori di cui trattasi era stato

stabilito un prezzo fisso di fr. 25'309.68. Quali opere supplementari vi

sarebbero stati unicamente lavori di poca entità richiesti dalla committente

per la sistemazione del locale seminterrato. Il relativo preventivo non sarebbe

comunque mai stato accettato. Contesta poi l'esecuzione a regola d'arte dei

lavori essendo in realtà emersi alcuni difetti in diverse parti dell'edificio e

rileva che il rifacimento di taluni lavori non può essere messo a suo carico, contestando

comunque la pretesa doppia esecuzione.

Con

replica e duplica, e così con le conclusioni, le parti hanno confermato le

rispettive domande.

Con atto

13 novembre 2006 la convenuta ha denunciato la lite all'arch. __________, il

quale, intervenuto con il "memoriale" 24 gennaio 2006 ha postulato la reiezione della petizione.

4. Con

sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a

fr. 27'218.70 e interessi, oltre a fr. 320.- e 500.- per la procedura di

iscrizione dell'ipoteca legale.

Il

primo giudice, applicando la normativa regolante il contratto d'appalto, ha

dapprima accertato che non vi erano contestazioni in merito all'esecuzione dei

lavori previsti dal contratto d'appalto stipulato dalle parti il 25 febbraio

2005, per i quali, tenuto conto di sconti e ribassi concordati, ha riconosciuto

fr. 24'881.70. Per quanto concerne gli ulteriori lavori, ha poi rilevato che le

opere relative al piano cantina erano state eseguite e, non essendo comprese in

quelle contrattuali, andavano fatturate a parte. Ha poi considerato che la

mercede non era però stata preventivamente pattuita e, di conseguenza, in

mancanza di una perizia che ne determinasse il valore, ha riconosciuto un

importo di fr. 579.70. In merito alla parte di opera che aveva dovuto essere

demolita e rifatta, ha rilevato che questo procedere era stato necessario non

per riparare un lavoro difettoso ma per esigenze del committente. Trattandosi

di prestazioni supplementari e non di prestazioni in garanzia, di principio esse

erano da remunerare. Ha poi evidenziato che la direzione lavori aveva in

effetti riconosciuto lavori a regia per complessivi fr. 5'072.-, importo che si

riferisce però solo a parte dei lavori supplementari eseguiti, il cui costo era

molto maggiore. Ha quindi ritenuto giustificato l'importo di fr. 22.163.-,

indicato nella fattura 7 marzo 2006, in considerazione del fatto che

l'ammontare non era stato oggetto di contestazione.

In

merito alla richiesta di riduzione della mercede di fr. 1'250.- per difetti

dell'opera, il Pretore ha rilevato che il difetto non è stato fatto valere

negli allegati preliminari e neppure la convenuta aveva fatto valere la pretesa

di eliminazione del difetto stesso, ciò che avrebbe invece dovuto fare in

applicazione della norma SIA 118.

Da

ultimo, ha ripartito gli oneri della procedura d'iscrizione dell'ipoteca legale

degli artigiani in proporzione alla soccombenza nella causa di merito.

5. Con

appello 9 febbraio 2009, AP 1chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 8'571.- oltre

accessori, postulando altresì che la convenuta sia tenuta a versarle fr. 320.-

per parte delle spese giudiziarie e fr. 500.- per parte di ripetibili relative

alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale.

Con

osservazioni 17 marzo 2009, AO 1postula la reiezione del gravame.

Considerato

Considerandi

6.

Non

vi è contestazione sul fatto che le parti sono legate da un contratto di

appalto ai sensi degli art. 363 e seg. CO e neppure vi sono - in questa sede -

contestazioni in merito alla qualità dell'opera. Non v’è invece convergenza sul

quantum della mercede. In questa sede l'appellante contesta unicamente

l'importo di fr. 22'163.- riconosciuto dal Pretore per i lavori fatturati a

regia, per i quali ammette un importo di fr. 5'072.- corrispondente ai lavori

avallati dalla direzione lavori. L'appellante rimprovera al primo giudice di

non essersi posto il problema delle circostanze straordinarie che, solo se

effettivamente straordinarie e se debitamente preannunciate possono

giustificare un aumento del prezzo globale fissato contrattualmente. Il Pretore

avrebbe poi riconosciuto a torto l'importo di fr. 22'163.- per lavori

straordinari, ritenuto che in assenza di prove in merito alla natura e

all'entità dei lavori fatturati la pretesa dell'attrice, alla quale incombeva

l'onere probatorio, doveva essere respinta.

7.

Il

contratto di appalto conosce due tipi di mercede dell'appaltatore: quella

preventivamente determinata a corpo (art. 373 CO) e quella che non è preventivamente

stabilita o che lo è stata solo in via approssimativa (art. 374 CO). La mercede

a corpo è fissata dalle parti in anticipo per l’esecuzione dell’intera opera,

sicché sono esclusi aumenti a favore dell’appaltatore, salvo il caso di

modifiche di ordinazione (Zindel/Pulver,

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, no 6 ad art. 373 CO). In difetto di

particolari pattuizioni, l’appaltatore è invece retribuito secondo il valore

del lavoro e del materiale (art. 374 CO). L’onere della prova quo all’esistenza

e all’entità del vantato diritto incombe all’appaltatrice che chiede il

pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver,

op. cit., 3. ed., no 21 ad art. 373 CO).

8.

Nel

caso concreto, la committente ha incaricato l'impresa dell'esecuzione degli

intonaci interni e delle opere speciali da gessatore, fissando la mercede "in

base al presente contratto e sulla base dei relativi prezzi e quantità indicate

nel capitolato 27.07.2004 per l'importo complessivo " di fr. 25'309.68,

comprensivo di IVA. Come risulta chiaramente dal contratto sottoscritto dalle

parti, non trattasi di mercede globale, bensì di mercede fissata

preventivamente solo in via approssimativa, ciò ritenuto che le parti così

hanno stabilito, completando la corrispondente parte del punto 2.1 del contratto

d'appalto 25 febbraio 2005 (doc. A nell'inc. DI.06.384). Di conseguenza, il

richiamo all'art. 372 cpv. 2 CO (recte: art. 273 cpv. 2 CO) da parte della

convenuta, che rimprovera al Pretore di non essersi chinato sulla questione

dell'esistenza di circostanze straordinarie la cui sussistenza sarebbe

presupposta per ammettere un aumento della mercede cade nel vuoto.

8.1

Si

tratta qui di stabilire se il rifacimento dei lavori, o di parte degli stessi,

debba essere considerato una prestazione supplementare, nel quale caso può

essere messa a carico dell'appellante, oppure se siano da considerare alla

stregua di lavori di riparazione di difetti imputabili all'appaltatore, nel

qual caso esso ne dovrebbe assumere i costi.

Dall'istruttoria

è emerso che certuni lavori hanno dovuto essere rifatti, perché l'idraulico

aveva a sua volta dovuto rifare parte del proprio lavoro, ciò che aveva comportato

lo smontaggio delle pareti in cartongesso già posate e il loro rifacimento una

volta terminato il lavoro dell'idraulico (testi S__________ e M__________,

verbale 27 novembre 2007, pag. 2, 3). Inoltre sono state eseguite delle

modifiche su richiesta dell'architetto, il quale aveva chiesto di allargare

l'apertura delle porte. Questa situazione è stata confermata dall'arch. __________

nel proprio memoriale 24 gennaio 2006, dove egli afferma che la DL aveva

chiesto all'impresa di correggere alcuni danni causati da terzi, pur

contestando l'entità degli interventi fatturati. Così anche il teste O__________

ha riferito di modifiche richieste dall'architetto (teste O__________, verbale

21.

gennaio 2008, pag. 2).

8.2

Mediante

l'esecuzione dei lavori contrattualmente previsti - che risulta siano stati

eseguiti a regola d'arte, non essendovi indizi contrari - l'appellata aveva correttamente

adempiuto il contratto. I successivi lavori di demolizione e di ricostruzione

non sono quindi da considerare quali lavori in garanzia, l'opera non essendo

difettosa. In realtà questi lavori sono stati eseguiti per permettere a terzi

di eseguire correttamente o comunque di completare la loro opera. Trattasi

quindi di lavori supplementari che, richiesti dalla committente,

rispettivamente dalla DL che la rappresenta, devono essere remunerati,

considerato che, come già pertinentemente rilevato dal Pretore, la necessità di

rifare i lavori non è imputabile all'appellata, che non può essere chiamata a

rispondere per le mancanze di terzi. Certo ci si potrebbe interrogare se in

siffatta situazione il prezzo debba essere calcolato sulla base dei prezzi unitari

del contratto originario stipulato tra le parti, versione verosimilmente più

conveniente, oppure a regia, sistema notoriamente più costoso. La questione non

è però stata sollevata dall'appellante, e neppure ha da essere qui esaminata, considerato

che, come già pertinentemente rilevato dal Pretore, l'appellante ha contestato solo

il principio di dover pagare i lavori eseguiti due volte, ma non ha mai

contestato l'ammontare della mercede esposta. Poiché in applicazione dell'art.

170.

cpv. 2 CPC i fatti non chiaramente contestati si presumono ammessi,

l'attore non aveva ragione di chiedere la perizia per l'accertamento

dell'entità della mercede. In siffatta situazione, l'appellante è malvenuta a rimproverare

al Pretore di aver ritenuto a torto provata la mercede, avendo essa omesso di

formulare una contestazione su tale aspetto.

9.

L'appellante

contesta la sentenza impugnata anche in punto alla domanda di riduzione della

mercede per l'esistenza di difetti, domanda che il Pretore ha respinto perché i

difetti stessi non erano stati fatti valere negli allegati preliminari e perché

l'appellante aveva omesso di chiederne l'eliminazione, ciò che avrebbe invece

dovuto fare in applicazione della norma SIA 118.

Su

questo punto l'appellante rimprovera al Pretore di aver ritenuto a torto

tardiva la notifica dei difetti, di cui controparte era a conoscenza, tanto che

aveva già preso posizione in merito, partecipando altresì alla procedura

d'allestimento della prova a futura memoria. Il primo giudice ha però respinto

la domanda perché la riduzione della mercede non era stata fatta valere negli

allegati scritti e quindi era sfuggita al contraddittorio - circostanza questa

che l'appellante neppure contesta - neppure pronunciandosi sulla tempestività

della notifica dei difetti. Anche questa doglianza cade quindi nel vuoto.

10.

Per

i motivi che precedono, l'appello è respinto. Spese e ripetibili seguono

la soccombenza.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

pronuncia: 1. L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali dell'appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 700.–

b) spese fr.

50.

totale fr.

750.

sono

posti a carico dell'appellante, la quale inoltre rifonderà a AO 1fr. 800.- a

titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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