Lexipedia

Decisione

12.2009.42

Responsabilità del mandatario - responsabilità dell'amministratore di una SA - moneta del pagamento

21 aprile 2011Italiano48 min

Source ti.ch

Fatti

A. Tra

il 1992 e l’inizio del 1996 R__________ __________, cittadino __________

domiciliato in Svizzera, ha indotto, tramite una rete di promotori finanziari, oltre

200 investitori __________ a mettergli a disposizione ingenti somme,

complessivamente pari ad almeno Lit. 46'789'000'000, da destinare ad

investimenti in “pool” mediante la partecipazione a fondi comuni (omnibus

account) e all’acquisto di quote di partecipazione al patrimonio (units)

delle società irlandesi F__________ __________, Sh__________ __________ e S__________

__________. Egli agiva in forza di mandati di gestione che indicavano perlopiù quale

operatore la società svizzera V__________ __________ SA - di cui era azionista

di maggioranza e dipendente - e quale fiduciaria, in sostanza quale depositaria

preposta al controllo, la società svizzera AP 1, di cui il fiduciario __________

AP 2 era l’amministratore unico. Concretamente, il denaro confluiva su conti

intestati a F__________ __________, Sh__________ __________, S__________ __________

o a AP 1, aperti presso società di brokeraggio o banche della piazza __________

(segnatamente __________, poi __________ e infine __________). A fine marzo 1996, in base agli estratti conto rilasciati agli investitori, il loro patrimonio, già dedotti i

rimborsi di Lit. 12'175'000'000, risultava essere di Lit. 63'497'000’000. In realtà, come si è appurato solo nella primavera del 1996, e meglio dopo l’arresto di R__________

__________ ad opera delle autorità inquirenti, la situazione era ben diversa: i

mandati di gestione e gli estratti conti erano falsi; non vi erano conti

intestati ai singoli investitori ma un unico “calderone”; gli importi a suo

tempo investiti erano stati utilizzati in tutt’altre operazioni; e soprattutto

il patrimonio si era ridotto al controvalore di US$ 473'000.-.

B. Con

sentenza 24 settembre 1997 (doc. H) la Corte delle Assise criminali di Lugano ha

dichiarato R__________ __________ autore colpevole dei seguenti reati ripetuti

(dispositivo n. 1): truffa per mestiere, commessa in danno di numerosi

investitori suoi clienti con un pregiudizio finale di almeno US$ 19'000'000.- (dispositivo

n. 1.1); falsità in documenti, in relazione a documenti di apertura di conti

bancari e presso broker, a numerosi estratti conto dei clienti investitori e a

numerosi contratti di mandato sottoscritti abusivamente a nome di AP 1

(dispositivo n. 1.2 e 1.2.1-1.2.3); infrazione alla legge federale sui fondi di

investimento, in relazione alla costituzione e gestione delle società F__________

__________, Sh__________ __________ e S__________ __________ (dispositivo n.

1.3); infrazione grave alla legge cantonale sull’esercizio della professione di

fiduciario, per aver esercitato l’attività di fiduciario finanziario senza

autorizzazione (dispositivo n. 1.4). Di conseguenza lo ha condannato

(dispositivo n. 2) alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione (dispositivo n.

2.1), all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni (dispositivo n. 2.2),

al pagamento di una multa di fr. 20'000.- (dispositivo n. 2.3) e al pagamento

della tassa di giustizia di fr. 3'000.- e delle spese processuali (dispositivo

n. 2.4). Lo ha pure condannato a versare una serie di indennità a 220 parti

civili (dispositivo n. 3) ed in particolare, per quanto qui interessa, fr.

24'000.- oltre interessi al 5% dal 29 marzo 1996 al cliente “12146 Sh__________”

(dispositivo n. 3.1.64), fr. 126'686.40 oltre interessi al 5% dal 29 marzo 1996

al cliente “2916 F__________” (dispositivo n. 3.1.72) e Lit. 103'000’000 oltre

interessi al 5% dal 29 marzo 1996 al cliente “12056 F__________” (dispositivo

n. 3.3.7). Ha quindi ordinato la restituzione alle parti civili il cui credito

era stato riconosciuto dei saldi attivi dei conti bancari presso __________

intestati a AP 1, F__________ __________ e Sh__________ __________ nonché dei

saldi attivi dei conti bancari intestati a R__________ __________ presso __________

(dispositivo n. 4, 4.1, 4.1.1-4.1.3 e 4.2), come pure la confisca con

conseguente assegnazione proporzionale alle parti civili il cui credito era

stato riconosciuto, previa deduzione delle spese, dei saldi attivi dei conti

bancari intestati a V__________ __________ SA presso __________ e __________

(dispositivo n. 5 e 5.1-5-2).

C. Nei

confronti di AP 2, pure indagato a seguito di quei fatti, in particolare per i

titoli di truffa, appropriazione indebita, amministrazione infedele e falsità

in documenti, il Procuratore pubblico ha emanato il 30 aprile 1998 un decreto

di non luogo a procedere (per insufficienza di prove, doc. J). Il procedimento

penale successivamente aperto nei suoi confronti per i titoli di falsità in

documenti, carente diligenza in operazioni finanziarie e inosservanza dei

doveri in caso d’infortunio è invece stato abbandonato il 20 maggio 2003 (per

insufficienza di prove rispettivamente per intervenuta prescrizione, doc. 2).

Preso atto di quest’ultima decisione, il 7 luglio 2003 (doc. 3) il Consiglio di

vigilanza sull’esercizio delle professioni di fiduciario ha a sua volta

abbandonato il procedimento disciplinare a suo tempo aperto nei suoi confronti.

D. Con la

petizione in rassegna AO 1, AO 2 e G__________ __________, al quale è poi

subentrata - a seguito di una domanda di correzione di denominazione, non

contestata dalla controparte (cfr. verbale 30 settembre 2004 p. 1) - AO 3 (e

non AO 3, come riportato sia nell’ordinanza 1° giugno 2005 sia nella sentenza qui

impugnata, che devono in tal senso essere rettificate ex art. 82 e 339 CPC/TI),

hanno convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, AP 1 e AP 2 al fine di ottenerne la condanna in solido al pagamento

al primo di € 15'323.90 pari a fr. 23'743.-, al secondo di € 52'625.80 pari a

fr. 81'518.30 e alla terza di € 80'910.- pari a fr. 125'328.40, tutti oltre

interessi al 5% dal 29 marzo 1996. Essi hanno affermato di essere 3 dei clienti

danneggiati a suo tempo da R__________ __________ e meglio il cliente “12146 Sh__________”,

il cliente “12056 F__________” rispettivamente il cliente “2916 F__________”, e

di aver consegnato a quest’ultimo tra l’agosto 1994 e l’agosto 1995, per il

tramite del promotore finanziario Gi__________ __________ e in virtù dei

mandati di gestione di cui si è detto (doc. F3, F2 e F1; cfr. pure i rispettivi

estratti conto G5, G3-G4 e G1-G2), Lit. 30'000'000, Lit. 103'000'000 rispettivamente

Lit. 158'358'000 (Lit. 200'000'000 originari, dedotti i successivi rimborsi di

Lit. 11'642'000 e Lit. 30'000’000), a fronte dei quali, in forza della sentenza

penale, avevano ottenuto risarcimenti solo in ragione dell’1.07%. Essi hanno in

sostanza rimproverato alla convenuta AP 1 ai sensi dell’art. 398 CO di non aver

adempiuto correttamente il contratto di mandato venuto in essere a suo tempo ed

al convenuto AP 2 di essere incorso nella responsabilità dell’amministratore

giusta l’art. 754 CO, in considerazione del suo ruolo di amministratore unico sia

di quella società sia di V__________ __________ SA, che nel frattempo era per

altro stata liquidata e cancellata dal registro di commercio.

E. Con

la risposta di causa i convenuti si sono opposti alla petizione, escludendo una

qualsiasi loro responsabilità nei confronti degli attori. Essi, facendo

riferimento ai decreti di abbandono emanati nei confronti di AP 2 dal

Procuratore pubblico e dal Consiglio di vigilanza sull’esercizio delle

professioni di fiduciario, hanno in particolare negato di essere stati a

conoscenza o di aver in qualche modo collaborato all’agire truffaldino di R__________

__________, che, come per altro risultava anche dalla sentenza d’Assise, li

avrebbe anzi a sua volta ingannati. Hanno quindi eccepito la falsità dei

contratti di gestione (doc. F1-F3) e degli estratti conto versati agli atti (doc.

G1-G5), che riportavano firme false e attribuivano falsamente a AP 1 e a V__________

__________ SA un ruolo contrattuale. E hanno sollevato l’eccezione di

prescrizione. In replica hanno infine contestato che gli attori avessero

dimostrato di essere i titolari dei conti “12146 Sh__________”, “12056 F__________”

e “2916 F__________” nonché di aver consegnato loro del denaro.

F. In

occasione dell’udienza preliminare i convenuti hanno tra l’altro dichiarato di

voler mantenere l’eccezione di falso riferita ai contratti di gestione (doc.

F1-F3) ed agli estratti conto (doc. G1-G5). Gli attori hanno risposto di non

opporsi all’eccezione, non essendo in grado di fornire le copie originali dei

documenti, ma hanno comunque chiesto di mantenere nell’incarto i documenti, che

servivano a dimostrare in forza di quale titolo essi avevano effettuato i

versamenti a loro dire poi finiti nelle mani di AP 1 (cfr. verbale 30 settembre

2004 p. 1 seg.). Con “decreto” 1° giugno 2005 il Segretario Assessore, preso

atto che in merito all’eccezione di falso vi era acquiescenza, ha senz’altro

accertato la falsità dei documenti in questione e li ha estromessi dal

fascicolo processuale e ritornati a chi li aveva prodotti, senza con ciò aver

dato seguito alla richiesta di mantenerli nell’incarto.

G. Dopo

aver esperito l’istruttoria di causa ed aver raccolto gli allegati

conclusionali delle parti, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha evidenziato

che gli accertamenti contenuti nella sentenza d’Assise circa il ruolo dei

convenuti e le decisioni di abbandono nei confronti di AP 2, di per sé non

vincolanti in sede civile, e l’estromissione dall’incarto dei contratti di

gestione (doc. F1-F3) e degli estratti conto concernenti gli attori (doc.

G1-G5) non erano sufficienti per escludere una responsabilità dei convenuti,

che in realtà, alla luce delle risultanze istruttorie, doveva essere ammessa. Dalla

perizia allestita in sede penale da __________, dalle ammissioni fatte da AP 2

in sede penale, da alcuni documenti (doc. U1-U2) e dalle testimonianze agli

atti, in particolare quelle rese dal dipendente di V__________ __________ SA I__________

__________ (anche sub doc. R), dal dipendente di __________ __________ (anche

sub doc. S), dal dipendente di __________ __________ e soprattutto dai

promotori finanziari Gi__________ __________ (cfr. pure doc. T) e A__________ __________

(anche sub doc. P), risultava in effetti che AP 2 e con lui AP 1 avevano svolto

un ruolo nell’agire truffaldino di R__________ __________, il comportamento di AP

2, non conforme alla LFid, configurando oltretutto il reato di amministrazione

infedele (art. 158 CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie e

diritto di comunicazione (art. 305ter CP). Respinta l’eccezione di prescrizione

ed accertato che gli attori avevano dimostrato di essere i titolari dei conti

“12146 Sh__________”, “12056 F__________” e “2916 F__________”, il giudice di

prime cure ha in definitiva accolto la petizione, condannando i convenuti in

solido al pagamento a AO 1 di fr. 23'743.-, a AO 2 di fr. 81'518.30 e a AO 3 di

fr. 125'328.40, più interessi al 5% dal 29 marzo 1996, ritenuto che la tassa di

giustizia di fr. 6'000.- e le spese sono state caricate ai convenuti in solido,

pure obbligati a rifondere, sempre in solido, fr. 2'700.- a AO 1, fr. 6'000.- a

AO 2 e fr. 7'000.- a AO 3 a titolo di ripetibili.

H. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono che gli attori

non avevano dimostrato né di essere gli effettivi titolari dei conti “12146 Sh__________”,

“12056 F__________” e “2916 F__________”, né di aver versato o consegnato loro

del denaro. A titolo abbondanziale, rammentati gli accertamenti contenuti nella

sentenza d’Assise circa il loro ruolo e il tenore dei decreti di abbandono

emanati dal Procuratore pubblico nei confronti di AP 2, negano poi che dai doc.

U1-U2, riguardanti tutt’altra fattispecie, e dalla testimonianza di I__________

__________, che di fatto ritrattava quanto da lui riferito in precedenza, si

potesse concludere che AP 2 e con lui AP 1 avevano contribuito all’agire

truffaldino di R__________ __________, le deposizioni rese dai promotori

finanziari Gi__________ __________ e A__________ __________ non essendo credibili

per una serie di motivi. Nulla infine, sempre a loro dire, permetteva di

ritenere che il comportamento di AP 2 configurasse il reato di amministrazione

infedele (art. 158 CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie e

diritto di comunicazione (art. 305ter CP).

I. Delle

osservazioni con cui gli attori, dopo aver instato per la riammissione agli

atti dei contratti di gestione (doc. F1-F3) e degli estratti conto (doc. G1-G5)

a suo tempo estromessi dall’incarto, postulano la reiezione del gravame si dirà,

per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile é stata pronunciata

ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

2.

Preliminarmente,

occorre evadere la domanda degli attori, formulata nelle loro osservazioni

all’appello, volta alla riammissione agli atti dei contratti di gestione (doc.

F1-F3) e degli estratti conto (doc. G1-G5), estromessi dall’incarto dal Segretario

assessore con il già menzionato “decreto” 1° giugno 2005. La richiesta può

essere accolta. Non tanto in virtù dell’art. 322 lett. b CPC/TI invocato

inizialmente dagli attori, quella norma consentendo in effetti alla Camera

d’appello unicamente di ordinare l’assunzione di prove offerte dalle parti ma

rifiutate dal Pretore e non invece, come nel caso concreto, di prove già agli

atti e poi estromesse. E neppure per il fatto, pure da loro addotto, che quella

decisione sarebbe nulla siccome pronunciata inutilmente quando cioè le parti

erano già d’accordo in merito alla falsità di quei documenti, tale circostanza

non rendendo affatto nulla quella decisione, specie poi a fronte della

richiesta degli attori di voler nondimeno mantenere agli atti quelle prove.

Quanto piuttosto, come si vedrà qui di seguito, per il fatto che la loro

estromissione dall’incarto era contraria alle norme di procedura e può pertanto

essere annullata in questa sede. Il giudizio con cui il Segretario assessore ha

concluso per la falsità di quei documenti costituisce pacificamente un decreto

(art. 226 CPC/TI), che di per sé è appellabile, a meno che la domanda non sia

stata contestata (art. 96 cpv. 2 CPC/TI). Nel caso di specie la domanda di

accertare la falsità dei documenti in questione non era stata contestata, per

cui il giudizio pretorile sulla questione, non appellato a suo tempo e comunque

non appellabile, è cresciuto in giudicato. Ma la falsità dei documenti così definitivamente

accertata non implica ancora che essi debbano o possano essere estromessi

dall’incarto, la legge non prevedendo una tale conseguenza (art. 226 CPC/TI;

cfr. anzi art. 205 CPC/TI), che nemmeno è stata ammessa dalla più recente giurisprudenza

(cfr. II CCA 7 maggio 2010 inc. n. 12.2009.150; ad un approfondito esame, la

diversa soluzione adottata in un obiter dictum della sentenza II CCA 18

agosto 2003 inc. n. 12.2002.175, che a quel proposito proponeva un’analogia con

la soluzione adottata nel Canton Ginevra, la cui legge prevedeva però

esplicitamente una tale conseguenza, non può più trovare conferma). Per legge,

l’eventuale estromissione può in effetti entrare in linea di conto solo nel

caso, qui non verificatosi, in cui la parte che ha prodotto un documento

eccepito di falso non compare senza motivo all’udienza sull’eccezione, rifiuta

di rispondere alla domanda se persista a volersene prevalere o ancora rinuncia

alla sua produzione (art. 217 cpv. 2 CPC/TI), ritenuto che la decisione di estromissione

dagli atti costituisce in ogni caso una semplice ordinanza (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.

217; II CCA 7 maggio 2010 inc. n. 12.2009.150), la quale, pur non essendo di

per sé appellabile (art. 95 cpv. 1 CPC/TI), può essere contestata in occasione

dell’impugnazione della decisione finale (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 ad art. 95; II CCA 25 gennaio 2007 inc. n. 12.2006.16, 15 marzo

2007.

inc. n. 12.2006.9, 22 giugno 2007 inc. n. 12.2006.106). In definitiva,

nella presente fattispecie il Segretario assessore non poteva dunque ordinare

l’estromissione dei documenti ritenuti falsi, soluzione non prevista dalla

legge, e la sua decisione in tal senso, semplice ordinanza, può pertanto essere

annullata in questa sede, in occasione dell’impugnazione della decisione

finale.

3.

Nel

querelato giudizio il Pretore, basandosi su una serie di risultanze istruttorie

(dettagliatamente esposte ai considerandi 5.1-5.3, 6.1, 6.3, 8.3.1-8.3.3, 8.4 e

8.5

della sua sentenza, a cui - per brevità - si rinvia) ed in particolare

sulla perizia allestita in sede penale da __________ (nell’inc. penale rich.), sulle

ammissioni fatte da AP 2 in sede penale, su alcuni documenti (doc. U1-U2) e

sulle testimonianze agli atti, in particolare quelle rese da I__________ __________

(anche sub doc. R), da __________ (anche sub doc. S), da __________ e

soprattutto dai promotori finanziari Gi__________ __________ (cfr. pure doc. T)

e A__________ __________ (anche sub doc. P), ha in definitiva ritenuto che,

contrariamente alle conclusioni delle autorità penali, non vincolanti, AP 2,

che era stato a suo tempo arrestato insieme a R__________ __________, sin dal

1992.

era al corrente delle attività illecite di quest’ultimo ed in particolare

ben sapeva che sul conto fiduciario intestato a AP 1 questi gestiva fondi di

terzi investitori, pur non disponendo della necessaria autorizzazione

cantonale. A suo giudizio, AP 2, pur avendo lasciato la gestione patrimoniale

vera e propria a R__________ __________, aveva partecipato direttamente alla sua

attività, curando i rapporti con i promotori a livello amministrativo,

occupandosi della movimentazione dei conti (ossia di prendere in consegna il

denaro per conto degli investitori e di riconsegnarlo o dare gli opportuni

ordini bancari su richiesta degli stessi promotori), partecipando

saltuariamente alle discussioni anche finanziarie con i medesimi, accettando di

farsi presentare ai rappresentanti degli investitori come colui che, per conto

di AP 1, avrebbe sorvegliato gli investimenti, e facendo tutto il necessario affinché

R__________ __________ potesse intraprendere e continuare in modo indisturbato

la sua attività, in particolare aprendogli un conto fiduciario a nome di AP 1 e

svolgendo le formalità necessarie nei confronti delle banche e dei broker

presso i quali venivano depositati gli averi degli investitori (ovvero firmando

la documentazione di apertura dei conti ed evadendo, in modo non corretto, le

richieste di informazioni supplementari formulate dalle banche e dai broker che

nel frattempo si erano insospettiti, ecc.). In sostanza AP 2 non era

intervenuto a tutela degli investitori, disattendendo tanto l’obbligo di

diligenza quanto l’obbligo di fedeltà per continuare ad assicurarsi l’ingente

flusso di provvigioni di cui beneficiava AP 1, dell’ordine di almeno alcune

centinaia di migliaia di franchi. Quanto a AP 1, a prescindere dalla eventuale validità

formale dei mandati di gestione che la vedevano coinvolta, ha ritenuto che la

stessa aveva anch’essa partecipato a pieno titolo alle attività di gestione

patrimoniale degli innumerevoli investitori __________ e si era assunta nei

loro confronti precisi obblighi contrattuali, a fronte dei quali aveva

incamerato cospicue provvigioni e retrocessioni. Oltre ad aver reso possibile,

agendo dietro le quinte, l’attività di R__________ __________, essa si era pure

presentata come fiduciaria autorizzata, come colei che avrebbe sorvegliato gli

investimenti, assumendosi in proprio i compiti amministrativi dell’attività di

gestione patrimoniale e contribuendo in tal modo a legittimare l’operato di R__________

__________ nei confronti degli investitori. Ne ha pertanto concluso che AP 1 era

responsabile nei confronti degli attori per non aver adempiuto correttamente il

contratto di mandato (art. 398 CO) e che AP 2 lo era invece nella sua qualità

di amministratore (art. 754 e 41 CO), il suo comportamento, oltre a non essere conforme

alla LFid, configurando oltretutto il reato di amministrazione infedele (art.

158.

CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di

comunicazione (art. 305ter CP).

4.

Nella

seconda parte dell’appello - ma per motivi di opportunità la questione merita

di essere esaminata prioritariamente - i convenuti censurano siccome arbitrari

e non conformi alla realtà dei fatti, alcuni di questi accertamenti pretorili: quello

secondo cui AP 2 sarebbe stato arrestato insieme a R__________ __________; quello

secondo cui egli era sin dall’inizio al corrente delle attività illecite di R__________

__________ ed in particolare sapeva che sul conto fiduciario intestato a AP 1

questi gestiva fondi di terzi investitori, pur non disponendo della necessaria

autorizzazione cantonale; quello secondo cui egli non era intervenuto a tutela

degli investitori, disattendendo tanto l’obbligo di diligenza quanto l’obbligo

di fedeltà per continuare ad assicurarsi l’ingente flusso di provvigioni di cui

beneficiava AP 1, dell’ordine di almeno alcune centinaia di migliaia di

franchi; quello secondo cui egli avrebbe commesso il reato di amministrazione

infedele (art. 158 CP) e di carente diligenza in operazioni finanziarie e

diritto di comunicazione (art. 305ter CP); e quello secondo cui tra AP 1 e gli

attori era venuto in essere un contratto di mandato. A tale scopo essi ricopiano

alcuni accertamenti contenuti nella sentenza d’Assise circa il loro ruolo e il

tenore dei decreti di abbandono emanati dal Procuratore pubblico nei confronti

di AP 2; negano la rilevanza dei doc. U1-U2, riguardanti tutt’altra fattispecie,

e di parte della testimonianza di I__________ __________, che di fatto aveva ritrattato

quanto da lui riferito in precedenza (sub doc. R); e ritengono non credibili le

deposizioni rese da Gi__________ __________ e A__________ __________.

4.1

Innanzitutto

si osserva che in questa sede i convenuti non hanno censurato tutti gli

accertamenti di fatto e le motivazioni di diritto posti dal Pretore alla base

della sua decisione, ma si sono limitati a contestarne solo una minima parte.

4.1.1

Essi in

particolare si sono ben guardati dal mettere in discussione l’assunto pretorile

secondo cui AP 2 avrebbe partecipato direttamente alle attività di R__________ __________,

curando i rapporti con i promotori a livello amministrativo, occupandosi della

movimentazione dei conti (ossia di prendere in consegna il denaro per conto

degli investitori e di riconsegnarlo o dare gli opportuni ordini bancari su

richiesta degli stessi promotori), partecipando saltuariamente alle discussioni

anche finanziarie con i medesimi, accettando di farsi presentare ai

rappresentanti degli investitori come colui che, per conto di AP 1, avrebbe

sorvegliato gli investimenti, e facendo tutto il necessario affinché R__________

__________ potesse intraprendere e continuare in modo indisturbato la sua

attività, in particolare aprendogli un conto fiduciario a nome di AP 1 e

svolgendo le formalità necessarie nei confronti delle banche e dei broker

presso i quali venivano depositati gli averi degli investitori (ovvero firmando

la documentazione di apertura dei conti ed evadendo, in modo non corretto, le

richieste di informazioni supplementari formulate dalle banche e dai broker che

nel frattempo si erano insospettiti, ecc.); quello secondo cui AP 2 si sarebbe così

reso responsabile della violazione delle disposizioni della LFid incorrendo

nella responsabilità ex art. 754 e 41 CO; quello secondo cui AP 1, a

prescindere dalla validità formale dei mandati di gestione che la vedevano

coinvolta, avrebbe anch’essa partecipato a pieno titolo alle attività di

gestione patrimoniale degli innumerevoli investitori __________ e si sarebbe

assunta nei loro confronti precisi obblighi contrattuali, a fronte dei quali

aveva incamerato cospicue provvigioni e retrocessioni; quello secondo cui quella

società, oltre ad aver reso possibile, agendo dietro le quinte, l’attività di R__________

__________, si sarebbe pure presentata come fiduciaria autorizzata, come colei

che avrebbe sorvegliato gli investimenti, assumendosi in proprio i compiti

amministrativi dell’attività di gestione patrimoniale e contribuendo in tal

modo a legittimare l’operato di R__________ __________ nei confronti degli

investitori; quello secondo cui ciò innescherebbe la sua responsabilità ex art.

398.

CO. In tali circostanze non è scontato che l’eventuale benfondato delle

censure d’appello sia tale da comportare una modifica del giudizio pretorile. Tutt’altro.

4.1.2

Oltretutto,

alcune delle censure sollevate dai convenuti sono irrilevanti per l’esito della

lite. Si pensi a quella relativa all’accertamento pretorile, chiaramente

errato, secondo cui AP 2 sarebbe stato arrestato insieme a R__________ __________;

a quella, che può tutto sommato rimanere indecisa, relativa all’accertamento

pretorile secondo cui AP 1 avrebbe beneficiato di provvigioni per almeno alcune

centinaia di migliaia di franchi, importo che a detta dei convenuti - i quali

per altro non tengono conto delle retrocessioni, invece considerate dal Pretore

- sarebbe invece stato solo di poco superiore a fr. 100'000.- (sul tema cfr.

però la perizia penale p. 52 segg.); e a quella secondo cui AP 2 avrebbe pure

commesso il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) e di carente

diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art. 305ter

CP), non essendo in ogni caso contestato che egli si era comunque reso

responsabile della violazione delle disposizioni della LFid incorrendo con ciò

nella responsabilità ex art. 754 e 41 CO.

4.1.3

Le

censure che potrebbero forse avere una certa valenza sono in definitiva quella in

merito all’accertamento pretorile secondo cui AP 2 era sin dall’inizio al

corrente delle attività illecite di R__________ __________ ed in particolare

sapeva che sul conto fiduciario intestato a AP 1 costui, pur non disponendo

della necessaria autorizzazione cantonale, gestiva fondi di terzi investitori;

quella riferita all’accertamento secondo cui AP 2 non era intervenuto a tutela

degli investitori, disattendendo tanto l’obbligo di diligenza quanto l’obbligo

di fedeltà per continuare ad assicurarsi l’ingente flusso di provvigioni di cui

beneficiava AP 1; e quella secondo cui tra AP 1 e gli attori non sarebbe venuto

in essere un contratto di mandato. Come si vedrà qui di seguito, anche queste censure

devono tuttavia essere disattese.

4.2

I

convenuti, per suffragare queste ultime censure, non hanno invero ritenuto di rimettere

in discussione tutte le risultanze probatorie che il Pretore aveva, o non aveva,

posto alla base dei suoi accertamenti, ma si sono limitati a contestarne solo

alcune. In particolare essi non hanno sollevato obiezione alcuna in merito alle

risultanze della perizia allestita da __________ in sede penale (nell’inc.

penale rich., dalla quale il Pretore aveva attinto spesso e volentieri), alle

ammissioni fatte dallo stesso AP 2 in sede penale ed alle testimonianze di I__________

__________ (solo in parte), di __________ (cfr. pure doc. S) e di __________.

In tali circostanze non è per nulla evidente che le critiche dei convenuti circa

la valenza di altre prove considerate, o non considerate, dal giudice di prime

cure possano giustificare una modifica degli accertamenti di fatto e di diritto

e con ciò del giudizio pretorile. Stante l’infondatezza delle critiche in

questione, accertata qui di seguito, la questione non necessita di essere ulteriormente

approfondita.

4.2.1

A

sostegno della loro posizione, gli appellanti menzionano dapprima gli

accertamenti contenuti nella sentenza d’Assise circa il loro ruolo di ingannati

(doc. H) e il tenore dei decreti di abbandono emanati dal Procuratore pubblico

nei confronti di AP 2 (doc. J e 2), ricopiando senza alcun commento alcuni

stralci di quelle decisioni. Ciò non è sufficiente allo scopo. Nel querelato

giudizio il Pretore aveva chiaramente spiegato, citando pertinente dottrina e

giurisprudenza fondata sugli art. 53 CO e 112 CPC/TI (a cui si può rinviare), che

gli accertamenti contenuti nella sentenza d’Assise circa il ruolo dei convenuti

e le decisioni di abbandono nei confronti di AP 2 non erano di per sé

vincolanti in sede civile. In questa sede i convenuti non spiegano per quali

motivi la diversa tesi pretorile sulla questione sarebbe errata e con ciò da

riformare. La loro censura, comunque infondata anche nel merito, deve pertanto essere

respinta già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad

art. 309).

4.2.2

Gli

attori si dilungano a mettere in dubbio la forza probatoria delle testimonianze,

a loro dire essenziali, rese dai promotori finanziari Gi__________ __________ e

A__________ __________, rilevando come costoro non fossero credibili, perché le

loro dichiarazioni contrastavano con le deposizioni da loro rese innanzi al

Procuratore pubblico, perché avevano raccolto fondi per R__________ __________,

perché la Corte delle Assise aveva accertato che essi avevano firmato contratti

di gestione a nome di AP 1 senza alcuna autorizzazione e all’insaputa di AP 2 e

perché, per i loro servigi, avevano intascato l’uno almeno US$ 412'973.- e

l’altra circa Lit. 388'738'000. La critica è innanzitutto irricevibile, essendo

stata formulata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b

CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI

App., m. 33 ad art. 321; II CCA 30 gennaio 2006 inc. n. 12.2004.190, 13

novembre 2006 inc. n. 12.2005.185, 18 aprile 2007 inc. n. 12.2006.67, 20

febbraio 2008 inc. n. 12.2007.57, 7 aprile 2009 inc. n. 12.2007.255), tanto più

che gli stessi convenuti si sono fondati, anche nel loro allegato ricorsuale,

sulle deposizione di quei testi (appello p. 7) e sono perciò malvenuti ad eccepirne

ora la carente forza probatoria. Essa sarebbe stata in ogni caso infondata

anche nel merito. Il fatto che Gi__________ __________ e A__________ __________

fossero 2 dei promotori finanziari che avevano raccolto fondi per conto di R__________

__________ non rende in effetti inattendibile la loro testimonianza. Nemmeno

induce a tale conclusione il fatto che essi, per la loro attività, avessero

ottenuto provvigioni o commissioni, fermo restando che non è provato che essi abbiano

effettivamente incamerato le somme indicate dai convenuti, il perito, pur

avendo indicato che il primo avrebbe ricevuto bonifici per US$ 412'973.- (p.

45) e alla seconda sarebbero stati accreditati circa Lit. 388'738'000 (p. 81),

ha ritenuto più che credibile che nella prima somma fossero compresi, almeno in

parte, anche rimborsi a clienti (p. 45 e 46) e ha stabilito in Lit. 296'000'000

le somme percepite dalla seconda: a fronte dell’attività da loro svolta, non si

tratta per altro di importi tali da far dubitare della loro attendibilità. Il

fatto che in occasione delle loro audizioni innanzi al Procuratore pubblico

essi non abbiano formulato rimproveri a AP 2 (cfr. doc. J p. 2), non significa

ancora che le dichiarazioni, di tutt’altro tenore, da loro poi rese nell’ambito

di questa causa civile fossero inattendibili. Il fatto infine che la Corte

delle Assise abbia evidenziato nella sentenza penale (doc. H p. 23) che i

promotori avevano talvolta firmato contratti di gestione a nome di AP 1 senza

alcuna autorizzazione dei suoi organi non è a sua volta decisivo: a questo

proposito, già si è detto che gli accertamenti a favore o contro terzi

contenuti nella sentenza penale non sono vincolanti in sede civile; si aggiunga

che non è stato provato che tra i promotori che avrebbero agito in tal modo vi

erano anche Gi__________ __________ e A__________ __________; ed oltretutto

dalle prove indicate dalla Corte penale a sostegno di quella conclusione (allegato

2.

della perizia penale e verbale 39 p. 6-8, quest’ultimo non versato agli atti

di questa causa e con ciò inutilizzabile) non risulta un loro coinvolgimento in

quell’attività illecita, tanto più che nemmeno i convenuti sono stati a loro

volta in grado di indicare eventuali risultanze istruttorie in tal senso.

4.2.3

I

convenuti ritengono che dalla deposizione testimoniale di I__________ __________,

di per sé - e per il resto - non contestata, il giudice di prime cure non

poteva concludere che egli si fosse reso conto che R__________ __________,

tramite il conto intestato a AP 1, gestisse soldi di terzi e che avesse di ciò

informato AP 2. Alla luce delle deposizioni rese da Gi__________ __________ e A__________

__________ - come detto non ritenuti inattendibili - la questione ora posta dai

convenuti non necessiterebbe nemmeno di essere chiarita, quei testimoni avendo

in ogni caso evidenziato altre circostanze di fatto, anch’esse puntualmente

menzionate dal Pretore, che permettevano in ogni caso di concludere che AP 2

sapeva chiaramente che R__________ __________ si occupava di gestione patrimoniale

per conto di terzi. Ad ogni buon conto nel fatto che I__________ __________ abbia

dapprima evidenziato, innanzi al Procuratore pubblico, di non essere “in grado

di dire di chi fossero i soldi che giravano sui conti fiduciariamente intestati

alla AP 1” anche perché, nonostante per lui R__________ “__________ era persona

molto facoltosa …, vedevo che arrivavano bonifici da altre persone” (doc. R p.

3) e che abbia poi dichiarato innanzi al Pretore, riferendosi sempre a quei

bonifici, che “gli stessi potevano anche riferirsi a soldi di pertinenza di __________,

nel senso che erano forse relativi a pagamenti a suo favore” e che ”per quanto

ne sapevo io erano comunque soldi suoi: potevano essere anche di terze persone,

ma io non lo sapevo, non mi sono chiesto se fossero di amici o clienti”

(verbale 25 gennaio 2007 p. 1 seg.) non si ravvisa una vera e propria ritrattazione

della sua prima deposizione. In entrambi i casi il teste sostiene infatti di

non poter affermare con certezza a chi appartenessero effettivamente quei

soldi. I convenuti non avendo contestato in questa sede il fatto, pure

accertato dal Pretore, che il teste, innanzi al Procuratore pubblico, avesse

dichiarato che ”effettivamente, se si fosse trattato unicamente di soldi di __________

non avrebbe avuto molto senso che egli si prelevasse delle commissioni” (doc. R

p. 3), il fatto che egli possa aver forse ritrattato le sue precedenti

affermazioni perde in ogni caso gran parte della sua rilevanza.

4.2.4

I

convenuti rilevano inoltre che i doc. U1-U2 su cui il Pretore si era pure fondato

riguardavano in realtà tutt’altra fattispecie. A ragione. Quei documenti concernono

più che altro la precedente attività di R__________ __________ presso la

società di brokeraggio __________ (cfr. pure doc. H p. 22, perizia penale p. 12).

Ciò non migliora però la posizione dei convenuti, quei documenti essendo stati

menzionati dal Pretore solo in un’occasione (a p. 17 della sentenza), e meglio allo

scopo di confermare alcune circostanze di fatto che comunque erano già state

dettagliatamente esposte in precedenza sulla base di altre prove, in

particolare dalle deposizioni di __________, Gi__________ __________ e __________

__________.

4.3

La

censura - già ritenuta irrilevante in precedenza (cfr. consid. 4.1.2) - con cui

AP 2 nega di aver commesso il reato di amministrazione infedele (art. 158 CP) e

di carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione (art.

305ter CP), contestando in particolare l’esistenza dei requisiti oggettivi e

soggettivi dei reati, merita ancora alcune puntualizzazioni. Il Pretore aveva

ritenuto adempiuto il primo reato, evidenziando che AP 2, ancorché AP 1 avesse

assunto uno specifico obbligo in tal senso nei confronti degli investitori,

aveva completamente omesso di sorvegliare la gestione di R__________ __________,

che aveva poi coperto nelle sue malefatte, contribuendo a danneggiare gli investitori.

In merito al secondo ha osservato che AP 2 aveva indicato alle banche R__________

__________ come avente diritto economico, ben sapendo che gli averi in conto

erano in realtà di pertinenza degli investitori ed aveva poi ulteriormente

confermato la circostanza agli istituti bancari che si erano poi insospettiti. Come

si è visto, le prove che il Pretore ha posto alla base dei suoi accertamenti

sulla questione sono attendibili e non vi è dunque motivo di dipartirsi da quei

suoi accertamenti, tanto più che i convenuti, venendo meno all’obbligo di

motivazione che incombeva loro (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), in questa sede

non hanno criticato puntualmente quelle circostanze, limitandosi più che altro ad

esporre altri fatti da loro ritenuti determinanti, ma che in realtà tali non

sono. In merito al reato di amministrazione infedele, non è in effetti vero che

i requisiti oggettivi e soggettivi non erano adempiuti: quanto al primo aspetto,

si osserva che il fatto che gli attori non avessero provato di aver versato ai

convenuti il denaro investito, fosse anche vero, non è comunque rilevante per

la questione (cfr. pure consid. 5.2), mentre, alla luce degli accertamenti

pretorili, suffragati da prove attendibili, non può essere ammesso che tra le

parti non fosse venuto in essere alcun contratto, tanto meno un contratto di

gestione, poco importando invece se i doc. F1-F3 e G1-G5 siano interamente

falsi (cfr. consid. 2 e 5.1); quanto al secondo, già si è detto che AP 2 non

può prevalersi in questa sede degli accertamenti a suo favore contenuti nella

sentenza d’Assise e nelle decisioni di abbandono nei suoi confronti. Analoghe

considerazioni valgono anche per il reato di carente diligenza in operazioni

finanziarie e diritto di comunicazione: dal punto di vista oggettivo, già si è

detto che il fatto che gli attori non avessero provato di aver versato ai

convenuti il denaro investito, fosse anche vero, non è rilevante per la

questione (cfr. pure consid. 5.2), mentre nulla permette di ritenere, alla luce

della sentenza pretorile, non validamente censurata su questo punto, che __________

fosse effettivamente stato convinto, almeno sino all’apertura del procedimento penale,

che sul conto aperto fiduciariamente a R__________ __________ confluissero solo

soldi di proprietà di quest’ultimo; per l’aspetto soggettivo vale invece quanto

già addotto per l’altro reato.

5.

Nell’altra

parte dell’appello i convenuti rimproverano invece al Pretore di aver ritenuto

provato che gli attori fossero gli effettivi titolari dei conti “12146 Sh__________”,

“12056 F__________” e “2916 F__________”, ed avessero versato o consegnato loro

del denaro. Prima di passare in rassegna queste censure, occorre evadere

l’obiezione degli attori secondo cui quelle eccezioni sarebbero in realtà

irricevibili in quanto non erano state sollevate con la risposta di causa, ma per

la prima volta soltanto con la duplica, oltretutto in modo generico e

contrariamente al principio della buona fede, ciò che avrebbe inoltre impedito loro

di prendere posizione e addurre prove a favore della tesi opposta. Il rilievo è

fondato. In merito al primo aspetto si osserva invero che il codice di procedura

ticinese non esclude che un’eccezione di merito possa essere sollevata per la

prima volta anche in quell’allegato (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 1 ad art. 176; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 4 ad art. 176; TF 28 luglio 1989 4P.96/1989 consid. 2b; II CCA

27.

giugno 1996 inc. n. 10.95.39, 30 novembre 1999 inc. n. 12.1999.117, 13 marzo

2001.

inc. n. 12.2000.105; la diversa conclusione in un obiter dictum

della sentenza II CCA 18 ottobre 2004 non può invece essere condivisa). Quanto

al secondo, nemmeno risulta che le eccezioni siano state sollevate in modo

generico, la loro formulazione essendo stata precisa e comprensibile. Il solo

fatto che i convenuti, sollevando quelle eccezioni, possano aver eventualmente

tentato di approfittare delle proprie comprovate carenze di controllo,

contabili e organizzative, non può poi essere considerato abusivo: gli attori,

anche in tal caso, sono in effetti tenuti a provare la loro legittimazione

attiva e, se contestata, la legittimazione passiva dei convenuti. E nemmeno il

fatto che questo modo di procedere dei convenuti potrebbe aver impedito agli

attori di prendere posizione e di addurre prove a favore della tesi opposta può

essere addotto a favore di quella tesi: innanzitutto si osserva che una loro

presa di posizione per contestare le eccezioni non era necessaria, la loro

contestazione essendo implicita (cfr. per analogia Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 175, che neppure impone

di inoltrare la replica per contestare gli argomenti della risposta), e che essi

hanno comunque potuto offrire le prove rilevanti sulla questione in occasione

dell’udienza preliminare; oltretutto nulla avrebbe impedito agli attori, come

del resto già teorizzato a suo tempo da alcuni autori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, n. 636 ad art. 176), di inoltrare un

nuovo allegato (di “triplica”) per salvaguardare il loro diritto di essere

sentiti (sull’ammissibilità dell’inoltro di allegati “spontanei” per

salvaguardare il diritto di essere sentiti, cfr. DTF 133 I 98 consid. 2.2;

decreto TF 4 giugno 2009 4A_123/2009; II CCA 10 dicembre 2010 inc. n. 12.2010.79).

Ma l’obiezione degli attori deve in ogni caso essere accolta, e ciò in quanto

il comportamento tenuto nell’occasione dai convenuti dev’essere considerato

contrario al principio della buona fede processuale: non avendo essi contestato

in risposta le puntuali allegazioni di fatto esposte dagli attori con

riferimento alle questioni che qui interessano (petizione p. 3 e 5 seg.), le

stesse dovevano in effetti essere considerate ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC) e il

loro successivo modo di procedere, quello di contestarle solo con la duplica,

non è assolutamente tutelabile alla luce del principio della buona fede, la

legge vietando alle parti di tenere in causa un comportamento contraddittorio

(cfr. per analogia, II CCA 24 agosto 2000 inc. n. 12.2000.99, 7 novembre 2008

inc. n. 12.2007.177). Ma, se anche così non fosse, a titolo abbondanziale, si

osserva quanto segue.

5.1

Nel

querelato giudizio il Pretore ha ritenuto che gli attori avevano

sufficientemente provato di essere i titolari dei conti “12146 Sh__________”,

“12056 F__________” e “2916 F__________”, il tutto come meglio risultava tra

l’altro dall’istanza di costituzione di parte civile allestita per la sede

penale per il tramite dell’avv. __________ __________ (doc. I) e dagli atti di

quel medesimo incarto penale richiamato (doc. A77). Il giudice di prime cure ha

poi precisato che dal doc. I non risultava invero alcun riferimento all’attore AO

2, ma che non vi era motivo di dubitare che egli fosse titolare della pretesa

in questione, tanto più che i convenuti in sé nemmeno avevano contestato

l’avvenuta consegna dell’importo ora azionato da parte di costui a R__________ __________

a scopo di investimento, limitandosi a sostenere la falsità del relativo contratto

di gestione poiché non sottoscritto dai validi rappresentanti delle società che

con lo stesso si erano vincolate. In questa sede i convenuti ribadiscono il

buon fondamento dell’eccezione, evidenziando che il doc. A77 altro non era che

una fotocopia del doc. F1 - ritenuto falso e estromesso dagli atti - e dunque,

oltre a non fornire indicazioni sulla titolarità dei conti, non poteva a sua

volta essere utilizzato, che il doc. I non forniva a sua volta alcuna prova

sulla titolarità dei conti e che le tavole processuali non chiarivano la

questione, tanto meno per quanto riguardava l’attore AO 2. La censura è

infondata. Innanzitutto, in risposta (p. 4, 8 e 13) e in duplica (p. 11) i

convenuti hanno pacificamente ammesso che gli attori si erano a suo tempo costituiti

parte civile nel procedimento penale ed avevano partecipato in qualità di parti

lese allo stesso (facendo riferimento al doc. 4, da loro prodotto, indicante

tra le parti lese __________ e G__________ __________). Dalla testimonianza di

Gi__________ __________, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio

(cfr. supra consid. 4.2.2), si evince poi che gli attori erano stati

suoi clienti, che egli aveva sottoposto loro le diverse modalità di

investimento attuate dalle società V__________ __________ SA e AP 1, che essi

si erano dimostrati interessati a questi tipi di investimento (verbale 6

dicembre 2006 p. 1), che essi non avevano investito molto rispetto al capitale

totale dei suoi clienti (verbale 6 dicembre 2006 p. 2), che insieme si giunse

alla decisione di promuovere la causa civile in oggetto e che egli all’epoca

del procedimento penale consigliò loro l’avv. __________ (verbale 6 dicembre

2006.

p. 3). Nel doc. I, allestito da quest’ultimo legale all’indirizzo dell’autorità

penale, AO 1 è indicato essere il titolare (n. 69) del conto “12146 Sh__________”

e G__________ __________ (n. 77) del conto “2916 F__________”, ritenuto che a

quell’istanza di costituzione di parte civile sono allegati i documenti

giustificativi, che per il titolare n. 69 si riducono a uno scritto riassuntivo

degli importi versati che rinvia all’allegato 35 della perizia penale e per il

titolare n. 77, oltre ad uno scritto analogo, comprendono una copia del mandato

di gestione (doc. A77, identica al doc. F1), due estratti conto (doc. B77,

identici ai doc. G1 e G2), una situazione prelevamenti e versamenti a nome “G__________

__________ intestatario del conto 2916” firmata da Gi__________ __________ (doc.

C77) e la copia di un ordine di bonifico della __________ di Lit. 500'000'000 a favore del conto intestato a AP 1 presso __________ con indicazione a mano “__________

LML 200-“ e uno scritto firmato da Gi__________ __________ alla banca __________

indicante che il bonifico di Lit. 200’000'000 a AP 1 era stato effettuato per conto di G__________ __________ (doc. D77). Dall’incarto penale risulta poi che AO

2.

si è costituito parte civile con denuncia n. 1602/1997 (verbale cronologico

ed elenco atti p. 17 e 43) e __________ e G__________ __________ con denuncia

n. 2133/1997 (verbale cronologico ed elenco atti p. 18). Dai doc. F1-F3 e G1-G5,

riammessi agli atti (cfr. supra consid. 2) nonostante sia pacifico che

riportino la firma falsa di AP 1 e indichino somme false, risulta che i tre

attori avevano sottoscritto tre mandati di gestione (doc. F1: G__________ __________,

a nome di AO 3; doc. F2: __________; doc. F3: AO 1) e che a G__________ __________

era stato attribuito il conto “2916 __________” presso F__________ __________

(doc. G1-G2), a AO 2 il conto “12056 __________” presso F__________ __________

(doc. G3-G4) e a AO 1 il conto “12146 __________” presso F__________ __________

(doc. G5). Alla luce di quanto precede, ed in particolare proprio in

considerazione dei doc. F1-F3 e G1-G5, che non erano stati contestati dai

convenuti come falsi nella misura in cui indicavano la denominazione dei

rispettivi investitori e il numero di conto a loro attribuito (cfr.

segnatamente risposta p. 3 e duplica p. 4), e le cui risultanze sono state

confermate dalle altre prove indiziarie agli atti cui si è detto, si può pertanto

confermare che gli attori erano effettivamente i titolari dei conti “2916 F__________”,

“12056 F__________” e “12146 Sh__________”. Il fatto che a AO 1, diversamente

dagli altri due attori, sia stata attribuita la denominazione “Sh__________” è

semplicemente dovuto alla modalità con cui i clienti avevano versato il denaro,

tramite bonifico (e quindi dichiarati) quelli indicati come “F__________” e a

contanti (in nero) quelli con la denominazione “Sh__________” (cfr. verbale di

Gi__________ __________ 29 luglio 1996 p. 4, nell’incarto penale rich.).

5.2

In

questa sede i convenuti contestano anche che gli attori avessero a suo tempo

versato o consegnato loro del denaro ed in particolare che le somme da questi ultimi

investite, fors’anche pervenute a R__________ __________, fossero transitate

sul conto intestato a AP 1 e non invece sui conti intestati a F__________ __________,

Sh__________ __________ o S__________ __________. La censura deve essere

disattesa. Nella misura in cui i convenuti, per la prima volta solo in questa

sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), mettono in dubbio che R__________ __________

avesse effettivamente ricevuto le somme investite dagli attori, essa è

innanzitutto irricevibile. Essa sarebbe comunque infondata anche nel merito,

visto e considerato che questa tesi è già stata sconfessata, oltre che dal

tenore delle affermazioni degli stessi convenuti (risposta p. 11), dal fatto

che - come detto - la Corte delle Assise ha nel frattempo condannato quest’ultimo

a risarcire ai clienti “12146 Sh__________”, “2916 F__________” e “12056 F__________”,

che andavano per l’appunto identificati negli attori (cfr. supra consid. 5.1), il

danno così causato (doc. H, dispositivi n. 3.1.64, 3.1.72 e 3.3.7). Nella

misura in cui i convenuti adducono invece che gli attori non avrebbero provato

di aver versato del denaro sul conto intestato a AP 1 o direttamente a AP 2, la

censura è priva di qualsiasi rilevanza. Contrariamente alla loro deduzione

(appello p. 6), il Pretore non ha in effetti concluso per la loro

legittimazione passiva per il fatto che il denaro degli attori sarebbe stato

versato su quel conto o a AP 2 direttamente, questione in realtà da lui

lasciata indecisa, ma piuttosto per il fatto che AP 1 si era assunta nei confronti

degli investitori - tra cui gli attori - ben precisi obblighi contrattuali (in

particolare di sorveglianza) poi non adempiuti, rispettivamente in quanto AP 2,

nella sua qualità di organo di quella società, di V__________ __________ SA e -

come accertato dal giudice di prime cure (sentenza p. 8) e non contestato in

questa sede - delle altre società off-shore utilizzate da R__________ __________

per le sue attività illecite, aveva a sua volta commesso degli atti illeciti

giusta l’art. 41 CO. Si aggiunga, con riferimento quanto meno al credito

vantato da AO 3, che agli atti vi è comunque la prova che il relativo importo

(di Lit. 200'000'000, versato il 25 agosto 1994) sia affluito direttamente sul

conto aperto fiduciariamente a AP 1 (in ragione di Lit. 500'000'000; cfr. doc.

D77; cfr. pure allegato n. 25 alla perizia penale e classatore 12B rubrica __________-Lit.).

6.

Rilevando

che le pretese degli attori, pacificamente fondate su debiti contratti in

valuta straniera, erano state da loro azionate con quella valuta (con

l’aggiunta che le somme formulate in € … erano “pari a fr. …”), ma accolte dal

Pretore solo in franchi svizzeri, e che in concreto si poneva il problema

dell'applicazione dell'art. 84 CO, non sollevato da nessuna delle parti, la

presidente di questa Camera, con ordinanza 11 gennaio 2011, ha assegnato loro un termine di 30 giorni per prendere posizione sulla questione. I convenuti,

nelle osservazioni 10 febbraio 2011, hanno dapprima evidenziato che alla luce

della giurisprudenza la conversione effettuata d’ufficio dal giudice di prime

cure non appariva essere ammissibile. Per motivi di economia processuale e di

celerità hanno tuttavia auspicato che questa Camera non rinviasse la causa al

Pretore affinché semplicemente modificasse il dispositivo ai sensi dell’art. 84

CO (condannando i convenuti al pagamento in valuta straniera), perché questo secondo

giudizio sarebbe a sua volta stato appellato. Gli attori, dal canto loro, nelle

osservazioni 8 febbraio 2011, hanno evidenziato che la formulazione da loro

adottata nella petizione andava intesa come domanda alternativa, con una

richiesta principale in € e una subordinata in franchi svizzeri e che concretamente

il danno da loro subito, corrispondente alla perdita totale dei loro patrimoni

depositati presso banche svizzere, si era verificato in franchi svizzeri, come

chiesto con la domanda alternativa subordinata. In via subordinata, se si

ammettesse che la controversia aveva per oggetto un debito in valuta straniera,

hanno chiesto che la sentenza fosse riformata nel senso di condannare i convenuti

al pagamento in quella valuta. E in via ancor più subordinata, rilevando che la

sentenza pretorile era comunque priva della necessaria motivazione sulla

questione dell’art. 84 CO, hanno chiesto di volerla annullare e di ritornare l’incarto

al Pretore per un nuovo giudizio, anche per permettere loro di esprimersi sulla

questione e per garantire il doppio grado di giurisdizione.

6.1

Per

l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di

pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito

è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento,

questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a

meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato

stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la

facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista

dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con

decisione 14 gennaio 2008, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto

che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era

tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151

consid. 2.2; TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 16 dicembre 2010

4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193) e che il

tribunale aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di

quella valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008

consid. 5.3.1 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010

consid. 5.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo 2010 inc. n.

10.2003

, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193), ritenuto che una condanna in

franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134 III 151 consid. 2.5;

TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 16

dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n.

12.2008

, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193,

22.

febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87 e 90).

6.2

Ora,

nel caso di specie è incontestabile che le pretese degli attori fossero fondate

su debiti contratti in valuta straniera. Ed è pure pacifico che essi, in

applicazione dell’art. 84 CO, abbiano correttamente chiesto in causa il

pagamento di importi in valuta straniera, il senso letterale dell’aggiunta

“pari a fr.” non potendo invece essere quello della formulazione di una domanda

alternativa o subordinata. La decisione del Pretore di riconoscere loro importi

in franchi svizzeri è pertanto errata, visto che egli ha attribuito qualcosa

che essi non avevano chiesto (importi in franchi svizzeri) e non si è di fatto

pronunciato sulla loro richiesta (somme in valuta estera). Nelle osservazioni 8

e 10 febbraio 2011 le parti concordano, sia pure per motivi diversi, che in

tali circostanze si dovrebbe di principio annullare la sentenza pretorile e

ritornare l’incarto al primo giudice affinché abbia ad emanare una nuova

decisione, con conseguente condanna in prima sede dei convenuti al pagamento in

valuta straniera. I convenuti avendo tuttavia auspicato, per motivi di economia

processuale e di celerità, che questa Camera non provvedesse a un tale rinvio,

l’unica soluzione possibile appare in definitiva quella di riformare il

giudizio pretorile nel senso di condannare i convenuti al pagamento delle somme

chieste in valuta straniera, nella misura richiesta con la petizione.

7.

Alla

luce di quanto precede, l’appello deve pertanto essere respinto, ritenuto però che

la sentenza impugnata deve essere rettificata nella misura in cui l’attrice AO

3.

era stata erroneamente denominata AO 3 (cfr. supra consid. D) e corretta

nella misura in cui i convenuti erano stati condannati al pagamento di somme in

franchi svizzeri anziché in valuta estera (€). La tassa di giustizia, le spese

e le ripetibili di secondo grado seguono la rispettiva soccombenza delle parti

(art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede si è tenuto conto di un valore

litigioso complessivo di fr. 230'589.70 (fr. 23'743.- per la pretesa

dell’attore AO 1, fr. 81'518.30 per la pretesa dell’attore AO 2 e fr.

125'328.40 per la pretesa dell’attrice AO 3).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 12 febbraio 2009 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Nondimeno, la sentenza 30 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è così rettificata e corretta:

1.

La petizione è accolta.

Di

conseguenza AP 1, __________, e AP 2, __________, sono condannati in solido a

pagare:

1.1

a

AO 3, __________, l’importo di € 80'910.- oltre interessi al 5% a far tempo dal

29.

marzo 1996.

1.2

a AO 2, __________, l’importo di € 52'625.80

oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 marzo 1996.

1.3

a AO 1, __________, l’importo di € 15'323.90

oltre interessi al 5% a far tempo dal 29 marzo 1996.

2.

La

tassa di giustizia di complessivi fr. 6'000.- e le spese, da anticipare come di

rito, sono poste a carico delle parti convenute in solido, pure tenute, sempre in

solido, a rifondere a titolo di ripetibili fr. 7'000.- a AO 3, fr. 6'000.- a AO

2.

e fr. 2'700.- a AO 1.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’000.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

3’100.-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di

rifondere per ripetibili di appello, sempre in solido, fr. 2'000.-

all’appellata AO 3, fr. 1'750.- all’appellato AO 2 e fr. 800.- all’appellato AO

1.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster