12.2009.43
Tasse di registro di commercio - ricorso - termine - persone tenute la pagamento
3 giugno 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
12.2009.43
Data decisione, Autorità:
03.06.2009, IICCA
Titolo:
Tasse di registro di commercio - ricorso - termine - persone tenute la pagamento
ISCRIZIONE DELLE DITTE
art. 165 cpv. 4 ORC
Incarto n.
12.2009.43
Lugano
3 giugno 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente quale autorità competente a decidere i ricorsi
contro le decisioni dell’Ufficio del registro di commercio ai sensi dell’art. 6
della legge cantonale sul registro di commercio
chiamata a statuire sul ricorso presentato il 13
febbraio 2009 da
RI 1
contro la bolletta di fr. 100.- (n. __________) emessa il 30 gennaio
2009 dall'Ufficio del registro di commercio, di cui il ricorrente ha chiesto
l’annullamento;
mentre l'Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 25
febbraio 2009, ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: che
il 5 febbraio 2008 RI 1, nella sua qualità di amministratore unico di H__________
__________ SA, ha notificato all’Ufficio del registro di commercio l’iscrizione
di __________ quale nuovo ufficio di revisione della società in sostituzione di
__________;
che,
per le sue incombenze, l'Ufficio del registro di commercio l’8 febbraio 2008 ha
emesso nei confronti di H__________ __________ SA una bolletta di fr. 40.- (art.
5 lett. d n. 2 OTRC) e, in mancanza di un riscontro nel termine assegnato, le
ha in seguito inflitto, con la seconda diffida, una tassa di fr. 100.- (art. 9
cpv. 1 lett. h OTRC);
che
la procedura d'incasso della bolletta di fr. 40.- essendo naufragata a seguito
del fallimento della società, decretato il 14 agosto 2008, il 31 ottobre 2008
l’Ufficio del registro di commercio ne ha emessa una seconda, di pari importo,
a nome di RI 1, e il 30 gennaio 2009, preso atto come anche in questo caso la
stessa non fosse stata pagata nel termine assegnato, gli ha in seguito inflitto,
con la seconda diffida, la tassa di fr. 100.- oggetto della bolletta (n. __________),
che quest'ultimo il 13 febbraio 2009 ha impugnato, non ritenendosi in sostanza responsabile
del mancato pagamento della bolletta di fr. 40.- che egli adduce di aver a suo
tempo trasmesso per il relativo pagamento all’UEF di Bellinzona, da lui erroneamente
ritenuto competente, senza che gli sia stato in seguito comunicato che lo
stesso non era stato eseguito;
che
l’Ufficio del registro di commercio, con osservazioni 25 febbraio 2009, ha postulato
la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, rilevando
come la procedura adottata nell’occasione fosse stata corretta;
in diritto: che,
contrariamente a quanto indicato dall’Ufficio del registro di commercio, il
termine per impugnare le sue decisioni non è più di 15, ma di 30 giorni (cfr.
art. 165 cpv. 4 ORC e 6 cpv. 1 della legge cantonale sul registro di commercio [LCRC]): non risulta tuttavia che il ricorrente abbia subito un
pregiudizio da tale circostanza, non potendosi oggettivamente ritenere - stante
la semplicità e la limitata portata della contestazione - che ciò possa avergli
impedito di approntare migliori argomentazioni;
che
in questa sede è a ragione che il ricorrente non contesta di essere tenuto al
pagamento dei fr. 40.- relativi alle modifiche a RC della società di cui egli
era amministratore unico;
che
in effetti il Tribunale federale ha da tempo stabilito - principio poi ripreso
nell'art. 21 cpv. 1 OTRC - che chiunque è autorizzato od obbligato a notificare
un’iscrizione, presenta una notificazione per l’iscrizione o fa capo ai servigi
del registro di commercio risponde personalmente, accanto alla ditta cui
l’iscrizione si riferisce, del pagamento delle tasse e delle spese (cfr. DTF 58
Fatti
I 326 consid. 2 e 5; II CCA 26 giugno 2000 inc. n. 12.2000.15; cfr. pure De Steiger,
in: FJS fiche de remplacement N. 45 p. 2): in concreto, l’incombenza della
notificazione spettava proprio al ricorrente, amministratore unico della
società anonima (art. 17 cpv. 1 lett. c ORC), e del resto è stata da lui
adempiuta;
che,
ciò posto, è a torto che il ricorrente contesta di dover pagare la tassa di fr.
100.- impostagli dall’Ufficio del registro di commercio, per non aver egli
provveduto, dopo due diffide, al pagamento dei fr. 40.- relativi
all’iscrizione, che - come detto - erano a suo carico;
che
la motivazione da lui addotta a sostegno della sua contestazione, quella di non
ritenersi responsabile del mancato pagamento di quell’importo, siccome avrebbe
trasmesso la bolletta per il relativo pagamento all’UEF di Bellinzona, da lui erroneamente
ritenuto competente, senza che quest’ultimo gli abbia in seguito comunicato che
lo stesso non era stato eseguito, non gli giova;
che
in effetti, già a fronte dell’intestazione della bolletta e della prima diffida,
che lo indicava chiaramente come debitore, egli doveva essere cosciente che la
somma in questione era stata posta a suo carico e non a carico della società,
che dunque non poteva assolutamente essere chiamata in causa;
che,
in ogni caso, prima della scadenza del termine assegnato e di quello impartitogli
con la prima diffida, egli, già reso in precedenza attento delle conseguenze
del mancato pagamento, avrebbe dovuto interessarsi presso l’UEF e con ciò
verificare se lo stesso fosse stato effettuato: nelle particolari circostanze,
visto il fallimento della società intervenuto nel frattempo e considerato che
la pretesa non costituiva un debito della massa fallimentare, il silenzio
dell’UEF non poteva in effetti essere considerato in buona fede quale conferma
del fatto che il pagamento sarebbe stato eseguito, oltretutto tempestivamente;
che
il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la
tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 100.-,
seguono la soccombenza (art. 14 OTRC);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. Il
ricorso 13 febbraio 2009 di RI 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia
fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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