Lexipedia

Decisione

12.2009.43

Tasse di registro di commercio - ricorso - termine - persone tenute la pagamento

3 giugno 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

I 326 consid. 2 e 5; II CCA 26 giugno 2000 inc. n. 12.2000.15; cfr. pure De Steiger,

in: FJS fiche de remplacement N. 45 p. 2): in concreto, l’incombenza della

notificazione spettava proprio al ricorrente, amministratore unico della

società anonima (art. 17 cpv. 1 lett. c ORC), e del resto è stata da lui

adempiuta;

che,

ciò posto, è a torto che il ricorrente contesta di dover pagare la tassa di fr.

100.- impostagli dall’Ufficio del registro di commercio, per non aver egli

provveduto, dopo due diffide, al pagamento dei fr. 40.- relativi

all’iscrizione, che - come detto - erano a suo carico;

che

la motivazione da lui addotta a sostegno della sua contestazione, quella di non

ritenersi responsabile del mancato pagamento di quell’importo, siccome avrebbe

trasmesso la bolletta per il relativo pagamento all’UEF di Bellinzona, da lui erroneamente

ritenuto competente, senza che quest’ultimo gli abbia in seguito comunicato che

lo stesso non era stato eseguito, non gli giova;

che

in effetti, già a fronte dell’intestazione della bolletta e della prima diffida,

che lo indicava chiaramente come debitore, egli doveva essere cosciente che la

somma in questione era stata posta a suo carico e non a carico della società,

che dunque non poteva assolutamente essere chiamata in causa;

che,

in ogni caso, prima della scadenza del termine assegnato e di quello impartitogli

con la prima diffida, egli, già reso in precedenza attento delle conseguenze

del mancato pagamento, avrebbe dovuto interessarsi presso l’UEF e con ciò

verificare se lo stesso fosse stato effettuato: nelle particolari circostanze,

visto il fallimento della società intervenuto nel frattempo e considerato che

la pretesa non costituiva un debito della massa fallimentare, il silenzio

dell’UEF non poteva in effetti essere considerato in buona fede quale conferma

del fatto che il pagamento sarebbe stato eseguito, oltretutto tempestivamente;

che

il ricorso, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che la

tassa di giustizia e le spese, calcolate su un valore litigioso di fr. 100.-,

seguono la soccombenza (art. 14 OTRC);

Per

i quali motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. Il

ricorso 13 febbraio 2009 di RI 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura ricorsuale di complessivi fr. 100.- (tassa di giustizia

fr. 80.- e spese fr. 20.-) sono poste a carico del ricorrente.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster