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Decisione

12.2009.45

Contratto di assicurazione, reticenza, buona fede del proponente, affetto da depressione latente

19 luglio 2010Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1 ha sottoscritto il 20 maggio 2003 una proposta di assicurazione all’indirizzo della compagnia

assicuratrice __________ (già __________), la quale poi ha emesso la relativa

polizza (doc. E), che prevedeva nel caso di incapacità al guadagno il pagamento

di una rendita annua di fr. 20'000.- fino al 30 aprile 2025, dopo un periodo di

attesa di 24 mesi, e la liberazione dall’obbligo del pagamento dei premi dopo un periodo di attesa di tre mesi. L’assicurata,

consulente presso una banca privata, a seguito delle tensioni venutesi a creare

sul posto di lavoro nell’ottobre 2003 è stata inabile al lavoro causa un’incipiente

depressione (cfr. incarto AI, doc. T). Con lettera 21 gennaio 2004 la datrice

di lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con AO 1 per il 30 aprile 2004

(doc Q). Con scritto 2 agosto 2004 AO 1 ha comunicato ad AP 1 di essere inabile al lavoro al 100% dal mese di ottobre 2003 (doc. H). Il 23 novembre 2004

(doc. N) la compagnia assicuratrice ha annullato la polizza assicurativa, per

il motivo che l’assicurata era da considerare reticente, visto che nel questionario

relativo al suo stato di salute, compilato nel maggio 2003, non aveva risposto

correttamente alla domanda n. 9 figurante nelle domande generali sullo stato di

salute (doc. F, pag. 2), parte integrante della proposta, non avendo indicato

le diverse consultazioni eseguite presso una psicologa negli anni 2002 e 2003.

L’annullamento della polizza assicurativa è stato poi confermato con lettera 6

dicembre 2004 (doc. 5). Introdotta una domanda per l’ottenimento delle

prestazioni AI, l’Ufficio AI ha riconosciuto a AO 1 una rendita intera

d’invalidità a decorrere dal 1° ottobre 2004 (doc. T).

B. Con petizione 27 giugno 2007 AO 1 ha chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, la condanna di AP 1 al pagamento

delle prestazioni assicurative previste dalla polizza, segnatamente fr. 5'000.-

per l’anno 2005 e fr. 20'000.- annui a partire dal 1° gennaio 2006 e sino al 30

aprile 2025. Ella ha altresì chiesto di condannare la convenuta al rimborso di

fr. 3'235.90 pari ai premi assicurativi pagati per il periodo ottobre 2003 -

ottobre 2004 e di fr. 3'500.- a titolo di rimborso dell’acconto versato al

patrocinatore a copertura delle spese legali. Da ultimo ella ha eccepito che la

risoluzione del contratto è avvenuta intempestivamente. Con risposta 28 agosto

2007 la convenuta ha chiesto la reiezione della petizione, adducendo l’esistenza

di una reticenza da parte dell’attrice che le conferiva il diritto a rescindere

il contratto, puntualizzando che la rescissione è avvenuta nei termini di

legge.

C. Con

sentenza 30 dicembre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione

condannando la convenuta al pagamento delle prestazioni assicurative nella

misura di fr. 5'000.- per l’anno 2005 e fr. 20'000.- annui dal 1° gennaio 2006

sino al 30 aprile 2025, nonché il rimborso dei premi assicurativi di fr.

3'325.90. Il primo giudice ha ritenuto non provata la reticenza dell’attrice.

Constatata la nullità della rescissione del contratto ad opera della convenuta,

egli ha quindi condannato la compagnia assicuratrice a erogare le prestazioni

previste dalla polizza. Il Pretore ha per contro negato il risarcimento

dell’acconto delle spese legali di fr. 3'500.-, considerato che tale importo

era da intendere come anticipo spese e oneri per la causa che sarebbe poi stata

avviata nel giugno 2007, e pertanto da ritenere compreso nell’indennità per

ripetibili.

D. La

convenuta è insorta con atto di appello 16 febbraio 2009, con il quale chiede

la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione, con

protesta di spese e ripetibili di entrambi le sedi. Nelle osservazioni all'appello, l'attrice postula la reiezione dell’appello

sulla base delle considerazioni di cui si dirà, se del caso, nel seguito.

e considerato

Considerandi

1.

Nella fattispecie il Pretore ha ritenuto che l’attrice non aveva

commesso reticenza ai sensi dell’art. 4 vLCA (nella sua versione in vigore sino

al 31 dicembre 2005) per aver risposto negativamente alla domanda n. 9 del

formulario compilato e sottoscritto il 20 maggio 2003, intesa a sapere se aveva

già sofferto o al momento soffriva tra l’altro di disturbi o di malattie

psichiche (doc. F). Accertato quindi che la compagnia assicuratrice convenuta

aveva rifutato a torto le prestazioni pattuite, l’ha condannata a erogare

quanto previsto dalla polizza di assicurazione conclusa con l’attrice.

2.

La convenuta, dopo aver richiamato la giurisprudenza e la dottrina

in materia di reticenza, rimprovera al Pretore di aver ritenuto che l’attrice

non avrebbe infranto l’obbligo d’informare l’assicuratore su fatti importanti

secondo i disposti normativi dell’art. 4 vLCA e quindi di non aver commesso

alcuna reticenza (art. 6 vLCA), sottacendo di essere stata in cura presso la psicologa

e psicoterapeuta dr. ssa __________ almeno dal 25 maggio 2002 con trattamenti

settimanali. L’appellante assevera che non è pertanto possibile che l’attrice

fosse in buona fede il 20 maggio 2003, quando compilò il formulario relativo al

suo stato di salute. Rimprovera al Pretore di avere ritenuto l’attrice non

consapevole dei propri disturbi psicologici, sottolineando che egli avrebbe

completamente ignorato la circostanza che quel malessere l’aveva spinta a farsi

curare dalla psicologa già nel maggio 2002. A suffragio delle proprie tesi la convenuta sostiene che l’attrice era consapevole del proprio disturbo alla salute

poiché sapeva che la Cassa malati a cui era affiliata aveva pagato tutte le

prestazioni della psicologa, e aveva riconosciuto il proprio obbligo di coprire

tali prestazioni in quanto si trattava di una malattia. L’appellante contesta inoltre

la valutazione probatoria della testimonianza della psicologa curante asserendo,

con riferimento a DTF 125 V 353, che per quel che riguarda i rapporti

concernenti il medico curante secondo la generale esperienza della vita il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il curante attesterà, in caso di dubbio, in favore

del suo paziente.

3.

L’art.

4.

cpv. 1 vLCA disponeva che il proponente doveva dichiarare per iscritto

all'assicuratore, sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande

scritte, tutti i fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo

capoverso del medesimo articolo precisava che erano rilevanti tutti quei fatti

che potevano influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il

contratto o a concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso

della norma in rassegna, si presumevano rilevanti i fatti in merito ai quali

l'assicuratore aveva formulato per iscritto delle domande precise e non

equivoche. L'art. 6 vLCA disponeva poi che se la persona, la quale era tenuta a

rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, aveva sottaciuto o aveva

dichiarato inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,

l'assicuratore era legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane

da quando ne aveva avuto cognizione.

4.

Secondo costante giurisprudenza per poter

giudicare se il proponente è incorso in reticenza sono da considerare sia il

criterio soggettivo sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti che

il proponente si limiti a comunicare all'assicuratore i fatti rilevanti per

l'apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone

pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,

indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva del fatto concreto, ritenuto

che nell'applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle

cosiddette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333 consid. 2b; 116 II

338.

consid. 1c; 96 II 204). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in

considerazione la situazione particolare dell'assicurato, con particolare

riferimento al suo grado di intelligenza e di formazione, nonché alla sua

esperienza (DTF 118 II 333 consid. 2b; 109 II 60 consid. 2b), ritenuto comunque

che il grado di diligenza nell'adempimento dell'obbligo d'informazione va anche

esaminato e giudicato sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in

campo assicurativo (Nef, Basler Kommentar,

n. 26 ad art. 4 LCA, pag. 98 in fine con numerosi riferimenti). In virtù

dell'art. 8 CC, l'onere di dimostrare che il proponente ha disatteso i propri

doveri di informazione spetta all'assicuratore (DTF 108 II 550 consid. 2b; Roelli/Keller/Tännler, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz

über den Versicherungsvertrag, vol. I, 2a ed., pag. 105).

Il

proponente deve indicare i fatti che conosce o che dovrebbe conoscere. Egli

deve menzionare i fatti importanti per l’apprezzamento del rischio, ma non

tutti quelli che sono oggettivamente conosciuti al momento della conclusione

del contratto. Non è infatti tenuto a dichiarare i fatti in merito ai quali non

è stata posta nessuna domanda scritta (DTF 45 II 218) e nemmeno a fare delle

dichiarazioni spontanee (DTF 116 V 218). Il proponente ha l’obbligo di

rispondere soltanto alle domande che l’assicuratore ha formulato correttamente

(DTF 116 V 218; DTF 109 II 60). Per contro, non c’è un errore del proponente

quando egli attribuisce in buona fede a un termine il senso che assume

correntemente, senza preoccuparsi del suo significato tecnico (DTF 116 II 338;

96.

II 204). La reticenza deve essere riferita a fatti rilevanti. La legge

presume importanti i fatti per i quali l’assicuratore abbia formulato domande

scritte. Occorre comunque che le domande scritte poste siano precise e non

equivoche. Spetta all’assicuratore formulare con precisione e senza equivoci le

domande relative ai fatti che gli sembrano importanti, nei confronti di chi

deve dichiararli. Se le domande sono imprecise e equivoche, il proponente non

commette una reticenza rispondendo inesattamente (Carré, Loi

fédérale sur le contrat d’assurance, édition commentée, 2000 ad art. 4).

Infine, e a titolo sussidiario, le clausole ambigue devono, secondo la regola

dell’Unklarheitsregel essere interpretate a sfavore del loro autore (DTF

122.

III 118; 119 II 368; 118 II 342; 117 II 609).

5.

Nella

fattispecie la compagnia assicurativa appellante ha chiesto alla proponente di

rispondere alla domanda n. 9 del seguente tenore: “Ha già sofferto [negli

ultimi 10 anni trascorsi] o soffre abitualmente di artrosi, asma, malattie

degli occhi, bronchite, epilessia, ulcere, gotta, malattie del cuore, pressione

arteriosa troppo alta, cancro, paralisi, sclerosi multipla, diminuzione della

vista o dell’udito che è stata corretta interamente, calcoli renali, disturbi o

malattie psichiche, reumatismi, disturbi alla tiroide od ad altre ghiandole,

colpo apoplettico, disturbi alla colonna vertebrale, diabete oppure altre

malattie e altri disturbi non elencati?” (doc. F, 1). La risposta è stata

negativa. L’appellante ritiene che l’attrice, consapevole

di essere ormai da tempo in cura presso una psicologa e psicoterapeuta, avrebbe

dovuto rispondere positivamente alla domanda n. 9, poiché il fatto di essere in

cura presso una psicologa deve intendersi come conseguenza dell’essere afflitta

da malattie di natura psicologica. Dall’istruttoria è emerso che l’attrice

vedeva dal 25 febbraio 2002 la psicologa FSP e psicoterapeuta FSP dott. __________

(doc. 2, deposizione testimoniale 9 aprile 2008) per un trattamento consistente

in incontri settimanali, dapprima individuali e poi di gruppo. Si tratta quindi

di stabilire se il fatto di sottoporsi a terapia psicologica e psicoterapeutica

non prescritta da un medico psichiatra equivalga a presentare un disturbo o una

malattia psichica. L’attrice ha addotto di essersi rivolta alla psicologa per avere un aiuto nella gestione della relazione con la madre,

sottolineando che al quell’epoca non era consapevole di soffrire di depressione.

La medica curante, dott. C__________, ha riferito di aver suggerito alla

paziente nel 2000 di rivolgersi a uno psicoterapeuta in quanto la riteneva

bisognosa di un supporto, precisando altresì che la riteneva una persona

equilibrata (deposizione testimoniale 24 aprile 2008) e ha precisato che

nell’epoca in cui era stata in sua cura, fino al settembre 2003, la paziente

era in buona salute e in grado di svolgere perfettamente il suo lavoro e non

presentava alcun rischio di invalidità prematura o di malattia prolungata. La

psicologa e psicoterapeuta dott. __________, dal canto suo, ha indicato nella

sua audizione testimoniale (verbale 9 aprile 2008) che la paziente si era

rivolta a lei per problemi professionali e “già che c’era” per problemi

interrelazionali con la madre e che le sedute erano dapprima individuali e poi

di gruppo. Nell’attestato rilasciato il 12 luglio 2007 (doc. FF, cfr. anche

doc. 2), confermato nella deposizione testimoniale, la psicologa aveva

precisato che la paziente si era rivolta a lei per una consulenza professionale

e per un aiuto nella gestione della relazione con la madre, molto malata e

molto impegnativa e che non soffriva all’epoca di depressione o di attacchi di

panico. La psicologa ha ribadito sia nel suo attestato doc. FF sia nella

deposizione testimoniale che la paziente era ignara della diagnosi di

depressione latente, che non le era stata comunicata dalla terapeuta, e che non

aveva coscienza di avere un disturbo psichico fino all’estate del 2003, quando

sono iniziati gli attacchi di panico al rientro dalle vacanze. La

psicoterapeuta ha inoltre precisato che secondo la sua esperienza l’attrice non

aveva coscienza di essere affetta da una depressione latente al momento in cui

ha sottoscritto la proposta di assicurazione.

6.

A

detta dell’appellante nell’apprezzamento della testimonianza resa dalla

psicologa curante il Pretore avrebbe dovuto tener conto del fatto che costei,

con riferimento a DTF 125 V 353, tende a deporre in favore del proprio

paziente. Se non che, la giurisprudenza evocata dall’appellante si riferisce al

caso in cui il giudice delle assicurazioni sociali si trova confrontato a

rapporti medici contraddittori, ciò che non è il caso nella fattispecie, dove

la deposizione della psicologa non è in contrasto con altri rapporti clinici e

dove, a ogni modo, non vi sono motivi che inducano a ritenerla inveritiera e

poco credibile. A ragione, quindi il Pretore ha

ritenuto che il contenuto dell’audizione della psicologa risulta veritiero e

credibile, non essendo stato smentito da altre prove.

7.

L’appellante ritiene che l’attrice non poteva essere considerata in

buona fede al momento della sottoscrizione della proposta assicurativa anche per

il fatto che le prestazioni della psicoterapeuta le erano state rimborsate

dalla Cassa malati, a dimostrazione della circostanza che si trattava di un

caso di malattia. Se non che, non ogni prestazione sanitaria rimborsata dalla

Cassa malati si riferisce a un caso di malattia, potendo anche trattarsi, per

la comune esperienza della vita, di misure e trattamenti terapeutici preventivi

e non curativi. Da tale circostanza non è quindi possibile dedurre che

l’attrice era cosciente del proprio stato di salute il 20 maggio 2003.

8.

Infine

l’appellante afferma che la sentenza del Pretore sarebbe errata poiché

l’attrice non ha risposto in buona fede alle domande n. 8 a 12 della proposta di assicurazione 20 maggio 2003, avendo sottaciuto l’esistenza dell’ulcera e

della sindrome lombo vertebro lombare e vertebro toracale, emerse dalle

deposizioni testimoniali e dai documenti agli atti. La circostanza decisiva,

ribadisce l’appellante, non è tanto la diagnosi della psicologa, quanto

piuttosto il fatto che la proponente era stata in cura per specifiche affezioni

che ha omesso di segnalare. Se non che, l’appellante perde di vista che essa

era stata messa al corrente dell’esistenza delle varie affezioni evocate

nell’appello già il 29 maggio 2003 dalla dott. C__________, che aveva compilato

il rapporto medico confidenziale richiesto proprio dalla compagnia

assicuratrice (doc. G). A quel momento la convenuta sapeva dunque che la

proponente non aveva compilato correttamente la proposta di assicurazione,

quanto meno per la gastrite e i dolori alla colonna vertebrale, ma ciò

nonostante ha concluso la polizza assicurativa. Non può dunque più prevalersi

delle affezioni di cui era al corrente per fondare il rifiuto delle sue

prestazioni sulla reticenza dell’assicurata al riguardo. A maggior ragione se

si considera che il recesso dalla polizza è stato dichiarato esclusivamente per

la reticenza sull’esistenza di disturbi o malattie psichiche di cui alla

domanda n. 9 (doc. 4). Le pertinenti considerazioni del Pretore al riguardo

reggono pertanto alla critica, invero generica e ai limiti della ricevibilità.

9.

Per

quanto precede si deve giungere alla conclusione che l’attrice era in buona

fede quando ha risposto negativamente alla domanda n. 9 della proposta di

assicurazione, non avendo ella coscienza di essere affetta da una depressione

latente ed essendo all’oscuro della diagnosi formulata dalla psicologa e

psicoterapeuta FSP. Non vi è quindi stata reticenza e la compagnia di

assicurazione ha negato a torto le prestazioni derivanti dal contratto di

assicurazione. L’appello si rivela dunque infondato e deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese, commisurate al

valore di causa di fr. 385'000.-, seguono la soccombenza dell’appellante (art.

148.

CPC), tenuta inoltre a rifondere all’appellata un’adeguata indennità per

ripetibili d’appello.

Per i

quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il regolamento

sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

16.

febbraio 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali di appello, consistenti in

a) tassa

di giustizia fr. 2’500.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

2’600.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare

all’attrice fr. 6’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo

stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115

LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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