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Decisione

12.2009.49

Esclusione di magistrato, azionista di società parte in causa

26 febbraio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.49

Data decisione, Autorità:

26.02.2009, IICCA

Titolo:

Esclusione di magistrato, azionista di società parte in causa

ESCLUSIONE

art. 26 CPC-TI

art. 27 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.49

Lugano

26 febbraio

2009/sc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per giudicare sulla dichiarazione di

astensione 12 febbraio 2009 dell’avv. Dott. __________, Pretore della

giurisdizione del distretto di __________, dall’occuparsi della causa inc. n.

EF.2009.9 promossa con istanza 11 febbraio 2009 da

CO 2

contro

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto ed in diritto:

che con

istanza 11 febbraio 2009 alla Pretura del distretto di __________, CO 2 ha

chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________

per l’importo di fr. 91'139.40 oltre interessi;

che il 12

febbraio 2009 il Pretore della Pretura del distretto di __________ ha

dichiarato di escludersi dal trattare la procedura promossa nei confronti della

convenuta, evidenziando come il suo defunto padre, avv. __________, era stato

negli ultimi anni e fino alla sua scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 -

legale sia della società sia dell’amministratore unico di quest’ultima, e inoltre di essere azionista della

società convenuta;

che la

decisione sull’esistenza dei

motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore,

alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

che anche

quando le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come

appare verificarsi in concreto, dal momento che al decreto 12 febbraio 2009 né

l’istante né la convenuta hanno reagito - l’astensione non è automatica ma è

sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio confermativo dell’autorità

prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

che è

quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

che,

infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio

sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale

risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza

avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e

dell'amministratore della stessa;

che,

anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un

impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che l'avv. __________

è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di

essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere

considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la

ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;

che l’accoglimento della domanda di astensione

del Pretore implica automaticamente che la causa debba essere trasmessa per la

continuazione della procedura al Pretore viciniore,

ovvero a quello del Distretto di __________ (art. 35 lett. e LOG), non essendo

possibile un’attribuzione della

causa al Segretario assessore della Pretura adita;

che in

effetti, in base alla sentenza 13 maggio 2008 del Tribunale federale

(4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184 consid. 5.5.1), l’art. 80 Cost., che autorizza il legislatore

cantonale a regolamentare l’organizzazione

giudiziaria, le competenze e le procedure, non consente a quest’ultimo di introdurre un nuovo titolare del

potere giurisdizionale, laddove i detentori di tale potere (Giudici di pace, Pretori e Tribunale d’appello) sono chiaramente ed esaustivamente

definiti nell’art. 75 Cost.;

che in

tali circostanze la disposizione dell’art. 34 LOG, che attribuisce tale potere al Segretario assessore, è

incostituzionale, non essendo possibile ammettere l’introduzione di un nuovo titolare della giurisdizione civile

mediante una normativa di rango inferiore, tanto più che oltretutto si

tratterebbe di un “giudice ordinario” che non soggiace alle medesime modalità

di nomina degli altri magistrati;

che non

si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa

decisione.

Per i quali motivi,

visti gli art. 26 e seg. CPC

decreta:

1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di __________

avv. Dott. __________, dall'occuparsi della procedura inc. __________ avente

per oggetto __________.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________ e alla Pretura del Distretto di __________con

l’incarto).

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente

Il segretario

(Rimedi giuridici pagina seguente)

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 72, 92, 100 cpv. 1 LTF)

se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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