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Decisione

12.2009.50

Disconoscimento del debito - appalto

17 marzo 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

appello 20 febbraio 2009 l'attrice chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere integralmente la petizione e disconoscere quindi il debito

di fr. 10'760.– oltre accessori di cui al PE n. __________ del 9/14 marzo 2007

dell'UEF di Mendrisio, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Rimprovera al

Pretore di non avere assunto agli atti il preventivo completo dell'impresa __________

Sagl di __________, come da ordinanza 10 luglio 2008, e ne chiede l'assunzione

in appello. Ribadisce che il convenuto l'aveva interpellata per l'edificazione

sul fondo dei coniugi __________ di quattro case unifamiliari e che, solo una

volta terminata la loro costruzione e onorati i relativi costi, lei avrebbe

corrisposto la provvigione di fr. 10'000.–. Visto che, di fatto, si era

occupata della realizzazione di una sola casa, nulla giustificava il versamento

di quella cifra. Nelle sue osservazioni del 17 aprile 2009, il convenuto

propone la reiezione del gravame, con protesta di tassa, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto: 1. L'art. 83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni

dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il

disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell'azione in

disconoscimento di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a

dimostrare il fondamento del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore

sostanziare le eccezioni liberatorie delle quali si prevale per dimostrare

l'inesistenza del debito. L'inversione dei ruoli processuali non comporta in

altri termini anche il capovolgimento dell'onere della prova a danno del

debitore e istante (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel,

Voies d'exécution, Berne 2002 n. 144 pag. 117; D.

Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.

55 ad art. 83 LEF).

In

concreto, spetta pertanto al convenuto dimostrare la titolarità e l'esistenza

del suo credito di fr. 10'000.– fondato sull'accordo 13 aprile 2005, fermo

restando che egli ha pacificamente ammesso di avere a torto conteggiato su

quell'importo anche l'IVA di fr. 760.– (risposta, pag. 3 ad 3). Del resto, in

merito, egli non impugna la decisione pretorile. Per contro, all'attrice, quale

debitrice, incombe di dimostrare che condizione di validità dell'accordo

confidenziale 13 aprile 2005 era la costruzione di quattro case unifamiliare

sul fondo di proprietà dei coniugi __________.

2. Per

l'appellante è anzitutto grave che il Pretore abbia ammesso quale prova il

preventivo dell'impresa __________ Sagl, salvo poi omettere di sollecitarne la

produzione agli atti, atteggiamento questo assimilabile a una revoca di

edizione di documenti mai notificata alle parti (appello, pag. 7 n. 2.1).

Pertanto, egli chiede di provvedervi in questa sede, visto che il documento era

idoneo a provare la tesi del convenuto e che si trattava di una circostanza

utilizzata dal Pretore per interpretare l'accordo 13 aprile 2005 (appello, pag.

8 n. 2.1). Ma, invano. Certo, in occasione dell'audizione testimoniale 10

luglio 2008 - cui il patrocinatore legale dell'attrice aveva partecipato

(verbale, pag. 16) - P__________, dipendente dell'impresa __________ Sagl, ha

precisato di essere stato interpellato dal convenuto in merito a un progetto di

costruzione di una casa unifamiliare a __________, in proposito di avere allestito

un preventivo dei costi di costruzione maggiorando l'importo finale di fr.

10'000.– e, in pratica, calcolato il globale comprendendo questi

fr. 10'000.– (verbale, pag. 16 seg.). Quel preventivo era poi stato

consegnato al convenuto; al riguardo però l'impresa non aveva ricevuto alcun

incarico (verbale, pag. 17). Il teste ha altresì aggiunto che il preventivo

dovrebbe risalire a 3 o 4 anni fa, e previo accordo della controparte e

del Pretore, di impegnarsi a trasmetterne copia alla Pretura entro 30 giorni da

oggi (verbale, pag. 17). E, in effetti, del documento in questione non v'è

traccia alcuna agli atti. L'appellante omette tuttavia di considerare che in

occasione dell'interrogatorio formale del 2 ottobre 2008 cui, su richiesta

dell'attrice, era stato sottoposto il convenuto, la discussione era stata per

metà incentrata proprio su quel preventivo (14 domande su un totale di 27: verbale,

pag. 24 e 25), e che al termine di quella audizione le parti si sono date

atto che ogni prova è stata assunta (verbale, pag. 26). Ammesso e non

concesso che in effetti sia stato possibile rintracciare il preventivo in

questione, ciò lascia in definitiva presumere che di comune accordo le parti vi

abbiano rinunciato. A queste condizioni, censure quali il rimprovero al Pretore

per avere dapprima ammesso quale prova quel preventivo, ma anche l'accenno in

un secondo tempo a una revoca di edizione di documenti mai notificata,

sono al limite del pretesto. Ciò posto, visto quanto precede, nella misura in

cui la ricorrente ne rivendica l'assunzione in appello, la richiesta è nuova e

come tale incompatibile con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

3. Per

giungere alla sua conclusione il Pretore si è affidato al senso letterale

dell'accordo designato “Confidenziale” sottoscritto a __________ il 13

aprile 2005 da attrice e convenuto (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). E, il

tenore per esteso del relativo testo è appunto il seguente: “Come da accordi

intercorsi tra il signor AO 1 e la AP 1, con la presente si stabilisce che al

completamento dei lavori al mapp. __________ RFD in __________ [recte: __________]

(come da contratto allegato) ad opere liquidate e completamente saldate

saranno corrisposti Fr. 10'000.00 al signor AO 1 per le sue prestazioni dietro

rilascio di relativa fattura con pagamento a 30 giorni (doc. B). Il Pretore

ha quindi accertato che a quel momento il fondo n. __________ non era ancora

stato frazionato - circostanza di per sé incontestata - e che l'unico contratto

cui quell'accordo poteva riferirsi era quello inerente la realizzazione della

casa dei coniugi __________, il che faceva propendere per la tesi secondo cui

quel compenso era dovuto per quella specifica costruzione (sentenza impugnata,

pag. 6 n. 3). Concretamente, in effetti, l'unico contratto d'appalto in essere

tra i coniugi __________, proprietari del fondo n. __________, e l'attrice era

quello datato 14 aprile 2005, avente per oggetto tutte le opere da capomastro

in vista della costruzione di una “nuova casa unifamiliare” (doc. 11).

Inoltre, lo stesso contratto rinvia poi ad un “preventivo di massima del

22.03.2005” (doc. 11, pag. 2 n. 3.1), designato appunto quale “preventivo

di massima realizzazione nuovo edificio unifamiliare” (doc. 10). Ciò posto,

per il Pretore, anche la testimonianza dell'architetto di fiducia dell'attrice

contribuiva a rafforzare questa sua conclusione, laddove quel teste oltre a

ribadire la tesi secondo cui la provvigione era stata pattuita quale

contropartita per la costruzione di quattro case, aveva nel contempo confermato

di essere stato l'autore dell'accordo medesimo che, appunto, faceva riferimento

a un solo contratto d'appalto (sentenza impugnata, pag. 7 n. 3). E - come si

vedrà oltre (sotto, consid. 7) - anche da questo punto di vista la sua

conclusione merita riconferma.

4. L'appellante

rimprovera al Pretore di non avere considerato il losco agire della parte

appellata, che aveva sottoscritto accordi confidenziali all'insaputa dei

coniugi __________, dovendosi ritenere evidente che di fatto la provvigione

rientrava nel costo complessivo dell'opera che le avevano commissionato,

atteggiamento tipico di una persona inaffidabile e inattendibile (appello, pag.

8 n. 2.2 e 2.3). Si tratta però di una mera deduzione e congettura di parte che

non trova alcun riscontro oggettivo agli atti e che, così come proposta, non

intacca le chiare risultanze documentali cui si è inspirato il primo giudice. A

ciò si aggiunga che oggetto della controversia in esame è il rapporto

contrattuale esistente tra attrice e convenuto in virtù dell'accordo

confidenziale del 13 aprile 2005, non quello (eventualmente) sorto tra il

convenuto e i committenti. Sotto questo profilo, la censura va quindi

disattesa.

5. L'appellante

si duole dell'atteggiamento senza scrupoli assunto dal convenuto anche riguardo

ai lavori commissionati all'attrice dai coniugi __________. A suo dire, la

controparte non si limitava a svolgere mansioni di semplice consulente, ma

aveva da loro ricevuto un vero e proprio mandato quale direzione lavori, per il

quale non era ragionevole pensare che lavorasse a titolo gratuito (appello,

pag. 9 n. 2.5). Come appena detto però (sopra, consid. 4), in discussione è la

relazione contrattuale dell'attrice con il convenuto e non quella tra

quest'ultimo e i committenti. Se il fatto di chiedere quella che sembra essere

una sorta di commissione per aver procacciato il contratto con i signori __________

sia compatibile con gli impegni assunti dall’appellato nei confronti dei

medesimi signori __________ è questione che può di conseguenza rimanere aperta.

Per il resto giova rilevare che l'accordo quantifica in fr. 10'000.– il

compenso per prestazioni svolte dal convenuto (doc. C). In siffatte

circostanze, non si può certo dire che egli abbia assunto gratuitamente quel

ruolo. E, che di fatto sia stata l'attrice ad assumersi l'onere di

corrispondere quell'importo - come risulta chiaramente dall'accordo

confidenziale 13 aprile 2005 - e non direttamente i coniugi __________, in

concreto non cambia la sostanza. Per il resto, a fronte dell'incontestabile

mancato pagamento da parte dell'attrice – all'origine appunto della vertenza in

esame - anche un'affermazione del convenuto quale: “Per tutte queste

mansioni io non sono stato pagato” (appello, pag. 10 n. 2.5), trova a ben

vedere riscontro oggettivo. Anche al riguardo l'appello è così senza

fondamento.

6. Invero,

per l'appellante anche le modalità di frazionamento di quello che era in origine

il fondo n. __________ RFD di __________, incrina la credibilità e

l'attendibilità della tesi del convenuto (sentenza impugnata, pag. 10 n. 2.6).

Dagli atti però risulta che quel fondo è stato concretamente suddiviso a

seguito dell'istanza del 12 maggio 2006, completa di piano di mutazione del

competente geometra approvato dall'autorità comunale il 3 aprile 2006 e della

necessaria documentazione (doc. rich. III: incarto dall'UR di Mendrisio).

Peraltro, nella misura in cui la ricorrente medesima fa risalire quel

frazionamento a 8 mesi dopo l'accordo è lei stessa a confermare

implicitamente che l'unico reale ed effettivo progetto in essere al 13 aprile

2005 riguardava la costruzione della casa unifamiliare di cui al contratto

d'appalto 14 aprile 2005, e la relativa domanda di costruzione che era poi

seguita il 20 luglio 2005 (doc. rich. II: incarto dal Comune di __________,

particella n. __________). Ancora una volta quindi, la censura va respinta.

7. L'appellante

reputa di avere sempre sostenuto una sola e univoca tesi, ossia quella della

pattuizione di una provvigione di fr. 10'000.– quale contropartita per la

costruzione di quattro case (sentenza impugnata, pag. 11 n. 2.7). Di ciò - a

suo dire - dava pieno riscontro l'audizione di __________, architetto di

fiducia dell'attrice, che a più riprese aveva confermato che si era parlato di

quattro edifici unifamiliari da edificare, per i quali lui aveva già preparato

la necessaria documentazione (appello, pag. 11 n. 2.7 lett. a). Se non che, di

quei documenti, ad eccezione della domanda di costruzione 20 luglio 2005 per

una casa unifamiliare (doc. rich. II: incarto dal Comune di __________, part.

n. __________) e di quella datata 4 luglio 2006 (doc. rich. II: incarto dal

Comune di __________, part. n. __________), introdotta quindi a frazionamento

avvenuto del fondo n. __________, non v'è alcuna traccia. D'altra parte, i soli

preventivi di massima allestiti dall'attrice e che figurano agli atti sono due:

il primo riguarda la “realizzazione nuovo edificio unifamiliare” sulla

part. n. __________, di fatto presentato sottoforma di “variante 1” e “variante 2” del 16 febbraio 2005 (doc. 9) e di “variante 3” del 22 marzo 2005 (doc. 10), quest'ultimo diventato poi parte integrante del contratto

d'appalto 14 aprile 2005 (doc. 11, pag. 2 n. 3.1); il secondo invece risale al

31 maggio 2006 e concerne la “realizzazione di una nuova abitazione

unifamiliare al mapp. __________ RFD di __________” in base a un progetto

elaborato da quel professionista il 26 aprile 2006 (doc. 14). A ciò si aggiunga

che l'attrice non tenta nemmeno di confrontarsi con la conclusione ritenuta dal

Pretore riguardo la testimonianza dell'architetto e segnatamente spiegando

perché, se le quattro case erano conditio sine qua non per la

provvigione di fr. 10'000.–, componendo il testo di cui all'accordo

confidenziale 13 aprile 2005 egli si sia limitato ad accennare al completamento

dei lavori alla part. n. __________ rinviando poi a un solo e unico contratto

(doc. C). Di modo che, da questo punto di vista, l'appello è persino sprovvisto

di motivazione e quindi nullo (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC che rinvia al cpv.

5).

Peraltro,

l'appellante sembra omettere (appello, pag. 12 n. 2.7 lett. b e lett. c) che

anche i testi __________, segretaria dell'attrice, e __________, tecnico edile

dell'attrice, hanno per finire confermato che contestualmente all'accordo 13

aprile 2005 l'unico contratto firmato ed effettivo era quello riferito “alla

casa __________” (verbale, pag. 13 in basso e 14 in basso). Di modo che, anche sotto questo profilo, la conclusione del Pretore resiste alla critica.

8. A

detta dell'appellante, essendo stato l'accordo confidenziale 13 aprile 2005

sottoscritto allorquando la part. n. __________ non era ancora stata

frazionata, data la sua considerevole dimensione risultava evidente e logico

che la volontà delle parti era quella di edificare quattro case (appello, pag.

12 n. 2.7). Resta il fatto che, pur tenendo conto della sua superficie

originaria - ossia di 1806 mq - l'unico progetto concreto previsto a quel

momento su quel fondo era la casa monofamiliare dei coniugi __________ di cui

alla domanda di costruzione 20 luglio 2005 (doc. rich. II: incarto dal Comune

di __________, part. n. __________). Senza rilevanza, per finire, la pretesa sproporzione

di una provvigione di fr. 10'000.– a fronte di un valore complessivo per opere

da capomastro di fr. 150'000.–, il convenuto non essendo persona specializzata

e diplomata (appello, pag. 13 n. 2.8). A parte il fatto che il preventivo 22

marzo 2005 (doc. 10) cui rinvia il contratto d'appalto, stabilisce in fr.

275'000.– le opere da capomastro, carpentiere, lattoniere, intonaci interni e

betoncini per pavimenti affidate all'attrice, è l'accordo confidenziale 13

aprile 2005 che stabilisce quella precisa cifra. A fronte di una puntuale

quantificazione, anche la pretesa sproporzione diventa così priva di rilevanza.

Ancora una volta, l'appello va disatteso.

9. L'appellante

rimprovera infine al Pretore di avere interpretato unilateralmente la deposizione

rilasciata da __________, dipendente dell'impresa __________ Sagl, e di averla

considerata per rafforzare la conclusione cui era giunto (appello, pag. 13 seg.

n. 3). Ciò non toglie che, come peraltro lei stessa sostiene (appello, pag. 13

n. 3 in basso), si tratta invero di circostanza irrilevante ai fini della

vertenza in esame. La stessa motivazione del Pretore, va in tal senso, laddove

ha inteso farvi riferimento a titolo aggiuntivo e meramente ipotetico, nel

senso che quella specifica risultanza avrebbe potuto costituire un ulteriore

indizio a favore della tesi del convenuto (sentenza impugnata, pag. 7 n. 3). La

questione pertanto, non merita ulteriore disamina.

10. Visto

che il giudizio pretorile resiste alla critica, l'appello deve in definitiva

essere respinto. Gli oneri processuali, che seguono la soccombenza (art. 148

CPC), restano a carico dell'appellante, tenuto a rifondere alla controparte

un'adeguata indennità per ripetibili di appello. Il valore litigioso di fr.

10'000.– è altresì determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per

stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano

federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG,

dichiara e

pronuncia:

1. L'appello 20 febbraio 2009 di __________, ora AP 1, __________, è

respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 600.–

b) spese fr. 100.–

Totale fr. 700.–

già anticipati

dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla

controparte un'indennità di fr. 700.–.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione

sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve

presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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