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Decisione

12.2009.51

Decisione amministrativa errata - responsabilità dello Stato

25 ottobre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti alla base della decisione del servizio dei ricorsi e poi in seguito del

TRAM”, essendo questo legale “insorto con ricorso al servizio dei ricorsi del

Consiglio di Stato a seguito del blocco dei lavori” (appello, pag. 14 in basso). Salvo poi ammettere che l'avv. __________ è intervenuto prima del ricorso e che ciò

sarebbe “logico e conforme alla prassi perché il blocco dei lavori non aveva

ragione di essere e doveva quindi essere contestato” (appello, pag. 15 in alto). L'argomentazione degli appellanti è palesemente non pertinente. Non si può che ribadire

che non esiste alcun rapporto di causalità tra la decisione del Consiglio di

Stato, rispettivamente l'agire dei funzionari che hanno istruito il ricorso, e il

preteso danno, le prestazioni ricorsuali – percedenti alla menzionata decisione

– poi fatturate dall'avv. __________ a AP 2, AP 3 ed AP

1. Del resto gli appellanti neppure lamentano il fatto

che per quelle prestazioni non siano state loro riconosciute indennità ripetibili,

né dal Consiglio di Stato, né, successivamente, seppur vincenti, dal Tribunale

cantonale amministrativo. Quest'ultima doglianza non risulta sia stata fatta

valere neppure presso la competente autorità superiore di ricorso, per cui,

anche qualora si volesse ammettere una responsabilità dell'ente pubblico per

una – in questo caso, non provata – violazione di un dovere primordiale della

funzione (art. 5 cpv. LResp), un risarcimento non sarebbe dato, non avendo gli

appellanti fatto tutto il possibile per evitare il danno facendo uso dei rimedi

di diritto a loro disposizione (cfr. art. 5 cpv. 2 LResp). L'appello su questo

punto cade pertanto nel vuoto.

8.2 Il

primo giudice ha d'altro canto rilevato che la pretesa di fr. 5'040.– relativa

alle prestazioni fatturate da __________ – inerente al ricorso dinanzi al

Tribunale cantonale amministrativo – rientrava semmai nel novero delle spese

legali suscettibili di essere rifuse mediante la concessione di ripetibili. Egli

ha pertanto negato il ben fondato di tale pretesa, indipendentemente

dall'esistenza o meno di una responsabilità dell'ente pubblico a norma dell'art.

5 cpv. 1 LResp. A ragione.

Il

Tribunale cantonale amministrativo ha negato l'assegnazione di indennità

ripetibili, in quanto AP 2, AP 3 ed AP 1 non erano

stati patrocinati da un legale iscritto nel registro cantonale. Come detto

(sopra, consid. 8.1), non risulta che detta decisione sia stata oggetto di

impugnativa presso la competente autorità superiore di

ricorso. Gli appellanti sembrano voler ora rimediare al predetto diniego, non

contestato, pretendendo che le ripetibili e le altre spese legali “non comprese

“nelle ripetibili” (appello, pag. 15 verso il mezzo) siano loro rifuse quale

“danno” causato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato. A torto. Per

quanto concerne le ripetibili, anche qualora si volesse ammettere una

responsabilità dell'ente pubblico per una – in questo caso, non provata –

violazione di un dovere primordiale della funzione (art. 5 cpv. LResp), un

risarcimento non sarebbe dato, non avendo gli appellanti fatto tutto il

possibile per evitare il danno facendo uso dei rimedi di diritto a loro

disposizione (cfr. art. 5 cpv. 2 LResp). Le altre spese legali che eccedono le

ripetibili – sempre nella negata ipotesi in cui si volesse ammettere una

responsabilità dell'ente pubblico a norma dell'art. 5 cpv. 1 LResp – non risultano

poi essere state quantificate in modo preciso, essendosi gli appellanti

limitati a pretendere in modo generico la rifusione dell'intero importo esposto

da __________ senza deduzioni di sorta. Tanto meno gli appellanti hanno portato

elementi per stabilire che tali costi, eccedenti le ripetibili, fossero

giustificati, necessari e adeguati (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App. m. 57 ad art. 150 CPC). L'appello va pertanto nuovamente disatteso.

9. Gli

appellanti contestano per finire “l'ambigua assegnazione e attribuzione delle

spese e della tassa di giustizia” da parte del primo giudice. Nulla agli atti

permette di dire che le spese di giustizia non siano state realmente sostenute.

Del resto gli appellanti neppure sostengono che il Pretore abbia esposto spese

non veritiere. La tassa di giustizia, poi, risulta conforme ai parametri della

Legge sulla tariffa giudiziaria. Le doglianze degli appellanti attengono semmai

alle modalità d'incasso delle predette tasse e spese, che sfuggono al potere

d'esame di questa Corte. Anche su questo punto l'appello va disatteso.

10. L'appello

deve dunque essere respinto e la sentenza di prima sede confermata. Tasse,

spese e ripetibili di seconda sede – calcolate sul valore – rimasto litigioso

in appello – di fr. 8'040.90 seguono l'integrale soccombenza degli appellanti.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

23 febbraio 2009 di AP 2, AP 3 ed AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

600.

-

anticipati

dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido. AP 2, AP 3 ed AP 1 rifonderanno, pure con

vincolo di solidarietà all'appellato fr. 600.– a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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