12.2009.53
Appello contro scioglimento di SA carente di organizzazione, infondato art. 313bis CPC
27 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.53
Data decisione, Autorità:
27.03.2009, IICCA
Titolo:
Appello contro scioglimento di SA carente di organizzazione, infondato art. 313bis CPC
SCIOGLIMENTO
art. 313bis CPC-TI
art. 154 ORC
1
Incarto n.
12.2009.53
Lugano
27 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.200
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 12
febbraio 2009 da
AO 1
contro
AP 1
chiedente
di adottare ai sensi dell’art. 154 cpv. 3 ORC i provvedimenti necessari per
regolarizzare la situazione della società, rimasta priva di organizzazione,
domanda accolta dal Pretore con sentenza del 13 febbraio 2009, pronunciando lo
scioglimento della Succursale della società e ordinandone la liquidazione
secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante
la AP 1, Lussemburgo, con atto del 23 febbraio 2009, nel quale contesta lo
scioglimento della succursale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
letti ed esaminati gli atti ,
considerato
in fatto e in diritto:
che
l’Ufficio del registro di commercio, constatato come AP 1, succursale di L__________,
fosse rimasta priva di rappresentante a seguito della cancellazione del
direttore con firma individuale il 30 ottobre 2008 (doc. A), ha diffidato il 31
ottobre 2008 la società, per plico raccomandato alla succursale di L__________
e alla sede statutaria a Luxembourg, intimandole un termine di trenta giorni
per ristabilire la situazione legale ai sensi dell’art. 154 ORC (doc. B);
che la
diffida è stata anche pubblicata sul FUSC (doc. C);
che
decorso infruttuoso il termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio
(URC) si è rivolto il 12 febbraio 2009 alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, chiedendo di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la
situazione della succursale;
che con
sentenza 13 febbraio 2009 il Pretore ha ordinato lo scioglimento della
succursale della società e la sua messa in liquidazione secondo le disposizioni
applicabili al fallimento, per il motivo che non adempiva più
all’organizzazione imperati-vamente prescritta dalla legge;
che con
ricorso (recte: appello) del 23 febbraio 2009 la sede statutaria della
società si è opposta alla liquidazione della sua succursale secondo le
prescrizioni applicabili al fallimento, sostenendo di aver intenzione di
presentare istanza di cancellazione della succursale svizzera non appena
ottenutane la firma, la legalizzazione e l’apostillazione in Lussemburgo;
che l’appello
non è stato notificato alla controparte;
che la
ricorrente non contesta la decorrenza infruttuosa del termine assegnato con la
diffida del 31 ottobre 2008 né la circostanza che la sua succursale svizzera sia
sprovvista di rappresentante dal 31 ottobre 2008;
che le
giustificazioni da lei addotte, consistenti in pratica nell’affermazione della
volontà di chiedere la cancellazione della succursale, per altro nemmeno
concretizzata alla data del ricorso, non possono contrastare la pacifica
assenza dell’organizzazione imperativamente imposta dalla legge per la
succursale e il disinteresse sinora dimostrato, come accertato dal Pretore, la
cui sentenza regge alla critica;
che
l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che le
spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato
notificato;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello 23 febbraio 2009 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
300.
-
già anticipate
dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
-
- , ad avvenuta
crescita in giudicato.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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