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Decisione

12.2009.53

Appello contro scioglimento di SA carente di organizzazione, infondato art. 313bis CPC

27 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.53

Data decisione, Autorità:

27.03.2009, IICCA

Titolo:

Appello contro scioglimento di SA carente di organizzazione, infondato art. 313bis CPC

SCIOGLIMENTO

art. 313bis CPC-TI

art. 154 ORC

1

Incarto n.

12.2009.53

Lugano

27 marzo 2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.200

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza 12

febbraio 2009 da

AO 1

contro

AP 1

chiedente

di adottare ai sensi dell’art. 154 cpv. 3 ORC i provvedimenti necessari per

regolarizzare la situazione della società, rimasta priva di organizzazione,

domanda accolta dal Pretore con sentenza del 13 febbraio 2009, pronunciando lo

scioglimento della Succursale della società e ordinandone la liquidazione

secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

appellante

la AP 1, Lussemburgo, con atto del 23 febbraio 2009, nel quale contesta lo

scioglimento della succursale secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;

letti ed esaminati gli atti ,

considerato

in fatto e in diritto:

che

l’Ufficio del registro di commercio, constatato come AP 1, succursale di L__________,

fosse rimasta priva di rappresentante a seguito della cancellazione del

direttore con firma individuale il 30 ottobre 2008 (doc. A), ha diffidato il 31

ottobre 2008 la società, per plico raccomandato alla succursale di L__________

e alla sede statutaria a Luxembourg, intimandole un termine di trenta giorni

per ristabilire la situazione legale ai sensi dell’art. 154 ORC (doc. B);

che la

diffida è stata anche pubblicata sul FUSC (doc. C);

che

decorso infruttuoso il termine assegnato, l’Ufficio del registro di commercio

(URC) si è rivolto il 12 febbraio 2009 alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, chiedendo di adottare i provvedimenti necessari per regolarizzare la

situazione della succursale;

che con

sentenza 13 febbraio 2009 il Pretore ha ordinato lo scioglimento della

succursale della società e la sua messa in liquidazione secondo le disposizioni

applicabili al fallimento, per il motivo che non adempiva più

all’organizzazione imperati-vamente prescritta dalla legge;

che con

ricorso (recte: appello) del 23 febbraio 2009 la sede statutaria della

società si è opposta alla liquidazione della sua succursale secondo le

prescrizioni applicabili al fallimento, sostenendo di aver intenzione di

presentare istanza di cancellazione della succursale svizzera non appena

ottenutane la firma, la legalizzazione e l’apostillazione in Lussemburgo;

che l’appello

non è stato notificato alla controparte;

che la

ricorrente non contesta la decorrenza infruttuosa del termine assegnato con la

diffida del 31 ottobre 2008 né la circostanza che la sua succursale svizzera sia

sprovvista di rappresentante dal 31 ottobre 2008;

che le

giustificazioni da lei addotte, consistenti in pratica nell’affermazione della

volontà di chiedere la cancellazione della succursale, per altro nemmeno

concretizzata alla data del ricorso, non possono contrastare la pacifica

assenza dell’organizzazione imperativamente imposta dalla legge per la

succursale e il disinteresse sinora dimostrato, come accertato dal Pretore, la

cui sentenza regge alla critica;

che

l'appello, manifestamente infondato, può essere evaso con la procedura semplificata

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le

spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di

assegnare ripetibili al convenuto, al quale il ricorso non è nemmeno stato

notificato;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello 23 febbraio 2009 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

300.

-

già anticipate

dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

-

- , ad avvenuta

crescita in giudicato.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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