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Decisione

12.2009.54

Capacità di essere parte

6 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

N. 6 ad art. 746 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel,

Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 56 N. 153; Ottomann, Die Aktiengesellschaft als Partei im

schweizerischen Zivilprozess, Zurigo 1976 p. 14);

che di conseguenza

l'appello, introdotto da una società che ha cessato di esistere, dev'essere

dichiarato nullo, difettando di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC;

sentenze II CCA citate; Cocchi/Trezzini,

op. cit. ibidem; Ottomann, op.

cit., ibidem);

che, visto

quanto precede, l'appello può essere evaso con la procedura semplificata

dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte,

alla quale non si giustifica di assegnare ripetibili, il ricorso nemmeno essendole

stato notificato;

che con

la presente decisione la domanda di effetto sospensivo pedissequa all'appello diventa

priva d'oggetto;

che le

spese, non potendo essere addebitate ad un soggetto giuridico non esistente,

vanno poste a carico dell’avvocato che ha funto da patrocinatore (Rep. 1994,

368; II CCA 4 febbraio 2005 inc. 12.2004.173; TF 7 aprile 1992, inc.

4C.353/1991);

che

nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 11′400.- (canone di locazione fino al 30 giugno 2009, data in cui

sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza

del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005);

Per i quali motivi,

vista la LTG,

pronuncia:

1. L’appello 25 febbraio 2009 di AP 1 è nullo.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

200.

-

sono

poste a carico dell'avv. PA 1.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr.

15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad

almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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