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Decisione

12.2009.59

Compravendita di pacchetto azionario, liquidazione dei rapporti in seguito a rescissione consensuale del contratto, risarcimento dell'interesse negativo, onere della prova del danno

6 ottobre 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, con osservazioni 2 aprile 2009, postulano la reiezione

dell’appello con protesta di spese e ripetibili.

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto:

1. In data 22 settembre 2003 AO 1 e AO 2 hanno venduto a AP 1 il

pacchetto azionario (cento azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- cadauna)

della A__________ SA, B__________, al prezzo di fr. 750'000.-, pagabile in

quattro rate di fr. 187'500.- cadauna, la prima il giorno della firma del

contratto e l'ultima entro il 31 dicembre 2006. Il contratto prevedeva che,

sino al termine del pagamento, le azioni sarebbero rimaste depositate presso

l'ufficio fiduciario F__________ SA, L__________ (doc. A, 5, B e 7). Nei mesi

successivi la vendita delle azioni, fra le parti contrattuali sorse un

contenzioso, nel senso che l'acquirente riteneva che il valore dell'azienda non

corrispondesse al prezzo che aveva sborsato. In seguito a un nutrito scambio di

corrispondenza, le parti hanno rescisso consensualmente il contratto. Da un

lato l'acquirente chiese la restituzione dell'acconto del prezzo di

compravendita, che andava depositato presso un terzo in attesa di verifiche

contabili sul valore della società, mentre i venditori la restituzione delle

azioni e la ripresa della conduzione dell’azienda, con contestuale opposizione

alla restituzione della prima rata versata, posto che nel frattempo

l'acquirente doveva rispondere dei danni cagionati dalla sua amministrazione

(doc. AA-AE). I venditori ripresero le redini della società almeno a decorrere

dal 9 dicembre 2004 (doc. AE). Con decreto 23 febbraio 2006, il Pretore del

distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di A__________ SA

(doc. 1).

Considerandi

2.

Con

petizione 24 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2, chiedendo

la loro condanna al pagamento in solido della somma di fr. 187'500.- oltre

interessi al 5% a decorrere dal 23 settembre 2003. Alla petizione si sono

opposti i convenuti, i quali hanno assunto che la gestione della società da

parte dell'attore, successiva la compravendita del pacchetto azionario, è stata

disastrosa e che la stessa ha comportato presto il collasso della società.

L'attore, dal mese di settembre del 2004, si è infatti disinteressato della

società, rendendosi irreperibile. In queste condizioni l'attore non poteva

pretendere la restituzione dell'acconto pagato, stante che la società, al

momento della rescissione del contratto, non si trovava nello stesso stato del

momento in cui è stata perfezionata la compravendita delle azioni. L'attore

avrebbe arrecato un danno ai convenuti di fr. 562'500.-, pari alla differenza

fra il prezzo stabilito delle azioni (fr. 750'000.-) e il saldo ancora da

pagare, di una società ormai decotta per colpa dell'attore.

3.

Con

sentenza 9 febbraio 2009, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione, precisando che i convenuti, pur avendo aderito alla rescissione del

contratto, avevano avanzato delle pretese risarcitorie da porre in

compensazione con quella dell'attore di restituzione dell'acconto di fr.

187'500.-. Per il Pretore A__________ SA, dal momento in cui l’attore ha

assunto la gestione della società, ha diminuito la sua cifra d'affari e la sua

redditività, fino al fallimento, dopo aver venduto l'inventario alla Am__________

SA per la somma di fr. 187'000.-. Al momento della cessione del pacchetto

azionario all'attore, A__________ SA era una ditta presente sul mercato da anni

che fatturava circa 4,5 mlioni l'anno, e che generava un utile di circa fr.

100'000.- l'anno. L'attore non ha dimostrato che le indicazioni che aveva

ricevuto sul valore dell'azienda al momento della vendita erano gonfiate. I

motivi del dissesto erano da ricondurre all'amministrazione carente ed

inadeguata dell'attore, che ha litigato con i fornitori e i clienti; che ha

proceduto a cambiamenti e a licenziamenti del personale; che ha modificato la

tipologia dei prodotti; che si è associato ad una persona, che è poi sparita

nel giro di pochi giorni; che nel corso di un anno, una ditta florida e

presente sul mercato da oltre un decennio, ha perso di redditività e di valore.

In queste condizioni l'attore non poteva pretendere la restituzione

dell'acconto versato, quando il suo agire ha cagionato ai convenuti un danno di

fr. 562'500.-, che legittimamente essi possono porre in compensazione.

4.

Contro

il premesso giudizio l'attore si è aggravato in appello, rilevando che il

Pretore ha fondato la sua decisione senza alcuna prova. L'onere della prova del

danno incombeva ai convenuti, i quali non hanno sostanziato la pretesa che è

stata posta in compensazione. In particolare costoro non hanno provato il

danno, né tantomeno hanno dimostrato che all’attore potesse essere addebitata

una colpa in ordine alla sua gestione, come pure che l'eventuale danno potesse

essere correlato alla sua attività di amministratore della società, posto che

l'attore, al momento della compravendita, si era trovato confrontato con una

società ormai decotta. Con osservazioni 2 marzo 2009 i convenuti hanno

postulato la reiezione dell'appello, riproponendo quelle argomentazioni che erano

già state avanzate davanti al Pretore.

5.

La

materia del contendere ha per oggetto il rapporto di liquidazione di una

compravendita di azioni in seguito alla rescissione consensuale del contratto.

Nel caso in esame importa poco sapere se il contratto rescisso per mutuo

consenso lo è stato in forza di una convenzione di annullamento di un contratto

(art. 115 CO) o in seguito alla mora del debitore ai sensi del combinato

disposto degli art. 107 cpv. 2 e 109 CO. Gli effetti e le conseguenze sono

sostanzialmente identici. Per la dottrina più accreditata e per la

giurisprudenza del Tribunale Federale, una pretesa di restituzione che discende

dall’annullamento di un contratto, esclude la possibilità di far capo alle

norme sull'indebito arricchimento. Allorché una parte recede da un contratto,

le relazioni contrattuali si trasformano in un rapporto di liquidazione,

dimodoché gli obblighi di restituzione si fondano sull'art. 109 CO (DTF

133.

III 358/359 consid. 3.2.; 126 III 121/122 consid. 3b e c).

La caducità del contratto ai sensi dell'art. 109 CO, comporta la liquidazione

delle prestazioni già effettuate, le quali devono essere restituite in natura o

in denaro, tenendo conto che i contraenti devono essere posti, nella misura del

possibile, nella situazione patrimoniale che esisteva fra loro prima della

conclusione del contratto (DTF 132 III 233 consid. 3.1; 123 II 22

consid. 4b; 111 II 157). Deve quindi essere risarcito il

cosiddetto interesse negativo (DTF 4A_520/2008 del 20 luglio 2009 consid. 3.2),

ossia quegli esborsi eseguiti dal creditore in vista della conclusione o della

preparazione per l'esecuzione contratto divenuto caduco, rispettivamente il

risarcimento del danno dovuto a terzi in ragione dell'inesecuzione del

contratto o, ancora, il risarcimento del mancato guadagno riferito a negozi ai

quali il creditore ha dovuto rinunciare in ragione della rescissione del

contratto (Wiegand, Basler

Kommentar, 4a ed., N. 9 all'art. 109; Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, N. 14 all'art. 109; Thier, Kurzkommentar OR, N. 4 all'art.

109; Weber, Berner Kommentar, Nri.

86-95). Come l'azione di risarcimento del danno, quella in restituzione deriva

indirettamente dal fatto che il debitore non ha adempito ai suoi obblighi

contrattuali, e che la sua inadempienza ha condotto alla risoluzione del

contratto da parte del creditore (DTF 114 II 157/158). In queste evenienze, se

il debitore non è più in grado di dar corso alla restituzione in natura, egli è

tenuto a restituire il valore di questa obbligazione in conformità dell'art. 97 cpv. 1 CO (II CCA 12.2007.195 del 7 ottobre 2008 consid. 6.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,

Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Band II, 7a ed. 1998, N.

3087; Wiegand, op. cit., N. 7 all'art. 109; Thier, op. cit. N. 3 all'art. 109; Weber, op.

cit., N. 74 all'art. 109; Schwenzer, Obligationenrecht, AT, 3a ed. 2003, n.

66.

).

6.

In

sostanza è quanto hanno richiesto le parti, giacché l'attore ha preteso la

restituzione dell'acconto di fr. 187'500.-, mentre i convenuti la restituzione

delle azioni, ponendo però in compensazione almeno la somma dedotta in

giustizia per titolo di danno, atteso che il valore della società, al momento

della rescissione del contratto, era notevolmente inferiore a quello della

conclusione del contratto di compravendita. Litigioso è quindi il tema di

sapere se, al momento della rescissione del contratto, la società aveva un

valore inferiore rispetto all'epoca in cui è stata perfezionata la vendita,

mentre sono ininfluenti le cause che hanno condotto le parti a rescindere il contratto.

L'onere della prova del danno (art. 42 cpv. 1 per il rinvio dell'art. 99

cpv. 3 CO; DTF 123 III 16 consid. 4d; 120 II 299 consid. 3b),

incombe al creditore, ovvero nella specie ai convenuti. Per prassi il danno

viene definito come la diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso

corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio danneggiato e

quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può

presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del

passivo, di un mancato aumento dell'attivo, rispettivamente di una mancata

diminuzione del passivo (DTF 4A_520/2008 del 20 luglio 2009; 133 III 471

consid. 4.4.2; 130 III 167 consid. 6.2). A norma dell'art. 42 cpv. 2 CO,

allorché l'ammontare esatto del danno non può essere stabilito, il giudice lo

determina in via equitativa tenendo conto del corso ordinario delle cose e

delle misure che sono state adottate dalla parte lesa. Questa disposizione è

una regola di diritto federale sulle prove, il cui scopo è quello di facilitare

alla parte lesa la fissazione del danno. Essa si applica tanto all'esistenza

del danno, quanto alla sua estensione (DTF 122 III 221 con rif.). L'art. 42

cpv. 2 CO alleggerisce l'onere della prova, ma non dispensa la parte lesa di

fornire tutti gli elementi di fatto che costituiscono degli indizi

dell'esistenza del pregiudizio e che consentono una valutazione ex aequo et

bono del danno. Le circostanze avanzate dalla parte lesa devono far apparire il

danno come praticamente certo; una semplice possibilità non è sufficiente per

accordare un risarcimento del danno. L'eccezione prevista dall'art. 42 cpv. 2

CO deve essere applicata in maniera restrittiva (DTF 133 III 471 consid. 4.4.2

con rif. di dottrina e giurisprudenza).

7.

Nel

caso in esame tanto la prova dell'esistenza del pregiudizio, quanto la sua

estensione, quantomeno entro i limiti della somma di fr. 187'500.-, è stata

recata dalla parte convenuta. Di regola, dopo il fallimento di una società, non

è sovente possibile stabilire nel dettaglio che influenza abbia potuto avere

ogni singolo atto commesso da un amministratore sulla situazione dell'impresa

(così per reati fallimentari; DTF 123 IV 195 consid. 2), per cui occorre

stabilire se, nell'insieme, la condotta dell'attore, fra il momento in cui ha

assunto le redini della società dalla fine del mese di settembre 2003, sino al

momento in cui i convenuti hanno ripreso la gestione della A__________ SA, si

sia prodotta una diminuzione del patrimonio della società. Contrariamente a

quanto assume l'appellante, AO 1 ha ripreso la gestione della società non prima

della seconda settimana del mese di dicembre 2004 (doc. 17; cfr. pure teste T__________,

verbale di udienza 5 ottobre 2007, pag. 5). Dal bilancio riferito all'esercizio

2003, traspare che la società aveva concluso la sua attività con un utile di

fr. 109'984.-. A fronte di attivi per fr. 875'385,84, v'erano passivi per fr.

765'401,80. La cifra di affari ammontava in fr. 4'578'115,35 (doc. 9). Questi

conti sono stati allestiti da __________ T__________, il quale era stato

incaricato precedentemente dall’attore di riordinare la contabilità,

aggiornarla e chiudere l'esercizio 2003, come pure di ultimare tutte le

questioni amministrative sino al 31 marzo 2004 (verbale 5 ottobre 2007 pag. 2).

Dal bilancio provvisorio riferito all'esercizio successivo, emerge che la

società aveva riportato una perdita di ben fr. 210'667,42. Al 31 dicembre 2004,

v'erano attivi per fr. 715'866,23, mentre i passivi ammontavano a fr.

926'533,75. La cifra d'affari in quest'ultimo esercizio è diminuita di circa 1

milione, e si è attestata in fr. 3'467'531,76 (doc. 3). Anche questi conti sono

stati predisposti da __________ T__________, il quale, durante la sua audizione

testimoniale, ha riferito che verso la metà del mese di giugno del 2004, egli

fu nuovamente incaricato dall’attore di occuparsi delle questioni

amministrative della società. Da quanto aveva avuto modo di rilevare, dal 1°

aprile di quell'anno in avanti, nessuno si era occupato degli aspetti contabili

della società. La società era allo sbando: l’attore veniva in azienda due sole

mattine la settimana e il personale non veniva seguito. “Per diverse

decisioni - gli impiegati - n.d.r. - erano obbligati in pratica ad arrangiarsi

da soli” (teste T__________, pag. 3). Dal momento in cui l’attore arrivò in

società, egli cambiò la linea dei prodotti da offrire ai clienti, i quali

telefonavano e non ordinavano più la nuova merce proposta. Il nuovo

proprietario ha dovuto confrontarsi con problemi con il personale. Egli

procedette a licenziamenti e a nuove assunzioni, con particolare riferimento ai

magazzinieri e agli autisti. La cifra d'affari denotava un continuo calo

(confermata dai dati di bilancio). L’attore cercò di introdurre delle novità in

azienda, che però non furono mai concretizzate, o perché i progetti erano

irrealizzabili (utilizzare i veicoli di un panettiere per portare la merce dai

clienti, che doveva essere trasportata in parte in celle frigorifere), o perché

le persone sulle quali aveva riposto la sua fiducia per le questioni

commerciali se ne erano andate dopo aver lavorato pochi mesi. L’attore aveva

pure litigato “con la metà dei clienti e dei fornitori” (cfr. pure doc.

10). A partire dalla fine del mese di agosto del 2004 in avanti, l’attore si è poi reso irreperibile tanto in ufficio, quanto telefonicamente. Si

venne poi a sapere che egli era stato ricoverato, ma durante questo periodo di

tempo, la società era rimasta senza timone (teste T__________, pag. 4 e 5; in

termini più sommari teste F__________, verbale di udienza 1° febbraio 2008,

pag. 2). Questi rilievi sono stati confermati dal teste B__________, già

amministratore della società, secondo il quale, con l'avvento dell’attore, pur

avendo appreso parte delle informazioni sulle difficoltà in cui versava la

società da __________ T__________ e sulle quali non se ne terrà conto (la

testimonianza è de relato), costui constatò direttamente che in azienda

v'era un disordine amministrativo; che i dipendenti erano scontenti; che dal

mese di settembre del 2004 in avanti l’attore non si era più visto in azienda e

che alcuni dipendenti si licenziarono, perché erano scontenti. Ferme queste

premesse, ben si può concludere che al momento in cui è stato rescisso il

contratto mutualmente, la società aveva perso di valore. Se solo si considera

che la cifra d'affari era diminuita di circa 1 milione di franchi, che buona

parte dell'affezionata clientela era rimasta scontenta e non aveva più ordinato

i prodotti nuovi proposti dalla nuova dirigenza; che alla fine dell'esercizio

2004.

la società aveva subito una perdita di oltre fr. 200'000.-; che a livello

amministrativo essa era allo sfascio, e che il personale non veniva seguito,

ben si può dire che la somma di fr. 187'500.- posta in compensazione dai

convenuti in seguito alla rescissione del contratto, appare inferiore al danno

che è stato arrecato loro, senza comunque sapere a quanto ammonti

effettivamente. Fra i due esercizi contabili presi in considerazione, la

differenza di valore è enorme ed è riscontrabile dai dati contabili

(diminuzione di circa fr. 1'000'000.- di cifra d'affari nel corso di un anno;

perdita di circa fr. 210'000.- nel 2004, anziché un utile di circa fr.

100'000.- del 2003, il cui dato era simile a quello di esercizi precedenti;

cfr. teste F__________, verbale di udienza 19 settembre 2007 e doc. D, che era

servito per fissare il prezzo delle azioni). La società, che dalla fine del

2003.

sino all'agosto 2004 aveva attraversato momenti difficili, è poi stata

abbandonata dal mese di settembre 2004 sino al dicembre del 2004. L'attore non si è dedicato alla conduzione della società con sufficiente diligenza: l'ha

impoverita, facendole mancare quella clientela che aveva da anni (diminuzione

della cifra d'affari); le ha fatto perdere la fiducia di fornitori importanti

(cfr. doc. 10); ha modificato il profilo dei prodotti offerti ai clienti; non è

stato in grado di gestire il personale, facendo ricadere le conseguenze

sull'attività sociale, che nel dicembre 2004 ha registrato una perdita di fr. 200'000.- circa. Le critiche che l’attore ha mosso alla sentenza del giudice di

primo grado sono prive di fondamento e non hanno trovato alcun riscontro negli

atti. Da nessun atto emerge che i dati contabili erano fasulli e poco

attendibili sia al momento in cui sono state cedute le azioni, sia al momento

in cui, di fatto, l'attore ha abbandonato la società. Il teste __________ M__________ (verbale di udienza 17 gennaio 2008 pag. 3),

incaricato dall'attore di esprimere un parere sul bilancio della società al 22

settembre 2003, sul contratto di compravendita delle azioni e sul bilancio 31

dicembre 2003 di A__________ SA, non ha riferito nulla di significativamente

importante per la vertenza, mentre la sua relazione (doc. G) non era

concludente. In relazione al bilancio intermedio del 22 settembre 2003, costui

non si è espresso in maniera definitiva, giacché non aveva a disposizione il

dettaglio dell'inventario societario, non disponeva di dati sufficienti per

determinarsi sull'esistenza in cassa della somma di fr. 107'377.-, pur

rilevando dei dubbi in proposito, mentre sul valore del goodwill, egli

non aveva alcun elemento per potersi esprimere. Per quanto riguardava la

valutazione del bilancio al 31 dicembre 2003, la sola nota significativa era

quella di ritenere che l'andamento corrispondeva a quello del bilancio

intermedio del 22 settembre precedente, a dimostrazione che lo stesso poteva

servire da base per stabilire il danno patito dai convenuti. Ne discende che dai

rilievi contabili agli atti, che sono serviti da base al Pretore per accertare

l'esistenza di un danno patito dagli attori, emerge un danno superiore a fr.

187'500.-, anche se non appare possibile stabilire con certezza che lo stesso si

estenda sino a fr. 562'500.-. Quantomeno si può affermare con sicurezza che il

pregiudizio cagionato ai convenuti fra il momento in cui è stato venduto il

pacchetto azionario della società (fine settembre 2003) e il momento in cui

essi hanno potuto rientrare in possesso dell’azienda (seconda settimana del

mese di dicembre 2004), è superiore a fr. 187'500.-, che è la somma che costoro

hanno posto in compensazione alla pretesa avanzata dall’attore. In siffatte

circostanze, la decisione impugnata sfugge ad ogni critica e deve essere

confermata.

8.

Le

spese e le ripetibili, sia di prima sede sia di appello, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia:

1.

L'appello

2.

marzo 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3'100.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

3'200.-

già

anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla

parte convenuta fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente

Il segretario

Rimedi giuridici

1.

Premesso che il valore di causa è

di fr. 187'500.--, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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