12.2009.59
Compravendita di pacchetto azionario, liquidazione dei rapporti in seguito a rescissione consensuale del contratto, risarcimento dell'interesse negativo, onere della prova del danno
6 ottobre 2010Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.59
Data decisione, Autorità:
06.10.2010, IICCA
Titolo:
Compravendita di pacchetto azionario, liquidazione dei rapporti in seguito a rescissione consensuale del contratto, risarcimento dell'interesse negativo, onere della prova del danno
RECESSO
art. 109 CO
Incarto n.
12.2009.59
Lugano
6 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Rampini (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.47
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 24
gennaio 2006 da
AP 1
rappr. dall RA 2
contro
AO 1
AO 2
tutti rappr. dallv
RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma di fr.
187'500.-, oltre interessi al 6% dal 23 settembre 2003;
domanda
avversata dai convenuti, che il Pretore con sentenza 9 febbraio 2009 ha respinto;
appellante
l’attore, che con gravame 2 marzo 2009 chiede la riforma del querelato
giudizio, nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili
per entrambe le sedi;
mentre
Fatti
i convenuti, con osservazioni 2 aprile 2009, postulano la reiezione
dell’appello con protesta di spese e ripetibili.
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
considerato
in fatto e in diritto:
1. In data 22 settembre 2003 AO 1 e AO 2 hanno venduto a AP 1 il
pacchetto azionario (cento azioni al portatore di nominali fr. 1'000.- cadauna)
della A__________ SA, B__________, al prezzo di fr. 750'000.-, pagabile in
quattro rate di fr. 187'500.- cadauna, la prima il giorno della firma del
contratto e l'ultima entro il 31 dicembre 2006. Il contratto prevedeva che,
sino al termine del pagamento, le azioni sarebbero rimaste depositate presso
l'ufficio fiduciario F__________ SA, L__________ (doc. A, 5, B e 7). Nei mesi
successivi la vendita delle azioni, fra le parti contrattuali sorse un
contenzioso, nel senso che l'acquirente riteneva che il valore dell'azienda non
corrispondesse al prezzo che aveva sborsato. In seguito a un nutrito scambio di
corrispondenza, le parti hanno rescisso consensualmente il contratto. Da un
lato l'acquirente chiese la restituzione dell'acconto del prezzo di
compravendita, che andava depositato presso un terzo in attesa di verifiche
contabili sul valore della società, mentre i venditori la restituzione delle
azioni e la ripresa della conduzione dell’azienda, con contestuale opposizione
alla restituzione della prima rata versata, posto che nel frattempo
l'acquirente doveva rispondere dei danni cagionati dalla sua amministrazione
(doc. AA-AE). I venditori ripresero le redini della società almeno a decorrere
dal 9 dicembre 2004 (doc. AE). Con decreto 23 febbraio 2006, il Pretore del
distretto di Lugano, Sezione 5, ha pronunciato il fallimento di A__________ SA
(doc. 1).
Considerandi
2.
Con
petizione 24 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2, chiedendo
la loro condanna al pagamento in solido della somma di fr. 187'500.- oltre
interessi al 5% a decorrere dal 23 settembre 2003. Alla petizione si sono
opposti i convenuti, i quali hanno assunto che la gestione della società da
parte dell'attore, successiva la compravendita del pacchetto azionario, è stata
disastrosa e che la stessa ha comportato presto il collasso della società.
L'attore, dal mese di settembre del 2004, si è infatti disinteressato della
società, rendendosi irreperibile. In queste condizioni l'attore non poteva
pretendere la restituzione dell'acconto pagato, stante che la società, al
momento della rescissione del contratto, non si trovava nello stesso stato del
momento in cui è stata perfezionata la compravendita delle azioni. L'attore
avrebbe arrecato un danno ai convenuti di fr. 562'500.-, pari alla differenza
fra il prezzo stabilito delle azioni (fr. 750'000.-) e il saldo ancora da
pagare, di una società ormai decotta per colpa dell'attore.
3.
Con
sentenza 9 febbraio 2009, il Pretore del distretto di Lugano, sezione 1, ha respinto la petizione, precisando che i convenuti, pur avendo aderito alla rescissione del
contratto, avevano avanzato delle pretese risarcitorie da porre in
compensazione con quella dell'attore di restituzione dell'acconto di fr.
187'500.-. Per il Pretore A__________ SA, dal momento in cui l’attore ha
assunto la gestione della società, ha diminuito la sua cifra d'affari e la sua
redditività, fino al fallimento, dopo aver venduto l'inventario alla Am__________
SA per la somma di fr. 187'000.-. Al momento della cessione del pacchetto
azionario all'attore, A__________ SA era una ditta presente sul mercato da anni
che fatturava circa 4,5 mlioni l'anno, e che generava un utile di circa fr.
100'000.- l'anno. L'attore non ha dimostrato che le indicazioni che aveva
ricevuto sul valore dell'azienda al momento della vendita erano gonfiate. I
motivi del dissesto erano da ricondurre all'amministrazione carente ed
inadeguata dell'attore, che ha litigato con i fornitori e i clienti; che ha
proceduto a cambiamenti e a licenziamenti del personale; che ha modificato la
tipologia dei prodotti; che si è associato ad una persona, che è poi sparita
nel giro di pochi giorni; che nel corso di un anno, una ditta florida e
presente sul mercato da oltre un decennio, ha perso di redditività e di valore.
In queste condizioni l'attore non poteva pretendere la restituzione
dell'acconto versato, quando il suo agire ha cagionato ai convenuti un danno di
fr. 562'500.-, che legittimamente essi possono porre in compensazione.
4.
Contro
il premesso giudizio l'attore si è aggravato in appello, rilevando che il
Pretore ha fondato la sua decisione senza alcuna prova. L'onere della prova del
danno incombeva ai convenuti, i quali non hanno sostanziato la pretesa che è
stata posta in compensazione. In particolare costoro non hanno provato il
danno, né tantomeno hanno dimostrato che all’attore potesse essere addebitata
una colpa in ordine alla sua gestione, come pure che l'eventuale danno potesse
essere correlato alla sua attività di amministratore della società, posto che
l'attore, al momento della compravendita, si era trovato confrontato con una
società ormai decotta. Con osservazioni 2 marzo 2009 i convenuti hanno
postulato la reiezione dell'appello, riproponendo quelle argomentazioni che erano
già state avanzate davanti al Pretore.
5.
La
materia del contendere ha per oggetto il rapporto di liquidazione di una
compravendita di azioni in seguito alla rescissione consensuale del contratto.
Nel caso in esame importa poco sapere se il contratto rescisso per mutuo
consenso lo è stato in forza di una convenzione di annullamento di un contratto
(art. 115 CO) o in seguito alla mora del debitore ai sensi del combinato
disposto degli art. 107 cpv. 2 e 109 CO. Gli effetti e le conseguenze sono
sostanzialmente identici. Per la dottrina più accreditata e per la
giurisprudenza del Tribunale Federale, una pretesa di restituzione che discende
dall’annullamento di un contratto, esclude la possibilità di far capo alle
norme sull'indebito arricchimento. Allorché una parte recede da un contratto,
le relazioni contrattuali si trasformano in un rapporto di liquidazione,
dimodoché gli obblighi di restituzione si fondano sull'art. 109 CO (DTF
133.
III 358/359 consid. 3.2.; 126 III 121/122 consid. 3b e c).
La caducità del contratto ai sensi dell'art. 109 CO, comporta la liquidazione
delle prestazioni già effettuate, le quali devono essere restituite in natura o
in denaro, tenendo conto che i contraenti devono essere posti, nella misura del
possibile, nella situazione patrimoniale che esisteva fra loro prima della
conclusione del contratto (DTF 132 III 233 consid. 3.1; 123 II 22
consid. 4b; 111 II 157). Deve quindi essere risarcito il
cosiddetto interesse negativo (DTF 4A_520/2008 del 20 luglio 2009 consid. 3.2),
ossia quegli esborsi eseguiti dal creditore in vista della conclusione o della
preparazione per l'esecuzione contratto divenuto caduco, rispettivamente il
risarcimento del danno dovuto a terzi in ragione dell'inesecuzione del
contratto o, ancora, il risarcimento del mancato guadagno riferito a negozi ai
quali il creditore ha dovuto rinunciare in ragione della rescissione del
contratto (Wiegand, Basler
Kommentar, 4a ed., N. 9 all'art. 109; Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, N. 14 all'art. 109; Thier, Kurzkommentar OR, N. 4 all'art.
109; Weber, Berner Kommentar, Nri.
86-95). Come l'azione di risarcimento del danno, quella in restituzione deriva
indirettamente dal fatto che il debitore non ha adempito ai suoi obblighi
contrattuali, e che la sua inadempienza ha condotto alla risoluzione del
contratto da parte del creditore (DTF 114 II 157/158). In queste evenienze, se
il debitore non è più in grado di dar corso alla restituzione in natura, egli è
tenuto a restituire il valore di questa obbligazione in conformità dell'art. 97 cpv. 1 CO (II CCA 12.2007.195 del 7 ottobre 2008 consid. 6.1; Gauch/Schluep/Schmid/Rey,
Schweizerisches Obligationenrecht, AT, Band II, 7a ed. 1998, N.
3087; Wiegand, op. cit., N. 7 all'art. 109; Thier, op. cit. N. 3 all'art. 109; Weber, op.
cit., N. 74 all'art. 109; Schwenzer, Obligationenrecht, AT, 3a ed. 2003, n.
66.
).
6.
In
sostanza è quanto hanno richiesto le parti, giacché l'attore ha preteso la
restituzione dell'acconto di fr. 187'500.-, mentre i convenuti la restituzione
delle azioni, ponendo però in compensazione almeno la somma dedotta in
giustizia per titolo di danno, atteso che il valore della società, al momento
della rescissione del contratto, era notevolmente inferiore a quello della
conclusione del contratto di compravendita. Litigioso è quindi il tema di
sapere se, al momento della rescissione del contratto, la società aveva un
valore inferiore rispetto all'epoca in cui è stata perfezionata la vendita,
mentre sono ininfluenti le cause che hanno condotto le parti a rescindere il contratto.
L'onere della prova del danno (art. 42 cpv. 1 per il rinvio dell'art. 99
cpv. 3 CO; DTF 123 III 16 consid. 4d; 120 II 299 consid. 3b),
incombe al creditore, ovvero nella specie ai convenuti. Per prassi il danno
viene definito come la diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso
corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio danneggiato e
quello presumibile se l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può
presentarsi sotto forma di una diminuzione dell'attivo, di un aumento del
passivo, di un mancato aumento dell'attivo, rispettivamente di una mancata
diminuzione del passivo (DTF 4A_520/2008 del 20 luglio 2009; 133 III 471
consid. 4.4.2; 130 III 167 consid. 6.2). A norma dell'art. 42 cpv. 2 CO,
allorché l'ammontare esatto del danno non può essere stabilito, il giudice lo
determina in via equitativa tenendo conto del corso ordinario delle cose e
delle misure che sono state adottate dalla parte lesa. Questa disposizione è
una regola di diritto federale sulle prove, il cui scopo è quello di facilitare
alla parte lesa la fissazione del danno. Essa si applica tanto all'esistenza
del danno, quanto alla sua estensione (DTF 122 III 221 con rif.). L'art. 42
cpv. 2 CO alleggerisce l'onere della prova, ma non dispensa la parte lesa di
fornire tutti gli elementi di fatto che costituiscono degli indizi
dell'esistenza del pregiudizio e che consentono una valutazione ex aequo et
bono del danno. Le circostanze avanzate dalla parte lesa devono far apparire il
danno come praticamente certo; una semplice possibilità non è sufficiente per
accordare un risarcimento del danno. L'eccezione prevista dall'art. 42 cpv. 2
CO deve essere applicata in maniera restrittiva (DTF 133 III 471 consid. 4.4.2
con rif. di dottrina e giurisprudenza).
7.
Nel
caso in esame tanto la prova dell'esistenza del pregiudizio, quanto la sua
estensione, quantomeno entro i limiti della somma di fr. 187'500.-, è stata
recata dalla parte convenuta. Di regola, dopo il fallimento di una società, non
è sovente possibile stabilire nel dettaglio che influenza abbia potuto avere
ogni singolo atto commesso da un amministratore sulla situazione dell'impresa
(così per reati fallimentari; DTF 123 IV 195 consid. 2), per cui occorre
stabilire se, nell'insieme, la condotta dell'attore, fra il momento in cui ha
assunto le redini della società dalla fine del mese di settembre 2003, sino al
momento in cui i convenuti hanno ripreso la gestione della A__________ SA, si
sia prodotta una diminuzione del patrimonio della società. Contrariamente a
quanto assume l'appellante, AO 1 ha ripreso la gestione della società non prima
della seconda settimana del mese di dicembre 2004 (doc. 17; cfr. pure teste T__________,
verbale di udienza 5 ottobre 2007, pag. 5). Dal bilancio riferito all'esercizio
2003, traspare che la società aveva concluso la sua attività con un utile di
fr. 109'984.-. A fronte di attivi per fr. 875'385,84, v'erano passivi per fr.
765'401,80. La cifra di affari ammontava in fr. 4'578'115,35 (doc. 9). Questi
conti sono stati allestiti da __________ T__________, il quale era stato
incaricato precedentemente dall’attore di riordinare la contabilità,
aggiornarla e chiudere l'esercizio 2003, come pure di ultimare tutte le
questioni amministrative sino al 31 marzo 2004 (verbale 5 ottobre 2007 pag. 2).
Dal bilancio provvisorio riferito all'esercizio successivo, emerge che la
società aveva riportato una perdita di ben fr. 210'667,42. Al 31 dicembre 2004,
v'erano attivi per fr. 715'866,23, mentre i passivi ammontavano a fr.
926'533,75. La cifra d'affari in quest'ultimo esercizio è diminuita di circa 1
milione, e si è attestata in fr. 3'467'531,76 (doc. 3). Anche questi conti sono
stati predisposti da __________ T__________, il quale, durante la sua audizione
testimoniale, ha riferito che verso la metà del mese di giugno del 2004, egli
fu nuovamente incaricato dall’attore di occuparsi delle questioni
amministrative della società. Da quanto aveva avuto modo di rilevare, dal 1°
aprile di quell'anno in avanti, nessuno si era occupato degli aspetti contabili
della società. La società era allo sbando: l’attore veniva in azienda due sole
mattine la settimana e il personale non veniva seguito. “Per diverse
decisioni - gli impiegati - n.d.r. - erano obbligati in pratica ad arrangiarsi
da soli” (teste T__________, pag. 3). Dal momento in cui l’attore arrivò in
società, egli cambiò la linea dei prodotti da offrire ai clienti, i quali
telefonavano e non ordinavano più la nuova merce proposta. Il nuovo
proprietario ha dovuto confrontarsi con problemi con il personale. Egli
procedette a licenziamenti e a nuove assunzioni, con particolare riferimento ai
magazzinieri e agli autisti. La cifra d'affari denotava un continuo calo
(confermata dai dati di bilancio). L’attore cercò di introdurre delle novità in
azienda, che però non furono mai concretizzate, o perché i progetti erano
irrealizzabili (utilizzare i veicoli di un panettiere per portare la merce dai
clienti, che doveva essere trasportata in parte in celle frigorifere), o perché
le persone sulle quali aveva riposto la sua fiducia per le questioni
commerciali se ne erano andate dopo aver lavorato pochi mesi. L’attore aveva
pure litigato “con la metà dei clienti e dei fornitori” (cfr. pure doc.
10). A partire dalla fine del mese di agosto del 2004 in avanti, l’attore si è poi reso irreperibile tanto in ufficio, quanto telefonicamente. Si
venne poi a sapere che egli era stato ricoverato, ma durante questo periodo di
tempo, la società era rimasta senza timone (teste T__________, pag. 4 e 5; in
termini più sommari teste F__________, verbale di udienza 1° febbraio 2008,
pag. 2). Questi rilievi sono stati confermati dal teste B__________, già
amministratore della società, secondo il quale, con l'avvento dell’attore, pur
avendo appreso parte delle informazioni sulle difficoltà in cui versava la
società da __________ T__________ e sulle quali non se ne terrà conto (la
testimonianza è de relato), costui constatò direttamente che in azienda
v'era un disordine amministrativo; che i dipendenti erano scontenti; che dal
mese di settembre del 2004 in avanti l’attore non si era più visto in azienda e
che alcuni dipendenti si licenziarono, perché erano scontenti. Ferme queste
premesse, ben si può concludere che al momento in cui è stato rescisso il
contratto mutualmente, la società aveva perso di valore. Se solo si considera
che la cifra d'affari era diminuita di circa 1 milione di franchi, che buona
parte dell'affezionata clientela era rimasta scontenta e non aveva più ordinato
i prodotti nuovi proposti dalla nuova dirigenza; che alla fine dell'esercizio
2004.
la società aveva subito una perdita di oltre fr. 200'000.-; che a livello
amministrativo essa era allo sfascio, e che il personale non veniva seguito,
ben si può dire che la somma di fr. 187'500.- posta in compensazione dai
convenuti in seguito alla rescissione del contratto, appare inferiore al danno
che è stato arrecato loro, senza comunque sapere a quanto ammonti
effettivamente. Fra i due esercizi contabili presi in considerazione, la
differenza di valore è enorme ed è riscontrabile dai dati contabili
(diminuzione di circa fr. 1'000'000.- di cifra d'affari nel corso di un anno;
perdita di circa fr. 210'000.- nel 2004, anziché un utile di circa fr.
100'000.- del 2003, il cui dato era simile a quello di esercizi precedenti;
cfr. teste F__________, verbale di udienza 19 settembre 2007 e doc. D, che era
servito per fissare il prezzo delle azioni). La società, che dalla fine del
2003.
sino all'agosto 2004 aveva attraversato momenti difficili, è poi stata
abbandonata dal mese di settembre 2004 sino al dicembre del 2004. L'attore non si è dedicato alla conduzione della società con sufficiente diligenza: l'ha
impoverita, facendole mancare quella clientela che aveva da anni (diminuzione
della cifra d'affari); le ha fatto perdere la fiducia di fornitori importanti
(cfr. doc. 10); ha modificato il profilo dei prodotti offerti ai clienti; non è
stato in grado di gestire il personale, facendo ricadere le conseguenze
sull'attività sociale, che nel dicembre 2004 ha registrato una perdita di fr. 200'000.- circa. Le critiche che l’attore ha mosso alla sentenza del giudice di
primo grado sono prive di fondamento e non hanno trovato alcun riscontro negli
atti. Da nessun atto emerge che i dati contabili erano fasulli e poco
attendibili sia al momento in cui sono state cedute le azioni, sia al momento
in cui, di fatto, l'attore ha abbandonato la società. Il teste __________ M__________ (verbale di udienza 17 gennaio 2008 pag. 3),
incaricato dall'attore di esprimere un parere sul bilancio della società al 22
settembre 2003, sul contratto di compravendita delle azioni e sul bilancio 31
dicembre 2003 di A__________ SA, non ha riferito nulla di significativamente
importante per la vertenza, mentre la sua relazione (doc. G) non era
concludente. In relazione al bilancio intermedio del 22 settembre 2003, costui
non si è espresso in maniera definitiva, giacché non aveva a disposizione il
dettaglio dell'inventario societario, non disponeva di dati sufficienti per
determinarsi sull'esistenza in cassa della somma di fr. 107'377.-, pur
rilevando dei dubbi in proposito, mentre sul valore del goodwill, egli
non aveva alcun elemento per potersi esprimere. Per quanto riguardava la
valutazione del bilancio al 31 dicembre 2003, la sola nota significativa era
quella di ritenere che l'andamento corrispondeva a quello del bilancio
intermedio del 22 settembre precedente, a dimostrazione che lo stesso poteva
servire da base per stabilire il danno patito dai convenuti. Ne discende che dai
rilievi contabili agli atti, che sono serviti da base al Pretore per accertare
l'esistenza di un danno patito dagli attori, emerge un danno superiore a fr.
187'500.-, anche se non appare possibile stabilire con certezza che lo stesso si
estenda sino a fr. 562'500.-. Quantomeno si può affermare con sicurezza che il
pregiudizio cagionato ai convenuti fra il momento in cui è stato venduto il
pacchetto azionario della società (fine settembre 2003) e il momento in cui
essi hanno potuto rientrare in possesso dell’azienda (seconda settimana del
mese di dicembre 2004), è superiore a fr. 187'500.-, che è la somma che costoro
hanno posto in compensazione alla pretesa avanzata dall’attore. In siffatte
circostanze, la decisione impugnata sfugge ad ogni critica e deve essere
confermata.
8.
Le
spese e le ripetibili, sia di prima sede sia di appello, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili
dichiara e pronuncia:
1.
L'appello
2.
marzo 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3'100.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
3'200.-
già
anticipate dall’appellante rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
parte convenuta fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente
Il segretario
Rimedi giuridici
1.
Premesso che il valore di causa è
di fr. 187'500.--, è dato ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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