12.2009.61
Contratto di mediazione, pagamento della mercede in caso di compravendita con persone segnalate prima della scadenza contrattuale, modifica di contratto da parte di rappresentante apparente, eccezione
22 aprile 2010Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2009.61
Data decisione, Autorità:
22.04.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di mediazione, pagamento della mercede in caso di compravendita con persone segnalate prima della scadenza contrattuale, modifica di contratto da parte di rappresentante apparente, eccezione di forma irricevibile poiché presentata solo in appello
RAPPRESENTANZA CON AUTORIZZAZIONE
REMUNERAZIONE
art. 33 cf. 3 CO
art. 412 CO
art. 417 CO
Incarto n.
12.2009.61
Lugano
22 aprile
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Grisanti (giudice supplente)
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.699
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 9
novembre 2007 da
AO 1
AO 2
tutti rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
in
materia di contratto di mediazione, chiedente la condanna della convenuta al
pagamento di fr. 10'000.- oltre accessori al 5% dal 28 agosto 2007 a titolo di
restituzione di indebito arricchimento;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza del 16 febbraio 2009,
ha accolto, riconoscendo agli attori l'importo richiesto oltre interessi al 5%
dal 2 settembre 2007;
appellante
la convenuta che, con appello 2 marzo 2009, chiede la riforma del giudizio
pretorile nel senso di respingere la petizione, di porre a carico degli attori
tutti gli oneri processuali e di riconoscerle l'importo di fr. 1'800.-- a
titolo di ripetibili di prima istanza, con protesta di spese e ripetibili di
seconda istanza;
appello
cui gli attori si oppongono con osservazioni 21 aprile 2009, pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti di causa;
ritenuto
Fatti
A. Con
contratto di mediazione del 12 novembre 2006 i coniugi AO 2 e AO 1,
comproprietari in ragione di metà ciascuno della part. n. __________ RFD di __________
hanno affidato a AP 1 (in seguito: AP 1) l'incarico di vendere la casa in
costruzione sul loro fondo. Le parti al contratto hanno previsto un prezzo di
riferimento di fr. 730'000.- e, in caso di vendita su segnalazione o intervento
di AP 1, una provvigione del 5% su tale prezzo. Il mandato di vendita è stato
assegnato in esclusiva e poteva essere disdetto al più presto per la fine del
sesto mese intero che seguiva la data dell'ultima firma (12 novembre 2006), con
rinnovo tacito di mese in mese in caso di mancata disdetta, che doveva
rispettare un termine di preavviso di 30 giorni. Inoltre l'art. 5 del contratto
stabiliva che il diritto alla intera provvigione era garantito anche nel caso
in cui il trapasso di proprietà fosse avvenuto dopo la revoca o la scadenza del
mandato, ma con l'aiuto di interventi intrapresi da AP 1 durante il periodo di
validità del mandato nei due anni precedenti. Non intendendo più rinnovare il
mandato, con lettera raccomandata del 22 aprile 2007 i coniugi AO 1 hanno
disdetto il contratto. Dopo la disdetta, __________, loro persona di
riferimento presso l'intermediaria, ha presentato i coniugi V__________, che
erano interessati all'acquisto dell'immobile ma a un prezzo inferiore di fr.
15'000.- rispetto a quello di riferimento. I coniugi AO 2 avrebbero accettato
di vendere al minor prezzo ma a condizione che anche la provvigione fosse
ridotta. G__________, in rappresentanza dei proprietari, e __________ R__________,
per l'agenzia immobiliare, avrebbero in seguito raggiunto un accordo per una
provvigione di fr. 30'000.-, comprensiva di spese e IVA. Con atto pubblico del
23 luglio 2007 AO 2 e AO 1 hanno venduto ai coniugi V__________ la part. n. __________
RFD di__________ al prezzo di fr. 715'000.-, di cui fr. 40'000.- risultavano
già versati nelle mani di AP 1 a titolo di acconto. Richiamandosi al contratto
del 12 novembre 2006, l'intermediaria ha fatturato ai venditori una provvigione
di fr. 36'500.- più IVA (fr. 2'774.-), per un totale di fr. 39'274.-, che ha
dedotto dall'importo che le era stato versato dagli acquirenti.
B. Con
petizione 9 novembre 2007 i coniugi AO 1 si sono rivolti al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di AP 1 alla restituzione
di fr. 10'000.-, pari alla differenza fra la somma anticipata dagli acquirenti
(fr. 40'000.-) e la commissione pattuita (fr. 30'000.-). La convenuta si è
opposta alla domanda. Esperita l'istruttoria, gli attori hanno confermato le
proprie domande di giudizio con un memoriale conclusivo.
C. Statuendo
il 16 febbraio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la
convenuta a versare agli attori, in solido, l'importo di fr. 10'000.- oltre
interessi al 5% dal 2 settembre 2007. In sostanza, egli ha confermato l'avvenuta conclusione, dopo, la disdetta, di un (nuovo) accordo contrattuale tra G__________,
per gli attori, e__________ R__________, per la convenuta, concernente il
versamento di una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.-. Quanto al fatto
che __________ R__________ non disponesse di potere di firma in seno alla
convenuta, il Pretore ha ritenuto che la fattura 6 giugno 2007 emessa da AP 1
valeva quale esplicito riconoscimento della facoltà del suo collaboratore di
riallacciare un nuovo contratto con i clienti e, di conseguenza, di stabilire
le condizioni del medesimo. Essendo pertanto venuto in essere un secondo
contratto di mediazione prevedente il pagamento a favore di AP 1 di una
provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.- per la segnalazione dei coniugi V__________,
la convenuta risultava indebitamente arricchita di fr. 10'000.-.
D. AP 1
è insorta contro il predetto giudizio pretorile con appello del 2 marzo 2009,
nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia
respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Dopo avere ribadito le proprie perplessità riguardo alla validità formale della
disdetta, la convenuta osserva che la vendita del fondo sarebbe comunque ancora
riconducibile al contratto del 12 novembre 2006 nella misura in cui la
segnalazione degli acquirenti V__________ è intervenuta entro la scadenza dello
stesso, ovvero entro il 31 maggio 2007. Per il resto, alla tesi pretorile del
perfezionamento di una nuova convenzione oppone che, secondo l'art. 11 del
contratto del 12 novembre 2006, la validità di ogni accordo successivo sarebbe
stata subordinata al rispetto della forma scritta.
Con
osservazioni 21 aprile 2009 gli attori postulano la reiezione del gravame e
rilevano l'inammissibilità delle motivazioni di appello nella misura in cui
eccepiscono per la prima volta la nullità degli accordi intervenuti per non
essere stati ratificati per iscritto.
e considerato
Considerandi
1.
Giusta
l'art. 62 cpv. 1 CO, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno
dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. In base alle
regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), spetta a colui che
chiede la restituzione dell'indebito arricchimento dimostrare che il vantaggio
ottenuto a suo detrimento è sprovvisto di causa legittima. Dal momento però che
l'attore deve fornire la prova di un fatto negativo, le regole della buona fede
impongono al convenuto di collaborare alla procedura probatoria, segnatamente
offrendo la prova del contrario (DTF 106 II 29 consid. 2; cfr. pure sentenza
del Tribunale federale 4C.117/2006 del 18 luglio 2006 consid. 3).
2.
Pacifica
è nel caso di specie la conclusione di un contratto di mediazione ai sensi
dell'art. 412 CO, a norma del quale il mediatore riceve il mandato di indicare
l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione
d'un contratto verso pagamento di una mercede. Contestati sono per contro la
validità e gli effetti della sua disdetta, avvenuta il 22 aprile 2007. Oltre a
metterne in dubbio l'efficacia in ragione della pretesa incomprensibilità del
suo testo e dell'assenza di firme, l'appellante osserva che il mandato del 12
novembre 2006 vincolava comunque le parti sino al 31 maggio 2007 e che la
vendita della part. __________ RFD di __________ era riconducibile al contratto
in parola poiché la segnalazione degli acquirenti V__________ era intervenuta
entro la scadenza contrattuale. Da parte loro, il primo giudice e gli attori
rilevano che, successivamente alla (valida) disdetta, tra le parti si sarebbe
perfezionato un nuovo contratto di mediazione che ha fissato in fr. 30'000.-
l'importo, omnicomprensivo, della provvigione per la segnalazione dei coniugi V__________.
2.1
Con
scritto 22 aprile 2007 gli attori hanno trasmesso alla convenuta una
dichiarazione del seguente tenore: “DISTRETTA CONTRATTO NO.MAPPALE 1848 FIRMATO CONTRATTO
IL 12/11/2006 LA DURATA DI SEIMESI NON INTENDIAMO DI RINNOVARE IL CONTRATTO” (doc. B). Benché
non proprio formulata lege artis, la dichiarazione è inequivocabilmente
interpretabile quale volontà dei mandanti di non rinnovare il contratto e di
disdirlo – entro i termini di preavviso, come espressamente riconosciuto dagli
stessi attori in sede di petizione e di conclusioni - per la fine del periodo
(minimo) semestrale pattuito, vale a dire per il 31 maggio 2007. L'assenza di firma sul doc. B non è suscettibile di invalidare la dichiarazione, non solo
perché il documento è la copia dell'originale inviato da G__________ e - per
quanto riconosciuto dal socio e gerente (M__________) in occasione del suo
interrogatorio formale, dopo le pretestuose contestazioni in sede di risposta -
recapitato alla convenuta, ma anche perché lo scioglimento del contratto di
mediazione, come del resto pure la sua conclusione (Ammann, in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all'art. 412), non è
vincolato al rispetto di alcuna forma particolare. Per il resto, sebbene la
revoca della mediazione sia governata dai principi che discendono
imperativamente dall'art. 404 CO (DTF 103 II 130) e il contratto, anche se di
durata determinata, possa di principio essere sciolto in ogni momento dalle
parti senza indicazione dei motivi (Ammann
in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all'art. 412; Rayroux,
in Commentaire romand CO I, N. 19 all'art. 412; Hofstetter,
Le contrat de courtage in Traité de droit privé suisse, Vol. VII, T II, 1, pag.
159; II CCA 8 giugno 2007 inc. n. 12.2006.159), nulla impediva agli attori di
liberamente disidire il mandato nei termini contrattuali. Ne discende che con
detto scritto gli attori hanno validamente disdetto il rapporto di mandato per
il 31 maggio 2007.
2.2
Ciò
premesso, occorre ora esaminare se, come pretende l'appellante, la vendita
della part. __________ RFD di __________ potesse ancora essere ricondotta al
contratto del 12 novembre 2006 per il motivo che la segnalazione degli
acquirenti era intervenuta entro la scadenza contrattuale. In tale evenienza,
infatti, il mandante è tenuto a pagare la mercede pattuita se trae profitto
dalle attività causali dispiegate dal mediatore prima dello scioglimento del
contratto e conclude il contratto principale dopo che la disdetta è divenuta
effettiva (Rayroux, op. cit., N.
20.
all'art. 412; cfr. pure DTF 57 II 187 consid. 2). Per gli attori, che si
oppongono a una simile ipotesi, l'appellante non avrebbe dimostrato che i coniugi
V__________ sarebbero stati presentati nel periodo in cui il contratto era
ancora in essere. Per la convenuta, simile conclusione sarebbe per contro ricavabile
da una serie di elementi, quali segnatamente la data del rogito (23 luglio
2007) e il contenuto delle dichiarazioni 4 febbraio 2008 di D__________ e C__________.
Riguardo alla data del rogito, la convenuta ha ricordato come un simile atto è
preceduto da una molteplicità di pratiche che normalmente prendono ben più di
due mesi. In relazione alle dichiarazioni di D__________ e C__________,
l'appellante ha segnalato come secondo loro un accordo in merito a una
commissione omnicomprensiva di fr. 30'000.- sarebbe stato raggiunto nel mese di
maggio/giugno 2007. Effettivamente, questi elementi, unitamente alle
dichiarazioni testimoniali del “portavoce” dei coniugi venditori, inducono a
concludere che la presentazione degli acquirenti è intervenuta entro la
scadenza contrattuale. G__________ ha infatti chiaramente indicato che le
trattative per una riduzione del prezzo di vendita e, di conseguenza, anche
della provvigione sarebbero intervenute dopo un paio di visite del
signor V__________. Già solo alla luce di questa circostanza, appare evidente
che se un (preteso) accordo in merito alla riduzione della provvigione è stato
raggiunto nel mese di maggio/giugno, gli attori dovevano con tutta probabilità
già essere stati presentati alla fine di maggio 2007. Ma vi è di più. Sempre
stando alla deposizione del teste G__________,__________ R__________ avrebbe
accettato la proposta di prendere una provvigione di fr. 30'000.-, perché nel
frattempo ci sarebbero stati altri potenziali acquirenti, non presentati da __________
R__________, disposti ad acquistare al prezzo di fr. 715'000.-. Ciò dimostra
inequivocabilmente che al momento della segnalazione dei coniugi V__________ il
contratto (esclusivo) di mediazione del 12 novembre 2006 doveva essere ancora
effettivo. Altrimenti non si spiegherebbe perché, in assenza di un vincolo
siffatto ma in presenza di altri interessati, gli attori avrebbero accettato di
vendere l'immobile ai coniugi V__________ facendosi così carico delle spese di
mediazione. Pacifico per il resto che gli acquirenti sono stati presentati
dalla convenuta per mezzo di __________ R__________.
3.
Fatte
queste considerazioni, va quindi verificato se tra le parti è comunque venuta
in essere una modifica del contratto del 12 novembre 2006 che avrebbe ridotto a
fr. 30'000.- l'importo della provvigione.
3.1
Va
dato atto all'appellante che le dichiarazioni 4 febbraio 2008 di D__________ e C__________,
confermanti l'avvenuto perfezionamento, tra le parti, di un accordo relativo a
una commissione complessiva di fr. 30'000.-, sono state in qualche modo
relativizzate dalle loro successive deposizioni testimoniali in fase
istruttoria. Da tali audizioni è infatti emerso un atteggiamento sì
tendenzialmente favorevole, ma piuttosto possibilista di __________ R__________
riguardo a una riduzione della provvigione. In particolare, il teste D__________
ha precisato di non avere sentito __________ R__________ dare il proprio
assenso incondizionato. Ciò nondimeno, il primo giudice ha giustamente
ricordato che a tali dichiarazioni si è accompagnata la deposizione del teste G__________,
il quale, come già accennato, ha inequivocabilmente confermato che “R__________ accettò la proposta di prendere una
provvigione di fr. 30'000.-”.
3.2
Per
potere opporre alla convenuta l'accettazione della modifica pronunciata dal suo
collaboratore, occorre che quest'ultimo fosse autorizzato da AP 1 ad agire in
tal modo. La procura al rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma
(DTF 112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si
comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). La giurisprudenza ne ammette
l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo da
parte del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato
dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita,
sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il
principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte
contrattuale il rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un
comportamento positivo, sia di un atteggiamento passivo. In pratica, se il
rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non mette in atto nulla
per impedirli, resta vincolato sulla base di una cosiddetta procura esterna apparente
(DTF 131 III 511 consid. 3.2; 120 II 197 consid. 2a; II CCA 11 gennaio 2008
inc. n. 12.2007.104). In altre parole, è data valida comunicazione al terzo sul
rapporto di rappresentanza se, in buona fede, questi deve ritenere che l'agire
del rappresentante non può essere sfuggito al rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La
stessa situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere l'attività
del rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la
diligenza usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché siano
date le conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa
essere sufficientemente accertata la buona fede del terzo (II CCA 7 febbraio
2008.
inc. n. 12.2007.29).
Nel caso
di specie, il primo giudice ha dedotto l'esistenza di una procura dal fatto
che, con l'emissione della fattura datata 6 giugno 2007 – che gli attori
sostengono però essere stata inviata solo dopo la sottoscrizione dell'atto di
compravendita -, AP 1 avrebbe esplicitamente riconosciuto la facoltà di
rappresentanza del suo collaboratore __________ R__________, altrimenti
sprovvisto di diritto di firma. Sennonché, come giustamente osserva
l'appellante, questo documento non può fondare l'esistenza di una procura o di
una sua comunicazione. Oltre a fare espresso riferimento al mandato di
intermediazione immobiliare del 12 novembre 2006, la fattura riporta i dati e
gli importi previsti dagli accordi iniziali. Per contro, come sempre fatto
notare dal Pretore, risulta che __________ R__________ era la persona di
riferimento presso AP 1 e che tutti i contatti con gli attori erano tenuti da
lui. Dall'interrogatorio formale di M__________, che non ha mai avuto modo di
conoscere gli attori, è quindi emerso che tutte le trattative, comprese quelle
in vista della sottoscrizione del contratto del 12 novembre 2006, erano state
condotte dall'agente __________ R__________. In tali circostanze, gli attori
potevano, in buona fede (v. anche art. 3 cpv. 1 CC), intendere il comportamento
(passivo) manifestato dalla convenuta quale comunicazione (implicita) della
facoltà di rappresentanza del suo collaboratore.
3.3
L'appellante
accenna all'art. 11 del mandato di intermediazione del 12 novembre 2006 per
eccepire la nullità di eventuali accordi verbali - e quindi anche la nullità
della modificata clausola di provvigione - che non fossero, come in concreto,
stati confermati per iscritto. Nel Codice di procedura civile ticinese,
riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di
restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato
nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione
ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica,
devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di
fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale
stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od
eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza
non formulate, dal che l'irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od
argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni o, a maggior ragione,
con l'appello (art. 321 CPC; II CCA 21 aprile 1998 inc. n. 12.1997.289). L'eccezione
di forma è stata sollevata in termini espliciti per la prima volta in
sede di appello. Il vago accenno, nell'allegato di risposta del 15 gennaio
2008, al fatto che la pretesa modifica/riduzione della provvigione, se
effettivamente intervenuta, sarebbe stata formalizzata per iscritto, non
soddisfaceva invece il requisito di chiarezza voluto dalla legge perché con
esso l'eccezione non si era inequivocabilmente manifestata
all'attenzione della parte contro la quale è ora opposta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 170). Trattandosi dunque di argomento
fatto valere per la prima volta in questa sede, l'eccezione è irricevibile
(cfr. per analogia II CCA 2 novembre 2000 inc. n. 11.1998.81). Ciò premesso, il
solo fatto che il contratto fosse stato formalizzato per iscritto non impediva
alle parti di apportarvi modifiche senza fare capo a forme particolari (cfr. Schwenzer, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5a ed., n. 31.51, pag. 196 seg.; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger,
OR Allgemeiner Teil, 9a ed., 2008, n. 611).
3.4
Ne
segue che, in modifica degli accordi iniziali, le parti hanno effettivamente
pattuito una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.- per la segnalazione
degli acquirenti V__________. A giusta ragione, pertanto, AP 1 è stata chiamata
a restituire agli attori la somma, indebitamente trattenuta, di fr. 10'000.-.
4.
A titolo abbondanziale si rileva che la richiesta di restituzione
degli attori si sarebbe giustificata nel caso di specie anche sotto il profilo
dell'art. 417 CO.
4.1
Secondo tale disposizione imperativa - che riveste un carattere
eccezionale e che si propone di tutelare la parte contrattuale più vulnerabile
ma anche l'interesse pubblico impedendo la realizzazione di guadagni
ingiustificati e suscettibili di ripercuotersi negativamente sul mercato
immobiliare (Ammann, op. cit., N.
2.
all'art. 417; Rayroux, op. cit.,
N. 1 all'art. 417) -, se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto
individuale di lavoro o una vendita di fondi o per la mediazione di un tale
contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può a istanza del
debitore ridurla nella giusta misura. Il mandante può esercitare il diritto
conferitogli dall'art. 417 CO mediante una dichiarazione di volontà espressa o
anche tacita. Egli non è infatti tenuto a presentare una richiesta o a opporre
un'obiezione specifiche. Basta che formuli le sue domande in maniera
sufficientemente ampia - ad esempio opponendosi in toto al suo pagamento (DTF
111.
II 366 consid. 3a) - da inglobare anche la richiesta di riduzione della
provvigione. Il diritto alla riduzione ai sensi dell'art. 417 CO non decade se
la provvigione è già stata pagata, salvo che il pagamento sia stato effettuato
senza riserve e si possa inferire dalle circostanze che con esso il mandante
abbia rinunciato ad avvalersi del diritto conferitogli da tale disposto (Ammann, op. cit., N. 2 all'art. 417; Rayroux, op. cit., N. 1 all'art. 417).
4.2
Ora,
il fatto che gli attori non abbiano invocato espressamente questa disposizione
non impedirebbe al giudice, che è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto
(art. 87 cpv. 1 CPC), di richiamarvisi. Nella richiesta di restituzione di
parte della provvigione poteva infatti (implicitamente) ritenersi inclusa anche
la domanda di riduzione della stessa (per analogia DTF 111 II 366 consid. 3a
con riferimenti), specialmente dopo che in fase preprocessuale gli attori si
erano opposti al pagamento della provvigione richiesta poiché ritenuta
eccessiva (cfr. ad esempio lo scritto 23 agosto 2007 dell'avv. __________ a AP
1.
[doc. E]).
4.3
Una
riduzione della provvigione in virtù dell'art. 417 CO si giustifica se questa è
sproporzionata rispetto alla prestazione del mediatore. Per stabilire se la
provvigione è sproporzionata, il carattere aleatorio della mediazione impone di
considerare il successo conseguito dal mediatore e non tanto l'attività da lui
svolta. Per valutare tale successo il giudice deve in primo luogo fondarsi su
criteri oggettivi, in particolare sulle tariffe o l'uso vigenti. Su questa
base, il giusto importo può poi essere, se del caso, adattato per tenere conto
di criteri soggettivi, quali l'importanza accordata dal mandante al contratto
principale, la rapidità della conclusione dell'affare, ecc. (Rayroux, op. cit., N. 8 all'art. 417). Questo
Tribunale ha già avuto modo di dichiarare conforme all'uso locale - e fatto
notorio per mediatori professionisti - una mercede del 3% (Rep. 1991 460, Rep.
1969.
257; II CCA 1° marzo 2005 inc. n. 12.2004.31 e 3 aprile 2003 inc. n.
12.2002
; sul tema cfr. pure Ammann,
op. cit., N. 5 all'art. 417, e DTF 117 II 286 consid. 5b). Anche per questo
motivo e in mancanza di evidenti elementi soggettivi che ne consentissero una
maggiorazione, la provvigione inizialmente pattuita del 5% sul prezzo di
riferimento - e quindi nemmeno sul minor prezzo effettivo di vendita - avrebbe
dunque dovuto essere ridotta - seppure (solo) nei limiti della domanda di
restituzione (art. 86 cpv. 1 CPC) – in quanto eccessiva.
5.
La
decisione del Pretore che ha accolto la petizione è quindi corretta nel suo
risultato e l'appello di AP 1 va respinto. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e
la TG
pronuncia:
1.
L'appello
2.
marzo 2009 di AP 1 è respinto.
2.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
400.
-
da
anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere
agli attori complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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