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Decisione

12.2009.61

Contratto di mediazione, pagamento della mercede in caso di compravendita con persone segnalate prima della scadenza contrattuale, modifica di contratto da parte di rappresentante apparente, eccezione

22 aprile 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

contratto di mediazione del 12 novembre 2006 i coniugi AO 2 e AO 1,

comproprietari in ragione di metà ciascuno della part. n. __________ RFD di __________

hanno affidato a AP 1 (in seguito: AP 1) l'incarico di vendere la casa in

costruzione sul loro fondo. Le parti al contratto hanno previsto un prezzo di

riferimento di fr. 730'000.- e, in caso di vendita su segnalazione o intervento

di AP 1, una provvigione del 5% su tale prezzo. Il mandato di vendita è stato

assegnato in esclusiva e poteva essere disdetto al più presto per la fine del

sesto mese intero che seguiva la data dell'ultima firma (12 novembre 2006), con

rinnovo tacito di mese in mese in caso di mancata disdetta, che doveva

rispettare un termine di preavviso di 30 giorni. Inoltre l'art. 5 del contratto

stabiliva che il diritto alla intera provvigione era garantito anche nel caso

in cui il trapasso di proprietà fosse avvenuto dopo la revoca o la scadenza del

mandato, ma con l'aiuto di interventi intrapresi da AP 1 durante il periodo di

validità del mandato nei due anni precedenti. Non intendendo più rinnovare il

mandato, con lettera raccomandata del 22 aprile 2007 i coniugi AO 1 hanno

disdetto il contratto. Dopo la disdetta, __________, loro persona di

riferimento presso l'intermediaria, ha presentato i coniugi V__________, che

erano interessati all'acquisto dell'immobile ma a un prezzo inferiore di fr.

15'000.- rispetto a quello di riferimento. I coniugi AO 2 avrebbero accettato

di vendere al minor prezzo ma a condizione che anche la provvigione fosse

ridotta. G__________, in rappresentanza dei proprietari, e __________ R__________,

per l'agenzia immobiliare, avrebbero in seguito raggiunto un accordo per una

provvigione di fr. 30'000.-, comprensiva di spese e IVA. Con atto pubblico del

23 luglio 2007 AO 2 e AO 1 hanno venduto ai coniugi V__________ la part. n. __________

RFD di__________ al prezzo di fr. 715'000.-, di cui fr. 40'000.- risultavano

già versati nelle mani di AP 1 a titolo di acconto. Richiamandosi al contratto

del 12 novembre 2006, l'intermediaria ha fatturato ai venditori una provvigione

di fr. 36'500.- più IVA (fr. 2'774.-), per un totale di fr. 39'274.-, che ha

dedotto dall'importo che le era stato versato dagli acquirenti.

B. Con

petizione 9 novembre 2007 i coniugi AO 1 si sono rivolti al Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere la condanna di AP 1 alla restituzione

di fr. 10'000.-, pari alla differenza fra la somma anticipata dagli acquirenti

(fr. 40'000.-) e la commissione pattuita (fr. 30'000.-). La convenuta si è

opposta alla domanda. Esperita l'istruttoria, gli attori hanno confermato le

proprie domande di giudizio con un memoriale conclusivo.

C. Statuendo

il 16 febbraio 2009, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la

convenuta a versare agli attori, in solido, l'importo di fr. 10'000.- oltre

interessi al 5% dal 2 settembre 2007. In sostanza, egli ha confermato l'avvenuta conclusione, dopo, la disdetta, di un (nuovo) accordo contrattuale tra G__________,

per gli attori, e__________ R__________, per la convenuta, concernente il

versamento di una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.-. Quanto al fatto

che __________ R__________ non disponesse di potere di firma in seno alla

convenuta, il Pretore ha ritenuto che la fattura 6 giugno 2007 emessa da AP 1

valeva quale esplicito riconoscimento della facoltà del suo collaboratore di

riallacciare un nuovo contratto con i clienti e, di conseguenza, di stabilire

le condizioni del medesimo. Essendo pertanto venuto in essere un secondo

contratto di mediazione prevedente il pagamento a favore di AP 1 di una

provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.- per la segnalazione dei coniugi V__________,

la convenuta risultava indebitamente arricchita di fr. 10'000.-.

D. AP 1

è insorta contro il predetto giudizio pretorile con appello del 2 marzo 2009,

nel quale chiede che in riforma della sentenza impugnata la petizione sia

respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza.

Dopo avere ribadito le proprie perplessità riguardo alla validità formale della

disdetta, la convenuta osserva che la vendita del fondo sarebbe comunque ancora

riconducibile al contratto del 12 novembre 2006 nella misura in cui la

segnalazione degli acquirenti V__________ è intervenuta entro la scadenza dello

stesso, ovvero entro il 31 maggio 2007. Per il resto, alla tesi pretorile del

perfezionamento di una nuova convenzione oppone che, secondo l'art. 11 del

contratto del 12 novembre 2006, la validità di ogni accordo successivo sarebbe

stata subordinata al rispetto della forma scritta.

Con

osservazioni 21 aprile 2009 gli attori postulano la reiezione del gravame e

rilevano l'inammissibilità delle motivazioni di appello nella misura in cui

eccepiscono per la prima volta la nullità degli accordi intervenuti per non

essere stati ratificati per iscritto.

e considerato

Considerandi

1.

Giusta

l'art. 62 cpv. 1 CO, chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno

dell'altrui patrimonio, è tenuto a restituire l'arricchimento. In base alle

regole generali in materia di onere probatorio (art. 8 CC), spetta a colui che

chiede la restituzione dell'indebito arricchimento dimostrare che il vantaggio

ottenuto a suo detrimento è sprovvisto di causa legittima. Dal momento però che

l'attore deve fornire la prova di un fatto negativo, le regole della buona fede

impongono al convenuto di collaborare alla procedura probatoria, segnatamente

offrendo la prova del contrario (DTF 106 II 29 consid. 2; cfr. pure sentenza

del Tribunale federale 4C.117/2006 del 18 luglio 2006 consid. 3).

2.

Pacifica

è nel caso di specie la conclusione di un contratto di mediazione ai sensi

dell'art. 412 CO, a norma del quale il mediatore riceve il mandato di indicare

l'occasione per conchiudere un contratto o di interporsi per la conclusione

d'un contratto verso pagamento di una mercede. Contestati sono per contro la

validità e gli effetti della sua disdetta, avvenuta il 22 aprile 2007. Oltre a

metterne in dubbio l'efficacia in ragione della pretesa incomprensibilità del

suo testo e dell'assenza di firme, l'appellante osserva che il mandato del 12

novembre 2006 vincolava comunque le parti sino al 31 maggio 2007 e che la

vendita della part. __________ RFD di __________ era riconducibile al contratto

in parola poiché la segnalazione degli acquirenti V__________ era intervenuta

entro la scadenza contrattuale. Da parte loro, il primo giudice e gli attori

rilevano che, successivamente alla (valida) disdetta, tra le parti si sarebbe

perfezionato un nuovo contratto di mediazione che ha fissato in fr. 30'000.-

l'importo, omnicomprensivo, della provvigione per la segnalazione dei coniugi V__________.

2.1

Con

scritto 22 aprile 2007 gli attori hanno trasmesso alla convenuta una

dichiarazione del seguente tenore: “DISTRETTA CONTRATTO NO.MAPPALE 1848 FIRMATO CONTRATTO

IL 12/11/2006 LA DURATA DI SEIMESI NON INTENDIAMO DI RINNOVARE IL CONTRATTO” (doc. B). Benché

non proprio formulata lege artis, la dichiarazione è inequivocabilmente

interpretabile quale volontà dei mandanti di non rinnovare il contratto e di

disdirlo – entro i termini di preavviso, come espressamente riconosciuto dagli

stessi attori in sede di petizione e di conclusioni - per la fine del periodo

(minimo) semestrale pattuito, vale a dire per il 31 maggio 2007. L'assenza di firma sul doc. B non è suscettibile di invalidare la dichiarazione, non solo

perché il documento è la copia dell'originale inviato da G__________ e - per

quanto riconosciuto dal socio e gerente (M__________) in occasione del suo

interrogatorio formale, dopo le pretestuose contestazioni in sede di risposta -

recapitato alla convenuta, ma anche perché lo scioglimento del contratto di

mediazione, come del resto pure la sua conclusione (Ammann, in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all'art. 412), non è

vincolato al rispetto di alcuna forma particolare. Per il resto, sebbene la

revoca della mediazione sia governata dai principi che discendono

imperativamente dall'art. 404 CO (DTF 103 II 130) e il contratto, anche se di

durata determinata, possa di principio essere sciolto in ogni momento dalle

parti senza indicazione dei motivi (Ammann

in Basler Kommentar OR-I, N. 6 all'art. 412; Rayroux,

in Commentaire romand CO I, N. 19 all'art. 412; Hofstetter,

Le contrat de courtage in Traité de droit privé suisse, Vol. VII, T II, 1, pag.

159; II CCA 8 giugno 2007 inc. n. 12.2006.159), nulla impediva agli attori di

liberamente disidire il mandato nei termini contrattuali. Ne discende che con

detto scritto gli attori hanno validamente disdetto il rapporto di mandato per

il 31 maggio 2007.

2.2

Ciò

premesso, occorre ora esaminare se, come pretende l'appellante, la vendita

della part. __________ RFD di __________ potesse ancora essere ricondotta al

contratto del 12 novembre 2006 per il motivo che la segnalazione degli

acquirenti era intervenuta entro la scadenza contrattuale. In tale evenienza,

infatti, il mandante è tenuto a pagare la mercede pattuita se trae profitto

dalle attività causali dispiegate dal mediatore prima dello scioglimento del

contratto e conclude il contratto principale dopo che la disdetta è divenuta

effettiva (Rayroux, op. cit., N.

20.

all'art. 412; cfr. pure DTF 57 II 187 consid. 2). Per gli attori, che si

oppongono a una simile ipotesi, l'appellante non avrebbe dimostrato che i coniugi

V__________ sarebbero stati presentati nel periodo in cui il contratto era

ancora in essere. Per la convenuta, simile conclusione sarebbe per contro ricavabile

da una serie di elementi, quali segnatamente la data del rogito (23 luglio

2007) e il contenuto delle dichiarazioni 4 febbraio 2008 di D__________ e C__________.

Riguardo alla data del rogito, la convenuta ha ricordato come un simile atto è

preceduto da una molteplicità di pratiche che normalmente prendono ben più di

due mesi. In relazione alle dichiarazioni di D__________ e C__________,

l'appellante ha segnalato come secondo loro un accordo in merito a una

commissione omnicomprensiva di fr. 30'000.- sarebbe stato raggiunto nel mese di

maggio/giugno 2007. Effettivamente, questi elementi, unitamente alle

dichiarazioni testimoniali del “portavoce” dei coniugi venditori, inducono a

concludere che la presentazione degli acquirenti è intervenuta entro la

scadenza contrattuale. G__________ ha infatti chiaramente indicato che le

trattative per una riduzione del prezzo di vendita e, di conseguenza, anche

della provvigione sarebbero intervenute dopo un paio di visite del

signor V__________. Già solo alla luce di questa circostanza, appare evidente

che se un (preteso) accordo in merito alla riduzione della provvigione è stato

raggiunto nel mese di maggio/giugno, gli attori dovevano con tutta probabilità

già essere stati presentati alla fine di maggio 2007. Ma vi è di più. Sempre

stando alla deposizione del teste G__________,__________ R__________ avrebbe

accettato la proposta di prendere una provvigione di fr. 30'000.-, perché nel

frattempo ci sarebbero stati altri potenziali acquirenti, non presentati da __________

R__________, disposti ad acquistare al prezzo di fr. 715'000.-. Ciò dimostra

inequivocabilmente che al momento della segnalazione dei coniugi V__________ il

contratto (esclusivo) di mediazione del 12 novembre 2006 doveva essere ancora

effettivo. Altrimenti non si spiegherebbe perché, in assenza di un vincolo

siffatto ma in presenza di altri interessati, gli attori avrebbero accettato di

vendere l'immobile ai coniugi V__________ facendosi così carico delle spese di

mediazione. Pacifico per il resto che gli acquirenti sono stati presentati

dalla convenuta per mezzo di __________ R__________.

3.

Fatte

queste considerazioni, va quindi verificato se tra le parti è comunque venuta

in essere una modifica del contratto del 12 novembre 2006 che avrebbe ridotto a

fr. 30'000.- l'importo della provvigione.

3.1

Va

dato atto all'appellante che le dichiarazioni 4 febbraio 2008 di D__________ e C__________,

confermanti l'avvenuto perfezionamento, tra le parti, di un accordo relativo a

una commissione complessiva di fr. 30'000.-, sono state in qualche modo

relativizzate dalle loro successive deposizioni testimoniali in fase

istruttoria. Da tali audizioni è infatti emerso un atteggiamento sì

tendenzialmente favorevole, ma piuttosto possibilista di __________ R__________

riguardo a una riduzione della provvigione. In particolare, il teste D__________

ha precisato di non avere sentito __________ R__________ dare il proprio

assenso incondizionato. Ciò nondimeno, il primo giudice ha giustamente

ricordato che a tali dichiarazioni si è accompagnata la deposizione del teste G__________,

il quale, come già accennato, ha inequivocabilmente confermato che “R__________ accettò la proposta di prendere una

provvigione di fr. 30'000.-”.

3.2

Per

potere opporre alla convenuta l'accettazione della modifica pronunciata dal suo

collaboratore, occorre che quest'ultimo fosse autorizzato da AP 1 ad agire in

tal modo. La procura al rappresentante può venir conferita in qualsiasi forma

(DTF 112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che esso si

comporti come tale (DTF 85 II 22 e segg.). La giurisprudenza ne ammette

l'esistenza anche sulla base di una comunicazione in tal senso al terzo da

parte del rappresentato (art. 33 cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato

dall'attività del rappresentante sia in virtù di una comunicazione esplicita,

sia di un suo comportamento concludente che induca a credere, secondo il

principio dell'affidamento, che volesse portare a conoscenza della controparte

contrattuale il rapporto di rappresentanza: può trattarsi sia di un

comportamento positivo, sia di un atteggiamento passivo. In pratica, se il

rappresentato conosce gli atti del rappresentante, ma non mette in atto nulla

per impedirli, resta vincolato sulla base di una cosiddetta procura esterna apparente

(DTF 131 III 511 consid. 3.2; 120 II 197 consid. 2a; II CCA 11 gennaio 2008

inc. n. 12.2007.104). In altre parole, è data valida comunicazione al terzo sul

rapporto di rappresentanza se, in buona fede, questi deve ritenere che l'agire

del rappresentante non può essere sfuggito al rappresentato (Giger, in recht 1995, pag. 31). La

stessa situazione è data quando il rappresentato, senza conoscere l'attività

del rappresentante, avrebbe potuto rendersene conto mettendo in atto la

diligenza usuale imposta dalle circostanze del caso. Condizione affinché siano

date le conseguenze della rappresentanza diretta è naturalmente che possa

essere sufficientemente accertata la buona fede del terzo (II CCA 7 febbraio

2008.

inc. n. 12.2007.29).

Nel caso

di specie, il primo giudice ha dedotto l'esistenza di una procura dal fatto

che, con l'emissione della fattura datata 6 giugno 2007 – che gli attori

sostengono però essere stata inviata solo dopo la sottoscrizione dell'atto di

compravendita -, AP 1 avrebbe esplicitamente riconosciuto la facoltà di

rappresentanza del suo collaboratore __________ R__________, altrimenti

sprovvisto di diritto di firma. Sennonché, come giustamente osserva

l'appellante, questo documento non può fondare l'esistenza di una procura o di

una sua comunicazione. Oltre a fare espresso riferimento al mandato di

intermediazione immobiliare del 12 novembre 2006, la fattura riporta i dati e

gli importi previsti dagli accordi iniziali. Per contro, come sempre fatto

notare dal Pretore, risulta che __________ R__________ era la persona di

riferimento presso AP 1 e che tutti i contatti con gli attori erano tenuti da

lui. Dall'interrogatorio formale di M__________, che non ha mai avuto modo di

conoscere gli attori, è quindi emerso che tutte le trattative, comprese quelle

in vista della sottoscrizione del contratto del 12 novembre 2006, erano state

condotte dall'agente __________ R__________. In tali circostanze, gli attori

potevano, in buona fede (v. anche art. 3 cpv. 1 CC), intendere il comportamento

(passivo) manifestato dalla convenuta quale comunicazione (implicita) della

facoltà di rappresentanza del suo collaboratore.

3.3

L'appellante

accenna all'art. 11 del mandato di intermediazione del 12 novembre 2006 per

eccepire la nullità di eventuali accordi verbali - e quindi anche la nullità

della modificata clausola di provvigione - che non fossero, come in concreto,

stati confermati per iscritto. Nel Codice di procedura civile ticinese,

riservate successive modifiche di dettaglio (art. 75 CPC) e i casi di

restituzione in intero (art. 138 CPC), l'oggetto della lite viene determinato

nello stadio dello scambio degli allegati introduttivi. L'attore con petizione

ed eventualmente replica, e il convenuto con risposta ed eventualmente duplica,

devono pertanto sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di

fatto, le domande, le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Dopo tale

stadio di procedura non è più per principio possibile addurre fatti od

eccezioni non sostenuti in precedenza, o sollevare contestazioni in precedenza

non formulate, dal che l'irricevibilità procedurale di siffatti nuovi fatti od

argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni o, a maggior ragione,

con l'appello (art. 321 CPC; II CCA 21 aprile 1998 inc. n. 12.1997.289). L'eccezione

di forma è stata sollevata in termini espliciti per la prima volta in

sede di appello. Il vago accenno, nell'allegato di risposta del 15 gennaio

2008, al fatto che la pretesa modifica/riduzione della provvigione, se

effettivamente intervenuta, sarebbe stata formalizzata per iscritto, non

soddisfaceva invece il requisito di chiarezza voluto dalla legge perché con

esso l'eccezione non si era inequivocabilmente manifestata

all'attenzione della parte contro la quale è ora opposta (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e

commentato, Lugano 2000, m. 1 ad art. 170). Trattandosi dunque di argomento

fatto valere per la prima volta in questa sede, l'eccezione è irricevibile

(cfr. per analogia II CCA 2 novembre 2000 inc. n. 11.1998.81). Ciò premesso, il

solo fatto che il contratto fosse stato formalizzato per iscritto non impediva

alle parti di apportarvi modifiche senza fare capo a forme particolari (cfr. Schwenzer, Schweizerisches

Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5a ed., n. 31.51, pag. 196 seg.; Gauch/Schluep/Schmid/Emmenegger,

OR Allgemeiner Teil, 9a ed., 2008, n. 611).

3.4

Ne

segue che, in modifica degli accordi iniziali, le parti hanno effettivamente

pattuito una provvigione omnicomprensiva di fr. 30'000.- per la segnalazione

degli acquirenti V__________. A giusta ragione, pertanto, AP 1 è stata chiamata

a restituire agli attori la somma, indebitamente trattenuta, di fr. 10'000.-.

4.

A titolo abbondanziale si rileva che la richiesta di restituzione

degli attori si sarebbe giustificata nel caso di specie anche sotto il profilo

dell'art. 417 CO.

4.1

Secondo tale disposizione imperativa - che riveste un carattere

eccezionale e che si propone di tutelare la parte contrattuale più vulnerabile

ma anche l'interesse pubblico impedendo la realizzazione di guadagni

ingiustificati e suscettibili di ripercuotersi negativamente sul mercato

immobiliare (Ammann, op. cit., N.

2.

all'art. 417; Rayroux, op. cit.,

N. 1 all'art. 417) -, se per indicare l'occasione di conchiudere un contratto

individuale di lavoro o una vendita di fondi o per la mediazione di un tale

contratto fu stipulata una mercede eccessiva, il giudice può a istanza del

debitore ridurla nella giusta misura. Il mandante può esercitare il diritto

conferitogli dall'art. 417 CO mediante una dichiarazione di volontà espressa o

anche tacita. Egli non è infatti tenuto a presentare una richiesta o a opporre

un'obiezione specifiche. Basta che formuli le sue domande in maniera

sufficientemente ampia - ad esempio opponendosi in toto al suo pagamento (DTF

111.

II 366 consid. 3a) - da inglobare anche la richiesta di riduzione della

provvigione. Il diritto alla riduzione ai sensi dell'art. 417 CO non decade se

la provvigione è già stata pagata, salvo che il pagamento sia stato effettuato

senza riserve e si possa inferire dalle circostanze che con esso il mandante

abbia rinunciato ad avvalersi del diritto conferitogli da tale disposto (Ammann, op. cit., N. 2 all'art. 417; Rayroux, op. cit., N. 1 all'art. 417).

4.2

Ora,

il fatto che gli attori non abbiano invocato espressamente questa disposizione

non impedirebbe al giudice, che è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto

(art. 87 cpv. 1 CPC), di richiamarvisi. Nella richiesta di restituzione di

parte della provvigione poteva infatti (implicitamente) ritenersi inclusa anche

la domanda di riduzione della stessa (per analogia DTF 111 II 366 consid. 3a

con riferimenti), specialmente dopo che in fase preprocessuale gli attori si

erano opposti al pagamento della provvigione richiesta poiché ritenuta

eccessiva (cfr. ad esempio lo scritto 23 agosto 2007 dell'avv. __________ a AP

1.

[doc. E]).

4.3

Una

riduzione della provvigione in virtù dell'art. 417 CO si giustifica se questa è

sproporzionata rispetto alla prestazione del mediatore. Per stabilire se la

provvigione è sproporzionata, il carattere aleatorio della mediazione impone di

considerare il successo conseguito dal mediatore e non tanto l'attività da lui

svolta. Per valutare tale successo il giudice deve in primo luogo fondarsi su

criteri oggettivi, in particolare sulle tariffe o l'uso vigenti. Su questa

base, il giusto importo può poi essere, se del caso, adattato per tenere conto

di criteri soggettivi, quali l'importanza accordata dal mandante al contratto

principale, la rapidità della conclusione dell'affare, ecc. (Rayroux, op. cit., N. 8 all'art. 417). Questo

Tribunale ha già avuto modo di dichiarare conforme all'uso locale - e fatto

notorio per mediatori professionisti - una mercede del 3% (Rep. 1991 460, Rep.

1969.

257; II CCA 1° marzo 2005 inc. n. 12.2004.31 e 3 aprile 2003 inc. n.

12.2002

; sul tema cfr. pure Ammann,

op. cit., N. 5 all'art. 417, e DTF 117 II 286 consid. 5b). Anche per questo

motivo e in mancanza di evidenti elementi soggettivi che ne consentissero una

maggiorazione, la provvigione inizialmente pattuita del 5% sul prezzo di

riferimento - e quindi nemmeno sul minor prezzo effettivo di vendita - avrebbe

dunque dovuto essere ridotta - seppure (solo) nei limiti della domanda di

restituzione (art. 86 cpv. 1 CPC) – in quanto eccessiva.

5.

La

decisione del Pretore che ha accolto la petizione è quindi corretta nel suo

risultato e l'appello di AP 1 va respinto. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 10'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC e

la TG

pronuncia:

1.

L'appello

2.

marzo 2009 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

400.

-

da

anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico con l'obbligo di rifondere

agli attori complessivi fr. 800.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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