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Decisione

12.2009.63

Società semplice - vizi nella delibera assembleare - effetti - causa priva d'oggetto - stralcio

16 febbraio 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti originari con atto di appello 3 marzo 2009, con cui chiedono la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la

petizione o quanto meno di caricare 2/3 degli oneri processuali all’attore e di

obbligarlo a rifonder loro fr. 1'500.- per ripetibili, il tutto protestando

spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l'attore non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. Il

24 maggio 1981 __________, __________, AP 3, AP 5, __________ ed __________

hanno costituito una società semplice ai sensi degli art. 530 segg. CO, con la

finalità di costruire e mantenere in esercizio un acquedotto privato, in

derivazione da quello comunale di M__________ (ora __________), atto a servire

i fabbricati e i fondi siti nella zona denominata “Al C__________”. Per quanto

qui interessa, lo statuto (doc. A) prevedeva che il numero massimo di futuri

utenti sarebbe stato limitato a 4, per un totale così di 10 utenti (art. 6

“limitazione del numero degli utenti”) e che un socio avrebbe contribuito al

pagamento della somma per la costruzione dell’opera in ragione della lunghezza

della tratta dell’acquedotto, dall’inizio al punto più lontano, da dove faceva

capo con uno degli allacciamenti (art. 11 “numero di allacciamenti per socio”).

L’art. 8 dello statuto disponeva infine che ogni decisione che fosse stata

presa in società, lo sarebbe stato per votazione a sistema di maggioranza dei

2/3.

2. Il

10 giugno 1989 A__________ __________ ha chiesto di potersi allacciare

all’acquedotto privato e di essere ammesso quale nuovo socio (doc. G). L’indomani

(doc. H) la segretaria della “Società acquedotto del C__________” ha pertanto invitato

per scritto i soci, che a quel momento erano 10 e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4,

AP 5, AP 6, AP 7, AO 1, AP 8 e AP 9 (doc. C), a volerle comunicare entro il

successivo 3 luglio la loro approvazione o meno. Nonostante l’opposizione di AO

1, formulata con lettera 27 giugno (doc. N1), il 9 luglio la segretaria ha

comunicato a quest’ultimo l’ammissione del nuovo socio (doc. I°25), che il 17

luglio è poi stata formalmente comunicata anche all’autorità comunale e a tutti

i soci (doc. M).

3. Con

petizione 17 ottobre 1989 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura

della giurisdizione di Locarno-Città gli altri 9 soci della “Società acquedotto

del C__________”, e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP

9, allo scopo di far accertare l’inesistenza della qualità di socio di A__________

__________ e la validità dell’art. 6 degli statuti della società, con la

conseguenza che ogni accettazione di un nuovo socio che superasse il numero

massimo di 10 soci, costituendo di fatto una modifica statutaria, avrebbe

dovuto essere presa all’unanimità dei soci e ciò nonostante l’art. 8 dello

statuto stesso prevedesse la facoltà di decidere a maggioranza. Venuto a

conoscenza che dal precedente 21 luglio AP 2 aveva venduto il rustico di sua

proprietà a M__________ (doc. O) e con ciò non era più socio, con istanza di

mutazione dell’azione 28 novembre 1989, poi accolta dal Pretore il 30 gennaio

1990, l’attore ha modificato la sua domanda chiedendo ora di far accertare nei

confronti dei convenuti, tranne AP 2 (che non era così più convenuto), l’inesistenza

della qualità di socio di A__________ __________ e un numero massimo totale di

10 allacciamenti all’acquedotto della società in ossequio all’art. 6 degli

statuti della società, con la conseguenza che ogni allacciamento che superasse

il numero massimo di 10 allacciamenti avrebbe dovuto essere deciso

all’unanimità. In sintesi, abbandonata la tesi secondo cui l’ammissione di A__________

__________ non era valida giusta l’art. 6 siccome decisa quando già vi erano 10

soci, egli ha rilevato che quella delibera era in ogni caso da invalidare siccome

era stato superato il numero di allacciamenti previsto da quella medesima norma

statutaria. Per il resto, ha evidenziato che il rustico del contestato nuovo

socio nemmeno si trovava all’interno del perimetro dell’acquedotto della

società.

4. Con

la risposta di causa 14 settembre 1990 gli 8 convenuti rimasti hanno postulato

la reiezione della petizione. Essi hanno in particolare sollevato l’eccezione

di carenza di legittimazione passiva per il fatto che A__________ __________ non

era stato chiamato in causa. Hanno evidenziato che lo statuto, come per altro risultante

dall’art. 11 e comunque precisato in precedenti delibere assembleari, non

limitava a 10 il numero degli allacciamenti possibili. E hanno rilevato che il rustico

del nuovo socio si trovava nel perimetro dell’acquedotto della società.

5. In

applicazione dell’art. 181 CPC/TI il Pretore, il 18 settembre 1990, ha comunicato alle parti che l’udienza preliminare sarebbe stata limitata all’esame dell’eccezione

di carenza di legittimazione passiva. Dopo una lunga sospensione della causa,

interrotta unicamente dall’udienza per incombenti 10 gennaio 2001, nell’ambito

della quale la convenuta ha sostenuto che la causa era ormai divenuta priva

d’oggetto a seguito della cessione dell’acquedotto “al C__________” al Comune

di M__________ e del contestuale scioglimento della società semplice, l’udienza

preliminare limitata all’eccezione ha finalmente potuto aver luogo il 3

dicembre 2001. In quell’occasione la convenuta ha chiesto il richiamo

dell’incarto completo concernente la cessione dell’acquedotto al Comune di M__________

(doc. I°) e l’assunzione del teste __________, prove poi esperite. Dopo ulteriori

sospensioni e riattivazioni, il Pretore ha infine citato le parti al dibattimento

finale del 19 gennaio 2009, al quale esse hanno rinunciato a comparire,

riconfermandosi nelle loro allegazioni.

6. Con

la sentenza 10 febbraio 2009 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto

la petizione, nel senso che è stata accertata la non validità della decisione

di ammissione di A__________ __________ quale nuovo socio della società

semplice, con accollo a tutti e 9 i convenuti originari in solido degli oneri

processuali (tassa di giudizio di fr. 900.- e spese di fr. 220.-) e delle

ripetibili (di fr. 2'400.-). Il giudice di prime cure, premesso che il rustico

di A__________ __________ rientrava nel perimetro dell’acquedotto della

società, ha innanzitutto escluso che la causa fosse divenuta priva d’oggetto: in

effetti, non essendovi agli atti una decisione unanime dei soci circa lo

scioglimento della società (la modalità decisionale a maggioranza dei 2/3

prevista in generale dall’art. 8 dello statuto non era applicabile, in assenza

di un’indicazione specifica, per lo scioglimento della società), da sempre

avversato dall’attore, la circostanza che l’acquedotto fosse nel frattempo divenuto

parte integrante della rete comunale di approvvigionamento idrico non toglieva

che, sotto l’aspetto societario, la società semplice continuasse ad esistere.

Ammessa con ciò da una parte l’esistenza di un interesse legittimo dell’attore

a far accertare la correttezza della composizione del numero dei soci e

l’interpretazione dello statuto in merito al numero dei soci e/o degli

allacciamenti, e ritenuto dall’altra che la causa non mirava a far accertare la

qualità di non socio di A__________ __________ bensì la non legittimità della

decisione dei soci in relazione alla sua ammissione, egli ha quindi respinto

l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, A__________ __________ non

facendo parte di coloro che avevano adottato la decisione di ammissione

asseritamente contraria allo statuto. Appurato poi che nemmeno l’ammissione del

socio era avvenuta all’unanimità (la modalità decisionale a maggioranza dei 2/3

prevista in generale dall’art. 8 dello statuto non essendo applicabile, in

assenza di un’indicazione specifica, neanche per tale questione), ha in

definitiva concluso per la non validità della decisione adottata, ciò che

rendeva superflua l’interpretazione dello statuto in merito al numero dei soci

e degli allacciamenti.

7. Con

l’appello 3 marzo 2009 che qui ci occupa i 9 convenuti chiedono in via

principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere

integralmente la petizione. Essi ritengono innanzitutto che all’attore avrebbe

dovuto essere negato il necessario interesse legittimo all’inoltro di un’azione

di accertamento, ormai divenuta priva di interesse, in quanto l’oggetto della

lite, ossia l’acquedotto, non era più nella disponibilità della società

semplice, la quale, dopo l’avvenuta cessione dell’impianto al Comune di M__________,

era oltretutto stata sciolta il 3 dicembre 1993 per espressa delibera

assembleare, mai contestata dalla controparte. Censurano la reiezione

dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e ribadiscono che la

decisione assembleare litigiosa era in realtà conforme alle norme statutarie.

In via subordinata essi chiedono quanto meno di riformare la sentenza pretorile

nel senso di caricare 2/3 degli oneri processuali all’attore e di obbligarlo a

rifonder loro fr. 1'500.- per ripetibili. A tale proposito osservano che delle

tre domande dell’attore ne era stata accolta solo una e che il valore litigioso

non era di fr. 24'500.- ma di fr. 10'000.-.

8. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata

ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

9. La decisione

pretorile risulta innanzitutto errata, nella misura in cui il giudice di prime

cure ha parzialmente accolto la petizione anche nei confronti di AP 2 e lo ha

obbligato ad assumersi parte degli oneri giudiziari e a rifondere all’attore

un’indennità ripetibile. Come si è visto, AP 2 era in effetti già stato implicitamente

dimesso dalla lite il 30 gennaio 1990, allorché il Pretore aveva accolto

l’istanza di mutazione dell’azione 28 novembre 1989 dell’attore, il quale a

quel momento aveva modificato le sue domande di causa e nel contempo aveva

espressamente dichiarato di farle valere solo nei confronti dei convenuti AP 1,

AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9, osservando per l’appunto che AP 2 “dal

21 luglio 1989 non è più né socio né quindi convenuto” (cfr. istanza p. 1 e 4).

10. La

sentenza di prime cure non può neppure essere condivisa laddove il Pretore ha

ritenuto di dover accogliere la petizione nel merito, invece che limitarsi

all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva oggetto

dell’udienza preliminare limitata del 3 dicembre 2001 e della successiva

istruttoria. In effetti, quando, giusta l’art. 181 cpv. 1 CPC/TI, l’udienza

preliminare è limitata all’esame di un’eccezione, il processo continua solo su

quella particolare questione sino a decisione definitiva sulla stessa (art. 181

cpv. 2 CPC/TI), ed il Pretore, in caso di non ammissione dell’eccezione, non

può già allora statuire anche sul merito della lite (II CCA 30 gennaio 1998

inc. n. 12.97.237, 9 marzo 1999 inc. n. 12.98.251, 12 aprile 2010 inc. n.

12.2009.62). La nullità di quel pronunciato del Pretore dev’essere sanzionata

perché alle parti è stato negato il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2

Cost.; art. 142 cpv. 1 litt. b CPC/TI) ed in particolare esse non sono state

messe nella condizione di poter offrire prove sul merito della lite (II CCA 30

gennaio 1998 inc. n. 12.97.237).

11. Correttamente,

il Pretore avrebbe pertanto dovuto limitarsi ad esaminare l’eccezione di

carenza di legittimazione passiva e l’autorità d’appello avrebbe dovuto

verificare se la stessa fosse data o meno, ritenuto che nel primo caso la

petizione sarebbe stata respinta (in accoglimento dell’eccezione) e nel secondo

l’incarto sarebbe stato ritornato al primo giudice per la continuazione della

procedura, in particolare per l’effettuazione dell’udienza preliminare e la

successiva istruzione probatoria. Nel caso di specie, un giudizio da parte di questa

Camera sulla particolare questione non appare però né necessario né tanto meno opportuno,

visto e considerato che la causa - come si vedrà qui di seguito - è divenuta

priva di interesse giuridico e come tale dev’essere stralciata dai ruoli (art.

351 cpv. 1 CPC/TI).

12. Il diritto

della società semplice (art. 530 segg. CO) non disciplina esplicitamente gli

effetti di una delibera assembleare viziata per motivi formali o materiali (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n.

174 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun,

Zürcher Kommentar, n. 119 ad art. 534 CO). La dottrina maggioritaria svizzera ritiene

che la sanzione della nullità della delibera viziata, di per sé accertabile in

ogni tempo (Hadschin/Vonzun, op.

cit., n. 136 ad art. 534 CO), possa entrare in considerazione solo in casi

eccezionali (Fellmann/Müller, op.

cit., n. 183 e 185 ad art. 534 CO), segnatamente qualora la delibera stessa sia

contraria al diritto imperativo (ad es. art. 539 cpv. 2 e 541 cpv. 2 CO), ai

buoni costumi o il suo oggetto sia oggettivamente impossibile (Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 123 e 134

ad art. 534 CO). In tutti gli altri casi la regola rimane l’annullabilità (Fellmann/Müller, op. cit., n. 185 ad

art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op.

cit., n. 134 ad art. 534 CO), ritenuto che in analogia con le norme della società

a garanzia limitata e della società anonima (cfr. Fellmann/Müller, op. cit., n. 186 ad art. 534 CO) la relativa

azione giudiziaria, da promuoversi nei confronti degli altri soci (Fellmann/Müller, op. cit., n. 187 ad

art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op.

cit., n. 137 ad art. 534 CO) e in particolare di quelli che si sono opposti

alla sua revoca (Fellmann/Müller,

op. cit., n. 188 ad art. 534 CO), dev’essere promossa al più tardi entro 2 mesi

(termine di perenzione, cfr. Dubs/Truffer,

Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2

ad art. 706a CO; Peter/Cavadini,

Commentaire Romand, n. 3 ad art. 706a CO) dacché la parte ne è venuta a

conoscenza (Fellmann/Müller, op.

cit., n. 189 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun,

op. cit., n. 135 ad art. 534 CO), termine che, per alcuni autori, può invero

essere ridotto o persino esteso a dipendenza delle circostanze del caso (Hadschin/Vonzun, op. cit., ibidem).

13. Alla

luce di quanto precede e contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso

di specie è incontestabile che la “Società acquedotto del C__________” sia nel

frattempo stata sciolta, per cui l’attore non ha più alcun interesse giuridico a

far accertare giudizialmente quanto chiesto con la petizione e poi con la

successiva modifica dell’azione. La delibera 3 dicembre 1993 (doc. I°87) con

cui la società semplice era stata sciolta (art. 545 cpv. 1 n. 4 CO), sia pure apparentemente

senza l’accordo dell’attore e dunque senza l’unanimità dei soci (ciò che

costituisce un classico caso di semplice annullabilità della stessa, cfr. Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 124 ad

art. 534 CO), non è in effetti mai stata da lui contestata giudizialmente ed è

pertanto divenuta effettiva. Lo stesso dicasi della precedente delibera 25

ottobre 1993, pure avversata dall’attore (doc. I°82), con cui la società aveva

deciso di cedere l’acquedotto privato al Comune di M__________ (doc. I°84), delibera

che, rendendo impossibile il conseguimento dello scopo per cui la società era

stata costituita (ovvero il mantenimento in esercizio dell’acquedotto privato

costruito), già in precedenza aveva di fatto comportato lo scioglimento della

società semplice (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO). Per completezza si aggiunga che il

Comune, dopo aver accettato il principio del riscatto dell’acquedotto con

decisione assembleare del 27 dicembre 1992 (doc. I°85; teste __________), aveva

poi materialmente rilevato l’impianto a far tempo dal 13 dicembre 1996 (doc.

I°83).

14. Nel

caso, qui verificatosi, in cui la causa debba essere stralciata dai ruoli

siccome divenuta caduca o priva d'interesse giuridico, in ma­teria di spese e

ripetibili si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (Rep. 1994 p. 381; II CCA 17 febbraio

1998 inc. n. 10.95.23; I CCA 28 maggio 2003 inc. n. 11.2003.62 con rif. a Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art.

351). Quest'ultima nor­ma stabilisce che quando una lite diventa priva d'og­getto

o d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore

dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione

sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del

verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre valutare

sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto la

petizione successivamente modificata se la società semplice non fosse stata

sciolta in pendenza di causa (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.

7a).

15. Ora,

ad un giudizio sommario, la petizione poi modificata sarebbe stata verosimilmente

destinata alla reiezione. Non per l’assenza di legittimazione passiva: la

questione a sapere se A__________ __________ avesse dovuto essere convenuto in

causa può in effetti essere lasciata indecisa, dato che, se così anche fosse

stato (per Hadschin/Vonzun, op.

cit., n. 137 ad art. 534 CO, a tale questione non può essere risposto in modo

generalizzato, ma solo secondo la particolari circostanze), la causa non

avrebbe potuto essere respinta, ma si sarebbe imposto di ritornare gli atti al

giudice di prime cure per dare a quest’ultimo la possibilità di partecipare

alla lite (art. 45 cpv. 1 CPC/TI). Ma piuttosto per il fatto che la causa è

stata promossa tardivamente, dopo che il termine di perenzione di due mesi stabilito

dalla dottrina (Fellmann/Müller,

op. cit., n. 189 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun,

op. cit., n. 135 ad art. 534 CO) per l’annullamento della delibera assembleare

avente per oggetto l’ammissione del nuovo socio era scaduto. Come si è visto,

l’attore è in effetti stato informato in merito all’ammissione del nuovo socio

una prima volta già con la lettera 9 luglio 1989 (doc. I°25), che con scritto

18 luglio 1989 egli aveva ammesso di aver ricevuto (doc. I°26), e una seconda

volta il 17 luglio 1989 (doc. M), mentre la causa è stata da lui promossa solo

il 17 ottobre 1989, a distanza di oltre 3 mesi. Nonostante, per alcuni autori,

il termine di due mesi può essere ridotto o persino esteso a dipendenza delle

circostanze (Hadschin/Vonzun, op.

cit., ibidem), nel caso di specie l’attore non ha minimamente accennato a

circostanze particolari che avrebbero giustificato di derogare al termine, così

da permettergli di inoltrare una causa dopo 3 mesi e 9 giorni dacché era stato

informato in merito alla delibera assembleare da lui contestata. Non è pertanto

necessario esaminare se la delibera fosse conforme agli statuti.

16. Nel

gravame gli appellanti censurano infine il valore litigioso di fr. 24'500.- stabilito

dal Pretore (pari alla media fra i costi di costruzione dell’acquedotto di fr.

20'000.- [doc. A] e il prezzo

di riscatto di fr. 29'000.- [doc. I°93]), ritenendo corretto far capo a un valore di fr. 10'000.- (pari

alla media fra i costi di costruzione dell’acquedotto di fr. 20'000.- e il

prezzo di riscatto di fr. 0.- [doc. I°93]). A torto. Nel doc. I°93 il Dipartimento delle Istituzioni non ha in

effetti deciso che il prezzo di riscatto dell’acquedotto di fr. 29'000.- deciso

dall’assemblea comunale del Comune di M__________ (cfr. doc. I°84; teste __________)

andasse annullato, ma che il Comune non poteva essere autorizzato a contrarre

un prestito per quell’importo da destinare al riscatto (il teste __________

parla invece del rifiuto di una “richiesta di credito allo Stato”) e che di

conseguenza l’ammortamento dell’opera avrebbe dovuto essere effettuato in

conformità degli art. 158 LOC e 12 RGFLOC, ritenuto che il rimborso del debito

avrebbe dovuto avvenire almeno nella misura del 4% annuo sull’importo iniziale.

Non è dunque scontato, come invece riportato dal Comune dopo una richiesta di

precisazioni, che ciò significasse che il contributo di fr. 29'000.- non poteva

essere erogato (doc. I°92), come poi non sembra sia avvenuto (teste __________).

Fatto sta, a prescindere dal prezzo di costruzione e quello di riscatto (pagato

o meno), che l’impianto a quel momento aveva un valore venale di almeno fr. 25'600.-

(cfr. perizia sul valore p. 10 nel plico doc. I°), sicché non vi è motivo di

ridurre il valore indicato a suo tempo dal Pretore.

17. Ne

discende, in evasione del gravame ai sensi dei considerandi, che la petizione

dev’essere stralciata dai ruoli siccome priva di interesse giuridico e che gli

oneri processuali della prima sede devono essere caricati all’attore, tenuto

inoltre a versare ai convenuti (tranne AP 2) un’indennità ripetibile.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono pure

la soccombenza (art. 148 CPC/TI). Alla luce delle questioni ancora in

discussione in questa sede, il valore litigioso per la sede ricorsuale può

essere quantificato in circa fr. 2'500.- (il valore dell’ammissione del nuovo

socio, pari a un decimo del valore della società), esclusi gli accessori. Tenuto

conto dell’esito dell’appello (né accolto, né respinto, ma evaso ai sensi dei

considerandi), si giustifica di caricare gli oneri processuali di secondo grado

alle parti in ragione di metà ciascuno, ritenuto che, non avendo l’appellato

presentato osservazioni, le ripetibili non possono essere compensate, così che

agli appellanti va assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (cfr. per

analogia TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

3 marzo 2009 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9 è

evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la sentenza 10 febbraio

2009 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:

1. La causa di cui alla

petizione 17 ottobre 1989 (inc. n. OA.1996.128, già n. 3784) è stralciata dai

ruoli siccome divenuta priva di interesse giuridico.

2. La

tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 220.-, da anticipare

dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di versare ai convenuti (tranne

AP 2) fr. 2'400.- per ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 300.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

350.

-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/2 e per 1/2

sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 300.- complessivi

per parti di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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