12.2009.63
Società semplice - vizi nella delibera assembleare - effetti - causa priva d'oggetto - stralcio
16 febbraio 2011Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.63
Data decisione, Autorità:
16.02.2011, IICCA
Titolo:
Società semplice - vizi nella delibera assembleare - effetti - causa priva d'oggetto - stralcio
CONTESTAZIONE DI DELIBERA ASSEMBLEARE
LITE DIVENTATA SENZA OGGETTO
SOCIETÀ SEMPLICE
art. 534 CO
art. 351 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.63
Lugano
16 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1996.128
(già n. 3784) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione
17 ottobre 1989 da
AO 1
rappr. da PA 2
contro
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
AP 5
AP 6
AP 7
AP 8
AP 9
tutti rappr. da PA
1
con cui
l’attore ha inizialmente chiesto di accertare l’inesistenza della qualità di
socio di A__________ __________ nella società semplice “Società acquedotto del
C__________” e la validità dell’art. 6 degli statuti della società, con la
conseguenza che ogni accettazione di un nuovo socio che superasse il numero
massimo di 10 soci avrebbe dovuto essere presa all’unanimità; e, a seguito di
un’istanza di mutazione dell’azione, accolta dal Pretore, di modificare quella
richiesta nel senso di accertare nei confronti dei convenuti, tranne AP 2,
l’inesistenza della qualità di socio di A__________ __________ nella società
semplice “Società acquedotto del C__________” e un numero massimo totale di 10
allacciamenti all’acquedotto della società in ossequio all’art. 6 degli statuti
della società, con la conseguenza che ogni allacciamento che superasse il
numero massimo di 10 allacciamenti avrebbe dovuto essere preso (recte: deciso)
all’unanimità;
domanda
avversata dai convenuti rimasti che hanno postulato la reiezione della
petizione, e che il Pretore con sentenza 10 febbraio 2009 ha parzialmente accolto nel senso che è stata accertata la non validità della decisione di
ammissione di A__________ __________ quale nuovo socio della società semplice
“Acquedotto al C__________”, con accollo a tutti i convenuti originari in
solido degli oneri processuali (tassa di giudizio di fr. 900.- e spese di fr.
220.-) e delle ripetibili (di fr. 2'400.-);
appellanti
Fatti
i convenuti originari con atto di appello 3 marzo 2009, con cui chiedono la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la
petizione o quanto meno di caricare 2/3 degli oneri processuali all’attore e di
obbligarlo a rifonder loro fr. 1'500.- per ripetibili, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
24 maggio 1981 __________, __________, AP 3, AP 5, __________ ed __________
hanno costituito una società semplice ai sensi degli art. 530 segg. CO, con la
finalità di costruire e mantenere in esercizio un acquedotto privato, in
derivazione da quello comunale di M__________ (ora __________), atto a servire
i fabbricati e i fondi siti nella zona denominata “Al C__________”. Per quanto
qui interessa, lo statuto (doc. A) prevedeva che il numero massimo di futuri
utenti sarebbe stato limitato a 4, per un totale così di 10 utenti (art. 6
“limitazione del numero degli utenti”) e che un socio avrebbe contribuito al
pagamento della somma per la costruzione dell’opera in ragione della lunghezza
della tratta dell’acquedotto, dall’inizio al punto più lontano, da dove faceva
capo con uno degli allacciamenti (art. 11 “numero di allacciamenti per socio”).
L’art. 8 dello statuto disponeva infine che ogni decisione che fosse stata
presa in società, lo sarebbe stato per votazione a sistema di maggioranza dei
2/3.
2. Il
10 giugno 1989 A__________ __________ ha chiesto di potersi allacciare
all’acquedotto privato e di essere ammesso quale nuovo socio (doc. G). L’indomani
(doc. H) la segretaria della “Società acquedotto del C__________” ha pertanto invitato
per scritto i soci, che a quel momento erano 10 e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4,
AP 5, AP 6, AP 7, AO 1, AP 8 e AP 9 (doc. C), a volerle comunicare entro il
successivo 3 luglio la loro approvazione o meno. Nonostante l’opposizione di AO
1, formulata con lettera 27 giugno (doc. N1), il 9 luglio la segretaria ha
comunicato a quest’ultimo l’ammissione del nuovo socio (doc. I°25), che il 17
luglio è poi stata formalmente comunicata anche all’autorità comunale e a tutti
i soci (doc. M).
3. Con
petizione 17 ottobre 1989 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città gli altri 9 soci della “Società acquedotto
del C__________”, e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP
9, allo scopo di far accertare l’inesistenza della qualità di socio di A__________
__________ e la validità dell’art. 6 degli statuti della società, con la
conseguenza che ogni accettazione di un nuovo socio che superasse il numero
massimo di 10 soci, costituendo di fatto una modifica statutaria, avrebbe
dovuto essere presa all’unanimità dei soci e ciò nonostante l’art. 8 dello
statuto stesso prevedesse la facoltà di decidere a maggioranza. Venuto a
conoscenza che dal precedente 21 luglio AP 2 aveva venduto il rustico di sua
proprietà a M__________ (doc. O) e con ciò non era più socio, con istanza di
mutazione dell’azione 28 novembre 1989, poi accolta dal Pretore il 30 gennaio
1990, l’attore ha modificato la sua domanda chiedendo ora di far accertare nei
confronti dei convenuti, tranne AP 2 (che non era così più convenuto), l’inesistenza
della qualità di socio di A__________ __________ e un numero massimo totale di
10 allacciamenti all’acquedotto della società in ossequio all’art. 6 degli
statuti della società, con la conseguenza che ogni allacciamento che superasse
il numero massimo di 10 allacciamenti avrebbe dovuto essere deciso
all’unanimità. In sintesi, abbandonata la tesi secondo cui l’ammissione di A__________
__________ non era valida giusta l’art. 6 siccome decisa quando già vi erano 10
soci, egli ha rilevato che quella delibera era in ogni caso da invalidare siccome
era stato superato il numero di allacciamenti previsto da quella medesima norma
statutaria. Per il resto, ha evidenziato che il rustico del contestato nuovo
socio nemmeno si trovava all’interno del perimetro dell’acquedotto della
società.
4. Con
la risposta di causa 14 settembre 1990 gli 8 convenuti rimasti hanno postulato
la reiezione della petizione. Essi hanno in particolare sollevato l’eccezione
di carenza di legittimazione passiva per il fatto che A__________ __________ non
era stato chiamato in causa. Hanno evidenziato che lo statuto, come per altro risultante
dall’art. 11 e comunque precisato in precedenti delibere assembleari, non
limitava a 10 il numero degli allacciamenti possibili. E hanno rilevato che il rustico
del nuovo socio si trovava nel perimetro dell’acquedotto della società.
5. In
applicazione dell’art. 181 CPC/TI il Pretore, il 18 settembre 1990, ha comunicato alle parti che l’udienza preliminare sarebbe stata limitata all’esame dell’eccezione
di carenza di legittimazione passiva. Dopo una lunga sospensione della causa,
interrotta unicamente dall’udienza per incombenti 10 gennaio 2001, nell’ambito
della quale la convenuta ha sostenuto che la causa era ormai divenuta priva
d’oggetto a seguito della cessione dell’acquedotto “al C__________” al Comune
di M__________ e del contestuale scioglimento della società semplice, l’udienza
preliminare limitata all’eccezione ha finalmente potuto aver luogo il 3
dicembre 2001. In quell’occasione la convenuta ha chiesto il richiamo
dell’incarto completo concernente la cessione dell’acquedotto al Comune di M__________
(doc. I°) e l’assunzione del teste __________, prove poi esperite. Dopo ulteriori
sospensioni e riattivazioni, il Pretore ha infine citato le parti al dibattimento
finale del 19 gennaio 2009, al quale esse hanno rinunciato a comparire,
riconfermandosi nelle loro allegazioni.
6. Con
la sentenza 10 febbraio 2009 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto
la petizione, nel senso che è stata accertata la non validità della decisione
di ammissione di A__________ __________ quale nuovo socio della società
semplice, con accollo a tutti e 9 i convenuti originari in solido degli oneri
processuali (tassa di giudizio di fr. 900.- e spese di fr. 220.-) e delle
ripetibili (di fr. 2'400.-). Il giudice di prime cure, premesso che il rustico
di A__________ __________ rientrava nel perimetro dell’acquedotto della
società, ha innanzitutto escluso che la causa fosse divenuta priva d’oggetto: in
effetti, non essendovi agli atti una decisione unanime dei soci circa lo
scioglimento della società (la modalità decisionale a maggioranza dei 2/3
prevista in generale dall’art. 8 dello statuto non era applicabile, in assenza
di un’indicazione specifica, per lo scioglimento della società), da sempre
avversato dall’attore, la circostanza che l’acquedotto fosse nel frattempo divenuto
parte integrante della rete comunale di approvvigionamento idrico non toglieva
che, sotto l’aspetto societario, la società semplice continuasse ad esistere.
Ammessa con ciò da una parte l’esistenza di un interesse legittimo dell’attore
a far accertare la correttezza della composizione del numero dei soci e
l’interpretazione dello statuto in merito al numero dei soci e/o degli
allacciamenti, e ritenuto dall’altra che la causa non mirava a far accertare la
qualità di non socio di A__________ __________ bensì la non legittimità della
decisione dei soci in relazione alla sua ammissione, egli ha quindi respinto
l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, A__________ __________ non
facendo parte di coloro che avevano adottato la decisione di ammissione
asseritamente contraria allo statuto. Appurato poi che nemmeno l’ammissione del
socio era avvenuta all’unanimità (la modalità decisionale a maggioranza dei 2/3
prevista in generale dall’art. 8 dello statuto non essendo applicabile, in
assenza di un’indicazione specifica, neanche per tale questione), ha in
definitiva concluso per la non validità della decisione adottata, ciò che
rendeva superflua l’interpretazione dello statuto in merito al numero dei soci
e degli allacciamenti.
7. Con
l’appello 3 marzo 2009 che qui ci occupa i 9 convenuti chiedono in via
principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione. Essi ritengono innanzitutto che all’attore avrebbe
dovuto essere negato il necessario interesse legittimo all’inoltro di un’azione
di accertamento, ormai divenuta priva di interesse, in quanto l’oggetto della
lite, ossia l’acquedotto, non era più nella disponibilità della società
semplice, la quale, dopo l’avvenuta cessione dell’impianto al Comune di M__________,
era oltretutto stata sciolta il 3 dicembre 1993 per espressa delibera
assembleare, mai contestata dalla controparte. Censurano la reiezione
dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e ribadiscono che la
decisione assembleare litigiosa era in realtà conforme alle norme statutarie.
In via subordinata essi chiedono quanto meno di riformare la sentenza pretorile
nel senso di caricare 2/3 degli oneri processuali all’attore e di obbligarlo a
rifonder loro fr. 1'500.- per ripetibili. A tale proposito osservano che delle
tre domande dell’attore ne era stata accolta solo una e che il valore litigioso
non era di fr. 24'500.- ma di fr. 10'000.-.
8. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
9. La decisione
pretorile risulta innanzitutto errata, nella misura in cui il giudice di prime
cure ha parzialmente accolto la petizione anche nei confronti di AP 2 e lo ha
obbligato ad assumersi parte degli oneri giudiziari e a rifondere all’attore
un’indennità ripetibile. Come si è visto, AP 2 era in effetti già stato implicitamente
dimesso dalla lite il 30 gennaio 1990, allorché il Pretore aveva accolto
l’istanza di mutazione dell’azione 28 novembre 1989 dell’attore, il quale a
quel momento aveva modificato le sue domande di causa e nel contempo aveva
espressamente dichiarato di farle valere solo nei confronti dei convenuti AP 1,
AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9, osservando per l’appunto che AP 2 “dal
21 luglio 1989 non è più né socio né quindi convenuto” (cfr. istanza p. 1 e 4).
10. La
sentenza di prime cure non può neppure essere condivisa laddove il Pretore ha
ritenuto di dover accogliere la petizione nel merito, invece che limitarsi
all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva oggetto
dell’udienza preliminare limitata del 3 dicembre 2001 e della successiva
istruttoria. In effetti, quando, giusta l’art. 181 cpv. 1 CPC/TI, l’udienza
preliminare è limitata all’esame di un’eccezione, il processo continua solo su
quella particolare questione sino a decisione definitiva sulla stessa (art. 181
cpv. 2 CPC/TI), ed il Pretore, in caso di non ammissione dell’eccezione, non
può già allora statuire anche sul merito della lite (II CCA 30 gennaio 1998
inc. n. 12.97.237, 9 marzo 1999 inc. n. 12.98.251, 12 aprile 2010 inc. n.
12.2009.62). La nullità di quel pronunciato del Pretore dev’essere sanzionata
perché alle parti è stato negato il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2
Cost.; art. 142 cpv. 1 litt. b CPC/TI) ed in particolare esse non sono state
messe nella condizione di poter offrire prove sul merito della lite (II CCA 30
gennaio 1998 inc. n. 12.97.237).
11. Correttamente,
il Pretore avrebbe pertanto dovuto limitarsi ad esaminare l’eccezione di
carenza di legittimazione passiva e l’autorità d’appello avrebbe dovuto
verificare se la stessa fosse data o meno, ritenuto che nel primo caso la
petizione sarebbe stata respinta (in accoglimento dell’eccezione) e nel secondo
l’incarto sarebbe stato ritornato al primo giudice per la continuazione della
procedura, in particolare per l’effettuazione dell’udienza preliminare e la
successiva istruzione probatoria. Nel caso di specie, un giudizio da parte di questa
Camera sulla particolare questione non appare però né necessario né tanto meno opportuno,
visto e considerato che la causa - come si vedrà qui di seguito - è divenuta
priva di interesse giuridico e come tale dev’essere stralciata dai ruoli (art.
351 cpv. 1 CPC/TI).
12. Il diritto
della società semplice (art. 530 segg. CO) non disciplina esplicitamente gli
effetti di una delibera assembleare viziata per motivi formali o materiali (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n.
174 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun,
Zürcher Kommentar, n. 119 ad art. 534 CO). La dottrina maggioritaria svizzera ritiene
che la sanzione della nullità della delibera viziata, di per sé accertabile in
ogni tempo (Hadschin/Vonzun, op.
cit., n. 136 ad art. 534 CO), possa entrare in considerazione solo in casi
eccezionali (Fellmann/Müller, op.
cit., n. 183 e 185 ad art. 534 CO), segnatamente qualora la delibera stessa sia
contraria al diritto imperativo (ad es. art. 539 cpv. 2 e 541 cpv. 2 CO), ai
buoni costumi o il suo oggetto sia oggettivamente impossibile (Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 123 e 134
ad art. 534 CO). In tutti gli altri casi la regola rimane l’annullabilità (Fellmann/Müller, op. cit., n. 185 ad
art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op.
cit., n. 134 ad art. 534 CO), ritenuto che in analogia con le norme della società
a garanzia limitata e della società anonima (cfr. Fellmann/Müller, op. cit., n. 186 ad art. 534 CO) la relativa
azione giudiziaria, da promuoversi nei confronti degli altri soci (Fellmann/Müller, op. cit., n. 187 ad
art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op.
cit., n. 137 ad art. 534 CO) e in particolare di quelli che si sono opposti
alla sua revoca (Fellmann/Müller,
op. cit., n. 188 ad art. 534 CO), dev’essere promossa al più tardi entro 2 mesi
(termine di perenzione, cfr. Dubs/Truffer,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2
ad art. 706a CO; Peter/Cavadini,
Commentaire Romand, n. 3 ad art. 706a CO) dacché la parte ne è venuta a
conoscenza (Fellmann/Müller, op.
cit., n. 189 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun,
op. cit., n. 135 ad art. 534 CO), termine che, per alcuni autori, può invero
essere ridotto o persino esteso a dipendenza delle circostanze del caso (Hadschin/Vonzun, op. cit., ibidem).
13. Alla
luce di quanto precede e contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso
di specie è incontestabile che la “Società acquedotto del C__________” sia nel
frattempo stata sciolta, per cui l’attore non ha più alcun interesse giuridico a
far accertare giudizialmente quanto chiesto con la petizione e poi con la
successiva modifica dell’azione. La delibera 3 dicembre 1993 (doc. I°87) con
cui la società semplice era stata sciolta (art. 545 cpv. 1 n. 4 CO), sia pure apparentemente
senza l’accordo dell’attore e dunque senza l’unanimità dei soci (ciò che
costituisce un classico caso di semplice annullabilità della stessa, cfr. Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 124 ad
art. 534 CO), non è in effetti mai stata da lui contestata giudizialmente ed è
pertanto divenuta effettiva. Lo stesso dicasi della precedente delibera 25
ottobre 1993, pure avversata dall’attore (doc. I°82), con cui la società aveva
deciso di cedere l’acquedotto privato al Comune di M__________ (doc. I°84), delibera
che, rendendo impossibile il conseguimento dello scopo per cui la società era
stata costituita (ovvero il mantenimento in esercizio dell’acquedotto privato
costruito), già in precedenza aveva di fatto comportato lo scioglimento della
società semplice (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO). Per completezza si aggiunga che il
Comune, dopo aver accettato il principio del riscatto dell’acquedotto con
decisione assembleare del 27 dicembre 1992 (doc. I°85; teste __________), aveva
poi materialmente rilevato l’impianto a far tempo dal 13 dicembre 1996 (doc.
I°83).
14. Nel
caso, qui verificatosi, in cui la causa debba essere stralciata dai ruoli
siccome divenuta caduca o priva d'interesse giuridico, in materia di spese e
ripetibili si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (Rep. 1994 p. 381; II CCA 17 febbraio
1998 inc. n. 10.95.23; I CCA 28 maggio 2003 inc. n. 11.2003.62 con rif. a Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art.
351). Quest'ultima norma stabilisce che quando una lite diventa priva d'oggetto
o d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore
dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione
sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del
verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre valutare
sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto la
petizione successivamente modificata se la società semplice non fosse stata
sciolta in pendenza di causa (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid.
7a).
15. Ora,
ad un giudizio sommario, la petizione poi modificata sarebbe stata verosimilmente
destinata alla reiezione. Non per l’assenza di legittimazione passiva: la
questione a sapere se A__________ __________ avesse dovuto essere convenuto in
causa può in effetti essere lasciata indecisa, dato che, se così anche fosse
stato (per Hadschin/Vonzun, op.
cit., n. 137 ad art. 534 CO, a tale questione non può essere risposto in modo
generalizzato, ma solo secondo la particolari circostanze), la causa non
avrebbe potuto essere respinta, ma si sarebbe imposto di ritornare gli atti al
giudice di prime cure per dare a quest’ultimo la possibilità di partecipare
alla lite (art. 45 cpv. 1 CPC/TI). Ma piuttosto per il fatto che la causa è
stata promossa tardivamente, dopo che il termine di perenzione di due mesi stabilito
dalla dottrina (Fellmann/Müller,
op. cit., n. 189 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun,
op. cit., n. 135 ad art. 534 CO) per l’annullamento della delibera assembleare
avente per oggetto l’ammissione del nuovo socio era scaduto. Come si è visto,
l’attore è in effetti stato informato in merito all’ammissione del nuovo socio
una prima volta già con la lettera 9 luglio 1989 (doc. I°25), che con scritto
18 luglio 1989 egli aveva ammesso di aver ricevuto (doc. I°26), e una seconda
volta il 17 luglio 1989 (doc. M), mentre la causa è stata da lui promossa solo
il 17 ottobre 1989, a distanza di oltre 3 mesi. Nonostante, per alcuni autori,
il termine di due mesi può essere ridotto o persino esteso a dipendenza delle
circostanze (Hadschin/Vonzun, op.
cit., ibidem), nel caso di specie l’attore non ha minimamente accennato a
circostanze particolari che avrebbero giustificato di derogare al termine, così
da permettergli di inoltrare una causa dopo 3 mesi e 9 giorni dacché era stato
informato in merito alla delibera assembleare da lui contestata. Non è pertanto
necessario esaminare se la delibera fosse conforme agli statuti.
16. Nel
gravame gli appellanti censurano infine il valore litigioso di fr. 24'500.- stabilito
dal Pretore (pari alla media fra i costi di costruzione dell’acquedotto di fr.
20'000.- [doc. A] e il prezzo
di riscatto di fr. 29'000.- [doc. I°93]), ritenendo corretto far capo a un valore di fr. 10'000.- (pari
alla media fra i costi di costruzione dell’acquedotto di fr. 20'000.- e il
prezzo di riscatto di fr. 0.- [doc. I°93]). A torto. Nel doc. I°93 il Dipartimento delle Istituzioni non ha in
effetti deciso che il prezzo di riscatto dell’acquedotto di fr. 29'000.- deciso
dall’assemblea comunale del Comune di M__________ (cfr. doc. I°84; teste __________)
andasse annullato, ma che il Comune non poteva essere autorizzato a contrarre
un prestito per quell’importo da destinare al riscatto (il teste __________
parla invece del rifiuto di una “richiesta di credito allo Stato”) e che di
conseguenza l’ammortamento dell’opera avrebbe dovuto essere effettuato in
conformità degli art. 158 LOC e 12 RGFLOC, ritenuto che il rimborso del debito
avrebbe dovuto avvenire almeno nella misura del 4% annuo sull’importo iniziale.
Non è dunque scontato, come invece riportato dal Comune dopo una richiesta di
precisazioni, che ciò significasse che il contributo di fr. 29'000.- non poteva
essere erogato (doc. I°92), come poi non sembra sia avvenuto (teste __________).
Fatto sta, a prescindere dal prezzo di costruzione e quello di riscatto (pagato
o meno), che l’impianto a quel momento aveva un valore venale di almeno fr. 25'600.-
(cfr. perizia sul valore p. 10 nel plico doc. I°), sicché non vi è motivo di
ridurre il valore indicato a suo tempo dal Pretore.
17. Ne
discende, in evasione del gravame ai sensi dei considerandi, che la petizione
dev’essere stralciata dai ruoli siccome priva di interesse giuridico e che gli
oneri processuali della prima sede devono essere caricati all’attore, tenuto
inoltre a versare ai convenuti (tranne AP 2) un’indennità ripetibile.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono pure
la soccombenza (art. 148 CPC/TI). Alla luce delle questioni ancora in
discussione in questa sede, il valore litigioso per la sede ricorsuale può
essere quantificato in circa fr. 2'500.- (il valore dell’ammissione del nuovo
socio, pari a un decimo del valore della società), esclusi gli accessori. Tenuto
conto dell’esito dell’appello (né accolto, né respinto, ma evaso ai sensi dei
considerandi), si giustifica di caricare gli oneri processuali di secondo grado
alle parti in ragione di metà ciascuno, ritenuto che, non avendo l’appellato
presentato osservazioni, le ripetibili non possono essere compensate, così che
agli appellanti va assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (cfr. per
analogia TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
3 marzo 2009 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9 è
evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la sentenza 10 febbraio
2009 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
1. La causa di cui alla
petizione 17 ottobre 1989 (inc. n. OA.1996.128, già n. 3784) è stralciata dai
ruoli siccome divenuta priva di interesse giuridico.
2. La
tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 220.-, da anticipare
dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di versare ai convenuti (tranne
AP 2) fr. 2'400.- per ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 300.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
350.
-
da
anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/2 e per 1/2
sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 300.- complessivi
per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster