12.2009.64
Assicurazione danni - assicurazione per incapacità di guadagno per malattia e infortunio
24 febbraio 2011Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2009.64
Data decisione, Autorità:
24.02.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_211/2011, 6.12.2011
Titolo:
Assicurazione danni - assicurazione per incapacità di guadagno per malattia e infortunio
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
ASSICURAZIONE INFORTUNI
art. 39 LCA
art. 48 LCA
art. 76 LCA
Incarto n.
12.2009.64
Lugano
24 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.637
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 5
ottobre 2004 da
AO 1,
rappr. dall’avv.
RA 2,
contro
AP 1,
rappr. dall’avv.
RA 1,
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 13'230.-
oltre interessi nonché di un importo (a quel momento imprecisato) oltre
interessi dalla data di esigibilità di ogni singola rata trimestrale che sarebbe
divenuta esigibile dal 20 luglio 2004 alla data di emanazione della sentenza e
relativa alla rendita di invalidità di cui alla polizza assicurativa conclusa
tra le parti, somma poi quantificata in sede conclusionale in complessivi fr.
45'560.- (recte: fr. 45'360.-) oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 17 febbraio 2009 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 11 marzo 2009, con cui chiede in via
principale la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione e in via subordinata l’annullamento della decisione impugnata con
conseguente rinvio dell’incarto al Pretore per la nomina di un nuovo perito
economico, per la sanatoria della violazione del suo diritto di essere sentito
e per la successiva emanazione di una nuova sentenza, il tutto protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 3 aprile 2009 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nel
luglio 1994 AO 1 ha concluso con AP 1 la polizza assicurativa n. __________
(doc. A), la quale prevedeva, oltre al versamento di un importo in capitale di
fr. 40'000.- in caso di vita o di decesso (con un importo supplementare di fr.
40'000.- in caso di decesso per infortunio), il pagamento di una rendita annua
di fr. 18'000.- (dopo un termine di attesa di 24 mesi ed al massimo fino al 1°
agosto 2017) in caso d’incapacità di guadagno. Secondo le condizioni
complementari dell’assicurazione rendita d’incapacità di guadagno (CGC n. 4004,
doc. B) “vi è incapacità di guadagno quando, per causa di malattia o
d’infortunio, in base a costatazioni obiettive e medicalmente accertabili,
l’assicurato non può più esercitare la propria professione od ogni altra
attività conforme alla sua posizione sociale, alle sue conoscenze ed
attitudini, e subisce, di conseguenza, simultaneamente, una perdita di guadagno
od un altro pregiudizio pecuniario equivalente” (art. 1.1). Nelle
condizioni complementari è altresì precisato che l’incapacità di guadagno
parziale dà diritto a prestazioni ridotte, ritenuto però che se il grado
d’incapacità di guadagno è almeno del 66 2/3% le prestazioni sarebbero state
versate integralmente, se si situa tra il 25 e il 66 2/3% esse sarebbero state
versate proporzionalmente e se è inferiore al 25% non sarebbe stata versata
alcuna prestazione (art. 2.2).
2. Il
20 ottobre 2000, durante lo svolgimento della sua attività lavorativa a tempo
parziale (per sua scelta pari a 29.5 ore settimanali, cfr. doc. P.13) quale
operaia di pulizia presso la ditta __________, AO 1, allora quarantacinquenne,
è caduta da una scala, procurandosi una sindrome lombo-vertebrale acuta. A
seguito dell’infortunio, l’assicuratore infortuni (__________) ha iniziato a
corrisponderle le relative indennità giornaliere fino al 7 febbraio 2001, allorché
il proprio medico circondariale ha ritenuto estinta ogni relazione tra
l’infortunio e i disturbi lamentati (cfr. doc. P.18). Il caso è quindi stato
assunto dall’assicuratore malattia (__________), che ha continuato a versarle
le indennità giornaliere. Trascorso un anno dall’infortunio, AO 1 ha chiesto di essere posta al beneficio di prestazioni AI. Allo scopo di determinarsi in proposito,
l’Ufficio AI ha disposto l’assunzione di due perizie mediche, una reumatologica
affidata al dr. G__________ __________, che ha concluso per l’inidoneità della
paziente a svolgere il lavoro di donna delle pulizie (incapacità lavorativa del
70%) e per la sua capacità lavorativa anche normale in un’attività che potesse
rispettare la funzionalità ridotta da lui accertata (doc. P.27), e una
psichiatrica, affidata al dr. M__________ __________, che ha concluso per
un’incapacità lavorativa della paziente del 20-25%, non cumulabile, per
qualsivoglia attività (doc. P.39). Sulla base di queste perizie e del rapporto
del consulente in integrazione professionale S__________ __________, il quale
ha stabilito in fr. 21'710.- il reddito annuale con l’invalidità esigibile da AO
1 (doc. P.44), l’Ufficio AI, quantificando quello da lei esigibile senza
l’invalidità in fr. 37'816.- e con ciò il suo pregiudizio in fr. 16’106.- (cfr.
doc. P.45), con decisione 13 novembre 2003 le ha attribuito una rendita
d’invalidità (un quarto di rendita) calcolata su un grado d’invalidità del 42% (doc.
P.50). Da allora AO 1 non ha più svolto alcuna attività lucrativa.
3. Dopo
un infruttuoso scambio di corrispondenza, con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, al fine di
ottenerne la condanna al pagamento di un importo poi quantificato con le
conclusioni in fr. 45'560.- (recte: fr. 45'360.-) oltre interessi. Essa
ha in sostanza preteso dalla controparte l’attribuzione, dal 21 ottobre 2002 e
fino alla data dell’emanazione della sentenza (per 6 anni), della rendita
d’incapacità di guadagno concordata a suo tempo nella polizza assicurativa n. __________
(doc. A) e calcolata, come previsto dalle relative condizioni complementari, in
virtù del grado d’invalidità del 42% stabilito dall’Ufficio AI (42% di fr.
18'000.- annui x 6 anni), a suo dire applicabile in concreto.
4. La
convenuta si è opposta alla petizione: essa ha ritenuto costitutiva dell’abuso
di diritto la richiesta dell’attrice di inoltrare una semplice azione parziale;
ha contestato che gli accertamenti dell’Ufficio AI potessero essere per lei vincolanti,
siccome le decisioni dell’assicuratore sociale non le erano state intimate e il
concetto d’incapacità di guadagno contenuto nelle condizioni supplementari non
era identico a quello vigente in ambito AI; ha evidenziato che dai referti dei
dr. G__________ __________ e M__________ __________ non risultava che l’attrice
fosse incapace al guadagno almeno in misura del 25%, il primo avendo ammesso la
sua totale capacità in altre mansioni, il secondo avendo sì riconosciuto una
limitata incapacità, ma solo del 20-25% e non cumulabile con altri disturbi, e comunque
dovuta solo a fattori socio-culturali e con ciò non invalidanti; ha contestato
le conclusioni del consulente in integrazione professionale in punto alla
riduzione aggiuntiva del 10% della capacità lavorativa dell’attrice per motivi
reumatologici e in merito al reddito da lei esigibile senza l’invalidità di fr.
37'816.-, a fronte del suo reddito effettivo, a suo dire determinante, di soli
fr. 14'553.50 nel 2000 e di fr. 15'922.- nel 2001. In definitiva ha rilevato che l’incapacità di guadagno dell’attrice non poteva essere superiore
al 25% e con ciò non era tale da giustificare il versamento di una rendita.
5. Nelle
more della causa il Segretario assessore, il 14 maggio 2007, ha tra l’altro disposto l’esecuzione di una perizia medica ed economica, designando a tal scopo
quale perito giudiziario il dr. G__________ __________. Il 16 gennaio 2008 il
perito ha consegnato la sua (prima) perizia, allegando nel contempo il (primo) rapporto
27 ottobre 2007 da lui fatto allestire dallo psichiatra dr. D__________ __________.
Con istanza 6 febbraio 2008 la convenuta ha chiesto di annullare la perizia e
di nominare un nuovo perito, adducendo in sostanza che il perito aveva fatto
capo a documenti (referti radiologici) non versati agli atti di causa, che per
l’allestimento del suo referto aveva fatto capo a terzi e meglio al dr. D__________
__________, che in quanto medico non era competente per statuire sulla perizia
economica e che le risultanze peritali erano contraddittorie e in palese contrasto
con le valutazioni rese dal dr. G__________ __________. Con ordinanza 19
febbraio 2008 il Segretario assessore ha respinto l’istanza, ma ha designato
quale perito giudiziario anche il dr. D__________ __________. L’8 marzo 2008
quest’ultimo ha consegnato il suo (secondo) rapporto e il 31 marzo 2008 il dr.
G__________ __________, richiesto di confermare o meno la sua precedente perizia,
ha a sua volta rilasciato il suo (secondo) referto peritale. Con ordinanza 6
maggio 2008 il Segretario assessore ha quindi respinto una nuova istanza
presentata il 17 aprile 2008 dalla convenuta e volta ad ottenere la sanatoria
del suo diritto di essere sentita per aver il perito fatto capo ai referti
radiologici (con conseguente richiesta di farsi trasmettere quei documenti e
assegnazione di un termine per la visione ed eventualmente la formulazione di
nuovi quesiti al perito) e di designazione di un nuovo perito per la questione
economica. Nondimeno, egli ha parzialmente ammesso la contestuale domanda di
delucidazione della perizia. Il referto di delucidazione è poi stato consegnato
il 29 agosto 2008.
6. In
sede conclusionale le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed eccezioni. A quel momento la convenuta ha inoltre
riproposto la domanda di sanatoria del suo diritto di essere sentita per aver
il perito fatto capo a referti radiologici non agli atti e di designazione di
un nuovo perito per la questione economica a seguito della non competenza di
quello designato. In via subordinata essa ha pure chiesto l’annullamento della
perizia medica ed economica.
7. Con
ordinanza 17 febbraio 2009 il Segretario assessore ha respinto le domande di
sanatoria del diritto di essere sentita e di annullamento della perizia medica
ed economica, formulate dalla convenuta in sede conclusionale. Con sentenza di
pari data, il Pretore ha quindi accolto la petizione, caricando alla convenuta
la tassa di giustizia di fr. 2'000.- e le spese nonché l’indennità ripetibile
di fr. 6'000.-. Il giudice di prime cure, negato il carattere abusivo dell’azione
parziale inoltrata dall’attrice, ha dapprima osservato che, in assenza di una
circostanziata contestazione ad opera della convenuta, si poteva ritenere che il
concetto d’incapacità di guadagno contenuto nella polizza fosse parificabile a
quello vigente in ambito LPGA e AI: in tal senso si era per altro espressa la
scrivente Camera in una sentenza del 22 gennaio 1999 (inc. n. 12.98.118) e più
recentemente, il 20 aprile 2007 (5C.21/2007), lo stesso Tribunale federale
aveva affermato che il richiamo dell’incarto AI poteva essere rilevante per
stabilire il danno concreto derivante dall’incapacità lavorativa e consistente
nella perdita di guadagno, se nello stesso erano rinvenibili i dati concreti e
non solo statistici del reddito antecedente al sinistro. Ciò premesso, ha rilevato
che la polizza conclusa tra le parti era qualificabile come un’assicurazione
contro i danni (“Schadensversicherung”) e che la sua erogazione dipendeva dal
verificarsi di due condizioni: l’incapacità parziale o totale, dovuta a
malattia o infortunio e accertata medicalmente, di esercitare la propria
professione o ogni altra attività conforme alle proprie attitudini; e un danno
concreto derivante da tale incapacità e consistente in una perdita di guadagno.
Ora, mentre il verificarsi della prima condizione risultava dalle perizie dei
dr. G__________ __________ e M__________ __________ (quest’ultimo indicante
un’incapacità lavorativa del 20-25%) e del dr. G__________ __________ (che
indicava un’incapacità del 40%), la seconda era stata senz’altro dimostrata
sulla base delle risultanze dell’incarto AI, il teste S__________ __________
avendo dichiarato di essersi a suo tempo basato, per l’accertamento del reddito
da valido dell’attrice, sui dati forniti dall’ultimo datore di lavoro ed avendo
per il resto spiegato in modo esauriente i criteri da lui utilizzati per
stabilire il suo reddito da invalido. Il giudice ha così ritenuto dimostrata
sia l’esistenza di un danno concreto consistente in una perdita di guadagno
quantificabile in fr. 16'106.-, sia il conseguente grado di incapacità del 42%.
8. Con
l’appello 11 marzo 2009 che qui ci occupa, la convenuta chiede in via
principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione. Essa, dopo aver lamentato il fatto che il Pretore abbia emanato una
sentenza “monca”, senza cioè essersi pronunciato sulle questioni processuali
esaminate - per altro irritualmente - dal Segretario assessore, contesta che il
concetto d’incapacità di guadagno contenuto nella polizza sia parificabile a
quello valido in ambito LPGA e AI, negando da una parte di non aver mai contestato
la circostanza negli allegati preliminari, contestando dall’altra l’erronea
interpretazione data alla sentenza 22 gennaio 1999 di questa Camera (inc. n.
12.98.118) e ribadendo infine che il Tribunale federale, con la menzionata sentenza
20 aprile 2007 (5C.21/2007), aveva per l’appunto confermato che la perdita di
guadagno stabilita dall’Ufficio AI non era vincolante per l’assicuratore
privato, se la stessa era stata calcolata su valori statistici. Sennonché nel
caso di specie, diversamente da quanto riferito dal teste S__________ __________,
l’Ufficio AI aveva per l’appunto calcolato il reddito da valido dell’attrice
sulla base di dati statistici, quello effettivo essendo nel 2000 di soli fr.
14'553.50 (somma che, adeguata al rincaro e riportata al 100%, equivaleva a fr.
26’223.-), il che escludeva che l’attrice avesse subito una perdita di guadagno,
tanto più che anche il reddito ipotetico esigibile dell’attrice, di fr.
21'710.-, considerato dal giudice, era troppo basso per raffronto alla nuova
giurisprudenza federale. Oltretutto il Pretore, venendo meno all’obbligo di
motivazione, nemmeno aveva spiegato, con riferimento alla questione
dell’incapacità lavorativa dell’attrice, le ragioni per cui aveva ritenuto di
far proprio il referto del dr. G__________ __________ nonostante le critiche da
lei mosse in sede conclusionale e nonostante le conclusioni del perito si
scostassero da quelle dei dr. G__________ __________ e M__________ __________. In
via subordinata la convenuta chiede di annullare la decisione impugnata e di
rinviare l’incarto al Pretore per un nuovo giudizio. Tale provvedimento s’imporrebbe
sia per la necessità di nominare un nuovo perito economico, quello designato
essendo incompetente in materia siccome medico, sia per consentire la sanatoria
della violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il perito
aveva fatto capo a referti radiologici non agli atti (con conseguente richiesta
di farsi trasmettere quei documenti e di farsi assegnare un termine per la
visione e la formulazione di eventuali nuovi quesiti al perito).
9. Delle
osservazioni 3 aprile 2009 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
10. Il 1°
gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed
impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
11. Ancorché
eccepite solo in via subordinata, la censura avente per oggetto la nomina di un
nuovo perito economico e quella relativa alla violazione del diritto di essere
sentito - che, se fondate, implicherebbero l’annullamento della decisione
impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della
procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle
possibilità di successo nel merito - vanno trattate preliminarmente (cfr. DTF
127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a). Lo stesso vale per le censure con cui
è stata rimproverata al Pretore l’emanazione di una sentenza “monca” e la
violazione dell’obbligo di motivazione della stessa.
11.1 La
convenuta ribadisce in questa sede la richiesta di annullare la decisione
impugnata allo scopo di permettere l’allestimento di una nuova perizia
economica, quella esperita nella sede pretorile dovendo a suo dire essere annullata
d’ufficio in quanto il perito designato per effettuare quella perizia non era
competente in materia, siccome medico. La richiesta dev’essere disattesa. Come
giustamente rilevato dal Segnatario assessore nelle ordinanze 6 maggio 2008 e
17 febbraio 2009, la richiesta della convenuta, a prescindere dalla sua
eventuale fondatezza nel merito, è in effetti contraria al principio della
buona fede, essa, perfettamente al corrente delle competenze professionali del
perito, non avendo eccepito la circostanza al momento della sua nomina, ma
essendosi limitata ad evocarla solo dopo l’allestimento del referto peritale
(cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI
App., m. 20 ad art. 248). Oltretutto, pacifico che il perito designato fosse un
esperto in medicina infortunistica (cfr. istanza 17 aprile 2008 p. 5 e appello
p. 7) con tra l’altro una pluriennale esperienza quale medico di circondario
della SUVA (cfr. istanza 17 aprile 2008 p. 5), nulla permetteva al giudice di
ritenere, nonostante di principio - almeno nelle assicurazioni sociali - non
sarebbe compito del personale medico stabilire l’incapacità di guadagno e la
sua misura (Cattaneo, Le perizie
nelle assicurazioni sociali, in: AAVV, Le perizie giudiziarie, CFPG 39, p. 213;
Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 3ª
ed., p. 121), che concretamente gli facessero difetto le necessarie competenze
per allestire la perizia economica, ovvero per valutare la capacità di guadagno
dell’attrice. La perizia economica non è pertanto nulla o annullabile.
11.2 La
convenuta auspica l’annullamento della decisione impugnata (con le conseguenze
indicate in precedenza) per consentire la sanatoria della violazione del suo
diritto di essere sentito, a suo dire leso per aver il perito fatto capo a
referti radiologici non agli atti. A torto. Se in generale è vero che una
perizia può essere annullata se per il suo allestimento il perito ha fatto capo
a prove non trovantesi nell’incarto senza l’autorizzazione del giudice e senza
rendere edotte le parti (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 8 ad art. 248) e che tale violazione può essere oggetto di una
successiva sanatoria (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 10 ad art. 248), è però anche vero che questi principi non valgono
nel caso in cui quelle prove riguardano fatti puramente accessori (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 10 ad art.
248). Nel caso di specie è pacifico che gli atti radiologici dell’attrice, che
il perito ha posto alla base del suo referto (radiografia colonna lombosacrale
e TAC lombare del novembre 2000, risonanza magnetica lombare del 27 luglio
2001, risonanza magnetica lombare del 3 agosto 2001 e risonanza magnetica
cerebrale del 4 aprile 2002, cfr. perizia p. 7 seg.) dopo averli visionati, non
erano fisicamente contenuti nell’incarto. È però altrettanto pacifico che gli
stessi di fatto non costituivano prove nuove, trattandosi in definitiva del
substrato per immagini dei referti già contenuti, sia pure in modo descrittivo,
negli atti di causa (doc. P.28 - P.31; cfr. pure l’incarto AI, doc. rich. III°).
In tali circostanze è pertanto a ragione che il Segretario assessore ha
ritenuto che alla convenuta non era stato precluso l’accesso a nuovi e diversi
elementi di giudizio rispetto a quelli che già si trovavano nel fascicolo
processuale, ciò che giustifica di applicare, almeno per analogia, la giurisprudenza
relativa alle prove riguardanti fatti puramente accessori. Il fatto che la
convenuta fosse a conoscenza dell’esistenza delle prove in questione già prima
dell’avvio della causa che ci occupa, essa essendosi fatta rilasciare a suo
tempo una copia dell’incarto AI dell’attrice (cfr. doc. D, N e P.53), rende per
altro pretestuosa la sua attuale richiesta, visto e considerato che, se lo avesse
ritenuto opportuno, avrebbe potuto esaminarle già allora. Ci si potrebbe per
altro chiedere se l’autorizzazione al perito contenuta nell’atto di nomina di
rispondere ai quesiti peritali “previo esame degli atti e documenti di causa ed
esperiti gli accertamenti del caso” (ordinanza 14 maggio 2007) non sarebbe già
stata sufficiente per permettergli di prendere visione di quegli atti (cfr. II
CCA 16 giugno 1998 inc. n. 12.98.26). La questione non necessita però di essere
approfondita.
11.3 In questa
sede (appello p. 9 seg.) la convenuta, con una motivazione invero confusa e contraddittoria
ha rimproverato al Pretore di aver emanato una sentenza “monca” e parzialmente
immotivata, ovvero di non essersi pronunciato sulle predette questioni
processuali, risolte invece, irritualmente, dal Segretario assessore
nell’ordinanza di pari data. Essa ritiene dapprima che il Segretario assessore
non avrebbe potuto pronunciarsi su quelle questioni, che a suo dire erano proceduralmente
irricevibili, il tutto senza però avvedersi che in tale evenienza nemmeno il
Pretore avrebbe dovuto a sua volta esaminarle. In tali circostanze nemmeno
potrebbe dunque rimproverare quest’ultimo per aver così reso una decisione
“monca” e parzialmente immotivata, il giudice, per ossequiare all’obbligo di
motivazione, potendo in effetti limitarsi ad esaminare i soli aspetti rilevanti
per la sua decisione (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 26 e 37 ad art. 285). Ma in ogni caso, quand’anche per ipotesi si
volessero confermare le carenze della sentenza pretorile, si osserva che la
convenuta non ha comunque preteso che la stessa dovesse essere annullata e completata
per questo motivo, essendosi invece limitata a riservarsi di entrare nel merito
delle singole censure relative alle perizie (appello p. 10).
11.4 La
convenuta lamenta una carente motivazione della sentenza anche nella misura in
cui il Pretore non avrebbe spiegato, con riferimento alla questione
dell’incapacità lavorativa dell’attrice, le ragioni per cui aveva ritenuto di
far proprio il referto del dr. Gi__________ __________ nonostante le critiche
da lei mosse in sede conclusionale e nonostante le conclusioni del perito si
scostassero da quelle dei dr. G__________ __________ e M__________ __________,
a cui era riconosciuto pieno valore probatorio. Anche in questo caso essa non
chiede però che la sentenza debba essere annullata per tale motivo, essendosi perlopiù
limitata a riproporre le sue critiche ed in particolare le argomentazioni atte
a ritenere inattendibile il referto peritale, per un effettivo loro esame da
parte della scrivente Camera. Sennonché, avendo essa rinviato al proposito alle
argomentazioni da lei sviluppate nell’allegato conclusionale (appello p. 14, 17
segg.), la sua censura è irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 ad art. 309).
11.5 La
convenuta lamenta invero anche altre violazioni dell’obbligo di motivazione
della sentenza da parte del Pretore, segnatamente per non aver questi spiegato
le ragioni per cui aveva ritenuto che il danno poteva essere dimostrato sulla
base delle risultanze dell’incarto AI (appello p. 19) o ancora per non aver egli
indicato le mansioni non qualificate semplici esigibili dall’attrice (appello
p. 22). Il mancato esame di queste circostanze da parte del giudice di prime
cure è più che altro dovuto all’impostazione da lui data alla sentenza e non a
una carenza di motivazione della stessa. La censura può pertanto essere evasa rievocando
il principio giurisprudenziale che consente al giudice di limitarsi ad
esaminare i soli aspetti da lui ritenuti rilevanti per la sua decisione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 26 e
37 ad art. 285). Oltretutto, anche in questo caso, si osserva che la convenuta
non ha in definitiva preteso che la sentenza dovesse essere annullata per
questi motivi.
12. Passando
ora ad esaminare il merito, si osserva innanzitutto che è senz’altro a ragione
che il Pretore ha ritenuto che nel caso di specie l’assicurazione per
incapacità di guadagno contenuta nella polizza di cui al doc. A era
qualificabile, in considerazione delle condizioni previste per la sua
prestazione (cfr. in particolare l’art. 1.1 delle condizioni supplementari,
doc. B), come un’assicurazione contro i danni (“Schadensversicherung”), la sua
erogazione presupponendo non solo l’esistenza di un’incapacità parziale o
totale, dovuta a malattia o infortunio e accertata medicalmente, di esercitare
la propria professione o ogni altra attività conforme alle proprie attitudini,
ma anche l’esistenza di un danno concreto derivante da tale incapacità e
consistente in una perdita di guadagno (TF 20 aprile 2007 5C.21/2007 consid. 3.2 e 3.5; SVA XVI n. 24 p. 133 seg., XVI n. 44 p. 272; DTF 104 II 44 consid. 4c e
4d, 119 II 361 consid. 4; cfr. pure TF 13 aprile 1999 5C.56/1999 consid. 2c), con la conseguente necessità, per il beneficiario, di dimostrare la sua
perdita di guadagno (TF 20 aprile 2007 5C.21/2007 consid. 3.5; cfr. pure Maurer,
Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3ª ed., p. 438; Küng,
Basler Kommentar, N. 8 ad art. 76 LCA).
13. Tutt’altra questione è invece
quella di sapere in che modo il beneficiario possa apportare la prova che gli
incombe ed in particolare se gli accertamenti effettuati a suo tempo
dall’Ufficio AI possano essere presi in considerazioni, quanto meno per
analogia, o se siano persino vincolanti. Il Pretore ha in proposito ritenuto
che nel caso concreto il concetto d’incapacità di guadagno contenuto nella
polizza fosse parificabile a quello vigente in ambito LPGA e AI, e ciò in
assenza di una circostanziata contestazione ad opera della convenuta, per il
fatto che la scrivente Camera si era espressa in tal senso nella sentenza del
22 gennaio 1999 (inc. n. 12.98.118) e siccome lo stesso Tribunale federale nella
già menzionata sentenza del 20 aprile 2007 (5C.21/2007) non aveva escluso a priori l’applicabilità dei parametri AI. In questa sede la convenuta ha giustamente
fatto notare l’erroneità dell’assunto pretorile secondo cui essa non avrebbe
contestato la circostanza negli allegati preliminari (cfr. risposta p. 10).
Quanto alle sentenze citate nel querelato giudizio, se è vero che le stesse,
stanti le similitudini tra i concetti di incapacità di guadagno nelle
assicurazioni sociali e nel diritto privato, non escludono una possibile rilevanza
degli accertamenti dell’Ufficio AI per l’assicurazione privata, è però
altrettanto vero che quella del Tribunale federale ha tuttavia affermato il
principio secondo cui la quantificazione della perdita di guadagno in ambito AI
non può in ogni caso essere presa in considerazione se è stata stabilita -
astrattamente e non in modo concreto - sulla base di un reddito ipotetico
fondato su dati statistici (consid. 3.5). Ora, nel caso di specie si è
verificata proprio quest’ultima eventualità. Il reddito ipotetico dell’attrice
da valida considerato dall’Ufficio AI, di fr. 37'816.- (cfr. doc. P.46 e P.47),
è stato in effetti calcolato su dati statistici, come risulta dall’indicazione
“2° quartile cat. 4 aggiornato al 2002” riportata nella scheda “determinazione
del reddito d’invalido”, allestita il 29 agosto 2003 (doc. P.45). Il dato in
questione non poteva essere stato fornito dal consulente in integrazione
professionale S__________ __________, il quale in effetti già il precedente 14
agosto aveva rilasciato il suo rapporto finale, avente per oggetto il solo
reddito ipotetico da valido dell’attrice, per altro anch’esso basato su dati
statistici (doc. P.44; cfr. pure teste S__________ __________, verbale p. 2) e
meglio su quelli validi per il Cantone Ticino (cfr. teste S__________ __________,
verbale p. 3). È dunque sulla base di un’erronea lettura degli atti di causa che
il giudice di prime cure ha ritenuto che S__________ __________ si fosse a suo
tempo basato, per l’accertamento del reddito da valido dell’attrice, sui dati
forniti dall’ultimo datore di lavoro. In sede testimoniale egli si era in effetti
limitato ad affermare che per la valutazione del grado di invalidità occorreva
disporre anzitutto delle indicazioni economiche e meglio del reddito da valido
(antecedente al danno alla salute), indicazioni che venivano richieste
dall’Ufficio AI al datore di lavoro (verbale p. 1); che egli forniva all’Ufficio
AI il reddito presumibile da invalido e non invece il reddito precedente al
danno alla salute (verbale p. 3); e che il calcolo del grado di invalidità,
costituito dal raffronto tra il reddito da valido e quello da invalido, veniva effettuato
dall’Ufficio AI (verbale p. 3)
14. Ammesso
con ciò che nel caso di specie la perdita di guadagno quantificata in ambito AI
in fr. 16'106.- (fr. 37'816.- ./. fr. 21'710.-, cfr. doc. P.45 - doc. P.48) non
poteva essere presa in considerazione siccome calcolata su dei redditi da
valido e da invalido stimati su meri dati statistici, che oltretutto - come
meglio si dirà qui di seguito - nemmeno erano più applicabili essendo fondati
su dati cantonali, si tratta di esaminare se il pregiudizio concreto
dell’attrice non sia stato dimostrato in altro modo, segnatamente con la
perizia giudiziaria, le critiche alla quale sono già state evase nei
considerandi precedenti (cfr. supra consid. 11.4). Ora, il perito ha
quantificato l’incapacità di guadagno dell’attrice ai sensi dell’art. 1.1 delle
condizioni complementari (doc. B) in ragione del 40% (perizia p. 10), rilevando
in sostanza che le limitazioni derivanti dal suo stato fisico e dal suo disagio
psichico le avrebbero permesso di espletare in misura del 60% mansioni non
qualificate semplici che non richiedevano un’attenzione costante (perizia p. 12
seg.). Alla luce di quest’ultima argomentazione, risulta chiaro che il perito nell’occasione,
più che il dato (economico) dell’incapacità di guadagno dell’attrice ai sensi
della polizza, ha in realtà fornito il dato (medico) della sua incapacità
lavorativa, dato quest’ultimo che, pur non decisivo, è pur sempre rilevante per
il calcolo del primo. Nel prosieguo della sua perizia il perito, tenendo conto
del grado d’incapacità lavorativa del 40% da lui accertato (cfr. complemento
perizia p. 4) e dei dati salariali nazionali risultanti dalle tabelle di
riferimento TA1 o TA3 (come per altro richiesto dal Tribunale federale, che non
permetteva più l’utilizzo di dati regionali o cantonali, cfr. TF 12 ottobre 2006
U 75/03 consid. 8.2 – 8.5; cfr. pure Grisanti,
Nuove regole per la valutazione dell’invalidità, in: RtiD II-2006 p. 321 segg.),
ha quindi quantificato in fr. 1'533.72 mensili nel 2004 e in fr. 1'554.50 mensili
nel 2006 il reddito da invalido esigibile dall’attrice per un’attività di 29.5
ore settimanali quale ausiliaria in ambito alberghiero rispettivamente in fr.
1'712.95 mensili nel 2004 e in fr. 1'790.40 mensili nel 2006 il reddito da invalido
da lei esigibile per un’attività di 29.5 ore settimanali in ambito
manifatturiero (perizia p. 13), fermo restando che il reddito da valido da lui
indicato in precedenza (fr. 2'556.20 mensili nel 2004 e fr. 2'590.85 mensili nel
2006 per un’attività di 29.5 ore settimanali quale ausiliaria in ambito
alberghiero rispettivamente di fr. 2'854.90 mensili nel 2004 e fr. 2'984.- mensili
nel 2006 per un’attività di 29.5 ore settimanali in ambito manifatturiero) non era
in realtà determinante per la fattispecie, essendo stato calcolato su dati
statistici (cfr. complemento peritale p. 4).
15. Ritenuto
che la perizia giudiziaria è utilizzabile solo nella misura in cui quantifica
in fr. 1'533.72 mensili nel 2004 e in fr. 1'554.50 mensili nel 2006 il reddito
da invalido esigibile dall’attrice per un’attività di 29.5 ore settimanali
quale ausiliaria in ambito alberghiero rispettivamente in fr. 1'712.95 mensili nel
2004 e in fr. 1'790.40 mensili nel 2006 il reddito da invalido da lei esigibile
per un’attività di 29.5 ore settimanali in ambito manifatturiero, resta da
esaminare se l’incarto non consenta di stabilire il reddito da valido
dell’attrice prima dell’infortunio. Ora, dall’incarto AI risulta che l’attrice,
lavorando durante 29.5 ore alla settimana (per sua scelta), aveva guadagnato dal
1° gennaio al 21 ottobre 2000 fr. 14'553.50 (doc. P.13). Adeguando tale importo
al rincaro (dell’1% nel 2001, dello 0.6% nel 2002, dello 0.6% nel 2003 e dello 0.8%
nel 2004, cfr. indice nazionale dei prezzi al consumo), e riportandolo su 365
giorni, risulta che l’attrice nel 2004 avrebbe potuto conseguire un reddito annuale
da valido di fr. 18'673.70 (fr. 14'553.50 x 103% : 293 x 365) a fronte di un
reddito annuale da invalido quantificato dal perito in fr. 18'404.65 (fr.
1'533.72 x 12 mesi) quale ausiliaria in ambito alberghiero e in fr. 20'555.40
(fr. 1'712.95 x 12 mesi) in ambito manifatturiero, con il che non risulta che
essa abbia subito, o comunque abbia provato di aver subito, un’effettiva perdita
di guadagno superiore al 25%, tale cioè da giustificare l’erogazione di un
rendita d’incapacità di guadagno secondo la polizza assicurativa.
16. Ne
discende l’accoglimento del gravame, nel senso che la petizione dev’essere respinta.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 45'360.-, seguono la soccombenza (art.
148 CPC/TI), fermo restando che l’attrice era stata posta al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (per le sole spese di causa) nella sede pretorile
(cfr. ordinanza 23 settembre 2005).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 11 marzo 2009 di AP 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 17 febbraio 2009 della Pretura Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La petizione di AO 1 è
respinta.
2. La
tassa di giustizia, in fr. 2’000.-, e le spese, sono a carico dell’attrice e
per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, dello Stato. L’attrice
rifonderà alla convenuta fr. 6’000.- a titolo di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2’100.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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