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Decisione

12.2009.66

Locazione, consegna di ente locato in stato idoneo ad uso contrattuale, licenza edilizia per cambiamento di destinazione (esercizio pubblico)

16 dicembre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i conduttori, non trova conforto agli atti. Egli sostiene che la sua missiva 31

maggio 2004 alla Sezione dei permessi, nella quale aveva preteso che se avesse

potuto gestire l'albergo sia come garni sia come snack-bar "la situazione

commerciale sarebbe" stata "più tranquilla" rispetto a quella

limitata a un garni non ha la portata conferitale dal primo giudice. Nel maggio

2004, a fronte della rescissione della locazione da parte dei conduttori, egli

stava a suo dire subendo un danno importante e quindi, potendo operare anche

nella ristorazione e potendo avere maggiori cespiti d'entrata, sarebbe stato

più tranquillo finanziariamente. Non si comprende tuttavia come tale

affermazione non possa valere anche per i conduttori (appello, pag. 8 in

mezzo). Il locatore conclude, su questo punto, affermando che sussisteva una

patente per albergo, che poteva essere riattivata in ogni tempo. Tuttavia,

anche nella denegata ipotesi di ritenere la patente di albergo conforme alle

pattuizioni delle parti, essa è stata rilasciata solo alcuni mesi dopo la data

di consegna dell'ente locato (cfr. sopra, consid. 4). Competeva semmai al

locatore riattivarla prima della consegna dell'ente. Anche al riguardo

l'appello deve essere respinto.

8. A

detta dell’appellante il ritardo nel disbrigo delle pratiche amministrative è

da ricondurre al comportamento dei conduttori, che lo hanno indotto a pensare

di non esser più interessati alla locazione (appello, pag. 9 in fondo). Il

locatore afferma di aver agito tempestivamente, richiedendo già il 21 gennaio

2004 la scissione della patente e critica il Pretore per aver ritenuto che non

essendovi stata una richiesta di sospensione della procedura, la sua tesi

summenzionata non poteva essere condivisa. Egli afferma, invero, di non aver

mai sostenuto una simile evenienza. Se non che, il Pretore ha spiegato che

l'assenza di una domanda di sospensione della pratica smentiva quanto affermato

dal locatore, nel senso che l'atteggiamento dei conduttori lo avrebbero indotto

a rallentare la stessa. Invero, qualora si seguisse il ragionamento del

locatore, si dovrebbe allora constatare una sua azione per rallentare il

disbrigo delle pratiche amministrative, ciò che invece, come accertato dal

Pretore, non emerge dagli atti. L'appellante conclude sostenendo che egli non

sapeva che avrebbe dovuto richiedere la licenza edilizia per il cambiamento di

destinazione, come confermato dal teste __________ __________, tecnico comunale.

Egli sottolinea che a una persona non cognita del ramo non era senz'altro noto

che era necessaria una simile licenza per poter eseguire dei lavori all'interno

dell'immobile (appello, pag. 9 in basso). Il primo giudice ha spiegato che tale

circostanza era irrilevante, dato che la rescissione prevista dall'art. 258 CO

in caso di mancata consegna dell'ente non presuppone una colpa imputabile al

locatore. La censura dell'appellante è quindi irricevibile, poiché non tiene

Considerandi

minimamente conto dell'argomentazione pretorile.

9.

Alla

luce di quanto suesposto dev'essere confermata la decisione del Pretore secondo

il quale i conduttori hanno validamente rescisso il contratto di locazione. Ne

deriva che le argomentazioni del locatore sulle sue richieste di risarcimento

danni (appello, pag. 10 – 13) sono prive di oggetto e che ai fini del giudizio

odierno non è necessario esaminarle.

10.

Nella

misura in cui è ricevibile l'appello è quindi respinto. Tassa di giustizia,

spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso

determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 322'669.34 (100'000.- + 222'669.34).

Per i quali motivi,

visti l'art. 148 CPC e la TG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 13 marzo 2009 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4900.-

b) spese fr.

100.

-

fr.

5000.

-

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di versare a AO

1.

e AO 2 complessivi fr. 6500.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno- campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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