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Decisione

12.2009.67

Locazione

16 novembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari passi per interrompere la prescrizione della pretesa da lui

invocata. L'argomentazione dell'appellante è pertanto sprovvista di portata

pratica ai fini del giudizio.

6. L'appellante

soggiunge che a seguito dello scritto 15 marzo 2001 di cui al doc. 8 le parti

avrebbero pattuito una novazione della pretesa, sicché essa non sarebbe più

ancorata a un'eventuale richiesta di riduzione della pigione e, quindi, alla

fattispecie si applicherebbe il termine di prescrizione decennale previsto

dall'art. 127 CO. Tale allegazione è tuttavia nuova e, quindi, irricevibile,

poiché il divieto sancito dall'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vale anche nelle

procedure per azioni derivanti dal contratto di locazione.

7. Secondo

il conduttore, poi, la prescrizione decorrerebbe dalle "condizioni

cumulative dell'accordo", ossia dal momento in cui l'assicurazione avrebbe

riconosciuto l'inagibilità dei locali e pagato il relativo danno. Ritenuto che

tale versamento sarebbe stato effettuato il 20 dicembre 2001, la prescrizione

verrebbe a scadere il 20 dicembre 2011 (appello, pag. 4 in alto e in basso, 5

in alto). Come esposto sopra (consid. 6), nella fattispecie la prescrizione è

quinquennale, sicché, anche volendo, per ipotesi, sposare la tesi del

convenuto, essa sarebbe intervenuta il 20 dicembre 2006, e non consta, ma

nemmeno l'appellante allega, che prima di tale data egli avrebbe interrotto il

decorso del termine.

8. L'appellante

critica il Pretore per aver vagliato l'eccezione di prescrizione sollevata, a

suo dire, tardivamente dagli istanti. Il primo giudice ha spiegato che essa era

già stata preannunciata nell'istanza e, poi, sollevata in occasione

dell'udienza di discussione. Secondo il convenuto, invece, in virtù dell'art.

78 CPC gli istanti avrebbero dovuto sollevare la stessa già nella precedente

procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione (inc. rich. EF. 2007.434) e

non aspettare quella di cui all'istanza secondo la procedura di locazione, a

suo dire sua "conseguenza naturale". A torto. Invero, la procedura in

materia di locazione introdotta con istanza 3 settembre 2008, preceduta dalla

procedura dinanzi all'UC ove anche in tale occasione, peraltro, gli istanti

avevano sollevato l'eccezione di prescrizione (inc. rich. UC), non è la

conseguenza giuridica di quella di rigetto provvisorio dell'opposizione. Nemmeno

sono vagliati necessariamente i medesimi aspetti giuridici, tant'è che

quest'ultima verte, in sintesi, sull'esame dell'esistenza di un riconoscimento

di debito rispettivamente sull'esistenza di eccezioni sollevate dal debitore.

Anche su questo punto l'appello è quindi respinto.

9. A

detta del convenuto, infine, nell'eccepire la prescrizione gli istanti

avrebbero commesso un abuso di diritto giusta l'art. 2 cpv. 2 CC. Egli ritiene

di aver dovuto versare i canoni di locazione di cui egli invoca la riduzione

"sotto minaccia di rescissione del contratto". Al riguardo, egli

rinvia a uno scritto 29 dicembre 2000 (doc. 4) e 22 dicembre 2000 (doc. 2). Non

vi è tuttavia abuso manifesto di diritto nel fatto, per i locatori, di aver

chiesto il pagamento delle pigioni arretrate, con la comminatoria della

rescissione giusta l'art. 257d CO. Qualora il conduttore non avesse voluto

rischiare tale conseguenza, avrebbe potuto depositare le pigioni di cui egli chiedeva

la riduzione giusta l'art. 259g CO, cosa che invece non ha fatto. Al riguardo

l'appellante soggiunge, in sintesi, che i locatori lo avrebbero informato di

aver percepito dalla propria assicurazione un importo inferiore a quello

realmente incassato e che a seguito delle sue ulteriori richieste di rimborso

delle pigioni da lui versate lo avrebbero ancora minacciato di disdetta del

contratto di locazione e aumentato la pigione. Non si intravede, tuttavia, un

manifesto abuso di diritto nelle circostanza evocate. Il conduttore non si è

Considerandi

avvalso dei mezzi giuridici a sua disposizione e solo in un secondo tempo sostiene

di non aver avuto altra scelta a seguito del comportamento dei locatori. A

torto. II conduttore, come spiegato dal Pretore, ha diritto alla riduzione

della pigione, dandosene i presupposti, indipendentemente dal riconoscimento di

un danno da parte dell'assicurazione. Qualora avesse ritenuto un'eventuale

disdetta come abusiva, il conduttore avrebbe inoltre potuto contestare la

stessa invocando l'art. 271a CO. Egli avrebbe potuto, infine, contestare un

eventuale aumento del canone di locazione sulla scorta dell'art. 270b CO. La

sua censura secondo la quale la sua attività commerciale ne avrebbe risentito

non può quindi essere condivisa. Certo, gli strumenti giuridici summenzionati

lo avrebbero tutelato nella misura in cui le sue rimostranze fossero state

giustificate, ma d'altra parte non si vede perché bisognerebbe tutelare una

parte sulla scorta dell'art. 2 cpv. 2 CC per non aver fatto valere dei mezzi giuridici

che si sarebbero manifestati, se del caso, inappropriati. L'appellante conclude

ribadendo che con scritto 15 marzo 2001 (doc. 8) i locatori avrebbero lasciato

intendere di voler rimborsare i conduttori della somma che avrebbero percepito

dalla propria compagnia di assicurazione e che avrebbero sottaciuto, poi, la

reale consistenza del versamento in loro favore. Egli avrebbe quindi omesso di

interrompere la prescrizione. Tuttavia, ancora una volta il conduttore biasima

il comportamento della controparte, dimenticando che nulla ostava a che egli

interrompesse la prescrizione quinquennale. Cosa che invece non ha fatto.

D'altra parte, non va dimenticato che anche in presenza di un riconoscimento di

debito la prescrizione, seppur da quel momento, ricomincia a decorrere, e

compete al creditore interrompere la medesima, non potendo semplicemente

giustificare la propria inattività con l'affidamento da lui riposto in simili

dichiarazioni.

10.

Alla

luce di quanto suesposto l'appello, nella misura in cui è ricevibile,

dev'essere respinto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la

soccombenza (art. 148 CPC). Il valore litigioso determinante ai fini di un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 33'995.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello 13 marzo 2009 di AP 1 è

respinto.

2.

Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 750.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

800.

-

sono

posti a carico di AP 1, con l'obbligo di versare agli appellati complessivi fr.

400.

- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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