12.2009.68
Sfratto
23 marzo 2009Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
12.2009.68
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, IICCA
Titolo:
Sfratto
ISTANZA DI SFRATTO
SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO
art. 506 CPC-TI
Incarto n.
12.2009.68
Lugano
23 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.162
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente
sull'istanza di sfratto 4 febbraio 2009 di
AO 1
contro
AP 1
AP 2
entrambi patrocinati dall’avv. __________, PA 1
volta a ottenere lo sfratto dei convenuti
dall'appartamento di 3 ½ locali sito al quinto piano dello stabile "__________"
sito in Via __________, domanda che il Pretore, preso atto della preclusione
dei convenuti, statuendo il 4 marzo 2009, ha accolto;
appellanti i convenuti che, con atto d'appello 20
marzo 2009, chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la
sentenza impugnata e di respingere l'istanza di sfratto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AP 1
conducono in locazione un appartamento di 3 1/2 locali al quinto piano dello
stabile "__________" - con relativo garage - sito in __________
sulla scorta di un contratto di locazione
stipulato il 23 agosto 1995;
che con
lettera raccomandata 17 ottobre 2008 - inviata separatamente ai coniugi - la
locatrice ha assegnato ai conduttori un termine di 30 giorni per versare l'importo
ancora scoperto di fr. 17'234.05 relativo a canoni di locazione e spese
accessorie dal 1° gennaio 2007 al 1° ottobre 2008 e, constatato il mancato
pagamento di quanto richiesto nel termine di cui sopra, ha quindi inviato
separatamente ai coniugi la disdetta 17 dicembre 2008, redatta sul formulario
ufficiale, per il 31 gennaio 2008;
che con
istanza 4 febbraio 2009 la locatrice ha chiesto che fosse fatto ordine ai
conduttori di liberare immediatamente l'oggetto locato, confermando la
richiesta all'udienza di discussione, alla quale i conduttori non sono comparsi,
rimanendo preclusi;
che con
sentenza 4 marzo 2009 la Pretore ha accolto l'istanza di sfratto, facendo
ordine ai convenuti di riconsegnare i locali entro 10 giorni dall'intimazione
del decreto;
che con
appello 20 marzo 2009 AP 2 postulano la riforma della sentenza di primo grado
nel senso di respingere l'istanza di sfratto;
che l'appello
non è stato intimato alla controparte.
che, in
questa sede gli appellanti hanno ammesso non aver potuto far fronte agli
impegni nei confronti del locatore, e quindi di essere in mora con il pagamento
del canone di locazione;
che, di
conseguenza, la decisione impugnata dev'essere confermata;
che
neppure l'intenzione degli appellanti "di appianare al più presto
qualsiasi debito" è atta a far venir meno la situazione di mora né la
correttezza della decisione impugnata;
che, peraltro,
pur prendendo atto della difficile situazione degli appellanti, va rilevato che
la situazione si trascina da ormai due anni e i canoni di locazione scoperti
hanno raggiunto un importo considerevole, talché la prudenza è d'obbligo, non
da ultimo considerato che essi stessi ammettono l'esistenza di attestati di
carenza di beni e altre esecuzioni in corso nonché la scarsità di mezzi a loro
disposizione;
che, per quanto
precede l'appello, manifestamente infondato e di indole meramente dilatoria, può
essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimazione alla controparte;
che la
presente decisione rende priva d'oggetto la domanda di concedere effetto
sospensivo all'appello;
che,
stante la palese infondatezza del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria
dev'essere respinta, mancando il requisito della probabilità di esito
favorevole del gravame esatto dalla legge (art. 14 cpv. 1 LAG);
che le
spese seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non
si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso
non è nemmeno stato notificato;
che
nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 9'797.40 (canone di
locazione fino al 30 settembre 2009, data in cui sarebbe stato possibile dare
disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14
marzo 2006 4C.418/2005).
Per i quali motivi,
vista la LTG,
pronuncia:
1. L’appello 20 marzo 2009 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
La domanda di effetto sospensivo è priva d'oggetto.
3.
La
domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
4.
Le
spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 200.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
250.
-
sono
poste a carico degli appellanti in solido.
5.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster