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Decisione

12.2009.68

Sfratto

23 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2009.68

Data decisione, Autorità:

23.03.2009, IICCA

Titolo:

Sfratto

ISTANZA DI SFRATTO

SFRATTO PER MANCATO PAGAMENTO

art. 506 CPC-TI

Incarto n.

12.2009.68

Lugano

23 marzo 2009/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.162

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente

sull'istanza di sfratto 4 febbraio 2009 di

AO 1

contro

AP 1

AP 2

entrambi patrocinati dall’avv. __________, PA 1

volta a ottenere lo sfratto dei convenuti

dall'appartamento di 3 ½ locali sito al quinto piano dello stabile "__________"

sito in Via __________, domanda che il Pretore, preso atto della preclusione

dei convenuti, statuendo il 4 marzo 2009, ha accolto;

appellanti i convenuti che, con atto d'appello 20

marzo 2009, chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la

sentenza impugnata e di respingere l'istanza di sfratto;

ritenuto

in fatto e in diritto:

AP 1

conducono in locazione un appartamento di 3 1/2 locali al quinto piano dello

stabile "__________" - con relativo garage - sito in __________

sulla scorta di un contratto di locazione

stipulato il 23 agosto 1995;

che con

lettera raccomandata 17 ottobre 2008 - inviata separatamente ai coniugi - la

locatrice ha assegnato ai conduttori un termine di 30 giorni per versare l'importo

ancora scoperto di fr. 17'234.05 relativo a canoni di locazione e spese

accessorie dal 1° gennaio 2007 al 1° ottobre 2008 e, constatato il mancato

pagamento di quanto richiesto nel termine di cui sopra, ha quindi inviato

separatamente ai coniugi la disdetta 17 dicembre 2008, redatta sul formulario

ufficiale, per il 31 gennaio 2008;

che con

istanza 4 febbraio 2009 la locatrice ha chiesto che fosse fatto ordine ai

conduttori di liberare immediatamente l'oggetto locato, confermando la

richiesta all'udienza di discussione, alla quale i conduttori non sono comparsi,

rimanendo preclusi;

che con

sentenza 4 marzo 2009 la Pretore ha accolto l'istanza di sfratto, facendo

ordine ai convenuti di riconsegnare i locali entro 10 giorni dall'intimazione

del decreto;

che con

appello 20 marzo 2009 AP 2 postulano la riforma della sentenza di primo grado

nel senso di respingere l'istanza di sfratto;

che l'appello

non è stato intimato alla controparte.

che, in

questa sede gli appellanti hanno ammesso non aver potuto far fronte agli

impegni nei confronti del locatore, e quindi di essere in mora con il pagamento

del canone di locazione;

che, di

conseguenza, la decisione impugnata dev'essere confermata;

che

neppure l'intenzione degli appellanti "di appianare al più presto

qualsiasi debito" è atta a far venir meno la situazione di mora né la

correttezza della decisione impugnata;

che, peraltro,

pur prendendo atto della difficile situazione degli appellanti, va rilevato che

la situazione si trascina da ormai due anni e i canoni di locazione scoperti

hanno raggiunto un importo considerevole, talché la prudenza è d'obbligo, non

da ultimo considerato che essi stessi ammettono l'esistenza di attestati di

carenza di beni e altre esecuzioni in corso nonché la scarsità di mezzi a loro

disposizione;

che, per quanto

precede l'appello, manifestamente infondato e di indole meramente dilatoria, può

essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza

necessità di intimazione alla controparte;

che la

presente decisione rende priva d'oggetto la domanda di concedere effetto

sospensivo all'appello;

che,

stante la palese infondatezza del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria

dev'essere respinta, mancando il requisito della probabilità di esito

favorevole del gravame esatto dalla legge (art. 14 cpv. 1 LAG);

che le

spese seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non

si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso

non è nemmeno stato notificato;

che

nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 9'797.40 (canone di

locazione fino al 30 settembre 2009, data in cui sarebbe stato possibile dare

disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14

marzo 2006 4C.418/2005).

Per i quali motivi,

vista la LTG,

pronuncia:

1. L’appello 20 marzo 2009 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La domanda di effetto sospensivo è priva d'oggetto.

3.

La

domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

4.

Le

spese della procedura d'appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 200.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

250.

-

sono

poste a carico degli appellanti in solido.

5.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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