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Decisione

12.2009.72

Contratto di lavoro - avvenuto pagamento del salario - onere della prova

16 marzo 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sociali fossero comunque stati regolarmente versati e ciò allo

scopo di non compromettere la sua posizione assicurativa, ha quantificato le

sue pretese, al netto degli oneri sociali, in complessivi fr. 261'861.-

(salario fr. 180'000.- [fr. 2'500.- x 72 mesi],

tredicesime fr. 11'353.- [fr. 312.- dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998,

fr. 1'250.- dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 e fr. 9’791.- dal 1°

ottobre 1999 al 30 agosto 2003], giorni liberi, festivi e vacanze fr. 66'708.-

[800.5 giorni x fr. 2'500.- : 30 giorni] e indennizzo per la cura della madre

del convenuto fr. 3'800.-). Da queste somme ha quindi posto in deduzione un importo

di fr. 148'767.30, e meglio i salari effettivamente ricevuti dal marzo 2002 (fr.

40'767.30) e la quota parte di fr. 1'500.- mensili per il vitto e l’alloggio fornitole

(fr. 108'000.-).

3. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha innanzitutto disatteso l’eccezione

di prescrizione del convenuto relativa alle pretese attoree antecedenti il 30

settembre 1999 ed ha infine ritenuto infondata la richiesta di indennizzo di

fr. 3'800.- per la cura della madre del convenuto: entrambe le questioni non

sono più litigiose in questa sede. In merito alle pretese salariali

dell’attrice, egli ha operato una distinzione tra quelle sorte prima del 28

febbraio 2002, per le quali vi era un vuoto documentario e probatorio, e quelle

successive, ove i pagamenti erano invece documentati. Con riferimento al primo

periodo, rilevato che le carenze probatorie riscontrate erano imputabili alla

negligenza dell’attrice, che era tenuta ad allestire il libro cassa, a tenere

le distinte delle paghe e a segnalare l’eventuale mancato pagamento dei salari,

il giudice di prime cure è giunto alla conclusione, ponendo l’onere della prova

a carico dell’attrice, che quest’ultima avesse percepito il proprio salario,

prelevandolo dalla cassa o in altra forma, e che nulla quindi potesse ora

pretendere. A suo giudizio, tale conclusione si imponeva non solo per effetto

della liberazione del convenuto dall’onere probatorio, ma anche sulla base delle

seguenti circostanze: il fatto, di per sé inspiegabile e inspiegato, che le

somme notificate e versate alle assicurazioni sociali avessero subito delle

variazioni nel corso degli anni, tanto più che il versamento di quelle somme

costituiva perlomeno un indizio per il pagamento del relativo salario; il

fatto, che pure aveva dell’incredibile, che dal conteggio dell’attrice

risultasse che essa non aveva percepito un solo franco di stipendio fino al 2

marzo 2002, ovvero per ben 53 mesi; il fatto che nel dicembre 1999 il salario

dell’attrice fosse stato oggetto di un pignoramento di fr. 1'000.- mensili sino

a concorrenza di fr. 10'000.- e che essa stessa avesse in seguito sottoscritto

un verbale di pignoramento relativo a quell’importo, aumentato poi a fr.

1'500.- mensili; il fatto che in quel periodo essa risultasse aver speso circa

fr. 45'360.- per il solo acquisto di cartelle da tombola, attingendo al

borsello del bar o comunque senza essere stata in grado di spiegare l’origine

di quei fondi. Quanto al secondo periodo, il primo giudice ha ritenuto che le

pretese dell’attrice, pari a fr. 61'166.60 (stipendio fr. 47'500.-, quota parte

tredicesima 2002 fr. 2'291.65, quota parte tredicesima 2003 fr. 1'666.65, 10.48

[55.48 ./. 45 effettuati] giorni di vacanze residue fr. 873.30, 96.52 [152 ./.

55.48 di vacanza] giorni di riposo fr. 8'043.- e 9.5 giorni festivi fr. 791.70)

erano inferiori alle somme, di fr. 67'763.30, di cui essa aveva in realtà beneficiato

(salari versati fr. 40'763.30 e indennità per vitto e alloggio fr. 27'000.-),

con addirittura un saldo per lei negativo di fr. 6'597.-. Di qui l’integrale

reiezione della petizione.

4. Con

l’appello che qui ci occupa, corredato di una domanda

di concessione dell’assistenza giudiziaria, l’attrice chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 109'293.70 più

interessi. A suo dire, nel caso di specie non erano innanzitutto date le

condizioni per ammettere un’inversione dell’onere della prova dell’avvenuto

pagamento del salario, essa, già per la sua funzione di cameriera senza

esperienza e proprio perciò con un salario ridotto, non essendo in effetti tenuta

per contratto a curare le questioni amministrative, di cui aveva però poi

cercato di occuparsi per solidarietà nei confronti del convivente datore di

lavoro, incapace di farvi fronte: dovendosi così porre a carico del convenuto

l’onere della prova dell’avvenuto pagamento del salario, le sue pretese

salariali dovevano essere accolte, ritenuto che in quel contesto venivano

ribadite tutte le considerazioni e le valutazioni già riportate negli allegati

prodotti innanzi al giudice di prime cure. Con riferimento alle altre considerazioni

esposte nella sentenza impugnata, essa ribadisce che la sua temporanea rinuncia

al pagamento del salario era stata posta in atto per evitare problemi

all’esercizio pubblico del convivente, che fino al 2002 faticava a far quadrare

i conti, fermo restando che essa, per non compromettere la sua posizione

assicurativa, si era quanto meno premunita di far versare i contributi sociali,

le fluttuazioni dei quali derivavano dalle variazioni subite dall’incasso

dell’attività del ristorante. Quanto al denaro utilizzato per giocare a

tombola, essa contesta che lo stesso, in realtà proveniente dalle mance o dalle

vincite medesime, fosse stato da lei prelevato dal borsellino o dalla cassa del

ristorante, i testimoni su cui si era basato il primo giudice non avendo

avvalorato quella circostanza. Per il resto, ripropone la tesi secondo cui

avrebbe effettuato pochissimi giorni di libero, festivi o di vacanza, e riconferma

pertanto le pretese nei termini presentati nel corso della precedente procedura,

il tutto contestando integralmente il calcolo allestito dal Pretore.

5. Delle

osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

6. L’appello

è chiaramente irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f

e 5 CPC) nella misura in cui ha per oggetto le pretese attoree sorte dopo il 28 febbraio 2002, che per il primo giudice dovevano

essere disattese siccome inferiori alle somme 0di cui essa aveva già

beneficiato. L’affermazione dell’attrice contenuta nel gravame (appello pt. 8), secondo cui il calcolo con cui il Pretore era giunto a quella conclusione era

integralmente contestato, non costituisce in effetti una sufficiente

motivazione d’appello, dato che non spiega in alcun modo per quale motivo il suo

giudizio sarebbe errato e con ciò da modificare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).

Le

considerazioni che seguono si riferiscono pertanto solo alle pretese attoree

sorte prima di quella data.

7. L’attrice

ha invero ragione a censurare il fatto che il giudice di prime cure abbia posto

a suo carico l’onere della prova dell’avvenuto pagamento del salario. Per

dottrina e giurisprudenza, l’onere della prova dell’avvenuto pagamento del

salario incombe in effetti al datore di lavoro (Schönenberger/Staehelin,

Zürcher Kommentar, N. 35 ad art. 322 CO; DTF 125 III 78

consid. 3b; TF 21 dicembre 1998 4C.455/1997; II CCA

11 agosto 2005 inc. n. 12.2004.101 pubbl. in: NRCP 2007 323, 25 aprile 2006

inc. n. 12.2005.129), a meno che risulti che il lavoratore abbia distrutto o

sottratto i relativi mezzi di prova (Kummer,

Berner Kommentar, N. 191 ad art. 8 CC; II CCA 11 agosto 2005 inc. n.

12.2004.101 pubb. in: NRCP 2007 323). Ora, nel caso di specie non è stato

preteso né tanto meno è stato dimostrato che l’attrice avesse distrutto o

sottratto le prove attestanti il pagamento del suo salario. Quanto al fatto che

essa si occupasse del pagamento dei salari e curasse in pratica la gestione

dell’esercizio pubblico, lo stesso, in assenza - come detto - di un

comportamento ostruzionistico di questo genere da parte sua, non comporta

ancora un’inversione dell’onere della prova (II CCA 11 agosto 2005 inc. n.

12.2004.101 pubb. in: NRCP 2007 323).

8. Ma, contrariamente a

quanto ritenuto dall’attrice, ciò non comporta ancora l’accoglimento delle sue pretese salariali sorte prima del 28 febbraio 2002. Come si è

visto più sopra, la conclusione del Pretore, secondo cui l’attrice aveva percepito il proprio salario, non si fondava solo

sulla liberazione del convenuto dall’onere probatorio. A sostegno di quella

conclusione egli, con un’argomentazione abbondanziale, aveva in effetti pure

evidenziato una serie di circostanze indiziarie (il fatto, di per sé

inspiegabile e inspiegato, che le somme notificate e versate alle assicurazioni

sociali, che costituivano perlomeno un indizio per il pagamento del relativo

salario, avessero subito delle variazioni nel corso degli anni; il fatto, pure

incredibile, che dal conteggio dell’attrice risultasse che essa non aveva

percepito un solo franco di stipendio fino al 2 marzo 2002, ovvero per ben 53

mesi; il fatto che nel dicembre 1999 il suo salario fosse stato oggetto di un

pignoramento di fr. 1'000.- mensili sino a concorrenza di fr. 10'000.- e che

essa stessa avesse in seguito sottoscritto un verbale di pignoramento relativo

a quell’importo, aumentato poi a fr. 1'500.- mensili; il fatto che in quel

periodo essa risultasse aver speso circa fr. 45'360.- per il solo acquisto di

cartelle da tombola, attingendo al borsello del bar o comunque senza essere

stata in grado di spiegare l’origine di quei fondi), che, a suo giudizio,

permettevano di concludere comunque per l’avvenuto pagamento del suo salario.

8.1 Ora,

in questa sede l’attrice non ha di per sé censurato la tesi del Pretore secondo

cui queste circostanze indiziarie, se confermate, non sarebbero tali da giustificare

la conclusione abbondanziale che egli ne aveva tratto, ma, essendo irricevibile

il rimando alle argomentazioni esposte in precedenti allegati (appello pt. 4; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309), si è in definitiva limitata a

censurare solo alcune di queste circostanze indiziarie, in particolare affermando

che le fluttuazioni dei contributi sociali versati erano

dovute all’andamento degli incassi del ristorante e contestando che il denaro

utilizzato per giocare a tombola, in realtà proveniente dalle mance o dalle

vincite medesime, fosse stato da lei prelevato dal borsellino o dalla cassa del

ristorante. Come si vedrà, queste sue censure sono però

prive di pertinenza o infondate, ciò che impone di ritenere assodata la

conclusione pretorile. La giustificazione ora addotta dall’attrice in merito

alle fluttuazioni dei contributi sociali versati, a suo

dire derivanti dall’andamento dell’incasso del ristorante, è innanzitutto irricevibile

essendo stata addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1

lett. b CPC), e comunque non appare rilevante, specie a

fronte di un accordo contrattuale che prevedeva il pagamento di un salario

fisso, tanto più che nulla toglie in ogni caso al carattere anomalo del fatto che

le somme notificate e versate alle assicurazioni sociali, che costituivano pur

sempre un indizio per il pagamento del relativo salario, avessero subito delle

variazioni nel corso degli anni. Quanto poi al denaro

utilizzato per giocare a tombola, l’attrice in questa sede si è limitata a contestare

che lo stesso, a suo dire proveniente dalle mance o dalle vincite medesime,

fosse stato da lei prelevato dal borsellino o dalla cassa del ristorante,

sennonché, in merito al primo aspetto, essa stessa negli allegati preliminari

aveva già pacificamente ammesso di aver nell’occasione attinto al proprio

salario (replica p. 4) e nulla agli atti permette di confermare che quelle

somme provenissero invece dalle mance o dalle vincite stesse (non essendo

nemmeno provato che le tombole comportassero premi in denaro), mentre, in

merito all’altro, si osserva che se è vero che i testimoni hanno accennato al

fatto che essa avesse prelevato a tale scopo delle somme da un borsellino

simile - e con ciò non necessariamente uguale - a quello del ristorante (testi __________

p. 1, __________ p. 3), è però altrettanto vero che è stata la stessa attrice

ad ammettere che il borsellino da lei portato allora con sé fosse proprio quello

del ristorante (appello pt. 7, interrogatorio formale dell’attrice ad 8), non

essendo invece per nulla provato, le risultanze dell’interrogatorio formale non

costituendo da sole una prova sufficiente (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 764 ad art. 276), che essa lo avesse invece portato con sé solo per

far moneta (interrogatorio formale dell’attrice ad 8).

8.2 E in

ogni caso, oltre alle circostanze indiziarie evidenziate dal Pretore (il fatto,

di per sé inspiegabile e inspiegato, che le somme notificate e versate alle

assicurazioni sociali, che costituivano perlomeno un indizio per il pagamento

del relativo salario, avessero subito delle variazioni nel corso degli anni; il

fatto, decisamente incredibile, che dal conteggio dell’attrice risultasse che

essa non aveva percepito un solo franco di stipendio fino al 2 marzo 2002,

ovvero per ben 53 mesi; il fatto che nel dicembre 1999 il suo salario fosse

stato oggetto di un pignoramento di fr. 1'000.- mensili sino a concorrenza di

fr. 10'000.- e che essa stessa avesse in seguito sottoscritto un verbale di

pignoramento relativo a quell’importo, aumentato poi a fr. 1'500.- mensili; il

fatto che in quel periodo essa risultasse aver speso circa fr. 45'360.- per il

solo acquisto di cartelle da tombola, attingendo al borsello del bar o comunque

senza essere stata in grado di spiegare l’origine di quei fondi), che - come

detto - non sono state validamente confutate in questa sede, altre, non

menzionate nella sentenza impugnata, concorrono a loro volta a dimostrare la

bontà della sua conclusione. L’istruttoria ha in effetti dimostrato che il

pagamento del salario dell’attrice avveniva sia mediante prelevamento in banca

sia mediante prelevamento di acconti dalla cassa (teste __________ p. 5), che l’attrice

non aveva contestato le decisioni fiscali che le avevano imposto d’ufficio un

reddito annuale di fr. 45'000.- per gli anni 1999 e 2000 (cfr. notifica di

2001-2002 tassazione nel plico doc. AG), rispettivamente che essa aveva prelevato

dalla cassa risparmio dell’esercizio pubblico parte dei soldi delle vacanze

(teste __________ p. 6; poco importando - come detto - che in sede di

interrogatorio formale, ad 10, l’attrice abbia invece negato la circostanza).

9. Ammesso

così, sia pure sulla base di un giudizio indiziario, che fino al 28 febbraio

2002 l’attrice, oltre alle indennità per vitto e alloggio di fr. 79'500.- ed

alle maggiori somme di fr. 6'597.- ottenute nel periodo successivo, ha

effettivamente percepito le somme che erano state a suo tempo annunciate e

versate alle assicurazioni sociali, pari a fr. 130'500.- (ottobre-dicembre 1997

fr. 9'000.-, 1998 fr. 36'000.-, 1999 fr. 36'000.-, 2000 fr. 31'500.-, 2001 fr.

18'000.-, cfr. doc. B e doc. III° rich.; in tal senso pure le distinte di

salario 1999-2001, cfr. doc. 5-7), o comunque somme analoghe (fr. 45'360.- per

le tombole, pignoramento di salario nel 2000 fino a concorrenza di fr. 10'000.-,

non meglio precisate somme per le vacanze e soprattutto non meglio precisati

importi per salari durante 53 mesi non essendo assolutamente credibile che essa,

oltre a queste cifre, non avesse trattenuto per sé durante quell’intero periodo

nemmeno un franco per altre sue esigenze personali, si pensi al vestiario, alle

spese per l’auto, ai divertimenti [casinò, cfr. interrogatorio formale ad 10],

ecc.), è incontestabile - come del resto implicitamente ritenuto dal giudice di

prime cure e neppure censurato in questa sede - che le sue pretese relative al

primo periodo e specialmente il credito per salari (fr. 132'500.-) non potevano

essere accolte e ciò anche nel caso in cui essa per ipotesi a quel momento non

avesse percepito né le tredicesime (fr. 7’603.- [fr. 312.- dal 1° aprile 1998

al 30 settembre 1998, fr. 1'250.- dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 e

fr. 6'041.- dal 1° ottobre 1999 al 28 febbraio 2002]) né le indennità per i

rimanenti 115.52 giorni di vacanze (fr. 9'626.- [210 ./. 84 ./. {55.48 ./. 45}]),

per i rimanenti 485 giorni di riposo (fr. 40'416.- [637 ./. 152]) e per i

rimanenti 28 giorni festivi (fr. 2'333.- [37.5 ./. 9.5]). Oltretutto già il

solo fatto, accertato dal Pretore e non censurato in questa sede, che l’attrice

avesse giocato per 324 volte a tombola, assentandosi con ciò dal posto di

lavoro, imporrebbe di ridurre, almeno in parte, il numero dei giorni di

vacanza, liberi o festivi. E del resto del “conteggio rigoroso” dei giorni di

vacanza effettuati dall’attrice e da lei asseritamente tenuto (replica p. 3),

non vi è traccia agli atti. Alla luce di quanto precede, la per altro generica tesi

d’appello dell’attrice di aver effettuato solo pochissimi

giorni di libero, festivi o di vacanza, con la conseguente richiesta di riconferma

delle pretese nei termini presentati nel corso della precedente procedura

(appello pt. 8), dev’essere considerata irricevibile, nella misura in cui non

spiega le ragioni per cui il diverso assunto del Pretore sarebbe errato.

10. Ne discende la reiezione del gravame, nella misura in cui è ricevibile.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate

sulla base di un valore litigioso di fr. 109'293.70, seguono la soccombenza

(art. 148 CPC).

Quanto

alla domanda di assistenza giudiziaria postulata dall’attrice per la procedura

di secondo grado, la stessa dev’essere respinta già in assenza di probabilità

di esito favorevole della sua impugnativa (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 23 marzo 2009 di AP 1 è respinto nella misura in cui è

ricevibile.

Considerandi

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1’500.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

1’550.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 3’500.- per ripetibili.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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